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Decisione

39.2010.3

Padre,benefic.di rend.AI e che ha la custodia della figlia,ha chiesto il versam.diretto dell'assegno famil.(e non +alla madre con attiv.lav.).In casu adempiuti i presupp.x il vers.a terzi,ossia al pad

10 novembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza del 19 agosto 2002, codesto Pretore dichiarava sciolto per divorzio il

matrimonio contratto tra le parti in data 16 maggio 1997, e nel contempo

omologava la convenzione tra gli stessi sottoscritta (doc

A e inc. __________ della Pretura di __________).

B.

Nella predetta pronuncia (doc. A) le parti stabilivano che la figlia RI 2 sarebbe

stata affidata alla madre (§ 2.2.), e che l'autorità parentale sarebbe stata

esercitata in comune.

C. Con

transazione giudiziaria del 12.7.2006 (doc. B), le parti hanno modificato la

sentenza di divorzio (inc. di questa Pretura n. DI.2005.19) riguardante

l'assetto contributivo a favore della figlia, nel senso che quale contributo

alimentare per la figlia la madre avrebbe percepito la rendita completiva Al,

mentre al padre rimaneva la rendita per figli erogata dal secondo pilastro.

D.

Con petizione del 15 gennaio 2008 (inc. OA.2008.12) il padre postulava

l'attribuzione della custodia della figlia RI 2, la quale vive presso di lui

dal giorno 8 gennaio 2008;

E. Le Parti intendono ora comporre bonalmente

la vertenza;

si conviene quanto segue:

1. La convenzione di divorzio, è così

modificata:

2.2.

La figlia RI 2 è affidata per le cure e

l'educazione al padre.

2.4

Alla madre è

riservato il più ampio diritto di visita sulla figlia RI 2, da esercitarsi

secondo accordi diretti con il padre, ritenuto che in caso di mancato accordo

varrà il seguente assetto, tenendo conto dei desideri di RI 2:

- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera dopo

le lezioni scolastiche alla domenica sera alle ore 18.00;

- tre settimane durante le vacanze estive;

- cinque giorni a Natale e Pasqua, inclusa alternativamente

la festività.

2.5.

In considerazione

della sua attuale situazione finanziaria la madre non versa un contributo

alimentare, mentre al padre spetta il diritto di ricevere la rendita completiva

Al per figli (a partire dal gennaio 2008) e le rendita per figli che già

percepisce dalla __________.

Considerandi

2.

L'autorità parentale rimane congiunta conformemente alla clausola 2.3 della

convenzione.

3.

Con la presente pattuizione il padre potrà chiedere all'ufficio competente

che la rendita completiva per figli venga a lui direttamente versata.

4.

La presente transazione verrà sottoposta al Pretore per omologazione. La

causa pendente verrà stralciata dai ruoli e le ripetibili saranno compensate.

Le spese, riservata la concessione dell'assistenza giudiziaria, rimarranno a

carico delle parti in misura della metà ciascuna."

(Doc. 4)

Da questa transazione

emerge dunque in particolare che la custodia di RI 2 è stata attribuita al

padre, presso il quale la figlia vive dall'8 gennaio 2008, che la madre non

versa alcun contributo alimentare e che il padre ha il diritto di ottenere

anche la rendita completiva per figli dall'AI.

Dalla documentazione agli

atti risulta inoltre che il 31 marzo 2010 la Cassa CO 1, mediante un messaggio

di posta elettronica, ha invitato il responsabile degli stipendi e delle

assicurazioni del personale della __________ a contattare PI 1 chiedendole di

comprovare (mediante un ordine bancario o postale) che versa regolarmente l'assegno

familiare al padre di RI 2.

PI 1 avrebbe affermato

verbalmente a __________ di non avere mai versato gli assegni di famiglia al

padre di RI 2, rifiutandosi tuttavia di confermarlo per iscritto, dopo essersi

consultata con il suo avvocato (cfr. Doc. 8).

Nel suo scritto del 29

maggio 2010 il patrocinatore della parte interessata ha sostanzialmente

confermato che PI 1 non ha versato l'assegno (cfr. consid. 1.6.: "tuttavia

non era d'accordo di trasmetterlo nella mani dell'ex marito"; "la mia

cliente accetterebbe che RI 2 stia con RI 1, a condizione però di beneficiare del diritto di visita. Così facendo, la figlia potrebbe ricevere l'importo

dell'assegno").

Alla luce di tutti questi

elementi il TCA deve concludere che sono dati in concreto i presupposti per

ordinare il versamento a RI 1 dell'assegno per la figlia RI 2 ai sensi

dell'art. 9 LAFam (cfr. consid. 2.2).

È peraltro evidente, come

ammesso pure dal patrocinatore di PI 1 (cfr. consid. 1.5), che non è questa la

sede per regolare eventuali problemi insorti a proposito del diritto di visita

della madre.

L'unica questione qui di

rilievo è di fare in modo che l'assegno di famiglia venga destinato allo scopo

per il quale viene versato, cioè il sostentamento della figlia RI 2 (cfr. art.

2.

LAFam: "Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o

periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario

rappresentato da uno o più figli.").

Con il ricorso viene

postulato il versamento dell'assegno di famiglia a RI 1 dal gennaio 2008.

In realtà il padre di RI 2 ha inoltrato la domanda alla Cassa di compensazione AVS il 18 novembre 2008. Ora, alla luce delle

disposizioni di diritto cantonale a quel momento in vigore, egli ha diritto al

versamento dell'assegno dal 1° dicembre 2008 (cfr. consid. 2.2).

In questo senso il ricorso

è parzialmente accolto.

Esula invece dalla

presente vertenza la questione di un'eventuale restituzione degli assegni già

ricevuti da PI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto e la decisione su reclamo del 22 febbraio 2010 è

annullata.

§ RI

1 ha diritto al versamento dell'assegno di famiglia per la figlia RI 2 dal 1°

dicembre 2008.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO

1 verserà a RI 1 fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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