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Decisione

39.2010.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2011Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la

Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti

all’assicurata a decorrere dal mese di agosto 2010, abbia computato degli

alimenti ipotetici per la figlia __________.

Gli altri

elementi dei conteggi risultano, infatti, incontestati.

2.3. L'art. 66

della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:

"

Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione

di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo

dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

(cpv. 1)

L'importo della pensione alimentare ammonta al

limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona

supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)"

L'art. 40

del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa

che:

"

La Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie,

quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv.

1)

Sono considerati, giustificati motivi, in

particolare:

a) qualsiasi

situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o

psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi

situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o

economico, di un altro nucleo familiare.

(cpv.

2)"

Al

riguardo va rilevato che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i

giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti

ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.

L'art. 66

della Legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già

previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d

per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del

27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).

Queste

ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione

della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e

di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.

Nel

Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli

assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:

"

Dal punto di vista della politica sociale, il computo

di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque giustificato.

È infatti ai genitori che deve competere, in

prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato

dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro

doveri, vi è ancora un deficit di reddito.

Se quindi, la madre decide senza validi motivi -

quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il

nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo

Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il

figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione

sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia

intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.

La pensione alimentare ipotetica per il figlio

dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/p il

figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine

si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un

pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio,

oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli

esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad

hoc.

Considerato che in queste fattispecie, di regola,

il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile

esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della

pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri

standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio

conformemente alla LAF." (pag. 82-83)

2.4. Questa Corte

ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in

particolare, in sei occasioni.

Nella

sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che

la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non

configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non

appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima

infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione

nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era infatti

dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto

conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché,

poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri

figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione

del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una

procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso

per il bambino e la madre.

Un’altra

sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag.

197, concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale

rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre

naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che

si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né

secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio,

e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di

paternità.

Il TCA ha

deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto

di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate

entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata

dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era

all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante,

poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era

assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima

infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.

In una

sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi

motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento

della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere

in grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo

in cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì,

a seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con

persone di cui sapeva poco o nulla.

In una

vertenza 39.2009.13-14, conclusasi con un decreto di stralcio dell’8 marzo

2010, la Cassa, dopo un dibattimento davanti al Presidente del TCA, ha

concordato con la proposta del giudice di non computare nulla a titolo di

alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata entrata in Svizzera da un altro

paese, con il marito ticinese e la figlia, in quanto se l'assicurata inoltrasse

l’azione di mantenimento potrebbero esserci dei rischi per l’integrità fisica o

psichica della madre e/o della figlia.

In una

sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato e

destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, il TCA ha stabilito che in quel

caso non doveva essere computata una pensione alimentare ipotetica e si è così

espresso:

"

(…)

L’11 maggio 2009 l’amministrazione ha chiesto

all’assicurata di precisare per quale motivo ha rinunciato a sottoscrivere una

convenzione alimentare in favore ed a tutela dei primi tre figli, nonché quanto

è stato da lei intrapreso per rintracciare il signor X, nei due anni in cui

egli si è reso irreperibile prima che lei decidesse di trasferirsi in Svizzera

(cfr. Doc. 7).

Z ha così risposto il 22 maggio 2009:

" (…)

Preciso che la separazione dal signor X è avvenuta nel momento in cui

sono rimasta incinta della figlia, A. In precedenza vivevamo insieme e il padre

provvedeva al sostentamento mio e dei nostri 3 figli, motivo per cui non si è

proceduto alla sottoscrizione di una convenzione alimentare.

Nel momento in cui si è reso irreperibile, quello che ho fatto per

tentare di rintracciarlo, è stato di informarmi presso le varie persone che lo

conoscevano: amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La sua famiglia non mi ha

potuta aiutare, in quanto l’unico parente era un fratello, che abitava vicino a

me e non sapeva di nulla. I genitori di Z erano deceduti.” (Doc. 6)

Davanti al Presidente del TCA, l’8 marzo 2010 la

ricorrente ha fornito le seguenti ulteriori informazioni:

" (…)

L'ultima volta mio figlio di 19 anni ha sentito suo padre nel mese di

novembre 2009.

Sapeva che quella persona lavorava in Y come pescatore. Questa

indicazione l'ha ottenuta da un altro figlio del signor X. Sono riusciti a

parlarsi un attimo al telefono.

Preciso che questa persona oltre ai miei ha altri 6 figli. Ne ha due

più grandi dei miei che vivono con la madre e ne ha avuti ancora 4 (l'ultimo in

Y di 1 o 2 anni).

L'assicurata sottolinea che il Comune ha cercato di raggiungerlo ma che

non c'è stato niente da fare.

(…)

Il signor C sottolinea che il solo fatto di indicare la professione di

pescatore non significa ancora che si tratti di una persona con una precaria

situazione economica.

L'assicurata sottolinea al riguardo che il padre dei suoi figli va a

lavorare da dipendente quando il lavoro c'è. Non dispone di una barca propria.

A volte finisce in prigione perché pescano in acque non autorizzate (pescano in

Y ma entrano nelle acque territoriali inglesi e per questo vengono

inseguiti).” (Doc. XI)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,

alla luce della documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta) e

degli elementi emersi nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2010, peraltro non

contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la

teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le

service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur

propos.”), ritiene che, nel caso presente, l’assicurata ha rinunciato ad

introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre per giustificati motivi.

Il TCA ritiene che sono adempiute in concreto

entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg.LAF e cioè sia il pericolo per

l’integrità, fisica e psichica, della madre e/o del figlio sia la possibilità

di condizionare l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

Di conseguenza, a torto, la Cassa nel suo calcolo ha preso in considerazione l’importo di una pensione alimentare

ipotetica.

Alla medesima soluzione si arriverebbe peraltro

anche attraverso le considerazioni che verranno qui sotto esposte.

L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce

che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza,

mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Una disposizione analoga figura nella legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC).

Secondo la giurisprudenza federale relativa alla

prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari

(cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con

l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro

irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità

delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono

state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V

443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988

pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).

Questo é in particolare il caso quando la moglie

ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti

esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid.

3b; RCC 1992 p. 272).

Il rigore di questa giurisprudenza é però stato

mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso

anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente

comprovare che il debitore di alimenti non é in grado di mantenere i suoi

obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati

ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al

reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60

consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag.

275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).

Applicando questa giurisprudenza al settore degli

assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del

12 aprile 2000, si è così espresso:

" Allo stesso

risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse

computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle

circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo

contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù

della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato

il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento

degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna

garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato

dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne

del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre

minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi

in cui dovesse intentare una causa.

In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una

causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la

madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui

vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento,

l'interessato verserà alcunché.”

Secondo questo Tribunale, anche nella presente

fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in applicazione

dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 135 V 45)

occorre concludere che il debitore degli alimenti non è comunque in grado di

mantenere i suoi obblighi di mantenimento.

Ciò risulta in particolare dal fatto che il padre

si è reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia della ricorrente;

dal fatto che quest'ultimo svolge l'attività di pescatore da dipendente

soltanto quando c'è lavoro; dalla circostanza che il domicilio attuale di

questa persona non è noto, probabilmente in __________ o a __________ e,

soprattutto, dal fatto che egli ha altri sei figli di cui quattro più piccoli

dell'ultima figlia dell'assicurata.

In conclusione visto che le pretese di

mantenimento sarebbe comunque irrecuperabili, esse non vanno considerate nel

calcolo dell'assegno familiare integrativo.

A titolo abbondanziale il TCA rileva quanto

segue.

La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti

ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per

ogni figlio.

L'assicurata ha subito contestato tale importo

ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).

Al riguardo questo Tribunale sottolinea

innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato

a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr.

consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è

conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la

situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto

dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo

standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di

famiglia.

Il TCA osserva inoltre che, secondo l'art. 285,

il contributo di mantenimento deve tra l'altro, essere commisurato alla situazione

sociale e alla possibilità dei genitori. Se il debitore vive all'estero deve

versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue effettive

possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (cfr. P.

Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, Ed. … Helbing

& Lichtenhahn, in Blaser Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: ZGB I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2006, art. 285 n. 26 pag. 1530:

" Wohnt

der Pflichtige im Ausland (BezGEr Bülach, ZVW 1993, 129 ff., 133 E. 3d), so

kann er nur zu einer seiner effektiven Leistungsfähigkeit und nicht den

Bedürfnissen des hiesigen Klägers entsprechenden Leistung verpflichtet

werden."

Nella citata sentenza pubblicata nella Zeitschrift für Vormundschatswesen

(ZVW) dal 1993 il Tribunale di Bülach ha stabilito quanto segue:

" I Tribunali

svizzeri sono competenti per ricevere l'azione di paternità e mantenimento

contro un padre residente nella Repubblica Dominicana, per un figlio che al

momento della nascita e dell'introduzione della causa aveva la residenza

abituale in Svizzera. Applicabile è il diritto svizzero. Il fatto che al

convenuto non si è potuta intimare all'estero, nelle forme legali, la citazione

per il dibattimento, in quanto il diritto estero non prevede l'intimazione

postale di atti giudiziari, è irrilevante se il destinatario ha comunque avuto

conoscenza della citazione e non è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi

diritti. Il riconoscimento di paternità deve essere ammissibile ed esplicito,

Può essere fatto, secondo il diritto zurighese, nel procedimento giudiziale per

lettera, malgrado la negligenza del convenuto. Per la fissazione del contributo

alimentare si deve tener conto, confrontandoli, dei proventi del padre e della

madre. Nel caso in esame il padre, nella Repubblica Dominicana, ha un reddito

che corrisponde a fr. 1200.-- mensili, ritenuto che in quel paese il costo

della vita è relativamente alto; con ciò egli deve anche contribuire al

sostentamento dei genitori. La madre guadagna in Svizzera ca. fr. 4250.--,

appena sufficienti per mantenere lei e i quattro figli. Un contributo minimo

deve essere fissato, perciò il convenuto è stato obbligato a pagare un importo

minimo di fr. 100.-- mensili. L'importo non può essere maggiorato oltre le

concrete possibilità che il convenuto ha di pagarlo in vista di percepire

l'anticipo degli alimenti."

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

che qualora non fossero esistiti nel caso concreto dei motivi atti a

giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici

(cfr. consid. 2.3 e 2.4), la somma considerata dalla Cassa nel calcolo avrebbe

comunque dovuto essere considerevolmente ridotta per tenere conto della

situazione del debitore degli alimenti."

Infine in una sentenza

39.2006.6-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha stabilito che

nella fattispecie a ragione l’amministrazione aveva computato degli alimenti ipotetici

per i figli, in quanto nessuno dei motivi che permettono di non tenerne conto

era realizzato. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di

mantenimento nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque state

irrecuperabili.

Dall’altra, in primo luogo,

ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale nel giudizio 39.2009.12

del 25 maggio 2010, destinato alla pubblicazione in RtiD I-2011, sopra

riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive

all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue

effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che,

essendo conosciuto il nominativo del padre biologico, è possibile determinare

la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo

standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di

famiglia.

In

secondo luogo, ha quindi annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato

gli atti alla Cassa affinché determinasse il diritto all’assegno di prima

infanzia computando un importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr.

150.-- - alimenti dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi).

2.5. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che con dichiarazione

sottoscritta il 2 dicembre 2009 l’assicurata ha confermato di non voler

rivelare l’identità del padre della figlia __________, nata il 20 giugno 2009

(cfr. doc. C).

Al

riguardo la Commissione tutoria regionale __________ di __________ il 13

settembre 2010 ha precisato che la dichiarazione del 2 dicembre 2009 firmata

dalla ricorrente è standard e viene fatta sottoscrivere a tutte le madri che

non desiderano rivelare l’identità del padre del figlio oppure, come nel caso concreto,

viene fatta sottoscrivere a quelle madri che, pur conoscendo il nome del padre

del figlio, non possono indicarne un recapito, in quanto nel frattempo l’interessato

ha purtroppo lasciato la Svizzera dove si trovava per trascorrere un periodo di

vacanza. La CTR__________ ha, del resto, aggiunto, a dimostrazione di quanto addotto,

di avere inviato il 16 luglio 2009 uno scritto al signor __________ - cittadino

__________ e indicato dalla signora RI 1 quale padre di sua figlia - presso il __________

di __________ e che qualche giorno dopo i gerenti del locale hanno

telefonicamente comunicato alla CTR__________ che il signor __________ era

partito, probabilmente per la __________ (cfr. doc. E).

Il 23

settembre 2010 la Cassa ha posto i seguenti quesiti al curatore

dell’insorgente:

"

1.

A fronte del fatto che la

dichiarazione sottoscritta dalla signora RI 1 è stata da lei definita standard,

ragione per cui, nella fattispecie non riporterebbe con precisione la reale

situazione, per quale motivo con corrispondenza 15 dicembre 2009 a lei indirizzata, la Commissione tutoria regionale __________ sede di __________, così si

esprimeva “…La scrivente Commissione tutoria in occasione della seduta

odierna ha preso atto della dichiarazione sottoscritta dalla mamma di __________.

L’incarto dovrà rimanere aperto fino al compimento dei 2 ani della bimba, qualora

la madre dovesse cambiare idea (sottolineatura nostra)….”.

Considerandi

2.

Per quale motivo è stato de

facto impossibile risalire a un recapito e di conseguenza contattare il presunto

padre, ritenuto che presso il __________ di __________, egli dovrebbe aver

compilato la regolare notifica di arrivo, dalla quale è possibile risalire

all’indirizzo di domicilio.

3.

Per quale motivo, nonostante

la dichiarazione sottoscritta dalla madre riporti altresì che “…la

sottoscritta si assume personalmente ogni responsabilità per le conseguenze

derivanti dal suo agire…” come pure “…Prende atto che può in ogni tempo

mutare atteggiamento, comunicando alla Commissione tutoria regionale __________,

le generalità del padre di __________ …” in presenza della decisione della

nostra Cassa 10 agosto 2008, valida dal 1° agosto 2008, dalla quale erano ben

chiare le conseguenze derivanti dall’agire della signora, in occasione del

reclamo 12 agosto 2010, non sono stati esplicitati gli argomenti esibiti in

sede di ricorso.” (Doc. 7)

Il 1°

ottobre 2010 RA 1 ha risposto che:

"

1) Trattasi di procedure e diciture standard da

parte della CTR__________ di

__________.

2) Trattasi

di parenti del (presunto) padre e perciò non è stata compilata nessuna notifica

di arrivo. La CTR__________ conferma l’impossibilità di risalire al recapito del

(presunto) padre e il fatto di aver svolto in prima istanza tali ricerche.

3) Trattasi

pure in questo caso di dicitura CTR__________ standard e fa riferimento in

particolare agli aspetti educativi e morali della madre nei confronti della

minore. Implicito comunque che, qualora un padre dovesse farsi vivo e

rivendicarne la paternità, la procedura per il rimborso degli oneri finanziari

di mantenimento sarà riattivata.” (Doc. 9)

Facendo

riferimento a uno scritto del 12 ottobre 2010 indirizzato alla Cassa in cui il

curatore dell’assicurata, per quanto concerne l’impossibilità di risalire al

recapito del presunto padre di __________, ha invitato l’amministrazione a

rivolgersi direttamente alla CTR__________, quest’ultima, il 21 ottobre 2010, ha rilevato che:

"

Facciamo riferimento al suo scritto del 12

ottobre 2010 inviato all’Istituto delle Assicurazioni sociali in merito alla

richiesta di prestazioni API a favore della minore citata.

La scrivente Commissione

tutoria è tenuta per legge a intervenire ogni qual volta nasce un figlio da

genitori non coniugati. Nella presente fattispecie la signora RI 1 si è rivolta

al nostro segretariato ancor prima che nascesse la figlia e più precisamente il

20.

aprile 2009 per avere tutte le informazioni necessarie relative alle

procedure che sarebbero state avviate dopo la nascita.

La signora RI 1 a quel momento diede il nominativo di quello che potrebbe essere il padre del nascituro, __________,

presumibile cittadino __________.

Le nostre ricerche ci

hanno portato ad __________ al __________, risultato in seguito essere gestito

da parenti del signor __________, i quali, in occasione del colloquio

telefonico del 25 agosto 2009 con il nostro segretariato, dichiarano che __________

non abita in Svizzera, era passato da loro durante le sue vacanze. Fanno

inoltre presente che non hanno più avuto notizie di lui e che non sono in grado

di darci ulteriori informazioni, in quanto tra loro non c’è un buon rapporto.”

(Doc. 11)

La Cassa,

il 12 novembre 2010, accennando alla lettera del 21 ottobre 2010 inviata dalla

Commissione Tutoria Regionale __________ a RA 1 e menzionando il relativo

contenuto, ha poi interpellato direttamente la CTR__________, ponendole i

seguenti quesiti:

"

(…)

1.

Considerato

come la signora __________ abbia dichiarato il nome e cognome del presunto

padre di quali altri dati anagrafici disponete o disponevate?

2.

Considerato

come si riferisca che “(…) diede il nominativo di quello che potrebbe essere il

padre del nascituro, __________, presumibile cittadino __________ (…) non hanno

più avuto notizie di lui e che non sono in grado di darci ulteriori

informazioni, in quanto tra loro non c’è un buon rapporto (…)”. E’ stato

chiesto ai gestori del __________, parenti del presunto padre di __________,

l’ultimo recapito postale o telefonico in loro possesso? E’ in seguito stata

fatta una ricerca in questo senso?

3.

Si

conosce la presunta attività del padre? Che verifiche sono state fatte in

merito? Quali informazioni ha rilasciato la signora RI 1?

4.

Al

momento della nascita di __________ tra il presunto padre e la signora RI 1 vi

era ancora una relazione sentimentale? Vi era ancora contatto (telefonico,

visite, scritti)? Da quanto tempo la signora RI 1 non ha più contatti con il

padre?

5.

Per

quale motivo sono cessati i contatti tra la signora RI 1 e il presunto padre?

Per motivi di mancanza di reciproche informazioni dovuta a questione di reperibilità

o vi sono altri motivi?

Non da ultimo, ritenuto che

come da voi medesimi affermato, la Commissione tutoria è tenuta per legge a

intervenire ogni qual volta nasce un figlio da genitori non coniugati, vi

invitiamo a volerci precisare per quali motivi gli accertamenti intesi al

riconoscimento della figlia __________ da parte del padre si sono limitati

unicamente a un colloquio telefonico con i gestori del __________ e non sono

stati fatti degli accertamenti e verifiche tramite ambasciata.” (Doc. 12)

Il 19

novembre 2010 la CTR__________ ha risposto quanto segue:

"

(…) In risposta alle cinque domande che lei pone

non possiamo che ribadire che una volta assunte le informazioni preliminari già

in vostro possesso, nell’impossibilità di reperire ulteriori informazioni in

data 24 novembre 2009 la scrivente Commissione tutoria ha istituito a favore di

__________ una curatela per l’accertamento paternità e la salvaguardia del

diritto di mantenimento e alle relazioni personali, affidando il mandato al

signor RA 1.

Compito specifico del

curatore era proprio quello di accertare il rapporto di filiazione, inoltrando

una petizione presso la competente Pretura e una volta accertato il rapporto di

filiazione, se necessario promuovere un’azione di mantenimento.

Qualora il curatore non

dovesse riuscire a reperire il padre della minore al compimento dei 2 anni la curatela

viene chiusa.” (Doc. 13)

Infine RA

1, nel mese di dicembre 2010, ha trasmesso alla Cassa una dichiarazione

sottoscritta dall’assicurata il 15 dicembre 2010 del seguente tenore:

"

Io sottoscritta, RI 1 (30.07.1987), dichiaro di

non essere de facto in grado di sapere chi è il vero padre di mia figlia __________

(20.06.2009).

Durante il periodo

giugno-novembre 2008 lavoravo presso una discoteca di __________ ed ero sempre

in contatto con diversi avventori notturni. Per ragioni mie personali, è stato

un periodo della mia vita assai spensierato e libertino. Non era mia intenzione

legarmi sentimentalmente e a lungo con alcun uomo, perciò ero solita cambiare

frequentemente partner. Si trattava spesso di persone che incontravo per una

sola notte e a fine lavoro, perciò di molti non sono in grado di fornire le

generalità (ed in più non ho pensato a tenere un diario).

Quando nel corso del mese

di novembre, mi sono accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbata assai e

mi ha però concesso l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel mio

stile di vita. Decisi ugualmente di portare avanti la gravidanza e al contempo

di dare una regolata alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad esempio la

decisione di affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo pure condotto

con leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate).

Il nome che feci (__________)

è uno a caso e solamente uno dei tanti che mi avevano frequentata. Ho potuto

ritenere quel nominativo, perché lo avevo sentito nominare dal mio datore di

lavoro, signor __________, che nell’estate del 2008 aveva avuto una divergenza

con lui. E’ quindi stato possibile risalire ai suoi dati e al __________.

Oggettivamente però, visto

quanto raccontato sopra, non me la sento di indicarlo come il padre biologico

di __________, anzi le probabilità sono scarse.

Trattandosi di una

situazione delicata, allora pensai utile non rivelare ai quattro venti le mie

abitudini sessuali di quel periodo; credetti che sottoscrivere la dichiarazione

di rinuncia paternità della CTR, mi avrebbe permesso di mettere una pietra su

quel passato. Purtroppo, a distanza di mesi, non è stato così. L’insistenza

delle richieste di precisazione da parte della Cassa cantonale per gli assegni

familiari, mi ha messo alle strette (anche dal punto di vista finanziario). Ho

deciso quindi di rilevare i retroscena del concepimento di __________ con

questa dichiarazione. (…).” (Doc. 14A)

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, alla luce degli elementi

risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta),

segnatamente dalla dichiarazione 15 dicembre 2010 dell’assicurata, peraltro non

contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la

teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le

service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur

propos.”) e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, rileva che il

caso sub judice è analogo a una fattispecie decisa dal TCA con giudizio

39.2006.4

del 4 ottobre 2006 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.).

In quel

caso questo Tribunale aveva in particolare osservato che:

"

(…)

Nell'ambito della prima revisione della

legge sugli assegni di famiglia è stato espressamente previsto il computo, nel

calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, di una pensione

alimentare ipotetica per il figlio nel caso in cui la madre abbia rinunciato a

introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi.

In particolare l'art. 30d LAF, in vigore

dal 1° febbraio 2003 e relativo all'assegno integrativo, enuncia:

"1 Se la madre ha rinunciato ad

introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi,

nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare

ipotetica per il figlio.

2.

L'importo

della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo

figlio conformemente alla presente legge."

Secondo l'art. 32 Reg.LAF

"1 La cassa cantonale per gli

assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze

costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

2.

Sono considerati in particolare

giustificati motivi ai sensi della legge:

a) qualsiasi situazione che potrebbe

costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del

figlio;

b) qualsiasi situazione che potrebbe

condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo

familiare."

Al riguardo va rilevato che l’art. 32

cpv. 2 Reg.LAF non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono

di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona

semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.

Gli art. 37d LAF e 46 Reg.LAF,

concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il medesimo tenore dei disposti

appena menzionati.

2.8.2

Nella presente fattispecie dalla

documentazione agli atti si evince che l’assicurata, il 29 settembre 1997, ha sottoscritto la seguente dichiarazione:

"La sottoscritta __________

nata il __________

attinente di __________ domiciliata a

__________

conferma quanto deposto nei verbali

della Delegazione Tutoria di __________ il 8 marzo 1996 e ribadisce la sua

decisa volontà di non voler rivelare le generalità del padre del suo infante

__________, nato/ il __________

Considerato come, nelle riferite

circostanze, il curatore e la Delegazione Tutoria sono nell'impossibilità di

accertare la paternità, la sottoscritta si assume ogni e qualsiasi

responsabilità per questo suo modo di agire.

Prendo atto che il padre di __________

ha la possibilità di riconoscere il figlio in ogni momento davanti

all'Ufficiale di Stato Civile e che l'infante può proporre l'azione di

paternità entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

Inoltre, trascorsi due anni, si dichiara

d'accordo che il caso di curatela venga dichiarato chiuso, sapendo che in ogni

momento potrà mutare atteggiamento, dichiarando alla Delegazione Tutoria le

generalità del padre." (Doc. P)

Di conseguenza il 20 novembre 1997 la

Delegazione tutoria di __________ ha dichiarato chiusa la curatela aperta

giusta gli art. 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di __________ e ha

indicato che l’autorità parentale è esercitata dalla madre senza restrizioni

(cfr. doc. 10).

Inoltre il 21 novembre 1997 l’ex

curatore di __________, __________, dell’Ufficio del Tutore ufficiale ha

confermato che la ricorrente ha deposto di non aver “potuto” – e non voluto

- declinare le generalità del padre del figlio (cfr. doc. O).

Con il ricorso l’assicurata ha allegato

di non aver potuto declinare le generalità del padre di __________, siccome non

è in grado di stabilire chi sia il padre del bambino (cfr. doc. I).

In occasione dell’udienza dell’11

settembre 2006 è poi emerso che nel periodo in cui è stato concepito __________

l’assicurata non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di una triste

esperienza precedente, ha avuto degli incontri occasionali con persone di cui

sapeva poco o nulla (cfr. doc. VIII).

In simili circostanze, questa Corte deve

concludere che in concreto sono presenti dei validi motivi che giustificano il

fatto che l’assicurata non abbia introdotto un’azione di accertamento della

paternità. In sede di udienza pure l'amministrazione si è dichiarata d'accordo

con tale soluzione (cfr. Doc. VIII pag. 3).

Nel calcolo concernente l’assegno

integrativo non vanno, pertanto, computati gli alimenti ipotetici.”

2.7

Anche in

concreto, come nella fattispecie di cui alla sentenza appena citata,

l’assicurata ha indicato, segnatamente, che nel periodo giugno-novembre 2008

per ragioni personali era solita cambiare frequentemente partner e che, siccome

si trattava spesso di persone che incontrava per una sola notte a fine lavoro,

non è in grado di fornire le relative generalità.

Essa ha,

inoltre, specificato che il nome di __________ è uno a caso ed è solamente uno

dei tanti che l’avevano frequentata in quel lasso di tempo.

La

ricorrente ha, poi, spiegato, da un lato, di aver ritenuto quel nominativo,

poiché lo aveva sentito menzionare dal suo datore di lavoro che nell’estate

2008.

aveva avuto una divergenza con lui. Dall’altro, che le probabilità che

questo uomo sia il padre biologico di __________ sono scarse (cfr. doc. 14A).

Pertanto,

considerando il periodo particolare vissuto dall’assicurata tra giugno e

novembre 2008, la sua giovane età (è nata il 30.7.1987) e la circostanza che in

favore della stessa il 10 settembre 2009 era comunque stata istituita una

curatela di amministrazione in applicazione dell’art. 393 cpv. 2 CC - secondo

cui una tale curatela viene stabilita nel caso di incapacità di una

persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della propria sostanza

o a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la

tutela (cfr. doc. F) -, il TCA ritiene che pure nel caso di

specie la ricorrente ha rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti

del padre di sua figlia per giustificati motivi ai sensi degli art. 66 Laf e 40

lett. a Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.).

In

particolare, da una parte, alla luce di quanto dichiarato dall’assicurata, e

meglio che nel periodo in cui è stata concepita __________ cambiava

frequentemente partner, trattandosi spesso di persone che incontrava per una

sola notte senza conoscerne le generalità, come pure che __________ è stato

solo uno dei tanti che ha frequentato e che le probabilità che sia il padre biologico

della figlia sono scarse (cfr. doc. 14A), vi è l’impossibilità, o in ogni caso

l’estrema difficoltà, a individuare il padre biologico di __________.

Dall’altra,

ritenuti gli elementi sopra descritti (periodo particolare della vita, giovane

età, curatela amministrativa), pretendere dall’insorgente di ricercare

quest’ultimo e intentare contro il medesimo un’azione di accertamento della

paternità rischierebbe di compromettere l’equilibrio psicofisico raggiunto

dall’insorgente che - giova comunque ribadirlo - ha affermato che “quando

nel mese di novembre, mi sono accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbato

assai e mi ha però concesso l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel

mio stile di vita. Decisi ugualmente di portare avanti la gravidanza e al

contempo di dare una regolata alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad

esempio la decisione di affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo

pure condotto con leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate). (...)”

(Doc. 14A)

Del resto

non va dimenticato che l’assegno integrativo, che è attribuito per principio a

tutta la popolazione domiciliata, indipendentemente, quindi, dalla qualifica o

non qualifica professionale, è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi

aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 47, 48 Laf; 24, 25

vLAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di

famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11) e fino al massimo la soglia di

intervento per i figli definite dalla Laps (cfr. art. 49 Laf).

L'assegno

di prima infanzia, che copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 51

lett. a e 52 lett. a Laf; art. 31 lett. a e 32 cpv. 1 lett. a vLAF), dal canto

suo, permette, in modo selettivo (cfr. art. 51 lett. d e 52 lett. d Laf; art.

31.

lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo dell'intera famiglia

durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio, garantendo un reddito

minimo (cfr. art. 54 Laf; art. 33 vLAF).

2.8

Nella risposta di causa la Cassa, da un lato, ha preso atto della

dichiarazione scritta rilasciata il 22 dicembre 2010 dall’insorgente da cui

emerge che il padre biologico di __________ non è noto e che non è quindi

possibile esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica (cfr.

doc. IX).

Dall’altro,

ha menzionato una sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010 emessa da questa

Corte, peraltro citata sopra (cfr. consid. 2.4.), rilevando che con la stessa

il TCA avrebbe chiarito che l’art. 66 cpv. 2 Laf - ai sensi del quale l’importo

della pensione alimentare ipotetica ammonta al limite di reddito previsto dalla

Laps per la seconda e terza persona supplementare dell’unità di riferimento -

si applica, invece che nei casi in cui l’identità del padre sia nota, piuttosto

in caso contrario.

La Cassa

ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Vedasi ad esempio la

sentenza pubblicata del 25 maggio 2010 (inc. no 39.2009.12) che, scostandosi da

un’interpretazione letterale della legge, rammenta come nel Messaggio n. 5189

del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia, il Consiglio di Stato abbia infine precisato riguardo all’art. 66

Laf. “Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo del

padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire

accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione

alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri

standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio

conformemente alla LAF”.

In quel caso censurando

l’operato della Cassa, il TCA ha continuato:

“La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti

ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per

ogni figlio.

L'assicurata ha subito contestato tale importo

ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).

Al riguardo questo Tribunale sottolinea

innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato a

fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr.

consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è

conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la

situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto

dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo

standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di

famiglia”. (cfr. doc. IX)

Questa

Corte rileva che a torto l’amministrazione ha fatto riferimento alla sentenza

39.2009.12

del 25 maggio 2010, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, per

confermare il proprio operato.

In

effetti, in primo luogo, relativamente allo stralcio del Messaggio n. 5189

citato l’amministrazione ha omesso di indicare che il medesimo preliminarmente prevede,

altresì, che la pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere

computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/o il figlio abbiano

"rinunciato" senza validi motivi e che la Cassa cantonale per gli

assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una

decisione ad hoc (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto

quanto indicato dall’amministrazione deve essere contestualizzato, nel senso

che, solo nell’ipotesi in cui una madre e/o il figlio non abbiano avviato le

debite procedure nei confronti del padre biologico senza validi motivi, nel qual

caso il nominativo del padre può o meno essere noto all’amministrazione, andrà

computata una pensione alimentare ipotetica. Il relativo importo dovrà essere

determinato in base a parametri standardizzati certamente qualora le generalità

del padre non siano conosciute.

In

secondo luogo, con la sentenza a cui si è riferita l’amministrazione, citandola

peraltro solo parzialmente (cfr. doc. IX), questo Tribunale ha stabilito che,

siccome un’assicurata ha rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti

del padre dei suoi quattro figli, le cui generalità erano conosciute

all’amministrazione, per giustificati motivi e che le pretese di mantenimento

sarebbero comunque state irrecuperabili (cfr. consid. 2.4.), alcuna pensione

alimentare andava computata nel calcolo degli assegni di famiglia.

A titolo

abbondanziale il TCA ha, inoltre, rilevato che, qualora

non fossero esistiti in quel caso dei motivi atti a giustificare la totale incomputabilità

di importi di mantenimento ipotetici, visto che il padre era conosciuto, non si

sarebbe dovuto in ogni caso computare un importo stabilito sulla base di

parametri standardizzati, bensì determinato in virtù dell’effettiva situazione

economica del debitore degli alimenti.

La

liceità o meno del computo degli alimenti ipotetici nel calcolo degli assegni

integrativi e di prima infanzia di un’assicurata non dipende, quindi, come

invece sostiene la Cassa, dal fatto se il padre è conosciuto oppure no

all’amministrazione, quanto piuttosto dalla questione di sapere se la mancata

introduzione di un’azione di accertamento della paternità sia ascrivibile o

meno a giustificati motivi.

Il TCA

sottolinea, peraltro, che la Cassa non ha, per contro, fatto alcun accenno alla

sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 menzionata sopra e pertinente nel caso di

specie.

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che nel calcolo

concernente gli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti a RI 1 non

vanno conteggiati gli alimenti ipotetici.

La

decisione su reclamo impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo degli assegni integrativi e

di prima infanzia spettanti alla ricorrente nel periodo a far tempo dal mese di

agosto 2010, non computando alcunché a titolo di pensione alimentare ipotetica.

Al

riguardo va comunque osservato che, per quanto attiene agli assegni

integrativi, anche omettendo il conteggio degli alimenti ipotetici, l’importo

assegnato all’assicurata di fr. 913.-- al mese (fr. 746.-- AFI + fr. 167.--

supplemento per misure di sostegno; cfr. doc. 2) non muterà.

La somma

di fr. 746.-- corrisponde, in effetti, già all’importo massimo mensile

erogabile quale assegno integrativo (cfr. art. 49 Laf).

2.10

Pur vincente in

lite e assistita da un curatore l’assicurata non ha diritto a ripetibili,

peraltro nemmeno pretese, in quanto dagli atti di causa non risulta che il

curatore sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella

materia in causa (cfr. STF K 123/06 del 6 dicembre 2007 consid. 3; K 63/06 del

5.

settembre 2007; I 384/06 del 4 luglio 2007 consid 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e la

decisione su reclamo 24 agosto 2010 è annullata.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente l’importo

dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia spettanti alla

ricorrente nel periodo dal 1° agosto 2010, non computando alcunché a titolo di

pensione alimentare ipotetica.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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