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Decisione

39.2007.2

Condono di assegni integrativi e prima infanzia ricevuti a torto percependo rendite AI retroattive.Buona fede ammessa per i mesi precedenti la comunicazione della rendita LPP e la decisione dell'UAI.B

18 aprile 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.3. Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della

legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente,

per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli

per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv.

1)

2Dall’importo

erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali (cfr. anche consid. 2.2), risulta che la LAF, la

cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima

infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni

integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003

del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24

segg.).

2.4. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia

si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00;

DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8. Nel caso in

esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti risulta che alla fine del 2001 - inizio 2002 RI 1 ha postulato il

riconoscimento di una rendita AI (cfr. doc. C).

Con

decisione dell’11 marzo 2005 egli è stato posto al beneficio attribuita, a

partire dal 1° marzo 2005, di una rendita intera d'invalidità di fr. 1'506.--,

oltre che di una rendita completiva per la moglie di fr. 452.-- e per i due figli

di fr. 602.-- ciascuno (cfr. doc. G).

Inoltre

per il periodo dal mese di gennaio 2003 al mese di febbraio 2005 al ricorrente è

stato assegnato da parte dell'assicurazione invalidità l'importo di fr. 72'001.--

a titolo di prestazioni arretrate (cfr. doc. G pag. 2).

Con comunicazione

del 1° febbraio 2005 la __________ ha informato l’insorgente di avergli

attribuito, a decorrere dal mese di aprile 2003, una rendita di invalidità e

una rendita per i figli della previdenza professionale obbligatoria.

E’ stato

pure precisato, da una parte, che le rendite relative all’arco di tempo

dall’aprile 2003 al marzo 2005, pari a fr. 32'256.--, sarebbero state versate

dalla __________ direttamente all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona.

Dall’altra,

che dal 1° aprile 2005 le rendite sarebbero state corrisposte all’assicurato

anticipatamente e trimestralmente per un importo totale di fr. 4'032.-- (cfr.

doc. F).

E'

pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite dell’assicurazione

invalidità e della previdenza professionale, nonché delle prestazioni a titolo

retroattivo da parte dell’AI, attinenti al medesimo periodo in cui gli

assicurati hanno beneficiato di assegni di famiglia, le entrate della famiglia RI

1 erano, per il lasso di tempo citato, superiori a quelle effettivamente

computate nel calcolo degli assegni di famiglia.

Di

conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo

reddito più elevato.

In simili

condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio

2003-aprile 2005 e l’assegno di prima infanzia del mese di maggio 2003 per un

importo complessivo di fr. 30’367.-- (cfr. consid. 2.7.; doc. 3).

2.9. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.

4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V

221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza

da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.10. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.11. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono

di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni

chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso

valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i

Considerandi

due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha

sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116

V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

2.12

Nell’evenienza

concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), l’importo di fr. 32'256.--,

concernente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria per il

periodo aprile 2003-marzo 2005 riconosciuto dalla __________ con comunicazione

del 1° febbraio 2005, è stato versato immediatamente dall’Istituto assicuratore

all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona (cfr. doc. F).

Al

contrario l’ammontare di fr. 72'001.--, corrispondente alle prestazioni retroattive

relative al lasso di tempo gennaio 2003-febbraio 2005 dell’assicurazione

invalidità di spettanza del ricorrente secondo la decisione dell’11 marzo 2005

(cfr. doc. G), è stato corrisposto a RI 1.

Una

compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è,

dunque, più possibile.

Dalle

tavole processuali risulta, inoltre, altamente verosimile che la somma - pari a

fr. 72’001.-- - delle rendite AI retroattive versata all’insorgente non era più

disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia

il 24 aprile 2006, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione (cfr.

STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 267/99).

In

effetti nella domanda di condono del 19 maggio 2006 (cfr. doc. 4A) i ricorrenti

hanno indicato di avere utilizzato il citato importo per diversi pagamenti, e

meglio per aiutare i genitori che vivevano in una situazione di bisogno in __________,

per acquistare del mobilio, visto che il loro era andato distrutto

nell’incendio del novembre 2004, e infine per rimborsare piccoli prestiti di

cui hanno beneficiato durante gli anni allorché il minimo vitale non era

sufficiente a coprire i numerosi costi.

Dall’estratto

del conto __________ del ricorrente si evince, poi, che la somma di fr. 72'001.--

è stata bonificata dall’AI il 16 marzo 2005. Lo stato di tale conto al 31 marzo

2005.

era di fr. 21'608.75, comprensivi dell’importo di fr. 4'032.-- corrisposto

alla fine di quel mese dalla __________ all’assicurato a titolo di rendita LPP

trimestrale (cfr. doc. I; F).

Gli

estratti dei conti __________ degli insorgenti, richiesti da questa Corte

pendente causa (cfr. consid. 1.7.), indicano altresì che il saldo al 31

dicembre 2005 del conto di RI 1 era di fr. 5'328.35, mentre quello del conto di

RI 2 era di fr. 469.35 (cfr. doc. VIII1/2).

Al

riguardo è utile rilevare che l’ammontare di fr. 5'328.35 include l’importo di

fr. 4'032.-- relativo alle rendite LPP per i mesi di gennaio, febbraio e marzo

2006.

versato alla fine di dicembre 2005 dalla __________. Il bonifico trimestrale

successivo ha, infatti, avuto luogo il 28 marzo 2006 (cfr. doc. VIII1).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave

non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,

39.2004.9

e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio

2000.

nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.13

Per quanto

attiene alla buona fede, va rilevato che la Cassa ha riconosciuto quanto

addotto dagli assicurati, ossia che all’incarto Laps era accluso un verbale di

udienza del 31 marzo 2004 della Pretura di __________ relativo alla causa di

separazione indicante, tra l’altro, che due anni e mezzo prima RI 1 aveva chiesto

di essere posto al beneficio di una rendita AI per problemi alla schiena e al

ginocchio (cfr. doc. 4; 4B; III).

In proposito

l’amministrazione ha, tuttavia, precisato che tale informazione, vista la sua importanza,

avrebbe dovuto essere esplicitata. Secondo la Cassa non è esigibile che

l’amministrazione, nella misura in cui la questione riferita alla separazione

non presenti elementi tali da necessitare di particolari accertamenti – oltre

all’eventuale modifica della composizione dell’unità di riferimento o ad

eventuali obblighi alimentari –, debba immaginare che il verbale d’udienza

contenga altre informazioni rilevanti per il diritto agli assegni, non

segnalate dagli assicurati, in considerazione del loro obbligo di informare

(cfr. doc. III).

In

concreto la questione di sapere se l’indicazione attinente alla domanda di

prestazioni AI formulata dall’insorgente risultante dal verbale di udienza del

31.

marzo 2004 della Pretura di __________ sia o meno sufficiente per ritenere

ossequiato l’obbligo di informare di cui all’art. 30 Laps (cfr. consid. 2.5.) può

restare insoluta.

Infatti,

anche considerando che gli assicurati non hanno debitamente comunicato alla

Cassa l’inoltro della domanda volta all’ottenimento di una rendita AI, agli

stessi, per il periodo maggio 2003 – febbraio 2005, nonostante il loro

dovere di collaborare concretizzato appunto nell’obbligo di informare ogni

cambiamento, non deve comunque essere imputata tale mancanza.

Gli

assicurati, fino alla notifica della comunicazione del 1° febbraio 2005 della __________,

con cui RI 1 è stato informato che gli era stata attribuita, a decorrere dal

mese di aprile 2003, una rendita di invalidità e una rendita per i figli della

previdenza professionale obbligatoria, e della decisione dell’11 marzo 2005

dell'UAI, che ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità e delle

rendite completive dal marzo 2005, oltre che delle prestazioni arretrate per il

periodo dal gennaio 2003-febbraio 2005 (cfr. doc. F; G), non erano al corrente

né se al medesimo sarebbero state riconosciute tali prestazioni, né

dell’importo delle rendite che gli sarebbero state erogate, né del momento

preciso a partire dal quale sarebbe sorto il diritto alla rendita AI e a quella

della previdenza professionale.

Un eventuale

avviso alla Cassa della richiesta di rendita AI e dunque dell'ipotetica pretesa

di tale rendita non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo

dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni integrativi e di prima infanzia

vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT

I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche ritenendo

che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla comunicazione del 1°

febbraio 2005 della __________ e alla decisione dell’11 marzo 2005 dell’UAI,

dell’inoltro della domanda di prestazioni AI da parte di RI 1, avrebbe permesso

di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi e di prima infanzia a

una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio

indicando che, se l’assicurato avesse ricevuto una rendita da parte dell’assicurazione

invalidità, avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe

avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fosse stata

computata la rendita AI -, l’omissione dei ricorrenti non costituisce in ogni

caso una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la

loro buona fede non può essere negata.

Nella

sentenza già menzionata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.

l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi,

l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas

consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la

compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits

aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance

contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits

(consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou

n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid.

2).

On peut également se rallier aux juges de

première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au

regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les

constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître

qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti

l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,

l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à

l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû

communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie

d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des

prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC

n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une

décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit

hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut

disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI

1994.

p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne

pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était

pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas

assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont

à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à

savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27

al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les

griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement

à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien

davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation

économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."

Pertanto

occorre concludere che nel periodo dal maggio 2003 al febbraio 2005 i

ricorrenti hanno percepito in buona fede gli assegni integrativi erogati loro,

così come l’assegno di prima infanzia relativo al mese di maggio 2003.

Quanto

asserito dalla Cassa, ossia che gli assicurati erano perfettamente informati che

eventuali prestazioni percepite durante il periodo di attesa della decisione di

rendita, avrebbero dovuto essere ricalcolate in considerazione della nuova

situazione (cfr. doc. 5), non può poi escludere la buona fede degli insorgenti.

L’amministrazione,

in effetti, ha dedotto tale allegazione dall’indicazione dei ricorrenti secondo

cui un funzionario dell’UAI aveva comunicato che prima di versare loro

l’importo retroattivo dell’AI occorreva rimborsare coloro che avevano anticipato

dei soldi (cfr. doc. 5A).

Tuttavia

gli assicurati, al riguardo, hanno puntualizzato che l’UAI aveva dato loro

l’informazione citata, da un lato, quando la richiesta di assegnazione di una

rendita AI era stata accolta - ovvero nel mese di marzo 2005 – (cfr. doc. 4),

dall’altro, dopo diverse telefonate effettuate all’UAI (cfr. doc. I).

In simili

condizioni, va ritenuto che, allorché le precisazioni menzionate sono state formulate

dal funzionario dell’UAI, all’assicurato erano già stati versati gli assegni

integrativi relativi al periodo maggio 2003-febbraio 2005 e l’assegno di prima

infanzia del mese di maggio 2003.

Quanto

indicato dal funzionario dell’AI non implica, perciò, che i ricorrenti al

momento in cui hanno percepito gli assegni familiari non fossero in buona fede.

2.14

Differente,

per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di marzo e aprile 2005.

La

circostanza che allegato all’incarto Laps vi fosse il verbale del 31 marzo 2004

della Pretura di __________ in cui è stato indicato che RI 1 aveva interposto

domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.13.) non è sufficiente per ritenere i

ricorrenti in buona fede nei mesi di marzo e aprile 2005.

Infatti,

in primo luogo, da quanto indicato dall’amministrazione, e non contestato dagli

insorgenti, risulta che il versamento delle rendite a favore del ricorrente è

stato comunicato allo Sportello Laps competente con un ritardo di circa due

mesi e soltanto in occasione della nuova domanda presentata a seguito della

revisione intervenuta nel mese di aprile 2005 (cfr. doc. A).

In

secondo luogo, con la notifica della comunicazione del 1° febbraio 2005 della __________

gli assicurati non hanno saputo unicamente che l’Istituto assicuratore avrebbe

versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona delle

prestazioni arretrate della previdenza professionale di spettanza del

ricorrente, bensì anche che questi, dal 1° aprile 2005, avrebbe ricevuto una

rendita versata anticipatamente e trimestralmente (cfr. doc. F).

Gli

insorgenti, in ossequio dell’obbligo di comunicare ogni mutamento della

situazione personale e/o economica, avrebbero dovuto, quindi, senza indugio

comunicare alla Cassa quanto stabilito dalla __________.

Gli

assicurati hanno fatto valere che risultava impossibile per loro ottemperare al

dovere di informazione, siccome durante l’incendio del novembre 2004 sono

andate distrutte le decisioni della Cassa con cui agli stessi sono stati

attribuiti gli assegni familiari e che riportavano l’obbligo di annunciare ogni

cambiamento della situazione personale o economica (cfr. doc. 6).

In

proposito va osservato che la decisione di attribuzione di assegni familiari

emanata dalla Cassa, e quindi l’avvertimento relativo ai propri doveri di assicurato,

va letta attentamente dopo averla ricevuta.

Pertanto,

visto che l’incendio ha avuto luogo più di un anno dopo l’emissione della decisione

del 28 maggio 2003 con la quale la Cassa ha posto gli insorgenti al beneficio

di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia, gli assicurati al

momento in cui hanno ricevuto la comunicazione del 1. febbraio 2005 della __________

dovevano, o perlomeno avrebbero dovuto, essere perfettamente al corrente del

loro obbligo di informare di ogni cambiamento che fosse intervenuto nel loro

stato personale ed economico.

L’avviso

di quanto fissato dall’Istituto di previdenza professionale avrebbe, inoltre,

permesso alla Cassa di accertare presso l’UAI cosa era stato deciso in merito

alle prestazioni dell’assicurazione invalidità.

In

effetti l’art. 23 lett. a LPP prevede che hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che nel senso dell’AI sono invalide per almeno il 40

per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità al lavoro

la cui causa ha portato all’invalidità.

Al

riguardo giova evidenziare che non esiste nessun obbligo tra le diverse

amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti

assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni

informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa

agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004

nella causa O.,P 8/03).

Il TFA,

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa

di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tal

principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A.,

B., P 7/06.

Il fatto

che il provvedimento del 1° febbraio 2005 della __________ e la decisione dell’11

marzo 2005 dell’UAI siano stati consegnati allo Sportello Laps in occasione

della revisione delle prestazioni giusta l’art. 27 cpv. 1 Laps (cfr. doc. I) non

è di utilità alcuna per gli assicurati.

Infatti l’avviso

della Cassa di interporre una nuova domanda di assegni nel contesto della

revisione è datato 15 marzo 2005 (cfr. doc. H). La comunicazione della __________

è però del 1° febbraio 2005. Gli insorgenti, quindi, prima della revisione

hanno avuto circa un mese e mezzo per avvertire la Cassa del cambiamento

intervenuto nella loro situazione. Essi, conseguentemente, avrebbe dovuto agire

più repentinamente.

Pertanto,

a mente di questa Corte, la violazione commessa dagli assicurati configura una

negligenza grave.

L'invocata

buona fede non deve, perciò, essere ammessa per il periodo relativo ai mesi

di marzo e aprile 2005.

2.15

Gli

assicurati hanno chiesto al TCA di sentire la signora __________, la quale

sarebbe al corrente della loro situazione e avrebbe prestato loro aiuto (cfr.

doc. V).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli

atti la questione relativa alla buona fede dei ricorrenti è stata

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.13.; 2.14.), questo Tribunale ritiene

che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini

del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione della teste

menzionata deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.16

In simili

condizioni il TCA deve concludere che gli assicurati non erano in buona fede

unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione 1. febbraio 2005 della __________

che ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità della previdenza

professionale dal mese di aprile 2005 e delle prestazioni arretrate a partire

dal 1. aprile 2003.

Un

eventuale condono può, dunque, concernere gli assegni integrativi percepiti a

torto dal mese di maggio 2003 al mese di febbraio 2005 e l’assegno di prima

infanzia ricevuto indebitamente nel mese di maggio 2003, ad esclusione degli

assegni integrativi di cui i ricorrenti hanno beneficiato durante i mesi di marzo

e aprile 2005.

L'incarto

va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti

dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 27’933.--

(fr. 30'367.-- - fr. 1'217.-- - fr. 1'217.--; cfr. doc. 3), corrispondente agli

assegni percepiti a torto nell'arco di tempo dal 1° maggio 2003 al 28 febbraio

2005.

Per

quanto attiene all'importo fr. 2’434.--, relativo ai mesi di marzo e aprile

2005, esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, come esposto

precedentemente (cfr. consid. 2.14.), per questo lasso di tempo non può essere

riconosciuta ai ricorrenti la buona fede, primo presupposto per ottenere il

condono.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. E'

riconosciuta la buona fede dei ricorrenti per il periodo dal 1° maggio 2003 al

28 febbraio 2005.

Di

conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la

restituzione dell'importo di fr. 27’933.-- e pronunci una nuova decisione.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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