39.2011.14
Negato condono AFI12/09-9/10.Con scritto7.10.09comunicato modif.del nucleo fam.e in grassetto indicato salario.Al max,quindi,imputabile negl.lieve per mancata esplic.info esten.att.lav.Tuttavia redd.+
15 febbraio 2012Italiano27 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2011.14
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, TCA
Titolo:
Negato condono AFI12/09-9/10.Con scritto7.10.09comunicato modif.del nucleo fam.e in grassetto indicato salario.Al max,quindi,imputabile negl.lieve per mancata esplic.info esten.att.lav.Tuttavia redd.+che raddoppiato.Ad ass.non doveva sfuggire dai conteggi che Cassa non adeguato salario.Non segnalato
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF-TI
art. 47segg. LAF-TI
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.14
DC/sc
Lugano
15 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 28 ottobre
2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 3
dicembre 2010, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 5’323.-- che
ha percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2009 al 30
settembre 2010 (cfr. doc. 5).
In
particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto in occasione della revisione
annuale nel settembre 2010 ha rilevato che dal 1° novembre 2009 lo stipendio
mensile lordo di RI 1 ammonta a fr. 1'980 ed è quindi superiore al reddito
annuo lordo di fr. 10'534 da lei considerato (cfr. doc. 5).
1.2. Con
ulteriore decisione del 5 aprile 2011 la Cassa ha respinto la domanda di condono
dell’ assicurata, pervenutale il 29 dicembre 2010 (cfr. doc. 8 e 9), in quanto
non le può essere riconosciuta la buona fede visto che non avrebbe comunicato all’amministrazione
l’estensione della sua attività lavorativa dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 10).
1.3. A seguito
del reclamo fatto inoltrare dall’ assicurata (cfr. doc.12), la Cassa, il 28
ottobre 2011, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il
contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato che la richiesta dell’assicurata del 7 ottobre 2009
di calcolare gli assegni integrativi modificando l’unità di riferimento,
accompagnandola dalla copia di un’ istanza di misure di protezione dell’unione
coniugale inviata alla Pretura del Distretto di __________ non costituisce una
comunicazione sufficiente riguardo alla modifica della sua situazione
economica.
Inoltre
l’amministrazione ritiene che la buona fede non possa essere riconosciuta anche
per il fatto che dall’esame delle tabelle allegate alla decisione l’assicurata
avrebbe potuto constatare che era stato considerato un salario diverso da
quello da lei conseguito.
Infine la
Cassa rifiuta di riconoscere le ripetibili in sede amministrativa (doc. A).
1.4. La decisione
su reclamo del 1° dicembre 2011 è stata tempestivamente impugnata da RI 1.
Il suo
patrocinatore ritiene che l'assicurata abbia adempiuto correttamente il suo
obbligo di informare e che l'amministrazione sia stata negligente
nell'esaminare la documentazione ricevuta.
Secondo
il rappresentante non può neppure essere messa in dubbio la buona fede della
ricorrente, anche qualora quest'ultima non avesse letto attentamente i conteggi
allegati alla decisione con la quale le è stato riconosciuto il diritto agli
assegni integrativi.
Infine
egli chiede l'assegnazione di ripetibili per la procedura amministrativa (cfr.
doc. I).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr.
5’323.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre
2009 al 30 settembre 2010.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano
con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
2.3. Secondo l’art.
46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la
legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine
della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto
attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.7. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR
2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique
VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag.
125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)
oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
Fatti
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’ assicurata, poiché RI 1 non
avrebbe esplicitamente comunicato l’aumento del suo reddito da attività
lavorativa a partire dal 1° ottobre 2009 e, quindi, il cambiamento intervenuto
nella sua situazione finanziaria.
La ricorrente
sostiene, per contro, di avere agito in buona fede e di avere adeguatamente
informato l’amministrazione mediante la documentazione inviatale il 7 ottobre
2009 (cfr.doc.1)
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’art. 21
Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le
persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi
pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano
necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il
Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per
le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della
collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione
della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato
dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il
rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che
compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di
collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),
fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Inoltre,
come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.10. In concreto
il 7 ottobre 2009 l’assicurata ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente
tenore:
"
Richiesta di assegno integrativo per
modifica situazione familiare
Gentile signora __________,
in allegato trasmetto copia di istanza di
separazione inviata al Pretore, con validità 1. novembre 2009, permettendomi di
chiedere se vi è la possibilità di ricevere per me e le mie tre figlie, un
assegno integrativo che possa aiutarmi nella conduzione economica del mio nuovo
nucleo familiare.
Nel mese di settembre u.s., era appena stata
inoltrata (come da voi richiesto) tramite il Municipio di __________ (LAPS) la
revisione del nostro caso.
Allora, il nostro nucleo familiare risultava
ancora di 5 persone e con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno
risultava essere nullo.
Rimango a disposizione per eventuali ulteriori
ragguagli in merito, e in attesa, porgo i miei migliori saluti." (Doc. 1)
Nell’istanza
di misure di protezione dell’unione coniugale del 7 ottobre 2009 figura in particolare
la seguente indicazione:
"
(…)
RI 1 – pur essendo intenzionata nel tempo ad
incrementare la propria attività lavorativa, tenuto comunque oggettivamente
conto di come la stessa debba continuare ad occuparsi delle tre figlie, ancora
in tenera età – lavora oggi come oggi a tempo parziale in qualità di segretaria
presso uno studio medico in quel di __________ e percepisce a fare tempo da 1
ottobre 2009 un salario lordo mensile di base pari a Fr. 1980.--
per dodici mensilità. (…)" (Doc. 1B)
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, se è vero che nella lettera inviata
dalla ricorrente all’amministrazione si fa principalmente accenno alla modifica
della composizione del nucleo familiare, è altrettanto vero, però, che in tale
scritto si fa esplicitamente riferimento ad una precedente richiesta di assegni
e al fatto che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa.
Inoltre e
soprattutto nell’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale figura
esplicitamente l’importo del salario mensile lordo conseguito dall’assicurata
(fr. 1'980).
Di fatto
la ricorrente ha così comunicato all’amministrazione anche il reddito da porre
alla base del nuovo calcolo, ragione per cui, secondo questo Tribunale, in
queste circostanze può esser imputata alla ricorrente al massimo una negligenza
lieve (non sufficiente per negarle la buona fede, cfr. consid. 2.7), per non
avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione anche su questo
aspetto.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come giustamente
sottolineato dal suo patrocinatore (cfr. Doc. I, pag. 2), la ricorrente aveva
allegato alla sua lettera alla Cassa un solo documento e con il suo reddito
indicato in grassetto.
Per un
diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo
a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla
domanda di revisione di una precedente decisione.
La
decisione su reclamo contestata deve tuttavia essere confermata per un altro motivo.
2.11. In
effetti alla ricorrente il 26 novembre 2009, è stata notificata una decisione
, con la quale è stata posta al beneficio, per il periodo dicembre 2009 – settembre
2010, di un assegno integrativo di fr. 1'390.-- al mese (Doc. 4).
Nella tabella di calcolo
allegata figura un reddito di attività dipendente di RI 1 di fr. 10'534.--
annui (cfr. Doc. 4E) ben inferiore ai fr. 23'760.-- da lei conseguiti sulla
base del nuovo stipendio mensile di fr. 1'980 x 12 mensilità ( cfr. Doc. 1B).
Il Tribunale
federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando
che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non
ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame
avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,
di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta
alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere
chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
L’Alta
Corte,al riguardo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
3.1 Aufgrund der verbindlichen Feststellungen der
Vorinstanz ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich am 9. September 2009
verheiratet und die Eheschliessung der Ausgleichskasse rechtzeitig gemeldet
hat. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung blieb diese Tatsache indessen
unbeachtet. Insbesondere rechnete die Verwaltung weiterhin den Lebensbedarf für
Alleinstehende an und liess die Arbeitslosenentschädigung der Ehefrau des
Versicherten unberücksichtigt. Hiefür hat nicht der Beschwerdeführer
Considerandi
einzustehen.
3.2
Es fragt sich jedoch, ob aus der korrekten
Meldung der Heirat durch den Versicherten unter den gegebenen Umständen auf
seinen guten Glauben und damit die Erfüllung der ersten Erlassvoraussetzung zu
schliessen ist, oder ob andere Gründe gegeben sind, welche der Annahme des
guten Glaubens entgegenstehen.
3.2.1
Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich
auf den Standpunkt, der Beschwerdeführer habe die EL-Berechnungsblätter nicht
mit hinreichender Sorgfalt geprüft. Andernfalls wäre ihm nicht entgangen, dass
sich infolge der Heirat ab 1. September 2009 Änderungen hätten ergeben müssen.
Namentlich die Höhe des Lebensbedarfs von Fr. 18'720.- sei für zwei Personen
sehr tief; zudem sei die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin in der Höhe
von Fr. 42'414.- unbeachtet geblieben. Diese Verletzung der Prüfungspflicht
nach Erhalt der Verfügung vom 9. September 2009 schliesse den guten Glauben
aus.
3.2.2
Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber
die Auffassung, als Laie habe er nicht erkennen können, ob die EL-Berechnung
für eine ledige Person oder ein Ehepaar erfolgt sei. Ebenso wenig habe er wissen
können, dass bei den Einnahmen auch die von seiner Ehefrau bezogenen Taggelder
der Arbeitslosenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen. Für Fehler,
die von einem Laien offensichtlich nicht erkannt werden können, habe die
EL-Durchführungsstelle einzustehen.
4.
4.1
Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die
rechtzeitige und korrekte Meldung der Heirat nicht vom Vorwurf grober
Nachlässigkeit zu entlasten vermag. Dass diesbezüglich die
EL-Durchführungsstelle fehlerhaft gehandelt hat, indem sie es versäumt hat,
nach dem Hinweis des Versicherten auf die Hochzeit vom 9. September 2009 die
Leistungen neu zu berechnen, führt entsprechend den Erwägungen des kantonalen
Gerichts nicht dazu, dass der Bezug überhöhter Ergänzungsleistungen als
rechtmässig betrachtet werden müsste. Eine mit zumutbarer Sorgfalt vorgenommene
Prüfung des der Verfügung beigelegten EL-Berechnungsblattes hätte ganz
erhebliche Unstimmigkeiten aufgezeigt. Auch ohne spezielle Kenntnisse der
EL-Berechnung hätte ihm selbst als Laie dabei auffallen müssen, dass trotz
Heirat keine Änderungen vorgenommen worden waren. Der Lebensbedarf betrug
nunmehr für zwei Personen nach wie vor Fr. 18'720.-, und die
Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin im Betrag von Fr. 42'414.- hatte in
der Berechnung keine Berücksichtigung gefunden.
Trotz dieser fehlerhaften Berechnung hat der
Beschwerdeführer von einer Rückfrage bei der Verwaltung abgesehen, obwohl im
Verfügungstext erwähnt ist, dass bei Heirat und anderen Zivilstandsänderungen
Meldung zu erstatten ist; dies weist klar darauf hin, dass die Eheschliessung
zu einer Neuberechnung des EL-Anspruchs führt. Wenn der Versicherte unter
diesen Umständen die Ergänzungsleistungen weiterhin im Betrag, der für eine
alleinstehende Person ermittelt wurde, entgegengenommen hat, hat er nicht nur
in leichter Weise gegen die Sorgfaltspflicht verstossen. Die Vorinstanz hat den
guten Glauben damit zu Recht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.
4.2
Die in der Beschwerde vorgetragenen
Einwendungen vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen. Die
vorinstanzlich gestellten Anforderungen an die gebotene Aufmerksamkeit des
Beschwerdeführers und die Zumutbarkeit einer Überprüfung der Berechnung halten
vor Bundesrecht stand. Ob dem EL-Berechnungsblatt der Zivilstand entnommen
werden kann oder nicht, ist nicht entscheidend. Massgebend und auch für einen
Laien erkennbar ist die trotz Heirat nicht wesentlich veränderte Höhe des
EL-Anspruchs ab September 2009 im Vergleich zu den früheren Leistungen. Dieser
Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der
kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen. Ebenso konnte er aufgrund der
ihm gemäss Hinweis auf die Meldepflicht auf der Rückseite der EL-Verfügung
bekannten Tatsache, dass für die Berechnung sämtliche Einkommensbestandteile
von Bedeutung sind, nicht davon ausgehen, dass die von seiner Ehegattin
bezogene Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 42'414.- ohne Einfluss
auf den EL-Anspruch bleiben würde.
4.3
Da der gute Glaube fehlt, erübrigt sich die
Prüfung der grossen Härte als zweiter Erlassvoraussetzung.“
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel
caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente
della morte della madre - beneficiaria delle PC - l’autorità competente, egli
avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza
titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,
relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Il TFA ha
in particolare sottolineato che:
"
(...)
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung
realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass
ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen
konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine
Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in
der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.
Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen
der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es
dazu nicht.
Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare
Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeitsund damit verbundenen
Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm
nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen
Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss
leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz
zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und
der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden.
Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit
auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben
ausschliesst."
In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il
TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona
fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente
ricevute, argomentando:
"
(...)
Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht
darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz
auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten
Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen
Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die
Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen
können. (...)"
Nel caso
concreto il TCA constata che il reddito conseguito dall'assicurata è più che
raddoppiato rispetto a quello considerato dall'amministrazione, ragione per cui
non poteva sfuggire alla ricorrente che questa circostanza avrebbe avuto delle
conseguenze sull'importo dell'assegno integrativo spettantele.
Questa
soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del suo
scritto del 7 ottobre 2009 risulta evidente che l'assicurata era cosciente del
fatto che il diritto all'assegno integrativo e il relativo importo dipendeva
anche dal reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr.
Doc. 1: "Allora il nostro nucleo familiare risultava ancora di 5 persone e
con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno risultava nullo.").
Inoltre
il 26 novembre 2009, a seguito di una domanda del 16 settembre 2009, la Cassa
ha emesso anche una decisione relativa ai mesi precedenti nella quale
figuravano i redditi di fr. 76'335.-- per __________ e di fr. 10'534.-- per RI
1.
(cfr. Doc. 3B), mentre nella decisione relativa al periodo successivo al 1°
dicembre 2009 figurava ancora un reddito del lavoro della ricorrente di fr. 10'534.--
(cfr. Doc. 4E).
Un'attenta
lettura della Tabella di calcolo AFI (cfr. Doc. 8: "ho controllato le
tabelle (per me abbastanza incomprensibili), ma non mi sono accorta
dell'errore, forse umanamente e involontariamente commesso"), avrebbe permesso
all'assicurata di constatare che ogni mese percepiva un assegno superiore a
quello di diritto a causa di un errore della Cassa che aveva computato il
"vecchio" salario.
L'assicurata
doveva così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione.
Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la sua buona fede, visto anche,
e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra il reddito considerato e
quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).
Da
rilevare peraltro che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore
dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr.
DLA 2006 N. 29 pag. 312).
Infine va
ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento
doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).
2.12
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su reclamo del 28 ottobre 2011 della Cassa.
A titolo
abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze dell'assicurata deve essere concordata con la Cassa, come del resto
evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio
la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 5).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
2.13
Visto l'esito della vertenza
non si assegnano ripetibili nè davanti al TCA (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca:
"il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili
nella misura stabilita dal Tribunale), nè per la procedura amministrativa (cfr.
art. 52 cpv. 3 LADI).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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