39.2011.10
Irricev.del ric.al TCA contro la dec.su reclamo che ha confermato l'ord.di restit. i AFI. I ricorrenti hanno invocato solola BF e l'onere troppo grave,precisando di non contestare il calcolo.Tuttavia
23 novembre 2011Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2011.10
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, TCA
Titolo:
Irricev.del ric.al TCA contro la dec.su reclamo che ha confermato l'ord.di restit. i AFI. I ricorrenti hanno invocato solola BF e l'onere troppo grave,precisando di non contestare il calcolo.Tuttavia l'ammin.non ha emesso alcuna dec.form.sul condono.Atti trasmessi alla Cassa per decidere sul condono
ASSEGNO INTEGRATIVO
CONDONO
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF
art. 47segg. LAF
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 33 cpv. 2 LAPS
art. 61 let. b LPGA
art. 1 cpv. 2 LPTCA
art. 3 LPTCA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.10
rs
Lugano
23 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 25 luglio
2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 25 luglio 2011, ha confermato il proprio provvedimento del 16
giugno 2011, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr.
747.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1°
febbraio al 30 aprile 2011 (cfr. doc. A; I).
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento, indicando di aver ricalcolato la
prestazione di diritto degli assicurati per il periodo in questione, siccome in
occasione del rinnovo annuale dell’assegno familiare è venuta a conoscenza del
fatto che a decorrere dal gennaio 2011 il reddito da attività dipendente del
marito è aumentato (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 25 luglio 2011 gli assicurati hanno inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto il riconoscimento della loro
buona fede nei confronti della Cassa e che venga, pertanto, totalmente
condonato l’obbligo di restituzione. Essi hanno, inoltre, evidenziato che il
rimborso della somma di fr. 747.-- costituirebbe un onere troppo grave per la
loro economia familiare.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, i ricorrenti hanno segnatamente
addotto di aver sempre adempiuto il loro compito di informare per tempo l’Istituto
delle assicurazioni sociali di ogni cambiamento.
Gli
stessi hanno peraltro ribadito con forza la loro buona fede nell’adempimento
del loro dovere come onesti cittadini e che ogni cittadino non dovrebbe essere
obbligato a conoscere e sapere l’indirizzo preciso dell’ufficio competente di
ogni Dipartimento, Istituzione o Pretura, tanto più che nel loro caso non sono
stati resi attenti dell’errore delle notifiche di cambiamenti avvenute negli
anni precedenti né dall’Ufficio dell’assicurazione malattia, né dall’Istituto
delle assicurazioni sociali.
Gli
insorgenti hanno evidenziato di non avere mai approfittato della situazione e
che, se errore vi è stato, non può certo essere negata loro la buona fede.
Infine
essi hanno fatto valere che nella loro situazione economica attuale si deve
ritenere pure dato l’oggettivo grave onere qualora venisse confermata la
restituzione.
In
proposito essi hanno specificato che il rimborso dell’importo di fr. 747.-- per
la loro famiglia con due bambini e il cui sostentamento è garantito da un unico
stipendio creerebbe un obbiettivo scompenso (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 23 settembre 2011 RI 1 e RI 2 hanno ulteriormente ribadito la loro buona
fede nell’ossequiare il dovere di annunciare qualsiasi cambiamento nei termini
legali prescritti e hanno prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V; VA-VF).
1.5. La Cassa, il
30 settembre 2011, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc.
VII).
1.6. Il doc. VII
è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente
il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° febbraio - 30 aprile 2011) in cui la
Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni
di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf)
erano già in vigore.
Si
applicano, quindi, le nuove disposizioni legali.
Al
riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3
LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno
integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente
dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.3. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. Relativamente
all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso
di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata
ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.
2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.
2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se
si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,
se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),
la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art.
25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. A proposito
del condono, l’art. 4 OPGA a cui rinvia l’art. 46 Laf,
prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi
difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazioni indebitamente concesse (cpv. 1). Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (doc. 4). Sul condono è pronunciata una decisione
(doc. 5).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.9. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa ha
indicato che, in occasione della revisione annuale dell’assegno integrativo
concesso alla famiglia RI 1, è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere
dal gennaio 2011 il reddito da attività dipendente del marito è aumentato da
fr. 5'850.-- a fr. 6'300.-- (cfr. doc. I).
L’amministrazione
ha, conseguentemente, ricalcolato l’importo dell’assegno integrativo spettante
agli assicurati e con decisione del 16 giugno 2011 ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire la somma di fr. 747.-- che avrebbero percepito a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 (cfr. doc. I).
Contro il
provvedimento del 16 giugno 2011 i coniugi RI 1 hanno interposto reclamo postulando
la soppressione dell’ordine di restituzione (cfr. doc. L).
La Cassa,
con decisione su reclamo del 25 luglio 2011, ha respinto il reclamo e ha confermato l’ordine di restituzione del 16 giugno 2011 (cfr. doc. A).
Contro la
decisione su reclamo del 25 luglio 2011 gli assicurati hanno inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto il riconoscimento della loro
buona fede nei confronti della Cassa e che venga, pertanto, totalmente
condonato l’obbligo di restituzione. Essi hanno, inoltre, evidenziato che il
rimborso della somma di fr. 747.-- costituirebbe un onere troppo grave per la
loro economia familiare (cfr. doc. I).
2.10. Il ricorso
deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal
ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali
conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un
requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356
consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di
ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H
112/02 del 27 marzo 2003);
Nella
presente fattispecie gli insorgenti non hanno espresso la volontà di
modificare il dispositivo della decisione su reclamo impugnata che stabilisce
il principio della restituzione degli assegni integrativi percepiti da febbraio
ad aprile 2011 e quantifica in fr. 747.-- l’importo da rimborsare (cfr. doc.
I).
Essi, in
proposito, hanno peraltro precisato di non contestare il calcolo effettuato
dalla Cassa (cfr. doc. I pag. 6).
Fatti
I
ricorrenti hanno, invece, invocato la buona fede e l’onere troppo grave in caso
di restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I).
Ora, la
buona fede e l’onere troppo grave corrispondono ai presupposti che devono
essere ossequiati per poter ottenere il condono di una restituzione (cfr.
consid. 2.6.).
La
questione dell’adempimento degli stessi deve, però, essere affrontata al
momento di esaminare la domanda di condono e non contestualmente alla procedura
di restituzione (cfr. consid. 2.8.).
2.11. L'amministrazione,
nel caso di specie, non ha emesso alcuna decisione formale in merito al
condono.
Pertanto questa
Corte non può statuire sulla richiesta dei ricorrenti riguardante la concessione
Considerandi
del condono della restituzione della somma di fr. 747.-- (cfr. doc. I pag. 7).
Al
riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza
la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51.
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In casu,
come visto, la decisione su reclamo impugnata si limita, in effetti, a
confermare l’ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 747.-- relativo ad
assegni integrativi percepiti a torto da febbraio ad aprile 2011.
Il
presente ricorso si rivela, dunque, irricevibile (per alcuni casi analoghi cfr.
STCA 32.2011.116 del 27 ottobre 2011; STCA 39.2001.44 dell’11 giugno 2001).
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale relativamente
alla domanda di condono della restituzione di fr. 747.-- formulata dagli
assicurati, contro la quale i coniugi RI 1 potranno interporre reclamo (cfr.
art. 46 Laf; art. 33 cpv. 1 Laps) e successivamente, se del caso, contro la
decisione su reclamo che l’amministrazione emanerà potranno ricorrere al TCA
(cfr. art. 46 Laf; art. 33 cpv. 2 Laps; art. 1 cpv. 2 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto da RI 1 e RI
2.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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