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Decisione

39.2011.2

Non coretto computo nel calcolo AFI/API di fr.8'955 quali alim.ipot.per aver rinunciato all'azione di ricon.di patern.della figlia.Ass.e padre che abita all'estero sono sposati.Chiesto ricongiung.fam.

16 giugno 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori hanno allora preferito attendere il

ricongiungimento famigliare per poi eseguire il riconoscimento in Svizzera

(visto che il matrimonio è stato trascritto non ci sono più problemi di

documenti).

Vi è qualche difficoltà per il visto, ma quando

il padre arriverà in Svizzera potrà lavorare e potranno essere conteggiati

alimenti adeguati." (Doc. V)

1.5. Il 29 aprile

2011 la Cassa si è confermata nel contenuto della risposta di causa (Doc.

VIII).

Il 5

maggio 2011 l'avv. RA 1 ha chiesto di versare immediatamente gli assegni

arretrati computando un importo di alimenti ipotetici mensili di fr. 80.--,

riservata la possibilità di non computare nulla, se così stabilirà il TCA (cfr.

Doc. IX).

Il 17

maggio 2011 la Cassa si è opposta a questa richiesta visto che la proposta da

lei formulata a titolo subordinato non è stata riconosciuta ed accettata senza

riserve dalla ricorrente (cfr. Doc. XII).

Il 23

maggio 2011 l'avv. RA 1 ha inoltrato un scritto al TCA nel quale ha in

particolare affermato che "nel frattempo __________ ha perso il lavoro”

(cfr. Doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la

Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti

all’assicurata a decorrere dal mese di agosto 2010, abbia computato degli alimenti

ipotetici di fr. 8'955 per la figlia __________.

Gli altri

elementi dei conteggi sono, infatti, incontestati.

2.3. L'art. 66

della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:

"

Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione

di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo

dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

(cpv. 1)

L'importo della pensione alimentare ammonta al

limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona

supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)"

L'art. 40

del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa

che:

"

La Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie,

quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv.

1)

Sono considerati, giustificati motivi, in

particolare:

a) qualsiasi

situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o

psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi

situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o

economico, di un altro nucleo familiare.

(cpv.

2)"

Al

riguardo va rilevato che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i

giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti

ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.

L'art. 66

della Legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già

previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d

per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del

27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).

Queste

ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione

della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e

di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.

Nel

Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli

assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:

"

Dal punto di vista della politica sociale, il

computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque

giustificato.

È infatti ai genitori che deve competere, in

prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato

dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro

doveri, vi è ancora un deficit di reddito.

Se quindi, la madre decide senza validi motivi -

quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il

nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo

Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il

figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione

sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia

intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.

La pensione alimentare ipotetica per il figlio

dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/p il

figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine

si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un

pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio,

oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli

esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad

hoc.

Considerato che in queste fattispecie, di regola,

il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile

esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della

pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri standardizzati

e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente

alla LAF." (pag. 82-83)

2.4. Questa Corte

ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in

sette occasioni.

Nella

sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che il fatto che la

madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava

una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva

giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia

degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento

della filiazione paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi

estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito,

difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne

del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato

l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse

intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi

particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.

Un’altra

sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag.

197, concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale

rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre

naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che

si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né

secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio,

e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di

paternità.

Il TCA ha

deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto

di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate

entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata

dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era

all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante,

poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era

assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima

infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.

In una

sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi

motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento

della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere

in grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo

in cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì,

a seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con

persone di cui sapeva poco o nulla.

In una

vertenza 39.2009.13-14, conclusasi con un decreto di stralcio dell’8 marzo

2010, la Cassa, dopo un dibattimento davanti al Presidente del TCA, ha

concordato con la proposta del giudice di non computare nulla a titolo di

alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata entrata in Svizzera da un altro

paese, con il marito ticinese e la figlia, in quanto se l'assicurata inoltrasse

l’azione di mantenimento potrebbero esserci dei rischi per l’integrità fisica o

psichica della madre e/o della figlia.

In una

sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato e

destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, il TCA ha stabilito che in quel

caso non doveva essere computata una pensione alimentare ipotetica e si è così

espresso:

"

(…)

L’11 maggio 2009 l’amministrazione ha chiesto

all’assicurata di precisare per quale motivo ha rinunciato a sottoscrivere una

convenzione alimentare in favore ed a tutela dei primi tre figli, nonché quanto

è stato da lei intrapreso per rintracciare il signor X, nei due anni in cui

egli si è reso irreperibile prima che lei decidesse di trasferirsi in Svizzera

(cfr. Doc. 7).

Z ha così risposto il 22 maggio 2009:

" (…)

Preciso che la separazione dal signor X è avvenuta nel momento in cui

sono rimasta incinta della figlia, A. In precedenza vivevamo insieme e il padre

provvedeva al sostentamento mio e dei nostri 3 figli, motivo per cui non si è

proceduto alla sottoscrizione di una convenzione alimentare.

Nel momento in cui si è reso irreperibile, quello che ho fatto per

tentare di rintracciarlo, è stato di informarmi presso le varie persone che lo

conoscevano: amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La sua famiglia non mi ha

potuta aiutare, in quanto l’unico parente era un fratello, che abitava vicino a

me e non sapeva di nulla. I genitori di Z erano deceduti.” (Doc. 6)

Davanti al Presidente del TCA, l’8 marzo 2010 la

ricorrente ha fornito le seguenti ulteriori informazioni:

" (…)

L'ultima volta mio figlio di 19 anni ha sentito suo padre nel mese di

novembre 2009.

Sapeva che quella persona lavorava in Y come pescatore. Questa

indicazione l'ha ottenuta da un altro figlio del signor X. Sono riusciti a

parlarsi un attimo al telefono.

Preciso che questa persona oltre ai miei ha altri 6 figli. Ne ha due

più grandi dei miei che vivono con la madre e ne ha avuti ancora 4 (l'ultimo in

Y di 1 o 2 anni).

L'assicurata sottolinea che il Comune ha cercato di raggiungerlo ma che

non c'è stato niente da fare.

(…)

Il signor C sottolinea che il solo fatto di indicare la professione di

Considerandi

pescatore non significa ancora che si tratti di una persona con una precaria

situazione economica.

L'assicurata sottolinea al riguardo che il padre dei suoi figli va a

lavorare da dipendente quando il lavoro c'è. Non dispone di una barca propria.

A volte finisce in prigione perché pescano in acque non autorizzate (pescano in

Y ma entrano nelle acque territoriali inglesi e per questo vengono

inseguiti).” (Doc. XI)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,

alla luce della documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta) e

degli elementi emersi nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2010, peraltro non

contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la

teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le

service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur

propos.”), ritiene che, nel caso presente, l’assicurata ha rinunciato ad

introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre per giustificati motivi.

Il TCA ritiene che sono adempiute in concreto

entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg.LAF e cioè sia il pericolo per

l’integrità, fisica e psichica, della madre e/o del figlio sia la possibilità

di condizionare l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

Di conseguenza, a torto, la Cassa nel suo calcolo ha preso in considerazione l’importo di una pensione alimentare

ipotetica.

Alla medesima soluzione si arriverebbe peraltro

anche attraverso le considerazioni che verranno qui sotto esposte.

L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce

che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza,

mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Una disposizione analoga figura nella legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC).

Secondo la giurisprudenza federale relativa alla

prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari

(cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con

l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro

irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità

delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono

state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V

443.

consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988

pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).

Questo é in particolare il caso quando la moglie

ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti

esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid.

3b; RCC 1992 p. 272).

Il rigore di questa giurisprudenza é però stato

mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso

anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente

comprovare che il debitore di alimenti non é in grado di mantenere i suoi

obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati

ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al

reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60

consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag.

275.

consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).

Applicando questa giurisprudenza al settore degli

assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del

12.

aprile 2000, si è così espresso:

" Allo stesso

risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse

computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle

circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo

contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù

della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato

il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento

degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna

garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato

dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne

del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre

minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi

in cui dovesse intentare una causa.

In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una

causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la

madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui

vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento,

l'interessato verserà alcunché.”

Secondo questo Tribunale, anche nella presente

fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in applicazione

dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 135 V 45)

occorre concludere che il debitore degli alimenti non è comunque in grado di

mantenere i suoi obblighi di mantenimento.

Ciò risulta in particolare dal fatto che il padre

si è reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia della ricorrente;

dal fatto che quest'ultimo svolge l'attività di pescatore da dipendente

soltanto quando c'è lavoro; dalla circostanza che il domicilio attuale di

questa persona non è noto, probabilmente in __________ o a __________ e,

soprattutto, dal fatto che egli ha altri sei figli di cui quattro più piccoli

dell'ultima figlia dell'assicurata.

In conclusione visto che le pretese di mantenimento

sarebbe comunque irrecuperabili, esse non vanno considerate nel calcolo

dell'assegno familiare integrativo.

A titolo abbondanziale il TCA rileva quanto

segue.

La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti

ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per

ogni figlio.

L'assicurata ha subito contestato tale importo

ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).

Al riguardo questo Tribunale sottolinea

innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato

a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr.

consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è

conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la

situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto

dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo

standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di

famiglia.

Il TCA osserva inoltre che, secondo l'art. 285,

il contributo di mantenimento deve tra l'altro, essere commisurato alla

situazione sociale e alla possibilità dei genitori. Se il debitore vive

all'estero deve versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue

effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (cfr.

P. Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, Ed. … Helbing

& Lichtenhahn, in Blaser Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: ZGB I,

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2006, art. 285 n. 26 pag. 1530:

" Wohnt

der Pflichtige im Ausland (BezGEr Bülach, ZVW 1993, 129 ff., 133 E. 3d), so

kann er nur zu einer seiner effektiven Leistungsfähigkeit und nicht den

Bedürfnissen des hiesigen Klägers entsprechenden Leistung verpflichtet

werden."

Nella citata sentenza pubblicata nella Zeitschrift für Vormundschatswesen

(ZVW) dal 1993 il Tribunale di Bülach ha stabilito quanto segue:

" I Tribunali

svizzeri sono competenti per ricevere l'azione di paternità e mantenimento

contro un padre residente nella Repubblica Dominicana, per un figlio che al

momento della nascita e dell'introduzione della causa aveva la residenza

abituale in Svizzera. Applicabile è il diritto svizzero. Il fatto che al

convenuto non si è potuta intimare all'estero, nelle forme legali, la citazione

per il dibattimento, in quanto il diritto estero non prevede l'intimazione

postale di atti giudiziari, è irrilevante se il destinatario ha comunque avuto

conoscenza della citazione e non è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi

diritti. Il riconoscimento di paternità deve essere ammissibile ed esplicito,

Può essere fatto, secondo il diritto zurighese, nel procedimento giudiziale per

lettera, malgrado la negligenza del convenuto. Per la fissazione del contributo

alimentare si deve tener conto, confrontandoli, dei proventi del padre e della

madre. Nel caso in esame il padre, nella Repubblica Dominicana, ha un reddito

che corrisponde a fr. 1200.-- mensili, ritenuto che in quel paese il costo

della vita è relativamente alto; con ciò egli deve anche contribuire al

sostentamento dei genitori. La madre guadagna in Svizzera ca. fr. 4250.--,

appena sufficienti per mantenere lei e i quattro figli. Un contributo minimo

deve essere fissato, perciò il convenuto è stato obbligato a pagare un importo

minimo di fr. 100.-- mensili. L'importo non può essere maggiorato oltre le

concrete possibilità che il convenuto ha di pagarlo in vista di percepire

l'anticipo degli alimenti."

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

che qualora non fossero esistiti nel caso concreto dei motivi atti a

giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici

(cfr. consid. 2.3 e 2.4), la somma considerata dalla Cassa nel calcolo avrebbe

comunque dovuto essere considerevolmente ridotta per tenere conto della

situazione del debitore degli alimenti."

In una sentenza

39.2006

-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha stabilito che in

quel caso a ragione l’amministrazione aveva computato degli alimenti ipotetici

per i figli, in quanto nessuno dei motivi che permettono di non tenerne conto

era realizzato. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di

mantenimento nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque

state irrecuperabili.

Dall’altra, in primo

luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale nel

giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare

degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai

bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo conosciuto il

nominativo del padre biologico, è possibile determinare la situazione economica

effettiva e quindi distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66

cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia.

In

secondo luogo, ha quindi annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato

gli atti alla Cassa affinché determinasse il diritto all’assegno di prima

infanzia computando un importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr.

150.

-- - alimenti dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi).

Infine, in una

sentenza 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011, il TCA ha stabilito che non si

dovevano computare degli alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata che, nel

periodo di concepimento della figlia, era solita cambiare frequentemente

partner e non era così in grado di fornire le generalità del padre. Questo

Tribunale ha riconfermato la giurisprudenza fissata nella sentenza 39.2006.4

del 4 ottobre 2006 e si è così espresso:

"

Pertanto, considerando il periodo particolare

vissuto dall’assicurata tra giugno e novembre 2008, la sua giovane età (è nata

il 30.7.1987) e la circostanza che in favore della stessa il 10 settembre 2009

era comunque stata istituita una curatela di amministrazione in applicazione

dell’art. 393 cpv. 2 CC - secondo cui una tale curatela viene stabilita nel

caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima

all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante,

quando non sia il caso di costituire la tutela (cfr. doc. F) -, il TCA ritiene

che pure nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato a introdurre qualsiasi

azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati motivi ai sensi

degli art. 66 Laf e 40 lett. a Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.).

In particolare, da una parte, alla luce di quanto

dichiarato dall’assicurata, e meglio che nel periodo in cui è stata concepita Taischa

cambiava frequentemente partner, trattandosi spesso di persone che incontrava

per una sola notte senza conoscerne le generalità, come pure che Z. è stato

solo uno dei tanti che ha frequentato e che le probabilità che sia il padre

biologico della figlia sono scarse (cfr. doc. 14A), vi è l’impossibilità, o in

ogni caso l’estrema difficoltà, a individuare il padre biologico di Y.

Dall’altra, ritenuti gli elementi sopra descritti

(periodo particolare della vita, giovane età, curatela amministrativa),

pretendere dall’insorgente di ricercare quest’ultimo e intentare contro il

medesimo un’azione di accertamento della paternità rischierebbe di

compromettere l’equilibrio psicofisico raggiunto dall’insorgente che - giova

comunque ribadirlo - ha affermato che “quando nel mese di novembre, mi sono

accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbato assai e mi ha però concesso

l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel mio stile di vita. Decisi

ugualmente di portare avanti la gravidanza e al contempo di dare una regolata

alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad esempio la decisione di

affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo pure condotto con

leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate). (...)” (Doc. 14A)

Del resto non va dimenticato che l’assegno

integrativo, che è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata,

indipendentemente, quindi, dalla qualifica o non qualifica professionale, è

destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino

all'età di 15 anni (cfr. art. 47, 48 Laf; 24, 25 vLAF; Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio

1994, pag. 11) e fino al massimo la soglia di intervento per i figli definite

dalla Laps (cfr. art. 49 Laf).

L'assegno di prima infanzia, che copre tutta la popolazione

domiciliata (cfr. art. 51 lett. a e 52 lett. a Laf; art. 31 lett. a e 32 cpv. 1

lett. a vLAF), dal canto suo, permette, in modo selettivo (cfr. art. 51 lett. d

e 52 lett. d Laf; art. 31 lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo

dell'intera famiglia durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio,

garantendo un reddito minimo (cfr. art. 54 Laf; art. 33 vLAF)."

2.5

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che il padre di __________ è

un cittadino __________, residente in __________, che si è sposato il 18

settembre 2010 nel suo paese con RI 1 (cfr. doc. 8 G). I coniugi hanno richiesto il ricongiungimento familiare (cfr. doc. XIV). Il padre non ha ancora

riconosciuto la figlia __________ per gli elevati costi che tale pratica

amministrativa comporta (cfr. doc. 8 D). Il 12 ottobre 2010 egli ha inoltre

dichiarato di lavorare 4 ore al giorno per cinque giorni la settimana

guadagnando 80 franchi svizzeri al mese (cfr. doc. 8 C). Il 23 maggio 2011 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che nel frattempo il marito di RI 1i ha

perso il lavoro.

Alla luce

di questi elementi e richiamata la giurisprudenza dettagliatamente esposta al

considerando precedente, questo Tribunale non può approvare l’operato della

Cassa che ha fissato l’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia prendendo

in considerazione degli alimenti ipotetici di fr. 8'955.-- annui.

Come

peraltro proposto dalla stessa amministrazione nella risposta di causa (cfr.

Doc. III) la decisioni su reclamo del 15 febbraio 2011 vanno annullate e gli

atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti. In particolare

l’assicurata dovrà essere personalmente sentita al più presto alla presenza del

suo avvocato ed invitata ad illustrare per quali motivi il padre “non può

permettersi, economicamente, di passare nessun alimento per sua figlia” (cfr.

doc. 6) ed, eventualmente, per quale motivo il credito è irrecuperabile.

Qualora

dovesse emergere che non sono dati gli estremi per rinunciare a computare

degli alimenti ipotetici, la Cassa ne fisserà l’importo, in applicazione della

giurisprudenza del TCA (cfr. consid. 2.4) e tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto (cfr. al riguardo consid. 1.4).

Infine

l'amministrazione emetterà due nuove decisioni relative all'assegno integrativo

e all'assegno di prima infanzia spettanti all'assicurata dal 1° agosto 2010.

2.6

L’assicurata,

vincente in causa, rappresentata da un avvocato ha diritto alle ripetibili, ciò

che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile

2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e le

decisioni su reclamo del 15 febbraio 2011 sono annullate.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per ulteriori accertamenti.

2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato.

La Cassa

cantonale per gli assegni familiari verserà all’assicurata l’importo di fr.

1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 15 aprile 2011.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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