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39.2006.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine

di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno

di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137

CPC -,

che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria

corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di

trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il

termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2).

Per

inciso va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), valida dal 1° gennaio 2003, le cui modifiche

sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. RU 2006 pag. 2197 segg. in

particolare 2276), e che si applica, però, soltanto alle assicurazioni sociali

disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla

sospensione, all'osservanza dei termini agli art. 38 e 39 della sezione

concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali, (ai quali rinvia

l'art. 60 relativo al contenzioso), prevede sostanzialmente la medesima

regolamentazione stabilita dal CPC e dalla giurisprudenza federale precedente

l'entrata in vigore di questa nuova legge.

Infatti

l'art. 38 LPGA stabilisce che:

"

1 Se il

termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato

alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo

la notificazione.

Considerandi

2.

Se non deve essere notificato alle parti, esso

inizia a decorrere il

giorno dopo l'evento che lo ha provocato.

2bis Una comunicazione

consegnata soltanto contro firma del

destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il

primo

infruttuoso tentativo di recapito.

3.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante

4.

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità

in giorni o in mesi non

decorrono:

a. dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso;

b. dal 15 luglio al

15.

agosto inclusi;

c. dal 18 dicembre al

2.

gennaio incluso."

Secondo

l'art. 39 LPGA inoltre:

"

1.

Le

richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore

oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale

svizzero o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore

incompetente,

si considera che il

termine è stato rispettato."

In una

sentenza dell’11 gennaio 1989, pubblicata in DTF 115 Ia 12 il Tribunale

federale ha deciso che se l'autorità notifica di nuovo una decisione contenente

un'indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto

il termine che ha cominciato a correre in seguito ad una prima notificazione

infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda

notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative

all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede

di cui all’art. 9 Cost.

Tale

principio è stato confermato nella STFA del 27 aprile 2005 nella causa S., I

366/04, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata

intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata

ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di

sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio

normale in data 26 maggio 2004.

In quel

caso il TFA, dal 1° gennaio 2007 unitosi al TF e trasformato in due Corti di

diritto sociale del Tribunale federale (cfr. Legge sul Tribunale federale

entrata in vigore il 1. gennaio 2007), ha comunque deciso che la questione

della tempestività del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere

esaminata oltre, siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.

2.3

In concreto la

Cassa ha intimato a RI 1 la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 il

medesimo giorno dell’emissione per lettera raccomandata (cfr. doc. 8, 9).

La Posta

ha ritornato la raccomandata non ritirata dagli assicurati all’amministrazione

che l’ha ricevuta il 13 novembre 2006 (cfr. doc. 9).

La parte

resistente, sempre il 13 novembre 2006, ha così trasmesso nuovamente ai

ricorrenti il provvedimento in questione mediante plico raccomandato (cfr. doc.

10, 10A).

Gli

assicurati hanno interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 23

ottobre 2006 l’11 dicembre 2006 (cfr. doc. I).

La Cassa,

con la risposta del 17 gennaio 2007, ha asserito che l’impugnativa inoltrata al

TCA è palesemente tardiva (cfr. doc. III).

Gli

assicurati, dal canto loro, ritengono che il termine di 30 giorni per impugnare

il provvedimento della Cassa ha iniziato a decorrere il 13 novembre 2006 (cfr.

doc. V).

La prima

intimazione della decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 ha avuto luogo il 23

ottobre 2006. La notifica del giudizio querelato, spedito per plico

raccomandato ma non ritirato, si deve, dunque, considerare avvenuta il 31

ottobre 2006, ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni (cfr.

consid. 2.4.).

Il

termine di 30 giorni per ricorrere al TCA è così iniziato a decorrere il 1.

novembre 2006 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il 30 novembre 2006.

Il 13

novembre 2006, però, agli assicurati è stata nuovamente intimata la decisione

su reclamo del 23 ottobre 2006 con l’indicazione dei rimedi di diritto, ossia

che contro la stessa era dato ricorso al TCA entro il termine di 30 giorni a

decorrere dalla notifica, e con uno scritto di accompagnamento del seguente

tenore:

"

Vi trasmettiamo in allegato la decisione su

reclamo del 23 ottobre 2006 intimatovi per lettera raccomandata e non ritirata."

(Doc. Vbis=10A)

Visto che

la Cassa ha di nuovo notificato, senza riserva alcuna, la decisione su reclamo

del 23 ottobre 2006 con l’indicazione del rimedio giuridico prima che fosse

scaduto il termine originario di 30 giorni per interporre ricorso al TCA, il

termine ricorsuale andrebbe calcolato, conformemente alla giurisprudenza citata

al considerando precedente, a partire dalla seconda notificazione,

sempreché siano ossequiati i requisiti attinenti all’applicazione del principio

costituzionale della tutela della buona fede.

Analogamente

alla sentenza del 27 aprile 2005 nella causa S., I 366/04, menzionata sopra, in

casu, la questione di sapere se il ricorso interposto al TCA l’11 dicembre 2006

sia o meno tempestivo, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

Infatti l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come

verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

Nel

merito

2.4

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato

ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 9'968.-- percepito

a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia

alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24

dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU

3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.5

Giusta l'art.

27.

Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo

amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6

Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.9

Nel caso in

esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti risulta che nel mese di agosto 2005 agli insorgenti è stata

notificata la decisione di tassazione relativa al 2004 da cui emerge un reddito

annuo da attività indipendente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. 2).

Tale

decisione è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 5A).

A questo

proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le

casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

A ragione,

pertanto, la Cassa non si è scostata dai dati risultanti dalla notifica di

tassazione 2004 dei coniugi RI 1.

Per

quanto concerne l’asserzione dei ricorrenti secondo cui RI 1, nel 2004, avrebbe

guadagnato un importo inferiore alla somma di fr. 50'000.-- considerata

dall’Ufficio tassazione (cfr. doc. I), va soltanto rilevato che dal resoconto

delle entrate allestito dall’assicurato si evince però che le stesse ammontano,

per l’arco di tempo da gennaio a dicembre 2004, a fr. 66'683.45 (cfr. doc. B).

In relazione alle spese quantificate in fr. 21'699.80 (cfr. doc. B) è poi utile

sottolineare che le medesime non sono state sostanziate da alcun documento.

Inoltre giova ribadire che i ricorrenti non hanno in ogni caso interposto

reclamo contro la notifica di tassazione del 17 agosto 2005 relativa all’anno

2004.

(cfr. doc. 5A).

In simili

condizioni, occorre concludere che si è realizzato un cambiamento importante

del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps).

Per il

periodo da gennaio a dicembre 2004 le entrate annue degli assicurati erano,

infatti, più elevate di quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni del 27

gennaio 2004 e del 19 novembre 2004 con cui era stato accordato loro un assegno

integrativo di fr. 1'377.-- a decorrere dal 1. novembre 2003 e di fr. 207.-- a

far tempo da 1. novembre 2004. L’amministrazione, nei provvedimenti menzionati,

aveva tenuto conto di un reddito da attività indipendente stimato da RI 1 in

fr. 19'400.--, rispettivamente di un reddito provvisorio di fr. 48'000.-- (cfr.

doc. A1; 3).

I

ricorrenti, il 29 gennaio 2002, hanno peraltro firmato una dichiarazione, con

cui, da una parte, sono stati resi attenti del fatto che l’assegno integrativo

era stato fissato in modo provvisorio. Dall’altra, essi si sono impegnati a

trasmettere immediatamente alla Cassa una copia della notifica di tassazione

relativa al biennio 2003/2004, nonché a restituire quella parte di assegno che

gli era assegnata provvisoriamente e a cui non avrebbero avuto diritto

computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato

nel calcolo (cfr. doc. 6).

Il 22

settembre 2004 RI 1 ha sottoscritto un’ulteriore attestazione prestampata di

tenore analogo a quella del gennaio 2002. L’amministrazione, però, invece di

utilizzare l’espressione “reddito diverso” come nella prima dichiarazione, ha

precisato che sarebbe stata da rimborsare la parte di assegno di cui non

avrebbero potuto beneficiare conteggiando il reddito stabilito dall’ufficio di tassazione

(cfr. doc. 1A).

Per

completezza è utile osservare che la Cassa ha menzionato la notifica di

tassazione 2003/2004, poiché nel 2002 in Ticino vigeva ancora la tassazione biennale

prenumerando che si fondava sul biennio precedente. Se non fosse

intervenuto, nel 2003, il cambiamento del sistema fiscale, passato alla

tassazione postnumerando nell’ambito della quale i redditi e la sostanza

vengono dichiarati ogni anno, sarebbe stata proprio la tassazione 2003/2004 a

fornire i dati relativi al reddito per gli anni 2001/2002.

In simili

condizioni, la Cassa ha rettamente rivisto i calcoli dell'assegno integrativo a

far tempo dal mese di gennaio 2004.

Gli

assicurati, in effetti, da un profilo oggettivo, hanno percepito a torto gli

assegni integrativi dal mese di gennaio al mese di dicembre 2004.

Essi

vanno così rimborsati (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

2.10

Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo

2004.

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122.

V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al

Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.11

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.12

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché sottoscrivendo

le dichiarazioni 29 gennaio 2002 e 22 settembre 2004 essi si sono impegnati a

trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte di

assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il

reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di

tassazione (cfr. doc. 5; A1).

Gli

insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere

gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di non avere mai avuto intenzione

di non mettere a disposizione documenti di cui necessitava la Cassa e di essere

in grave ristrettezza finanziaria (cfr. doc. I).

La Cassa,

in proposito, ha tuttavia affermato che i coniugi RI 1 non le hanno inviato la

decisione di tassazione 2004, la quale è stata reperita direttamente dalla

parte resistente, in occasione di un controllo (cfr. doc. A1).

Questa

Corte constata che, in effetti, dalle tavole processuali non emerge che i

ricorrenti abbiano inoltrato senza indugio all’amministrazione la notifica di

tassazione emessa nell’agosto 2005.

Quest’ultima

non è presente agli atti sotto forma di decisione come solitamente viene

notificata ai contribuenti, bensì quale modulo riassuntivo a cui ha accesso

l’amministrazione (cfr. doc. 2).

D’altronde

gli assicurati nemmeno hanno esplicitamente preteso di aver trasmesso la

notifica di tassazione alla Cassa.

In ogni

caso, però, ai fini della presente vertenza risulta irrilevante la circostanza

che i ricorrenti non abbiano informato la Cassa della notifica di tassazione

emessa il 17 agosto 2005. Infatti tale tassazione si riferisce comunque

all’anno 2004. Essa è, dunque, in relazione agli assegni percepiti prima del

2005, e meglio nel 2004. Di conseguenza anche una comunicazione tempestiva non

avrebbe permesso alla Cassa di evitare di versare delle prestazioni non dovute,

in quanto tali prestazioni erano già state da tempo versate.

In

concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione

alle dichiarazioni firmate dagli assicurati il 29 gennaio 2002 e il 22

settembre 2004 con cui si sono impegnati a restituire gli assegni a cui non

avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali

prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente

definitivo (cfr. doc. 6, 1A).

2.13

Con la

sottoscrizione dell’attestazione 29 gennaio 2002 gli insorgenti hanno accettato

che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente di RI 1, venissero

erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse

accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. doc.

6).

Visto che

l’assicurato ha continuato a svolgere un’attività indipendente anche nel 2004 e

che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno

complessivo, ai ricorrenti, già dal mese di gennaio 2004 doveva e poteva essere

chiaro che gli assegni integrativi sarebbero stati sempre versati

provvisoriamente in attesa dell’emanazione della notifica di tassazione per il

2004.

In

effetti nel mese di settembre 2004 essi hanno, poi, firmato una dichiarazione

analoga a quella del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. 1A).

Nel

momento in cui il reddito afferente al 2004 fosse stato fissato

definitivamente, la famiglia RI 1 non avrebbe più avuto diritto - o perlomeno

parzialmente - all'assegno integrativo.

L'erogazione

degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, a condizione

risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata

alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO;

Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II,

Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di

restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere

tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.

DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In

particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99),

pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del

datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha

osservato:

"

(…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in

: Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité

cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de

justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à

l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution

ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié

pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de

permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue

période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est

tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122.

V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise

de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le

débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de

non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne

foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E' inoltre

utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in

cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo

a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità

giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare

rilevato:

"

(…)

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04

consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

il TFA per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin

dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile

restituzione.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, i ricorrenti, avendo

sottoscritto il 29 gennaio 2002 la dichiarazione sottoposta loro dalla Cassa e

avendo RI 1 continuato nel 2004 a esercitare un’attività a titolo indipendente,

hanno accettato che pure gli assegni di famiglia relativi al 2004 fossero loro

versati sotto condizione risolutiva. Conseguentemente essi si sono impegnati, perlomeno

implicitamente per i mesi da gennaio a settembre 2004, a restituire le

prestazioni che avrebbero percepito a torto.

Per

il periodo ottobre-dicembre 2004 essi, firmando l’attestazione del 22 settembre

2004, hanno, in effetti, espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto

ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito

conseguito nel 2004 (cfr. doc. 1A).

Pertanto

i coniugi RI 1, già dal gennaio 2004, dovevano attendersi un'eventuale

decisione di restituzione.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio

al mese di dicembre 2004 (per un caso analogo cfr. STCA del 18 luglio 2005

nella causa L., 39.2005.3-4).

2.14

Gli

assicurati hanno chiesto un eventuale colloquio (cfr. doc. V; VIII).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che le decisioni fiscali sono vincolanti

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali per quanto

attiene alla determinazione degli importi (cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale

ritiene che un’audizione personale dei ricorrenti non potrebbe mettere in luce

nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che il TCA può rinunciarvi.

Del resto

gli assicurati hanno semplicemente chiesto un colloquio e non l’organizzazione

di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 125 V 38

consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid. 1.).

Su questo

tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid.

3.3

:

"

Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza

pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando per creare un simile

obbligo."

Inoltre va

ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale

condono (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di

restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla famiglia RI 1 dal

mese di gennaio al mese di dicembre 2004.

La

decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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