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Decisione

39.2009.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 25/06 del 27 marzo 2007 e STF K 62/06 del 21 maggio 2007:

"

se nel procedimento amministrativo la legge non

pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né

Considerandi

l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore,

il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la

propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile,

precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e

formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid.

2.

e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su reclamo del 5 agosto 2009 è annullata.

2. Gli atti

sono rinviati all'amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.3.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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