39.2010.16
Dt della Cassa alla restituz.AFI/API 2007 chiesta il 9.7.10 non perento.TCA non motivi di dubitare che Cassa saputo della dec.tassaz.07 del 17.6.09 solo nel 6/10.Da un profilo ogg.assic.percepito inde
7 marzo 2011Italiano61 min
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Numero d'incarto:
39.2010.16
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, TCA
Titolo:
Dt della Cassa alla restituz.AFI/API 2007 chiesta il 9.7.10 non perento.TCA non motivi di dubitare che Cassa saputo della dec.tassaz.07 del 17.6.09 solo nel 6/10.Da un profilo ogg.assic.percepito indebit.assegni.Importo da rimborsare corretto(spese parcheggio non computab.).GP negato(non indigenti)
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
GRATUITO PATROCINIO
PERENZIONE ANNUALE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 24segg. LAF-TI
art. 41 cpv. 2 LAF-TI
art. 44 cpv. 4 LAF-TI
art. 3235 LAF-TI
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 6-10 LAPS
art. 21 LAPS
art. 26 LAPS
art. 29 LAPS
art. 30 LAPS
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 29 cpv. 1 LPTCA
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2010.16
rs
Lugano
7 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2010
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 ottobre
2010 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 4 ottobre 2010, ha confermato il proprio provvedimento del 9 luglio
2010, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr.
13'802.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di
prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (cfr. doc. A1; A5).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione di un controllo spontaneo nel corso del mese di giugno 2010 ha reperito la decisione di tassazione relativa all’anno 2007 da cui è emerso un importo di
redditi da attività indipendente conseguiti dai coniugi __________ superiore a
quello considerato nelle decisioni con cui agli stessi sono stati erogati un
assegno integrativo e un assegno di prima infanzia per il 2007.
La Cassa
ha, inoltre, rilevato che la richiesta degli interessati di annullare l’ordine
di restituzione in base all’art. 26 cpv. 2 Laps, poiché il diritto al rimborso
dell’amministrazione sarebbe perento, non può essere accolta. Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che i coniugi __________, contrariamente
all’impegno da loro sottoscritto, non hanno provveduto a trasmettere una copia
della decisione di tassazione per l’anno 2007, la quale è stata reperita dalla
Cassa unicamente nel mese di giugno 2010 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 4 ottobre 2010 gli assicurati, rappresentati dall’avv.
RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto
l’annullamento della decisione di restituzione.
Gli
insorgenti hanno, altresì, postulato di essere ammessi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, i ricorrenti hanno segnatamente
addotto di essersi impegnati a consegnare alla Cassa la notifica fiscale emessa
dall’ufficio circondariale di tassazione solo per gli anni 2003, 2004 e 2005 e
che i restanti dati fiscali erano accessibili all’amministrazione in tempo
reale, poiché forniti direttamente dalla Divisione delle contribuzioni grazie a
un collegamento informatico.
A tale
proposito essi hanno indicato che, il 14 maggio 2007, la moglie, sottoscrivendo
la relativa dichiarazione, ha autorizzato l’autorità tributaria a fornire agli
organi amministrativi incaricati dell’applicazione della Laps ogni informazione
che fosse richiesta sulla situazione personale o finanziaria dell’unità di
riferimento. Gli insorgenti hanno puntualizzato che un’autorizzazione analoga è
stata sottoscritta il 13 febbraio 2006.
Essi
hanno pure osservato di avere firmato, il 4 gennaio 2006, un documento sul
quale figura espressamente l’indicazione che “l’utente deve comprovare ogni
cambiamento della situazione finanziaria della sua famiglia (…) rispetto ai dati
relativi all’ultima tassazione cresciuta in giudicato, che sono forniti dalla
Divisione delle contribuzioni grazie a un collegamento informatico”.
Fatti
I
ricorrenti hanno, poi, sottolineato, da una parte, che la notifica di
tassazione dopo reclamo è stata emessa il 17 giugno 2009 e che contro la stessa
non è stato interposto ricorso. Dall’altra, che è, dunque, a partire da tale
data che la Cassa poteva disporre – grazie al collegamento informatico con la
Divisione delle contribuzioni – dei dati aggiornati afferenti al loro reddito
per ricalcolare le prestazioni loro spettanti.
A mente
degli assicurati la richiesta di restituzione del 9 luglio 2010 non rispetta il
termine di perenzione di un anno previsto dall’art. 26 cpv. 2 Laps ed è,
pertanto, da ritenersi tardiva.
Riguardo
a quanto emerge dalla decisione su reclamo del 4 ottobre 2010, e meglio che la
Cassa sostiene di aver reperito la decisione di tassazione riferita all’anno
2007 nel corso del mese di giugno 2010 a seguito di un controllo spontaneo e rimprovera ai ricorrenti di non aver provveduto a inoltrarla malgrado
l’impegno sottoscritto, questi ultimi ritengono che, a prescindere dal fatto
che di tale impegno agli atti non vi è traccia, la decisione di restituzione
rimane comunque tardiva.
Gli assicurati
sono del parere che, ammesso e non concesso che davvero la decisione di
tassazione sia stata reperita dalla Cassa soltanto nel mese di giugno 2010 -
circostanza che i ricorrenti rilevano non essere comunque stata provata
dall’amministrazione -, l’autorità avrebbe dovuto immediatamente emettere la
decisione di restituzione, che avrebbe ancora potuto essere tempestiva.
Gli
insorgenti osservano, altresì, che il riferimento alla giurisprudenza secondo
cui non esiste alcun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare
vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è
stato aperto un incarto non è pertinente. In proposito essi hanno precisato che
in concreto non è infatti in discussione la comunicazione da un’autorità a un’altra
e neppure il fatto che l’autorità avesse accesso ai dati fiscali, ma unicamente
il momento in cui la Cassa, dando prova della dovuta diligenza, avrebbe potuto
e dovuto esaminare tali dati. Secondo i ricorrenti che ciò sia avvenuto
unicamente nel mese di giugno 2010 non è circostanza a loro imputabile e
nemmeno circostanza che deve risultare penalizzante per gli stessi. Essi ritengono
che, siccome già il 17 giugno 2009 la Cassa aveva accesso ai dati relativi alla
decisione di tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007, l’ordine di
restituzione del 9 luglio 2010 è tardivo e il diritto di richiedere il rimborso
perento.
Infine,
in merito all’entità della somma chiesta in restituzione, gli assicurati hanno,
in particolare, rilevato che la differenza di fr. 4'383.-- fra il reddito
imponibile complessivo accertato dall’autorità fiscale con decisione su reclamo
relativa al 2007 di fr. 37'400.-- e il reddito indicato nella richiesta di fr.
33'017.-- (n.d.r.: e computato nelle decisioni con cui agli stessi sono
stati erogati un assegno integrativo e un assegno di prima infanzia per il 2007)
non giustifica la restituzione chiesta dalla Cassa di un importo pari a fr.
13'802.-- (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 13 dicembre 2010 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, ha trasmesso
alcuni documenti (cfr. doc. VI; A17-23).
1.5. L’11 gennaio
2011 l’amministrazione si è pronunciata al riguardo (cfr. doc. X).
1.6. Il 10
gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha inviato uno scritto del 5 gennaio 2011 in cui la Cassa ha comunicato ai coniugi __________ che l’importo dell’assegno integrativo a
loro spettante per il 2011 è stato aumentato da fr. 588.-- a fr. 926.-- (cfr.
doc. XI, B).
1.7. Il doc. XI è
stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XII).
L’amministrazione
è pure stata invitata a trasmettere le tabelle di calcolo relative ai nuovi
conteggi degli assegni integrativi e di prima infanzia per l’anno 2007
effettuati per determinare l’importo chiesto in restituzione con decisione 9
luglio 2010 (cfr. doc. XII).
Il doc. X
è, invece, stato trasmesso alla patrocinatrice dei ricorrenti per conoscenza
(cfr. doc. XII).
1.8. Il 24
gennaio 2011 la Cassa ha inviato le tabelle di calcolo richieste (cfr. doc.
XIII + 1-2; XV + 1-2).
1.9. L’avv. RA 1,
per conto degli assicurati, il 7 febbraio 2011 ha presentato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. XVI).
1.10. Il doc. XVI è
stato trasmesso alla Cassa per osservazioni. In particolare è stato chiesto
all’amministrazione di prendere posizione riguardo al p.to 3 delle osservazioni
della parte ricorrente, indicando in relazione al doc. 14 cosa significa la
dicitura “DATA INT” (cfr. doc. XVII).
1.11. L’amministrazione
si è espressa in merito con scritto del 23 febbraio 2011 (cfr. doc. XVIII).
1.12. Il doc. XVII
è stato inviato alla patrocinatrice dei ricorrenti per conoscenza (cfr. doc.
XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di
fr. 13'802.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia
percepiti nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2007.
Più
precisamente deve essere appurato, in primo luogo, se il 9 luglio 2010 (data
dell’emissione dell’ordine di restituzione) il diritto della Cassa di
richiedere il rimborso degli assegni che gli assicurati avrebbero percepito a
torto nel 2007 era perento, come sostenuto da questi ultimi, oppure no, come
ritiene invece l’amministrazione.
In
secondo luogo, nel caso in cui il diritto della Cassa di postulare la
restituzione degli assegni di famiglia in questione non fosse stato perento,
andrà verificato se i calcoli dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima
infanzia andavano effettivamente rivisti e se l’importo chiesto in restituzione
risulta corretto.
2.3. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente
il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio - 31 dicembre 2007) precedente
l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui
in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e
meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il
Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997
(Reg.LAF).
Al
riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3
LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno
integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente
dalla Legge sugli assegni di famiglia del cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
2.5. Gli art. 31 e
32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
L’art. 32
LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
"
I genitori hanno diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabitano costantemente
con il figlio; (cpv. 1)
c) il padre o la madre ha il domicilio nel
Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della
legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un’attività
lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è
computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo
pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del
limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"
L’art. 35
LAF enuncia inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,
l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito
disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre
anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai
tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa
in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489
segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio
2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.6. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui
beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità
di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto
a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un
appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al
31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si
compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr.
15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.-
(cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
(fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Il nuovo
art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti
minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si
intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.--
con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1
lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU
6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Secondo,
poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono
i limiti di cui all’art. 10 Laps.
2.7. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:
"
Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si
applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che:
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi
speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se
apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni
hanno subito modifiche."
In
proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.8. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che:
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
(cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione (cpv. 4).”
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
2.9. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame.
In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido.
È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,
se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),
la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase
vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14
maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).
2.10. A motivazione
dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto la notifica di tassazione emessa
su reclamo per l’anno 2007 il 17 giugno 2009 dall’Ufficio di tassazione di __________,
da cui è emerso che in quell’anno i coniugi __________ hanno conseguito un
reddito da attività indipendente superiore a quello considerato
dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni
familiari per il 2007 (cfr. doc. A1; A4; 12; 13).
Gli
insorgenti hanno, dapprima, invocato la perenzione del diritto alla
restituzione della parte resistente (cfr. doc. I; A7).
In
proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44
cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.8.), prevede che il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,
pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
2.11. Nell’evenienza
concreta, allorché nel maggio 2006 e nel giugno 2007 sono stati calcolati
l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia per il 2007 (cfr. doc. 7,
8, 12, 13), la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito
nel 2007 dai coniugi __________ dalla loro attività indipendente.
L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio, rispettivamente
di fr. 28’724.-- (fr. 7'500.-- per il marito + fr. 21'224.-- per la moglie;
cfr. doc. 7B; 8B) e di fr. 33’000.-- (fr. 15'000.-- per il marito + fr. 18'000.--
per la moglie; cfr. doc. 12B; 13B), dichiarati dagli assicurati (cfr. doc. 6,
10, 11).
La
decisione di tassazione su reclamo per l’anno 2007 è stata emessa il 17 giugno
2009 ed è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 14; I pag. 7).
A seguito
dell’emanazione della tassazione su reclamo per il 2007, la Cassa, che ha
affermato di esserne venuta a conoscenza nel corso del mese di giugno 2010 in occasione di un controllo spontaneo, ha ricalcolato le prestazioni di spettanza degli
assicurati (cfr. doc. A1).
Il 9
luglio 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso un ordine di restituzione
dell’importo di fr. 13'802.--, confermato con decisione su reclamo del 4
ottobre 2010 (cfr. consid. 1.1.).
I
ricorrenti ritengono perento il diritto di chiedere il rimborso degli assegni
di famiglia che gli stessi avrebbero percepito indebitamente.
Essi, al
riguardo, hanno segnatamente precisato che è a partire dal 17 giugno 2009, data
dell’emissione della notifica di tassazione su reclamo per l’anno 2007, che la
Cassa poteva disporre – grazie al collegamento informatico con la Divisione
delle contribuzioni – dei dati aggiornati afferenti al loro reddito per
ricalcolare le prestazioni loro spettanti.
A mente
degli assicurati la richiesta di restituzione del 9 luglio 2010 non rispetta il
termine di perenzione di un anno ed è, pertanto, tardiva.
Gli
assicurati sono del parere che, ammesso e non concesso che davvero la decisione
di tassazione sia stata reperita dalla Cassa soltanto nel mese di giugno 2010 -
circostanza che i ricorrenti rilevano non essere comunque stata provata
dall’amministrazione -, l’autorità avrebbe dovuto immediatamente emettere la
decisione di restituzione, che avrebbe ancora potuto essere tempestiva (cfr.
doc. I).
2.12. Questa Corte,
chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della perenzione del diritto
Considerandi
della Cassa di richiedere ai coniugi __________ il rimborso di assegni
familiari che avrebbero percepito indebitamente nel 2007, ritiene, dapprima,
che non vi siano motivi per dubitare del fatto che l’amministrazione abbia
saputo dell’emissione il 17 giugno 2009 della decisione di tassazione su
reclamo per l’anno 2007 soltanto nel corso del mese di giugno 2010.
Dalle
carte processuali emerge, d’altronde, che la Cassa ha verificato presso
l’Ufficio di tassazione di __________ degli elementi della tassazione emessa su
reclamo il 17 giugno 2009 e intimata in tale data agli interessati il 15 giugno
2010.
(cfr. doc. 14; XVII; XVIII).
Del resto
i ricorrenti non hanno addotto concreti elementi atti a sovvertire quanto sostenuto
dalla Cassa.
In
particolare essi non hanno preteso di avere fornito senza indugio
all’amministrazione la decisione di tassazione su reclamo per l’anno 2007 dopo
la relativa notifica nel giugno 2009 (cfr. doc. I). Tale omissione è avvenuta
in discordanza all’impegno che RI 1, contrariamente a quanto asserito dagli
assicurati (cfr. doc. I pag. 5, 7), ha sottoscritto il 3 maggio 2007, e meglio
di “trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i competente/i per la
prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in
giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione” (cfr.
doc. 10).
Nel
ricorso essi, indicando “…ammesso e non concesso che davvero la decisione si
a stata reperita dalla cassa unicamente nel mese di giugno 2010…” (cfr.
doc. I pag. 7), hanno piuttosto implicitamente riconosciuto di non avere
tempestivamente inviato all’amministrazione la decisione di tassazione su
reclamo per il 2007. In caso contrario essi avrebbero affermato a chiare
lettere tale circostanza.
2.13
Quanto addotto
dagli insorgenti circa il fatto che la Cassa poteva disporre, grazie al
collegamento informatico con la Divisione delle contribuzioni, dei dati
aggiornati afferenti al loro reddito per ricalcolare le prestazioni loro
spettanti dalla data di emissione, il 17 giugno 2009, della decisione di
tassazione su reclamo per il 2007 (cfr. doc. I pag. 7), non permette di
giungere a una conclusione diversa da quella a cui è giunta questa Corte (cfr.
consid. 2.12.).
In casu,
il riferimento al collegamento informatico diretto tra la Divisione delle
contribuzioni e la Cassa risulta da un documento sottoscritto dagli assicurati
il 4 gennaio 2006 al momento della richiesta di prestazioni Laps dinanzi allo
sportello Laps competente (cfr. doc. A15). In particolare da questo documento
emerge che:
"
La nuova procedura per la richiesta di
prestazioni nell’ambito Laps non prevede alcun formulario cartaceo, poiché il
cittadino completa la domanda accompagnato da un operatore di sportello Laps
nella sede dello sportello regionale del suo comprensorio grazie a un nuovo
programma informatico.
L’utente deve comprovare
ogni cambiamento della situazione finanziaria della sua famiglia (richiedente,
coniuge anche se separato di fatto, convivente se vi sono figli in comune,
figli minorenni e figli maggiorenni se sono ancora in prima formazione)
rispetto ai dati relativi all’ultima tassazione cresciuta in giudicato, che
sono forniti dalla Divisione delle contribuzioni grazie a un collegamento
informatico. (…)” (Doc. A15)
L’esistenza
di tale collegamento informatico non esimeva in ogni caso i ricorrenti
dall’informare l’amministrazione dell’emanazione della decisione di tassazione
su reclamo per l’anno 2007 e dal produrla.
Al
riguardo è utile osservare che l’art. 21 Laps, afferente alla collaborazione
nell’esecuzione, prevede quanto segue:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le
persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi
pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano
necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il
Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per
le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della
collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione
della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato
dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il
rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che
compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di
collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),
fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Ai sensi
dell’art. 29 Laps, concernente l’assistenza giudiziaria e amministrativa, poi:
" 1Le
autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei
Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi
chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta
scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti
utili a:
a) determinare, modificare o restituire prestazioni,
b) prevenire versamenti indebiti.
2Alle
stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la
legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.” (La sottolineatura
è del redattore)
Dal p.to
2.5.9
del Messaggio sopra citato emerge che:
" Il
nuovo art. 29 Laps viene riformulato, riprendendo, mutatis mutandis, i
principi esposti all’art. 32 LPGA.
Il nuovo art. 29 cpv. 1 Laps tratta dell’assistenza giudiziaria,
mentre il nuovo art. 29 cpv. 2 Laps disciplina l’assistenza amministrativa: in
quest’ultima fattispecie gli organi amministrativi competenti chiamati ad
applicare la Laps o le leggi speciali devono fornire tutte le informazioni ed i
documenti, su richiesta scritta e motivata, necessari a determinare,
modificare o restituire prestazioni, rispettivamente prevenire pagamenti
indebiti. Questa disposizione è da considerare una lex specialis
rispetto all’art. 31 Laps che disciplina l’obbligo del segreto.” (La
sottolineatura è del redattore)
Il collegamento
informatico con l’autorità fiscale permette, segnatamente, agli Sportelli Laps
di constatare, al momento della richiesta di prestazioni, la situazione
finanziaria di un assicurato di cui all’ultima tassazione (cfr. doc. A15).
Per
quanto attiene, poi, alla sottoscrizione dinanzi allo Sportello regionale Laps,
al momento del rinnovo della richiesta di prestazioni nel maggio 2007 da parte
della ricorrente, di un’autorizzazione nei confronti, tra l’altro,
dell’autorità tributaria a fornire agli organi incaricati di applicare la Laps
ogni informazione che fosse richiesta sulla situazione personale o finanziaria
dell’unità di riferimento (cfr. doc. A12), va osservato che la stessa avrebbe
permesso alla Cassa di chiedere dei ragguagli in merito alle condizioni
economiche degli assicurati, condizioni, però, indicate perlomeno in modo
generale dagli assicurati.
Al
riguardo giova evidenziare che non esiste nessun obbligo tra le diverse
amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti
assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni
informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa
agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno
2004).
Il TFA,
nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale
aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai
responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa
di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
Tale
principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.
2.14
Alla luce di
quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), il termine di perenzione di
un anno ha iniziato a decorrere dal giugno 2010 e scadrà, al più presto, alla
fine del mese di maggio 2011.
Allorché
la Cassa ha emesso la decisione del 9 luglio 2010 il diritto alla restituzione
delle prestazioni che i ricorrenti avrebbero indebitamente riscosso per l’anno
2007.
non era, dunque, ancora perento.
2.15
Per quanto riguarda il principio della restituzione, va
sottolineato che, come già esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 17
giugno 2009 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte dopo reclamo
relativa ai coniugi __________ per l’anno 2007. Dalla stessa si evince un
reddito da attività indipendente principale del marito di fr. 34'202.-- e un
reddito da attività indipendente principale della moglie di fr. 14'961.-- (cfr.
doc. A4).
Contro
tale decisione gli assicurati non hanno interposto ricorso alla Camera di
diritto tributario (cfr. doc. I pag. 7). Il provvedimento emesso dall’autorità
fiscale, come visto sopra, è quindi passato in giudicato incontestato.
Il guadagno
annuo di complessivi fr. 49'163.-- (fr. 34'202.-- + fr. 14'961.--) risultante
dalla decisione di tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007 si rivela più
elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni del maggio 2006 e del
giugno 2007 concernenti il periodo gennaio-dicembre 2007 (cfr. doc. 7, 8, 12,
13).
Essa,
allora, aveva computato un reddito da attività indipendente per il mese di
gennaio 2007 di fr. 28’724.-- (fr. 7'500.-- per il marito + fr. 21'224.-- per
la moglie; cfr. doc. 7B; 8B) e per i mesi da febbraio a dicembre 2007 di fr.
33’000.-- (fr. 15'000.-- per il marito + fr. 18'000.-- per la moglie; cfr. doc.
12B; 13B), sulla base di quanto dichiaratole dai ricorrenti stessi (cfr. doc.
6, 10, 11).
E’
pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in
base al nuovo reddito più elevato.
Di
conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno
effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima
infanzia afferenti al periodo gennaio-dicembre 2007.
Essi
vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta sia da
RI 2, che da RI 1 nel maggio 2007, come del resto nel marzo, rispettivamente
nel maggio 2006, mediante la quale si sono impegnati a restituire quella parte
di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati
da loro forniti e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito
da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione per l’anno di
riferimento (cfr. doc. 10; 11; A9; A10).
Quanto
fatto valere dalla parte ricorrente, ossia che ai coniugi __________ è stato riconosciuto
un assegno integrativo in particolare per gli anni 2010 e 2011 (cfr. doc. VI;
A22; A23; XI; B), è irrilevante. In casu, infatti, controversa è la
restituzione dell’importo fr. 13'802.-- afferente ad AFI e API riscossi a torto
nell’anno 2007. Tale somma è stata calcolata facendo capo esclusivamente ai
dati economici della famiglia __________ del 2007.
2.16
Occorre ora stabilire
se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Giusta
l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17
LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
"
1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte
dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale
conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi
della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza
privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato
all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali
che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa
indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento
al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle
spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono
una contabilità in buona e debita forma.”
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.15.), dai dati fiscali relativi al 2007
emersi dalla decisione di tassazione emessa su reclamo il 17 giugno 2009,
risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dagli insorgenti in
quell’anno corrisponde a fr. 49'163.-- (fr. 34'202.-- per il marito + fr.
14'961.-- per la moglie; cfr. doc. A4).
A questo
proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Il
principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento
fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci
troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF
H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15
del 22 marzo 2010).
Eventualità
quest’ultima che non si verifica in concreto.
Questa
Corte, pertanto, in casu non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla
notifica di tassazione dopo reclamo per l’anno 2007 dei coniugi __________.
Nell’atto
ricorsuale è stata avanzata la seguente obiezione:
"
(…) La decisione su reclamo relativa all’anno
fiscale (n.d.r.: 2007) accerta un reddito imponibile complessivo di fr.
37'400.-- per i coniugi, di fronte ai fr. 33'017.-- indicati nella richiesta:
la differenza di fr. 4'383.-- fra il reddito presumibile indicato dai
ricorrenti e quello accertato dall’autorità fiscale non giustifica certamente
la restituzione di un importo pari fr. 13'802.-- come richiesta dalla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.” (Doc. I pag. 9)
Al
riguardo il TCA rileva che i due redditi - di fr. 37'400.-- e di fr. 33'017.--
citati dai ricorrenti - non possono essere posti a confronto, trattandosi di
due concetti di reddito differenti, come rettamente indicato dalla Cassa (cfr.
doc. III pag. 4).
In
effetti l’ammontare di fr. 33'017.-- corrisponde al reddito computabile ai
sensi dell’art. 6 Laps (costituito dal reddito da attività indipendente del
marito di fr. 15'000.--, dal reddito da attività indipendente della moglie di
fr. 18'000.-- e dal reddito da titoli e capitali di fr. 17.--) considerato nei
conteggi effettuati nel giugno 2007 volti a determinare il diritto dei
ricorrenti a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia (cfr. doc.
12B; 13B).
La somma
di fr. 37'400.--, invece, si riferisce al reddito imponibile fiscalmente giusta
l’art. 24 LT, ossia alla differenza tra i proventi lordi imponibili e le spese
di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 25-32 LT, stabilito
dalla tassazione emessa su reclamo per l’anno 2007 il 17 giugno 2009.
2.17
Gli assicurati, riguardo alle
spese computabili relative ai calcoli attinenti all’eventuale diritto a un
assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il 2007, hanno fatto
valere un premio della cassa malati di fr. 10'564.80 e delle spese per
l’alloggio di fr. 15'000.-- (cfr. doc. I pag. 11).
A titolo di pigione
l’amministrazione ha per contro computato un importo pari a fr. 13'110.-- (cfr.
doc. XV1; XV2; 13; 12).
A tale proposito giova
osservare che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art.
9.
Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel
caso di unità di riferimento composte di più di due persone come quella dei
ricorrenti (RI 2, RI 1 e il loro figlio __________ nato il 12 marzo 2005), pari
all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del
20%, ossia corrispondente a fr. 18'000.--.
Ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali:
"
La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il
proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie."
Nel caso in esame la
pigione netta per l’appartamento in cui abitano gli assicurati e il figlio è di
fr. 11'400.-- annui (cfr. doc. 6D; A16) che maggiorata del 15% per le spese
accessorie, corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr. 13’110.--.
Tale importo è meno
elevato di quello massimo riconosciuto di fr. 18'000.--.
Di conseguenza a ragione
la Cassa ha tenuto conto, quale pigione ammessa, dell’ammontare di fr. 13’110.--.
2.18
Dalla documentazione agli atti
si evince che i ricorrenti versano annualmente la somma di fr. 480.-- per un
posteggio scoperto presso la loro abitazione a __________ (cfr. doc. 6E).
Questa
Corte, al riguardo, constata che gli insorgenti, abitando a __________ e
svolgendo la loro attività indipendente (__________ e __________; cfr. doc.
A16) ad __________ (cfr. www.directories.ch), non necessitano di un’autovettura
per recarsi al proprio posto di lavoro.
__________
è, infatti, collegata ad __________ da un servizio di bus (cfr. www.ffs.ch).
Inoltre
non sono stati invocati altri motivi atti a giustificare la necessità di
un’automobile.
Di
conseguenza il costo del posteggio non può essere assunto.
A tale
proposito giova rilevare che i redditi computabili e le spese computabili -
queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di
cui agli art. 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.6.), sono elencati in modo
esaustivo.
Di
conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo degli assegni
familiari, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps.
A
eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla
lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite
l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC,
con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:
vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr.
E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Pertanto
al pagamento del posteggio va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia
di intervento.
2.19
Per quanto
attiene al premio della cassa malati (cfr. consid. 2.17.), è utile evidenziare
che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. consid. 2.6.), quale premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi
ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata.
Secondo,
poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio
riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di
base contro le malattie.
A titolo
di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo
a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa
malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale
media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica
della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del
reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo
importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una
volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13;
STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).
I
ricorrenti e il figlio sono affiliati a __________ (cfr. doc. A16).
Per il
2007.
il relativo premio medio ponderato complessivo è pari a fr. 8'453.80 (fr.
3'733.70 per RI 2 + fr. 3'733.70 per RI 1 + fr. 986.40 per il figlio __________;
cfr. Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai
singoli assicuratori per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio
nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2007 del 17 ottobre 2006).
L’ammontare
di fr. 8'453.80 è inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2007,
corrispondente per due adulti e un minorenne a fr. 8'996.-- (fr. 4'000.-- x 2 +
fr. 996.--; cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2007 del 14 novembre 2006).
Pertanto
ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia per il 2007
va tenuto conto per la famiglia __________ del premio medio ponderato de __________
di fr. 8'453.80, a prescindere dal premio effettivo a carico degli insorgenti.
In casu la
Cassa, nelle decisioni del 19 giugno 2007, quale premio complessivo della cassa
malati, aveva effettivamente conteggiato la somma di fr. 8’454.-- (cfr. 13;
12).
Nei nuovi
calcoli (cfr. doc. XV1; XV2) l’amministrazione ha tenuto conto, invece, dell’importo
di fr. 8'714.--.
La
questione relativa alla differenza fra questi due importi non merita di particolari
approfondimenti, in quanto gli assicurati, anche volendo, per ipotesi,
considerare corretta la somma di fr. 8'714.--, non hanno comunque diritto ad
assegni integrativi, e quindi nemmeno ad assegni di prima infanzia, per il
2007.
Infatti,
come emerge dai nuovi conteggi (cfr. doc. XVI; XV2) e come sarà esposto in
seguito, gli stessi non presentano in ogni caso alcuna lacuna di reddito Laps
residua annua.
2.20
I
redditi computabili dei ricorrenti, per il periodo dal mese di gennaio al mese
di dicembre 2007, sono pertanto costituiti dal reddito dalla
loro attività indipendente di fr. 49’163.-- (cfr. consid. 2.16.) e dal reddito
da titoli e capitali di fr. 17.-- (cfr. doc. XV1; XV2), per complessivi fr.
49.180
--.
La
sostanza risulta nulla (cfr. doc. XV1; XV2).
Ne
discende che le censure sollevate dalla parte ricorrente riguardo singole voci
della sostanza (cfr. doc. XVI) non meritano di essere ulteriormente indagate.
Le
spese computabili sono, invece, composte dal premio della
cassa malati di fr. 8'454.-- (rispettivamente fr. 8'714.--; cfr. consid. 2.19.),
dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’110.-- (cfr. doc. consid. 2.17.) e dai
contributi alla previdenza individuale vincolata di fr. 1’854 (cfr. doc. XV1;
XV2).
Esse,
globalmente, corrispondono a fr. 23'418.-- (rispettivamente fr. 23'678)
all’anno.
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.6.) dei ricorrenti ammonta a
fr. 25’762 (redditi computabili di fr. 49’180.-- - spese
computabili di fr. 23’418), rispettivamente fr. 25'502.-- (redditi computabili di fr. 49’180.-- -
spese computabili di fr. 23'678).
La soglia di intervento
per il 2007 degli insorgenti e del figlio è di fr. 31’810.-- all’anno (cfr.
consid. 2.6.).
Gli
assicurati hanno diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima
infanzia allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il
premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un
assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps;
consid. 2.6.).
In concreto i ricorrenti
non presentano alcuna lacuna di reddito, siccome la somma del reddito
disponibile residuale e dell’importo relativo alla partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie di fr. 6'914.-- (cfr. doc. XV1; XV2; 13,
12) risulta più elevata della soglia di intervento di fr. 866.-- (fr. 25’762 +
fr. 6'914 – fr. 31’810.--), rispettivamente fr. 606.-- (fr. 25'502+
fr. 6'914 – fr. 31’810.--; cfr. doc. XV1; XV2).
Gli
assicurati non hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre
2007.
né a un assegno integrativo, né a un assegno di prima infanzia.
Essi, per
tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr.
8'256.-- (fr. 688.-- X 12 mesi; cfr. doc. A5) e degli assegni di prima infanzia
di fr. 5’546.-- (fr. 794.-- x 1 mese + fr. 432.-- x 11 mesi; cfr. doc. A5).
I
ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 13’802.-- (fr.
8'256.-- + fr. 5’546.--), come stabilito dalla Cassa.
La decisione su reclamo
del 4 ottobre 2010 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.21
A titolo
abbondanziale e in riferimento al fatto che i ricorrenti, con l’impugnativa, si
sono riservati il diritto, qualora il loro ricorso non fosse accolto, di
inoltrare una domanda di condono poiché manifestamente non in grado di
restituire gli importi pretesi dalla Cassa, la cui restituzione costituirebbe
un onere troppo grave, e in buona fede (cfr. doc. I pag. 11), giova ribadire
che per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.22
Gli assicurati
hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA
1.
(doc. I, pag. 11-12).
In realtà
la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1
Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3
Lag prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16
), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Giusta
l’art. 3 della Lag:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle
assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
Le
condizioni cumulative per la concessione del gratuito patrocinio sono
adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15
marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella
causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7
dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.
2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.
47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno
1999.
nella causa D.V.).
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
2.23
Nel caso di
specie gli assicurati vivono insieme unitamente a loro figlio nato il 12 marzo
2005.
(cfr. doc. A16).
Il nucleo
familiare è al beneficio di un assegno integrativo di fr. 926.-- al mese (cfr.
doc. B).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48
consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale
fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è
più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita
dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza
cantonale ed in vigore dal 1° settembre 2009 (per una famiglia di due persone
adulte e di un bambino di 6 anni a fr. 2’100.--, pari a fr. 25’200.-- annui) a
cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.
Inoltre
nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese
non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Di
conseguenza, in casu, dal fatto che il nucleo familiare dell’assicurato
percepisca un assegno integrativo non si può concludere che egli sia indigente
ai fini dell’assistenza giudiziaria.
Va,
quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Il
reddito degli insorgenti è costituito dal loro reddito da attività indipendente
di fr. 44'000 all’anno, pari a fr. 3'666.-- al mese (cfr. doc. A23) e
dall’assegno integrativo di fr. 926.-- al mese (cfr. doc. A23).
Con un
reddito di fr. 4’592.-- il ricorrente deve far fronte a fr. 2’100.-- quale
importo base mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° settembre 2009).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione di fr. 1’080.-- al mese (cfr. doc. A16).
Va,
altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la
malattie che, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a circa fr. 250.--
mensili (cfr. doc. A16; A23).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’430.--.
L'eccedenza
mensile sarebbe, dunque, di fr. 1’162.-- (fr. 4’592.-- - 3’430.--), da cui
vanno, però, ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.
100.
-- al mese.
Inoltre
va tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’100.--, determinato
in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 525.--/315.--,
conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20
settembre 2004.
L’insorgente
presenta, comunque, un’eccedenza mensile oscil-lante tra fr. 747.-- [fr. 4’592
– (fr. 3’430.-- + fr.100.-- + fr. 315.--)] e fr. 537.-- [fr. 4’592 – (fr. 3’430
+ fr. 100.-- + fr. 525.--)].
In simili
condizioni essi non possono essere ritenuti indigenti.
Al
riguardo giova ricordare che nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, già
citata, il TFA ha confermato il diniego del gratuito patrocinio deciso da
questa Corte (STCA 35.03.53 del 1° marzo 2004), in quanto una famiglia
composta dei due genitori e di 2 figli disponeva di un'eccedenza mensile
oscillante tra fr. 175.50 e 415.50.
Gli
assicurati devono, conseguentemente, essere ritenuti in grado di far fronte
alle spese legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la
relativa istanza dev'essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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