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Decisione

39.2011.10

Irricev.del ric.al TCA contro la dec.su reclamo che ha confermato l'ord.di restit. i AFI. I ricorrenti hanno invocato solola BF e l'onere troppo grave,precisando di non contestare il calcolo.Tuttavia

23 novembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno, invece, invocato la buona fede e l’onere troppo grave in caso

di restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I).

Ora, la

buona fede e l’onere troppo grave corrispondono ai presupposti che devono

essere ossequiati per poter ottenere il condono di una restituzione (cfr.

consid. 2.6.).

La

questione dell’adempimento degli stessi deve, però, essere affrontata al

momento di esaminare la domanda di condono e non contestualmente alla procedura

di restituzione (cfr. consid. 2.8.).

2.11. L'amministrazione,

nel caso di specie, non ha emesso alcuna decisione formale in merito al

condono.

Pertanto questa

Corte non può statuire sulla richiesta dei ricorrenti riguardante la concessione

Considerandi

del condono della restituzione della somma di fr. 747.-- (cfr. doc. I pag. 7).

Al

riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza

la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In casu,

come visto, la decisione su reclamo impugnata si limita, in effetti, a

confermare l’ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 747.-- relativo ad

assegni integrativi percepiti a torto da febbraio ad aprile 2011.

Il

presente ricorso si rivela, dunque, irricevibile (per alcuni casi analoghi cfr.

STCA 32.2011.116 del 27 ottobre 2011; STCA 39.2001.44 dell’11 giugno 2001).

Gli atti

vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale relativamente

alla domanda di condono della restituzione di fr. 747.-- formulata dagli

assicurati, contro la quale i coniugi RI 1 potranno interporre reclamo (cfr.

art. 46 Laf; art. 33 cpv. 1 Laps) e successivamente, se del caso, contro la

decisione su reclamo che l’amministrazione emanerà potranno ricorrere al TCA

(cfr. art. 46 Laf; art. 33 cpv. 2 Laps; art. 1 cpv. 2 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è irricevibile.

2.- L'incarto è

trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca

sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto da RI 1 e RI

2.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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