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Decisione

39.2007.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della

legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo

erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni di prima infanzia

rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002

del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.3. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento

sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti

per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento

rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nel caso in

esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti risulta che nel mese di settembre 2005 RI 2, oltre ad avere iniziato

a svolgere un apprendistato quale impiegato di commercio al dettaglio presso la

__________ di __________, percependo un salario di fr. 1'050.-- al mese (cfr.

doc. 10), è stato posto al beneficio di un assegno di formazione di fr.

2'351.-- mensili per il periodo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto

2006 da parte dell’Ufficio misure attive (cfr. doc. 6).

E’ pacifico,

quindi, che con la concessione dell’assegno di formazione per il mese di

settembre 2005, a prescindere dalla circostanza che lo stipendio e

l’assegno di formazione siano stati bonificati all’assicurato tra la fine del

mese di settembre 2005 e gli inizi del mese di ottobre 2005, come fatto valere

dai ricorrenti (cfr. doc. 14, I; al riguardo cfr. STCA del 17 febbraio 2005

nella causa P., 39.2004.12, consid. 2.7.; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa

T., 39.2004.9, consid. 2.7.), le entrate della famiglia di __________ e RI 2,

calcolate su un anno, pari a fr. 43'008.-- (cfr. doc. 8B, 7B), erano più

elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del conteggio dell’assegno di

prima infanzia effettivamente versato loro, la quale si era basata unicamente sullo

stipendio di apprendista del ricorrente e sull’assegno di base per complessivi

fr. 15'846.-- (cfr. doc. 2B).

Di

conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più

elevato.

Per

inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di

prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate dei ricorrenti, tramite l’attribuzione

dell’assegno di formazione nel mese di settembre 2005, non ha implicato una

modifica dell'ammontare dell'assegno integrativo percepito in tale lasso di

tempo (cfr. doc. 3; 7).

In simili

condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente

percepito indebitamente l’assegno di prima infanzia del mese di settembre 2005

per un importo complessivo di fr. 1’826.-- (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.

4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V

221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

Considerandi

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.9

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dagli assicurati,

non riconoscendo loro la buona fede, in quanto RI 2 non avrebbe comunicato

tempestivamente alla Cassa la propria richiesta di beneficiare di un assegno di

formazione (cfr. doc. A1).

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha ribadito che la richiesta formulata

all’attenzione dell’Ufficio misure attive non le era stata esplicitamente e

tempestivamente comunicata, pur sottolineando che comunque la corrispondenza

del 1° luglio 2005 del signor RI 2 fa riferimento alla richiesta per gli

assegni di formazione con la precisazione che la stessa doveva ancora essere

approvata.

Inoltre

l’amministrazione ha evidenziato di non avere ottenuto la decisione del 16

settembre 2005 dell’Ufficio misure attive direttamente dai ricorrenti, bensì in

seguito alla nuova domanda di assegni presentata allo sportello Laps (cfr. doc.

V).

Preliminarmente

va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un

principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in

considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con

delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il

medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una

compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Nel caso

in esame gli insorgenti hanno indicato che l’importo corrispondente all’assegno

di formazione per il mese di settembre 2005 è stato versato alla fine di tale

mese (cfr. doc. I; VII).

Ciò

appare credibile senza necessitare di ulteriori accertamenti. Infatti la

decisione con cui l’Ufficio delle misure attive ha concesso a RI 2 l’assegno è

stata emessa il 16 settembre 2005 con effetto a decorrere dal 1° settembre 2005

(cfr. doc. 6).

Pertanto,

visto che, da un lato, l’assegno di prima infanzia afferente al mese di

settembre 2005 è stato corrisposto agli assicurati all’inizio del relativo mese

(cfr. art. 38 cpv. 3 LAF) e, dall’altro, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a e

22.

lett. a LT ai fini del calcolo dell’assegno di prima infanzia nel reddito

computabile va conteggiato qualsiasi provento sostitutivo di guadagno da

attività lucrativa, l’assegno di formazione per il periodo dal 1° al 30

settembre 2005 deve essere considerato versato in sostituzione dell’assegno di

prima infanzia corrisposto precedentemente agli assicurati per il medesimo mese

ai sensi della giurisprudenza federale citata sopra.

Dalle

tavole processuali risulta, poi, altamente verosimile che la somma - pari a fr.

2'351.-- - dell’assegno di formazione relativo al mese di settembre 2005 non

era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il

rimborso, ossia il 30 maggio 2006, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di

restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 267/99).

In

effetti nel reclamo dell’8 novembre 2006 contro il rifiuto del condono gli

assicurati hanno indicato che “… lo stipendio di settembre 2005 del RI 2 più

gli assegni di formazione sono stati usufruiti e versati per il mantenimento dell’economia

domestica per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 ottobre 2005” (cfr. doc. 14A).

Al

riguardo va pure segnalato che, nonostante l’erogazione al ricorrente di un

assegno di formazione a complemento del salario quale apprendista a decorrere

dal mese di settembre 2005, la famiglia di RI 1 e RI 2 ha comunque continuato a

presentare una lacuna di reddito Laps giustificante l’attribuzione di un

assegno integrativo di fr. 505.-- al mese e di un assegno di prima infanzia di

fr. 90.-- al mese (cfr. doc. 7, 8B, 8C).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave

non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,

39.2004.9

e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio

2000.

nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.11

Per quanto

attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti si evince che RI 2 ha

inoltrato all’Ufficio misure attive una domanda tendente all’attribuzione di un

assegno di formazione il 7 luglio 2005 (cfr. doc. 6).

Tale

richiesta è stata accolta con decisione del 16 settembre 2005 (cfr. doc. 6).

Nel mese

di luglio 2005 l’assicurato ha inviato all’IAS uno scritto riportante la data

del 1° luglio 2005. Tuttavia a mano è stato aggiunto: “copia del 14.7.2005” (cfr.

doc. 1).

Di

conseguenza, visto poi che tale lettera è pervenuta all’amministrazione il 15

luglio 2005, occorre concludere che la stessa si riferisce non solo ai fatti

occorsi fino al 1° luglio 2005, bensì tiene conto di quanto accaduto nel lasso

di tempo fino al 14 luglio 2005.

In questo

scritto, concernente l’invio di documentazione relativa alle ricerche di

lavoro, il ricorrente ha, in particolare, specificato di inviare le lettere di

ricerca di impiego, oltre a una copia del contratto di tirocinio firmato

afferente a un impiego quale apprendista trovato grazie alla possibilità di

ricevere dal mese di settembre degli assegni di formazione. A questo proposito

l’insorgente ha puntualizzato che la richiesta degli assegni di formazione

doveva ancora essere approvata dall’Ufficio cantonale di disoccupazione.

La Cassa

stessa, nello scritto del 1° marzo 2007 a questa Corte (cfr. doc. V), ha evidenziato

che nella lettera del luglio 2005 è menzionata la richiesta di assegni di

formazione.

Da quanto

esposto risulta che RI 2, dopo aver postulato la concessione di un assegno di

formazione all’Ufficio delle misure attive, ha senza indugio informato di tale

circostanza la Cassa.

Tale

evenienza emerge, del resto, in modo chiaro dallo scritto del luglio 2005. In

effetti il fatto di aver precisato che la richiesta doveva essere ancora

approvata dall’autorità competente, implicava necessariamente che la stessa

fosse già stata inoltrata.

In ogni

caso spettava all’amministrazione, se avesse nutrito dei dubbi al riguardo,

chiedere delucidazioni ai ricorrenti.

A tale

proposito giova segnalare che il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221

e in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra, ha stabilito che la

buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità competente in ambito PC

di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo di prestazioni di

invalidità della previdenza professionale solo al momento in cui ha ricevuto la

relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al momento in cui è

stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza, l’assicurata non era al

corrente né dell’importo, né del momento a partire dal quale le sarebbe stata

erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una rendita, inoltre, non avrebbe

influito sull’importo della PC, visto che esso è determinato computando gli

effettivi redditi e la reale sostanza.

La

comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe

semmai solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a

una condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva

comunque una negligenza grave.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale

de

recours

a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à

réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991

l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le

cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en

présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure

où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au

sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se

rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que

l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi.

En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges,

force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires,

l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril

1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans

retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que

l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de

la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du

versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à

l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de

rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le

droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer

sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225

consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà

annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à

l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler

une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste

titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore

convient-il d'examiner

l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1

LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il

importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif.

En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique

soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir

la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la

bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)

In proposito cfr. anche

RDAT I-2002 N.12; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12; STCA

del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.

In simili

condizioni, ai ricorrenti, siccome RI 2 ha immediatamente informato, nel mese

di luglio 2005, la Cassa del semplice fatto di essere in attesa della risposta

alla propria richiesta di assegni di formazione, senza nemmeno attendere al

relativa decisione dell’Ufficio delle misure attive, non deve essere imputata

nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona

fede.

Agli

insorgenti, in concreto, nemmeno può essere imputata la circostanza di non

avere trasmesso direttamente alla Cassa la decisione del 16 settembre 2005

dell’Ufficio delle misure attive con cui l’assicurato è stato posto al

beneficio degli assegni di formazione per l’arco di tempo da settembre 2005 ad

agosto 2006, ma di averla consegnata allo sportello Laps (cfr. doc. V).

In primo

luogo, un invio immediato alla Cassa del provvedimento dell’Ufficio delle

misure attive non avrebbe comunque permesso di evitare di versare ai ricorrenti

l’assegno di prima di infanzia del mese di settembre 2005, dato che lo stesso

era già stato corrisposto all’inizio del mese, prima dell’emanazione della

decisione dell’Ufficio misure attive.

In

secondo luogo, la menzionata consegna allo sportello Laps - che ha avuto per di

più luogo entro il mese di settembre 2005 (doc. 9), come riconosciuto dalla

Cassa nel suo scritto del 1° marzo 2007 (cfr. doc. V) - si è verificata in

occasione dell’inoltro della nuova domanda di assegni familiari nel contesto

della revisione delle prestazioni di cui all’art. 27 cpv. 1 Laps, conformemente

a quanto indicato dalla Cassa a RI 1 nello scritto del 18 agosto 2005 (cfr.

doc. 4).

In

particolare la Cassa ha rilevato che il diritto alla prestazione avrebbe dovuto

essere nuovamente determinato dal 1° settembre 2005 e ha invitato la ricorrente

a contattare immediatamente il suo Comune di domicilio, al fine di fissare un

appuntamento presso lo sportello Laps competente per la presentazione della

nuova domanda. Inoltre è stato specificato che al momento in cui la Cassa

sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla

situazione personale ed economica dell’assicurata, accertati preso lo sportello

Laps, sarebbe stata notificata una nuova decisione (cfr. doc. 4).

Di

conseguenza, alla luce del tenore dello scritto del 18 agosto 2005 e visto che

la decisione dell’Ufficio misure attive è stata emessa soltanto il 16 settembre

2005, gli assicurati erano legittimati a credere che fosse sufficiente fornire

le informazioni concernenti i cambiamenti intervenuti nella loro situazione

contestualmente alla nuova domanda di prestazioni.

2.12

A titolo

abbondanziale è utile, infine, osservare che, anche volendo considerare, per

pura ipotesi di lavoro, che i ricorrenti non hanno debitamente avvisato la

Cassa dell’inoltro della domanda di assegni di formazione, agli stessi,

nonostante il loro dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di

informare ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.4.), non deve,

comunque, essere imputata tale mancanza.

Gli

assicurati, infatti, fino alla notifica della decisione del 16 settembre 2005

emanata dall'Ufficio delle misure attive, che ha concesso a RI 2 un assegno di

formazione per il lasso di tempo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto

2006.

(cfr. doc. 6), non erano al corrente né se allo stesso sarebbe stata

riconosciuta tale prestazione, né dell'importo dell’assegno che gli sarebbe

stato erogato.

Pertanto

la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di assegni

di formazione non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo

dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono

calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT

I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche ritenendo

che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione dell’Ufficio

misure attive del 16 settembre 2005, avrebbe permesso di subordinare

l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a una riserva

(cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che se RI 2 avesse

ricevuto gli assegni di formazione, gli insorgenti avrebbero dovuto restituire

la parte di assegni a cui non avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio della

loro assegnazione, fossero stati computati gli assegni di formazione-,

l’omissione dei ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì

semplicemente una negligenza lieve (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4a e in Pratique

VSI 1996 pag. 267 seg.), per cui la loro buona fede non può, in ogni caso,

essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. E’

riconosciuta la buona fede degli assicurati per il mese di settembre 2005.

Di

conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la

restituzione dell’importo di fr. 1’826.-- e pronunci una nuova

decisione.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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