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39.2009.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.4. Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d)

il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il

nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti

dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo

erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, per quanto attiene al calcolo

degli assegni integrativi e di prima infanzia, rinvia alla Laps.

2.5. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio

dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione

periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

cpv. 1 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.9. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo

2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

Considerandi

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.10

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.11

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché

sottoscrivendo le dichiarazioni 11 ottobre 2005 e 9 agosto 2006 essi si sono

impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire

quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo

dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. 14, 4).

Gli

insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti

della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di

non avere mai avuto intenzione di non mettere a disposizione della Cassa la

tassazione per l’anno 2006 e di essere in una situazione finanziaria assai

critica (cfr. doc. I).

La Cassa,

in proposito, ha tuttavia affermato che i coniugi RI 1 non le hanno inviato la

decisione di tassazione 2006, la quale è stata reperita direttamente dalla

parte resistente, in occasione di un controllo (cfr. doc. 4, 14).

Questa

Corte constata che, in effetti, dalle tavole processuali non emerge che i

ricorrenti abbiano inoltrato senza indugio all’amministrazione la notifica di

tassazione emessa il 27 giugno 2007.

Quest’ultima

è, d’altronde, presente agli atti sotto forma di “copia per il Comune” e non

quindi quale copia della decisione che viene notificata ai contribuenti (cfr.

doc. 3N).

Tale

questione non merita, in ogni caso, di ulteriori approfondimenti.

La

tassazione determinante in concreto si riferisce comunque all’anno 2006. Essa

è, dunque, in relazione agli assegni percepiti prima del 2007, e meglio nel

2006.

Di conseguenza anche una comunicazione tempestiva dell’emissione della

medesima nel giugno 2007 non avrebbe permesso alla Cassa di evitare di versare

delle prestazioni non dovute, in quanto tali prestazioni erano già state da

tempo versate.

Nel caso

in esame, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione

alle dichiarazioni firmate da RI 2 l’11 ottobre 2005 e il 9 agosto 2006 con cui

si è impegnato a restituire gli assegni a cui lui e la moglie non avrebbero

avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse

stato computato il reddito da attività indipendente definitivo (cfr. doc. 7, 8,

1; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.12

Con la

sottoscrizione da parte di RI 2 dell’attestazione 11 ottobre 2005 gli

insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi e di prima infanzia,

ritenuta l’attività indipendente del marito, venissero erogati di un

determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in

modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. doc. 8).

Visto che

l’assicurato ha continuato a svolgere un’attività indipendente anche nel 2006 e

che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno

complessivo, ai ricorrenti, già dal mese di gennaio 2006, doveva e poteva

essere chiaro che gli assegni integrativi e di prima infanzia sarebbero stati

sempre versati provvisoriamente in attesa dell’emanazione della notifica di

tassazione per il 2006.

In

effetti nel mese di agosto 2006 l’insorgente ha, poi, firmato una dichiarazione

analoga a quella dell’ottobre 2005 (cfr. doc. 7=1).

Nel

momento in cui il reddito afferente al 2006 fosse stato fissato

definitivamente, la famiglia RI 2 non avrebbe più avuto diritto all'assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia.

L'erogazione

degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, a condizione

risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è

subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154

cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi,

l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di

restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere

tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.

DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In

particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99),

pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del

datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha

osservato:

"

(…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo,

Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,

la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter

Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas

être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,

attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122.

V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de

restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit

s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988

p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E'

inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una

vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di

riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,

ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04

consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo il

TFA per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio

della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso di specie, i ricorrenti,

avendo RI 2 sottoscritto l’11 ottobre 2005 la dichiarazione sottopostagli dalla

Cassa e avendo lo stesso pure nel 2006 esercitato un’attività a titolo indipendente,

hanno accettato che gli assegni di famiglia relativi al 2006 fossero loro

versati sotto condizione risolutiva (cfr. doc. 8).

Conseguentemente

essi si sono impegnati, perlomeno implicitamente per i mesi da gennaio ad

agosto 2006, a restituire le prestazioni che avrebbero percepito a torto.

Per

il periodo settembre-dicembre 2006 essi, firmando il marito l’attestazione del

9.

agosto 2006, hanno, in effetti, espressamente accettato l’obbligo di

rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione

definitiva del reddito conseguito nel 2006 (cfr. doc. 7=1).

Pertanto

i coniugi RI 1, già dal gennaio 2006, dovevano attendersi un'eventuale

decisione di restituzione.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio

al mese di dicembre 2006 (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2007.8 del 21

febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18

luglio 2005).

2.13

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti (cfr. consid. 2.12.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono

(cfr. consid. 2.7.; 2.9.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione

degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dalla famiglia RI

2.

dal mese di gennaio al mese di dicembre 2006.

La

decisione su reclamo del 15 maggio 2009 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va, pertanto, confermata.

A titolo

abbondanziale va segnalato che nel ricorso gli assicurati hanno chiesto di

poter restituire la somma dovuta ratealmente (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei

ricorrenti deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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