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Decisione

39.2010.12

Ordine di restituz.di AFI e API.Nella spesa vincolata vanno computate le spese profess.per il trasporto con l'auto (2008:0.65/km;2009:0.70/km) e per il lavoro a turni al 50%(e non l'importo massimo ri

29 novembre 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

L’art. 47

della nuova Laf, valida dal 1° gennaio 2009, relativo all’assegno integrativo riprende

sostanzialmente le medesime condizioni di cui all’art. 24 LAF, e meglio:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori

coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

(cpv. 2)”

Ai sensi,

poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

2.5. Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della

legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps,

anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002

pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31

gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L’art. 52

della nuova Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una

famiglia biparentale, contempla, poi, gli stessi presupposti di cui all’art. 32

LAF.

Il

relativo tenore è, in effetti, il seguente:

"

I genitori hanno diritto al’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimenti

è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps

e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una

solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un

redditi ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio

della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

(cpv. 3)”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dai

disposti appena menzionati emerge che anche la nuova Laf, per la determinazione

dell’ammontare dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, fa

riferimento alla Laps.

2.6. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui

beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità

di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la

deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche

alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC),

in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono

l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a

decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di

fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01

sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre

2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto

a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un

appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

Il nuovo

art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti

minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si

intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.--

con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1

lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU

6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Secondo,

poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi

secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono

i limiti di cui all’art. 10 Laps.

2.7. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

"

Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si

applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che:

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche."

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

Con la

nuova Laf restano applicabili l’art. 30 Laps e l’art. 10 Reg.Laps.

In effetti la Laf rinvia in maniera generale alla Laps, sempreché la legge stessa non preveda espressamente

una deroga (cfr. art. 46 lett. a Laf; Messaggio del 27 maggio 2008 relativo

alla nuova legge sugli assegni di famiglia p.to 5.2.1.)

2.8. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che:

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

Considerandi

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

L’art. 26

Laps torna pure applicabile sotto il regime della nuova Laf in virtù del rinvio

di cui all’art. 46 lett. a Laf.

Il Messaggio

relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.9

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame.

In

effetti, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti nell’atto ricorsuale

(cfr. doc. I pag. 9), l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido.

È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,

se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),

la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase

vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur

l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14

maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).

2.10

A motivazione

dell’ordine di restituzione la Cassa sostiene che dalla documentazione

consegnata dai ricorrenti in occasione della revisione periodica degli assegni

di famiglia è emerso, da un lato, che nei calcoli relativi alle decisioni 7

maggio 2008 con cui agli stessi sono stati erogati un assegno integrativo e un

assegno di prima infanzia a fare tempo dal 1° maggio 2008 (cfr. doc. 2, 2e) le

spese professionali erano state erroneamente conteggiate. Dall’altro, che dal

1° gennaio 2009 RI 1 ha beneficiato di un aumento di stipendio (cfr. doc. A2,

A1, III).

Gli

insorgenti, dal canto loro, hanno in buona sostanza contestato unicamente

l’ammontare delle spese professionali (di trasporto e di doppia economia

domestica) considerato nei nuovi calcoli degli assegni. Essi hanno precisato

che le spese professionali per il 2008 e il 2009 corrisponderebbero a un

ammontare (per il 2008: fr. 3'861.-- a titolo di spese di trasporto con l’auto

privata e fr. 3'200.-- o nella peggiore delle ipotesi fr. 1'600.-- quali spese

per doppia economia domestica; per il 2009: fr. 4'158.-- a titolo di spese di

trasporto con l’auto privata e fr. 3'200.-- o nella peggiore delle ipotesi fr.

1'600.-- quali spese per doppia economia domestica; cfr. doc. I) superiore a

quello indicato dall’amministrazione (fr. 3'861.-- per le spese professionali

di trasporto e fr. 536.-- per le spese di doppia economia domestica sia per il

2008.

che per il 2009; cfr. doc. 12d-12m) e che il relativo computo escluderebbe

la restituzione (cfr. doc. I).

2.11

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che dalle carte

processuali risulta che effettivamente il ricorrente, attivo quale assistente

di cura presso la Casa __________ (cfr. doc. 7c), ha beneficiato, a partire dal

gennaio 2009, di un aumento di salario.

Più

precisamente lo stipendio mensile lordo dell’assicurato, che nel 2008 era pari

a fr. 4'651.25 mensili (cfr. doc. 10c), è stato incrementato nel 2009 a fr. 4'796.-- al mese (cfr. doc. 10d).

Inoltre da

uno scritto del 28 aprile 2009 di __________ dello Sportello Laps di __________

si evince che in sede di revisione è emerso che nei conteggi degli assegni di

famiglia del maggio 2008 era stato considerato un ammontare complessivo di spese

professionali eccessivo (fr. 1'122.-- a titolo di spese professionali di

trasporto + fr. 1'500.-- a titolo di spese professionali per doppia economia

domestica + fr. 4'600.-- quali altre spese professionali = fr. 7'222.--; cfr.

doc. 2-2i), poiché probabilmente gli importi erano stati ripresi dai dati

fiscali e non erano stati aggiornati (cfr. doc. 5).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto.

Giova,

del resto, ribadire che deve essere restituito quanto un assicurato, da un

profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente, a

prescindere dalla buona fede o meno del medesimo (cfr. consid. 2.9.).

Gli

insorgenti non hanno peraltro sollevato obiezione alcuna in merito all’aumento

di salario ritenuto dall’amministrazione.

Contestato,

per contro, come già indicato, è l’importo delle spese professionali, sia di

quelle di trasporto che di quelle per doppia economia domestica (cfr. consid.

2.10

; doc. I).

2.12

In

relazione alle spese professionali, il TCA osserva che l’art. 8 cpv. 1 lett. a

Laps, il quale enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle

spese ai sensi degli art. 25-31 LT (cfr. consid. 2.6.), prevede che il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate

le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata.

L’art. 4a

Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, afferente alle spese per il

conseguimento del reddito dei salariati, prevede che:

" Per spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di

domicilio al luogo di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due

chilometri. (cpv. 1)

La spesa di doppia economia domestica è

riconosciuta soltanto se il richiedente non può consumare il pasto principale

al suo domicilio a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o della

brevità della pausa per il pasto impostagli dall’attività professionale. (cpv.

2)

Per altre spese professionali si intendono le

spese necessarie all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal

richiedente. (cpv. 3)”

Nel Canton

Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e meglio i

costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, per l’anno 2008 l'autorità fiscale si appoggia sul Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 emesso dal Consiglio di

Stato il 20 dicembre 2007 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401).

Per

l’art. 4, relativo alle spese di trasporto, del Decreto appena citato

" Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una

motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo):

fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto

pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le

spese del mezzo pubblico disponibile. (cpv. 1)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il

contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più

vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40

cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo

con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili. (cpv. 2)

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non

può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori

casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3200.– l’anno). (cpv. 3)”

Per l’anno 2009 l’art.

4.

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido

per il periodo fiscale 2009 del 23 dicembre 2008 enuncia che:

"

Sono considerate spese di trasporto quelle causate

al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la

spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore

o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.–

l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di

controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile. (cpv. 1)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza

notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una

deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su

fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili. (cpv. 2)

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno

a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti

consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3’200.– l’anno). (cpv. 3)

A titolo

di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per

l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in

linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure

l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima

fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo

Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53).

2.13

In

concreto RI 1 abita a __________ e lavora a __________.

La Casa __________ ha attestato che l’assicurato svolge i seguenti turni di lavoro:

" -

Turno 1 dalle 07.00 alle 12.00 dalle 12.30 alle 15.30

- Turno 2 dalle 07.00 alle 12.00 dalle

17.00

alle 19.30” (Doc. 7c)

Il collegamento con i

mezzi pubblici è garantito da autobus, ma non è diretto. Occorre cambiare a __________

e prendere la linea verso __________, __________.

Il primo bus del mattino

parte da __________ alle 6:35 e arriva a __________ alle 7:20 (cfr. www.ffs.ch).

Iniziando a lavorare alle

ore 7:00 (cfr. doc. 7c), l’utilizzo di un mezzo pubblico non è, perciò,

esigibile dall’assicurato, come del resto riconosciuto dalla Cassa (cfr. doc.

III).

Con l’automobile privata

la distanza da percorrere tra __________ e __________ è di 9 km (cfr. www.tcs.ch).

Per stessa indicazione dei

ricorrenti, RI 1 per metà del numero dei giorni lavorativi annui percorre il

tragitto domicilio – luogo di lavoro due volte al giorno e per l’altra metà quattro

volte al giorno (cfr. doc. I pag. 9).

Egli, quindi, svolge il

turno 1 (dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle15:30) per il 50% del suo

tempo lavorativo e il turno 2 (dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle19:30)

per il restante 50%.

Ne discende che per il 2008

la somma di fr. 3'861.-- [(fr. 0.65 x km 9 x 4 x 110 giorni) + (fr. 0.65 x km 9

x 2 x 110 giorni)] computata dalla Cassa quale spesa professionale per il

trasporto automobilistico non presta fianco a critiche.

Tale importo è, in ogni

caso, stato riconosciuto anche dai coniugi __________ (cfr. doc. I pag. 9).

Per l’anno 2009,

invece, l’importo di fr. 3'861.-- considerato dall’amministrazione non risulta

corretto.

Infatti, da una parte, l’ammontare

ammesso in deduzione per ogni chilometro percorso con la propria automobile di

cui all’art. 4 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche è stato aumentato per il 2009 a fr. 0.70 dopo che per molti anni era

rimasto invariato a fr. 0.65 (cfr. Decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche del 3 settembre 2002; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005

consid. 2.11.).

Dall’altra, in ambito

Laps, relativamente alla determinazione delle spese professionali di trasporto,

non vengono applicate deroghe a quanto previsto a livello fiscale (al riguardo

cfr. pure Direttiva Laps 1/2004 attualmente ancora valida cfr. FU 25/2009 del

31.

marzo 2009 pag. 2381; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias).

Questa Corte, dunque, al

fine di stabilire le spese professionali da computare nel calcolo Laps e

quindi, in casu, degli assegni di famiglia, non vede valide ragioni per non

adeguare, come per il settore fiscale, l’importo deducibile per ogni chilometro

effettuato con una vettura privata da fr. 0.65 a 0.70.

Di

conseguenza per il 2009 la Cassa, a titolo di spesa professionale per il

trasporto, deve conteggiare la somma di somma di fr. 4'158.-- [(fr. 0.70 x km 9

x 4 x 110 giorni) + (fr. 0.70 x km 9 x 2 x 110 giorni)], come preteso dagli

insorgenti (cfr. doc. I).

2.14

Per quanto

concerne le spese per doppia economia domestica, l’art. 5 del Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008

prevede che:

"

Sono considerate spese supplementari per doppia

economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un

pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il

luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per

le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale

da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio. (cpv. 1)

La deduzione è stabilita come segue:

a) se il contribuente rientra ogni giorno a

domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o

fr. 3200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori

casa;

b) se il contribuente soggiorna al luogo di

lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio

fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale

a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6400.– l’anno se le medesime circostanze

sussistono tutto l’anno. (cpv. 2)

Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati

in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo

versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso

2.

sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.–

l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800.– l’anno). Se la

riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna

spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto. (cpv. 3)”

Del medesimo tenore

risulta l’art. 5 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2009.

Oltre

alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per

esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non

consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

Secondo

la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata

deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata

sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al

domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione

è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli

permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei

contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali

optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per

la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

In genere

se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto

di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio

per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del

TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle

spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere

almeno un'ora per consumare il pasto, la deduzione non è concessa (Sentenza del

TA no. 47 del 20.2.85).

Relativamente

al lavoro a turni o notturno l’art. 7 del Decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 enuncia

che:

"

Il contribuente che svolge un lavoro a turni o

di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8

ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3’200.– l’anno se il lavoro a turni o di

notte è svolto tutto l’anno. Questa deduzione non può essere cumulata con

quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’art.

5.

(cpv. 1)

Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno

deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario. (cpv. 2)

Il lavoro a orario irregolare è equiparato al

lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a

domicilio all’ora consueta. (cpv. 3)

Il Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009

non ha apportato modifiche all’art. 7.

Infine

dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa

riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del

fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.6.).

Pertanto,

anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF, in vigore

relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia fino al 31 gennaio

2003.

(cfr., ad esempio, STCA del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77),

resta valido quanto previsto nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese

per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari

per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute

al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno

(cfr. Direttiva Laps 2/2004). Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno

minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art.

11.

OPC) e sono pari a fr. 10.-- (cfr. STFA P 28/95 dell'11 dicembre 1997,

pubblicata in DTF 123 V 258).

Di

conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già

conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno

considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno

(fr. 15.-- - fr. 10.--).

2.15

Nel caso di

specie la Cassa, nei nuovi conteggi riferiti al periodo maggio 2008-aprile 2009, a titolo di spese professionali di doppia economia domestica ha computato l’importo di fr.

536.

--, corrispondente all’importo massimo riconosciuto annualmente nel caso in

cui il pasto possa essere consumato in una mensa del datore di lavoro (cfr.

consid. 2.14.; doc. A1; III).

Gli

assicurati, dal canto loro, hanno chiesto di tener conto di un ammontare di fr.

3'200.--, in applicazione dell’art. 7 del Decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche oppure, nella peggiore delle ipotesi, di

fr. 1'600.-- (cfr. doc. I).

Il TCA

ritiene che in casu, dal momento che l’assicurato svolge un’attività lavorativa

a turni (cfr. doc. 7c; consid. 2.13.) e che uno dei due tipi di turni

effettuati, il turno 1 (cfr. doc. 7c), si estende su otto ore consecutive,

fatta salva una pausa di mezzora (cfr. consid. 2.13.), trovi applicazione la

regolamentazione prevista al riguardo.

Di conseguenza

per ogni giorno di lavoro svolto secondo l’orario del turno 1, a prescindere dalla questione di sapere se effettivamente il datore di lavoro disponga o meno di

una mensa, l’assicurato ha diritto a una deduzione di fr. 5.-- (fr. 15.--

previsti dall’art. 7 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido sia per il periodo fiscale 2008 e dall’art. 7 Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido sia per il

periodo fiscale 2009 – fr. 10.-- già compresi nell’importo della soglia di

intervento di cui all’art. 10 laps; cfr. consid. 2.14.).

L’ammontare

totale da dedurre a titolo di spese professionali supplementari per lavoro a

turni sia per l’anno 2008 che per l’anno 2009 è, quindi, pari a

fr. 550.-- (fr. 5.-- x 110 giorni; cfr. consid. 2.13.).

In

proposito è utile ribadire che la deduzione per il lavoro a turni non può

essere cumulata con le decurtazioni per spese supplementari per doppia economia

domestica (cfr. consid. 2.14.).

Nella

concreta fattispecie ciò non comporta, in ogni caso, degli svantaggi per gli

assicurati.

In

effetti, tenendo conto che l’assicurato non può rientrare al proprio domicilio

per il pranzo unicamente nei giorni di lavoro in cui la pausa è di una sola

mezzora, dalle 12:00 alle 12:30 (cfr. consid. 2.13.), a titolo di spese per

doppia economia domestica si potrebbe computare al massimo il medesimo importo

considerato per il lavoro a turni di fr. 550.-- (fr. 5.-- per pasto fuori casa,

cfr. consid. 2.14., x 110 giorni).

Nell’ipotesi

in cui, poi, il datore di lavoro disponesse di una mensa, l’ammontare da

conteggiare risulterebbe inferiore, e meglio di fr. 275.-- (fr. 5.-- : 2 - metà

dell’importo per pranzo fuori casa senza mensa, cfr. art. 5 cpv. 3 Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il 2008 e art. 5

cpv. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il

2009.

– x 110 giorni).

2.16

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su reclamo impugnata deve, dunque, essere

annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché, dapprima, operi dei nuovi

calcoli degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti ai ricorrenti

nel periodo da maggio 2008 ad aprile 2009 che contemplino gli importi delle

spese professionali stabiliti da questo Tribunale (cfr. consid. 2.13.; 2.15.).

Più

precisamente andrà conteggiato un importo di spese professionali di trasporto

di fr. 3'861.-- per il 2008 e di fr. 4'151.-- per il 2009 (cfr. consid. 2.13.).

A titolo

di spese supplementari per lavoro a turni andrà, invece, computato un ammontare

di fr. 550.-- sia nei calcoli relativi al 2008, che a quelli afferenti al 2009.

In

seguito l’amministrazione, sulla base dei nuovi conteggi degli assegni di

famiglia, rideterminerà la somma di assegni percepita indebitamente dagli

insorgenti nel lasso di tempo maggio 2008-aprile 2009 da restituire.

2.17

A titolo

abbondanziale e in riferimento a quanto i ricorrenti hanno sostenuto nel

reclamo del 14 maggio 2010, ossia di avere percepito gli assegni di famiglia

nel periodo maggio 2008-aprile 2009 in buona fede e che il relativo rimborso

costituirebbe per loro un onere troppo grave (cfr. doc. A3), giova rilevare che

giusta l’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte,

se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e

se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave

(cfr. consid. 2.8.).

Il

condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione

su reclamo impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione degli

assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nell’arco di tempo in

questione.

La Cassa, inoltre, rettamente non ha ancora emesso un provvedimento formale concernente il

condono, visto che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Questa

Corte prende comunque atto del fatto che l’amministrazione, nella decisione su

reclamo, ha già anticipato che una decisione sul condono sarà emanata quando

sarà passata in giudicato la decisione di rimborso (cfr. doc. A1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione

su reclamo 17 giugno 2010 è annullata.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito ai consid. 2.13. e 2.15., l’importo di assegni integrativi e di prima

infanzia versati ai ricorrenti nel periodo maggio 2008 ad aprile 2009 da

restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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