39.2007.2
Condono di assegni integrativi e prima infanzia ricevuti a torto percependo rendite AI retroattive.Buona fede ammessa per i mesi precedenti la comunicazione della rendita LPP e la decisione dell'UAI.B
18 aprile 2007Italiano39 min
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Numero d'incarto:
39.2007.2
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Condono di assegni integrativi e prima infanzia ricevuti a torto percependo rendite AI retroattive.Buona fede ammessa per i mesi precedenti la comunicazione della rendita LPP e la decisione dell'UAI.Buona fede negata per i mesi successivi agli atti citati(atteso 2mesi e avvisato solo sportello Laps)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
art. 24segg. LAF
art. 27 LAF
art. 31 agg. 32 LAF
art. 35 LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 21 cpv. 4 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 23 let. a LPP
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2007.2
rs/ll
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio
2007 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 aprile 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato ad RI 2 e a RI 1 di restituire l’importo di fr.
30'367.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi per il
periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2005 e di assegni di prima infanzia per
il mese di maggio 2003, a seguito, in particolare, dell’emanazione da parte
dell’UAI di una rendita di invalidità retroattiva al 1° gennaio 2003 (cfr. doc.
3).
1.2. Con
ulteriore decisione del 25 settembre 2006 la Cassa ha respinto la domanda di
condono inoltrata dagli assicurati, in quanto agli stessi, non avendo
ottemperato all’obbligo di informare la Cassa in merito al versamento della
rendita AI e delle prestazioni dell’__________, non può essere riconosciuta la
buona fede (cfr. doc. 5).
1.3. A seguito di
tale provvedimento RI 1 ha richiesto alla Cassa un incontro per presentare
reclamo orale. Dal relativo verbale del 2 novembre 2006 risulta che gli
assicurati, rappresentati dalla signora __________ della __________, hanno in
effetti dichiarato di non concordare con la posizione della Cassa (cfr. doc.
6).
Con
decisione su reclamo del 9 gennaio 2007 l’amministrazione ha ribadito il
contenuto della propria decisione formale del 25 settembre 2006 (cfr. doc. A).
1.4. Gli
assicurati, il 5 febbraio 2007, hanno personalmente impugnato la decisione su
reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:
"
(…)
Nel 2003 al momento in cui non avevamo più
entrate, abbiamo fatto richiesta delle prestazioni sociali ( sportello LAPS di __________)
menzionando di essere in attesa di decisione AI.
Nelle richieste successive, sempre è stata
allegata documentazione comprovante il fatto che era in corso una domanda di
AI. (allegato B + C).
Nel mese di novembre 2004 sono stato operato
all'ospedale __________ di __________. Mia moglie, chiamata d'urgenza a tarda
sera, ha portato i bambini presso degli amici e frettolosamente è corsa al mio
capezzale, dimenticando di spegnere la candela che aveva acceso davanti alla
statuetta della Madonna ( allegato E ). Rientrata a casa tutto era andato
distrutto e ha dovuto trovare un alloggio di fortuna. Io nel frattempo sono
stato dimesso ma la nostra situazione era disperata. Da due anni vivevamo con
l'aiuto statale che è calcolato al minimo esistenziale e avevamo dovuto farci
prestare dei soldi. Ho telefonato a più riprese alla __________ e all'AI
sollecitando una decisione e finalmente il signor __________, dell'Ufficio
rendite AI mi ha comunicato che il versamento sarebbe stato fatto appena
terminato il calcolo dei rimborsi da fare. Ricordo perfettamente che mi aveva
detto che una volta restituito i soldi a chi di dovere, il resto era per noi.
Così nel mese di febbraio 2005 abbiamo ricevuto il conteggio della __________
dal quale risultava che l'intero importo di fr. 32’256.00 veniva rimborsato a __________
(allegato F) e il calcolo della rendita retroattiva dove figurava un rimborso
di fr. 9'649.00 alla __________ e un versamento a noi di fr. 72'001 ( allegato
G)
In data 24 aprile 2006 come un fulmine a ciel
sereno abbiamo ricevuto un ordine di restituzione dell'importo di fr. 30’367.00
relativi agli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti "a
torto" durante il periodo dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2005.
In data 19 maggio 2006 abbiamo presentato reclamo
e richiesta di condono e l'IAS ci ha risposto che non essendoci il presupposto
per la buona fede non si entrava in materia sulla domanda di
condono. A questa decisione abbiamo fatto reclamo
verbale, chiedendo che venisse accettata la buona fede. IAS in data 9 gennaio
2007 ci ha risposto negativamente ed è a questa decisione di non voler
riconoscere la nostra buona fede che inoltriamo ricorso. Contestiamo quanto
espresso nella risposta formale dell'IAS nei seguenti punti:
A) Innanzitutto non è sostenibile
l'affermazione secondo la quale i signori RI 2 e RI 1 non fossero a conoscenza
del loro obbligo di informare nei confronti della Cassa, poiché non erano più
in possesso delle decisioni - distrutte in occasione dell'incendio della loro
abitazione - ritenuto che essi sono pur stati in grado di presentare
tempestivamente la nuova domanda per assegni, a seguito della revisione del
diritto che sarebbe giunto a scadenza il 30 aprile 2005 (la data di scadenza
risultava sulla decisione emessa dalla Cassa in data 10 novembre 2004, per il
diritto agli assegni durante il periodo 1.11.2004-30.04.2005) .
A questo proposito vogliamo
precisare che se abbiamo presentato una nuova domanda di assegni è stato perché in data 15 marzo 2005 (allegato H) abbiamo ricevuto una lettera dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona con la quale venivamo invitati a contattare immediatamente il nostro comune di domicilio al
fine di fissare l'appuntamento per presentare una nuova domanda. Di fronte a questa lettera, come ogni volta che
ricevevamo qualsiasi richiesta, noi
siamo andati allo Sportello Laps portando tutti i documenti, fra i quali la copia della decisione AI e della ricevuta dei fr.
72'000.00 ( allegato 1). Questi
documenti sono stati inviati in data
13.4.2005
B) Come ammesso dal reclamante medesimo, la
Cassa non è mai stata direttamente informata dai signori RI 2 e RI 1 che a nome
del signor RI 1 fosse pendente una richiesta di rendita d'invalidità; il fatto
che ciò risulti dal verbale di udienza della Pretura di __________ del 31 marzo
2004 (a seguito della separazione intervenuta tra i coniugi), documento accluso
- all'incarto dello sportello Laps inoltrato in occasione della nuova domanda
per il diritto agli assegni da maggio 2005, non è rilevante, poiché se la
pratica non presenta elementi tali da richiedere particolari accertamenti -
oltre agli accertamenti già effettuati dall'operatore dello sportello- la Cassa
non è tenuta a visionare l'incarto. L'informazione avrebbe dovuto essere in
ogni caso esplicitata.
Come risulta dalla
documentazione allegata (B + C) il fatto di essere in attesa di decisione AI
era ampiamente dimostrato. La lettera
indirizzata all'AI datata 14 marzo 2003 I cui "chiedo gentilmente di volermi comunicare al più presto
possibile la vostra decisione in merito" con riportato in calce " in attesa di una decisione" ci pare sia più
che esplicita ed era presente già nell'incarto
dal 2003. Se poi la Cassa non visiona l'incarto noi come possiamo saperlo? Lo sportello
LASP per noi è sempre stato il punto di riferimento, dal momento in cui ci
hanno versato i soldi (16.3.05) a quello in
cui abbiamo portato la documentazione è passato meno di un mese. Mese nel quale eravamo ancora sotto
"choc" per tutte le nostre disgrazie. Il fatto che gli istituti delle assicurazioni sociali non si siano
accorti che c'era la domanda di AI in
atto, dalla documentazione presentata nel 2003 e nel 2004, che poi si siano
accorti di non aver fatto la
compensazione a settembre 2005 (su
documentazione ricevuta in aprile 2005) e ci abbiano scritto in aprile 2006, oltre un anno dopo che avevamo mandato
copia della decisione AI e del
ricevimento dei soldi, non è imputabile a negligenza nostra.
C) Appare oltremodo poco plausibile che i
signori RI 2 e RI 1 - i quali sostengono di aver dovuto contrarre di piccoli
debiti in considerazione del fatto che le prestazioni di cui beneficiavano
fossero insufficienti per coprire il loro minimo vitale - abbiamo potuto
ritenere in buona fede che la loro situazione economica fosse improvvisamente
mutata al punto tale, da permettere loro di restituire gli importi ricevuti a
prestito, di acquistare quanto era andato distrutto nell'incendio della loro
abitazione e perfino di fornire aiuto economico ai genitori in __________.
Il conteggio con un saldo, dopo le compensazioni, di
fr. 72'001.00 è giunto in un momento
dove noi eravamo disperati: la
malattia, l'operazione, la paura di non farcela, tutte le nostre cose bruciate, dalle cose di prima necessità a quelle
piccole cose che costituiscono la memoria della vita di famiglia. Eravamo davvero distrutti e l'arrivo di questa cifra
importante ci è parsa come una luce nel tunnel della disperazione.
A conclusione di quanto esposto
preghiamo il vostro lodevole Tribunale di voler giudicare quanto avvenuto
tenendo conto del fatto che abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo
prontamente sempre annunciato le cose allo
sportello LAPS pensando
che fosse l'antenna di riferimento per raggiungere
gli altri uffici, che il fatto che oltre 40'000.00 franchi sono stati
rimborsati ci hanno fatto credere in
assoluta buona fede che il denaro rimanente fosse interamente a nostro favore. Il riconoscimento della nostra buona fede, oltre
alla possibilità che venga analizzata la possibilità di un condono, ha un'importanza grandissima a livello
psicologico.
Per quanto riguarda la
restituzione noi ci troviamo in una situazione davvero difficile in quanto i soldi ricevuti non ci sono più. Abbiamo dovuto
riarredare la casa da cima a fondo, riacquistato tutto il necessario per i nostri bambini e per noi (l'assicurazione ci
aveva risarcito circa 27’000 franchi
che non erano insufficienti (recte: sufficienti) per ricomperare tutto -
abbiamo anche dovuto pagare una multa
di oltre 2'000 franchi per questo incendio ), abbiamo
pagato i diversi piccoli prestiti resisi necessari durante gli anni di
attesa, in quanto il minimo vitale spesso non era sufficiente per coprire i tanti costi che dovevamo sostenere e
avevamo diversi debiti privati, abbiamo aiutato i nostri famigliari in __________ che avevano
subito gravi danni a causa delta siccità. E poi abbiamo anche comperato un auto nuova e un computer.
Naturalmente se non avessimo avuto la certezza che questi soldi fossero nostri, avremmo rinunciato a diverse cose ma
noi eravamo certi di poterne
disporre.
Alleghiamo il budget mensile (L)
sulla base delle entrate e delle uscite che mette in evidenza che la
restituzione anche rateale della somma, costituirebbe
una situazione debitoria per moltissimi
anni."
(doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto
dell’8 marzo 2007 gli assicurati hanno richiesto l’audizione della signora __________
(cfr. doc. V).
1.7. Pendente
causa questa Corte ha invitato i ricorrenti a inviare gli estratti conto di
tutti i conti postali e/o bancari relativi al periodo dal mese di gennaio al
mese di aprile 2006 (cfr. doc. VI).
La
documentazione richiesta è pervenuta al TCA il 13 marzo 2007 (cfr. doc.
VIII1/2).
1.8. I doc.
VIII1/2 sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni (cfr. doc. IX).
Le parti
sono rimaste silenti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 30'367.--
percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° maggio 2003 al 30
aprile 2005 e di assegni di prima infanzia nel mese di maggio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
Fatti
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
2.3. Gli art. 31
e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
L’art. 32
LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
"
I genitori hanno diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabitano costantemente
con il figlio; (cpv. 1)
c) il padre o la madre ha il domicilio nel
Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della
legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un’attività
lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è
computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo
pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del
limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"
L’art. 35
LAF enuncia inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,
l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito
disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente,
per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli
per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv.
1)
2Dall’importo
erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali (cfr. anche consid. 2.2), risulta che la LAF, la
cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima
infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni
integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003
del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24
segg.).
2.4. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia
si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00;
DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. Nel caso in
esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,
dagli atti risulta che alla fine del 2001 - inizio 2002 RI 1 ha postulato il
riconoscimento di una rendita AI (cfr. doc. C).
Con
decisione dell’11 marzo 2005 egli è stato posto al beneficio attribuita, a
partire dal 1° marzo 2005, di una rendita intera d'invalidità di fr. 1'506.--,
oltre che di una rendita completiva per la moglie di fr. 452.-- e per i due figli
di fr. 602.-- ciascuno (cfr. doc. G).
Inoltre
per il periodo dal mese di gennaio 2003 al mese di febbraio 2005 al ricorrente è
stato assegnato da parte dell'assicurazione invalidità l'importo di fr. 72'001.--
a titolo di prestazioni arretrate (cfr. doc. G pag. 2).
Con comunicazione
del 1° febbraio 2005 la __________ ha informato l’insorgente di avergli
attribuito, a decorrere dal mese di aprile 2003, una rendita di invalidità e
una rendita per i figli della previdenza professionale obbligatoria.
E’ stato
pure precisato, da una parte, che le rendite relative all’arco di tempo
dall’aprile 2003 al marzo 2005, pari a fr. 32'256.--, sarebbero state versate
dalla __________ direttamente all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona.
Dall’altra,
che dal 1° aprile 2005 le rendite sarebbero state corrisposte all’assicurato
anticipatamente e trimestralmente per un importo totale di fr. 4'032.-- (cfr.
doc. F).
E'
pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite dell’assicurazione
invalidità e della previdenza professionale, nonché delle prestazioni a titolo
retroattivo da parte dell’AI, attinenti al medesimo periodo in cui gli
assicurati hanno beneficiato di assegni di famiglia, le entrate della famiglia RI
1 erano, per il lasso di tempo citato, superiori a quelle effettivamente
computate nel calcolo degli assegni di famiglia.
Di
conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo
reddito più elevato.
In simili
condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente
percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio
2003-aprile 2005 e l’assegno di prima infanzia del mese di maggio 2003 per un
importo complessivo di fr. 30’367.-- (cfr. consid. 2.7.; doc. 3).
2.9. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004
nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.
4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V
221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.10. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono
di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni
chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso
valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i
Considerandi
due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha
sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116
V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è
quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli
assegni di famiglia.
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
2.12
Nell’evenienza
concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), l’importo di fr. 32'256.--,
concernente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria per il
periodo aprile 2003-marzo 2005 riconosciuto dalla __________ con comunicazione
del 1° febbraio 2005, è stato versato immediatamente dall’Istituto assicuratore
all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona (cfr. doc. F).
Al
contrario l’ammontare di fr. 72'001.--, corrispondente alle prestazioni retroattive
relative al lasso di tempo gennaio 2003-febbraio 2005 dell’assicurazione
invalidità di spettanza del ricorrente secondo la decisione dell’11 marzo 2005
(cfr. doc. G), è stato corrisposto a RI 1.
Una
compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è,
dunque, più possibile.
Dalle
tavole processuali risulta, inoltre, altamente verosimile che la somma - pari a
fr. 72’001.-- - delle rendite AI retroattive versata all’insorgente non era più
disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia
il 24 aprile 2006, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione (cfr.
STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 267/99).
In
effetti nella domanda di condono del 19 maggio 2006 (cfr. doc. 4A) i ricorrenti
hanno indicato di avere utilizzato il citato importo per diversi pagamenti, e
meglio per aiutare i genitori che vivevano in una situazione di bisogno in __________,
per acquistare del mobilio, visto che il loro era andato distrutto
nell’incendio del novembre 2004, e infine per rimborsare piccoli prestiti di
cui hanno beneficiato durante gli anni allorché il minimo vitale non era
sufficiente a coprire i numerosi costi.
Dall’estratto
del conto __________ del ricorrente si evince, poi, che la somma di fr. 72'001.--
è stata bonificata dall’AI il 16 marzo 2005. Lo stato di tale conto al 31 marzo
2005.
era di fr. 21'608.75, comprensivi dell’importo di fr. 4'032.-- corrisposto
alla fine di quel mese dalla __________ all’assicurato a titolo di rendita LPP
trimestrale (cfr. doc. I; F).
Gli
estratti dei conti __________ degli insorgenti, richiesti da questa Corte
pendente causa (cfr. consid. 1.7.), indicano altresì che il saldo al 31
dicembre 2005 del conto di RI 1 era di fr. 5'328.35, mentre quello del conto di
RI 2 era di fr. 469.35 (cfr. doc. VIII1/2).
Al
riguardo è utile rilevare che l’ammontare di fr. 5'328.35 include l’importo di
fr. 4'032.-- relativo alle rendite LPP per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2006.
versato alla fine di dicembre 2005 dalla __________. Il bonifico trimestrale
successivo ha, infatti, avuto luogo il 28 marzo 2006 (cfr. doc. VIII1).
Di
conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte
federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave
non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,
39.2004.9
e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio
2000.
nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.13
Per quanto
attiene alla buona fede, va rilevato che la Cassa ha riconosciuto quanto
addotto dagli assicurati, ossia che all’incarto Laps era accluso un verbale di
udienza del 31 marzo 2004 della Pretura di __________ relativo alla causa di
separazione indicante, tra l’altro, che due anni e mezzo prima RI 1 aveva chiesto
di essere posto al beneficio di una rendita AI per problemi alla schiena e al
ginocchio (cfr. doc. 4; 4B; III).
In proposito
l’amministrazione ha, tuttavia, precisato che tale informazione, vista la sua importanza,
avrebbe dovuto essere esplicitata. Secondo la Cassa non è esigibile che
l’amministrazione, nella misura in cui la questione riferita alla separazione
non presenti elementi tali da necessitare di particolari accertamenti – oltre
all’eventuale modifica della composizione dell’unità di riferimento o ad
eventuali obblighi alimentari –, debba immaginare che il verbale d’udienza
contenga altre informazioni rilevanti per il diritto agli assegni, non
segnalate dagli assicurati, in considerazione del loro obbligo di informare
(cfr. doc. III).
In
concreto la questione di sapere se l’indicazione attinente alla domanda di
prestazioni AI formulata dall’insorgente risultante dal verbale di udienza del
31.
marzo 2004 della Pretura di __________ sia o meno sufficiente per ritenere
ossequiato l’obbligo di informare di cui all’art. 30 Laps (cfr. consid. 2.5.) può
restare insoluta.
Infatti,
anche considerando che gli assicurati non hanno debitamente comunicato alla
Cassa l’inoltro della domanda volta all’ottenimento di una rendita AI, agli
stessi, per il periodo maggio 2003 – febbraio 2005, nonostante il loro
dovere di collaborare concretizzato appunto nell’obbligo di informare ogni
cambiamento, non deve comunque essere imputata tale mancanza.
Gli
assicurati, fino alla notifica della comunicazione del 1° febbraio 2005 della __________,
con cui RI 1 è stato informato che gli era stata attribuita, a decorrere dal
mese di aprile 2003, una rendita di invalidità e una rendita per i figli della
previdenza professionale obbligatoria, e della decisione dell’11 marzo 2005
dell'UAI, che ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità e delle
rendite completive dal marzo 2005, oltre che delle prestazioni arretrate per il
periodo dal gennaio 2003-febbraio 2005 (cfr. doc. F; G), non erano al corrente
né se al medesimo sarebbero state riconosciute tali prestazioni, né
dell’importo delle rendite che gli sarebbero state erogate, né del momento
preciso a partire dal quale sarebbe sorto il diritto alla rendita AI e a quella
della previdenza professionale.
Un eventuale
avviso alla Cassa della richiesta di rendita AI e dunque dell'ipotetica pretesa
di tale rendita non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo
dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni integrativi e di prima infanzia
vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT
I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Anche ritenendo
che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla comunicazione del 1°
febbraio 2005 della __________ e alla decisione dell’11 marzo 2005 dell’UAI,
dell’inoltro della domanda di prestazioni AI da parte di RI 1, avrebbe permesso
di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi e di prima infanzia a
una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio
indicando che, se l’assicurato avesse ricevuto una rendita da parte dell’assicurazione
invalidità, avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe
avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fosse stata
computata la rendita AI -, l’omissione dei ricorrenti non costituisce in ogni
caso una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la
loro buona fede non può essere negata.
Nella
sentenza già menzionata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.
l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
(…)
4a. S'agissant de la question de la bonne foi,
l'instance cantonale de
recours a admis que l'intimée n'était pas
consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la
compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits
aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance
contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits
(consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou
n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid.
2).
On peut également se rallier aux juges de
première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au
regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les
constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître
qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti
l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,
l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à
l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû
communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie
d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des
prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC
n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une
décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit
hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le
montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des
seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut
disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI
1994.
p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne
pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était
pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas
assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont
à juste titre relevé les juges de première instance.
b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de
l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à
savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27
al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les
griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement
à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien
davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation
économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."
Pertanto
occorre concludere che nel periodo dal maggio 2003 al febbraio 2005 i
ricorrenti hanno percepito in buona fede gli assegni integrativi erogati loro,
così come l’assegno di prima infanzia relativo al mese di maggio 2003.
Quanto
asserito dalla Cassa, ossia che gli assicurati erano perfettamente informati che
eventuali prestazioni percepite durante il periodo di attesa della decisione di
rendita, avrebbero dovuto essere ricalcolate in considerazione della nuova
situazione (cfr. doc. 5), non può poi escludere la buona fede degli insorgenti.
L’amministrazione,
in effetti, ha dedotto tale allegazione dall’indicazione dei ricorrenti secondo
cui un funzionario dell’UAI aveva comunicato che prima di versare loro
l’importo retroattivo dell’AI occorreva rimborsare coloro che avevano anticipato
dei soldi (cfr. doc. 5A).
Tuttavia
gli assicurati, al riguardo, hanno puntualizzato che l’UAI aveva dato loro
l’informazione citata, da un lato, quando la richiesta di assegnazione di una
rendita AI era stata accolta - ovvero nel mese di marzo 2005 – (cfr. doc. 4),
dall’altro, dopo diverse telefonate effettuate all’UAI (cfr. doc. I).
In simili
condizioni, va ritenuto che, allorché le precisazioni menzionate sono state formulate
dal funzionario dell’UAI, all’assicurato erano già stati versati gli assegni
integrativi relativi al periodo maggio 2003-febbraio 2005 e l’assegno di prima
infanzia del mese di maggio 2003.
Quanto
indicato dal funzionario dell’AI non implica, perciò, che i ricorrenti al
momento in cui hanno percepito gli assegni familiari non fossero in buona fede.
2.14
Differente,
per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di marzo e aprile 2005.
La
circostanza che allegato all’incarto Laps vi fosse il verbale del 31 marzo 2004
della Pretura di __________ in cui è stato indicato che RI 1 aveva interposto
domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.13.) non è sufficiente per ritenere i
ricorrenti in buona fede nei mesi di marzo e aprile 2005.
Infatti,
in primo luogo, da quanto indicato dall’amministrazione, e non contestato dagli
insorgenti, risulta che il versamento delle rendite a favore del ricorrente è
stato comunicato allo Sportello Laps competente con un ritardo di circa due
mesi e soltanto in occasione della nuova domanda presentata a seguito della
revisione intervenuta nel mese di aprile 2005 (cfr. doc. A).
In
secondo luogo, con la notifica della comunicazione del 1° febbraio 2005 della __________
gli assicurati non hanno saputo unicamente che l’Istituto assicuratore avrebbe
versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona delle
prestazioni arretrate della previdenza professionale di spettanza del
ricorrente, bensì anche che questi, dal 1° aprile 2005, avrebbe ricevuto una
rendita versata anticipatamente e trimestralmente (cfr. doc. F).
Gli
insorgenti, in ossequio dell’obbligo di comunicare ogni mutamento della
situazione personale e/o economica, avrebbero dovuto, quindi, senza indugio
comunicare alla Cassa quanto stabilito dalla __________.
Gli
assicurati hanno fatto valere che risultava impossibile per loro ottemperare al
dovere di informazione, siccome durante l’incendio del novembre 2004 sono
andate distrutte le decisioni della Cassa con cui agli stessi sono stati
attribuiti gli assegni familiari e che riportavano l’obbligo di annunciare ogni
cambiamento della situazione personale o economica (cfr. doc. 6).
In
proposito va osservato che la decisione di attribuzione di assegni familiari
emanata dalla Cassa, e quindi l’avvertimento relativo ai propri doveri di assicurato,
va letta attentamente dopo averla ricevuta.
Pertanto,
visto che l’incendio ha avuto luogo più di un anno dopo l’emissione della decisione
del 28 maggio 2003 con la quale la Cassa ha posto gli insorgenti al beneficio
di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia, gli assicurati al
momento in cui hanno ricevuto la comunicazione del 1. febbraio 2005 della __________
dovevano, o perlomeno avrebbero dovuto, essere perfettamente al corrente del
loro obbligo di informare di ogni cambiamento che fosse intervenuto nel loro
stato personale ed economico.
L’avviso
di quanto fissato dall’Istituto di previdenza professionale avrebbe, inoltre,
permesso alla Cassa di accertare presso l’UAI cosa era stato deciso in merito
alle prestazioni dell’assicurazione invalidità.
In
effetti l’art. 23 lett. a LPP prevede che hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che nel senso dell’AI sono invalide per almeno il 40
per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità al lavoro
la cui causa ha portato all’invalidità.
Al
riguardo giova evidenziare che non esiste nessun obbligo tra le diverse
amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti
assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni
informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa
agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004
nella causa O.,P 8/03).
Il TFA,
nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale
aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai
responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa
di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
Tal
principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A.,
B., P 7/06.
Il fatto
che il provvedimento del 1° febbraio 2005 della __________ e la decisione dell’11
marzo 2005 dell’UAI siano stati consegnati allo Sportello Laps in occasione
della revisione delle prestazioni giusta l’art. 27 cpv. 1 Laps (cfr. doc. I) non
è di utilità alcuna per gli assicurati.
Infatti l’avviso
della Cassa di interporre una nuova domanda di assegni nel contesto della
revisione è datato 15 marzo 2005 (cfr. doc. H). La comunicazione della __________
è però del 1° febbraio 2005. Gli insorgenti, quindi, prima della revisione
hanno avuto circa un mese e mezzo per avvertire la Cassa del cambiamento
intervenuto nella loro situazione. Essi, conseguentemente, avrebbe dovuto agire
più repentinamente.
Pertanto,
a mente di questa Corte, la violazione commessa dagli assicurati configura una
negligenza grave.
L'invocata
buona fede non deve, perciò, essere ammessa per il periodo relativo ai mesi
di marzo e aprile 2005.
2.15
Gli
assicurati hanno chiesto al TCA di sentire la signora __________, la quale
sarebbe al corrente della loro situazione e avrebbe prestato loro aiuto (cfr.
doc. V).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti la questione relativa alla buona fede dei ricorrenti è stata
sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.13.; 2.14.), questo Tribunale ritiene
che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini
del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione della teste
menzionata deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,
consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa
B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa
A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16
In simili
condizioni il TCA deve concludere che gli assicurati non erano in buona fede
unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione 1. febbraio 2005 della __________
che ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità della previdenza
professionale dal mese di aprile 2005 e delle prestazioni arretrate a partire
dal 1. aprile 2003.
Un
eventuale condono può, dunque, concernere gli assegni integrativi percepiti a
torto dal mese di maggio 2003 al mese di febbraio 2005 e l’assegno di prima
infanzia ricevuto indebitamente nel mese di maggio 2003, ad esclusione degli
assegni integrativi di cui i ricorrenti hanno beneficiato durante i mesi di marzo
e aprile 2005.
L'incarto
va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti
dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 27’933.--
(fr. 30'367.-- - fr. 1'217.-- - fr. 1'217.--; cfr. doc. 3), corrispondente agli
assegni percepiti a torto nell'arco di tempo dal 1° maggio 2003 al 28 febbraio
2005.
Per
quanto attiene all'importo fr. 2’434.--, relativo ai mesi di marzo e aprile
2005, esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, come esposto
precedentemente (cfr. consid. 2.14.), per questo lasso di tempo non può essere
riconosciuta ai ricorrenti la buona fede, primo presupposto per ottenere il
condono.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. E'
riconosciuta la buona fede dei ricorrenti per il periodo dal 1° maggio 2003 al
28 febbraio 2005.
Di
conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la
restituzione dell'importo di fr. 27’933.-- e pronunci una nuova decisione.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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