39.2007.3
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 marzo 2007Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2007.3
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, TCA
Titolo:
Condono di un assegno di prima infanzia ricevuto a torto percependo un assegno di formazione retroattivo.Buona fede ammessa.L'assicurato ha infatti già comunicato di attendere l'approvazione della relativa richiesta.In ogni caso il solo avviso della decisione LADI costituirebbe una negligenza lieve
ASSEGNO DI FORMAZIONE
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
BUONA FEDE
CONDONO
art. 32 LAF
art. 35 LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2007.3
rs
Lugano
29 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 8 gennaio
2007 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 30 maggio 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr.
1'826.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni di prima infanzia per il
mese di settembre 2005, a seguito dell’emanazione da parte dell’Ufficio delle
misure attive della decisione del 16 settembre 2005 con cui a RI 2 è stato
accordato un assegno di formazione, pari a fr. 2'351.-- al mese per il periodo
da settembre 2005 ad agosto 2006 (cfr. doc. 8, A2).
1.2. Con
ulteriore decisione del 7 novembre 2006 la Cassa ha respinto la domanda di
condono inoltrata dagli assicurati, in quanto agli stessi, non avendo ottemperato
all’obbligo di informare la Cassa in merito alla richiesta di un assegno di
formazione, non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 13A, 13B).
1.3. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 14), la Cassa, l’8 gennaio
2007, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto
del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.4. Gli
assicurati, il 5 febbraio 2007, hanno impugnato la decisione su reclamo dinanzi
al TCA, esprimendosi come segue:
"
(…)
Esposizione dei fatti:
In data 30 maggio 2006 ci
è stato emanato un ordine di restituzione (num. rif.Scp 1021) per aver
percepito a torto nel periodo 1 settembre 2005 – 30 settembre 2005 assegni per
un ammontare di 1'826.- (assegni integrativi e di prima infanzia)
A tale proposito noi
richiediamo ricorso.
Gli assegni da parte della
cassa cantonale in questione sarebbero stati percepiti a torto perché il sig. RI
2 ha nel mese di settembre 2005 intrapreso una attività lavorativa (apprendista
all’ultimo anno scolastico) grazie ad un programma di inserimento proposto
dalla cassa cantonale di disoccupazione nelle sue normali funzioni per
collocare al meglio i suoi disoccupati. Infatti ha, nel mese di giugno 2005,
proposto per il sig. RI 2, disoccupato, all’ufficio delle misure attive un
assegno di formazione allo scopo di far terminare la sua formazione.
A questo proposito la
Cassa cantonale degli assegni di famiglia ci contesta di non averla
tempestivamente informata sulla richiesta di assegni di formazione, e di aver
indebitamente incassato assegni integrativi nel mese di settembre.
Obbiezioni:
Punto primo: (aver
percepito indebitamente)
Il sig. RI 2 il primo
assegno di formazione lo ha percepito, in pratica, agli inizi di Ottobre 2005
sotto forma di stipendio versato dal suo datore di lavoro. L’inizio
dell’attività lavorativa del RI 2 è stato in data 1 settembre 2005 mentre il
primo stipendio è stato versato, come dispone il CO, alla fine del mese
(stipendio settembre versato ca.30 settembre)
Mentre la cassa richiede
la restituzione degli assegni versati agli inizi di settembre, assegni che sono
stati utilizzati dalla famiglia RI 1-RI 2 per il pagamento pigione settembre e
le normali spese di sussistenza sempre per il mese di settembre.
Conclusione: A nostro avviso
nessun assegno è stato percepito a torto perché ai primi di settembre nessun
altra entrata è stata percepita dalla famiglia.
Punto secondo: (omissione
di informazioni)
In data 15 luglio 2005 la
cassa cantonale degli assegni di famiglia ha emesso una decisione riguardante
una modifica sulla somma da versare alla famiglia RI 1 – RI 2, modifica in base
alla situazione a partire dal 1 settembre 2005, infatti la RI 1 agli inizi di
Luglio, appena a conoscenza dell’imminente inizio di un’attività lavorativa del
RI 2 nonché della richiesta di assegni di formazione, si è recata di persona
presso gli sportelli della cassa cantonale degli assegni di famiglia dove ha
informato sia della attività lavorativa sia della richiesta di assegni di
formazione, inoltre ha esibito copia del contratto di tirocinio e, non avendo
ancora nessuna documentazione in merito agli assegni di formazione, ha
comunicato verbalmente di essere in attesa di una risposta dall’ufficio delle
misure attive.
Decisione che è pervenuta da
parte dell’ufficio delle misure attive a tirocinio già iniziato, in data 16
settembre 2005.
Questo secondo noi prova
anche del fatto di aver tempestivamente informato l’organo competente. Oltre a
ciò contestiamo anche di avere percepito gli assegni integrativi il 4 settembre
con già sottratto l’ammontare dello stipendio d’apprendista del RI 2, 1050
fr.-, che il RI 2 ha però percepito la prima volta sempre agli inizi di Ottobre
2005.
Quindi siamo stati
costretti a vivere tutto il mese di settembre con ca. 1000 fr. i n meno sulla
somma decisa dalla legge per il minimo vitale mensile della nostra famiglia.
Punto terzo: (la Buona
fede)
La RI 1 ha sempre tentato
di svolgere tutte le procedure indicate dalla legge per i rinnovi e le
richieste degli assegni di famiglia, nonostante ciò dobbiamo segnalare che ha
un grado di istruzione che si limita alla scuola dell’obbligo (quarta media) e
può essere possibile che abbia, inconsapevolmente e in buona fede, sbagliato
alcune procedure burocratiche richiestele dalla cassa cantonale sugli assegni
di famiglia, ma si è sempre recata agli appuntamenti per i rinnovi allo
“sportello laps” con la documentazione necessaria e tempestivamente, anche se
la maggior parte delle leggi che regolano gli assegni di famiglia sono per lei
incomprensibili.
Punto quarto: (“due pesi e
due misure”)
La cassa, anche se non ci
risulta che la legge in vigore lo indichi, decide di non versare gli assegni
per le normali spese mensili all’inizio del mese se una persona facente parte
della famiglia intraprende una attività lucrativa nello stesso mese e quindi
riceve uno stipendio a fine mese, esempio 1 settembre comincia a lavorare,
stipendio percepito al 1 ottobre; pagamento assegni 4 settembre negato.
Viceversa se il lavoratore
cessa un’attività lucrativa il 30 maggio il 4 giugno non vengono accreditati
gli assegni, senza tenere conto che in quel mese non lavorerà.
Infatti a noi è successo
di non riceverli né a giugno (dove il RI 2 ha terminato il diritto alle
indennità di disoccupazione), né a settembre dove ci viene ordinata la
restituzione per averli percepiti a torto.
Ci chiediamo dunque quale
sia il metro di giudizio che applica la cassa cantonale degli assegni di
famiglia.
Questi sono secondo noi i
punti essenziali per richiedervi ricorso, siamo a disposizione per
testimonianze o richieste di ulteriori delucidazioni in merito, pronti ad
esibire eventuali documentazioni provanti quanto da noi dichiarato in questa
lettera.
Sperando anche che questa
lettera sia sufficientemente esplicativa, e consapevoli di non essere capaci di
prodigarsi perfettamente nel diritto chiediamo da parte vostra una presa di
posizione in merito.” (Doc. I)
1.5. L’autorità
amministrativa, in risposta, ha segnatamente confermato che l’informazione
relativa alla richiesta di un assegno di formazione presentata dal signor RI 2
non è stata esplicitamente e tempestivamente comunicata, sebbene abbia
evidenziato che lo scritto del 1° luglio 2005 dell’assicurato riporta “… la
richiesta per gli assegni di formazione deve ancora essere approvata
dall’ufficio cantonale di disoccupazione”.
Inoltre
la Cassa ha rilevato di non avere ricevuto direttamente dagli assicurati la
decisione del 16 settembre 2005 dell’Ufficio delle misure attive, bensì di
averne avuto conoscenza in seguito alla nuova domanda per assegni presentata
dalla signora RI 1 allo Sportello regionale Laps.
Infine
l’amministrazione ha comunque precisato che considerata la particolare
fattispecie si rimette alla decisione di questo Tribunale (cfr. doc. V).
1.6. RI 2 si è nuovamente
espresso in merito al presente caso con scritto del 6 marzo 2007 (cfr. doc.
VII).
1.7. Il 21 marzo
2007 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare,
puntualizzando in ogni caso che ai ricorrenti non è mai stato rimproverato di
non avere ottemperato all’obbligo di informare per quanto attiene all’inizio
dell’apprendistato del signor RI 2, bensì in merito alla richiesta e relativa
concessione dell’assegno di formazione (cfr. doc. IX).
1.8. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 1'826.--
percepito a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° al 30 settembre
2005.
Gli art.
31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
L’art. 32
LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
"
Fatti
I genitori hanno diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabitano costantemente
con il figlio; (cpv. 1)
c) il padre o la madre ha il domicilio nel
Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della
legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un’attività
lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è
computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo
pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del
limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"
L’art. 35
LAF enuncia inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,
l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito
disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre
anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai
tre anni. (cpv. 1)
2Dall’importo
erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni di prima infanzia
rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002
del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24
segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.3. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,
dagli atti risulta che nel mese di settembre 2005 RI 2, oltre ad avere iniziato
a svolgere un apprendistato quale impiegato di commercio al dettaglio presso la
__________ di __________, percependo un salario di fr. 1'050.-- al mese (cfr.
doc. 10), è stato posto al beneficio di un assegno di formazione di fr.
2'351.-- mensili per il periodo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto
2006 da parte dell’Ufficio misure attive (cfr. doc. 6).
E’ pacifico,
quindi, che con la concessione dell’assegno di formazione per il mese di
settembre 2005, a prescindere dalla circostanza che lo stipendio e
l’assegno di formazione siano stati bonificati all’assicurato tra la fine del
mese di settembre 2005 e gli inizi del mese di ottobre 2005, come fatto valere
dai ricorrenti (cfr. doc. 14, I; al riguardo cfr. STCA del 17 febbraio 2005
nella causa P., 39.2004.12, consid. 2.7.; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa
T., 39.2004.9, consid. 2.7.), le entrate della famiglia di __________ e RI 2,
calcolate su un anno, pari a fr. 43'008.-- (cfr. doc. 8B, 7B), erano più
elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del conteggio dell’assegno di
prima infanzia effettivamente versato loro, la quale si era basata unicamente sullo
stipendio di apprendista del ricorrente e sull’assegno di base per complessivi
fr. 15'846.-- (cfr. doc. 2B).
Di
conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato.
Per
inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di
prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate dei ricorrenti, tramite l’attribuzione
dell’assegno di formazione nel mese di settembre 2005, non ha implicato una
modifica dell'ammontare dell'assegno integrativo percepito in tale lasso di
tempo (cfr. doc. 3; 7).
In simili
condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque effettivamente
percepito indebitamente l’assegno di prima infanzia del mese di settembre 2005
per un importo complessivo di fr. 1’826.-- (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004
nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.
4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V
221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
Considerandi
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dagli assicurati,
non riconoscendo loro la buona fede, in quanto RI 2 non avrebbe comunicato
tempestivamente alla Cassa la propria richiesta di beneficiare di un assegno di
formazione (cfr. doc. A1).
Nella
risposta di causa l’amministrazione ha ribadito che la richiesta formulata
all’attenzione dell’Ufficio misure attive non le era stata esplicitamente e
tempestivamente comunicata, pur sottolineando che comunque la corrispondenza
del 1° luglio 2005 del signor RI 2 fa riferimento alla richiesta per gli
assegni di formazione con la precisazione che la stessa doveva ancora essere
approvata.
Inoltre
l’amministrazione ha evidenziato di non avere ottenuto la decisione del 16
settembre 2005 dell’Ufficio misure attive direttamente dai ricorrenti, bensì in
seguito alla nuova domanda di assegni presentata allo sportello Laps (cfr. doc.
V).
Preliminarmente
va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un
principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in
considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con
delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il
medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una
compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =
Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è
quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli
assegni di famiglia.
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
Nel caso
in esame gli insorgenti hanno indicato che l’importo corrispondente all’assegno
di formazione per il mese di settembre 2005 è stato versato alla fine di tale
mese (cfr. doc. I; VII).
Ciò
appare credibile senza necessitare di ulteriori accertamenti. Infatti la
decisione con cui l’Ufficio delle misure attive ha concesso a RI 2 l’assegno è
stata emessa il 16 settembre 2005 con effetto a decorrere dal 1° settembre 2005
(cfr. doc. 6).
Pertanto,
visto che, da un lato, l’assegno di prima infanzia afferente al mese di
settembre 2005 è stato corrisposto agli assicurati all’inizio del relativo mese
(cfr. art. 38 cpv. 3 LAF) e, dall’altro, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a e
22.
lett. a LT ai fini del calcolo dell’assegno di prima infanzia nel reddito
computabile va conteggiato qualsiasi provento sostitutivo di guadagno da
attività lucrativa, l’assegno di formazione per il periodo dal 1° al 30
settembre 2005 deve essere considerato versato in sostituzione dell’assegno di
prima infanzia corrisposto precedentemente agli assicurati per il medesimo mese
ai sensi della giurisprudenza federale citata sopra.
Dalle
tavole processuali risulta, poi, altamente verosimile che la somma - pari a fr.
2'351.-- - dell’assegno di formazione relativo al mese di settembre 2005 non
era più disponibile già al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il
rimborso, ossia il 30 maggio 2006, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di
restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 267/99).
In
effetti nel reclamo dell’8 novembre 2006 contro il rifiuto del condono gli
assicurati hanno indicato che “… lo stipendio di settembre 2005 del RI 2 più
gli assegni di formazione sono stati usufruiti e versati per il mantenimento dell’economia
domestica per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 ottobre 2005” (cfr. doc. 14A).
Al
riguardo va pure segnalato che, nonostante l’erogazione al ricorrente di un
assegno di formazione a complemento del salario quale apprendista a decorrere
dal mese di settembre 2005, la famiglia di RI 1 e RI 2 ha comunque continuato a
presentare una lacuna di reddito Laps giustificante l’attribuzione di un
assegno integrativo di fr. 505.-- al mese e di un assegno di prima infanzia di
fr. 90.-- al mese (cfr. doc. 7, 8B, 8C).
Di
conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte
federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave
non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T.,
39.2004.9
e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio
2000.
nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.11
Per quanto
attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti si evince che RI 2 ha
inoltrato all’Ufficio misure attive una domanda tendente all’attribuzione di un
assegno di formazione il 7 luglio 2005 (cfr. doc. 6).
Tale
richiesta è stata accolta con decisione del 16 settembre 2005 (cfr. doc. 6).
Nel mese
di luglio 2005 l’assicurato ha inviato all’IAS uno scritto riportante la data
del 1° luglio 2005. Tuttavia a mano è stato aggiunto: “copia del 14.7.2005” (cfr.
doc. 1).
Di
conseguenza, visto poi che tale lettera è pervenuta all’amministrazione il 15
luglio 2005, occorre concludere che la stessa si riferisce non solo ai fatti
occorsi fino al 1° luglio 2005, bensì tiene conto di quanto accaduto nel lasso
di tempo fino al 14 luglio 2005.
In questo
scritto, concernente l’invio di documentazione relativa alle ricerche di
lavoro, il ricorrente ha, in particolare, specificato di inviare le lettere di
ricerca di impiego, oltre a una copia del contratto di tirocinio firmato
afferente a un impiego quale apprendista trovato grazie alla possibilità di
ricevere dal mese di settembre degli assegni di formazione. A questo proposito
l’insorgente ha puntualizzato che la richiesta degli assegni di formazione
doveva ancora essere approvata dall’Ufficio cantonale di disoccupazione.
La Cassa
stessa, nello scritto del 1° marzo 2007 a questa Corte (cfr. doc. V), ha evidenziato
che nella lettera del luglio 2005 è menzionata la richiesta di assegni di
formazione.
Da quanto
esposto risulta che RI 2, dopo aver postulato la concessione di un assegno di
formazione all’Ufficio delle misure attive, ha senza indugio informato di tale
circostanza la Cassa.
Tale
evenienza emerge, del resto, in modo chiaro dallo scritto del luglio 2005. In
effetti il fatto di aver precisato che la richiesta doveva essere ancora
approvata dall’autorità competente, implicava necessariamente che la stessa
fosse già stata inoltrata.
In ogni
caso spettava all’amministrazione, se avesse nutrito dei dubbi al riguardo,
chiedere delucidazioni ai ricorrenti.
A tale
proposito giova segnalare che il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221
e in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra, ha stabilito che la
buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità competente in ambito PC
di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo di prestazioni di
invalidità della previdenza professionale solo al momento in cui ha ricevuto la
relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al momento in cui è
stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza, l’assicurata non era al
corrente né dell’importo, né del momento a partire dal quale le sarebbe stata
erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una rendita, inoltre, non avrebbe
influito sull’importo della PC, visto che esso è determinato computando gli
effettivi redditi e la reale sostanza.
La
comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe
semmai solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a
una condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva
comunque una negligenza grave.
In
particolare l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale
de
recours
a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à
réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991
l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le
cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en
présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure
où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au
sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).
On peut également se
rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que
l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi.
En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges,
force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires,
l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril
1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans
retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que
l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de
la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du
versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à
l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de
rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le
droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le
montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des
seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer
sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225
consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà
annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à
l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler
une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste
titre relevé les juges de première instance.
b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de
l'intimée, encore
convient-il d'examiner
l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1
LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il
importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif.
En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique
soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir
la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la
bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)
In proposito cfr. anche
RDAT I-2002 N.12; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12; STCA
del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.
In simili
condizioni, ai ricorrenti, siccome RI 2 ha immediatamente informato, nel mese
di luglio 2005, la Cassa del semplice fatto di essere in attesa della risposta
alla propria richiesta di assegni di formazione, senza nemmeno attendere al
relativa decisione dell’Ufficio delle misure attive, non deve essere imputata
nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona
fede.
Agli
insorgenti, in concreto, nemmeno può essere imputata la circostanza di non
avere trasmesso direttamente alla Cassa la decisione del 16 settembre 2005
dell’Ufficio delle misure attive con cui l’assicurato è stato posto al
beneficio degli assegni di formazione per l’arco di tempo da settembre 2005 ad
agosto 2006, ma di averla consegnata allo sportello Laps (cfr. doc. V).
In primo
luogo, un invio immediato alla Cassa del provvedimento dell’Ufficio delle
misure attive non avrebbe comunque permesso di evitare di versare ai ricorrenti
l’assegno di prima di infanzia del mese di settembre 2005, dato che lo stesso
era già stato corrisposto all’inizio del mese, prima dell’emanazione della
decisione dell’Ufficio misure attive.
In
secondo luogo, la menzionata consegna allo sportello Laps - che ha avuto per di
più luogo entro il mese di settembre 2005 (doc. 9), come riconosciuto dalla
Cassa nel suo scritto del 1° marzo 2007 (cfr. doc. V) - si è verificata in
occasione dell’inoltro della nuova domanda di assegni familiari nel contesto
della revisione delle prestazioni di cui all’art. 27 cpv. 1 Laps, conformemente
a quanto indicato dalla Cassa a RI 1 nello scritto del 18 agosto 2005 (cfr.
doc. 4).
In
particolare la Cassa ha rilevato che il diritto alla prestazione avrebbe dovuto
essere nuovamente determinato dal 1° settembre 2005 e ha invitato la ricorrente
a contattare immediatamente il suo Comune di domicilio, al fine di fissare un
appuntamento presso lo sportello Laps competente per la presentazione della
nuova domanda. Inoltre è stato specificato che al momento in cui la Cassa
sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla
situazione personale ed economica dell’assicurata, accertati preso lo sportello
Laps, sarebbe stata notificata una nuova decisione (cfr. doc. 4).
Di
conseguenza, alla luce del tenore dello scritto del 18 agosto 2005 e visto che
la decisione dell’Ufficio misure attive è stata emessa soltanto il 16 settembre
2005, gli assicurati erano legittimati a credere che fosse sufficiente fornire
le informazioni concernenti i cambiamenti intervenuti nella loro situazione
contestualmente alla nuova domanda di prestazioni.
2.12
A titolo
abbondanziale è utile, infine, osservare che, anche volendo considerare, per
pura ipotesi di lavoro, che i ricorrenti non hanno debitamente avvisato la
Cassa dell’inoltro della domanda di assegni di formazione, agli stessi,
nonostante il loro dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di
informare ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.4.), non deve,
comunque, essere imputata tale mancanza.
Gli
assicurati, infatti, fino alla notifica della decisione del 16 settembre 2005
emanata dall'Ufficio delle misure attive, che ha concesso a RI 2 un assegno di
formazione per il lasso di tempo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto
2006.
(cfr. doc. 6), non erano al corrente né se allo stesso sarebbe stata
riconosciuta tale prestazione, né dell'importo dell’assegno che gli sarebbe
stato erogato.
Pertanto
la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di assegni
di formazione non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo
dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono
calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT
I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Anche ritenendo
che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione dell’Ufficio
misure attive del 16 settembre 2005, avrebbe permesso di subordinare
l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a una riserva
(cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che se RI 2 avesse
ricevuto gli assegni di formazione, gli insorgenti avrebbero dovuto restituire
la parte di assegni a cui non avrebbero avuto diritto se, fin dall’inizio della
loro assegnazione, fossero stati computati gli assegni di formazione-,
l’omissione dei ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì
semplicemente una negligenza lieve (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4a e in Pratique
VSI 1996 pag. 267 seg.), per cui la loro buona fede non può, in ogni caso,
essere negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. E’
riconosciuta la buona fede degli assicurati per il mese di settembre 2005.
Di
conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la
restituzione dell’importo di fr. 1’826.-- e pronunci una nuova
decisione.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster