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Decisione

39.2011.14

Negato condono AFI12/09-9/10.Con scritto7.10.09comunicato modif.del nucleo fam.e in grassetto indicato salario.Al max,quindi,imputabile negl.lieve per mancata esplic.info esten.att.lav.Tuttavia redd.+

15 febbraio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

2.8. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’ assicurata, poiché RI 1 non

avrebbe esplicitamente comunicato l’aumento del suo reddito da attività

lavorativa a partire dal 1° ottobre 2009 e, quindi, il cambiamento intervenuto

nella sua situazione finanziaria.

La ricorrente

sostiene, per contro, di avere agito in buona fede e di avere adeguatamente

informato l’amministrazione mediante la documentazione inviatale il 7 ottobre

2009 (cfr.doc.1)

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’art. 21

Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare

gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le

persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente

tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e

stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi

pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire

nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano

necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il

Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per

le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della

collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione

della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato

dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il

rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che

compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di

collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),

fornendo le informazioni e la documentazione necessari

(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano

gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori

privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Inoltre,

come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una

variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

2.10. In concreto

il 7 ottobre 2009 l’assicurata ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente

tenore:

"

Richiesta di assegno integrativo per

modifica situazione familiare

Gentile signora __________,

in allegato trasmetto copia di istanza di

separazione inviata al Pretore, con validità 1. novembre 2009, permettendomi di

chiedere se vi è la possibilità di ricevere per me e le mie tre figlie, un

assegno integrativo che possa aiutarmi nella conduzione economica del mio nuovo

nucleo familiare.

Nel mese di settembre u.s., era appena stata

inoltrata (come da voi richiesto) tramite il Municipio di __________ (LAPS) la

revisione del nostro caso.

Allora, il nostro nucleo familiare risultava

ancora di 5 persone e con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno

risultava essere nullo.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori

ragguagli in merito, e in attesa, porgo i miei migliori saluti." (Doc. 1)

Nell’istanza

di misure di protezione dell’unione coniugale del 7 ottobre 2009 figura in particolare

la seguente indicazione:

"

(…)

RI 1 – pur essendo intenzionata nel tempo ad

incrementare la propria attività lavorativa, tenuto comunque oggettivamente

conto di come la stessa debba continuare ad occuparsi delle tre figlie, ancora

in tenera età – lavora oggi come oggi a tempo parziale in qualità di segretaria

presso uno studio medico in quel di __________ e percepisce a fare tempo da 1

ottobre 2009 un salario lordo mensile di base pari a Fr. 1980.--

per dodici mensilità. (…)" (Doc. 1B)

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, se è vero che nella lettera inviata

dalla ricorrente all’amministrazione si fa principalmente accenno alla modifica

della composizione del nucleo familiare, è altrettanto vero, però, che in tale

scritto si fa esplicitamente riferimento ad una precedente richiesta di assegni

e al fatto che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa.

Inoltre e

soprattutto nell’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale figura

esplicitamente l’importo del salario mensile lordo conseguito dall’assicurata

(fr. 1'980).

Di fatto

la ricorrente ha così comunicato all’amministrazione anche il reddito da porre

alla base del nuovo calcolo, ragione per cui, secondo questo Tribunale, in

queste circostanze può esser imputata alla ricorrente al massimo una negligenza

lieve (non sufficiente per negarle la buona fede, cfr. consid. 2.7), per non

avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione anche su questo

aspetto.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come giustamente

sottolineato dal suo patrocinatore (cfr. Doc. I, pag. 2), la ricorrente aveva

allegato alla sua lettera alla Cassa un solo documento e con il suo reddito

indicato in grassetto.

Per un

diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo

a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla

domanda di revisione di una precedente decisione.

La

decisione su reclamo contestata deve tuttavia essere confermata per un altro motivo.

2.11. In

effetti alla ricorrente il 26 novembre 2009, è stata notificata una decisione

, con la quale è stata posta al beneficio, per il periodo dicembre 2009 – settembre

2010, di un assegno integrativo di fr. 1'390.-- al mese (Doc. 4).

Nella tabella di calcolo

allegata figura un reddito di attività dipendente di RI 1 di fr. 10'534.--

annui (cfr. Doc. 4E) ben inferiore ai fr. 23'760.-- da lei conseguiti sulla

base del nuovo stipendio mensile di fr. 1'980 x 12 mensilità ( cfr. Doc. 1B).

Il Tribunale

federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando

che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non

ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame

avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,

di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta

alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere

chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

L’Alta

Corte,al riguardo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

3.1 Aufgrund der verbindlichen Feststellungen der

Vorinstanz ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich am 9. September 2009

verheiratet und die Eheschliessung der Ausgleichskasse rechtzeitig gemeldet

hat. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung blieb diese Tatsache indessen

unbeachtet. Insbesondere rechnete die Verwaltung weiterhin den Lebensbedarf für

Alleinstehende an und liess die Arbeitslosenentschädigung der Ehefrau des

Versicherten unberücksichtigt. Hiefür hat nicht der Beschwerdeführer

Considerandi

einzustehen.

3.2

Es fragt sich jedoch, ob aus der korrekten

Meldung der Heirat durch den Versicherten unter den gegebenen Umständen auf

seinen guten Glauben und damit die Erfüllung der ersten Erlassvoraussetzung zu

schliessen ist, oder ob andere Gründe gegeben sind, welche der Annahme des

guten Glaubens entgegenstehen.

3.2.1

Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich

auf den Standpunkt, der Beschwerdeführer habe die EL-Berechnungsblätter nicht

mit hinreichender Sorgfalt geprüft. Andernfalls wäre ihm nicht entgangen, dass

sich infolge der Heirat ab 1. September 2009 Änderungen hätten ergeben müssen.

Namentlich die Höhe des Lebensbedarfs von Fr. 18'720.- sei für zwei Personen

sehr tief; zudem sei die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin in der Höhe

von Fr. 42'414.- unbeachtet geblieben. Diese Verletzung der Prüfungspflicht

nach Erhalt der Verfügung vom 9. September 2009 schliesse den guten Glauben

aus.

3.2.2

Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber

die Auffassung, als Laie habe er nicht erkennen können, ob die EL-Berechnung

für eine ledige Person oder ein Ehepaar erfolgt sei. Ebenso wenig habe er wissen

können, dass bei den Einnahmen auch die von seiner Ehefrau bezogenen Taggelder

der Arbeitslosenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen. Für Fehler,

die von einem Laien offensichtlich nicht erkannt werden können, habe die

EL-Durchführungsstelle einzustehen.

4.

4.1

Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die

rechtzeitige und korrekte Meldung der Heirat nicht vom Vorwurf grober

Nachlässigkeit zu entlasten vermag. Dass diesbezüglich die

EL-Durchführungsstelle fehlerhaft gehandelt hat, indem sie es versäumt hat,

nach dem Hinweis des Versicherten auf die Hochzeit vom 9. September 2009 die

Leistungen neu zu berechnen, führt entsprechend den Erwägungen des kantonalen

Gerichts nicht dazu, dass der Bezug überhöhter Ergänzungsleistungen als

rechtmässig betrachtet werden müsste. Eine mit zumutbarer Sorgfalt vorgenommene

Prüfung des der Verfügung beigelegten EL-Berechnungsblattes hätte ganz

erhebliche Unstimmigkeiten aufgezeigt. Auch ohne spezielle Kenntnisse der

EL-Berechnung hätte ihm selbst als Laie dabei auffallen müssen, dass trotz

Heirat keine Änderungen vorgenommen worden waren. Der Lebensbedarf betrug

nunmehr für zwei Personen nach wie vor Fr. 18'720.-, und die

Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin im Betrag von Fr. 42'414.- hatte in

der Berechnung keine Berücksichtigung gefunden.

Trotz dieser fehlerhaften Berechnung hat der

Beschwerdeführer von einer Rückfrage bei der Verwaltung abgesehen, obwohl im

Verfügungstext erwähnt ist, dass bei Heirat und anderen Zivilstandsänderungen

Meldung zu erstatten ist; dies weist klar darauf hin, dass die Eheschliessung

zu einer Neuberechnung des EL-Anspruchs führt. Wenn der Versicherte unter

diesen Umständen die Ergänzungsleistungen weiterhin im Betrag, der für eine

alleinstehende Person ermittelt wurde, entgegengenommen hat, hat er nicht nur

in leichter Weise gegen die Sorgfaltspflicht verstossen. Die Vorinstanz hat den

guten Glauben damit zu Recht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.

4.2

Die in der Beschwerde vorgetragenen

Einwendungen vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen. Die

vorinstanzlich gestellten Anforderungen an die gebotene Aufmerksamkeit des

Beschwerdeführers und die Zumutbarkeit einer Überprüfung der Berechnung halten

vor Bundesrecht stand. Ob dem EL-Berechnungsblatt der Zivilstand entnommen

werden kann oder nicht, ist nicht entscheidend. Massgebend und auch für einen

Laien erkennbar ist die trotz Heirat nicht wesentlich veränderte Höhe des

EL-Anspruchs ab September 2009 im Vergleich zu den früheren Leistungen. Dieser

Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der

kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen. Ebenso konnte er aufgrund der

ihm gemäss Hinweis auf die Meldepflicht auf der Rückseite der EL-Verfügung

bekannten Tatsache, dass für die Berechnung sämtliche Einkommensbestandteile

von Bedeutung sind, nicht davon ausgehen, dass die von seiner Ehegattin

bezogene Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 42'414.- ohne Einfluss

auf den EL-Anspruch bleiben würde.

4.3

Da der gute Glaube fehlt, erübrigt sich die

Prüfung der grossen Härte als zweiter Erlassvoraussetzung.“

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel

caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente

della morte della madre - beneficiaria delle PC - l’autorità competente, egli

avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza

titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,

relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Il TFA ha

in particolare sottolineato che:

"

(...)

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung

realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass

ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen

konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine

Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in

der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen

der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es

dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare

Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen

Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm

nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das

Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen

Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte

einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss

leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz

zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und

der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden.

Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit

auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben

ausschliesst."

In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il

TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona

fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente

ricevute, argomentando:

"

(...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht

darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz

auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten

Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen

Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die

Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen

können. (...)"

Nel caso

concreto il TCA constata che il reddito conseguito dall'assicurata è più che

raddoppiato rispetto a quello considerato dall'amministrazione, ragione per cui

non poteva sfuggire alla ricorrente che questa circostanza avrebbe avuto delle

conseguenze sull'importo dell'assegno integrativo spettantele.

Questa

soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del suo

scritto del 7 ottobre 2009 risulta evidente che l'assicurata era cosciente del

fatto che il diritto all'assegno integrativo e il relativo importo dipendeva

anche dal reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr.

Doc. 1: "Allora il nostro nucleo familiare risultava ancora di 5 persone e

con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno risultava nullo.").

Inoltre

il 26 novembre 2009, a seguito di una domanda del 16 settembre 2009, la Cassa

ha emesso anche una decisione relativa ai mesi precedenti nella quale

figuravano i redditi di fr. 76'335.-- per __________ e di fr. 10'534.-- per RI

1.

(cfr. Doc. 3B), mentre nella decisione relativa al periodo successivo al 1°

dicembre 2009 figurava ancora un reddito del lavoro della ricorrente di fr. 10'534.--

(cfr. Doc. 4E).

Un'attenta

lettura della Tabella di calcolo AFI (cfr. Doc. 8: "ho controllato le

tabelle (per me abbastanza incomprensibili), ma non mi sono accorta

dell'errore, forse umanamente e involontariamente commesso"), avrebbe permesso

all'assicurata di constatare che ogni mese percepiva un assegno superiore a

quello di diritto a causa di un errore della Cassa che aveva computato il

"vecchio" salario.

L'assicurata

doveva così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione.

Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la sua buona fede, visto anche,

e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra il reddito considerato e

quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

Da

rilevare peraltro che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore

dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr.

DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Infine va

ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

2.12

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su reclamo del 28 ottobre 2011 della Cassa.

A titolo

abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze dell'assicurata deve essere concordata con la Cassa, come del resto

evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio

la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 5).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.13

Visto l'esito della vertenza

non si assegnano ripetibili nè davanti al TCA (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca:

"il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili

nella misura stabilita dal Tribunale), nè per la procedura amministrativa (cfr.

art. 52 cpv. 3 LADI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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