39.2011.11
Negato condono della restit.di AFI del 2008. La BF dei ricorr.non va ammessa. Nel 1/07 e 1/08 marito,firmando dichiaraz.,accettato che AFI erogati a titolo provvis.(versam.sotto condiz.risolutiva)fino
12 ottobre 2011Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2011.11
Data decisione, Autorità:
12.10.2011, TCA
Titolo:
Negato condono della restit.di AFI del 2008. La BF dei ricorr.non va ammessa. Nel 1/07 e 1/08 marito,firmando dichiaraz.,accettato che AFI erogati a titolo provvis.(versam.sotto condiz.risolutiva)fino all'emanaz.tassaz.2008 e si è impegnmato a ev.rimborsare.Negato GP(non probab.di esito favorevole)
ASSEGNO INTEGRATIVO
CONDIZIONE
CONDONO
GRATUITO PATROCINIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 24 LAF
art. 27 LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 54 LAF
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 cpv. 1 LAPS
art. 61 let. f LPGA
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 29 cpv. 1 LPTCA
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.11
rs
Lugano
12 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 luglio 2011
emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 18 ottobre 2010, ha confermato il proprio provvedimento del 21
maggio 2010, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr.
30’910.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal
1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008 (cfr. doc. 1; inc. 39 2010.17 doc. B; 18).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione di un controllo spontaneo nel corso del mese di marzo 2010 ha reperito le decisioni di tassazione relative agli anni 2006, 2007 e 2008 da cui sono emersi
degli importi di reddito da attività indipendente conseguito da RI 1 superiori
a quelli considerati nelle decisioni con cui agli assicurati è stato erogato un
assegno integrativo per gli anni 2006, 2007 e 2008.
1.2. Con sentenza
39.2010.17 del 17 febbraio 2011 il TCA ha accolto il ricorso interposto dagli
assicurati, rappresentati dall’avv. RA 1, contro la decisione su reclamo del 18
ottobre 2010, con il quale avevano contestato la richiesta di rimborso degli
assegni relativi al 2006 e 2007. I coniugi RI 1 non hanno, per contro,
contestato la restituzione degli assegni concernenti l’anno 2008 (cfr. inc. 39.
2010.17 doc. I).
Questa
Corte ha stabilito che “la decisione su reclamo impugnata è annullata e
riformata nel senso che i coniugi __________ sono tenuti a restituire l'importo
di fr. 10’026.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2008”.
Per
quanto riguarda gli assegni integrativi percepiti nel 2006 e nel 2007, il TCA
ha ritenuto che al momento in cui è stato emesso l’ordine di restituzione del
21 maggio 2010 il diritto della Cassa di chiedere il relativo rimborso era
perento.
1.3. Con
decisione su reclamo del 5 luglio 2011 la Cassa ha, poi, confermato la
precedente decisione del 5 aprile 2011 con cui aveva respinto la richiesta di
condono della restituzione della somma di fr. 10'026.-- interposta dai coniugi RI
1 (cfr. doc. 6). L’amministrazione ha motivato il proprio diniego, rilevando di
non poter riconoscere la buona fede degli assicurati avendo il marito, il 22
gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008, sottoscritto una dichiarazione con cui si è
impegnato a restituire gli assegni ai quali non avrebbe avuto diritto, se fin
dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il
reddito da attività indipendente definitivo (cfr. doc. B).
1.4. Con ricorso
del 31 agosto 2011 gli assicurati, sempre patrocinati dall’avv. RA 1, hanno
impugnato la decisione su reclamo del 5 luglio 2011 dinanzi al TCA, chiedendo
il condono della restituzione dell’ammontare di fr. 10'026.--, corrispondenti
agli assegni integrativi percepiti nel 2008.
Gli
insorgenti hanno, altresì, postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.
A
sostegno della loro pretesa ricorsuale essi hanno addotto, relativamente al
presupposto della buona fede, di aver agito per anni nello stesso modo senza
mai essere oggetto di contestazione alcuna e senza nemmeno l’intenzione di
sottacere alcunché.
Gli
insorgenti hanno sottolineato che il TCA con sentenza 39.2010.17 del 17
febbraio 2011 ha accertato che il loro comportamento non è stato scorretto,
riconoscendo, per quanto attiene alle prestazioni percepite negli anni 2006 e
2007, la loro buona fede. A mente degli assicurati la buona fede deve,
pertanto, essere ammessa anche per il 2008, visto che il loro modo di agire è
stato perfettamente conforme a quanto già avvenuto negli anni 2006 e 2007.
Al
riguardo essi hanno precisato, da un lato, di aver presentato allo Sportello
Laps di __________, per ogni anno in cui richiedevano gli assegni integrativi,
l’ultima decisione di tassazione in loro possesso, che poi veniva trasmessa alla
Cassa. Dall’altro, che tale circostanza è stata accertata anche da questa Corte
con sentenza del 17 febbraio 2011.
Fatti
I
ricorrenti hanno rilevato che, agendo in tal modo, erano convinti di tenere
costantemente informata la Cassa della loro reale situazione finanziaria e
questo periodicamente, ogni volta che presentavano la domanda per l’anno
successivo.
Gli
insorgenti hanno sottolineato che, come accertato dal TCA nell’ambito della
procedura di cui all’inc. 39.2010.17, le decisioni di tassazione sono state
trasmesse loro un anno o addirittura due anni dopo rispetto all’inoltro della
dichiarazione fiscale all’Ufficio di tassazione e che ciò è successo anche con
la decisione relativa all’anno 2008, la quale è pervenuta loro il 30 settembre
2009.
Gli stessi
hanno osservato che la decisione di tassazione per il 2008 è poi stata
trasmessa allo sportello Laps di __________ con la domanda di assegno
integrativo per l’anno 2010.
Inoltre
gli assicurati hanno evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione dei dati
fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione di
tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per esaminare
se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della decisione,
che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da attività
indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio del mese di
febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il loro
dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il
2007.
I
ricorrenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni
percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è
stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010
l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010.
Essi
sono, di conseguenza, del parere che la Cassa, non riconoscendo il requisito
della buona fede, abbia violato l’art. 26 Laps.
Gli
assicurati hanno, altresì, fatto valere una situazione finanziaria estremamente
precaria tanto da rendere la restituzione degli assegni integrativi un onere
eccessivo che non può essere sopportato. In proposito esso hanno osservato di
avere d’altronde ottenuto gli assegni integrativi anche per gli anni 2010 e
2011, non riuscendo a far fronte a tutte le spese e al mantenimento dei figli
con le sole entrate garantite dall’attività dell’assicurato (cfr. doc. I).
1.5. In risposta
la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo del 5 luglio 2011
e ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA
U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell’importo di fr. 10'026.-- percepito a torto a
titolo di assegni di integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
2.3. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente
il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002; STFA K 133/01 20
gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K
994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame la lite verte sul condono o meno della restituzione di assegni
integrativi percepiti dai ricorrenti nell’anno 2008, ossia si riferisce a un
periodo precedente l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del
Reg.Laf, per cui in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31
dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996
(LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio
1997 (Reg.LAF).
Al
riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3
LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno
integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente
dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
2.5. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio
dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
cpv. 1 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere
una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989
p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;
STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR
2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique
VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché
sottoscrivendo le dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 essi
si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a
restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero
avuto diritto computando il reddito da attività indipendente del marito
stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A1; STCA
39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.11.; 2.16.).
Gli
insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti
della buona fede e dell’onere gravoso.
Più
precisamente essi hanno indicato di aver agito per anni nello stesso modo senza
mai essere oggetto di contestazione alcuna e senza nemmeno l’intenzione di
sottacere alcunché.
Gli assicurati
hanno sottolineato che il TCA con sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 ha accertato che il loro comportamento non è stato scorretto, riconoscendo, per quanto attiene
alle prestazioni percepite negli anni 2006 e 2007, la loro buona fede. A mente dei
ricorrenti la buona fede deve, pertanto, essere ammessa anche per il 2008,
visto che il loro modo di agire è stato perfettamente conforme a quanto già
avvenuto negli anni 2006 e 2007.
Gli
assicurati hanno, inoltre, evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione
dei dati fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione
di tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per
esaminare se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della
decisione, che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da
attività indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio
del mese di febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il
loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali
per il 2007.
Gli
insorgenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni
percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è
stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010
l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010
Quanto al
presupposto dell’onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione
finanziaria estremamente precaria (cfr. doc. I).
In
proposito questa Corte constata che la tassazione determinante in concreto si
riferisce all’anno 2008 ed è stata emessa dal competente Ufficio di tassazione
il 30 settembre 2009 (cfr. doc. I).
Gli
assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati percepiti dal
gennaio al dicembre 2008, ovvero prima dell’emissione della decisione di
tassazione per il 2008.
Di
conseguenza, anche ritenendo che i ricorrenti agli inizi di febbraio 2010 (cfr.
doc. I) hanno proceduto a una comunicazione tempestiva dell’emanazione della
decisione di tassazione per il 2008, la stessa non poteva evitare alla Cassa il
versamento degli assegni non dovuti per il 2008, in quanto tali prestazioni erano già state da tempo corrisposte.
Nel caso
in esame, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve
essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione
alle dichiarazioni firmate da RI 1 il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 con
cui si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe
avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse
stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16
dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid.
2.12.).
2.12. RI 1,
sottoscrivendo il 22 gennaio 2007 la “Dichiarazione dei dati relativi al
reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito
annuo come indipendente stimato per il 2007 la somma di fr. 40'000.-- (cfr.
inc. 39.2010.17 doc. 7), si è specificatamente impegnato a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 7)
Il
ricorrente, il 24 gennaio 2008, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei
dati relativi al reddito da attività indipendente”.
Nella
stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato era di
fr. 45'000.-- per l’anno 2008.
L’assicurato,
firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 10)
Con la
sottoscrizione delle due attestazioni menzionate, gli insorgenti hanno
accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del
marito, venissero erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino
a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente
conseguito.
Visto che
RI 1, anche nel 2008, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era
impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai
ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi per il
2008 sarebbero stati versati, come per gli anni precedenti (cfr. STCA
39.2010.17 del 17 febbraio 2011), provvisoriamente in attesa dell’emanazione
della decisione di tassazione per il 2008.
2.13. L'erogazione
degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2008 è stata, pertanto,
sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un
effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata
condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol.
II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo
aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit., n. 2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di
restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere
tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.
DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In
particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V
42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni
per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:
"
(…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa
décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,
la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter
Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas
être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,
attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir
avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173
consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de
restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit
s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des
conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988
p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
E'
inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza
in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto
sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione
delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in
particolare rilevato:
"
(…)
4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,
pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo
l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin
dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile
restituzione.
2.14. Alla luce
della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che
anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo __________ sottoscritto il 22
gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 le due dichiarazioni sottopostegli dalla
Cassa e avendo il medesimo nel 2008 esercitato un’attività a titolo
indipendente, hanno accettato che gli assegni di famiglia relativi al 2008
fossero loro versati sotto condizione risolutiva (cfr. inc. 39. 2010.17 doc. 7;
10).
Per
il periodo gennaio - dicembre 2008 essi, firmando il marito le due
dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo
di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione
definitiva del reddito conseguito nel 2008.
Pertanto
i coniugi RI 1, già dal gennaio 2008, dovevano attendersi un'eventuale
decisione di restituzione.
La loro
buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio
al mese di dicembre 2008 (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2009.16 dell’8
marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio
2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).
La
sentenza 39.2010.17 emessa da questa Corte il 17 febbraio 2011 e invocata dagli
insorgenti per comprovare la loro buona fede per il 2008 non è loro di alcun
ausilio.
In
effetti con tale giudizio che, peraltro, verteva unicamente sulla correttezza o
meno della richiesta di rimborso degli assegni integrativi percepiti dai
coniugi RI 1 nel 2006 e nel 2007 (al riguardo cfr. consid. 2.8.: “E’ tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto”), il TCA, come
già rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.2.), ha stabilito che al momento
dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 21 maggio 2010 il diritto della
Cassa di richiedere il rimborso degli assegni corrisposti agli assicurati nel
2006 e nel 2007 era perento.
Al
contrario questo Tribunale non si è pronunciato in merito alla buona fede degli
stessi nel ricevere gli assegni nel periodo 2006-2007, e quindi tantomeno relativamente
al 2008.
2.15. I ricorrenti hanno richiamato,
oltre all’incarto della Cassa prodotto dall’amministrazione con la risposta di
causa (cfr. doc. III) e all’incarto 39.2010.17 del TCA, a cui, come d’altronde
indicato ai precedenti considerandi, questa Corte ha fatto esplicito
riferimento, l’incarto fiscale per il periodo 2006-2010 dall’Ufficio di
tassazione di __________ (cfr. doc. I pag. 7).
Il TCA non vede quali
elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata dagli
assicurati possa mettere in luce. Né del resto i ricorrenti l’hanno indicato.
Di conseguenza la
richiesta degli insorgenti di richiamare l’incarto fiscale deve essere
respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16. Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), primo presupposto per ottenere
un eventuale condono (cfr. consid. 2.7.; 2.9.), deve negare il condono
dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla
famiglia RI 1 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
La
decisione su reclamo del 5 luglio 2011 emanata dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari va, pertanto, confermata.
2.17. A titolo abbondanziale
va segnalato che dalla decisione su reclamo si evince che la Cassa ha indicato
che un’eventuale richiesta di soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti
(ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al
momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato (cfr.
doc. A1).
Al
riguardo giova ribadire che a giusta ragione la parte resistente ha precisato
che un eventuale accordo per il rimborso adeguato alla situazione dei
ricorrenti deve essere stabilito con la Cassa. Questo tema non è comunque
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.
2.21.).
2.18. Gli assicurati
hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA
1 (doc. I pag. 6).
In realtà
la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1
Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3
Lag prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 35.2004.24 del 25 ottobre 2004 consid. 2.14.;
STCA 38.03.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio
2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale,
secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
Il TCA,
nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U
220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale, citata
al consid. 2.13., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet
della Confederazione (cfr. www.bger.ch) e in
riviste specialistiche, nonché della giurisprudenza cantonale pubblicata nel
sito www.sentenze.ti.ch, la presente
vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante
documentazione agli atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere
la buona fede dei ricorrenti, avendo RI 1, il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio
2008, firmato le due dichiarazioni riportate al consid. 2.12., con cui si è
impegnato a rimborsare gli assegni familiari assegnatigli provvisoriamente per
il 2008, nel caso in cui, a seguito della determinazione definitiva del reddito
da attività indipendente da lui conseguito nel 2008, fosse risultato che la sua
famiglia non ne aveva diritto.
Le
dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 non lasciano,
d’altronde, spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA
39.2011.8
del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA 35.2002.12
del 21 maggio 2002).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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