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39.2008.2

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29 maggio 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.4. Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della

legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo

erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia

alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24

dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU

3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso

in esame la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi e di

prima infanzia percepiti dai ricorrenti nel lasso di tempo gennaio-dicembre

2006.

Di

conseguenza i nuovi disposti della Laps sono applicabili nel caso concreto

unicamente per i mesi da ottobre a dicembre 2006.

Per il

periodo da gennaio a settembre 2006 le ultime modifiche della Laps non erano,

invece, ancora in vigore.

2.5. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui

beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità

di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

[Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e

immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge

tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie

conviventi.]

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che

non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la

rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi

computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle

quali il richiedente ha rinunciato.]

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

[Dal

1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato

determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del

reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

[Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita

di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate;]

i) ...

j) le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e

sulla sostanza. (cpv. 1)

[Dal 1° ottobre 2006: abrogato]

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Infine

l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al

31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si

compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno,

pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr.

15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli

che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.-

(cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la

totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno

(fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Giova,

altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche

della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.

5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

Più

precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga

all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura

del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr.

Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24

settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e

2004.

Giusta il

nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la

legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC

per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004

del 21.12.2004 pag. 9002).

Tali

deroghe sono valide anche per l’anno 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU

7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42).

2.6. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede, fino al 30 settembre 2006, che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."

Dal 1°

ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

Considerandi

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

Dal 1° ottobre 2006: I coniugati e i conviventi

sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.8

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido.

È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,

se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),

la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS

e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.9

Nell’evenienza

concreta a motivazione dell’ordine di restituzione del 24 settembre 2007

relativo agli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo

gennaio-dicembre 2006, confermato dalla decisione su reclamo del 5 febbraio

2008, la Cassa ha posto la notifica di tassazione 2006 emessa il 27 giugno 2007,

da cui è emerso che in quell’anno RI 2 ha conseguito un reddito da attività

indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai fini della

determinazione dell’ammontare degli assegni familiari per il 2006 (cfr. doc. A,

8-8A, 10N, 6B, 5B, 3B, 2B).

Gli

insorgenti hanno, dapprima, invocato la perenzione del diritto alla restituzione

della parte resistente (cfr. doc. I).

In

proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44

cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.7.), prevede che il diritto di esigere la

restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26) – va applicata per analogia anche al

disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

2.10

Nell’evenienza

concreta, allorché nell’ottobre 2005 e nell’agosto 2006 sono stati calcolati

l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia per il 2006, la Cassa non

disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito nel 2006 da RI 2 quale

architetto indipendente. L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito

provvisorio, rispettivamente di fr. 12'000.-- e di fr. 22'000.--, dichiarato

dall’assicurato (cfr. doc. 4, 5C-6, 1, 2C-3).

Per

stessa ammissione dei ricorrenti, poi, l’insorgente, il 9 agosto 2006, ha

sottoscritto il seguente impegno:

"

Tenere costantemente informato l’ufficio competente

degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendenti;

eventualmente restituire

quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo

provvisorio sulla base dei dati da me forniti ed alla quale non avrei diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio di

tassazione “ (Doc. I pag. 5)

La

notifica di tassazione 2006 è stata emessa il 27 giugno 2007 ed è passata in

giudicato incontestata (cfr. doc. 7).

E’,

dunque, soltanto a partire dal giugno 2007, al più presto, che la Cassa poteva disporre

dei dati aggiornati afferenti al reddito del ricorrente per ricalcolare le

prestazioni di spettanza degli assicurati.

In simili

condizioni, considerato che l’art. 26 cpv. 2 Laps contempla, per chiedere la

restituzione di prestazioni percepite a torto, il termine di perenzione di un

anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito, occorre concludere, senza ulteriori approfondimenti, che l’ordine

di rimborso del 24 settembre 2007, fondato sulla notifica di tassazione 2006

del giugno 2007, è stato emanato dalla Cassa in tempo utile.

Il

diritto di esigere la restituzione degli assegni familiari non è,

conseguentemente, perento.

2.11

Per quanto

riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che, come già esposto,

l’Ufficio di tassazione di __________ il 27 giugno 2007 ha, effettivamente, emanato

la notifica di imposte relativa ai coniugi __________ per l’anno 2006. Dalla

stessa si evince un reddito da attività indipendente principale del

contribuente di fr. 47'000.-- (cfr. doc. 7, 10N).

Contro

tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. 7). Il

provvedimento emesso dal fisco, come visto sopra, è quindi passato in giudicato

incontestato.

Il

guadagno annuo di fr. 47'000.-- risultante dalla tassazione 2006 si rivela più

elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni dell’ottobre 2005 e

dell’agosto 2006 concernenti il periodo gennaio-dicembre 2006 (cfr. doc. 5C-6,

2C-3).

Essa,

allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 12'000.--

per i mesi da gennaio ad agosto 2006 (cfr. doc. 2C-3) e di fr. 22'000.-- per i

mesi da settembre a dicembre 2006 (cfr. doc. 5C-6), sulla base di quanto

dichiaratole dal ricorrente stesso (cfr. doc. 1, 4).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in

base al nuovo reddito più elevato.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima

infanzia afferenti al periodo gennaio-dicembre 2006.

Essi

vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta dal

ricorrente nell’agosto 2006 mediante la quale si è impegnato a restituire

quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla

base dei dati dallo stesso forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di

tassazione (cfr. doc. A, I).

2.12

Occorre ora

stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

Giusta l’art.

6.

Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi

degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17

LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte

dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di

elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella

sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è

equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori

patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività

lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20

per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali

o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza

commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle

spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono

una contabilità in buona e debita forma.”

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.11.), dai dati fiscali relativi al 2006,

rimasti incontestati, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito

dall’insorgente in quell’anno corrisponde a fr. 47'000.-- (cfr. doc. 7, 10N).

A questo

proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione

fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

Questa

Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica

di tassazione 2006 dei coniugi __________.

2.13

Gli

assicurati hanno censurato il mancato computo, nelle spese, dei contributi

sociali AVS/AI/IPG per l’anno 2006.-- versati da RI 2 per il proprio dipendente

pari a fr. 6'202 e per se stesso di fr. 445.-- (cfr. doc. I).

Al

riguardo va osservato che per quanto concerne il reddito da attività

indipendente considerato a livello fiscale, esso è determinato sulla base del

bilancio e del conto economico dell’esercizio annuo o, nel caso di contribuenti

non obbligati a tenere una contabilità commerciale, del modulo 10 “Questionario

per indipendenti senza contabilità” nel quale vanno indicati, oltre alla cifra

d’affari e altri redditi commerciali, costi e spese generali, tra le quali i salari

per il personale e i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per i dipendenti, nonché per

il contribuente stesso (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2006 delle

persone fisiche, p.to 2; www.ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/persone_fisiche/2007/moduli).

Il

reddito da attività indipendente risultante dalla notifica di tassazione è,

quindi, già quello netto.

Tale principio vale, del

resto, anche per il reddito da attività dipendente che, nella dichiarazione

d’imposta, viene esposto al netto, riportato dal certificato

di salario rilasciato dal datore di lavoro (cfr. Istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d'imposta 2006 delle persone fisiche, p.to 1; Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2007 delle persone fisiche,

p.to 1).

Dal fatto

che i ricorrenti non hanno impugnato la notifica di tassazione 2006 va desunto

che essi hanno considerato corretto il reddito da attività indipendente

indicato dal fisco, ottenuto deducendo dai redditi commerciali le spese

generali – comprensive dei contributi sociali bonificati per i dipendenti e per

il contribuente.

Ne

consegue che il pagamento dei contributi per il dipendente e per RI 2, indipendentemente

dalla circostanza che non sia stato minimamente comprovato, non può essere comunque

preso in considerazione quale spesa autonoma ai fini del calcolo degli AFI e

degli API volto alla determinazione dell’importo da restituire.

2.14

I ricorrenti

hanno pure contestato il fatto che la Cassa non abbia tenuto conto dei

contributi sociali versati alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG da parte di RI

1.

quale persona senza attività lucrativa, corrispondenti a un ammontare di fr.

513.60

annuo (cfr. doc. I).

Dai nuovi

calcoli attinenti all’AFI e all’API effettuati dalla Cassa nel settembre 2007

risulta, in effetti, che non sono stati computati i contributi sociali a carico

dell’assicurata (cfr. doc. 8B-8I).

Questi

ultimi, tuttavia, avrebbero dovuto essere conteggiati ai sensi degli art. 8

cpv. 1 lett. e Laps e 32 cpv. 1 lett. d e f LT, poiché non rientravano, quali

spese, nel calcolo del reddito netto da attività indipendente del marito (cfr.

consid. 2.13.).

L’assicurata,

in proposito, ha inviato al TCA copia della fattura dei “Contributi personali

Acconto IV Trimestre 2007” da cui emerge che la medesima deve versare un importo

di fr. 113.50 per il quarto trimestre 2007 (cfr. doc. M), corrispondenti a fr.

454.

-- annui (fr. 113.50 x 4 trimestri).

Questi

contributi non si riferiscono, però, al 2006, anno in questione per la presente

fattispecie.

Questa

Corte, nel caso in esame, può comunque esimersi dall’approfondire la questione

relativa all’importo versato da RI 1 alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG a

titolo di contributi sociali per l’anno 2006.

Infatti,

anche computando l’ammontare asserito dall’assicurata di fr. 513.60 -

risultante peraltro più elevato di quello per il 2007 di fr. 454.-- -, i

coniugi __________, come verrà meglio esposto in seguito (cfr. consid. 2.15), non

avrebbero in ogni caso avuto diritto ad alcun assegno integrativo e di prima

infanzia nel periodo gennaio-dicembre 2006.

Il

conteggio dei contributi sociali corrisposti dalla ricorrente per il 2006 non

ha, pertanto, influenza alcuna sull’ammontare da rimborsare alla Cassa.

2.15

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, i redditi computabili dei ricorrenti, per

il periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2006, sono

costituiti dal reddito da attività indipendente di RI 2 di fr. 47’000.-- (cfr.

consid. 2.12.; doc. 8B, 8D).

La

sostanza risulta nulla (cfr. doc. 8B, 8D).

Le

spese computabili sono, invece, composte dal premio della

cassa malati di fr. 8'420.-- (cfr. doc. 8B, 8D), dalla spesa per l’alloggio di

fr. 9’660.-- (cfr. doc. 8B, 8D) e dai contributi sociali di fr. 513.60 (cfr.

consid. 2.14.).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 18'593.60 all’anno.

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) dei ricorrenti ammonta a

fr. 28'406.40 (redditi computabili di fr. 47’000.-- - spese

computabili di fr. 18'593.60).

La soglia di intervento per

il 2006 degli insorgenti e del figlio è di fr. 31’810.-- all’anno (cfr. consid.

2.5

).

Gli

assicurati hanno diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima

infanzia allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il

premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un

assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps;

consid. 2.5.).

In concreto i ricorrenti

non presentano alcuna lacuna di reddito, siccome la somma del reddito

disponibile residuale e dell’importo relativo alla partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie di fr. 6'915 (cfr. doc. 8B, 8D) risulta

più elevata della soglia di intervento di fr. 3'511.40 (fr. 28'406.40 + fr.

6'915 – fr. 31’810.--).

Gli

assicurati non hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre

2006.

né a un assegno integrativo, né a un assegno di prima infanzia.

Essi, per

tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr.

8'256.-- (fr. 688.-- X 12 mesi; cfr. doc. 3, 6) e degli assegni di prima

infanzia di fr. 19'520.-- (fr. 1'893.-- x 8 mesi + fr. 1'094.-- x 4 mesi; cfr.

doc. 5, 2).

I

ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 27'776.-- (fr.

8'256.-- + fr. 19'520.--), come stabilito dalla Cassa.

Il fatto,

poi, di non aver posto un limite all’importo da restituire, come invece chiesto

dagli assicurati fissando il tetto massimo a fr. 15'000.-- (cfr. doc. I), non è

contrario alla legge e non costituisce un abuso di diritto, contrariamente a

quanto invocato dagli insorgenti (cfr. doc. I).

In

effetti il principio della restituzione di cui all’art. 26 Laps, che peraltro contempla

l’obbligo di rimborsare tutto quanto percepito senza avervi oggettivamente

diritto, è già mitigato dalla possibilità di interporre domanda di condono

(cfr. consid. 2.7., 2.8.).

La decisione su reclamo

del 5 febbraio 2008 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.16

Con il

ricorso è stato chiesto che l’ordine di restituzione diventi efficace al

momento della sua emanazione (ex nunc).

Al

riguardo giova evidenziare che, in concreto, siccome la parte ricorrente ha

inoltrato anche domanda di condono (cfr. doc. A pag. 3), la restituzione non

sarà esecutiva fino al termine della procedura concernente il condono.

E’ utile

ricordare che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente.

La Cassa

si pronuncerà, perciò, in merito alla domanda di condono formulata dagli

insorgenti una volta passata in giudicato la presente sentenza (cfr. art. 44

cpv. 4 LAF; 26 cpv. 3 Laps), come del resto indicato dall’amministrazione

stessa il 14 aprile 2008 (cfr. doc. III).

2.17

Per quanto

attiene alla richiesta degli assicurati, da un lato, di compensare l’importo

dovuto con le prestazioni a cui hanno diritto, dall’altro, di accertare

l’irrecuperabilità della somma dovuta alla Cassa (cfr. doc. I pag. 6), occorre

rilevare che tali temi non sono oggetto della presente vertenza e pertanto il

TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

In

proposito va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su reclamo,

emessa da un’autorità amministrativa (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2005 AHV Nr. 9;

SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U

105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid.

3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110

V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152,

STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,

Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

E'

comunque utile rammentare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze

dei ricorrenti deve essere stabilita con l'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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