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Decisione

39.2011.12

Negato condono AFI/API 9/10-4/11.Esclusa la BF per non aver comunicato inizio att.della figlia come praticante in H. Il fatto che i rapp.con la figlia ridotti allo stretto necess.non giustifica l'asse

6 febbraio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti non solo non hanno informato l'amministrazione dell’attività

lavorativa della figlia presso l’Ospedale __________ senza indugio al momento

dell’inizio della stessa, ma nemmeno nei mesi seguenti, nonostante nel mese di

novembre 2010 avessero ricevuto delle nuove decisioni di attribuzione di

assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.12.) con menzionato il

chiaro ed esplicito avvertimento d'annunciare ogni cambiamento, segnatamente

l’inizio di un’attività lucrativa, rispettivamente di un apprendistato.

Quanto

fatto valere dagli insorgenti, ossia che il rapporto con la figlia __________ è

ridotto allo stretto necessario (cfr. doc. I; V), non è loro di alcun ausilio.

In

effetti il fatto di aver implicitamente affermato una mancanza di comunicazione

con la figlia non giustifica i ricorrenti per non aver comunicato

tempestivamente alla Cassa perlomeno l’inizio dell’attività di __________

presso l’Ospedale __________.

Se

l’amministrazione fosse stata senza indugio informata di tale circostanza,

avrebbe potuto, se del caso, esperire degli accertamenti direttamente presso il

Considerandi

datore di lavoro della figlia al fine di sapere se l’attività svolta da __________

era o meno retribuita e, in caso di risposta affermativa, l’entità dell’importo

del salario.

Gli

insorgenti, d’altronde, nemmeno erano legittimati a credere che l’attività

della figlia non fosse retribuita soltanto perché quest’ultima chiedeva loro del

denaro per far fronte alle proprie spese mensili (cfr. doc. I).

A mente

di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto,

una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa

relativamente al mancato annuncio dell’inizio dell’occupazione della figlia

presso l’Ospedale Regionale di __________ a far tempo dall’agosto 2010.

2.14

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 della Cassa.

A titolo

abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato

da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la

possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 3).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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