39.2011.2
Non coretto computo nel calcolo AFI/API di fr.8'955 quali alim.ipot.per aver rinunciato all'azione di ricon.di patern.della figlia.Ass.e padre che abita all'estero sono sposati.Chiesto ricongiung.fam.
16 giugno 2011Italiano28 min
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Numero d'incarto:
39.2011.2
Data decisione, Autorità:
16.06.2011, TCA
Titolo:
Non coretto computo nel calcolo AFI/API di fr.8'955 quali alim.ipot.per aver rinunciato all'azione di ricon.di patern.della figlia.Ass.e padre che abita all'estero sono sposati.Chiesto ricongiung.fam.e il padre non ha ancora riconosciuto la figlia per gli elevati costi.Rinvio atti x ult.accertamenti
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
AZIONE DI PATERNITÀ
PENSIONE ALIMENTARE IPOTETICA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RIPETIBILI
art. 66 LAF
art. 40 REGLAF
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.2-3
DC/sc
Lugano
16 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 15 febbraio
2011 emanate da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 15 febbraio 2011 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari (in seguito la Cassa) ha confermato le decisioni del 23 luglio 2010
con le quali aveva riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno integrativo di
fr. 913.-- mensili (cfr. doc. 5) e a un assegno di prima infanzia di fr.
1'801.-- al mese con effetto a decorrere dal 1° agosto 2010 (cfr. doc. 4).
Più
precisamente l’amministrazione ha ribadito la correttezza del computo nei
relativi conteggi dell’importo di fr. 8'955.-- a titolo di pensione alimentare
ipotetica, in quanto l’assicurata ha rinunciato al riconoscimento di paternità
della figlia __________.
L'amministrazione
ha in particolare sottolineato che:
"
(…)
La reclamante sostiene inoltre che la pratica di
riconoscimento della figlia __________ non è stata avviata anche per la
situazione economica del signor __________, infatti con dichiarazione del 12
ottobre 2010 lo stesso attesta "(…) ho cercato di iniziare le pratiche di
riconoscimento per mia figlia __________, presso l'Ambasciata Svizzera in __________
ma i soldi che mi vengono richiesti sono davvero molti per me (…)".
Va fatto inoltre notare che il signor __________
e la signora RI 1 hanno contratto matrimonio in data 18 settembre 2010 in __________ e hanno richiesto il ricongiungimento familiare.
Nel caso specifico va sottolineato che secondo
l'art. 276 cpv. 1 del codice civile (cc), i genitori – padre e madre – devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e
formazione e le misure adottate a sua tutela. Il vincolo di filiazione (art.
252 e sgg. cc) costituisce il fondamento giuridico dell'obbligo di
mantenimento: tale obbligo è quindi indipendente dall'esercizio dell'autorità
parentale, dal diritto di custodia, dal diritto di visita e dai rapporti
interpersonali fra genitori e figlio.
Da ciò ne discende che l'onere di mantenimento
dei figli compete prioritariamente ai genitori e non allo stato, in questo caso
alla signora RI 1 e al signor __________ il quale dichiara di essere il padre
di __________ con dichiarazione del 12 ottobre 2010." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 15 febbraio 2011, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di non computare l'assegno ipotetico.
Ella ha
allegato una dichiarazione della Commissione tutoria regionale 3 che attesta
che:
"
il signor __________, cittadino __________
residente in __________, non ha ancora potuto riconoscere ufficialmente la
figlia __________, nata il 18 aprile 2010, motivo per il quale non è stata
sottoscritta una convenzione di mantenimento. Alla scrivente Commissione non
risulta che il signor __________ __________ versi al momento un contributo
finanziario per la minore." (Doc. A2)
1.3. Nella sua
risposta del 6 aprile 2011 la Cassa chiede, in via principale, l'annullamento
della decisione su reclamo del 15 febbraio 2011 e il rinvio all'amministrazione
per nuovi accertamenti e, in via subordinata, che venga computato a titolo di
pensione alimentare ipotetica un importo di fr. 80.-- mensili.
Riguardo
a tale proposta subordinata l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Ad ogni modo, stante tutto quanto precede, se il
TCA dovesse giudicare più che verosimile che:
- il Signor __________ lavora a tempo parziale
(50%);
- il Signor __________ guadagna fr. 80.--
mensili;
- questi fr. 80.-- mensili sono sufficienti esclusivamente al suo
sostentamento;
a mente della Cassa, conseguentemente, dovrebbe
essere altresì ritenuto assodato e/o verosimile che un impiego a tempo pieno
permetterebbe una guadagno mensile di fr. 160.—
Così che la differenza (fr. 80.--) dovrebbe
essere mensilmente utilizzata dal padre in ossequio ai suoi obblighi di
mantenimento. Lo Stato interverrebbe quindi effettivamente soltanto quando vi è
ancora un deficit di reddito nonostante i genitori si adoperino
nell'adempimento dei loro doveri." (Doc. III)
1.4. Il 15 aprile
2011 l'avv. RA 1 ha comunicato di avere assunto il patrocinio dell'assicurata
e ha richiesto l'assistenza giudiziaria.
Nel merito
egli contesta la proposta subordinata dalla Cassa e rileva in particolare:
"
(…)
La CCAF pare aver accertato e accettato che il
reddito del padre è CHF 80.00 mensili.
In tale situazione esporre alimenti ipotetici
per CHF 700.00 mensili, che il padre residente in __________ non potrebbe
mai pagare, significa soltanto danneggiare la figlia, ciò che è contrario alla
spirito e alla scopo della LAF.
Anche la proposta subordinata di conteggiare alimenti
per CHF 80.00 mensili pari all'intero reddito del padre è frutto di
confusione. Non si vede infatti come il padre potrebbe versare il suo intero
reddito alla figlia. Si potrebbe immaginare che ne versi una percentuale del
20%, cioè circa 15 CHF mensili.
Ora stante la situazione a __________, è
quantomeno dubbio che il padre possa privarsi anche di questi pochi soldi, ma
soprattutto il loro trasferimento in __________ costerebbe almeno 20.00 CHF per
volta. La proposta della CCAF appare quindi semplicemente assurda.
Infine è certo che ____________________ è
il padre. Tuttavia il riconoscimento non ha potuto essere iscritto per l'Ambasciata
svizzera di __________ perché ha chiesto un anticipo spese di CHF 3'000.00.
Fatti
I genitori hanno allora preferito attendere il
ricongiungimento famigliare per poi eseguire il riconoscimento in Svizzera
(visto che il matrimonio è stato trascritto non ci sono più problemi di
documenti).
Vi è qualche difficoltà per il visto, ma quando
il padre arriverà in Svizzera potrà lavorare e potranno essere conteggiati
alimenti adeguati." (Doc. V)
1.5. Il 29 aprile
2011 la Cassa si è confermata nel contenuto della risposta di causa (Doc.
VIII).
Il 5
maggio 2011 l'avv. RA 1 ha chiesto di versare immediatamente gli assegni
arretrati computando un importo di alimenti ipotetici mensili di fr. 80.--,
riservata la possibilità di non computare nulla, se così stabilirà il TCA (cfr.
Doc. IX).
Il 17
maggio 2011 la Cassa si è opposta a questa richiesta visto che la proposta da
lei formulata a titolo subordinato non è stata riconosciuta ed accettata senza
riserve dalla ricorrente (cfr. Doc. XII).
Il 23
maggio 2011 l'avv. RA 1 ha inoltrato un scritto al TCA nel quale ha in
particolare affermato che "nel frattempo __________ ha perso il lavoro”
(cfr. Doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la
Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti
all’assicurata a decorrere dal mese di agosto 2010, abbia computato degli alimenti
ipotetici di fr. 8'955 per la figlia __________.
Gli altri
elementi dei conteggi sono, infatti, incontestati.
2.3. L'art. 66
della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:
"
Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione
di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo
dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.
(cpv. 1)
L'importo della pensione alimentare ammonta al
limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona
supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)"
L'art. 40
del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa
che:
"
La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie,
quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv.
1)
Sono considerati, giustificati motivi, in
particolare:
a) qualsiasi
situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o
psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi
situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o
economico, di un altro nucleo familiare.
(cpv.
2)"
Al
riguardo va rilevato che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i
giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti
ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
L'art. 66
della Legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già
previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d
per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del
27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).
Queste
ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione
della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e
di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.
Nel
Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:
"
Dal punto di vista della politica sociale, il
computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque
giustificato.
È infatti ai genitori che deve competere, in
prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato
dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro
doveri, vi è ancora un deficit di reddito.
Se quindi, la madre decide senza validi motivi -
quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il
nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo
Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il
figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione
sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia
intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.
La pensione alimentare ipotetica per il figlio
dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/p il
figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine
si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un
pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio,
oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli
esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad
hoc.
Considerato che in queste fattispecie, di regola,
il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile
esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della
pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri standardizzati
e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente
alla LAF." (pag. 82-83)
2.4. Questa Corte
ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in
sette occasioni.
Nella
sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che il fatto che la
madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava
una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva
giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia
degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento
della filiazione paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi
estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito,
difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne
del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato
l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse
intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi
particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.
Un’altra
sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag.
197, concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale
rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre
naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che
si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né
secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio,
e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di
paternità.
Il TCA ha
deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto
di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate
entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata
dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era
all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante,
poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era
assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima
infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
In una
sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi
motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento
della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere
in grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo
in cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì,
a seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con
persone di cui sapeva poco o nulla.
In una
vertenza 39.2009.13-14, conclusasi con un decreto di stralcio dell’8 marzo
2010, la Cassa, dopo un dibattimento davanti al Presidente del TCA, ha
concordato con la proposta del giudice di non computare nulla a titolo di
alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata entrata in Svizzera da un altro
paese, con il marito ticinese e la figlia, in quanto se l'assicurata inoltrasse
l’azione di mantenimento potrebbero esserci dei rischi per l’integrità fisica o
psichica della madre e/o della figlia.
In una
sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato e
destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, il TCA ha stabilito che in quel
caso non doveva essere computata una pensione alimentare ipotetica e si è così
espresso:
"
(…)
L’11 maggio 2009 l’amministrazione ha chiesto
all’assicurata di precisare per quale motivo ha rinunciato a sottoscrivere una
convenzione alimentare in favore ed a tutela dei primi tre figli, nonché quanto
è stato da lei intrapreso per rintracciare il signor X, nei due anni in cui
egli si è reso irreperibile prima che lei decidesse di trasferirsi in Svizzera
(cfr. Doc. 7).
Z ha così risposto il 22 maggio 2009:
" (…)
Preciso che la separazione dal signor X è avvenuta nel momento in cui
sono rimasta incinta della figlia, A. In precedenza vivevamo insieme e il padre
provvedeva al sostentamento mio e dei nostri 3 figli, motivo per cui non si è
proceduto alla sottoscrizione di una convenzione alimentare.
Nel momento in cui si è reso irreperibile, quello che ho fatto per
tentare di rintracciarlo, è stato di informarmi presso le varie persone che lo
conoscevano: amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La sua famiglia non mi ha
potuta aiutare, in quanto l’unico parente era un fratello, che abitava vicino a
me e non sapeva di nulla. I genitori di Z erano deceduti.” (Doc. 6)
Davanti al Presidente del TCA, l’8 marzo 2010 la
ricorrente ha fornito le seguenti ulteriori informazioni:
" (…)
L'ultima volta mio figlio di 19 anni ha sentito suo padre nel mese di
novembre 2009.
Sapeva che quella persona lavorava in Y come pescatore. Questa
indicazione l'ha ottenuta da un altro figlio del signor X. Sono riusciti a
parlarsi un attimo al telefono.
Preciso che questa persona oltre ai miei ha altri 6 figli. Ne ha due
più grandi dei miei che vivono con la madre e ne ha avuti ancora 4 (l'ultimo in
Y di 1 o 2 anni).
L'assicurata sottolinea che il Comune ha cercato di raggiungerlo ma che
non c'è stato niente da fare.
(…)
Il signor C sottolinea che il solo fatto di indicare la professione di
Considerandi
pescatore non significa ancora che si tratti di una persona con una precaria
situazione economica.
L'assicurata sottolinea al riguardo che il padre dei suoi figli va a
lavorare da dipendente quando il lavoro c'è. Non dispone di una barca propria.
A volte finisce in prigione perché pescano in acque non autorizzate (pescano in
Y ma entrano nelle acque territoriali inglesi e per questo vengono
inseguiti).” (Doc. XI)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,
alla luce della documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta) e
degli elementi emersi nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2010, peraltro non
contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la
teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le
service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur
propos.”), ritiene che, nel caso presente, l’assicurata ha rinunciato ad
introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre per giustificati motivi.
Il TCA ritiene che sono adempiute in concreto
entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg.LAF e cioè sia il pericolo per
l’integrità, fisica e psichica, della madre e/o del figlio sia la possibilità
di condizionare l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
Di conseguenza, a torto, la Cassa nel suo calcolo ha preso in considerazione l’importo di una pensione alimentare
ipotetica.
Alla medesima soluzione si arriverebbe peraltro
anche attraverso le considerazioni che verranno qui sotto esposte.
L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce
che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza,
mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Una disposizione analoga figura nella legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett.
g LPC).
Secondo la giurisprudenza federale relativa alla
prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari
(cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con
l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro
irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità
delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono
state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V
443.
consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988
pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).
Questo é in particolare il caso quando la moglie
ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti
esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid.
3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza é però stato
mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso
anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente
comprovare che il debitore di alimenti non é in grado di mantenere i suoi
obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati
ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al
reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60
consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag.
275.
consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando questa giurisprudenza al settore degli
assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del
12.
aprile 2000, si è così espresso:
" Allo stesso
risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse
computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle
circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo
contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù
della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato
il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento
degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna
garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato
dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne
del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre
minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi
in cui dovesse intentare una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una
causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la
madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui
vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento,
l'interessato verserà alcunché.”
Secondo questo Tribunale, anche nella presente
fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in applicazione
dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 135 V 45)
occorre concludere che il debitore degli alimenti non è comunque in grado di
mantenere i suoi obblighi di mantenimento.
Ciò risulta in particolare dal fatto che il padre
si è reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia della ricorrente;
dal fatto che quest'ultimo svolge l'attività di pescatore da dipendente
soltanto quando c'è lavoro; dalla circostanza che il domicilio attuale di
questa persona non è noto, probabilmente in __________ o a __________ e,
soprattutto, dal fatto che egli ha altri sei figli di cui quattro più piccoli
dell'ultima figlia dell'assicurata.
In conclusione visto che le pretese di mantenimento
sarebbe comunque irrecuperabili, esse non vanno considerate nel calcolo
dell'assegno familiare integrativo.
A titolo abbondanziale il TCA rileva quanto
segue.
La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti
ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per
ogni figlio.
L'assicurata ha subito contestato tale importo
ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).
Al riguardo questo Tribunale sottolinea
innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato
a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr.
consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è
conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la
situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto
dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo
standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di
famiglia.
Il TCA osserva inoltre che, secondo l'art. 285,
il contributo di mantenimento deve tra l'altro, essere commisurato alla
situazione sociale e alla possibilità dei genitori. Se il debitore vive
all'estero deve versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue
effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (cfr.
P. Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, Ed. … Helbing
& Lichtenhahn, in Blaser Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: ZGB I,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2006, art. 285 n. 26 pag. 1530:
" Wohnt
der Pflichtige im Ausland (BezGEr Bülach, ZVW 1993, 129 ff., 133 E. 3d), so
kann er nur zu einer seiner effektiven Leistungsfähigkeit und nicht den
Bedürfnissen des hiesigen Klägers entsprechenden Leistung verpflichtet
werden."
Nella citata sentenza pubblicata nella Zeitschrift für Vormundschatswesen
(ZVW) dal 1993 il Tribunale di Bülach ha stabilito quanto segue:
" I Tribunali
svizzeri sono competenti per ricevere l'azione di paternità e mantenimento
contro un padre residente nella Repubblica Dominicana, per un figlio che al
momento della nascita e dell'introduzione della causa aveva la residenza
abituale in Svizzera. Applicabile è il diritto svizzero. Il fatto che al
convenuto non si è potuta intimare all'estero, nelle forme legali, la citazione
per il dibattimento, in quanto il diritto estero non prevede l'intimazione
postale di atti giudiziari, è irrilevante se il destinatario ha comunque avuto
conoscenza della citazione e non è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi
diritti. Il riconoscimento di paternità deve essere ammissibile ed esplicito,
Può essere fatto, secondo il diritto zurighese, nel procedimento giudiziale per
lettera, malgrado la negligenza del convenuto. Per la fissazione del contributo
alimentare si deve tener conto, confrontandoli, dei proventi del padre e della
madre. Nel caso in esame il padre, nella Repubblica Dominicana, ha un reddito
che corrisponde a fr. 1200.-- mensili, ritenuto che in quel paese il costo
della vita è relativamente alto; con ciò egli deve anche contribuire al
sostentamento dei genitori. La madre guadagna in Svizzera ca. fr. 4250.--,
appena sufficienti per mantenere lei e i quattro figli. Un contributo minimo
deve essere fissato, perciò il convenuto è stato obbligato a pagare un importo
minimo di fr. 100.-- mensili. L'importo non può essere maggiorato oltre le
concrete possibilità che il convenuto ha di pagarlo in vista di percepire
l'anticipo degli alimenti."
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene
che qualora non fossero esistiti nel caso concreto dei motivi atti a
giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici
(cfr. consid. 2.3 e 2.4), la somma considerata dalla Cassa nel calcolo avrebbe
comunque dovuto essere considerevolmente ridotta per tenere conto della
situazione del debitore degli alimenti."
In una sentenza
39.2006
-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha stabilito che in
quel caso a ragione l’amministrazione aveva computato degli alimenti ipotetici
per i figli, in quanto nessuno dei motivi che permettono di non tenerne conto
era realizzato. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di
mantenimento nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque
state irrecuperabili.
Dall’altra, in primo
luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale nel
giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare
degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai
bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo conosciuto il
nominativo del padre biologico, è possibile determinare la situazione economica
effettiva e quindi distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66
cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia.
In
secondo luogo, ha quindi annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato
gli atti alla Cassa affinché determinasse il diritto all’assegno di prima
infanzia computando un importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr.
150.
-- - alimenti dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi).
Infine, in una
sentenza 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011, il TCA ha stabilito che non si
dovevano computare degli alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata che, nel
periodo di concepimento della figlia, era solita cambiare frequentemente
partner e non era così in grado di fornire le generalità del padre. Questo
Tribunale ha riconfermato la giurisprudenza fissata nella sentenza 39.2006.4
del 4 ottobre 2006 e si è così espresso:
"
Pertanto, considerando il periodo particolare
vissuto dall’assicurata tra giugno e novembre 2008, la sua giovane età (è nata
il 30.7.1987) e la circostanza che in favore della stessa il 10 settembre 2009
era comunque stata istituita una curatela di amministrazione in applicazione
dell’art. 393 cpv. 2 CC - secondo cui una tale curatela viene stabilita nel
caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima
all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante,
quando non sia il caso di costituire la tutela (cfr. doc. F) -, il TCA ritiene
che pure nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato a introdurre qualsiasi
azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati motivi ai sensi
degli art. 66 Laf e 40 lett. a Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.).
In particolare, da una parte, alla luce di quanto
dichiarato dall’assicurata, e meglio che nel periodo in cui è stata concepita Taischa
cambiava frequentemente partner, trattandosi spesso di persone che incontrava
per una sola notte senza conoscerne le generalità, come pure che Z. è stato
solo uno dei tanti che ha frequentato e che le probabilità che sia il padre
biologico della figlia sono scarse (cfr. doc. 14A), vi è l’impossibilità, o in
ogni caso l’estrema difficoltà, a individuare il padre biologico di Y.
Dall’altra, ritenuti gli elementi sopra descritti
(periodo particolare della vita, giovane età, curatela amministrativa),
pretendere dall’insorgente di ricercare quest’ultimo e intentare contro il
medesimo un’azione di accertamento della paternità rischierebbe di
compromettere l’equilibrio psicofisico raggiunto dall’insorgente che - giova
comunque ribadirlo - ha affermato che “quando nel mese di novembre, mi sono
accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbato assai e mi ha però concesso
l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel mio stile di vita. Decisi
ugualmente di portare avanti la gravidanza e al contempo di dare una regolata
alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad esempio la decisione di
affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo pure condotto con
leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate). (...)” (Doc. 14A)
Del resto non va dimenticato che l’assegno
integrativo, che è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata,
indipendentemente, quindi, dalla qualifica o non qualifica professionale, è
destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino
all'età di 15 anni (cfr. art. 47, 48 Laf; 24, 25 vLAF; Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio
1994, pag. 11) e fino al massimo la soglia di intervento per i figli definite
dalla Laps (cfr. art. 49 Laf).
L'assegno di prima infanzia, che copre tutta la popolazione
domiciliata (cfr. art. 51 lett. a e 52 lett. a Laf; art. 31 lett. a e 32 cpv. 1
lett. a vLAF), dal canto suo, permette, in modo selettivo (cfr. art. 51 lett. d
e 52 lett. d Laf; art. 31 lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo
dell'intera famiglia durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio,
garantendo un reddito minimo (cfr. art. 54 Laf; art. 33 vLAF)."
2.5
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che il padre di __________ è
un cittadino __________, residente in __________, che si è sposato il 18
settembre 2010 nel suo paese con RI 1 (cfr. doc. 8 G). I coniugi hanno richiesto il ricongiungimento familiare (cfr. doc. XIV). Il padre non ha ancora
riconosciuto la figlia __________ per gli elevati costi che tale pratica
amministrativa comporta (cfr. doc. 8 D). Il 12 ottobre 2010 egli ha inoltre
dichiarato di lavorare 4 ore al giorno per cinque giorni la settimana
guadagnando 80 franchi svizzeri al mese (cfr. doc. 8 C). Il 23 maggio 2011 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che nel frattempo il marito di RI 1i ha
perso il lavoro.
Alla luce
di questi elementi e richiamata la giurisprudenza dettagliatamente esposta al
considerando precedente, questo Tribunale non può approvare l’operato della
Cassa che ha fissato l’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia prendendo
in considerazione degli alimenti ipotetici di fr. 8'955.-- annui.
Come
peraltro proposto dalla stessa amministrazione nella risposta di causa (cfr.
Doc. III) la decisioni su reclamo del 15 febbraio 2011 vanno annullate e gli
atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti. In particolare
l’assicurata dovrà essere personalmente sentita al più presto alla presenza del
suo avvocato ed invitata ad illustrare per quali motivi il padre “non può
permettersi, economicamente, di passare nessun alimento per sua figlia” (cfr.
doc. 6) ed, eventualmente, per quale motivo il credito è irrecuperabile.
Qualora
dovesse emergere che non sono dati gli estremi per rinunciare a computare
degli alimenti ipotetici, la Cassa ne fisserà l’importo, in applicazione della
giurisprudenza del TCA (cfr. consid. 2.4) e tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto (cfr. al riguardo consid. 1.4).
Infine
l'amministrazione emetterà due nuove decisioni relative all'assegno integrativo
e all'assegno di prima infanzia spettanti all'assicurata dal 1° agosto 2010.
2.6
L’assicurata,
vincente in causa, rappresentata da un avvocato ha diritto alle ripetibili, ciò
che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile
2003).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e le
decisioni su reclamo del 15 febbraio 2011 sono annullate.
§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato.
La Cassa
cantonale per gli assegni familiari verserà all’assicurata l’importo di fr.
1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 15 aprile 2011.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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