39.2010.20
Non dt a ass.fam.da 1 a 4/09quando ass.,senza att.lavor.,non ancora sposata.Non ritenuta P senza att.lucr.ex LAFam x tutto 2009:non deve pagare pers.contr.AVS(marito nel 2009 versato contr.>al doppio
19 maggio 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2010.20
Data decisione, Autorità:
19.05.2011, TCA
Titolo:
Non dt a ass.fam.da 1 a 4/09quando ass.,senza att.lavor.,non ancora sposata.Non ritenuta P senza att.lucr.ex LAFam x tutto 2009:non deve pagare pers.contr.AVS(marito nel 2009 versato contr.>al doppio del contr.minimo).Non dt ad ass.anche perché redd.impon.(tass.congiunta)>al 150% rend.max vecch. AVS
ASSEGNO PER I FIGLI
CONIUGI
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 39 LAF
art. 40 LAF
art. 4 cpv. 1 let. b LAFAM
art. 19 LAFAM
art. 19 cpv. 1bis LAFAM
art. 20 LAFAM
art. 21 LAFAM
art. 3 cpv. 3 LAVS
art. 28 cpv. 4bis LAVS
art. 4 OAFAMI
art. 16 OAFAMI
art. 17 agg. 18 OAFAMI
Raccomandata
Incarto n.
39.2010.20
DC/sc
Lugano
19 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2010
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 9
dicembre 2010 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 2, madre
di due figli nati nel 1994 e nel 1995, il 14 gennaio 2009, allorché aveva lo
statuto di divorziata, ha inoltrato alla Cassa cantonale per gli assegni
familiari una richiesta di assegni familiari per le persone senza attività
lucrativa (cfr. Doc. 1.1).
Il 5
maggio 2009 l'assicurata si è sposata con RI 1 (cfr. Doc. 2.1).
1.2. Con
decisione su opposizione del 9 dicembre 2010, confermando una precedente
decisione del 2 giugno 2010 (cfr. Doc. 3), la Cassa ha negato all'assicurata il
diritto all'assegno per i figli durante i primi quattro mesi del 2009 in quanto quell'anno è stata stralciata dalla competente Cassa __________ dalla lista delle persone
senza attività lucrativa e che comunque il reddito imponibile sarebbe stato
troppo elevato per poter beneficiare degli assegni.
L'amministrazione
ha inoltre negato a RI 1 il diritto agli assegni per il periodo 1° gennaio – 30
aprile 2009 visto che, pur essendo salariato, non era patrigno dei figli
dell'assicurata in quanto non ancora sposati (cfr. Doc.
A).
1.3. Contro la
decisione su opposizione i coniugi RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale hanno rilevato:
"
Dobbiamo contestare la decisione negativa
dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________, che a nostro parere
viola lo spirito della legge.
Non ci risulta infatti che le donne non sposate o
divorziate, con a carico figli minori di 16 anni, non abbiano diritto all'assegnazione
dei 200 FRS mensili previsti dalla legge, nel caso specifico della mia attuale
consorte dal prima Gennaio 2009 al 30 Aprile 2009, quando la Signora RI 2, ora __________,
non era ancora sposata.
Il riferimento pretestuoso che la stessa abbia
rinunciato agli alimenti, (1'000 Euro al mese) da parte dell'ex marito non è
pertinente e comunque non si tratta di una rinuncia ma di uno stato dettato
dall'impossibilità dell'ex-marito e padre dei suoi due figli, __________, di
avere un lavoro regolarmente retribuito.
Se è vero come vero che dal Maggio 2009 questi
400 FRS mensili vengono riconosciuti a me in quanto marito della Signora RI 2,
non vedo perché la stessa non debba reclamare i 1'600 FRS spettanti per i primi
4 mesi del 2009, quando non eravamo ancora sposati! Comunque sia, i due figli
minorenni erano a suo carico." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta
del 24 giugno 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. IV).
1.5. L'11
febbraio 2011 il TCA ha chiesto alla Cassa di motivare e documentare
l'affermazione secondo cui il reddito imponibile della ricorrente nel 2009
ammontava a fr. 741'900.-- (cfr. Doc. V).
Il 22
febbraio 2011 la Cassa ha così risposto:
"
(…)
L'indicazione della Cassa nella sua decisone su
opposizione 9 dicembre 2010, in relazione alla decisione di tassazione anno 2009,
non è corretta; l'importo menzionato di CHF 741'900.-- si riferisce al reddito
imponibile federale, accertato dall'autorità fiscale a nome del signor RI 1 per
l'anno 2008, che nel caso concreto non ê corretto considerare.
Nella fattispecie, volendo fare astrazione dal
criterio stabilito dall'art. 19 cpv. 1 della Legge federale sugli assegni
familiari (LAFam) – che impone l'affiliazione della persona senza attività
lucrativa in quanto tale all'AVS – il vincolo stabilito dal cpv. 2 del medesimo
art., afferente il reddito, andrebbe infatti valutato in base alla decisione di
tassazione anno 2009, in considerazione del fatto che la signora RI 2 ha
contratto matrimonio con il signor RI 1 il 5 maggio 2009." (Doc. VI)
Il 25
febbraio 2011 RI 1 ha formulato al riguardo osservazioni (cfr. Doc. VIII), alle
quali la Cassa ha risposto il 2 marzo 2011 (cfr. Doc. X).
1.6. L'11 maggio 2011 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XVIII), nel corso del
quale le parti hanno prodotto della documentazione richiesta dal Tribunale
(cfr. Doc. XIII, Doc. XIV, Doc. XVI, Doc. XVIII1-4).
RI 1,
assente per motivi professionali, è stato rappresentato da __________, contabile
del suo gruppo (cfr. Doc. XV e Doc. XVII)
in
diritto
2.1. L'art. 19
della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
"
1 Le
persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.
Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.
L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di
domicilio.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione
che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato
al finanziamento, stabilisce che:
"
1 Gli
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2 I
Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino
un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui
questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art.
39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla
copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle
persone senza attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui
contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di
cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del
contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli
assegni di famiglia).
Secondo
l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo
complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle
rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,
all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza
sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
"
Non sono considerati persone prive di attività
lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le
persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età
ordinaria di pensionamento;
b. le
persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente
ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le
persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente
all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i
richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone
colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso
d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
19984 sull’asilo i cui
contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora
stati fissati."
L'art. 17
OAFami prevede che per la determinazione del reddito
delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine,
secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire
regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha
adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della
legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le
condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli
assegni familiari.
Il legislatore federale ha
dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri
dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen
(FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).
Il Consiglio federale,
incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune
situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi
della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge
sugli assegni di famiglia (cfr. UFAS, "Direttive concernenti la legge
federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010,
n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_282/2010 del 25
febbraio 2011 consid. 5.5).
2.2. Nel caso concreto risulta
dagli atti che l'assicurata il 5 maggio 2009 si è sposata con RI 1 e che, per
quell'anno, suo marito ha versato all'AVS dei contributi superiori al doppio
del contributo minimo.
In simili condizioni,
sulla base dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, l'assicurata non è tenuta a pagare
personalmente contributi come persona senza attività lucrativa ("si
ritiene che paghi contributi propri"; cfr. STCA 30.2008.44 del 17 novembre
2008).
Di conseguenza, viste le
norme qui sopra citate, in particolare l'art. 16 lett. b OAFami (cfr. consid.
2.1), RI 2 non è considerata persona senza attività lucrativa ai sensi della
LAFam.
È vero che, siccome l'art.
3 cpv. 3 LAVS fa esplicito riferimento ai contributi del coniuge, questa norma
dovrebbe applicarsi soltanto al periodo successivo al matrimonio.
L'art. 28
cpv. 4bis dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. Pratique VSI 2003 pag.
11-14; DTF 127 V 289; DTF 126 V 421; U. Kieser, "Alters und
Hinterlassenenversicherung". Collezione Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht. Ed. Schultess 2005, pag. 29-30), prevede
tuttavia che alle condizioni dell'art. 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle
persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in
cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Nel corso dell'udienza
dell'11 maggio 2011 __________, come richiesto dal TCA, ha prodotto uno scritto
del 27 maggio 2009 con il quale la Cassa __________ ha comunicato a RI 2 lo
stralcio del registro degli affiliati quale persona senza attività lucrativa
con effetto al 31 dicembre 2008 in quanto il marito versa sufficienti
contributi AVS anche per la moglie (cfr. Doc. XVIII/1).
Questo Tribunale deve così
concludere che, alla luce delle disposizioni delle leggi e delle ordinanze
citate, l'assicurata non è tenuta a versare contributi come persona senza
attività lucrativa e non ha di conseguenza neppure diritto agli assegni di
famiglia per tutto l'anno 2009.
Questa soluzione può
essere ritenuta insoddisfacente (cfr. le osservazioni dei ricorrenti del 25
febbraio 2011, Doc. VIII) nella misura in cui, come nel caso presente, la
persona senza attività lucrativa viene privata dal diritto agli assegni
familiari nei mesi precedenti il matrimonio, pur avendo comunque dei figli a
carico.
Il 22 marzo 2011 il TCA ha
invitato l'avv. __________ a richiedere, in vista dell'udienza, una presa di
posizione dell'UFAS sull'applicazione dell'art. 16 lett. c OAFami anche per i
mesi precedenti il matrimonio (cfr. Doc. XIII).
Nella risposta dell'UFAS
del 26 aprile 2011 è stata ribadita la volontà del legislatore di collegare il
più possibile gli assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS
(cfr. Doc. XVIII/4: "Lors de l'adoption de la LAFam, c'était
clairement la volonté du législateur que de lier le plus possible les
allocations familiales aux notions et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les
personnes sans activité lucrative cela peut conduire à certaines lacunes
lorsque par exemple une personne cesse de travailler en cours d'année et cotise
suffisamment comme salariée pour être considérée salariée pour toute l'année.
Les art. 19 LAFam et l'art. 16 OAFam en combinaison avec les dispositions de
l'AVS concernant les cotisations des personnes sans activité lucratives (n°
2071 et 2073 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative (DIN)) conduisent à ne pas considérer
comme personne sans activité lucrative au sens de la LAFam une personne non
active qui se marie en cours d'année avec un salarié dès lors que les
cotisations versées par le conjoint salarié atteignent au moins le double de la
cotisation minimale: les cotisations de la personne sans activité lucrative
sont alors réputées payées pour l'année civile entière. Cette personne ne peut
dès lors prétendre à des allocations familiales en tant que personne sans
activité lucrative.").
Inoltre, la dottrina non
ha espresso nessun rilievo critico circa la conformità alla legge (cfr. STF
8C_710/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2) di questa disposizione
dell'ordinanza (cfr. Kieser-Reichmuth, op.cit., pag. 295-296):
"
Art. 16 FamZV bezeichnet vier Kategorien von
Personen als solche, die nicht als nichterwerbstätige Personen im Sinne des
FamZG gelten. Es handelt sich offensichtlich um eine einschränkende
Umschreibung dieses Kreises. Dieser Regelung kann die Gesetzmässigkeit nicht
von vornherein abgesprochen werden. Denn es muss berücksichtigt werden, dass
angesichts der offenen Umschreibung des massgebenden Kreises der
nichterwerbstätigen Personen, wie sie in Art. 19 Abs. 1 FamZG vorgenommen wird,
eine konkretisierende Grenzziehung allenfalls erforderlich sein kann. Es ist
nachstehen bezogen auf die einzelnen Kategorien jeweils zu klären, ob die
verordnungsmässige Regelung gesetzmässig ist oder nicht (vgl. N 39 ff., N 52
ff., N 64 ff)."
e
pag. 299:
"
Bei nichterwerbstätigen Ehegatten von
erwerbstätigen Versicherten gelten die eigenen AHV-Beiträge als bezahlt, sofern
der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrags
bezahlt hat (vgl. Art. 3 Abs 3 lit. A AHVG). Solche Personen werden damit – anders
als es bei Konkubinatspaaren der Fall ist (vgl. dazu REICHMUTH 2009b, 135 f., der auf Rechtsgleichheitsfragen hinweist) – bei der AHV nicht «erfasst»
(vgl. so die Überlegung bei KIESER/SANER, 424 f.). Dem nichterwerbstätigen Ehegatten eines erwerbstätigen Ehegatten steht somit kein Anspruch auf Familienzulagen
zu (ebenso REICHMUTH 2009b, 135 f.; RENFER, 154)."
Infine, nel
corso dell'udienza dell'11 maggio 2011, la rappresentante dell'amministrazione
ha anche rilevato che nel Canton Ticino gli assegni per le persone senza
attività lucrativa sono finanziati da questa stessa categoria d'assicurati
(cfr. art. 39 della legge sugli assegni di famiglia), ragione per cui, in un
caso come quello presente "la ricorrente riceverebbe degli assegni senza
avere finanziato" Doc. XVIII pag. 2).
Secondo il TCA la
decisione dell'amministrazione, su questo punto si rivela dunque corretta.
Sta comunque al
legislatore se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi per evitare
delle lacune nella protezione (cfr. STF 9C_281/2011 del 25 febbraio 2011
consid. 5.5; vedi ad esempio l'art. 19 cpv. 1bis LAFami introdotto con la
modifica del 18 marzo 2011 secondo cui, "le persone obbligatoriamente
assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa
indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'art. 13
capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.").
2.3. La decisione su opposizione
del 9 dicembre 2010 deve essere confermata anche per un altro motivo.
Dagli atti dell'incarto
emerge infatti che, nel 2009, il reddito imponibile dei coniugi RI 1 per
l'imposta federale diretta è stato di fr. 924'600.-- (cfr. Doc. XVIII/3).
D'altra parte, secondo le
norme valide in materia tributaria, in caso di matrimonio nel corso dell'anno i
contribuenti sono considerati coniugati per tutto l'anno (cfr. C. Allidi – N.
Bernardoni – P. Bortolotto "Dalla tassazione biennale prenumerando alla
tassazione annuale postnumerando". Ed. speciale della Rivista di diritto
amministrativo e tributario ticinese, 2003, pag. 5-6: "Ne consegue ad
esempio che i contribuenti che si sposano nel corso dell'anno sono, in regime
di nuova tassazione annuale postnumerando, considerati sposati per tutto
l'anno, cioè con effetto "retroattivo" al 1° gennaio dell'anno
durante il quale è avvenuto il matrimonio. Pertanto – nell'anno in cui avviene
il matrimonio e a prescindere dalla data del medesimo – la tassazione sarà
congiunta, sulla base di una sola partita fiscale (art. 53 cpv. 1 LT e 5 cpv. 1
Ordinanza federale sulle basi temporali dell'IFD per le persone fisiche del
16.09.1992) e con l'applicazione della scala delle aliquote per
coniugati.").
Poiché nel 2009 il reddito
imponibile dell'assicurata è superiore al 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno fissato a fr. 41'040.--, cfr.
UFAS, DAFam, n. 607), il diritto agli assegni familiari va negato anche in
applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M.
Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).
Vista l'entità del reddito
imponibile questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi
sull'interpretazione di questa disposizione della legge data dalla dottrina,
secondo cui, trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a
metà (cfr. Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:
"
e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss
der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei
drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In
AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen
Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28
Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE
103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im
Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."
Anche volendo fare propria
tale interpretazione, per pura ipotesi di lavoro, il reddito imponibile di RI 2,
sarebbe infatti in ogni caso ben superiore al limite previsto dal legislatore.
A titolo abbondanziale va
infine ricordato, come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. Doc. A1 pag. 3),
che il diritto agli assegni per i primi quattro mesi del 2009 non può essere
riconosciuto a RI 1, quale persona salariata, in quanto prima del matrimonio,
Fatti
i figli di RI 2 non potevano essere considerati suoi "figliastri" ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e 4 OAFami).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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