39.2011.12
Negato condono AFI/API 9/10-4/11.Esclusa la BF per non aver comunicato inizio att.della figlia come praticante in H. Il fatto che i rapp.con la figlia ridotti allo stretto necess.non giustifica l'asse
6 febbraio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2011.12
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_203/2012, 27.03.2012
Titolo:
Negato condono AFI/API 9/10-4/11.Esclusa la BF per non aver comunicato inizio att.della figlia come praticante in H. Il fatto che i rapp.con la figlia ridotti allo stretto necess.non giustifica l'assenza di info perlomeno c.ca l'inizio dell'att.I ricorr.del resto nemmeno legitt.a credere non pagata
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
OBBLIGO DI INFORMARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF-TI
art. 47segg. LAF-TI
art. 52 agg. 54 LAF-TI
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.12
rs
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2011
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 4 ottobre
2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 22
giugno 2011, ha ordinato a RI 1di restituire l’importo di fr. 9’170.-- che
avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia
dal 1° settembre 2010 al 30 aprile 2011 (cfr. doc. 1).
In
particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della
revisione annuale nel maggio 2011 è venuta a sapere che la figlia __________
(4.6.1990) il 1° agosto 2010 ha iniziato un’attività lavorativa presso l’Ospedale
Regionale di ____________________ la __________ in qualità di praticante (cfr.
doc. 1).
1.2. Con
ulteriore decisione del 25 agosto 2011 la Cassa ha respinto la domanda di
condono degli assicurati pervenutale il 7 luglio 2011 (cfr. doc. 3), in quanto agli
stessi non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 4).
1.3. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 6), la Cassa, il 4 ottobre 2011, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato che il rapporto personale degli assicurati con la
figlia non può essere ritenuto rilevante ai fini della valutazione della buona
fede.
La Cassa
ha evidenziato che determinante è invece la mancata comunicazione del
cambiamento finanziario subentrato nella loro situazione a seguito dell’inizio
della pratica presso l’Ospedale __________ da parte della figlia (cfr. doc. A).
1.4. La decisione
su reclamo del 4 ottobre 2011 è stata tempestivamente impugnata da RI 1, i
quali hanno chiesto che venga loro concesso il condono.
A motivazione
del proprio ricorso gli assicurati hanno addotto di avere agito in buona fede e
che il rapporto con la figlia __________ è ridotto allo stretto necessario.
Gli
stessi hanno, inoltre, indicato di essere stati convinti che l’attività della
figlia presso l’Ospedale Regionale di __________ non fosse retribuita, visto
che quest’ultima ha sempre chiesto loro del denaro per far fronte alle proprie
spese mensili.
Gli
insorgenti hanno, infine, rilevato di aver domandato, dal settembre 2011, di
essere posti al beneficio di prestazioni assistenziali, peggiorando
ulteriormente la loro situazione finanziaria (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. I coniugi RI
1 si sono nuovamente espressi in merito alla fattispecie con scritto del 24
novembre 2011 (cfr. doc. V), che è stato immediatamente trasmesso alla Cassa
per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.7. Pendente
causa questa Corte ha richiamato dalla Cassa l’incarto completo concernente i
ricorrenti, comprendente in particolare le decisioni AFI e API relative al
periodo 1.9.2010 – 30.4.2011 (cfr. doc. VII).
L’amministrazione
ha dato seguito alla richiesta del TCA il 12 gennaio 2012 (cfr. doc. VIII;
1-40).
1.8. Il 24
gennaio 2012 gli insorgenti, ai quali è stato assegnato un termine di dieci
giorni per esaminare l’incarto e presentare osservazioni (cfr. doc. IX), hanno
comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale (cfr. doc. X).
1.9. Il 26
gennaio 2012 il doc. X è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc.
XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 9’170.--
percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° settembre
2010 al 30 aprile 2011.
2.3. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
2.4. L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale,
stabilisce quanto segue:
" 1I genitori
hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di
riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di
cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o
ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno
da lui esigibile.
3Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps.”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.5. Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. L'art. 30
Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR
2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique
VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi
non hanno comunicato l’inizio di un’attività lavorativa quale praticante presso
l’Ospedale Regionale __________ e, quindi, il cambiamento finanziario
intervenuto nella loro situazione (cfr. doc. 4; A).
Gli
insorgenti, i quali, non impugnando l’ordine di restituzione del 22 giugno
2011, hanno riconosciuto il fatto che la figlia nell’agosto 2010 ha cominciato a lavorare presso l’Ospedale Regionale di __________, sostengono, per contro, di
avere agito in buona fede e che il rapporto con la figlia __________ è ridotto
allo stretto necessario.
Gli
stessi hanno, inoltre, fatto valere di essere stati convinti che l’attività
della figlia presso l’Ospedale Regionale di __________ non fosse retribuita,
visto che quest’ultima ha sempre chiesto loro del denaro per far fronte alle
proprie spese mensili (cfr. doc. I; V).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’art. 21
Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le
persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi
pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano
necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi
sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il
Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per
le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della
collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione
della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato
dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il
rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che
compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare
nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le
informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Inoltre,
come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rile-vante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.12. In concreto giova,
inoltre, evidenziare che nelle decisioni concernenti gli assegni integrativi
e di prima infanzia per il lasso di tempo settembre 2010 – aprile 2011 emesse
nei confronti degli insorgenti il 19 maggio 2010 e il 12 novembre 2010 è stato
espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato
immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in
particolare l’inizio, la cessazione o l’interruzione dell’apprendistato, oppure
la fine o l’interruzione della formazione scolastica, come pure l’inizio o la
cessazione di un’attività lucrativa (cfr. doc. 22A; 23A; 25A; 26A).
Va, peraltro, osservato che
tale indicazione risulta pure sulle decisioni del 13 ottobre 2009, del 5
gennaio 2010, del 7 gennaio 2010 e del 30 marzo 2010 afferenti agli assegni
integrativi e di prima infanzia attribuiti ai ricorrenti per i periodi
antecedenti il mese di settembre 2010 (cfr. doc. 8, 14, 15, 16, 17, 20A).
Pertanto
gli assicurati, dopo aver ricevuto le decisioni relative agli assegni integrativi
e di prima infanzia, avrebbero dovuto leggerle accuratamente e constatare che
la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sui
provvedimenti, come visto, è d’altronde chiaramente indicato che deve essere
comunicato l’inizio di un’attività lucrativa, rispettivamente di un
apprendistato.
2.13. Gli
insorgenti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 30 Laps, non hanno
tempestivamente comunicato all'organo amministrativo competente l’inizio, a
decorrere dal 1° agosto 2010, dell’attività lavorativa della figlia __________
quale praticante presso l’Ospedale Regionale __________.
In
effetti la Cassa ha indicato di essere venuta a conoscenza dell’attività della
figlia dei ricorrenti unicamente nel maggio 2011 in sede di revisione annuale (cfr. doc. 1).
Tale
circostanza non è, peraltro, stata contestata dagli assicurati.
Gli
stessi, dunque, dal mese di settembre 2010 al mese di aprile 2011, hanno
senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.
Fatti
I
ricorrenti non solo non hanno informato l'amministrazione dell’attività
lavorativa della figlia presso l’Ospedale __________ senza indugio al momento
dell’inizio della stessa, ma nemmeno nei mesi seguenti, nonostante nel mese di
novembre 2010 avessero ricevuto delle nuove decisioni di attribuzione di
assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.12.) con menzionato il
chiaro ed esplicito avvertimento d'annunciare ogni cambiamento, segnatamente
l’inizio di un’attività lucrativa, rispettivamente di un apprendistato.
Quanto
fatto valere dagli insorgenti, ossia che il rapporto con la figlia __________ è
ridotto allo stretto necessario (cfr. doc. I; V), non è loro di alcun ausilio.
In
effetti il fatto di aver implicitamente affermato una mancanza di comunicazione
con la figlia non giustifica i ricorrenti per non aver comunicato
tempestivamente alla Cassa perlomeno l’inizio dell’attività di __________
presso l’Ospedale __________.
Se
l’amministrazione fosse stata senza indugio informata di tale circostanza,
avrebbe potuto, se del caso, esperire degli accertamenti direttamente presso il
Considerandi
datore di lavoro della figlia al fine di sapere se l’attività svolta da __________
era o meno retribuita e, in caso di risposta affermativa, l’entità dell’importo
del salario.
Gli
insorgenti, d’altronde, nemmeno erano legittimati a credere che l’attività
della figlia non fosse retribuita soltanto perché quest’ultima chiedeva loro del
denaro per far fronte alle proprie spese mensili (cfr. doc. I).
A mente
di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto,
una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa
relativamente al mancato annuncio dell’inizio dell’occupazione della figlia
presso l’Ospedale Regionale di __________ a far tempo dall’agosto 2010.
2.14
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 della Cassa.
A titolo
abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato
da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la
possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 3).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster