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Decisione

39.2011.11

Negato condono della restit.di AFI del 2008. La BF dei ricorr.non va ammessa. Nel 1/07 e 1/08 marito,firmando dichiaraz.,accettato che AFI erogati a titolo provvis.(versam.sotto condiz.risolutiva)fino

12 ottobre 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno rilevato che, agendo in tal modo, erano convinti di tenere

costantemente informata la Cassa della loro reale situazione finanziaria e

questo periodicamente, ogni volta che presentavano la domanda per l’anno

successivo.

Gli

insorgenti hanno sottolineato che, come accertato dal TCA nell’ambito della

procedura di cui all’inc. 39.2010.17, le decisioni di tassazione sono state

trasmesse loro un anno o addirittura due anni dopo rispetto all’inoltro della

dichiarazione fiscale all’Ufficio di tassazione e che ciò è successo anche con

la decisione relativa all’anno 2008, la quale è pervenuta loro il 30 settembre

2009.

Gli stessi

hanno osservato che la decisione di tassazione per il 2008 è poi stata

trasmessa allo sportello Laps di __________ con la domanda di assegno

integrativo per l’anno 2010.

Inoltre

gli assicurati hanno evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione dei dati

fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione di

tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per esaminare

se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della decisione,

che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da attività

indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio del mese di

febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il loro

dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il

2007.

I

ricorrenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni

percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è

stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010

l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010.

Essi

sono, di conseguenza, del parere che la Cassa, non riconoscendo il requisito

della buona fede, abbia violato l’art. 26 Laps.

Gli

assicurati hanno, altresì, fatto valere una situazione finanziaria estremamente

precaria tanto da rendere la restituzione degli assegni integrativi un onere

eccessivo che non può essere sopportato. In proposito esso hanno osservato di

avere d’altronde ottenuto gli assegni integrativi anche per gli anni 2010 e

2011, non riuscendo a far fronte a tutte le spese e al mantenimento dei figli

con le sole entrate garantite dall’attività dell’assicurato (cfr. doc. I).

1.5. In risposta

la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo del 5 luglio 2011

e ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA

U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti

il condono della restituzione dell’importo di fr. 10'026.-- percepito a torto a

titolo di assegni di integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

2.3. Il 1°

gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia

(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente

il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia

(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002; STFA K 133/01 20

gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K

994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso

in esame la lite verte sul condono o meno della restituzione di assegni

integrativi percepiti dai ricorrenti nell’anno 2008, ossia si riferisce a un

periodo precedente l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del

Reg.Laf, per cui in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31

dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996

(LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio

1997 (Reg.LAF).

Al

riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3

LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno

integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente

dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).

2.4. L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.5. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio

dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

cpv. 1 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere

una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989

p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;

STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse

et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.9. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR

2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique

VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.10. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.11. Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché

sottoscrivendo le dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 essi

si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a

restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero

avuto diritto computando il reddito da attività indipendente del marito

stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A1; STCA

39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.11.; 2.16.).

Gli

insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti

della buona fede e dell’onere gravoso.

Più

precisamente essi hanno indicato di aver agito per anni nello stesso modo senza

mai essere oggetto di contestazione alcuna e senza nemmeno l’intenzione di

sottacere alcunché.

Gli assicurati

hanno sottolineato che il TCA con sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 ha accertato che il loro comportamento non è stato scorretto, riconoscendo, per quanto attiene

alle prestazioni percepite negli anni 2006 e 2007, la loro buona fede. A mente dei

ricorrenti la buona fede deve, pertanto, essere ammessa anche per il 2008,

visto che il loro modo di agire è stato perfettamente conforme a quanto già

avvenuto negli anni 2006 e 2007.

Gli

assicurati hanno, inoltre, evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione

dei dati fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione

di tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per

esaminare se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della

decisione, che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da

attività indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio

del mese di febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il

loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali

per il 2007.

Gli

insorgenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni

percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è

stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010

l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010

Quanto al

presupposto dell’onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione

finanziaria estremamente precaria (cfr. doc. I).

In

proposito questa Corte constata che la tassazione determinante in concreto si

riferisce all’anno 2008 ed è stata emessa dal competente Ufficio di tassazione

il 30 settembre 2009 (cfr. doc. I).

Gli

assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati percepiti dal

gennaio al dicembre 2008, ovvero prima dell’emissione della decisione di

tassazione per il 2008.

Di

conseguenza, anche ritenendo che i ricorrenti agli inizi di febbraio 2010 (cfr.

doc. I) hanno proceduto a una comunicazione tempestiva dell’emanazione della

decisione di tassazione per il 2008, la stessa non poteva evitare alla Cassa il

versamento degli assegni non dovuti per il 2008, in quanto tali prestazioni erano già state da tempo corrisposte.

Nel caso

in esame, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione

alle dichiarazioni firmate da RI 1 il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 con

cui si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe

avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse

stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16

dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid.

2.12.).

2.12. RI 1,

sottoscrivendo il 22 gennaio 2007 la “Dichiarazione dei dati relativi al

reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito

annuo come indipendente stimato per il 2007 la somma di fr. 40'000.-- (cfr.

inc. 39.2010.17 doc. 7), si è specificatamente impegnato a:

"

- tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di

tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della

prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 7)

Il

ricorrente, il 24 gennaio 2008, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei

dati relativi al reddito da attività indipendente”.

Nella

stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato era di

fr. 45'000.-- per l’anno 2008.

L’assicurato,

firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:

"

- tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di

tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della

prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 10)

Con la

sottoscrizione delle due attestazioni menzionate, gli insorgenti hanno

accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del

marito, venissero erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino

a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente

conseguito.

Visto che

RI 1, anche nel 2008, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era

impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai

ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi per il

2008 sarebbero stati versati, come per gli anni precedenti (cfr. STCA

39.2010.17 del 17 febbraio 2011), provvisoriamente in attesa dell’emanazione

della decisione di tassazione per il 2008.

2.13. L'erogazione

degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2008 è stata, pertanto,

sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un

effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata

condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol.

II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di

restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere

tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.

DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In

particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V

42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni

per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"

(…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,

la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter

Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas

être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,

attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de

restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit

s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988

p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E'

inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza

in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto

sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione

delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in

particolare rilevato:

"

(…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,

pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin

dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile

restituzione.

2.14. Alla luce

della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che

anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo __________ sottoscritto il 22

gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 le due dichiarazioni sottopostegli dalla

Cassa e avendo il medesimo nel 2008 esercitato un’attività a titolo

indipendente, hanno accettato che gli assegni di famiglia relativi al 2008

fossero loro versati sotto condizione risolutiva (cfr. inc. 39. 2010.17 doc. 7;

10).

Per

il periodo gennaio - dicembre 2008 essi, firmando il marito le due

dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione

definitiva del reddito conseguito nel 2008.

Pertanto

i coniugi RI 1, già dal gennaio 2008, dovevano attendersi un'eventuale

decisione di restituzione.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio

al mese di dicembre 2008 (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2009.16 dell’8

marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio

2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

La

sentenza 39.2010.17 emessa da questa Corte il 17 febbraio 2011 e invocata dagli

insorgenti per comprovare la loro buona fede per il 2008 non è loro di alcun

ausilio.

In

effetti con tale giudizio che, peraltro, verteva unicamente sulla correttezza o

meno della richiesta di rimborso degli assegni integrativi percepiti dai

coniugi RI 1 nel 2006 e nel 2007 (al riguardo cfr. consid. 2.8.: “E’ tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto”), il TCA, come

già rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.2.), ha stabilito che al momento

dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 21 maggio 2010 il diritto della

Cassa di richiedere il rimborso degli assegni corrisposti agli assicurati nel

2006 e nel 2007 era perento.

Al

contrario questo Tribunale non si è pronunciato in merito alla buona fede degli

stessi nel ricevere gli assegni nel periodo 2006-2007, e quindi tantomeno relativamente

al 2008.

2.15. I ricorrenti hanno richiamato,

oltre all’incarto della Cassa prodotto dall’amministrazione con la risposta di

causa (cfr. doc. III) e all’incarto 39.2010.17 del TCA, a cui, come d’altronde

indicato ai precedenti considerandi, questa Corte ha fatto esplicito

riferimento, l’incarto fiscale per il periodo 2006-2010 dall’Ufficio di

tassazione di __________ (cfr. doc. I pag. 7).

Il TCA non vede quali

elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata dagli

assicurati possa mettere in luce. Né del resto i ricorrenti l’hanno indicato.

Di conseguenza la

richiesta degli insorgenti di richiamare l’incarto fiscale deve essere

respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.16. Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), primo presupposto per ottenere

un eventuale condono (cfr. consid. 2.7.; 2.9.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla

famiglia RI 1 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

La

decisione su reclamo del 5 luglio 2011 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va, pertanto, confermata.

2.17. A titolo abbondanziale

va segnalato che dalla decisione su reclamo si evince che la Cassa ha indicato

che un’eventuale richiesta di soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti

(ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al

momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato (cfr.

doc. A1).

Al

riguardo giova ribadire che a giusta ragione la parte resistente ha precisato

che un eventuale accordo per il rimborso adeguato alla situazione dei

ricorrenti deve essere stabilito con la Cassa. Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.

2.21.).

2.18. Gli assicurati

hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1 (doc. I pag. 6).

In realtà

la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 35.2004.24 del 25 ottobre 2004 consid. 2.14.;

STCA 38.03.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio

2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale,

secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA,

nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U

220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale, citata

al consid. 2.13., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet

della Confederazione (cfr. www.bger.ch) e in

riviste specialistiche, nonché della giurisprudenza cantonale pubblicata nel

sito www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante

documentazione agli atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere

la buona fede dei ricorrenti, avendo RI 1, il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio

2008, firmato le due dichiarazioni riportate al consid. 2.12., con cui si è

impegnato a rimborsare gli assegni familiari assegnatigli provvisoriamente per

il 2008, nel caso in cui, a seguito della determinazione definitiva del reddito

da attività indipendente da lui conseguito nel 2008, fosse risultato che la sua

famiglia non ne aveva diritto.

Le

dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 non lasciano,

d’altronde, spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA

39.2011.8

del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA 35.2002.12

del 21 maggio 2002).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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