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Decisione

39.2009.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

rapporti sono peggiorati quando è rimasta incinta del secondo bambino.

L’avv. __________

contesta che vi siano dei rischi per inoltrare una causa ad __________.").

Inoltre __________

è sposato e separato e non ha altri figli (cfr. Doc. XVIII, pag. 2) ragione per

cui non ci si trova in presenza di una situazione che potrebbe condizionare

negativamente l'equilibrio morale e economico di un altro nucleo familiare, ai

sensi dell'art. 40 cpv. 2 lett. b Reg. Laf).

Nel corso

del dibattimento del 30 settembre 2010 __________ ha precisato che __________

lavora per 6 mesi in un villaggio turistico dove trasporta gli ospiti con una

barca (cfr. Doc. XVIII pag. 2).

Il TCA,

applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante utilizzato nell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 135 V 451; SVR 2009

UV Nr. 31; D. Cattaneo, "Les expertises en matière d'assurances

sociales" in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale (CGRSS) N° 44-2010 pag. 105 seg., pag.

114 N° 10), ritiene che non si possa neppure concludere che le pretese di

mantenimento sarebbero comunque irrecuperabili (cfr. Doc. XVIII pag. 4:

"Lui ha solo paura che la sig.ra __________ si presenti ad __________,

perché altrimenti rischia il carcere.")

A

ragione, dunque, l'amministrazione ha computato degli alimenti ipotetici.

2.7. Nella decisione

su reclamo l'amministrazione ha conteggiato un importo di fr. 8'680.--

all'anno, pari a fr. 723.-- al mese per ogni figlio.

RI 1 ha

sottolineato il 16 giugno 2009 che tali importi non corrispondono alla realtà

economica nella quale vive l'altro genitore (cfr. Doc. D).

Nel suo

ricorso del 29 ottobre 2009 il patrocinatore dell'assicurato ha sostenuto che

gli alimenti mensili dovuti per ogni figlio ammontano a fr. 150.--, secondo

quanto attestato da un documento ufficiale.

Tale

documento non è tuttavia stato prodotto nei mesi successivi e neppure nel corso

dell'udienza del 30 settembre 2010.

In data

26 ottobre 2010 il patrocinatore dell'assicurato ha fatto pervenire al TCA una

dichiarazione del legale di __________ del suo cliente, datata 11 ottobre 2010

e tradotta il 12 ottobre 2010, del seguente tenore:

"

Questa lettera dovrebbe servire per confermare

che io agisco come avvocato difensore e a nome di __________, (oggi __________)

per ottenere un'ordinanza di mantenimento e alimenti per i suoi figli, contro

il Signor __________, il padre dei bambini di fronte al Giudice __________ del

tribunale (pretura) di __________ e __________. Alle fine del processo il

giudice ha ordinato che il Signor __________ deve pagare alla __________, (oggi

__________) la somma di 75.00 $ valuta est dei caraibi a settimana per ogni

bambino, per un totale di $ 150.00 valuta est dei __________ a settimana, per

un totale di $ 600.00 valuta est dei caraibi ogni mese. Vi informo che $ 600.00

valuta est dei caraibi sono equivalenti a circa 300 CHF.

Gli assegni di $ 75.00 valuta est dei __________

a settimana per figlio è stata stabilita a seconda dell'accertamento del

tribunale dalla prova fornita in tribunale riguardante e concernente il suo

stipendio, le sue spese ed altre situazioni finanziarie del Signor __________.

Vi prego di prendere nota che per intentare una

causa contro il Signor __________, la presenza in __________ della madre __________,

(__________) ed anche quella dei figli, è necessaria per coinvolgere le

autorità giudiziarie" (Doc. F2, Doc. F1 in lingua inglese)

Preso

atto di questa documentazione la Cassa ha comunicato al TCA di non avere "più

motivo per non considerare comprovata la fissazione di un contributo di

mantenimento da parte di una competente autorità" ed ha riconosciuto che "nel

caso concreto quanto computato a titolo di alimenti ipotetici nelle decisioni

impugnate risulta essere eccessivo" (cfr. Doc. XXVI pag. 2).

Questo

Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, conferma innanzitutto integralmente le

considerazioni esposte a titolo abbondanziale nella sentenza 39.2009.12 del 25

maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato (riprodotta al consid. 2.4), e

cioè che, da una parte, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve

versare degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e

non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (significativa nel caso

concreto è la circostanza, emersa nel corso del dibattimento del 30 settembre

2010 che, almeno per un certo periodo, il mantenimento avveniva in natura

tramite la consegna di generi alimentari, cfr. Doc. XVIII pag. 4 oltre al fatto

che il salario percepito dal padre di __________ e __________, nel 2001,

ammontava a fr. 240.-- la settimana, cfr. Doc. XXIV, Doc. XXIV1 e Doc. XXIV2) e

che, d'altra parte, essendo conosciuto il nominativo del padre biologico è

possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi

dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli

assegni di famiglia.

Le decisioni

su reclamo impugnate devono dunque essere annullate e il calcolo effettuato

tenendo conto di un importo annuo a titolo di alimenti ipotetici di fr. 3'600.--

invece dei 17'360.-- considerati dall'amministrazione.

2.8. Nel suo

scritto dell'8 novembre 2010 l'amministrazione ha così rivisto i propri

calcoli:

"

(…)

Decisione 3 novembre 2008

Con decisione 3 novembre 2008, la Cassa ha

riconosciuto al ricorrente un AFI di fr. 1'938.-- mensili (importo massimo

erogabile).

Sempre il 3 novembre 2008, tenuto conto di un AFI

di fr. 23'257.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.

Questa seconda decisione è stata impugnata con

reclamo 13/18 novembre 2008.

Considerata la successiva decisione 17 dicembre

2008, valida a decorrere dal 1° dicembre 2008 al 31 agosto 2009, la portata

della decisione impugnata va limitata al mese di novembre 2008.

Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.

3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente

calcolo:

a) 53'744

(fabbisogno) - {[37'068 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -

33'196

(spese)} - 8'523 (partecipazione al premio LAMaI) - 23'257 (AFI) -

13'563 (reddito ipotetico) = 929 (API

annuo);

b) 929 / 12 = fr. 77.-- mensili.

Decisioni 8 giugno 2009

Con decisione 8 giugno 2009, la Cassa ha

riconosciuto al ricorrente un AFI di fr. 1'688.-- mensili (importo massimo

erogabile).

Sempre 1'8 giugno 2009, tenuto conto di un AFI di

fr. 20'250.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.

Entrambe le decisioni sono state impugnate con

reclamo 16/19 giugno 2009.

Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.

3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente

calcolo:

a)

55'453 (fabbisogno) - {[36'994 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -

32'744

(spese)} - 8'796 (partecipazione al premio LAMaI) - 20'250 (AFI) -

15'362 (reddito ipotetico) = 3'195 (API

annuo);

b) 3'195 / 12 = fr. 266.-- mensili.

Decisioni 6 luglio 2009

Con decisione 6 luglio 2009, valida sino al 31

agosto 2009, la Cassa ha nuovamente riconosciuto un AFI di fr. 1'688.-- mensili

Considerandi

(importo massimo erogabile).

Sempre il 6 luglio 2009, tenuto conto di un AFI

di fr. 20'250.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.

Entrambe le decisioni sono state impugnate con

reclamo 14/16 luglio 2009.

Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.

3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente

calcolo:

a)

55'453 (fabbisogno) - {[35'781 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -

32'637

(spese)} - 8'796 (partecipazione al premio LAMal) - 20'250 (AFI) -

15'362 (reddito ipotetico) = 4'301 (API

annuo);

b) 4'301 / 12 = fr. 358.-- mensili.

Periodo dal 1° settembre 2009

A crescita in giudicato delle sentenze del TCA,

saranno evasi i reclami presentati contro le decisioni 5 ottobre 2009."

(Doc. XXVI)

Come già

visto (cfr. consid. 2.2), le altre poste non sono contestate. Il TCA può dunque

fare propri i calcoli della Cassa, che risultano corretti.

L'assicurato

ha pertanto diritto ad un assegno di prima infanzia di fr. 77.-- per il mese di

novembre 2008; ad un assegno di prima infanzia di fr. 266.-- per il mese di

giugno 2009 e ad un assegno di prima infanzia di fr. 358.-- per i mesi di

luglio e agosto 2009.

Per quel

che concerne il periodo dicembre 2008 – maggio 2009 l'amministrazione ha negato invece il diritto all'assegno di prima infanzia sostenendo che la

decisione del 17 dicembre 2008 con la quale è stato rifiutato il diritto

all'API è cresciuta in giudicato (cfr. punto 5 della decisione su reclamo del

28.

settembre 2009, Doc. A, dell'incarto. 39.2009.6-7).

Questo

Tribunale non concorda, su questo punto, con l'operato dell'amministrazione.

Dagli

atti dell'incarto emerge infatti che RI 1 il 13 novembre 2008 (cfr. Doc. 34) ha

contestato la decisione della Cassa del 3 novembre 2008 con la quale gli era

stato negato il diritto all'API (cfr. Doc. 31).

Con

decisione del 17 dicembre 2008 l'amministrazione ha poi nuovamente rifiutato

l'assegno di prima infanzia (cfr. Doc. 38).

A quel

momento era ancora pendente il reclamo contro la decisione del 3 novembre 2008.

Il 29

dicembre 2008, la Cassa ha poi inviato all'assicurato uno scritto del seguente

tenore:

"

Ci riferiamo alla sua pratica per assegni di

famiglia (AFI/API) e, come anticipatole in occasione del nostro colloquio

telefonico del 22 dicembre u.s., le confermiamo quanto segue.

Secondo l'art. 276 cpv. 1 del Codice Civile (CC),

i genitori - padre e madre - devono provvedere al mantenimento del figlio,

incluse le spese di educazione e formazione e le misure adottate a sua tutela.

Il vincolo di filiazione (art. 252 e sgg. CC) costituisce il fondamento

giuridico dell'obbligo di mantenimento: tale obbligo è quindi indipendente

dall'esercizio dell'autorità parentale, dal diritto di custodia, dal diritto di

visita e dai rapporti interpersonali fra genitori e figlio.

Da ciò ne discende che l'obbligo di mantenimento

compete prioritariamente ai genitori e non allo Stato.

Conseguentemente, lo stralcio dell'importo

computato a titolo di alimento ipotetico in favore dei figli di sua moglie, __________

e __________, potrà essere valutato soltanto in presenza di una decisione

mediante la quale il Giudice competente abbia stabilito l'importo alimentare

che il padre, signor __________, sarà tenuto a versare in favore dei figli.

Per contro, I' "Accordo di famiglia" da

lei sottoscritto unitamente a sua moglie ed al signor __________, secondo il quale

il padre contribuirà di tanto in tanto al supporto finanziario dei figli su

richiesta ragionevole della madre non può essere considerato dalla nostra

Cassa.

Per quanto attiene il computo del reddito

ipotetico, oggetto del suo reclamo di data 13 novembre 2008, le comunichiamo

che lo stesso ha potuto essere stralciato con effetto retroattivo al 1° marzo

2008, tenuto conto del ricorso 25 novembre 2008 inoltrato avverso la decisione

in materia di prestazioni assicurative per l'invalidità 27 ottobre 2008.

Per il periodo dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2008, l'importo a suo favore ammonta a CHF 4'135.--.

Ritenuto quanto sopra esposto, la invitiamo a

volerci confermare, per iscritto, se ritiene evaso il suo reclamo; in caso

contrario, il versamento potrà avvenire unicamente quando sarà passata in

giudicato la procedura ricorsuale pendente." (Doc. 40)

Il 19

gennaio 2009 l'assicurato ha inviato all'amministrazione una lettera intestata

"assegno integrativo e assegno di prima infanzia" nella quale si è

così espresso:

"

Gentile Signora __________,

in riferimento alla sua lettera del 29.12.2008 le

comunico che mantengo il mio reclamo precedentemente trasmessole.

La motivazione è dovuta dal fatto che le segnalo

quante: segue:

- Nei conteggi da lei presentatomi non risulta

il mese di Agosto.

- Non è chiaro su quale base sono stati calcolati i redditi per i

periodi presi in considerazione ( A maggior chiarimento le mando l'ultimo anno

di stipendio di mia moglie).

- Non è ancora stato definito il diritto alle prestazioni per i

mesi di Gennaio e Febbraio.

- In riferimento ai redditi ipotetici computati nei calcoli fatti

devo rilevare che gli stessi non corrispondono a quanto effettivamente

percepiti e soprattutto sono sproporzionati rispetto al tenore di vita del

paese di residenza del padre.

Vogliate pertanto rivedere la vostra presa di

posizione del 29.12.2008 e se del caso emettere la relativa decisione."

(Doc. 45)

Nel

frattempo il 12 gennaio 2009 la Cassa aveva nuovamente rifiutato l'assegno di

prima infanzia (cfr. Doc. 42).

Un'analoga

decisione è poi stata presa il 25 marzo 2009 (cfr. Doc. 47).

Il 2

giugno 2009, l'assicurato, allegando lo scritto del 19 gennaio 2009 (cfr. Doc. 51)

ha inviato alla Cassa uno scritto nel quale si è così espresso:

"

(…)

La informo che la lettera del 13.11.2008 da lei

considerata quale riferimento per il reclamo non è corretta.

La lettera di riferimento è basata sulla

comunicazione che allego in copia alla presente il quale reclamo è tuttora

pendente ed inevaso da ormai lungo tempo.

Attendo fiducioso l'esito del reclamo dopodiché

prenderò posizione in merito alla restituzione dell'importo di fr. 6'092.--

come da decisione del 17.11.2008." (Doc. 51)

Alla luce

dei documenti appena citati questo Tribunale ritiene che, a torto,

l'amministrazione ha stabilito che non è dato il diritto all'assegno di prima

infanzia nel periodo dicembre 2008 – maggio 2009, in quanto già rifiutato con decisioni cresciute in giudicato.

Infatti

l'amministrazione non poteva emettere, nel dicembre 2008, una nuova decisione

relativa all'assegno di prima infanzia, visto che a quel momento era già

pendente un reclamo contro la decisione del 3 novembre 2008 sulla stesso tema

(cfr., per dei casi paragonabili: STCA 35.2007.75 del 22 agosto 2007; STCA 35.2009.24

del 22 aprile 2009).

Alla

stessa conclusione si potrebbe peraltro giungere anche considerando che

l'assicurato, contattando telefonicamente la Cassa il 22 dicembre 2008 ha verosimilmente manifestato il suo disaccordo per il fatto che anche in occasione della

decisione del 17 dicembre 2008 era stato computato un importo a titolo di

alimenti ipotetici da lui ritenuto eccessivo (cfr. la lettera della Cassa del

29.

dicembre 2008).

Questa conclusione

infine si impone anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha emesso a

distanza di pochi mesi ben quattro decisioni di rifiuto dell'assegno di prima

infanzia (il 3 novembre 2008, il 17 dicembre 2008, il 12 gennaio 2009 e il 25

marzo 2009), in concomitanza con delle decisioni relative all'assegno

integrativo (cfr. Doc. 32, importo di fr. 1'938.--; Doc. 39, importo di fr.

1'967.--; Doc. 43, importo di fr. 1'688.--; Doc. 48, importo di fr. 1'688.--),

ed ogni volta è stato considerato a titolo di alimenti ipotetici il medesimo

importo ritenuto eccessivo dall'assicurato.

Secondo

questo Tribunale l'assicurato poteva così in buona fede (cfr.: art. 5 cpv. 2

Cost. fed. secondo cui "organi dello Stato, autorità e privati agiscono

secondo il principio della buona fede"; DTF 136 I 254 consid. 5.2, pag.

261; DTF 134 V 306 consid. 4.2, pag. 312; DTF 125 V 373 consid. 2b/bb, pag. 375)

ritenere che questa questione sarebbe stata affrontata in occasione del primo

reclamo e le conclusioni adottate per l'intero periodo.

La

decisione su reclamo del 28 settembre 2009 deve pertanto essere annullata e

gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini il diritto

dell'assicurato all'assegno di prima infanzia per il periodo 1° ottobre 2008 –

31.

maggio 2009 sulla base di un importo computato a titolo di alimenti di fr.

3'600.-- annui.

2.9

L'assicurato

rappresentato da un avvocato, vincente in causa ha diritto a ricevere l'importo

di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06

del 2 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e le decisioni su reclamo del 28

settembre 2009 sono annullate.

§ Di conseguenza RI 1 ha

diritto ai seguenti importi a titolo di assegno di prima infanzia:

- fr. 77.-- per

il mese di novembre 2008;

- fr. 266.-- per il

mese di giugno 2009;

- fr. 358.-- per i

mesi di luglio e agosto 2008

§§ Gli atti sono rinviati

alla Cassa affinché determini il diritto all'assegno di prima infanzia per il

periodo dicembre 2008 – maggio 2009 computando un importo a titolo di alimenti

fr. 3'600.-- annui.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale per gli assegni familiari verserà fr. 1'800.-- a RI 1 a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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