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Decisione

39.2011.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 maggio 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 2

febbraio 2011 il Comune di __________ ha inviato uno scritto, al quale ha

allegato della documentazione, a sostegno della buona fede dell’assicurata

(cfr. doc. V + A-L).

1.7. La Cassa si

è espressa al riguardo con osservazioni del 14 febbraio 2011 (cfr. doc. VII)

che sono state trasmesse per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

1.8. Pendente

causa questa Corte ha chiesto all’insorgente di inviare gli estratti conto di

tutti i suoi conti bancari (in particolare dei suoi conti presso __________

e __________ di __________ e postali relativi al periodo dal

mese di luglio al mese di dicembre 2010 (cfr. doc. IX).

L’assicurata

ha dato seguito a tale richiesta il 28 febbraio 2011 (cfr. doc. X; B1-7).

1.9. L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 9 marzo 2011 (cfr. doc. XII).

1.10. Il doc. XII è

stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno

negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 7'889.--

percepito a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° settembre 2009

al 31 luglio 2010.

L’art. 51

Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia

monoparentale, stabilisce quanto segue:

" Il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato

nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita

costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i

requisiti della Laps.”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Ai sensi

dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,

sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,

segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30

Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del

20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nel caso in

esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti risulta che il 16 agosto 2009 __________, padre dei figli

dell’assicurata, __________ (6.4.2005) ed __________ (19.3.2008) è deceduto

(cfr. doc. VE).

A seguito

della morte di __________ l’insorgente ha postulato il riconoscimento di prestazioni

per superstiti a favore dei suoi figli (cfr. doc. VA).

Con

decisione del 28 ottobre 2009 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha

attribuito a ciascun bambino una rendita ordinaria semplice per orfano d. fr.

681.-- al mese a decorrere dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 3).

Le

rendite arretrate relative a settembre e ottobre 2009 per complessivi fr.

2'724.-- sono state oggetto di compensazione con assegni familiari percepiti

dall’assicurata in quei mesi (cfr. doc. 3).

Il 7

luglio 2010 la Cassa Pensioni __________ __________ ha poi riconosciuto una

pensione orfani di complessivi fr. 479.30 (fr. 239.65 per ciascun figlio; cfr.

doc. VH) al mese.

L’importo

di fr. 5'751.60 pari alle pensioni orfani arretrate per il periodo settembre

2009 – luglio 2010 è stato corrisposto alla ricorrente l’11 agosto 2010 (cfr.

doc. VH; 17; B1).

Inoltre

la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, con decisioni del 26 agosto 2010, ha assegnato ai figli dell’assicurata una prestazione complementare alla rendita AVS per orfani

di fr. 623.-- mensili a fare tempo dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 9; 10).

Quella

Cassa ha proceduto alla compensazione degli arretrati per il lasso di tempo

settembre-dicembre 2009, corrispondenti a fr. 2'492.--, con assegni di prima

infanzia ricevuti in quel periodo dall’insorgente (cfr. doc. 9).

Per

quanto attiene alle PC arretrate per l’arco di tempo gennaio – luglio 2010 di

complessivi fr. 4'361.--, la somma di fr. 2'016.-- è stata oggetto di

compensazione con assegni di prima infanzia di cui ha beneficiato l’assicurata

(cfr. doc. 10).

L’ammontare

di fr. 2'968.-- è, invece, stato versato alla ricorrente il 27 agosto 2010

(cfr. doc. 10; B3).

E'

pacifico pertanto che, essendo i figli dell’assicurata stati posti al beneficio

di rendite per orfani (AVS; PC; Cassa pensioni) e avendo ricevuto delle

prestazioni a titolo retroattivo da parte dell’AVS, delle PC e della Cassa

pensioni, attinenti al medesimo periodo in cui la ricorrente ha percepito gli

assegni di famiglia, le entrate della famiglia RI 1 erano, per il lasso di

tempo citato, superiori a quelle effettivamente computate nel calcolo degli

assegni di famiglia.

Di

conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo degli

assegni di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili

condizioni l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente

percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia afferenti al periodo settembre

2009-luglio 2010 per un importo complessivo - tenuto conto tenuto conto della

parziale compensazione con fr. 2'724.-- di rendite AVS per orfani arretrate per

settembre e ottobre 2009, fr. 2'492.-- di PC arretrate da settembre a dicembre

2009 e fr. 2'016.-- di PC arretrate da gennaio 2010 (cfr. doc. 3, 9, 10) - di

fr. 7’889.-- (cfr. consid. 2.6.; doc. 12).

2.8. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR

2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique

VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Considerandi

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10

Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono

di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni

chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso

valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i

due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha

sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116

V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Al

riguardo con sentenza C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 ALV

Nr. 17 pag. 55, la nostra Alta Corte ha, poi, deciso che:

"

(…) il n'y a pas lieu d'abandonner la

jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA, relative aux

conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations

d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale

lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la

forme d'un capital. Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des

assurances a rendre cette jurisprudence conservent leur pertinence et les

travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas de retenir, comme on l'a vu,

la volonté du législateur de modifier, à cet égard, les règles matérielles

telles que définies sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 79 al. 1bis aRAVS.

5.3.4

Il s'ensuit que le recourant est en

principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé par

l'assurance-invalidité à titre rétroactif, au moment où la restitution devait

avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l'entrée en force de la décision de

restitution, soit au 31ème jour après la notification de la décision sur

opposition rendue le 11 juin 2003 par le Service de l'emploi (cf. consid. 5.2

supra). Contrairement à l'opinion des premiers juges, il ne se justifie pas de s'écarter

de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en

se dessaisissant du capital versé par l'assurance-invalidité. Il convient

plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la

décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a

renoncé a des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu,

en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est

dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en

appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies

par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (sur cette question, voir en

particulier : Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations

complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 46/2002 p. 417 ss; Spira, Transmission de

patrimoine et dessaisissement au sens de la Loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS/AI (LPC), RSAS 1996 p. 208 sv.). Dans cette mesure,

l'assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s'il ne

remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par

l'art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art.

3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI, en relation avec la distraction du

capital versé par l'assurance-invalidité, n'entrant toutefois plus en

considération dans ce second calcul. (…)”

2.11

Nell’evenienza

concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), la somma di fr. fr. 2'724.--,

concernente le rendite AVS per orfani retroattive relative ai mesi di settembre

e ottobre 2009 riconosciute con decisione del 28 ottobre 2009, è stata

immediatamente versata al fondo di compensazione assegni di familiari (cfr.

doc. 3).

Anche l’ammontare

di fr. 2'492.--, afferente alle PC arretrate per il lasso di tempo

settembre-dicembre 2009, nonché l’importo di fr. 2'016.--, relativo alle PC

arretrate per l’arco di tempo gennaio – luglio 2010, riconosciuti con decisioni

del 26 agosto 2010, sono stati direttamente girati al fondo di compensazione

assegni di prima infanzia (cfr. doc. 9; 10).

Al

contrario la somma di fr. 2’968.--, corrispondente a una parte di PC arretrate

relative al lasso di tempo gennaio - luglio 2010 secondo la decisione del 26 agosto

2010.

(cfr. doc. 10), come pure l’importo di fr. 5'751.60 concernente le

pensioni orfani arretrate per il periodo settembre 2009 – luglio 2010 ai sensi

della decisione della Cassa pensioni __________ del 7 luglio 2010 (cfr. doc.

VH), sono stati corrisposti all’assicurata.

Una

compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa resistente

non è, dunque, più possibile.

Questo

Tribunale ritiene, inoltre, in applicazione dell'abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che gli importi di fr. 5'751.60 e di fr. 2'968.-- delle PC e delle

pensioni orfani della previdenza professionale versati a titolo retroattivo all’insorgente

l’11 agosto 2010, rispettivamente il 27 agosto 2010 (cfr. doc. B1; B3), non

erano più disponibili già nella prima metà del mese di novembre 2010, ossia nel

momento in cui l’ordine di restituzione del 1° ottobre 2010 è passato in

giudicato e avrebbe dovuto quindi avere luogo il rimborso (cfr. SVR 2007 ALV

Nr. 17 pag. 55; STFA C 267/99del 16 marzo 2000).

In

effetti dagli estratti dei conti bancari della ricorrente, richiesti da questa

Corte (cfr. consid. 1.8.), emerge un saldo alla fine di ottobre 2010 di fr.

6.96

presso __________ e di fr. 32.51 presso __________, rispettivamente a metà

del mese di novembre 2010 di fr. 486.26 presso__________ e di fr. 699.19 presso

__________; cfr. doc. B1; B5; B6).

Alla fine

di dicembre 2010 il saldo dei conti dell’assicurata era, d’altronde, di fr.

26.69

presso __________ e di fr. 242.19 presso __________ (cfr. doc. B1; B7).

Al

riguardo va rilevato, da un lato, che quando, nel mese di agosto 2010,

l’assicurata ha ricevuto le PC e le pensioni orfani della Cassa pensioni

arretrate di cui sopra, la stessa beneficiava unicamente di una rendita AVS per

orfani di fr. 1'362.-- (cfr. doc. B1; B3).

Il

versamento di assegni familiari era stato sospeso, essendo pendente la

procedura di revisione (cfr. doc. I; B3; B4).

Dall’altro,

nella domanda di condono la ricorrente ha elencato le spese correnti (pigione,

cassa malati, AIL, spese mediche non coperte dalla LAMal, telefono,

assicurazione domestica, alimentari, abbigliamento, spese auto, ecc.), ammontanti

a circa fr. 3'800.-- / fr. 3'900.-- al mese, che deve sostenere per far fronte

al sostentamento minimo suo e soprattutto dei suoi bambini (cfr. doc. 13).

Gli

importi di prestazioni arretrate versati all’insorgente nell’agosto 2010 sono,

di conseguenza, stati utilizzati in esecuzione di un obbligo legale, ossia dell’obbligo

di mantenimento dei figli sancito dall’art. 276 CC, ottenendo delle

controprestazioni equivalenti (cfr. consid. 2.10.; SVR 2007 ALV Nr. 17 pag.

55).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267 e SVR 2007 ALV Nr. 17

pag. 55, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007; 39.2004.9

del 16 dicembre 2004 e per dei caso analoghi in ambito LADI cfr. pure STCA

38.2007.48

del 18 ottobre 2007; 38.99.00162 del 4 gennaio 2000).

2.12

Per quanto

attiene al requisito della buona fede, va evidenziato che la Cassa ha negato

l’adempimento di tale presupposto indicando principalmente che l’assicurata non

l’ha informata della possibilità che le fossero riconosciute delle prestazioni

per orfani a favore dei suoi figli (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).

A tale

proposito il TCA ritiene che, anche considerando che l’assicurata non ha

debitamente comunicato alla Cassa l’inoltro della richiesta di prestazione

complementare alla rendita AVS o AI del 10 novembre 2009 (cfr. doc. VC) e della

domanda di prestazioni della previdenza professionale, alla stessa, per il

periodo settembre 2009 – luglio 2010, nonostante il suo dovere di collaborare

concretizzato nell’obbligo di informare ogni cambiamento (cfr. consid. 2.4.),

non deve comunque essere imputata tale mancanza.

L’assicurata,

fino alla notifica della comunicazione del 7 luglio 2010 della Cassa Pensioni __________

con cui è stata informata che ai suoi figli era stata attribuita, con effetto

retroattivo al 1° settembre 2009, una rendita per orfani (cfr. doc. VH) e delle

decisioni del 26 agosto 2010 con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG aveva

riconosciuto ai figli della ricorrente delle PC retroattive a far tempo dal

settembre 2009 (cfr. doc. 9; 10), non sapeva se ai suoi figli sarebbero state effettivamente

riconosciute delle PC e delle prestazioni della previdenza professionale, né

era al corrente dell’importo delle rendite che gli sarebbero state erogate, né

del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto tale diritto.

Un

eventuale avviso alla Cassa della richiesta di PC e di prestazioni della

previdenza professionale per superstiti e dunque dell'ipotetica pretesa di tali

rendite non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo

dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono

calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT

I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche

ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla comunicazione del

7.

luglio 2010 della Cassa Pensioni __________ e alle decisioni del 26 agosto

2010.

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, dell’inoltro della domanda di

prestazioni della previdenza professionale e di PC da parte dell’insorgente,

avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi e di

prima infanzia a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4)

- per esempio indicando che, qualora l’assicurata avesse ricevuto una rendita

da parte della Cassa pensioni e delle PC, avrebbe dovuto restituire la parte di

assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio della loro

assegnazione, fossero state computate tali prestazioni -, l’omissione della

ricorrente non costituisce in ogni caso una grave negligenza, bensì

semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può essere

negata.

Nella

sentenza già menzionata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.

l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi,

l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas

consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la

compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance

contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits

(consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou

n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ

(consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de

première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au

regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les

constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître

qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti

l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,

l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à

l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû

communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie

d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des

prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC

n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une

décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit

hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut

disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI

1994.

p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne

pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était

pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas

assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont

à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à

savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27

al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les

griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement

à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien

davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation

économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."

Pertanto

occorre concludere che nel periodo dal settembre 2009 al luglio 2010 la

ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.

Del resto

non risulta che la parte resistente, allorché ha saputo della decisione emessa

il 28 ottobre 2009 dalla Cassa di compensazione AVS con cui a ciascun figlio

dell’assicurata era stata attribuita una rendita per orfano dal 1° settembre

2009.

(cfr. doc. 3) - a seguito della quale la Cassa AF medesima il 20 ottobre 2009 ha chiesto la compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (cfr. doc. 1) -, abbia

approfondito la questione relativa all’eventuale diritto ad altre prestazioni

per superstiti, interpellando l’assicurata stessa e se del caso subordinando

l’attribuzione degli assegni familiari a una condizione o a una riserva.

2.13

Quanto fatto,

segnatamente, valere dalla Cassa, ossia che la buona fede dell’assicurata deve

essere negata non avendola tempestivamente informata in merito alla

comunicazione della Cassa pensioni del luglio 2010, ma essendosi limitata a

trasmetterla al servizio delle PC e allo Sportello Laps in occasione della

revisione avvenuta nel mese di agosto 2010 (cfr. doc. A2), non è tale da

sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

In

effetti è vero che l’autorità competente per una determinata prestazione

sociale va informata ai sensi dell’art. 30 Laps (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

Non

esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare

vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è

stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un

ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi

per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

Il TFA,

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa

di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale

principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

Per

inciso è utile rilevare che il TCA, in una recente sentenza 39.2010.17 del 17

febbraio 2011, passata in giudicato incontestata, afferente a un caso di

perenzione del diritto alla restituzione di assegni integrativi versati a degli

assicurati, ha lasciato insoluta la questione di sapere se gli Sportelli Laps

vadano o meno considerati un organo amministrativo che unitamente alla Cassa

cantonale per gli assegni familiari concorre alla determinazione della pretesa

di restituzione e quindi, qualora lo Sportello Laps sia stato informato di un

fatto rilevante ai fini della determinazione del diritto e se del caso

dell’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia, se torni applicabile

oppure no la giurisprudenza afferente all’inizio del termine di perenzione nel

caso la determinazione della pretesa di restituzione presupponga il concorso di

parecchi organi amministrativi (cfr. DTF 112 V 180; STFA I 118/97 del 6 luglio

1998; STCA 38.2000.162 pubblicata in RDAT II-2001 N. 95).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che in casu, la comunicazione del 7 luglio 2010

della Cassa pensioni e le decisioni del 26 agosto 2010 riguardanti le PC sono

state emesse quando l’assicurata aveva già percepito gli assegni di prima

infanzia per il periodo settembre 2009 – luglio 2010.

Al

riguardo è utile ricordare che giusta l’art. 68 Laf l’assegno di prima infanzia

è versato al beneficiario all’inizio di ogni mese.

Ne

discende che quanto allegato dalla parte resistente non ha in ogni caso alcuna

influenza sulla presente questione della buona fede al momento in cui

l’assicurata ha percepito gli assegni di prima infanzia per l’arco di tempo

settembre 2009 – luglio 2010.

Neppure una

comunicazione più tempestiva direttamente alla Cassa di quanto stabilito dalla

Cassa pensioni nel luglio 2010 avrebbe evitato il versamento all’insorgente

degli API da settembre 2009 a luglio 2010.

2.14

Per quanto

attiene, infine, alla dichiarazione del 2 febbraio 2011 del Comune di __________,

evidenziata dalla Cassa (cfr. doc. VII), secondo cui dopo l’inoltro della

richiesta di prestazioni per superstiti “…la signora RI 1 ha continuato,

come da prassi, a beneficiare degli assegni per poter vivere e mantenere la

famiglia cosciente del fatto che si trattava di versamenti a titolo

provvisorio” (cfr. doc. V), giova osservare innanzitutto che nello stesso

scritto il Comune ha pure affermato che:

"

(…)

E’ comunque praticamente

impossibile in questi casi per un utente calcolare le varie compensazioni e gli

effettivi importi di spettanza finali (…).

Confermiamo quindi che la

signora RI 1 si è comportata in modo corretto e i ritardi che si sono

verificati e che hanno portato a questa spiacevole conseguenza sono stati

indipendenti dalla sua volontà.” (Doc. V)

Si tratta,

peraltro, di un’asserzione formulata a posteriori da terzi, ovvero

dall’autorità comunale, la quale non ha comunque sostenuto di avere, tramite

l’Agenzia AVS, espressamente reso attenta l’assicurata del fatto che se la

Cassa pensioni e/o le PC avessero attribuito delle prestazioni ai suoi figli,

avrebbe eventualmente dovuto restituire la parte di assegni di prima infanzia

ricevuti a torto.

Di

conseguenza quanto dichiarato dal Comune di __________ non permette di concludere

che l’assicurata, nel percepire gli assegni di prima infanzia per il periodo

settembre 2009 – luglio 2010, fosse cosciente di irregolarità o perlomeno non

in modo tale da ritenerla colpevole di una negligenza grave.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. E'

riconosciuta la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° settembre

2009 al 31 luglio 2010.

Di

conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la

restituzione dell'importo di fr. 7’889.-- e pronunci una nuova decisione.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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