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Decisione

39.2010.16

Dt della Cassa alla restituz.AFI/API 2007 chiesta il 9.7.10 non perento.TCA non motivi di dubitare che Cassa saputo della dec.tassaz.07 del 17.6.09 solo nel 6/10.Da un profilo ogg.assic.percepito inde

7 marzo 2011Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno, poi, sottolineato, da una parte, che la notifica di

tassazione dopo reclamo è stata emessa il 17 giugno 2009 e che contro la stessa

non è stato interposto ricorso. Dall’altra, che è, dunque, a partire da tale

data che la Cassa poteva disporre – grazie al collegamento informatico con la

Divisione delle contribuzioni – dei dati aggiornati afferenti al loro reddito

per ricalcolare le prestazioni loro spettanti.

A mente

degli assicurati la richiesta di restituzione del 9 luglio 2010 non rispetta il

termine di perenzione di un anno previsto dall’art. 26 cpv. 2 Laps ed è,

pertanto, da ritenersi tardiva.

Riguardo

a quanto emerge dalla decisione su reclamo del 4 ottobre 2010, e meglio che la

Cassa sostiene di aver reperito la decisione di tassazione riferita all’anno

2007 nel corso del mese di giugno 2010 a seguito di un controllo spontaneo e rimprovera ai ricorrenti di non aver provveduto a inoltrarla malgrado

l’impegno sottoscritto, questi ultimi ritengono che, a prescindere dal fatto

che di tale impegno agli atti non vi è traccia, la decisione di restituzione

rimane comunque tardiva.

Gli assicurati

sono del parere che, ammesso e non concesso che davvero la decisione di

tassazione sia stata reperita dalla Cassa soltanto nel mese di giugno 2010 -

circostanza che i ricorrenti rilevano non essere comunque stata provata

dall’amministrazione -, l’autorità avrebbe dovuto immediatamente emettere la

decisione di restituzione, che avrebbe ancora potuto essere tempestiva.

Gli

insorgenti osservano, altresì, che il riferimento alla giurisprudenza secondo

cui non esiste alcun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare

vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è

stato aperto un incarto non è pertinente. In proposito essi hanno precisato che

in concreto non è infatti in discussione la comunicazione da un’autorità a un’altra

e neppure il fatto che l’autorità avesse accesso ai dati fiscali, ma unicamente

il momento in cui la Cassa, dando prova della dovuta diligenza, avrebbe potuto

e dovuto esaminare tali dati. Secondo i ricorrenti che ciò sia avvenuto

unicamente nel mese di giugno 2010 non è circostanza a loro imputabile e

nemmeno circostanza che deve risultare penalizzante per gli stessi. Essi ritengono

che, siccome già il 17 giugno 2009 la Cassa aveva accesso ai dati relativi alla

decisione di tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007, l’ordine di

restituzione del 9 luglio 2010 è tardivo e il diritto di richiedere il rimborso

perento.

Infine,

in merito all’entità della somma chiesta in restituzione, gli assicurati hanno,

in particolare, rilevato che la differenza di fr. 4'383.-- fra il reddito

imponibile complessivo accertato dall’autorità fiscale con decisione su reclamo

relativa al 2007 di fr. 37'400.-- e il reddito indicato nella richiesta di fr.

33'017.-- (n.d.r.: e computato nelle decisioni con cui agli stessi sono

stati erogati un assegno integrativo e un assegno di prima infanzia per il 2007)

non giustifica la restituzione chiesta dalla Cassa di un importo pari a fr.

13'802.-- (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Con scritto

del 13 dicembre 2010 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, ha trasmesso

alcuni documenti (cfr. doc. VI; A17-23).

1.5. L’11 gennaio

2011 l’amministrazione si è pronunciata al riguardo (cfr. doc. X).

1.6. Il 10

gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha inviato uno scritto del 5 gennaio 2011 in cui la Cassa ha comunicato ai coniugi __________ che l’importo dell’assegno integrativo a

loro spettante per il 2011 è stato aumentato da fr. 588.-- a fr. 926.-- (cfr.

doc. XI, B).

1.7. Il doc. XI è

stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XII).

L’amministrazione

è pure stata invitata a trasmettere le tabelle di calcolo relative ai nuovi

conteggi degli assegni integrativi e di prima infanzia per l’anno 2007

effettuati per determinare l’importo chiesto in restituzione con decisione 9

luglio 2010 (cfr. doc. XII).

Il doc. X

è, invece, stato trasmesso alla patrocinatrice dei ricorrenti per conoscenza

(cfr. doc. XII).

1.8. Il 24

gennaio 2011 la Cassa ha inviato le tabelle di calcolo richieste (cfr. doc.

XIII + 1-2; XV + 1-2).

1.9. L’avv. RA 1,

per conto degli assicurati, il 7 febbraio 2011 ha presentato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. XVI).

1.10. Il doc. XVI è

stato trasmesso alla Cassa per osservazioni. In particolare è stato chiesto

all’amministrazione di prendere posizione riguardo al p.to 3 delle osservazioni

della parte ricorrente, indicando in relazione al doc. 14 cosa significa la

dicitura “DATA INT” (cfr. doc. XVII).

1.11. L’amministrazione

si è espressa in merito con scritto del 23 febbraio 2011 (cfr. doc. XVIII).

1.12. Il doc. XVII

è stato inviato alla patrocinatrice dei ricorrenti per conoscenza (cfr. doc.

XIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di

fr. 13'802.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia

percepiti nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2007.

Più

precisamente deve essere appurato, in primo luogo, se il 9 luglio 2010 (data

dell’emissione dell’ordine di restituzione) il diritto della Cassa di

richiedere il rimborso degli assegni che gli assicurati avrebbero percepito a

torto nel 2007 era perento, come sostenuto da questi ultimi, oppure no, come

ritiene invece l’amministrazione.

In

secondo luogo, nel caso in cui il diritto della Cassa di postulare la

restituzione degli assegni di famiglia in questione non fosse stato perento,

andrà verificato se i calcoli dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia andavano effettivamente rivisti e se l’importo chiesto in restituzione

risulta corretto.

2.3. Il 1°

gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia

(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente

il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia

(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso

in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio - 31 dicembre 2007) precedente

l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui

in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e

meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il

Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997

(Reg.LAF).

Al

riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3

LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno

integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente

dalla Legge sugli assegni di famiglia del cantone Ticino (art. 1 Laf).

2.4. L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.5. Gli art. 31 e

32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della

legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività

lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa

in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio

2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.6. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui

beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità

di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la

deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche

alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto

a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un

appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al

31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si

compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per

anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr.

15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli

che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.-

(cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la

totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno

(fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Il nuovo

art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti

minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si

intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.--

con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1

lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU

6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Secondo,

poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi

secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono

i limiti di cui all’art. 10 Laps.

2.7. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

"

Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si

applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che:

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche."

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.8. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che:

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

(cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.9. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame.

In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido.

È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,

se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),

la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase

vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur

l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14

maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).

2.10. A motivazione

dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto la notifica di tassazione emessa

su reclamo per l’anno 2007 il 17 giugno 2009 dall’Ufficio di tassazione di __________,

da cui è emerso che in quell’anno i coniugi __________ hanno conseguito un

reddito da attività indipendente superiore a quello considerato

dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni

familiari per il 2007 (cfr. doc. A1; A4; 12; 13).

Gli

insorgenti hanno, dapprima, invocato la perenzione del diritto alla

restituzione della parte resistente (cfr. doc. I; A7).

In

proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44

cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.8.), prevede che il diritto di esigere la

restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia

anche al disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione (cfr. STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

2.11. Nell’evenienza

concreta, allorché nel maggio 2006 e nel giugno 2007 sono stati calcolati

l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia per il 2007 (cfr. doc. 7,

8, 12, 13), la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito

nel 2007 dai coniugi __________ dalla loro attività indipendente.

L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio, rispettivamente

di fr. 28’724.-- (fr. 7'500.-- per il marito + fr. 21'224.-- per la moglie;

cfr. doc. 7B; 8B) e di fr. 33’000.-- (fr. 15'000.-- per il marito + fr. 18'000.--

per la moglie; cfr. doc. 12B; 13B), dichiarati dagli assicurati (cfr. doc. 6,

10, 11).

La

decisione di tassazione su reclamo per l’anno 2007 è stata emessa il 17 giugno

2009 ed è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 14; I pag. 7).

A seguito

dell’emanazione della tassazione su reclamo per il 2007, la Cassa, che ha

affermato di esserne venuta a conoscenza nel corso del mese di giugno 2010 in occasione di un controllo spontaneo, ha ricalcolato le prestazioni di spettanza degli

assicurati (cfr. doc. A1).

Il 9

luglio 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso un ordine di restituzione

dell’importo di fr. 13'802.--, confermato con decisione su reclamo del 4

ottobre 2010 (cfr. consid. 1.1.).

I

ricorrenti ritengono perento il diritto di chiedere il rimborso degli assegni

di famiglia che gli stessi avrebbero percepito indebitamente.

Essi, al

riguardo, hanno segnatamente precisato che è a partire dal 17 giugno 2009, data

dell’emissione della notifica di tassazione su reclamo per l’anno 2007, che la

Cassa poteva disporre – grazie al collegamento informatico con la Divisione

delle contribuzioni – dei dati aggiornati afferenti al loro reddito per

ricalcolare le prestazioni loro spettanti.

A mente

degli assicurati la richiesta di restituzione del 9 luglio 2010 non rispetta il

termine di perenzione di un anno ed è, pertanto, tardiva.

Gli

assicurati sono del parere che, ammesso e non concesso che davvero la decisione

di tassazione sia stata reperita dalla Cassa soltanto nel mese di giugno 2010 -

circostanza che i ricorrenti rilevano non essere comunque stata provata

dall’amministrazione -, l’autorità avrebbe dovuto immediatamente emettere la

decisione di restituzione, che avrebbe ancora potuto essere tempestiva (cfr.

doc. I).

2.12. Questa Corte,

chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della perenzione del diritto

Considerandi

della Cassa di richiedere ai coniugi __________ il rimborso di assegni

familiari che avrebbero percepito indebitamente nel 2007, ritiene, dapprima,

che non vi siano motivi per dubitare del fatto che l’amministrazione abbia

saputo dell’emissione il 17 giugno 2009 della decisione di tassazione su

reclamo per l’anno 2007 soltanto nel corso del mese di giugno 2010.

Dalle

carte processuali emerge, d’altronde, che la Cassa ha verificato presso

l’Ufficio di tassazione di __________ degli elementi della tassazione emessa su

reclamo il 17 giugno 2009 e intimata in tale data agli interessati il 15 giugno

2010.

(cfr. doc. 14; XVII; XVIII).

Del resto

i ricorrenti non hanno addotto concreti elementi atti a sovvertire quanto sostenuto

dalla Cassa.

In

particolare essi non hanno preteso di avere fornito senza indugio

all’amministrazione la decisione di tassazione su reclamo per l’anno 2007 dopo

la relativa notifica nel giugno 2009 (cfr. doc. I). Tale omissione è avvenuta

in discordanza all’impegno che RI 1, contrariamente a quanto asserito dagli

assicurati (cfr. doc. I pag. 5, 7), ha sottoscritto il 3 maggio 2007, e meglio

di “trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i competente/i per la

prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in

giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione” (cfr.

doc. 10).

Nel

ricorso essi, indicando “…ammesso e non concesso che davvero la decisione si

a stata reperita dalla cassa unicamente nel mese di giugno 2010…” (cfr.

doc. I pag. 7), hanno piuttosto implicitamente riconosciuto di non avere

tempestivamente inviato all’amministrazione la decisione di tassazione su

reclamo per il 2007. In caso contrario essi avrebbero affermato a chiare

lettere tale circostanza.

2.13

Quanto addotto

dagli insorgenti circa il fatto che la Cassa poteva disporre, grazie al

collegamento informatico con la Divisione delle contribuzioni, dei dati

aggiornati afferenti al loro reddito per ricalcolare le prestazioni loro

spettanti dalla data di emissione, il 17 giugno 2009, della decisione di

tassazione su reclamo per il 2007 (cfr. doc. I pag. 7), non permette di

giungere a una conclusione diversa da quella a cui è giunta questa Corte (cfr.

consid. 2.12.).

In casu,

il riferimento al collegamento informatico diretto tra la Divisione delle

contribuzioni e la Cassa risulta da un documento sottoscritto dagli assicurati

il 4 gennaio 2006 al momento della richiesta di prestazioni Laps dinanzi allo

sportello Laps competente (cfr. doc. A15). In particolare da questo documento

emerge che:

"

La nuova procedura per la richiesta di

prestazioni nell’ambito Laps non prevede alcun formulario cartaceo, poiché il

cittadino completa la domanda accompagnato da un operatore di sportello Laps

nella sede dello sportello regionale del suo comprensorio grazie a un nuovo

programma informatico.

L’utente deve comprovare

ogni cambiamento della situazione finanziaria della sua famiglia (richiedente,

coniuge anche se separato di fatto, convivente se vi sono figli in comune,

figli minorenni e figli maggiorenni se sono ancora in prima formazione)

rispetto ai dati relativi all’ultima tassazione cresciuta in giudicato, che

sono forniti dalla Divisione delle contribuzioni grazie a un collegamento

informatico. (…)” (Doc. A15)

L’esistenza

di tale collegamento informatico non esimeva in ogni caso i ricorrenti

dall’informare l’amministrazione dell’emanazione della decisione di tassazione

su reclamo per l’anno 2007 e dal produrla.

Al

riguardo è utile osservare che l’art. 21 Laps, afferente alla collaborazione

nell’esecuzione, prevede quanto segue:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare

gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le

persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente

tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e

stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi

pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire

nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano

necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il

Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per

le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della

collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione

della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato

dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il

rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che

compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di

collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),

fornendo le informazioni e la documentazione necessari

(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano

gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori

privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Ai sensi

dell’art. 29 Laps, concernente l’assistenza giudiziaria e amministrativa, poi:

" 1Le

autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei

Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi

chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta

scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti

utili a:

a) determinare, modificare o restituire prestazioni,

b) prevenire versamenti indebiti.

2Alle

stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la

legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.” (La sottolineatura

è del redattore)

Dal p.to

2.5.9

del Messaggio sopra citato emerge che:

" Il

nuovo art. 29 Laps viene riformulato, riprendendo, mutatis mutandis, i

principi esposti all’art. 32 LPGA.

Il nuovo art. 29 cpv. 1 Laps tratta dell’assistenza giudiziaria,

mentre il nuovo art. 29 cpv. 2 Laps disciplina l’assistenza amministrativa: in

quest’ultima fattispecie gli organi amministrativi competenti chiamati ad

applicare la Laps o le leggi speciali devono fornire tutte le informazioni ed i

documenti, su richiesta scritta e motivata, necessari a determinare,

modificare o restituire prestazioni, rispettivamente prevenire pagamenti

indebiti. Questa disposizione è da considerare una lex specialis

rispetto all’art. 31 Laps che disciplina l’obbligo del segreto.” (La

sottolineatura è del redattore)

Il collegamento

informatico con l’autorità fiscale permette, segnatamente, agli Sportelli Laps

di constatare, al momento della richiesta di prestazioni, la situazione

finanziaria di un assicurato di cui all’ultima tassazione (cfr. doc. A15).

Per

quanto attiene, poi, alla sottoscrizione dinanzi allo Sportello regionale Laps,

al momento del rinnovo della richiesta di prestazioni nel maggio 2007 da parte

della ricorrente, di un’autorizzazione nei confronti, tra l’altro,

dell’autorità tributaria a fornire agli organi incaricati di applicare la Laps

ogni informazione che fosse richiesta sulla situazione personale o finanziaria

dell’unità di riferimento (cfr. doc. A12), va osservato che la stessa avrebbe

permesso alla Cassa di chiedere dei ragguagli in merito alle condizioni

economiche degli assicurati, condizioni, però, indicate perlomeno in modo

generale dagli assicurati.

Al

riguardo giova evidenziare che non esiste nessun obbligo tra le diverse

amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti

assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni

informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa

agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno

2004).

Il TFA,

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa

di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale

principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

2.14

Alla luce di

quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), il termine di perenzione di

un anno ha iniziato a decorrere dal giugno 2010 e scadrà, al più presto, alla

fine del mese di maggio 2011.

Allorché

la Cassa ha emesso la decisione del 9 luglio 2010 il diritto alla restituzione

delle prestazioni che i ricorrenti avrebbero indebitamente riscosso per l’anno

2007.

non era, dunque, ancora perento.

2.15

Per quanto riguarda il principio della restituzione, va

sottolineato che, come già esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 17

giugno 2009 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte dopo reclamo

relativa ai coniugi __________ per l’anno 2007. Dalla stessa si evince un

reddito da attività indipendente principale del marito di fr. 34'202.-- e un

reddito da attività indipendente principale della moglie di fr. 14'961.-- (cfr.

doc. A4).

Contro

tale decisione gli assicurati non hanno interposto ricorso alla Camera di

diritto tributario (cfr. doc. I pag. 7). Il provvedimento emesso dall’autorità

fiscale, come visto sopra, è quindi passato in giudicato incontestato.

Il guadagno

annuo di complessivi fr. 49'163.-- (fr. 34'202.-- + fr. 14'961.--) risultante

dalla decisione di tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007 si rivela più

elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni del maggio 2006 e del

giugno 2007 concernenti il periodo gennaio-dicembre 2007 (cfr. doc. 7, 8, 12,

13).

Essa,

allora, aveva computato un reddito da attività indipendente per il mese di

gennaio 2007 di fr. 28’724.-- (fr. 7'500.-- per il marito + fr. 21'224.-- per

la moglie; cfr. doc. 7B; 8B) e per i mesi da febbraio a dicembre 2007 di fr.

33’000.-- (fr. 15'000.-- per il marito + fr. 18'000.-- per la moglie; cfr. doc.

12B; 13B), sulla base di quanto dichiaratole dai ricorrenti stessi (cfr. doc.

6, 10, 11).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in

base al nuovo reddito più elevato.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima

infanzia afferenti al periodo gennaio-dicembre 2007.

Essi

vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta sia da

RI 2, che da RI 1 nel maggio 2007, come del resto nel marzo, rispettivamente

nel maggio 2006, mediante la quale si sono impegnati a restituire quella parte

di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati

da loro forniti e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito

da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione per l’anno di

riferimento (cfr. doc. 10; 11; A9; A10).

Quanto

fatto valere dalla parte ricorrente, ossia che ai coniugi __________ è stato riconosciuto

un assegno integrativo in particolare per gli anni 2010 e 2011 (cfr. doc. VI;

A22; A23; XI; B), è irrilevante. In casu, infatti, controversa è la

restituzione dell’importo fr. 13'802.-- afferente ad AFI e API riscossi a torto

nell’anno 2007. Tale somma è stata calcolata facendo capo esclusivamente ai

dati economici della famiglia __________ del 2007.

2.16

Occorre ora stabilire

se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Giusta

l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17

LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte

dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi

della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza

privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato

all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali

che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa

indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento

al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una

società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza

commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle

spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono

una contabilità in buona e debita forma.”

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.15.), dai dati fiscali relativi al 2007

emersi dalla decisione di tassazione emessa su reclamo il 17 giugno 2009,

risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dagli insorgenti in

quell’anno corrisponde a fr. 49'163.-- (fr. 34'202.-- per il marito + fr.

14'961.-- per la moglie; cfr. doc. A4).

A questo

proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione

fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

Il

principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento

fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci

troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF

H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15

del 22 marzo 2010).

Eventualità

quest’ultima che non si verifica in concreto.

Questa

Corte, pertanto, in casu non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla

notifica di tassazione dopo reclamo per l’anno 2007 dei coniugi __________.

Nell’atto

ricorsuale è stata avanzata la seguente obiezione:

"

(…) La decisione su reclamo relativa all’anno

fiscale (n.d.r.: 2007) accerta un reddito imponibile complessivo di fr.

37'400.-- per i coniugi, di fronte ai fr. 33'017.-- indicati nella richiesta:

la differenza di fr. 4'383.-- fra il reddito presumibile indicato dai

ricorrenti e quello accertato dall’autorità fiscale non giustifica certamente

la restituzione di un importo pari fr. 13'802.-- come richiesta dalla Cassa

cantonale per gli assegni familiari.” (Doc. I pag. 9)

Al

riguardo il TCA rileva che i due redditi - di fr. 37'400.-- e di fr. 33'017.--

citati dai ricorrenti - non possono essere posti a confronto, trattandosi di

due concetti di reddito differenti, come rettamente indicato dalla Cassa (cfr.

doc. III pag. 4).

In

effetti l’ammontare di fr. 33'017.-- corrisponde al reddito computabile ai

sensi dell’art. 6 Laps (costituito dal reddito da attività indipendente del

marito di fr. 15'000.--, dal reddito da attività indipendente della moglie di

fr. 18'000.-- e dal reddito da titoli e capitali di fr. 17.--) considerato nei

conteggi effettuati nel giugno 2007 volti a determinare il diritto dei

ricorrenti a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia (cfr. doc.

12B; 13B).

La somma

di fr. 37'400.--, invece, si riferisce al reddito imponibile fiscalmente giusta

l’art. 24 LT, ossia alla differenza tra i proventi lordi imponibili e le spese

di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 25-32 LT, stabilito

dalla tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007 il 17 giugno 2009.

2.17

Gli assicurati, riguardo alle

spese computabili relative ai calcoli attinenti all’eventuale diritto a un

assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il 2007, hanno fatto

valere un premio della cassa malati di fr. 10'564.80 e delle spese per

l’alloggio di fr. 15'000.-- (cfr. doc. I pag. 11).

A titolo di pigione

l’amministrazione ha per contro computato un importo pari a fr. 13'110.-- (cfr.

doc. XV1; XV2; 13; 12).

A tale proposito giova

osservare che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art.

9.

Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel

caso di unità di riferimento composte di più di due persone come quella dei

ricorrenti (RI 2, RI 1 e il loro figlio __________ nato il 12 marzo 2005), pari

all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del

20%, ossia corrispondente a fr. 18'000.--.

Ai sensi

dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali:

"

La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il

proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie."

Nel caso in esame la

pigione netta per l’appartamento in cui abitano gli assicurati e il figlio è di

fr. 11'400.-- annui (cfr. doc. 6D; A16) che maggiorata del 15% per le spese

accessorie, corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr. 13’110.--.

Tale importo è meno

elevato di quello massimo riconosciuto di fr. 18'000.--.

Di conseguenza a ragione

la Cassa ha tenuto conto, quale pigione ammessa, dell’ammontare di fr. 13’110.--.

2.18

Dalla documentazione agli atti

si evince che i ricorrenti versano annualmente la somma di fr. 480.-- per un

posteggio scoperto presso la loro abitazione a __________ (cfr. doc. 6E).

Questa

Corte, al riguardo, constata che gli insorgenti, abitando a __________ e

svolgendo la loro attività indipendente (__________ e __________; cfr. doc.

A16) ad __________ (cfr. www.directories.ch), non necessitano di un’autovettura

per recarsi al proprio posto di lavoro.

__________

è, infatti, collegata ad __________ da un servizio di bus (cfr. www.ffs.ch).

Inoltre

non sono stati invocati altri motivi atti a giustificare la necessità di

un’automobile.

Di

conseguenza il costo del posteggio non può essere assunto.

A tale

proposito giova rilevare che i redditi computabili e le spese computabili -

queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di

cui agli art. 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.6.), sono elencati in modo

esaustivo.

Di

conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo degli assegni

familiari, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps.

A

eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla

lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite

l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC,

con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:

vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr.

E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

Pertanto

al pagamento del posteggio va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia

di intervento.

2.19

Per quanto

attiene al premio della cassa malati (cfr. consid. 2.17.), è utile evidenziare

che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. consid. 2.6.), quale premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi

ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota

cantonale media ponderata.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio

riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di

base contro le malattie.

A titolo

di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo

a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa

malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale

media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica

della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del

reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo

importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una

volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13;

STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).

I

ricorrenti e il figlio sono affiliati a __________ (cfr. doc. A16).

Per il

2007.

il relativo premio medio ponderato complessivo è pari a fr. 8'453.80 (fr.

3'733.70 per RI 2 + fr. 3'733.70 per RI 1 + fr. 986.40 per il figlio __________;

cfr. Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai

singoli assicuratori per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio

nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2007 del 17 ottobre 2006).

L’ammontare

di fr. 8'453.80 è inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2007,

corrispondente per due adulti e un minorenne a fr. 8'996.-- (fr. 4'000.-- x 2 +

fr. 996.--; cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale

malattie per l’anno 2007 del 14 novembre 2006).

Pertanto

ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia per il 2007

va tenuto conto per la famiglia __________ del premio medio ponderato de __________

di fr. 8'453.80, a prescindere dal premio effettivo a carico degli insorgenti.

In casu la

Cassa, nelle decisioni del 19 giugno 2007, quale premio complessivo della cassa

malati, aveva effettivamente conteggiato la somma di fr. 8’454.-- (cfr. 13;

12).

Nei nuovi

calcoli (cfr. doc. XV1; XV2) l’amministrazione ha tenuto conto, invece, dell’importo

di fr. 8'714.--.

La

questione relativa alla differenza fra questi due importi non merita di particolari

approfondimenti, in quanto gli assicurati, anche volendo, per ipotesi,

considerare corretta la somma di fr. 8'714.--, non hanno comunque diritto ad

assegni integrativi, e quindi nemmeno ad assegni di prima infanzia, per il

2007.

Infatti,

come emerge dai nuovi conteggi (cfr. doc. XVI; XV2) e come sarà esposto in

seguito, gli stessi non presentano in ogni caso alcuna lacuna di reddito Laps

residua annua.

2.20

I

redditi computabili dei ricorrenti, per il periodo dal mese di gennaio al mese

di dicembre 2007, sono pertanto costituiti dal reddito dalla

loro attività indipendente di fr. 49’163.-- (cfr. consid. 2.16.) e dal reddito

da titoli e capitali di fr. 17.-- (cfr. doc. XV1; XV2), per complessivi fr.

49.180

--.

La

sostanza risulta nulla (cfr. doc. XV1; XV2).

Ne

discende che le censure sollevate dalla parte ricorrente riguardo singole voci

della sostanza (cfr. doc. XVI) non meritano di essere ulteriormente indagate.

Le

spese computabili sono, invece, composte dal premio della

cassa malati di fr. 8'454.-- (rispettivamente fr. 8'714.--; cfr. consid. 2.19.),

dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’110.-- (cfr. doc. consid. 2.17.) e dai

contributi alla previdenza individuale vincolata di fr. 1’854 (cfr. doc. XV1;

XV2).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 23'418.-- (rispettivamente fr. 23'678)

all’anno.

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.6.) dei ricorrenti ammonta a

fr. 25’762 (redditi computabili di fr. 49’180.-- - spese

computabili di fr. 23’418), rispettivamente fr. 25'502.-- (redditi computabili di fr. 49’180.-- -

spese computabili di fr. 23'678).

La soglia di intervento

per il 2007 degli insorgenti e del figlio è di fr. 31’810.-- all’anno (cfr.

consid. 2.6.).

Gli

assicurati hanno diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima

infanzia allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il

premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un

assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps;

consid. 2.6.).

In concreto i ricorrenti

non presentano alcuna lacuna di reddito, siccome la somma del reddito

disponibile residuale e dell’importo relativo alla partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie di fr. 6'914.-- (cfr. doc. XV1; XV2; 13,

12) risulta più elevata della soglia di intervento di fr. 866.-- (fr. 25’762 +

fr. 6'914 – fr. 31’810.--), rispettivamente fr. 606.-- (fr. 25'502+

fr. 6'914 – fr. 31’810.--; cfr. doc. XV1; XV2).

Gli

assicurati non hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre

2007.

né a un assegno integrativo, né a un assegno di prima infanzia.

Essi, per

tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr.

8'256.-- (fr. 688.-- X 12 mesi; cfr. doc. A5) e degli assegni di prima infanzia

di fr. 5’546.-- (fr. 794.-- x 1 mese + fr. 432.-- x 11 mesi; cfr. doc. A5).

I

ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 13’802.-- (fr.

8'256.-- + fr. 5’546.--), come stabilito dalla Cassa.

La decisione su reclamo

del 4 ottobre 2010 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.21

A titolo

abbondanziale e in riferimento al fatto che i ricorrenti, con l’impugnativa, si

sono riservati il diritto, qualora il loro ricorso non fosse accolto, di

inoltrare una domanda di condono poiché manifestamente non in grado di

restituire gli importi pretesi dalla Cassa, la cui restituzione costituirebbe

un onere troppo grave, e in buona fede (cfr. doc. I pag. 11), giova ribadire

che per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.22

Gli assicurati

hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1.

(doc. I, pag. 11-12).

In realtà

la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16

), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

Giusta

l’art. 3 della Lag:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).

Le

condizioni cumulative per la concessione del gratuito patrocinio sono

adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,

cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15

marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella

causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7

dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.

2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;

SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.

47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno

1999.

nella causa D.V.).

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

2.23

Nel caso di

specie gli assicurati vivono insieme unitamente a loro figlio nato il 12 marzo

2005.

(cfr. doc. A16).

Il nucleo

familiare è al beneficio di un assegno integrativo di fr. 926.-- al mese (cfr.

doc. B).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di

un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48

consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale

fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è

più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza

cantonale ed in vigore dal 1° settembre 2009 (per una famiglia di due persone

adulte e di un bambino di 6 anni a fr. 2’100.--, pari a fr. 25’200.-- annui) a

cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

Inoltre

nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese

non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Di

conseguenza, in casu, dal fatto che il nucleo familiare dell’assicurato

percepisca un assegno integrativo non si può concludere che egli sia indigente

ai fini dell’assistenza giudiziaria.

Va,

quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Il

reddito degli insorgenti è costituito dal loro reddito da attività indipendente

di fr. 44'000 all’anno, pari a fr. 3'666.-- al mese (cfr. doc. A23) e

dall’assegno integrativo di fr. 926.-- al mese (cfr. doc. A23).

Con un

reddito di fr. 4’592.-- il ricorrente deve far fronte a fr. 2’100.-- quale

importo base mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° settembre 2009).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 1’080.-- al mese (cfr. doc. A16).

Va,

altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la

malattie che, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a circa fr. 250.--

mensili (cfr. doc. A16; A23).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’430.--.

L'eccedenza

mensile sarebbe, dunque, di fr. 1’162.-- (fr. 4’592.-- - 3’430.--), da cui

vanno, però, ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.

100.

-- al mese.

Inoltre

va tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’100.--, determinato

in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 525.--/315.--,

conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004.

L’insorgente

presenta, comunque, un’eccedenza mensile oscil-lante tra fr. 747.-- [fr. 4’592

– (fr. 3’430.-- + fr.100.-- + fr. 315.--)] e fr. 537.-- [fr. 4’592 – (fr. 3’430

+ fr. 100.-- + fr. 525.--)].

In simili

condizioni essi non possono essere ritenuti indigenti.

Al

riguardo giova ricordare che nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, già

citata, il TFA ha confermato il diniego del gratuito patrocinio deciso da

questa Corte (STCA 35.03.53 del 1° marzo 2004), in quanto una famiglia

composta dei due genitori e di 2 figli disponeva di un'eccedenza mensile

oscillante tra fr. 175.50 e 415.50.

Gli

assicurati devono, conseguentemente, essere ritenuti in grado di far fronte

alle spese legali.

Difettando

uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la

relativa istanza dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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