39.2010.10
Ordine di restituz.di AFI e API a seguito di un nuovo calcolo degli assegni da parte della Cassa computando gli alim.fissati dal Pretore ma mai versati.Il TCA ha rinviato gli atti all'amm.per ult.acce
22 novembre 2010Italiano40 min
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Numero d'incarto:
39.2010.10
Data decisione, Autorità:
22.11.2010, TCA
Titolo:
Ordine di restituz.di AFI e API a seguito di un nuovo calcolo degli assegni da parte della Cassa computando gli alim.fissati dal Pretore ma mai versati.Il TCA ha rinviato gli atti all'amm.per ult.accert.,ritenendo che gli elem.a sua disp.non gli consentano di decidere sull'irrecuperab.degli alimenti
ALIMENTI
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 27 LAF
art. 31 LAF
art. 35 LAF
art. 6 cpv. 1 let. a LAPS
art. 6 cpv. 2 LAPS
art. 93 cpv. 1 LEF
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 22 LPTCA
art. 22 let. f LT
Raccomandata
Incarto n.
39.2010.10
rs
Lugano
22 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno
2010 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 13 novembre 2008, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 14'090.-- che avrebbe percepito a torto dal
1° marzo 2006 al 31 ottobre 2008.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha indicato di aver
ricalcolato l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia spettanti
all’assicurata, in quanto il 9 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________
ha condannato __________, marito dell’interessata, a versare, a titolo di
contributi di mantenimento, fr. 400.-- mensili per la moglie e fr. 1'300.-- al
mese per il figlio __________ (cfr. doc. B).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata e considerato il fatto che
quest’ultima aveva richiesto alla Commissione tutoria regionale __________ un
aiuto appropriato per l’esecuzione della pretesa di mantenimento, la Cassa, il 3 dicembre 2008, ha comunicato di tenere in sospeso l’ordine di restituzione sino
all’esito della procedura di incasso (cfr. doc. E).
1.3. L’amministrazione,
con decisione su reclamo del 22 giugno 2010, ritenendo che l’assicurata, con
l’interruzione della procedura di incasso nei confronti di __________, avesse
rinunciato a determinate entrate da computare nel conteggio degli assegni
familiari, ha confermato il proprio ordine di restituzione del 13 novembre 2008
(cfr. doc. M).
1.4. Contro la
decisione su reclamo menzionata RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, l’annullamento del
provvedimento. In via subordinata, la stessa ha chiesto la sospensione della
procedura fino al termine della procedura esecutiva da lei promossa e
continuata.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente,
addotto di non aver richiesto la continuazione dell’esecuzione della prima
procedura esecutiva avviata nei confronti del marito con precetto esecutivo
spiccato il 2 febbraio 2009, poiché quest’ultimo le risultava oberato dai
debiti.
Essa, al
riguardo, ha precisato di aver comunque, su sollecito della Cassa, promosso una
nuova procedura esecutiva nei confronti di __________, a cui questi non ha
fatto opposizione, e di aver conseguentemente richiesto la continuazione
dell’esecuzione.
La
ricorrente ha, altresì, osservato di avere nel frattempo chiesto all’Ufficio di
esecuzione e fallimenti lo stato delle esecuzione e degli attestati di carenza
beni del marito e che dal medesimo emerge una situazione economica precaria.
Essa ha puntualizzato che questo aspetto motiva già di per sé la legittima
considerazione di non voler continuare la procedura esecutiva, ma che in ogni
caso, dato che così richiede la parte resistente, ha intrapreso i passi per
continuare l’esecuzione (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 16
settembre 2010 la ricorrente, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha
presentato le proprie osservazioni e ha trasmesso copiosa documentazione (cfr.
doc. V; Q1-75).
1.7. La Cassa ha preso posizione in merito con scritto del 28 settembre 2010 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII
è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc.
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo
di fr. 14'090.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia
percepiti nel periodo dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2008.
Più precisamente deve
essere appurato se a ragione o meno la Cassa ha rivisto i calcoli degli assegni
di famiglia dell’insorgente relativi al lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008,
computando gli alimenti che il marito è stato condannato nel luglio 2008 a versare con effetto dal marzo 2006 a lei e al figlio dal Pretore del Distretto di __________,
ma che non ha corrisposto.
2.3. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente
il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008) precedente
l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui
in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e
meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il
Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).
2.4. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
Fatti
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
2.5. Gli art. 31
e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
L’art. 31
LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
"
Il genitore ha diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita costantemente
con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
d) il reddito disponibile del genitore, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art.
24 cpv. 1 lett. c).”
L’art. 35
LAF enuncia inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,
l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito
disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre
anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre
anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore
il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa
in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489
segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio
2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Nella
presente fattispecie la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni
integrativi e di prima infanzia percepiti dalla ricorrente nel lasso di tempo
marzo 2006-ottobre 2008.
Di
conseguenza i nuovi disposti della Laps sono applicabili nel caso concreto per
il periodo da ottobre 2006 a ottobre 2008.
Per i
mesi da marzo a settembre 2006 le ultime modifiche della Laps non erano,
invece, ancora in vigore.
2.6. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui
beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità
di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento
superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione
primaria. (cpv. 1)
[Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e
immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge
tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie
conviventi.]
Le entrate di cui al capoverso precedente alle
quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che
non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la
rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)
[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi
computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle
quali il richiedente ha rinunciato.]
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile
è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio
(art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
[Dal
1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato
determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del
reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
[Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita
di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate;]
i) ...
j) le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e
sulla sostanza. (cpv. 1)
[Dal 1° ottobre 2006: abrogato]
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in
cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b
vLPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le
persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende
in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli
due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'753.--).
Giova,
altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche
della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.
5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più
precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga
all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla
copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati
(cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla vLPC per gli anni
2003 e 2004.
Giusta il
nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la
legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla vLPC
per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004
del 21.12.2004 pag. 9002).
Tali
deroghe sono valide anche per gli anni 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps;
79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42) e 2007 (cfr. art.
37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 49).
Per quanto
concerne, invece, l’anno 2008, il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore
dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008
pag. 110).
Secondo,
poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono
i limiti di cui all’art. 10 Laps.
2.7. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:
"
Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si
applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevedeva, fino al 30 settembre 2006, che:
"
Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento
rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."
Dal 1°
ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi
speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se
apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni
hanno subito modifiche."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che:
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.8. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che:
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
Considerandi
tenuti alla restituzione (cpv. 4).”
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
2.9
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido.
È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,
se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),
la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase
vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14
maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).
2.10
Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurata, a fare
tempo dal 1° marzo 2006, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo
di fr. 505.-- al mese, corrispondenti all’importo massimo erogabile, e di un
assegno di prima infanzia di fr. 1'701.-- mensili, calcolati computando un
contributo alimentare annuo di fr. 4'800.-- a favore della ricorrente e di fr.
6'996.-- a favore del figlio __________, nato il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 1,
1D).
La Cassa ha emesso le relative decisioni dopo la sottoscrizione da parte della ricorrente il 23
marzo 2006 della “Dichiarazione pensione alimentare provvisoria”, in cui è
specificato, da un lato, che nel caso in cui non vi fosse ancora la sentenza di
seperazione o divorzio omologata dal giudice, l’organo competente a stabilire
il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento prende in
considerazione quale reddito l’ammontare della pensione alimentare che figura
sull’istanza di separazione o divorzio o l’effettivo ammontare al momento dell’inoltro
della domanda di prestazioni Laps. Dall’altro, che se il giudice stabilisce una
pensione alimentare diversa da quanto richiesto, l’organo competente ricalcola
il diritto alle prestazioni.
Apponendo la propria firma
su tale dichiarazione, l’assicurata si è impegnata a trasmettere immediatamente
all’ufficio competente copia della sentenza civile mediante la quale viene
determinato il contributo alimentare a favore del figlio, ad avvertire
l’ufficio competente in caso di modifiche nell’ammontare delle pensioni
alimentari ricevute e a restituire quella parte di prestazione assegnatale a
cui non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare superiore
(cfr. doc. 10).
Dal 1° marzo 2007 l’ammontare
sia dell’assegno integrativo che dell’assegno di prima infanzia è, poi, stato
aumentato a fr. 688.--, rispettivamente a fr. 1'985.--, tenendo in
considerazione unicamente una pensione alimentare per __________ di fr.
4'800.-- annui. Tale contributo risulta essere stato convenuto tra l’assicurata
e il marito in occasione dell’udienza di discussione cautelare e di merito del
3.
ottobre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di __________ (cfr. doc. 7A,
7E, 5B).
La Cassa, dal 1° marzo 2008, ha erogato all’insorgente un assegno integrativo di fr. 723.-- e un
assegno di prima infanzia di fr. 2'092.--, sempre conteggiando un contributo di
mantenimento di fr. 4'800.-- all’anno per il figlio (cfr. doc.
Nell’ottobre 2008 la Cassa è venuta a sapere, tramite l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che dal
marzo 2006 anticipava gli alimenti all’assicurata, che il Pretore aveva fissato
in una sentenza l’importo degli alimenti (cfr. doc. 11A).
In
effetti il 9 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha emesso una
sentenza, passata in giudicato incontestata, con cui, da una parte, ha
autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, affidando il figlio __________
alla madre, dall’altra, __________ è stato condannato a versare, a titolo di contributi
di mantenimento, fr. 400.-- mensili per la moglie e fr. 1'300.-- al mese per il
figlio (cfr. doc. 11B).
Di conseguenza la Cassa, in primo luogo, ha ricalcolato gli assegni di famiglia spettanti all’insorgente nel
periodo 1° marzo 2006 – 31 ottobre 2008 computando gli alimenti stabiliti con
la sentenza pretorile del 9 luglio 2008.
In secondo luogo, il 13
novembre 2008 ha emesso nei confronti dell’assicurata l’ordine di restituzione
di fr. 14'090.--, confermato dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2010,
nella quale è stato rilevato che l’interruzione della procedura esecutiva nei
confronti del marito risulta un’omissione da qualificare quale rinuncia a
determinate entrate ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Laps (cfr. doc. B, M).
L’insorgente ha censurato
il modo di procedere dell’amministrazione, sostenendo, in buona sostanza, di non aver richiesto la continuazione dell’esecuzione della prima
procedura esecutiva avviata nei confronti del marito con precetto esecutivo
spiccato il 2 febbraio 2009, poiché quest’ultimo le risultava oberato dai
debiti.
Essa, al
riguardo, ha precisato di aver comunque, su sollecito della Cassa, promosso una
nuova procedura esecutiva nei confronti di __________, a cui questi non ha
fatto opposizione, e di aver conseguentemente richiesto la continuazione
dell’esecuzione.
La
ricorrente ha, altresì, osservato di avere nel frattempo chiesto all’Ufficio di
esecuzione e fallimenti lo stato delle esecuzione e degli attestati di carenza
beni del marito e che dal medesimo è emersa una situazione economica precaria con
attestati di carenza beni per circa fr. 4,5 mio. Essa ha puntualizzato che
questo aspetto motivava già di per sé la legittima considerazione di non voler
continuare la procedura esecutiva, ma che in ogni caso, dato che così ha
richiesto la parte resistente, ha intrapreso i passi per continuare
l’esecuzione (cfr. doc. I; V).
2.11
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, sottolinea dapprima che
giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui la LAF rinvia per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.5.), il reddito
computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; cfr. consid. 2.6.).
L’art. 22
lett. f LT enuncia che sono imponibili gli alimenti percepiti dal contribuente
in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti
percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.
L’art. 6
cpv. 2 Laps stabilisce, poi, nella sua versione in vigore fino al 30 settembre
2006, che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di
riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di
riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto
abuso di diritto.
Il nuovo
tenore dell’art. 6 cpv. 2 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.5.,
2.6
), prevede peraltro che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Una
disposizione analoga figura nella legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Secondo
la giurisprudenza federale relativa alle prestazioni complementari, al coniuge
avente diritto a pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno
computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle
effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere
obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute
può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità
giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p.
52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifra 2130).
Questo è
in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente
procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p.
59.
consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore
di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze
del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere
di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento
giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è
in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in
particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità
esecutive o fiscali), relativi al reddito e alla sostanza del debitore di
alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992
pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch,
"Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando
questa giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia
il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:
"
Allo stesso risultato si dovrebbe comunque
giungere anche se, per ipotesi, si volesse computare tale reddito. In effetti
si può ritenere verosimile, sulla base delle circostanze indicate
dall'assicurata - che non sono state in alcun modo contestate dalla Cassa, ma
unicamente considerate insufficienti - e in virtù della generale esperienza di
vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato il riconoscimento del figlio
da parte del padre e, dall'altro, il versamento degli alimenti, risulterebbe
lunga e laboriosa, senza che esista alcuna garanzia che il padre verserà
alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato dall'assicurata infatti, il padre
vive presumibilmente in X, non vuole saperne del bambino e fatica a mantenere
gli altri figli a carico. Egli ha inoltre minacciato l'assicurata,
prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui dovesse intentare
una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e
la conclusione di una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa,
rischiosa per il bambino e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito.
E anche nell'ipotesi in cui vi fosse qualche possibilità di successo,
difficilmente, visto l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”
Vedi pure
STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010.
2.12
Questa Corte
rileva, inoltre, che dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata,
immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di restituzione del 13 novembre
2008, e meglio il 14 novembre 2008, ha chiesto informazioni in merito
all’amministrazione, precisando che il marito non era in grado di pagare i
contributi alimentari arretrati (marzo 2006-ottobre 2008).
La Cassa le ha, perciò, spiegato che doveva intraprendere una procedura di incasso nei confronti
di __________ (cfr. doc. 13).
L’insorgente,
conseguentemente, il 21 novembre 2008 ha chiesto per iscritto alla Commissione tutoria regionale __________, sede di __________, un aiuto appropriato per
l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
Nella
lettera di risposta del 5 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha indicato, segnatamente, che:
"
(…)
Nel suo caso si constata
che il padre non è collaborante ed è reticente ad ogni tipo d’informazione e
risulterebbe essere nullatenente (cfr. sentenza di divorzio inviataci),
pertanto ci chiediamo se sia sensato notificargli la sua richiesta per
osservazioni, convocarlo o addirittura procedere in via esecutiva per
l’incasso.
(…)” (Doc. 16A)
Dalla
sentenza emanata dal Pretore del Distretto di __________ il 9 luglio 2008 (cfr.
consid. 2.10.) si evince, peraltro, quanto segue:
"
(…) il marito ha terminato la disoccupazione
nell’agosto 2006 (cfr. interrogatorio formale del 13 novembre 2007, R. 2; doc.
9). Nel 2006 (da gennaio ad agosto) le indennità di disoccupazione percepite
ammontavano a CHF 23'688.- (pari a circa CHF 2'600.- al mese) (cfr. doc. 9).
Attualmente il convenuto sembra non disporre di alcun reddito (cfr. scritto del
7.
aprile 2008 dell’avvocato del convenuto);
(…)” (Doc. 11D)
Inoltre
relativamente all’istanza di assistenza giudiziaria formulata dal marito il
Pretore ha osservato che:
"
(…)
Non è ammissibile che una
persona gravata da obblighi di mantenimento e convenuta in giudizio per
definire l’assetto della separazione della sua famiglia, debba essere
costantemente rincorsa, rispettivamente risulti a tal punto reticente nel
giustificare compiutamente la sua situazione, aggiornandola in funzione dei
cambiamenti che si succedono nel tempo. Nel caso concreto la resistenza totale
del convenuto all’imputazione di qualsiasi reddito ipotetico, la sua ferma
negazione di qualsiasi disponibilità a contribuire al mantenimento della
famiglia così come pure gli argomenti addotti a giustificazione di tali
posizioni, non paiono d’acchito tutelabili né si deve ritenere che una persona
ragionevole e benestante si comporti in causa in questa guisa.(…)” (Doc. 11G)
L’assicurata,
il 28 gennaio 2009, ha comunque avviato una procedura esecutiva nei confronti
del marito per il credito di alimenti arretrati a far tempo dal marzo 2006
(cfr. doc. 18A).
Un precetto
esecutivo è stato spiccato nei confronti di __________ il 9 febbraio 2009. A tale precetto non è stata fatta opposizione (cfr. doc. 20A).
La
ricorrente non ha, però, continuato la menzionata procedura, poiché, da un
lato, il marito non ha reagito al precetto esecutivo, dall’altro, essendo
oberato di debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato improbabile (cfr. doc.
23, I).
Su
sollecito della Cassa (cfr. doc. 22, 24) l’assicurata ha inoltrato una nuova
procedura esecutiva nei confronti del marito. Contro il relativo precetto
esecutivo notificatogli il 21 giugno 2010 __________ non ha sollevato
opposizione (cfr. doc. O).
Il 12
luglio 2010 l’insorgente ha, poi, interposto domanda di prosecuzione
dell’esecuzione (cfr. doc. O).
Il 2
agosto 2010 l’Ufficio esecuzione di __________ ha emesso un avviso di
pignoramento nei confronti di __________ (creditore RI 1), indicando che il
pignoramento avrebbe avuto luogo al domicilio del debitore il 2 settembre 2010
al mattino (cfr. doc. Q3).
Nel
frattempo l’assicurata ha richiesto al medesimo Ufficio esecuzione la
situazione debitoria del marito e lo stato degli attestati di carenza beni. Dal
relativo estratto emerge che dal 24 agosto 2001 all’11 giugno 2010 sono stati
rilasciati 91 atti carenza beni per un valore complessivo di fr. 4'411'932.65
(cfr. doc. P).
2.13
La Cassa, nelle proprie osservazioni del mese di settembre 2010, ha affermato che se l’assicurata avesse precedentemente portato a termine le procedure
esecutive nei confronti di __________ e avesse prodotto alla Cassa un attestato
carenza beni, l’amministrazione, nella decisione su reclamo, avrebbe potuto
ritenere oggettivamente comprovata l’irrecuperabilità degli alimenti e quindi
stralciare tale posta dai calcoli.
La Cassa ha aggiunto che, per contro, un attestato di carenza beni prodotto nella presente
procedura non muterebbe la situazione di fatto esistente al momento in cui è
stata emessa la decisione di restituzione (cfr. doc. VII).
Al
riguardo è utile rilevare che è vero, come sottolineato dall’amministrazione
(cfr. doc. VII), che secondo la costante giurisprudenza del TFA
(Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), l'autorità giudicante deve limitare l'esame del
caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella
causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; STFA U 213/01 del 9 ottobre 2001;
STFA I 561/00 del 12 aprile 2001; STFA I 30/99 del 22 febbraio 2001; DLA 2000
pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (cfr. STFA K 154/03 del 20 aprile 2005 consid. 1.2.; RAMI
2001.
pag. 101; STFA I 134/02 del 17 gennaio 2003 STFA I 11/01 del 28 giugno
2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Inoltre,
eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e
siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In
concreto va, poi, ricordato che oggetto della lite è un ordine di restituzione
di assegni di famiglia percepiti nel periodo 1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008, e
meglio va verificato se per tale lasso di tempo a ragione o meno la Cassa, rivedendo i conteggi nel novembre 2008, ha computato gli alimenti che il marito
dell’assicurata è stato condannato nel luglio 2008 dal Pretore a versare a lei
e al figlio a decorrere dal marzo 2006, ma che non ha mai corrisposto.
__________, dal 2001 al 2010, ha, altresì, accumulato, come visto, debiti che
hanno condotto ad attestati di carenza beni per fr. 4'411’932.65 (cfr. doc. P).
Inoltre,
come evidenziato dal Pretore nella sentenza del luglio 2008, a quel momento il marito dell’insorgente sembrava non disporre di alcun reddito (cfr. doc. 11D;
consid. 2.12.).
Pertanto
la situazione economica del marito dell’assicurata nel periodo in cui è stato
emanato l’ordine di restituzione del 13 novembre 2008 e durante la procedura di
reclamo non appare molto diversa, o comunque non risulta migliore, rispetto a
quella attuale.
Va pure
considerato che l’insorgente, non appena venuta a sapere dalla Cassa nel
novembre 2008 di dover intraprendere una procedura di incasso, vi ha dato
seguito, dapprima contattando la Commissione tutoria ancora nel novembre 2008 e
in seguito avviando una procedura esecutiva nel gennaio 2009 (cfr. consid.
2.12
).
Essa, del
resto, ha motivato la circostanza di non avere interpellato prima la Commissione tutoria proprio con il fatto che era al corrente della situazione finanziaria del
padre di suo figlio (cfr. doc. E).
La prima procedura
esecutiva iniziata nel gennaio 2009 è sì stata interrotta, tuttavia quale
motivo della mancata continuazione l’assicurata ha addotto che, essendo al corrente
che il marito era oberato dai debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato
improbabile (cfr. doc. 23, I). Del resto anche la Commissione tutoria, già nel dicembre 2008, aveva espresso il dubbio se fosse stato sensato
notificare al marito la richiesta dell’insorgente per osservazioni, convocarlo
o addirittura procedere in via esecutiva per l’incasso (cfr. doc. 16A; consid.
2.12
).
Una nuova
procedura esecutiva è, come sopra esposto (cfr. consid. 2.12.), comunque stata
avviata nel giugno 2010 e continuata.
Ne
discende che, nel caso di specie, per stabilire se i contributi di mantenimento
arretrati vadano o meno computati nel calcolo degli assegni di famiglia
relativi al periodo marzo 2006 – ottobre 2008 le relative possibilità di
recupero attuali sono determinanti.
2.14
Il TCA
ritiene, tuttavia, che gli elementi a sua disposizione non gli consentano di
pronunciarsi, con la necessaria cognizione di causa, in merito
all’irrecuperabilità o meno dell’importo di alimenti dovuti per il periodo
marzo 2006-ottobre 2008.
Non
emerge, infatti, in modo chiaro la situazione finanziaria attuale del marito
della ricorrente.
Lo stato
debitorio del marito di quasi 4,5 milioni di franchi fa sì propendere per una
situazione di estrema precarietà, tuttavia deve ancora essere verificato
l’esito del pignoramento del settembre 2010, come pure l’entità del suo attuale
reddito.
E’ noto,
infatti, per stessa ammissione della ricorrente - comprovata con copiosa
documentazione bancaria -, che __________ dal maggio 2009 corrisponde alla
moglie e al figlio gli alimenti con importi che variano tra i fr. 1'400.-- e i
fr. 1'700.-- mensili (cfr. doc. Q5).
Non è,
per contro, dato sapere se al debitore degli alimenti resta un ammontare
comunque superiore a ciò che è strettamente necessario al suo sostentamento
permettente di provvedere al versamento delle pensioni di mantenimento
arretrate.
In
proposito giova rilevare che ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF ogni
provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e
gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a
risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al
mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono
impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a
giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del
debitore e della sua famiglia.
2.15
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata
e il rinvio degli atti alla Cassa perché disponga accertamenti più approfonditi
riguardo alla capacità finanziaria del marito della ricorrente, se del caso
avvalendosi della collaborazione della parte ricorrente e, sulla scorta delle
relative risultanze, si pronunci nuovamente circa il computo o meno degli
alimenti arretrati nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia
spettanti all’assicurata per il periodo marzo 2006 - ottobre 2008 e quindi
sull’obbligo di restituire l’importo di fr. 14'090.-- oppure no.
In primo luogo, andrà
verificato lo stadio e l’esito della procedura esecutiva avviata
dall’assicurata nei confronti del marito nel giugno 2010.
In secondo luogo, alla
luce di quanto emergerà dall’accertamento di cui sopra, andrà appurato se,
ritenuti i debiti accumulati per complessivi fr. 4'411'932.65 (cfr. consid. 2.12.),
il credito per alimenti arretrati dell’assicurata possa essere considerato
irrecuperabile oppure no.
Gli
alimenti arretrati non andranno considerati irrecuperabili, o in ogni caso non
totalmente irrecuperabili (cfr. consid. 2.12.), qualora la somma ricavata dal
pignoramento del settembre 2010 sia tale da poter coprire l’ammontare dei
crediti, considerato che i crediti per alimenti in casu non sono privilegiati (appartengono
alla prima classe dei crediti non garantiti da pegno di cui all’art. 219 LEF
relativo all’ordine dei creditori, e sono dunque privilegiati, solo quei
crediti pecuniari per contributi di mantenimento in virtù del diritto di
famiglia sorti nei 6 mesi precedenti la domanda di continuazione
dell’esecuzione; cfr. art. 146, 219 LEF), oppure quanto ottenuto dal
pignoramento in aggiunta al reddito attuale di __________ permetta, tenuto
conto del suo minimo vitale, di estinguere i suoi debiti, oltre alle spese di
amministrazione, realizzazione e ripartizione (cfr. art. 144 LEF.
I
contributi di mantenimento arretrati non si riveleranno irrecuperabili anche
nel caso in cui l’Ufficio esecuzione al domicilio del marito della ricorrente
non abbia trovato beni pignorabili, sempre che il reddito di __________ risulti
particolarmente ingente da poter soddisfare, oltre al suo necessario
mantenimento, i propri creditori, almeno parzialmente.
In tali
ipotesi, ne conseguirebbe che a ragione la Cassa ha computato nei nuovi conteggi degli assegni di famiglia del periodo marzo 2006 – ottobre 2008 l’importo
delle pensioni alimentari che il Pretore ha stabilito nella sentenza del luglio
2008.
e l’insorgente dovrà restituire la somma di fr. 14'090.--corrispondente
alla parte di assegni integrativi e di prima infanzia a cui non aveva diritto
nel lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008.
In caso contrario, ossia se quanto eventualmente realizzato con il
pignoramento sommato al reddito di __________, ritenuto l’ingente ammontare dei
suoi debiti e l’impignorabilità di quanto assolutamente necessario al proprio
sostentamento (cfr. art. 93 cpv. 1 LEF), non consenta in alcuna misura di
coprire il debito per alimenti arretrati nei confronti dell’assicurata, gli
alimenti dovranno, invece, essere considerati irrecuperabili.
All’assicurata
non andrà, quindi, computato nel calcolo degli assegni di famiglia relativo al
periodo menzionato l’importo di alimenti fissato dal Pretore a fare tempo dal
marzo 2006 e la stessa non sarà tenuta al rimborso dell’importo di fr.
14'090.--.
2.16
Vincente in
causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 22
LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale assegni familiari verserà all'assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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