39.2009.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 novembre 2010Italiano40 min
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Numero d'incarto:
39.2009.6
Data decisione, Autorità:
18.11.2010, TCA
Titolo:
Nel calcolo degli AFI/API spettanti all'ass.rettam.computato alim.ipotet.per i figli da parte del padre.Infatti non vi sono motivi per non conteggiarli.La somma di fr.8'680 in casu è però eccessiva.L'imp.andrà stabilito secondo le reali possib.del padre,il cui nome è conosciuto,che vive all'estero
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
PENSIONE ALIMENTARE IPOTETICA
RIPETIBILI
art. 66 LAF
art. 10 cpv. 2 let. c LAPS
art. 40 REGLAF
Raccomandata
Incarto n.
39.2009.6-7
39.2009.8-9
39.2009.10-11
DC/sc
Lugano
18 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 28 settembre
2009 emanate da
Cassa CO 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 28 settembre 2009 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 3 novembre 2008
con la quale ha negato a RI 1 il diritto all'assegno di prima infanzia, in
particolare, a seguito della presa in considerazione di alimenti ipotetici per
un importo di fr. 17'360.--.
Questa somma
è stata peraltro presa in considerazione pure per fissare l'ammontare
dell'assegno integrativo (cfr. Doc. A; inc. 39.2009.8-9).
Con
decisione su reclamo del 28 settembre 2009 la Cassa ha confermato le decisioni
dell'8 giugno 2010 con le quali ha fissato l'ammontare dell'assegno integrativo
e ha negato l'assegno di prima infanzia per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31
agosto 2009, sempre tendo in considerazione il medesimo importo a titolo di
alimenti ipotetici (cfr. Doc. A, inc. 39.2009.10-11).
Infine,
con decisioni su reclamo del 28 settembre 2009, la Cassa ha confermato le
decisioni del 6 luglio 2009 con le quali ha fissato l'ammontare dell'assegno
integrativo e ha negato l'assegno di prima infanzia per il periodo dal 1°
luglio al 31 agosto 2009 sempre tenendo in considerazione il medesimo importo a
titolo di alimenti ipotetici (cfr. Doc. A, inc. 39.2009.6-7).
Altri
parametri si sono invece modificati nel tempo ciò che spiega l'emissione di
diverse decisioni che, a volte, si riferiscono agli stessi mesi.
Per quel
che concerne gli alimenti ipotetici, nella decisione su reclamo del 28
settembre 2009 la Cassa ha rilevato:
"
(…)
Nell'evenienza concreta,
dagli atti si evince che __________ e __________ sono figli della Signora __________
e del Signor __________ (residente nello stato insulare di __________) e che,
quale unico testo regolante le conseguenze della nuova situazione familiare dei
genitori, risulta esservi un "Accordo di famiglia" del 19 gennaio
2008. Da questo scritto emerge in particolare che i genitori si accordavano a
che "the father will from time to time contribute to the financial
support of the children, upon, the reasonable request of the mother",
traducibile con: "il padre contribuirà di tanto in tanto al supporto
finanziario dei figli su richiesta ragionevole della madre".
La Cassa, non considerando detto "Accordo di
famiglia" quale base di giudizio (tale documento non ha nessuna valenza
giuridica ed è irrilevante ai fini del giudizio in quanto non dà diritto ad una
regolare pensione alimentare tant'è che Signor __________ non versa alcun
importo; cfr. dichiarazione 2 settembre 2008 del medesimo) e rimproverando
all'assicurata di aver rinunciato a rivendicare il versamento di un contributo
alimentare a favore dei figli in oggetto, ha computato nel calcolo relativo
agli assegni di famiglia degli alimenti ipotetici.
Il reclamante, dal canto suo, ha sì riconosciuto
il principio del computo di alimenti ipotetici, ma ha asserito che questi
andrebbero calcolati "sulla base del costo del paese di residenza del
padre" (cfr. reclamo in oggetto).
Si tratta dunque di esaminare se il fatto di non
avere promosso, per quanto riguarda i contributi alimentare a favore dei figli,
alcuna azione nei confronti del padre giustifica o meno il computo di alimenti
ipotetici nel calcolo degli assegni di famiglia.
Per l'art. 276 cpv. 1 del Codice civile svizzero
(CCS), i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure
prese a sua tutela.
Ora, premesso che secondo gli artt. 66 e 79 della
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), per le azioni di
accertamento della filiazione e di mantenimento è competente il tribunale
svizzero della dimora del figlio, il fatto che né i figli né la madre Signora __________
né altri rappresentanti legali all'uopo designati non abbiano promosso nei
confronti del padre naturale di __________ e __________ l'azione di
mantenimento, non può che portare a ritenere tale omissione quale rinuncia a
determinate entrate ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 Laps.
Per il resto il reclamante ha sollevato eventuali
difficoltà finanziarie del padre che potrebbero influenzare le sue possibilità
di far fronte al versamento di un contributo alimentare a favore dei suoi
figli. Agli atti figura però esclusivamente la dichiarazione dello stesso
Signor __________ dove sostiene: "la mia situazione finanziaria non mi da l'opportunità di aiutari".
Di conseguenza, non potendo escludere a priori
che il padre sia in grado di provvedere al sostentamento dei propri figli, la
Cassa non può concludere che le pensioni alimentari dovute dal padre sarebbero
comunque irrecuperabili. In questo contesto va ricordato che, per costante
giurisprudenza, allorché l'accertamento di fatto non ha consentito una diversa
conclusione, occorre prendere la decisione a sfavore della parte che avrebbe
voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della
prova.
Alla luce di tutto quanto esposto, a mente
dell'amministrazione il computo di alimenti a titolo ipotetico a favore di __________
e __________ ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia
non presta fianco ad alcuna critica.
Per quanto concerne l'importo di fr. 17'360.--
conteggiato quale contributo alimentare ipotetico a favore di __________ e __________,
va osservato che esso corrisponde al limite previsto dalla legge. (…)" (Doc. A, inc. 38.2009.6-7)
1.2. Contro
queste decisioni su reclamo RI 1 ha ricorso al TCA.
Il suo
patrocinatore si è così espresso:
"
(…)
2.
La moglie del ricorrente
è entrata in Svizzera in data __________. Otteneva un permesso di dimora il 1
giugno 2004.
II 20 maggio 2005 essa si sposava a __________
con il ricorrente. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (2004) e __________
(2006).
La moglie del ricorrente si faceva quindi
raggiungere, in data 7 febbraio 2008, dai figli __________ (1998) e __________
(2000).
(…)
3.
Nella decisione su reclamo contestata, la Cassa
confermava la sua decisione del 6 luglio 2009, calcolando un reddito ipotetico
di Fr. 17'360.- per i figli __________ e __________ per l'AFI ed uno di Fr.
15'362.- per l'API, negando quindi il diritto all'API e riconoscendo un AFI di
Fr. 1'688.-, con decorrenza dal 1 luglio 2009 al 31 agosto 2009.
In realtà gli alimenti riconosciuti dal padre di __________
e __________ ad __________ ammontano a Fr. 300.- mensili complessivi.
Lo attesta un documento ufficiale che il
ricorrente produrrà non appena sua moglie ne sarà in possesso, sinora purtroppo
non producibile a causa di difficoltà procedurali ad __________.
Sulla base di questo documento il calcolo
dell'AFI e dell'API va quindi riformulato." (Doc.
I, inc. 39.2009-6-7)
Il
rappresentante dell'assicurato ha pure chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
Doc. II, inc. 39.2009,6-7) ed ha inviato la relativa documentazione (cfr. Doc.
V + bis, inc. 39.2009-6-7).
1.3. Invitata dal
TCA il 10 novembre 2009 ad inoltrare la risposta di causa (cfr. Doc. IV), il 20
novembre 2009 l'amministrazione ha chiesto una proroga così motivata:
"
abbiamo ricevuto l'atto ricorsuale del Signor RI
1, mediante il quale si fa riferimento sostanzialmente ad un "documento
ufficiale" non ancora prodotto e che attesterebbe vi siano ora degli
"alimenti riconosciuti". Nell'impossibilità quindi di valutare l'eventualità del riesame
del provvedimento impugnato come previsto all'ari. 6 cpv. 1 Lptca, chiediamo cortesemente per la
risposta di causa una proroga di venti giorni a partire dal completamento del
ricorso, così da permettere alla Cassa la propria presa di posizione." (Doc. VI, inc. 39.2009.6-7)
1.4. Il 1°
dicembre 2009 (cfr. Doc. VII) e il 12 marzo 2010 (cfr. Doc. VIII) il TCA ha
chiesto al rappresentante del ricorrente di inviare la documentazione ufficiale
relativa agli alimenti riconosciuti.
Il 24
marzo 2010 il rappresentante del ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
Con riferimento al
termine assegnatomi in data 12 c.m. con scadenza in data odierna; le comunico
che il documento richiesto alla Magistratura di __________ dovrebbe giungere
nel mese di aprile 2010. II padre di __________ e __________ risulta essere
stato convocato dal Giudice competente di __________ lunedì 29 c.m.
Nel frattempo, le mando comunque almeno le due
dichiarazioni annesse del 24 c.m.
Auspico quindi che il procedimento rimanga ancora sospeso."
(Doc. IX, inc. 39.2009.6-7)
Il 29
marzo 2010 la Cassa ha confermato di attendere l'invio della documentazione
(cfr. Doc. XI).
1.5. Il 12 maggio
2010 il rappresentante del ricorrente ha rilevato:
"
(…)
Invio un documento -
della corte di __________ e relativa traduzione, dal quale risulta come per i
figli della ricorrente non sia stato stabilito dal magistrato competente un
mantenimento a carico del padre.
Dal momento che i figli hanno raggiunto la madre
in Svizzera, come già scritto nel ricorso, il padre si era impegnato a versare
un contributo complessivo di Fr. 300.00 mensili. Di fatto purtroppo anche detto
contributo sinora non é mai stato versato.
Alla presente si allegano pure gli scritti del 16
giugno 2009 e 14 luglio 2009 del marito della ricorrente alla Cassa CO 1." (Doc. XIII, inc. 39.2009.6-7)
1.6. Nella
risposta di causa del 31 maggio 2010 la Cassa propone di respingere il ricorso,
rilevando in particolare:
"
(…)
- quanto cautelativamente anticipato dal
ricorrente, ovvero che "gli alimenti riconosciuti dal padre di __________
e __________ ad __________ ammontano a Fr. 300.-" e che ciò "Lo
attesta un documento ufficiale" non è stato quindi comprovato;
- nemmeno risultano essere comprovati gli
sforzi intrapresi al fine di ottenere il riconoscimento/adeguamento
dell'obbligo per il padre di versare degli alimenti corrispondenti alle mutate
circostanze venute in essere o dei giustificati motivi che impediscano tale
procedere. (…)" (Doc. XV, inc. 39.2009-6-7)
1.7. Il 30
settembre 2010 si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr.
Doc. XVIII).
1.8. Il 6 ottobre
2010 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al rappresentante del
ricorrente (cfr. Doc. IX).
Il
patrocinatore di RI 1 ha risposto il 26 ottobre 2010 (Doc. XXII).
Egli ha
inoltre allegato una dichiarazione del legale del suo cliente di cui risulta un
contributo alimentare complessivo di fr. 300.-- (cfr. Doc. XXII).
Il 6
novembre 2010 il rappresentate del ricorrente ha trasmesso una dichiarazione
del datore di lavoro del padre di __________ e __________, datata 24 ottobre
2001, dalla quale risulta uno stipendio settimanale di EC$ 480.00 pari a circa
240 franchi (cfr. Doc. XXIV).
1.9. Con
osservazioni dell' 8 e del 10 novembre 2010 la Cassa propone di accogliere i
ricorsi (cfr. Doc. XXVI e XXVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l'art. 51 Lpamm – disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all'art. 31 della Lptca-, quando siano proposti davanti alla
stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l'autorità può segnatamente ordinare la congiunzione delle istruttorie e
decidere i ricorsi con una sola decisione.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati da RI 1 sono diretti contro
la Cassa CO 1 e hanno lo stesso fondamento di fatto, è accertata la connessione
tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque
congiunte in un unico procedimento giudiziario.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Cassa ha preso in considerazione
degli alimenti ipotetici per i figli __________ e __________ al momento di
esaminare le richieste di assegni integrativi e di assegni di prima infanzia e,
in caso di risposta positiva, se l'importo ritenuto dall'amministrazione (fr.
8'680.-- per ogni figlio, per complessivi fr. 17'360.--) è corretto oppure no.
Gli altri
punti al calcolo operato dall'amministrazione, in particolare il reddito
effettivo conseguito di __________ e il reddito ipotetico non sono invece
contestati (cfr. Doc. I e verbale di udienza del 30 settembre 2010, Doc. XVIII
pag. 1).
2.4. L'art. 66
della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
"
Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione
di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo
dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.
(cpv. 1)
L'importo della pensione alimentare ammonta al
limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona
supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)
L'art. 10
cpv. 2 lett. c Laps, nel periodo qui rilevato, fissa tale importo in fr.
8'680.--.
L'art. 40
del Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009 precisa
che:
"
La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie,
quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv.
1)
Sono considerati, giustificati motivi, in
particolare:
a) qualsiasi
situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o
psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi
situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o
economico, di un altro nucleo familiare.
(cpv.
2)
L'art. 66
della legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto
già previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e
37d per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078
del 27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).
Queste
ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione
della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e
di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.
Nel
Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:
"
Dal punto di vista della politica sociale, il
computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque
giustificato.
È infatti ai genitori che deve competere, in
prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato
dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro
doveri, vi è ancora un deficit di reddito.
Se quindi, la madre decide senza validi motivi -
quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il
nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo
Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il
figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione
sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia
intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.
La pensione alimentare ipotetica per il figlio
dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/p il
figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine
si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un
pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio,
oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli
esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad
hoc.
Considerato che in queste fattispecie, di regola,
il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile
esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della
pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri
standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio
conformemente alla LAF." (pag. 82-83)
2.5. Questa Corte
ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in
particolare, in cinque occasioni.
Nella
sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che
la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non
configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non
appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima
infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione
nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era infatti
dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto
conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché,
poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri
figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione
del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una
procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso
per il bambino e la madre.
Un’altra
sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag.
197 concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale
rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre
naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che
si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né
secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio,
e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di
paternità.
Il TCA ha
deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto
di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate
entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata
dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era
all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante,
poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era
assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima
infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
In una
sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi
motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento
della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere
in grado di stabilire chi fosse il padre in quanto, nel periodo in cui è stato
concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di
una triste esperienza precedente, aveva degli incontri occasionali con persone
di cui sapeva poco o nulla.
In una
vertenza 39.2009.13-14, conclusasi con un decreto di stralcio dell’8 marzo
2010, la Cassa, dopo un dibattimento davanti al Presidente del TCA, ha
concordato con la proposta del giudice di non computare nulla a titolo di
alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata entrata in Svizzera da un altro paese,
con il marito ticinese e la figlia, in quanto se l'assicurata inoltrasse
l’azione di mantenimento potrebbero esserci dei rischi per l’integrità fisica o
psichica della madre e/o della figlia.
Infine,
in una sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha stabilito che in quel caso non doveva essere computata una
pensione alimentare ipotetica e si è così espresso:
"
(…)
L’11 maggio 2009 l’amministrazione ha chiesto
all’assicurata di precisare per quale motivo ha rinunciato a sottoscrivere una
convenzione alimentare in favore ed a tutela dei primi tre figli, nonché quanto
è stato da lei intrapreso per rintracciare il signor X, nei due anni in cui
egli si è reso irreperibile prima che lei decidesse di trasferirsi in Svizzera
(cfr. Doc. 7).
Z ha così risposto il 22 maggio 2009:
" (…)
Preciso che la separazione dal signor X è avvenuta nel momento in cui
sono rimasta incinta della figlia, A. In precedenza vivevamo insieme e il padre
provvedeva al sostentamento mio e dei nostri 3 figli, motivo per cui non si è
proceduto alla sottoscrizione di una convenzione alimentare.
Nel momento in cui si è reso irreperibile, quello che ho fatto per
tentare di rintracciarlo, è stato di informarmi presso le varie persone che lo
conoscevano: amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La sua famiglia non mi ha
potuta aiutare, in quanto l’unico parente era un fratello, che abitava vicino a
me e non sapeva di nulla. I genitori di Z erano deceduti.” (Doc. 6)
Davanti al Presidente del TCA, l’8 marzo 2010 la
ricorrente ha fornito le seguenti ulteriori informazioni:
" (…)
L'ultima volta mio figlio di 19 anni ha sentito suo padre nel mese di
novembre 2009.
Sapeva che quella persona lavorava in Y come pescatore. Questa
indicazione l'ha ottenuta da un altro figlio del signor X. Sono riusciti a
parlarsi un attimo al telefono.
Preciso che questa persona oltre ai miei ha altri 6 figli. Ne ha due
più grandi dei miei che vivono con la madre e ne ha avuti ancora 4 (l'ultimo in
Y di 1 o 2 anni).
L'assicurata sottolinea che il Comune ha cercato di raggiungerlo ma che
non c'è stato niente da fare.
(…)
Il signor C sottolinea che il solo fatto di indicare la professione di
pescatore non significa ancora che si tratti di una persona con una precaria
situazione economica.
L'assicurata sottolinea al riguardo che il padre dei suoi figli va a
lavorare da dipendente quando il lavoro c'è. Non dispone di una barca propria.
A volte finisce in prigione perché pescano in acque non autorizzate (pescano in
Y ma entrano nelle acque territoriali inglesi e per questo vengono
inseguiti).” (Doc. XI)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,
alla luce della documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta) e
degli elementi emersi nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2010, peraltro non
contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la
teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le
service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur
propos.”), ritiene che, nel caso presente, l’assicurata ha rinunciato ad
introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre per giustificati motivi.
Il TCA ritiene che sono adempiute in concreto
entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg.LAF e cioè sia il pericolo per
l’integrità, fisica e psichica, della madre e/o del figlio sia la possibilità
di condizionare l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
Di conseguenza, a torto, la Cassa nel suo calcolo ha preso in considerazione l’importo di una pensione alimentare
ipotetica.
Alla medesima soluzione si arriverebbe peraltro
anche attraverso le considerazioni che verranno qui sotto esposte.
L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce
che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza,
mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Una disposizione analoga figura nella legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett.
g LPC).
Secondo la giurisprudenza federale relativa alla
prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari
(cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con
l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro
irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità
delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono
state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V
443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988
pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).
Questo é in particolare il caso quando la moglie
ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti
esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid.
3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza é però stato
mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso
anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente
comprovare che il debitore di alimenti non é in grado di mantenere i suoi
obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati
ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al
reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60
consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag.
275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando questa giurisprudenza al settore degli
assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del
12 aprile 2000, si è così espresso:
" Allo stesso
risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse
computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle
circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo
contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù
della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato
il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento
degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna
garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato
dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne
del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre
minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi
in cui dovesse intentare una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una
causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la
madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui vi
fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento,
l'interessato verserà alcunché.”
Secondo questo Tribunale, anche nella presente
fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in applicazione
dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 135 V 45)
occorre concludere che il debitore degli alimenti non è comunque in grado di
mantenere i suoi obblighi di mantenimento.
Ciò risulta in particolare dal fatto che il padre
si è reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia della ricorrente;
dal fatto che quest'ultimo svolge l'attività di pescatore da dipendente
soltanto quando c'è lavoro; dalla circostanza che il domicilio attuale di
questa persona non è noto, probabilmente in __________ o a __________ e,
soprattutto, dal fatto che egli ha altri sei figli di cui quattro più piccoli
dell'ultima figlia dell'assicurata.
In conclusione visto che le pretese di
mantenimento sarebbe comunque irrecuperabili, esse non vanno considerate nel
calcolo dell'assegno familiare integrativo.
A titolo abbondanziale il TCA rileva quanto
segue.
La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti
ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per
ogni figlio.
L'assicurata ha subito contestato tale importo
ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).
Al riguardo questo Tribunale sottolinea
innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato
a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr.
consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è
conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la
situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto
dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo
standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di
famiglia.
Il TCA osserva inoltre che, secondo l'art. 285,
il contributo di mantenimento deve tra l'altro, essere commisurato alla situazione
sociale e alla possibilità dei genitori. Se il debitore vive all'estero deve
versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue effettive
possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (cfr. P.
Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, Ed. … Helbing & Lichtenhahn, in Blaser
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: ZGB I, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2006, art. 285 n. 26 pag. 1530:
" Wohnt
der Pflichtige im Ausland (BezGEr Bülach, ZVW 1993, 129 ff., 133 E. 3d), so
kann er nur zu einer seiner effektiven Leistungsfähigkeit und nicht den
Bedürfnissen des hiesigen Klägers entsprechenden Leistung verpflichtet
werden."
Nella citata sentenza pubblicata nella Zeitschrift für Vormundschatswesen
(ZVW) dal 1993 il Tribunale di Bülach ha stabilito quanto segue:
" I Tribunali
svizzeri sono competenti per ricevere l'azione di paternità e mantenimento
contro un padre residente nella Repubblica Dominicana, per un figlio che al
momento della nascita e dell'introduzione della causa aveva la residenza
abituale in Svizzera. Applicabile è il diritto svizzero. Il fatto che al
convenuto non si è potuta intimare all'estero, nelle forme legali, la citazione
per il dibattimento, in quanto il diritto estero non prevede l'intimazione
postale di atti giudiziari, è irrilevante se il destinatario ha comunque avuto
conoscenza della citazione e non è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi
diritti. Il riconoscimento di paternità deve essere ammissibile ed esplicito,
Può essere fatto, secondo il diritto zurighese, nel procedimento giudiziale per
lettera, malgrado la negligenza del convenuto. Per la fissazione del contributo
alimentare si deve tener conto, confrontandoli, dei proventi del padre e della
madre. Nel caso in esame il padre, nella Repubblica Dominicana, ha un reddito
che corrisponde a fr. 1200.-- mensili, ritenuto che in quel paese il costo
della vita è relativamente alto; con ciò egli deve anche contribuire al
sostentamento dei genitori. La madre guadagna in Svizzera ca. fr. 4250.--,
appena sufficienti per mantenere lei e i quattro figli. Un contributo minimo
deve essere fissato, perciò il convenuto è stato obbligato a pagare un importo
minimo di fr. 100.-- mensili. L'importo non può essere maggiorato oltre le
concrete possibilità che il convenuto ha di pagarlo in vista di percepire
l'anticipo degli alimenti."
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene
che qualora non fossero esistiti nel caso concreto dei motivi atti a
giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici
(cfr. consid. 2.3 e 2.4), la somma considerata dalla Cassa nel calcolo avrebbe
comunque dovuto essere considerevolmente ridotta per tenere conto della
situazione del debitore degli alimenti."
2.6. Nella
presente fattispecie il dibattimento del 30 settembre 2010 ha permesso di chiarire che i due motivi, enumerati all'art. 40 cpv. 2 Reg Laf, che permettono
di non prendere in considerazione degli alimenti ipotetici non sono qui realizzati.
Tra il
padre dei ragazzi (__________) e l'ex compagna non vi sono infatti rapporti
così tesi da costituire un pericolo per l'integrità fisica o psichica della
madre e dei figli, ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 lett. a Reg. Laf (in
particolare i ragazzi sono entrati in Svizzera nel 2008 con l'accordo del
padre; Doc. I e Doc. 29, quest'ultimo può essere contattato telefonicamente
tramite un cellulare, cfr. Doc. XVIII pag. 3, __________ non ha subito violenza
fisica, cfr. Doc. XVIII pag. 6: "In conclusione l’avv. __________, prende
atto oggi per la prima volta che l’assicurata avrebbe subito violenze
domestiche. Tiene a contestare questo aspetto. L’assicurata al riguardo
sottolinea che questa persona arrivava tardi alla sera (alla 01.00 di notte o
non arrivava a dormire) mentre era incinta, non pagava l’affitto, faceva fatica
a comprare le cose utili per la casa (non provvedeva ai bisogni della
famiglia), ma non l’ha mai picchiata. Pensa che avesse un’altra persona.
Fatti
I
rapporti sono peggiorati quando è rimasta incinta del secondo bambino.
L’avv. __________
contesta che vi siano dei rischi per inoltrare una causa ad __________.").
Inoltre __________
è sposato e separato e non ha altri figli (cfr. Doc. XVIII, pag. 2) ragione per
cui non ci si trova in presenza di una situazione che potrebbe condizionare
negativamente l'equilibrio morale e economico di un altro nucleo familiare, ai
sensi dell'art. 40 cpv. 2 lett. b Reg. Laf).
Nel corso
del dibattimento del 30 settembre 2010 __________ ha precisato che __________
lavora per 6 mesi in un villaggio turistico dove trasporta gli ospiti con una
barca (cfr. Doc. XVIII pag. 2).
Il TCA,
applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante utilizzato nell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 135 V 451; SVR 2009
UV Nr. 31; D. Cattaneo, "Les expertises en matière d'assurances
sociales" in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale (CGRSS) N° 44-2010 pag. 105 seg., pag.
114 N° 10), ritiene che non si possa neppure concludere che le pretese di
mantenimento sarebbero comunque irrecuperabili (cfr. Doc. XVIII pag. 4:
"Lui ha solo paura che la sig.ra __________ si presenti ad __________,
perché altrimenti rischia il carcere.")
A
ragione, dunque, l'amministrazione ha computato degli alimenti ipotetici.
2.7. Nella decisione
su reclamo l'amministrazione ha conteggiato un importo di fr. 8'680.--
all'anno, pari a fr. 723.-- al mese per ogni figlio.
RI 1 ha
sottolineato il 16 giugno 2009 che tali importi non corrispondono alla realtà
economica nella quale vive l'altro genitore (cfr. Doc. D).
Nel suo
ricorso del 29 ottobre 2009 il patrocinatore dell'assicurato ha sostenuto che
gli alimenti mensili dovuti per ogni figlio ammontano a fr. 150.--, secondo
quanto attestato da un documento ufficiale.
Tale
documento non è tuttavia stato prodotto nei mesi successivi e neppure nel corso
dell'udienza del 30 settembre 2010.
In data
26 ottobre 2010 il patrocinatore dell'assicurato ha fatto pervenire al TCA una
dichiarazione del legale di __________ del suo cliente, datata 11 ottobre 2010
e tradotta il 12 ottobre 2010, del seguente tenore:
"
Questa lettera dovrebbe servire per confermare
che io agisco come avvocato difensore e a nome di __________, (oggi __________)
per ottenere un'ordinanza di mantenimento e alimenti per i suoi figli, contro
il Signor __________, il padre dei bambini di fronte al Giudice __________ del
tribunale (pretura) di __________ e __________. Alle fine del processo il
giudice ha ordinato che il Signor __________ deve pagare alla __________, (oggi
__________) la somma di 75.00 $ valuta est dei caraibi a settimana per ogni
bambino, per un totale di $ 150.00 valuta est dei __________ a settimana, per
un totale di $ 600.00 valuta est dei caraibi ogni mese. Vi informo che $ 600.00
valuta est dei caraibi sono equivalenti a circa 300 CHF.
Gli assegni di $ 75.00 valuta est dei __________
a settimana per figlio è stata stabilita a seconda dell'accertamento del
tribunale dalla prova fornita in tribunale riguardante e concernente il suo
stipendio, le sue spese ed altre situazioni finanziarie del Signor __________.
Vi prego di prendere nota che per intentare una
causa contro il Signor __________, la presenza in __________ della madre __________,
(__________) ed anche quella dei figli, è necessaria per coinvolgere le
autorità giudiziarie" (Doc. F2, Doc. F1 in lingua inglese)
Preso
atto di questa documentazione la Cassa ha comunicato al TCA di non avere "più
motivo per non considerare comprovata la fissazione di un contributo di
mantenimento da parte di una competente autorità" ed ha riconosciuto che "nel
caso concreto quanto computato a titolo di alimenti ipotetici nelle decisioni
impugnate risulta essere eccessivo" (cfr. Doc. XXVI pag. 2).
Questo
Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, conferma innanzitutto integralmente le
considerazioni esposte a titolo abbondanziale nella sentenza 39.2009.12 del 25
maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato (riprodotta al consid. 2.4), e
cioè che, da una parte, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve
versare degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e
non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (significativa nel caso
concreto è la circostanza, emersa nel corso del dibattimento del 30 settembre
2010 che, almeno per un certo periodo, il mantenimento avveniva in natura
tramite la consegna di generi alimentari, cfr. Doc. XVIII pag. 4 oltre al fatto
che il salario percepito dal padre di __________ e __________, nel 2001,
ammontava a fr. 240.-- la settimana, cfr. Doc. XXIV, Doc. XXIV1 e Doc. XXIV2) e
che, d'altra parte, essendo conosciuto il nominativo del padre biologico è
possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi
dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli
assegni di famiglia.
Le decisioni
su reclamo impugnate devono dunque essere annullate e il calcolo effettuato
tenendo conto di un importo annuo a titolo di alimenti ipotetici di fr. 3'600.--
invece dei 17'360.-- considerati dall'amministrazione.
2.8. Nel suo
scritto dell'8 novembre 2010 l'amministrazione ha così rivisto i propri
calcoli:
"
(…)
Decisione 3 novembre 2008
Con decisione 3 novembre 2008, la Cassa ha
riconosciuto al ricorrente un AFI di fr. 1'938.-- mensili (importo massimo
erogabile).
Sempre il 3 novembre 2008, tenuto conto di un AFI
di fr. 23'257.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.
Questa seconda decisione è stata impugnata con
reclamo 13/18 novembre 2008.
Considerata la successiva decisione 17 dicembre
2008, valida a decorrere dal 1° dicembre 2008 al 31 agosto 2009, la portata
della decisione impugnata va limitata al mese di novembre 2008.
Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.
3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente
calcolo:
a) 53'744
(fabbisogno) - {[37'068 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -
33'196
(spese)} - 8'523 (partecipazione al premio LAMaI) - 23'257 (AFI) -
13'563 (reddito ipotetico) = 929 (API
annuo);
b) 929 / 12 = fr. 77.-- mensili.
Decisioni 8 giugno 2009
Con decisione 8 giugno 2009, la Cassa ha
riconosciuto al ricorrente un AFI di fr. 1'688.-- mensili (importo massimo
erogabile).
Sempre 1'8 giugno 2009, tenuto conto di un AFI di
fr. 20'250.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.
Entrambe le decisioni sono state impugnate con
reclamo 16/19 giugno 2009.
Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.
3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente
calcolo:
a)
55'453 (fabbisogno) - {[36'994 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -
32'744
(spese)} - 8'796 (partecipazione al premio LAMaI) - 20'250 (AFI) -
15'362 (reddito ipotetico) = 3'195 (API
annuo);
b) 3'195 / 12 = fr. 266.-- mensili.
Decisioni 6 luglio 2009
Con decisione 6 luglio 2009, valida sino al 31
agosto 2009, la Cassa ha nuovamente riconosciuto un AFI di fr. 1'688.-- mensili
Considerandi
(importo massimo erogabile).
Sempre il 6 luglio 2009, tenuto conto di un AFI
di fr. 20'250.-- annui, la Cassa non ha riconosciuto il diritto all'API.
Entrambe le decisioni sono state impugnate con
reclamo 14/16 luglio 2009.
Ora, computando quali alimenti i pretesi fr.
3'600.-- (300 x 12) in luogo dei fr. 17'360, abbiamo per l'API il seguente
calcolo:
a)
55'453 (fabbisogno) - {[35'781 (reddito del lavoro) + 3'600 (alimenti)] -
32'637
(spese)} - 8'796 (partecipazione al premio LAMal) - 20'250 (AFI) -
15'362 (reddito ipotetico) = 4'301 (API
annuo);
b) 4'301 / 12 = fr. 358.-- mensili.
Periodo dal 1° settembre 2009
A crescita in giudicato delle sentenze del TCA,
saranno evasi i reclami presentati contro le decisioni 5 ottobre 2009."
(Doc. XXVI)
Come già
visto (cfr. consid. 2.2), le altre poste non sono contestate. Il TCA può dunque
fare propri i calcoli della Cassa, che risultano corretti.
L'assicurato
ha pertanto diritto ad un assegno di prima infanzia di fr. 77.-- per il mese di
novembre 2008; ad un assegno di prima infanzia di fr. 266.-- per il mese di
giugno 2009 e ad un assegno di prima infanzia di fr. 358.-- per i mesi di
luglio e agosto 2009.
Per quel
che concerne il periodo dicembre 2008 – maggio 2009 l'amministrazione ha negato invece il diritto all'assegno di prima infanzia sostenendo che la
decisione del 17 dicembre 2008 con la quale è stato rifiutato il diritto
all'API è cresciuta in giudicato (cfr. punto 5 della decisione su reclamo del
28.
settembre 2009, Doc. A, dell'incarto. 39.2009.6-7).
Questo
Tribunale non concorda, su questo punto, con l'operato dell'amministrazione.
Dagli
atti dell'incarto emerge infatti che RI 1 il 13 novembre 2008 (cfr. Doc. 34) ha
contestato la decisione della Cassa del 3 novembre 2008 con la quale gli era
stato negato il diritto all'API (cfr. Doc. 31).
Con
decisione del 17 dicembre 2008 l'amministrazione ha poi nuovamente rifiutato
l'assegno di prima infanzia (cfr. Doc. 38).
A quel
momento era ancora pendente il reclamo contro la decisione del 3 novembre 2008.
Il 29
dicembre 2008, la Cassa ha poi inviato all'assicurato uno scritto del seguente
tenore:
"
Ci riferiamo alla sua pratica per assegni di
famiglia (AFI/API) e, come anticipatole in occasione del nostro colloquio
telefonico del 22 dicembre u.s., le confermiamo quanto segue.
Secondo l'art. 276 cpv. 1 del Codice Civile (CC),
i genitori - padre e madre - devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese di educazione e formazione e le misure adottate a sua tutela.
Il vincolo di filiazione (art. 252 e sgg. CC) costituisce il fondamento
giuridico dell'obbligo di mantenimento: tale obbligo è quindi indipendente
dall'esercizio dell'autorità parentale, dal diritto di custodia, dal diritto di
visita e dai rapporti interpersonali fra genitori e figlio.
Da ciò ne discende che l'obbligo di mantenimento
compete prioritariamente ai genitori e non allo Stato.
Conseguentemente, lo stralcio dell'importo
computato a titolo di alimento ipotetico in favore dei figli di sua moglie, __________
e __________, potrà essere valutato soltanto in presenza di una decisione
mediante la quale il Giudice competente abbia stabilito l'importo alimentare
che il padre, signor __________, sarà tenuto a versare in favore dei figli.
Per contro, I' "Accordo di famiglia" da
lei sottoscritto unitamente a sua moglie ed al signor __________, secondo il quale
il padre contribuirà di tanto in tanto al supporto finanziario dei figli su
richiesta ragionevole della madre non può essere considerato dalla nostra
Cassa.
Per quanto attiene il computo del reddito
ipotetico, oggetto del suo reclamo di data 13 novembre 2008, le comunichiamo
che lo stesso ha potuto essere stralciato con effetto retroattivo al 1° marzo
2008, tenuto conto del ricorso 25 novembre 2008 inoltrato avverso la decisione
in materia di prestazioni assicurative per l'invalidità 27 ottobre 2008.
Per il periodo dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2008, l'importo a suo favore ammonta a CHF 4'135.--.
Ritenuto quanto sopra esposto, la invitiamo a
volerci confermare, per iscritto, se ritiene evaso il suo reclamo; in caso
contrario, il versamento potrà avvenire unicamente quando sarà passata in
giudicato la procedura ricorsuale pendente." (Doc. 40)
Il 19
gennaio 2009 l'assicurato ha inviato all'amministrazione una lettera intestata
"assegno integrativo e assegno di prima infanzia" nella quale si è
così espresso:
"
Gentile Signora __________,
in riferimento alla sua lettera del 29.12.2008 le
comunico che mantengo il mio reclamo precedentemente trasmessole.
La motivazione è dovuta dal fatto che le segnalo
quante: segue:
- Nei conteggi da lei presentatomi non risulta
il mese di Agosto.
- Non è chiaro su quale base sono stati calcolati i redditi per i
periodi presi in considerazione ( A maggior chiarimento le mando l'ultimo anno
di stipendio di mia moglie).
- Non è ancora stato definito il diritto alle prestazioni per i
mesi di Gennaio e Febbraio.
- In riferimento ai redditi ipotetici computati nei calcoli fatti
devo rilevare che gli stessi non corrispondono a quanto effettivamente
percepiti e soprattutto sono sproporzionati rispetto al tenore di vita del
paese di residenza del padre.
Vogliate pertanto rivedere la vostra presa di
posizione del 29.12.2008 e se del caso emettere la relativa decisione."
(Doc. 45)
Nel
frattempo il 12 gennaio 2009 la Cassa aveva nuovamente rifiutato l'assegno di
prima infanzia (cfr. Doc. 42).
Un'analoga
decisione è poi stata presa il 25 marzo 2009 (cfr. Doc. 47).
Il 2
giugno 2009, l'assicurato, allegando lo scritto del 19 gennaio 2009 (cfr. Doc. 51)
ha inviato alla Cassa uno scritto nel quale si è così espresso:
"
(…)
La informo che la lettera del 13.11.2008 da lei
considerata quale riferimento per il reclamo non è corretta.
La lettera di riferimento è basata sulla
comunicazione che allego in copia alla presente il quale reclamo è tuttora
pendente ed inevaso da ormai lungo tempo.
Attendo fiducioso l'esito del reclamo dopodiché
prenderò posizione in merito alla restituzione dell'importo di fr. 6'092.--
come da decisione del 17.11.2008." (Doc. 51)
Alla luce
dei documenti appena citati questo Tribunale ritiene che, a torto,
l'amministrazione ha stabilito che non è dato il diritto all'assegno di prima
infanzia nel periodo dicembre 2008 – maggio 2009, in quanto già rifiutato con decisioni cresciute in giudicato.
Infatti
l'amministrazione non poteva emettere, nel dicembre 2008, una nuova decisione
relativa all'assegno di prima infanzia, visto che a quel momento era già
pendente un reclamo contro la decisione del 3 novembre 2008 sulla stesso tema
(cfr., per dei casi paragonabili: STCA 35.2007.75 del 22 agosto 2007; STCA 35.2009.24
del 22 aprile 2009).
Alla
stessa conclusione si potrebbe peraltro giungere anche considerando che
l'assicurato, contattando telefonicamente la Cassa il 22 dicembre 2008 ha verosimilmente manifestato il suo disaccordo per il fatto che anche in occasione della
decisione del 17 dicembre 2008 era stato computato un importo a titolo di
alimenti ipotetici da lui ritenuto eccessivo (cfr. la lettera della Cassa del
29.
dicembre 2008).
Questa conclusione
infine si impone anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha emesso a
distanza di pochi mesi ben quattro decisioni di rifiuto dell'assegno di prima
infanzia (il 3 novembre 2008, il 17 dicembre 2008, il 12 gennaio 2009 e il 25
marzo 2009), in concomitanza con delle decisioni relative all'assegno
integrativo (cfr. Doc. 32, importo di fr. 1'938.--; Doc. 39, importo di fr.
1'967.--; Doc. 43, importo di fr. 1'688.--; Doc. 48, importo di fr. 1'688.--),
ed ogni volta è stato considerato a titolo di alimenti ipotetici il medesimo
importo ritenuto eccessivo dall'assicurato.
Secondo
questo Tribunale l'assicurato poteva così in buona fede (cfr.: art. 5 cpv. 2
Cost. fed. secondo cui "organi dello Stato, autorità e privati agiscono
secondo il principio della buona fede"; DTF 136 I 254 consid. 5.2, pag.
261; DTF 134 V 306 consid. 4.2, pag. 312; DTF 125 V 373 consid. 2b/bb, pag. 375)
ritenere che questa questione sarebbe stata affrontata in occasione del primo
reclamo e le conclusioni adottate per l'intero periodo.
La
decisione su reclamo del 28 settembre 2009 deve pertanto essere annullata e
gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini il diritto
dell'assicurato all'assegno di prima infanzia per il periodo 1° ottobre 2008 –
31.
maggio 2009 sulla base di un importo computato a titolo di alimenti di fr.
3'600.-- annui.
2.9
L'assicurato
rappresentato da un avvocato, vincente in causa ha diritto a ricevere l'importo
di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06
del 2 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e le decisioni su reclamo del 28
settembre 2009 sono annullate.
§ Di conseguenza RI 1 ha
diritto ai seguenti importi a titolo di assegno di prima infanzia:
- fr. 77.-- per
il mese di novembre 2008;
- fr. 266.-- per il
mese di giugno 2009;
- fr. 358.-- per i
mesi di luglio e agosto 2008
§§ Gli atti sono rinviati
alla Cassa affinché determini il diritto all'assegno di prima infanzia per il
periodo dicembre 2008 – maggio 2009 computando un importo a titolo di alimenti
fr. 3'600.-- annui.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale per gli assegni familiari verserà fr. 1'800.-- a RI 1 a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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