39.2006.8
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15 febbraio 2007Italiano38 min
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Numero d'incarto:
39.2006.8
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Notifica di una nuova decisione con indicati,senza riserve,rimedi di diritto nel termine di ricorso.Tempestività può restare indecisa.Ricorso da respingere.Diniego del condono.L'impegno firmato di restituire gli assegni fissati provvisoriamente una volta emessa la tassazione escude la buona fede
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
INTEMPESTIVITÀ
art. 154 cpv. 1 CO
art. 131 CPC-TI
art. 24segg LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 68 cpv. 2 LAF
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 33 cpv. 2 LAPS
art. 23 LPTCA
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.8
rs
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 ottobre
2006 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 marzo 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 9'968.-- percepiti
indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore delle figlie __________
e __________, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, a seguito
dell’emanazione della decisione di tassazione relativa al 2004 da cui emerge un
reddito da attività indipendente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. 3).
1.2. Il 12 aprile
2006 gli assicurati, tramite la __________, hanno inoltrato una domanda di
condono (cfr. doc. 4).
Con
decisione del 12 maggio 2006 la Cassa ha respinto la richiesta di condono, in
quanto la buona fede dei signori RI 1, non può essere riconosciuta in quanto
essi, nel gennaio 2002, hanno firmato una dichiarazione con cui si impegnavano
a restituire quella parte di prestazione sociale assegnata loro e alla quale
non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente
stabilito per lo stesso periodo dall’ufficio di tassazione, (cfr. doc. 5).
1.3. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati personalmente (cfr. doc. 7), la Cassa,
il 23 ottobre 2006, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito
il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.4. Gli
assicurati, l’11 dicembre 2006, hanno impugnato la decisione su reclamo dinanzi
al TCA, esprimendosi come segue:
"
(…)
Siamo convinti
dell’importanza di rivolgerci a voi, diritto che ci hanno accordato nella
Decisione del 13 novembre 2006, affinché possiate valutare tutta la situazione
e per questo motivo vi inviamo il resoconto delle nostre entrate per tutto il
2004.
Dal loro calcolo sembra
che l’entrata della famiglia sia stata di fr. 50'000.-- mentre in realtà è di
fr. 44'983.65 (vedi documenti allegati Resoconto 2004 entrate, al lordo fr.
66'683.45 e uscite per acquisto materiale di fr. 21'699.80).
Precedentemente hanno
utilizzato un reddito provvisorio che non corrisponde a quanto effettivamente
guadagnato.
Crediamo quindi che sia
corretto da parte loro perlomeno rifare il calcolo tenendo in considerazione
l’entrata effettiva e non l’entrata presunta di fr. 50'000.- che l’Ufficio
circondariale di tassazione ci ha erroneamente computato.
Consideriamo poi
fondamentale ribadire che nei loro confronti abbiamo sempre agito in buona fede
e non abbiamo mai avuto l’intenzione di non mettere a disposizione documenti di
cui necessitavano.
Da ultimo ribadiamo la
nostra situazione finanziaria non ci permette assolutamente di far fronte alla
loro richiesta.
Di conseguenza vi
chiediamo gentilmente di rivedere le loro tabelle di calcolo e di condonarci
l’eventuale importo che teoricamente dovremmo restituire in quanto abbiamo
sempre agito in buona fede e siamo in gravi ristrettezza finanziaria (Doc. I)”
1.5. L’autorità
amministrativa, in risposta, ha precisato, da un lato, che l’impugnativa
risulta palesemente tardiva, dall’altro, che, in ogni caso il ricorso sarebbe
da respingere, poiché i ricorrenti, oltre a non avere inoltrato la decisione di
tassazione cresciuta in giudicato, erano perfettamente informati che il reddito
da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale sarebbe stato
risolutivo per la determinazione di eventuali assegni percepiti in troppo (cfr.
doc. III).
1.6. Riguardo
alla tardività del ricorso, RI 1 hanno presentato delle osservazioni il 26
gennaio 2007. Contestualmente essi hanno richiesto, vista la complessità della
situazione, un eventuale colloquio (cfr. doc. V+bis).
1.7. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
1.8. I
ricorrenti, il 9 febbraio 2007, dopo che è stato assegnato loro un termine di
dieci giorni al fine di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc.
VII), hanno indicato, in particolare, di non avere altre prove da mostrare,
ribadendo la richiesta di un colloquio (cfr. doc. VIII).
1.9. I doc. VII e
VIII sono stati inviati per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Per quanto
riguarda i mezzi di ricorso l’art. 68 cpv. 2 LAF prevede che per l’assegno
integrativo e di prima infanzia si applica l’art. 33 Laps.
Ai sensi
dell’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
La legge
di procedura per le cause davanti al TCA, che si applica agli assegni di famiglia
(cfr. art. 1 lett. f), non prevede nulla in merito al computo e alla
sospensione dei termini. L'art. 23 LPTCA, tuttavia, precisa che, per quanto non
stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le
materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC) (su
questo tema cfr. STFA del 17 marzo 2006 causa M., U 74/04).
L'art.
131 CPC enuncia:
"
1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.
2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente
per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno
nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
3 Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine
scade il prossimo giorno feriale.
4 Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo
prima della sua scadenza.
5 Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una
persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero,
perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della
scadenza."
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi
postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l’invio si considera notificato allo
scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25
febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia
Fatti
i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine
di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno
di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137
CPC -,
che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria
corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di
trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2).
Per
inciso va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), valida dal 1° gennaio 2003, le cui modifiche
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. RU 2006 pag. 2197 segg. in
particolare 2276), e che si applica, però, soltanto alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla
sospensione, all'osservanza dei termini agli art. 38 e 39 della sezione
concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali, (ai quali rinvia
l'art. 60 relativo al contenzioso), prevede sostanzialmente la medesima
regolamentazione stabilita dal CPC e dalla giurisprudenza federale precedente
l'entrata in vigore di questa nuova legge.
Infatti
l'art. 38 LPGA stabilisce che:
"
1 Se il
termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo
la notificazione.
Considerandi
2.
Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il
giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
2bis Una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del
destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il
primo
infruttuoso tentativo di recapito.
3.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante
4.
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità
in giorni o in mesi non
decorrono:
a. dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso;
b. dal 15 luglio al
15.
agosto inclusi;
c. dal 18 dicembre al
2.
gennaio incluso."
Secondo
l'art. 39 LPGA inoltre:
"
1.
Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale
svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente,
si considera che il
termine è stato rispettato."
In una
sentenza dell’11 gennaio 1989, pubblicata in DTF 115 Ia 12 il Tribunale
federale ha deciso che se l'autorità notifica di nuovo una decisione contenente
un'indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto
il termine che ha cominciato a correre in seguito ad una prima notificazione
infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda
notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative
all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede
di cui all’art. 9 Cost.
Tale
principio è stato confermato nella STFA del 27 aprile 2005 nella causa S., I
366/04, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata
intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata
ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di
sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio
normale in data 26 maggio 2004.
In quel
caso il TFA, dal 1° gennaio 2007 unitosi al TF e trasformato in due Corti di
diritto sociale del Tribunale federale (cfr. Legge sul Tribunale federale
entrata in vigore il 1. gennaio 2007), ha comunque deciso che la questione
della tempestività del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere
esaminata oltre, siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.
2.3
In concreto la
Cassa ha intimato a RI 1 la decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 il
medesimo giorno dell’emissione per lettera raccomandata (cfr. doc. 8, 9).
La Posta
ha ritornato la raccomandata non ritirata dagli assicurati all’amministrazione
che l’ha ricevuta il 13 novembre 2006 (cfr. doc. 9).
La parte
resistente, sempre il 13 novembre 2006, ha così trasmesso nuovamente ai
ricorrenti il provvedimento in questione mediante plico raccomandato (cfr. doc.
10, 10A).
Gli
assicurati hanno interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 23
ottobre 2006 l’11 dicembre 2006 (cfr. doc. I).
La Cassa,
con la risposta del 17 gennaio 2007, ha asserito che l’impugnativa inoltrata al
TCA è palesemente tardiva (cfr. doc. III).
Gli
assicurati, dal canto loro, ritengono che il termine di 30 giorni per impugnare
il provvedimento della Cassa ha iniziato a decorrere il 13 novembre 2006 (cfr.
doc. V).
La prima
intimazione della decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 ha avuto luogo il 23
ottobre 2006. La notifica del giudizio querelato, spedito per plico
raccomandato ma non ritirato, si deve, dunque, considerare avvenuta il 31
ottobre 2006, ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni (cfr.
consid. 2.4.).
Il
termine di 30 giorni per ricorrere al TCA è così iniziato a decorrere il 1.
novembre 2006 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il 30 novembre 2006.
Il 13
novembre 2006, però, agli assicurati è stata nuovamente intimata la decisione
su reclamo del 23 ottobre 2006 con l’indicazione dei rimedi di diritto, ossia
che contro la stessa era dato ricorso al TCA entro il termine di 30 giorni a
decorrere dalla notifica, e con uno scritto di accompagnamento del seguente
tenore:
"
Vi trasmettiamo in allegato la decisione su
reclamo del 23 ottobre 2006 intimatovi per lettera raccomandata e non ritirata."
(Doc. Vbis=10A)
Visto che
la Cassa ha di nuovo notificato, senza riserva alcuna, la decisione su reclamo
del 23 ottobre 2006 con l’indicazione del rimedio giuridico prima che fosse
scaduto il termine originario di 30 giorni per interporre ricorso al TCA, il
termine ricorsuale andrebbe calcolato, conformemente alla giurisprudenza citata
al considerando precedente, a partire dalla seconda notificazione,
sempreché siano ossequiati i requisiti attinenti all’applicazione del principio
costituzionale della tutela della buona fede.
Analogamente
alla sentenza del 27 aprile 2005 nella causa S., I 366/04, menzionata sopra, in
casu, la questione di sapere se il ricorso interposto al TCA l’11 dicembre 2006
sia o meno tempestivo, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
Infatti l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come
verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.
Nel
merito
2.4
Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato
ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 9'968.-- percepito
a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia
alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24
dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU
3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.5
Giusta l'art.
27.
Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6
Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7
Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.9
Nel caso in
esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,
dagli atti risulta che nel mese di agosto 2005 agli insorgenti è stata
notificata la decisione di tassazione relativa al 2004 da cui emerge un reddito
annuo da attività indipendente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. 2).
Tale
decisione è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 5A).
A questo
proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le
casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante
non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
A ragione,
pertanto, la Cassa non si è scostata dai dati risultanti dalla notifica di
tassazione 2004 dei coniugi RI 1.
Per
quanto concerne l’asserzione dei ricorrenti secondo cui RI 1, nel 2004, avrebbe
guadagnato un importo inferiore alla somma di fr. 50'000.-- considerata
dall’Ufficio tassazione (cfr. doc. I), va soltanto rilevato che dal resoconto
delle entrate allestito dall’assicurato si evince però che le stesse ammontano,
per l’arco di tempo da gennaio a dicembre 2004, a fr. 66'683.45 (cfr. doc. B).
In relazione alle spese quantificate in fr. 21'699.80 (cfr. doc. B) è poi utile
sottolineare che le medesime non sono state sostanziate da alcun documento.
Inoltre giova ribadire che i ricorrenti non hanno in ogni caso interposto
reclamo contro la notifica di tassazione del 17 agosto 2005 relativa all’anno
2004.
(cfr. doc. 5A).
In simili
condizioni, occorre concludere che si è realizzato un cambiamento importante
del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps).
Per il
periodo da gennaio a dicembre 2004 le entrate annue degli assicurati erano,
infatti, più elevate di quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni del 27
gennaio 2004 e del 19 novembre 2004 con cui era stato accordato loro un assegno
integrativo di fr. 1'377.-- a decorrere dal 1. novembre 2003 e di fr. 207.-- a
far tempo da 1. novembre 2004. L’amministrazione, nei provvedimenti menzionati,
aveva tenuto conto di un reddito da attività indipendente stimato da RI 1 in
fr. 19'400.--, rispettivamente di un reddito provvisorio di fr. 48'000.-- (cfr.
doc. A1; 3).
I
ricorrenti, il 29 gennaio 2002, hanno peraltro firmato una dichiarazione, con
cui, da una parte, sono stati resi attenti del fatto che l’assegno integrativo
era stato fissato in modo provvisorio. Dall’altra, essi si sono impegnati a
trasmettere immediatamente alla Cassa una copia della notifica di tassazione
relativa al biennio 2003/2004, nonché a restituire quella parte di assegno che
gli era assegnata provvisoriamente e a cui non avrebbero avuto diritto
computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato
nel calcolo (cfr. doc. 6).
Il 22
settembre 2004 RI 1 ha sottoscritto un’ulteriore attestazione prestampata di
tenore analogo a quella del gennaio 2002. L’amministrazione, però, invece di
utilizzare l’espressione “reddito diverso” come nella prima dichiarazione, ha
precisato che sarebbe stata da rimborsare la parte di assegno di cui non
avrebbero potuto beneficiare conteggiando il reddito stabilito dall’ufficio di tassazione
(cfr. doc. 1A).
Per
completezza è utile osservare che la Cassa ha menzionato la notifica di
tassazione 2003/2004, poiché nel 2002 in Ticino vigeva ancora la tassazione biennale
prenumerando che si fondava sul biennio precedente. Se non fosse
intervenuto, nel 2003, il cambiamento del sistema fiscale, passato alla
tassazione postnumerando nell’ambito della quale i redditi e la sostanza
vengono dichiarati ogni anno, sarebbe stata proprio la tassazione 2003/2004 a
fornire i dati relativi al reddito per gli anni 2001/2002.
In simili
condizioni, la Cassa ha rettamente rivisto i calcoli dell'assegno integrativo a
far tempo dal mese di gennaio 2004.
Gli
assicurati, in effetti, da un profilo oggettivo, hanno percepito a torto gli
assegni integrativi dal mese di gennaio al mese di dicembre 2004.
Essi
vanno così rimborsati (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
2.10
Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo
2004.
nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003
IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF
122.
V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al
Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.11
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché sottoscrivendo
le dichiarazioni 29 gennaio 2002 e 22 settembre 2004 essi si sono impegnati a
trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte di
assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il
reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di
tassazione (cfr. doc. 5; A1).
Gli
insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere
gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di non avere mai avuto intenzione
di non mettere a disposizione documenti di cui necessitava la Cassa e di essere
in grave ristrettezza finanziaria (cfr. doc. I).
La Cassa,
in proposito, ha tuttavia affermato che i coniugi RI 1 non le hanno inviato la
decisione di tassazione 2004, la quale è stata reperita direttamente dalla
parte resistente, in occasione di un controllo (cfr. doc. A1).
Questa
Corte constata che, in effetti, dalle tavole processuali non emerge che i
ricorrenti abbiano inoltrato senza indugio all’amministrazione la notifica di
tassazione emessa nell’agosto 2005.
Quest’ultima
non è presente agli atti sotto forma di decisione come solitamente viene
notificata ai contribuenti, bensì quale modulo riassuntivo a cui ha accesso
l’amministrazione (cfr. doc. 2).
D’altronde
gli assicurati nemmeno hanno esplicitamente preteso di aver trasmesso la
notifica di tassazione alla Cassa.
In ogni
caso, però, ai fini della presente vertenza risulta irrilevante la circostanza
che i ricorrenti non abbiano informato la Cassa della notifica di tassazione
emessa il 17 agosto 2005. Infatti tale tassazione si riferisce comunque
all’anno 2004. Essa è, dunque, in relazione agli assegni percepiti prima del
2005, e meglio nel 2004. Di conseguenza anche una comunicazione tempestiva non
avrebbe permesso alla Cassa di evitare di versare delle prestazioni non dovute,
in quanto tali prestazioni erano già state da tempo versate.
In
concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve
essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione
alle dichiarazioni firmate dagli assicurati il 29 gennaio 2002 e il 22
settembre 2004 con cui si sono impegnati a restituire gli assegni a cui non
avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali
prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente
definitivo (cfr. doc. 6, 1A).
2.13
Con la
sottoscrizione dell’attestazione 29 gennaio 2002 gli insorgenti hanno accettato
che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente di RI 1, venissero
erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse
accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. doc.
6).
Visto che
l’assicurato ha continuato a svolgere un’attività indipendente anche nel 2004 e
che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno
complessivo, ai ricorrenti, già dal mese di gennaio 2004 doveva e poteva essere
chiaro che gli assegni integrativi sarebbero stati sempre versati
provvisoriamente in attesa dell’emanazione della notifica di tassazione per il
2004.
In
effetti nel mese di settembre 2004 essi hanno, poi, firmato una dichiarazione
analoga a quella del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. 1A).
Nel
momento in cui il reddito afferente al 2004 fosse stato fissato
definitivamente, la famiglia RI 1 non avrebbe più avuto diritto - o perlomeno
parzialmente - all'assegno integrativo.
L'erogazione
degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, a condizione
risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata
alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO;
Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II,
Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo
aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit., n. 2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di
restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere
tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.
DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In
particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99),
pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del
datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha
osservato:
"
(…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité
cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation
(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de
justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à
l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution
ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié
pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de
permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue
période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est
tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122.
V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173
consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise
de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le
débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de
non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne
foi (RCC 1988 p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
E' inoltre
utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in
cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo
a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità
giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare
rilevato:
"
(…)
4.1
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04
consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo
il TFA per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin
dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile
restituzione.
Alla luce
della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, i ricorrenti, avendo
sottoscritto il 29 gennaio 2002 la dichiarazione sottoposta loro dalla Cassa e
avendo RI 1 continuato nel 2004 a esercitare un’attività a titolo indipendente,
hanno accettato che pure gli assegni di famiglia relativi al 2004 fossero loro
versati sotto condizione risolutiva. Conseguentemente essi si sono impegnati, perlomeno
implicitamente per i mesi da gennaio a settembre 2004, a restituire le
prestazioni che avrebbero percepito a torto.
Per
il periodo ottobre-dicembre 2004 essi, firmando l’attestazione del 22 settembre
2004, hanno, in effetti, espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto
ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito
conseguito nel 2004 (cfr. doc. 1A).
Pertanto
i coniugi RI 1, già dal gennaio 2004, dovevano attendersi un'eventuale
decisione di restituzione.
La loro
buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio
al mese di dicembre 2004 (per un caso analogo cfr. STCA del 18 luglio 2005
nella causa L., 39.2005.3-4).
2.14
Gli
assicurati hanno chiesto un eventuale colloquio (cfr. doc. V; VIII).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che le decisioni fiscali sono vincolanti
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali per quanto
attiene alla determinazione degli importi (cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale
ritiene che un’audizione personale dei ricorrenti non potrebbe mettere in luce
nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che il TCA può rinunciarvi.
Del resto
gli assicurati hanno semplicemente chiesto un colloquio e non l’organizzazione
di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 125 V 38
consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid. 1.).
Su questo
tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid.
3.3
:
"
Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza
pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando per creare un simile
obbligo."
Inoltre va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale
condono (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di
restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla famiglia RI 1 dal
mese di gennaio al mese di dicembre 2004.
La
decisione su reclamo del 23 ottobre 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari va pertanto confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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