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Decisione

39.2010.7

Restituzione assegni integrativi indebitamente percepiti. Richiesta di condono respinta per difetto di buona fede. Gli insorgenti hanno omesso di informare la Cassa della convivenza di un parente all'

30 agosto 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.4. Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 32

LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"

I genitori hanno diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabitano costantemente

con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone

da almeno 3 anni;

d)

il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il

nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti

dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa

o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è

computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del

limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai

tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo

erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, per quanto attiene al

calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia, rinvia alla Laps.

2.5. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio

dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

cpv. 1 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione

di una prestazione."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528,

edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse

et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.9. Per quanto

riguarda la perenzione del diritto alla restituzione, è utile ribadire che

l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44 cpv. 4 LAF (cfr. consid.

2.7.), prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno

dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI, art. 47 cpv. 2

vLAVS; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 25

n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente

al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr.

pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431 consid. 3a, pag.

433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente

avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Nel caso in cui è

Considerandi

necessaria la collaborazione tra più autorità, la ragionevole conoscenza dei

fatti rilevanti ai fini della restituzione è data quando è ascrivibile ad una

delle unità amministrative competenti (DTF 119 V 431 consid. 3a, pag. 433; STFA

I 62/02 del 2 aprile 2004 consid. 4.2.).

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N.

36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps,

di un termine di perenzione.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

2.10

In una

sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, emessa in ambito LADI, il TF era

chiamato ad esprimersi in merito alla restituzione di indennità di

disoccupazione indebitamente percepite e alla perenzione dell’ordine di

restituzione fatta valere dalla ricorrente. In particolare, al consid. 6 l’Alta

Corte si è così espressa:

" 6.3 Per prassi costante, una decisione

amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non

viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può

più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non

esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna

2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente

grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine,

l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del

diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e

5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219;

104.

Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi

particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza

dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano

raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii),

e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio,

quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da

eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un

divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit.,

pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base

legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche

sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse

e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della

decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità

decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der

nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

Il

Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a

prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento

(RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un

errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di grande riserbo

nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321;

Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e

i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità

comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva

di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale

federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b

della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non

considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un

assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di

fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa

dopo la scadenza del termine di perenzione).

6.4

In

concreto non è soltanto incontestato, ma addirittura ammesso dalla Sezione del

lavoro - la quale ha precisato che il provvedimento di restituzione avrebbe

dovuto essere emanato immediatamente dopo la decisione con cui essa aveva

decretato l'inidoneità al collocamento dell'interessata e non solo dopo la

sentenza con cui il Tribunale federale delle assicurazioni aveva confermato

definitivamente detta decisione - che la Cassa ha statuito sull'esistenza di un

diritto nel frattempo estinto, in seguito a perenzione.

La

decisione è pertanto gravemente viziata nel merito (sentenza del Tribunale

federale 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995 pubblicata in RDAT 1996 I n. 49 pag.

137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la carenza inoltre,

pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia, la richiesta di

restituzione era giustificata in quanto l'inidoneità al collocamento

dell'assicurata e quindi il fatto che abbia percepito a torto indennità di

disoccupazione sono stati confermati in ultima istanza (RDAT 1996 I n. 49 pag.

139.

consid. 5b). Alla luce della suesposta giurisprudenza quindi, malgrado

l'intervenuta perenzione, la decisione è annullabile e quindi in concreto

definitiva. Una modifica potrebbe infatti intervenire solo tramite riesame da

parte dell'amministrazione (si confronti RCC 1988 pag. 261 consid. 3c.).

Su questo

punto, in quanto conforme al diritto federale, il giudizio impugnato va

confermato." (STF 8C_383/2007, consid. 6)

2.11

Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo

2004.

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122.

V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in: RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3

c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.12

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.13

Gli

assicurati, nell’atto di ricorso, hanno fatto valere che la decisione di

condono (recte: di restituzione) è nulla ab initio essendo intervenuta

dopo il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps (cfr.

doc. I).

Il TCA constata

che l’amministrazione è venuta a conoscenza della convivenza di __________ con

i ricorrenti il 10 maggio 2006 (cfr. doc. 24B in alto), mentre l’ordine di

restituzione è del 15 maggio 2007 (cfr. doc. 3A). La Cassa ha dunque

effettivamente statuito sull'esistenza di un diritto nel frattempo estinto, in

seguito a perenzione.

La

decisione è pertanto gravemente viziata nel merito (sentenza del Tribunale

federale 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995 pubblicata in RDAT 1996 I n. 49 pag.

137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la carenza inoltre,

pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia, la richiesta di

restituzione era giustificata ed è passata in giudicato incontestata. In

effetti gli assicurati, come visto, hanno unicamente postulato il condono della

restituzione (cfr. doc. 6). Alla luce della giurisprudenza esposta al consid.

2.10

, quindi, la decisione di restituzione essendo annullabile e non nulla,

come preteso nel ricorso e non essendo stata contestata, è definitiva.

Per casi

analoghi, cfr. STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007, consid. 2.4. e STCA 38.2006.92

del 13 giugno 2007, consid. 2.5.

2.14

In seguito al

decreto di stralcio del 17 aprile 2008 (cfr. doc. 17), i rappresentanti della

Cassa hanno convocato il signor __________ del Servizio centrale delle

prestazioni sociali ed il signor __________ dello sportello regionale Laps di __________,

al fine di esperire ulteriori accertamenti in merito alla modalità di

svolgimento della procedura di richiesta per assegni integrativi e di prima infanzia.

Dall’incontro,

che ha avuto luogo il 30 aprile 2008, è emerso che, in base agli atti, la check

list della richiesta dei coniugi __________ è stata consegnata dal Signor __________

(cfr. doc. 18) e non da una ragazza come dichiarato dagli assicurati nel corso

dell’udienza del 17 aprile 2008 dinanzi al TCA (cfr. doc. A3). Il signor __________

ha inoltre precisato che, al momento in cui un assicurato si presenta allo

sportello per la richiesta di prestazioni, l’operatore inserisce i dati alla

presenza del richiedente, in base alla documentazione che questi consegna al

momento e sulla scorta dei dati fiscali visualizzati secondo l’ultima decisione

di tassazione cresciuta in giudicato. I documenti sono già verificati nella

loro completezza al momento in cui è fissato l’appuntamento per l’inoltro della

domanda.

Il signor

__________ ha poi spiegato che in caso di dubbi in merito ai membri facenti

parte dell’economia domestica, l’operatore dello sportello effettua le

verifiche mediante l’apposito programma in dotazione a diversi comuni. Nel caso

dei coniugi __________, non si è ritenuto di dover effettuare ulteriori

verifiche, visto che dalla prima pagina del contratto di locazione risultava

che l’appartamento, adibito ad abitazione familiare per tre persone, era già

occupato dalle quattro persone facenti parte l’unità di riferimento.

Il signor

__________ ha infine confermato che tutti i documenti consegnati in occasione

dell’appuntamento per l’inoltro della domanda sono presenti nell’incarto dello

sportello Laps. Considerato che, nel caso di specie, nell’incarto dello

sportello Laps risulta unicamente la prima pagina del contratto d’affitto, è

verosimile che fosse l’unica pagina consegnata in quell’occasione (cfr. doc.

19, doc. 19A).

Nelle

loro osservazioni del 14 luglio 2008, gli assicurati hanno contestato quanto

affermato dal signor __________ e certificato dal signor __________, ribadendo

di aver consegnato i documenti richiesti, tra cui tutte le pagine del contratto

di locazione, ad un’impiegata (cfr. doc. A2).

Il 15

gennaio 2010, ossia quasi un anno e mezzo dopo che gli assicurati hanno

prodotto le loro osservazioni, la Cassa ha respinto la domanda di condono.

Da una

parte, l’amministrazione si è basata sulla conferma, fornita dal signor __________,

che tutti i documenti consegnati in occasione dell’appuntamento per l’inoltro

della domanda sono contenuti nell’incarto dello sportello Laps. Dall’altra, la

Cassa ha rilevato che sia per la richiesta di assegni familiari del 2005 che per

la richiesta del 2006, la documentazione trasmessa dallo sportello Laps

competente comprende esclusivamente la prima pagina del contratto di locazione.

Inoltre, in seguito alla decisione valida a decorrere dal 1° giugno 2006, non

ritenendo corretta la spesa per l’alloggio ritenuta dalla Cassa e precisando di

inviare il contratto di locazione ed il versamento mensile, la signora RI 2 ha

nuovamente allegato unicamente la prima pagina del contratto.

Sulla

scorta di queste considerazioni, a mente della Cassa appare altamente

inverosimile che due diversi responsabili dello sportello Laps di __________ -

nel 2005 __________, nel 2006 __________ - abbiano smarrito la medesima

documentazione prima di inoltrare la richiesta alla Cassa, e che pure il

funzionario incaricato della Cassa abbia smarrito proprio le pagine da 2 a 6

del contratto di locazione inviatogli da RI 2 il 10 giugno 2006.

D’altro

canto, i coniugi __________ hanno fornito a __________ la prima e la quinta

pagina - quella dove figura che l’appartamento viene occupato anche dalla madre

di RI 1 - del contratto di locazione proprio affinché parte della pigione fosse

computata nell’ambito della prestazione complementare. Del resto, già

nell’agosto 2000 __________ aveva dichiarato all’Ufficio delle prestazioni di volere

e dovere, date le circostanze, partecipare anche lei alla spesa per l’alloggio (cfr.

doc. 24).

2.15

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale, analizzando la fattispecie alla luce degli

accertamenti esperiti dalla Cassa in seguito al decreto di stralcio del 17

aprile 2008 (cfr. doc. A3), ritiene dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, che gli assicurati non abbiano prodotto il

contratto di locazione completo in nessuna delle tre circostanze menzionate

dalla Cassa e, fino al mese di maggio 2006, non abbiano informato nemmeno in

altro modo l’amministrazione della convivenza di __________. Il fatto che il 10

maggio 2006 l’operatore dello sportello Laps di __________ __________ abbia

dovuto personalmente annotare che, citiamo, “L’istante (…) divide l’economia

domestica, oltre che con il marito ed i due figli, anche con la suocera” (cfr.

doc. 24B), rende ulteriormente verosimile che, fino a quel giorno, la Cassa non

sapesse della convivenza di __________ con i ricorrenti.

Nel

fornire a __________ le pagine rilevanti del contratto di locazione al fine

dell’ottenimento della prestazione complementare, i coniugi __________ hanno

dimostrato di comprendere a sufficienza la procedura di richiesta di prestazioni

complementari e, di riflesso anche la procedura di richiesta di assegni

familiari. Pertanto, essi non potevano ignorare che l’omissione di comunicare

allo sportello Laps e alla Cassa un elemento determinante ai fini del diritto

ad assegni familiari avrebbe costituito una violazione dell’obbligo di

informare stabilito dall’art. 21 Laps. Essi non possono pertanto essere

considerati in buona fede in applicazione dell’art. 26 cpv. 3 Laps.

Venendo a

cadere il presupposto della buona fede, non è necessario approfondire la questione

di sapere se sia soddisfatto il requisito dell’onere troppo gravoso.

La

decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 27 aprile 2010 deve quindi essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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