39.2009.3
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11 novembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
39.2009.3
Data decisione, Autorità:
11.11.2009, TCA
Titolo:
A torto dichiarato irricevibile reclamo contro una decisione di restituzione, in quanto presentato "con una calligrafia illeggibile". Decisione annullata e atti rinviati all'amministr. affinché convochi l'A. per colloquio personale nel quale formulare oralmente opposizione e emetta nuova decisione
IRRICEVIBILITÀ
RECLAMO
art. 33 LAPS
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 10 OPGA
art. 10 cpv. 2 OPGA
art. 10 cpv. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
39.2009.3
DC/sc
Lugano
11 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 agosto 2009
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 5 agosto 2009 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari (in seguito: la Cassa) ha dichiarato irricevibile, in quanto
presentato "con una calligrafia illeggibile" e non successivamente
corretto il reclamo inoltrato da RI 1 contro una decisione del 17 giugno 2009
con la quale è stata chiamata a restituire un importo di fr. 103'593.-- (cfr.
Doc. 1).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale sottolinea in particolare quanto segue:
"
(...)
Ho fatto opposizione e le mie considerazioni non
sono state accettate, ma ultimamente non ho un mezzo migliore per scrivere,
ultima mia vicissitudine risale a luglio dove in seguito ad un incendio ho
perso ogni cosa, non m'è rimasto nulla solo i vestiti che ho addosso, e queste
istituzioni che scrivono e pretendono senza alcune cose chiare per me.
(...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 23 settembre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
"
(...)
Ritenendo illeggibile il reclamo presentato
dall'assicurata il 16 luglio 2009, il 24 luglio 2009 la Cassa ha invitato
l'assicurata a riscrivere il proprio reclamo entro un termine adeguato di 15
giorni e sotto la comminatoria che in caso contrario il suo reclamo sarà
dichiarato irricevibile.
Avendo agito conformemente a quanto è disposto
nell'art. 10 cpv. 5 OPGA ed a quanto è ribadito nella giurisprudenza, sotto
questo profilo l'agire della Cassa merita di essere confermato. Ragion per cui,
nel caso concreto è a giusta ragione che la Cassa ha deciso irricevibile il
reclamo presentato dall'assicurata il 16 luglio 2009.
A maggior ragione, ritenendo anche che nel caso
concreto l'assicurata non ha nemmeno dato prova della diligenza e della cura
minima che le si poteva ragionevolmente richiedere nella conduzione della
propria pratica. Basti infatti pensare che con la penna utilizzata per scrivere
lo scritto del 3 agosto 2009 sul retro del proprio reclamo 16 luglio 2009
l'assicurata avrebbe, ad esempio, facilmente potuto riscrivere il resto del
reclamo in stampatello. (...)" (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS)
prevede quanto segue:
"
1 Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2 Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3 È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA)."
L'art. 52
cpv. 1 LPGA "le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.".
Secondo l'art.
10 OPGA:
"
1 L’opposizione
deve contenere una conclusione e una motivazione.
2 L’opposizione
deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a.
impugnabili per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a
prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 19821 sull’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla
restituzione delle stesse;
b.
emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli
articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali.
3 In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per
scritto o oralmente durante un colloquio personale.
4 L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o
del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo
patrocinatore.
5 Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso
1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito."
Sulla
forma dell'opposizione cfr. DTF 123 V 128 seg.; DTF 134 V 163; STF I 898/06 del
23 luglio 2007; STF 8C_428/2009 del 30 giugno 2009; STF I 25/06 del 27 marzo
2007; STCA 35.2009.64 del 10 settembre 2009).
2.3. Nella
presente fattispecie a pag. 2 della decisione del 17 giugno 2009 con la quale
la Cassa ha intimato all'assicurata la restituzione di fr. 103'153.-- figura la
seguente indicazione:
"
(...)
La presente decisione può essere impugnata entro
trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso l'istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via C.
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
Il reclamo deve indicare la decisione contestata,
deve contenere una conclusione e una motivazione, può essere fatto per scritto
o oralmente durante un colloquio personale.
Il reclamo scritto deve portare la firma del
reclamante o del suo patrocinatore. Il reclamo fatto oralmente va messo a
verbale; il verbale deve essere firmato dal reclamante o dal suo patrocinatore.
(...)" (Doc. 1A)
A seguito
del rinvio dell'art. 33 cpv. 3 alla LPGA, il reclamo contro la decisione della
Cassa può dunque essere interposto sia per iscritto, sia oralmente, durante un
colloquio personale, conformemente a quanto previsto all'art. 10 cpv. 4 OPGA
(cfr. consid. 2.2).
Il 16
luglio 2009 l'assicurata ha inviato alla Cassa una lettera scritta a mano, in
corsivo (cfr. Doc. 3A - 3D).
Il 24
luglio 2009 la Cassa ha chiesto all'assicurata di indicare entro il termine di
15 giorni se esso va inteso come reclamo e, in caso di risposta positiva, di
trasmettere il testo del reclamo "in maniera più leggibile, affinché sia
possibile prendere atto delle sue considerazioni" (cfr. Doc. 4).
Il 3
agosto 2009 l'assicurata ha confermato il suo scritto ("confermo lo
scritto"), ha sottolineato di non essere in grado di riscrivere il testo
("non sono in grado di riscrivere il tutto poiché non ho nulla per
farlo" (cfr. Doc. 5), ha indicato il suo numero di telefono -
078/312.22.46 -, cfr. Doc. 5), ha ritrasmesso alla Cassa lo scritto del 16
luglio 2009 (cfr. Doc. 5 - Doc. 5c), ha inviato una copia della lettera del 24
luglio 2009 ricevuta dall'amministrazione (Doc. 5D) ed ha pure allegato un
articolo di giornale del 15 luglio 2009 dal titolo "Appartamento in fiamme
a __________" (cfr. Doc. E).
Il 5
agosto 2009 la Cassa ha emesso la decisione impugnata con la quale ha
dichiarato irricevibile il reclamo.
Chiamato
ora pronunciarsi, il TCA non può approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti,
innanzitutto, il primo scritto dell'assicurata del 16 luglio 2009 sebbene presenti
una certa difficoltà di comprensione, non risulta illeggibile come sostiene
l'amministrazione.
(su
questo tema, in un altro contesto, cfr. l'art. 42 cpv. 6 LTT secondo cui
"gli atti illeggibili sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non
redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore
affinché li modifiche"; STF 8C_201/2009 dell'11 settembre 2009).
Esso è
infatti stato compreso dal TCA. Il suo tenore è il seguente:
"
__________, 16.07.2009
Buongiorno rispondo alla vostra corrispondenza
solo oggi poiché ho avuto delle vicissitudini molto gravi, l'ultima risale al
13 luglio.
Pertanto cosa posso dire, di fronte ad uno
scritto tanto pesante ed aggressivo nei toni, considerazioni e la restituzione
di ingenti somme che non ho mai percepito extra a parte il vostro conteggio.
Sono in buona fede, sono a conoscenza tramite il
Pubblico ministero ed il mio avvocato di qualcosa di poco chiaro.
Con nomi falsi...... e mio contro di lui non so
niente.
L'unica cosa che posso dire è che anni addietro
feci una richiesta preventiva per una perdita di guadagno (in seguito ad un
progetto che non ha avuto esito) all'assicurazione __________, che mi rifiutò
per malattia (potete verificare) altro non so nulla.
Non so cosa dire? restituire!!! Non ho una vita
sufficiente per questo. Sono in buona fede e ho messo tutto nelle mani del mio
avvocato.
Ma la cosa veramente triste è l'accanimento e la
impossibilità d'uscire da questo brutto assieme di istituzioni che non portano
aiuto per realmente sostenere l'inabilità di una persona, difficile trovare un
appartamento con attestati di carenza beni di centomilacinquecentofranchi gli
stessi palazzi di stato mi hanno risposto negativamente. Trovare qualcosa di
meno oneroso (per esempio); ne ho molte di cose da dire ma in questo momento
sono in uno stato di profondo dolore psicofisico per quello che mi è successo
oltre le vostre cose. Mio marito non è a conoscenza di niente per questo
essendo alla Stampa per cose sue e ora all'ospedale psichiatrico per superare
lo shock.
Auguro tanta fortuna alle vostre istituzioni che
esistono anche grazie a persone sventurate come noi.
Rimango a disposizione
Un Cordiale saluto
RI 1
N.B. non ho parole di tutto quello che è
successo, mi sento una povera donna ed in buona fede."
Già solo
per questo aspetto, il reclamo dell'assicurata non poteva essere dichiarato
irricevibile per il motivo invocato dall'amministrazione.
Inoltre e
soprattutto, contrariamente a quanto figura nella decisione su reclamo,
l'assicurata il 3 agosto 2009 ha esplicitamente confermato di volere contestare
la decisione (sulla necessità di inoltrare un'opposizione utilizzando le forme
previste dalla legge o dall'ordinanza, cfr. SVR 1998 UV Nr. 12). La ricorrente
ha peraltro indicato il suo numero di telefono ed ha allegato un articolo di giornale
come prova di un incendio avvenuto nel suo appartamento.
Alla luce
di queste circostanze e vista la chiara volontà dell'assicurata di inoltrare un
reclamo, il principio della buona fede, applicabile in materia amministrativa
(cfr. DTF 123 V 132), avrebbe dovuto spingere la Cassa a convocarla per un
colloquio personale nel quale poter formulare oralmente l'opposizione,
conformemente alla possibilità alternativa prevista dall'art. 10 cpv. 4 OPGA e
come figurava nella decisione del 17 giugno 2009 (cfr. al riguardo, INSAI,
"Guida SUVA all'assicurazione contro gli infortuni", Lucerna 2003, p.
106: "L'opposizione può essere fatta per iscritto o a voce in un colloquio
personale e va motivata. La possibilità di fare opposizione oralmente è
stata creata per gli assicurati che hanno difficoltà a scrivere.
L'opponente deve poter difendere la causa a modo suo. Le opposizioni orali sono
messe a verbale"; (n.d.r. sottolineatura del redattore).
Da notare
che questo sarebbe peraltro "automaticamente" accaduto se
l'assicurata, anziché inviare alla Cassa il suo scritto del 16 luglio 2009,
avesse preso contatto telefonico con l'amministrazione, manifestando la sua
volontà di contestare la decisione di restituzione. In quel caso essa sarebbe
stata convocata per un colloquio personale nel corso del quale formalizzare il
suo reclamo (cfr. SVR 1998 UV Nr. 12; DTF 115 V 427 consid. 3b; DTF 117 V 285; U. Kieser, "ATSG-Kommentar", Ed.
Schultess 2009 p. 657-658 n. 20).
La convocazione avrebbe potuto avvenire senza particolari difficoltà
visto che l'amministrazione era a conoscenza del numero di telefono di RI 1.
Questa
possibilità di effettuare un reclamo verbalmente avrebbe dovuto essere indicata
già nello scritto del 24 luglio 2009 (cfr. Doc. 4).
La
giurisprudenza federale permette peraltro anche in talune circostanze una forma
mista di opposizione orale e scritta (cfr. RAMI 1988 p. 444 seg.).
In simili
condizioni la decisione su reclamo impugnata deve essere annullata. Gli atti
sono rinviati all'amministrazione affinché convochi l'assicurata per un
colloquio personale nel quale formulare oralmente l'opposizione ed emetta poi
una nuova decisione su reclamo.
In tale
contesto va ricordato che, secondo l'art. 10 cpv. 2 OPGA l'opposizione deve
contenere una conclusione (e cioè come vuole l'assicurata che la decisione
venga concretamente modi-ficata? ) e una motivazione (per quali motivi?); cfr. STF
Fatti
I 25/06 del 27 marzo 2007 e STF K 62/06 del 21 maggio 2007:
"
se nel procedimento amministrativo la legge non
pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né
Considerandi
l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore,
il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la
propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile,
precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e
formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid.
2.
e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su reclamo del 5 agosto 2009 è annullata.
2. Gli atti
sono rinviati all'amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.3.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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