39.2011.4
Negato revis.di una dec.del 2008 a favore dei ricorr.a seguito dell'emanaz.della tassaz.08 da cui emerge un redd.da att.indip.
12 dicembre 2011Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2011.4
Data decisione, Autorità:
12.12.2011, TCA
Titolo:
Negato revis.di una dec.del 2008 a favore dei ricorr.a seguito dell'emanaz.della tassaz.08 da cui emerge un redd.da att.indip.
ASSEGNO INTEGRATIVO
INTEMPESTIVITÀ
REVISIONE PROCESSUALE
art. 24v LAF
art. 47v LAF
art. 54v LAF
art. 72 LAF
art. 24 LAPS
art. 53 LPGA
art. 12 cpv. 2 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.4
rs
Lugano
12 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 2 marzo 2011
emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa CO
1 (in seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 2 marzo 2011, ha confermato il proprio provvedimento del 23 dicembre 2010 (cfr. doc. 2/6), con cui ha negato
a RI 1 e RI 2 la revisione delle decisioni 31 gennaio 2008 e 19 settembre 2008
con le quali agli stessi dal 1° febbraio 2008 era stato riconosciuto un assegno
integrativo di fr. 1'274.-- mensili, rispettivamente dal 1° ottobre 2008 tale
prestazione era stata rifiutata (cfr. doc. TA1).
In
particolate l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Come già osservato in sede
di decisione, una domanda di revisione deve essere inoltrata entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione.
Nel caso concreto, la decisione
di tassazione per l’anno 2008 è stata emessa in data 11 novembre 2009 passata
quindi in giudicato in data 11 dicembre 2009. Per poter essere presa in
considerazione, una domanda di revisione avrebbe, quindi, dovuto essere
inoltrata entro 90 giorni a contare dall’11 dicembre 2009.
La domanda, inoltrata il
22 novembre 2010, è quindi palesemente tardiva.
Alla medesima conclusione
si giungerebbe volendo considerare quale formale domanda di revisione lo
scritto (non datato) ricevuto dalla Cassa il 10 giugno 2010.
Fatti
I ricorrenti sostengono
che la domanda di revisione sia tempestiva, in quanto depositata il 21 dicembre
2009, e meglio contestualmente al momento in cui si sono recati allo Sportello
regionale Laps di __________, ove hanno consegnato la notifica di tassazione
2008.
Questa tesi non può essere
condivisa.
Nella data indicata i
reclamanti si sono infatti recati allo Sportello Laps unicamente per richiedere
l’assegno familiare integrativo pro futuro, e meglio a decorrere dal 1° gennaio
2010, così come prevede la procedura Laps, e meglio dopo essersi rivolti al
loro Comune per ottenere le relative informazioni, raccogliere la
documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente. A
questo proposito si osserva, infatti, che il diritto all’assegno integrativo è
poi stato accolto, a contare dal 1° gennaio 2010, con decisione emessa il 17
marzo 2010.
Al Comune di domicilio e
allo Sportello Laps non può essere presentata domanda di revisione per assegni
erogati negli anni precedenti. La richiesta di revisione straordinaria va,
infatti, presentata all’organo designato dalla legge speciale, e meglio alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
(…)” (Doc. TA1)
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 2 marzo 2011 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA
1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto il
riconoscimento dell’assegno integrativo per l’anno 2008 (integrale o pro-rata a
dipendenza di quanto sino a oggi erogato), l’attribuzione provvisoria e
retroattiva, previa verifica del diritto a percepire, dell’assegno per l’anno
2009, nonché l’erogazione dell’assegno per l’anno 2010.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali gli insorgenti hanno, segnatamente,
addotto che corrisponde al vero che con scritto non datato pervenuto
all’amministrazione il 10 giugno 2010 hanno inviato a quest’ultima la decisione
di tassazione 2008, ma, come confermato nel gennaio 2011 dall’Ufficio controllo
abitanti di __________, la decisione di tassazione per l’anno 2008 era già
presente nel carteggio consegnato allo Sportello Laps a inizio dicembre 2009.
Al
riguardo essi hanno precisato che proprio sulla scorta di tale decisione di
tassazione la Cassa ha potuto ripristinare l’erogazione dell’assegno
integrativo per l’anno 2010.
A mente
dei ricorrenti ciò dimostra che essi nel pieno rispetto del termine di 90
giorni hanno notificato all’autorità nuovi mezzi di prova, ossia la decisione
di tassazione per il 2008, atti a permettere all’organo amministrativo preposto
di “scoprire” i nuovi fatti rilevanti che imponevano la revisione del diritto
all’assegno integrativo per l’anno 2008.
I
ricorrenti, in proposito, hanno fatto notare che l’unica motivazione addotta
dalla Cassa per sostenere la tardività della richiesta di revisione risiede
nell’asserita presentazione soltanto nel corso del mese di giugno 2010 della
decisione di tassazione per il 2008.
Inoltre i
medesimi hanno rilevato che a torto la Cassa è partita dal presupposto che la
domanda di revisione sarebbe stata inoltrata soltanto il 22 novembre 2010,
specificando che con quello scritto essi si sono limitati a rinnovare la
domanda di revisione già presentata (almeno) il 10 giugno 2010, chiedendo esplicitamente
l’emanazione di una decisione formale.
Gli
insorgenti hanno evidenziato che comunque, indipendentemente dalla data di
presentazione della richiesta di revisione, la Cassa ha disatteso i suoi
doveri, visto che, da un lato, l’art. 24 Laps impone all’autorità competente di
sottoporre obbligatoriamente a revisione una decisione se scopre nuovi fatti
rilevanti. Dall’altro, la decisione di tassazione per il 2008 era in suo
possesso dal dicembre 2009.
I coniugi
RI 1 ritengono, inoltre, che anche la richiesta di revisione pervenuta alla
Cassa il 10 giugno 2010 sia tempestiva, in quanto intervenuta entro 90 giorni
dalla decisione del 17 marzo 2010 con cui è stato nuovamente attribuito loro un
assegno integrativo - che non sarebbe peraltro stata ricevuta dagli stessi, i
quali hanno indicato di aver invece preso atto del versamento il 22 marzo 2010
delle prime tre mensilità dell’assegno sul proprio conto corrente.
A loro
parere la decisione del 17 marzo 2010 costituisce sicuramente, un fatto nuovo
rilevante - siccome hanno scoperto soltanto in quel momento di avere nuovamente
diritto all’assegno sulla base dei parametri 2008 - che permette di mettere in
moto il meccanismo della revisione ai sensi dell’art. 24 Laps.
I
ricorrenti evidenziano che la Cassa ha scartato l’ipotesi secondo cui la
domanda di revisione sarebbe in realtà già stata (almeno implicitamente)
formulata in occasione del colloquio del 21 dicembre 2009 presso lo Sportello
Laps di __________, asserendo soltanto che in tale occasione i medesimi
avrebbero postulato esclusivamente la richiesta ex nunc et pro futuro
dell’assegno integrativo per il 2010.
Gli
insorgenti, però, riguardo al fatto che la Cassa ha indicato che la domanda di
revisione straordinaria concernente assegni erogati negli anni precedenti non
può essere presentata al Comune di domicilio, né allo Sportello Laps, bensì
all’organo designato dalla legge speciale, ossia la Cassa, hanno osservato che,
a prescindere dalla circostanza che la richiesta di revisione è stata comunque
nuovamente formulata in modo tempestivo anche alla Cassa con scritto
pervenutole il 10 giungo 2010, si ignora quale sia la legge speciale che
designa la Cassa quale organo competente per trattare tali domande di revisione
straordinaria.
Essi
hanno pure evidenziato che in ogni caso l’art. 30 LPGA prevede che tutti gli
organi esecutivi delle assicurazioni hanno l’obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data
d’inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Secondo i coniugi RI 1 tale
norma federale ha il passo sull’eventuale disposizione cantonale che vorrebbe
competente la Cassa.
I
ricorrenti hanno, infine, fatto valere di non comprendere come un assicurato,
da un decennio al beneficio di assegni integrativi e pressoché annualmente
oggetto di revisioni periodiche e/o straordinarie, non possa in tutta buona
fede dare per acquisito che, consegnando una decisione di tassazione per un
determinato anno di riferimento, la stessa venga automaticamente presa dalla
Cassa quale base di verifica e, se del caso, di revisione. In proposito essi
hanno sottolineato che del resto nel loro caso la Cassa ha sempre proceduto in
tal modo (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Su richiesta
di questa Corte (cfr. doc. V), la Cassa, il 9 giugno 2011, ha trasmesso gli incarti completi relativi ai ricorrenti (cfr. doc. VI + 1-8).
1.5. Il TCA ha
informato i coniugi RI 1 di aver richiamato il loro intero incarto e ha
assegnato un termine di 15 giorni per visionare lo stesso e formulare
osservazioni in merito (cfr. doc. VII).
Con
scritto del 21 giugno 2011 l’avv. RA 1, a nome e per conto degli assicurati, ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 4 luglio
2011 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. X) che sono
state trasmesse per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).
1.7. Gli
insorgenti, per il tramite dell’avv. RA 1, si sono espressi nuovamente in
merito alla fattispecie il 30 luglio 2011 (cfr. doc. XII).
1.8. Il doc. XII
è stato inviato all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa si è rifiutata
di procedere alla revisione delle decisioni del 31 gennaio e del 19 settembre
2008 con le quali ai coniugi RI 1 dal 1° febbraio 2008 era stato riconosciuto
un assegno integrativo di fr. 1'274.-- al mese, rispettivamente dal 1° ottobre
2008 tale prestazione era stata loro negata.
Per
quanto concerne la richiesta di un assegno integrativo per l’anno 2010 (cfr.
doc. I pag. 8), va osservato che dalla documentazione agli atti emerge che la
Cassa, con decisione del 17 marzo 2010, ha attribuito agli assicurati un assegno integrativo di fr. 1'660.-- al mese per il periodo gennaio-dicembre 2010
(cfr. doc. VI1).
Pertanto
la domanda dei ricorrenti relativa al 2010, visto, inoltre, da un lato, che
tale provvedimento non risulta essere stato contestato e non è quindi stata
emanata alcuna decisione su reclamo, dall’altro, che non ne è stata chiesta la
revisione, si rivela irricevibile.
Al
riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza
la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Relativamente,
poi, all’anno 2009, per il quale è stato postulato il riconoscimento
provvisorio e retroattivo di un assegno integrativo (cfr. doc. I pag. 8), non
risulta essere stata preliminarmente interposta all’amministrazione una domanda
di tali prestazioni, né conseguentemente risulta essere stata emessa una
decisione formale in merito.
Ne
discende che neppure tale richiesta è ricevibile.
2.3. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Il
Cantone Ticino si è, perciò, dotato di una nuova Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di
famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio
2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce al 2008, ossia a un periodo precedente l’entrata in
vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui in concreto
vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il Regolamento della legge sugli
assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).
Al
riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3
LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno
integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente
dalla Legge sugli assegni di famiglia del cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi, è entrata in vigore il 1° febbraio
2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal
1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU
3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24
segg.).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L’art. 47
LAF, relativo al diritto suppletorio, enuncia che per quanto non previsto dalla
legge o dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Ai sensi
dell’art. 24 Laps concernente la revisione e la riconsiderazione:
"
1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un
membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su
una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o
una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal
Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:
" Il
nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione
e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire
d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se
l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo
che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della
revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo
art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere
confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista
e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. (…)”
2.6. Come esposto
sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004,
consid. 1.2 e I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In
proposito, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere
obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda
di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale
domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora
l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione
e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare
oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare
se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o
meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione
ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato
non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse
un'importanza notevole (cfr. DTF 119 V 479 consid.
1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20
settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I 206/06 del 13 marzo 2007).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, consid. 3b, p. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel,
Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.
Kieser, ATSG Kommentar, II. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 53
n. 13).
Relativamente
alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione
del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla
circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio
della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,
op. cit., ad art. 53 n. 16).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353, il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…).
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110
V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121
IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V
353 consid. 5b)
Al riguardo, si veda pure la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 4.2.
2.7. Riguardo
alla revisione processuale, giova inoltre rilevare che in una sentenza
pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3
dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di
decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la
revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla
notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24
ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che
aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione
di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui
l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo
contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione
interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle
decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte
dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
Considerandi
Il TFA,
al riguardo, ha precisato:
"
(…) rammentando la prassi vigente in materia
(RAMI 1994 no. U 191
pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha
esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido
anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui
procedura non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere
presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione
(cpv. 1), eccezion fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un
crimine o un delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso
individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei
suoi protocolli e la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione
(art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non
realizzandosi pacificamente un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA,
la Corte cantonale ha giustamente rilevato che le domande di revisione 18
aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della
decisione su opposizione in lite del 9 luglio 2002, sono state presentate dall'interessato
fuori tempo massimo, ossia oltre il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1
PA, in concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992, vanamente il ricorrente
cerca di invocare un motivo di interruzione del termine decennale a dipendenza
del fatto che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe formulato simili
richieste, evase dall'assicuratore infortuni con decisioni informali, a tal
proposito, sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 191 pag.
145, confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza del 29 novembre 2000 in re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato che il termine decennale di cui
all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di eventualmente essere interrotto
soltanto in presenza di una richiesta formalmente valida, che in particolare
indichi il motivo di revisione e la sua tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in
concreto, le richieste di riapertura della pratica formulate prima del febbraio
1992.
non adempivano le condizioni minime formali per essere trattate come
valide domande di revisione, così, da un esame degli atti, si osserva che esse
o già difettavano della necessaria forma scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è
il caso per le richieste del 1984 e del 1988 allorché D.________ si presentò
per discutere il suo caso presso gli uffici del servizio sociale cantonale,
rispettivamente presso l'agenzia INSAI di Bellinzona - o comunque risultavano
prive della necessaria motivazione, come si deve in particolare constatare per
la domanda del 1985 - allorché l'interessato, consegnando una lettera del
parroco di V.________, si presentò dal dott. M.________, che nel 1982 aveva
reso per l'INSAI la valutazione sanitaria poi posta a fondamento della relativa
decisione, dichiarando di soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una
cura - e per quella del 1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise,
senza formalità e motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro
pressoché illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve
infine valere anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di
quelle precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare
gli stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua
tempestività, non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima
del febbraio 1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide
istanze di revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben
difficilmente avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui all'art.
67.
cpv. 1 PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le
decisioni informali (datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988
e 16 maggio 1991), emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle
succitate domande e mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato
l'esistenza di nuovi elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della
vertenza, sono comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non
ha, entro un congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio
dissenso con la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso
l'emanazione di una decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369
consid. 3; cfr. anche sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però
carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro
90.
giorni), stante quanto precede, le ulteriori censure di ordine sostanziale
sollevate dal ricorrente si appalesano irrilevanti a fini del giudizio."
I termini
appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente
all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti,
benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto
stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla PA rinvia,
del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di
procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF
8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005
consid. 2; U. Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 23).
2.8
E’, altresì,
utile evidenziare che il Tribunale federale, in una sentenza U 66/07 del 5
dicembre 2007, ha stabilito che in quella fattispecie non erano date le
condizioni per procedere alla revisione - chiesta da un assicurato - di una
decisione del 23 novembre 2000 con cui l’INSAI gli aveva assegnato una rendita
di invalidità del 60%.
Contestualmente
l’Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
Damit bleibt die im Einspracheentscheid mangels
neuer Tatsachen abgewiesene, vom kantonalen Gericht trotz gegenüber der
Zulässigkeit des am 30. November 2004 gestellten Revisionsgesuchs geäusserter
Bedenken offen gelassene Frage der prozessualen Revision unbeantwortet. Wie die
SUVA zu Recht ausführt, kann diesbezüglich jedoch von einer Rückweisung an die
Vorinstanz zur eingehenderen Prüfung abgesehen werden. Die Revision nach Art.
53.
Abs. 1 ATSG ist gestützt auf Art. 55 Abs. 1 ATSG nur innerhalb der in Art.
67.
VwVG enthaltenen Fristen zulässig. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung ist eine
relative 90tägige Frist zu beachten, die mit der Entdeckung des
Revisionsgrundes zu laufen beginnt. Zudem gilt eine absolute zehnjährige Frist,
deren Lauf mit der Eröffnung des Entscheides einsetzt (HAVE 2005, S. 242, U
465/04 vom 16. Juni 2005). Der Beschwerdegegner stützt sich zur Begründung des
Revisionsbegehrens auf ein Schreiben des Zentrums für Querschnittgelähmte und
Hirnverletzte Z.________ an den Kreisarzt der SUVA vom 14. März 2003, gemäss
welchem die in der Rentenverfügung vom 23. November 2000 festgestellte
Erwerbsfähigkeit wegen der Folgen der erlittenen Hirnverletzung in der Praxis
nicht realisiert werden konnte. Zudem verweist er auf den Bericht des Zentrums
für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte Z.________ vom 17. Juli 2003, laut
welchem er aufgrund der neuropsychologischen Defizite in Kombination mit
psychischen Problemen nicht mehr in der Lage sei, auf dem freien Arbeitsmarkt
eine Arbeitsstelle zu finden. In der vorinstanzlichen Beschwerdeschrift wird
ausgeführt, ab dem Jahr 2003 sei deutlich geworden, dass die der
Rentenverfügung zugrunde liegenden Annahmen zu optimistisch gewesen seien.
Damit erweist sich das erst am 30. November 2004 gestellte Revisionsgesuch als
verspätet. Selbst bei gegenteiliger Betrachtungsweise würde sich im Ergebnis
nichts ändern. Denn die SUVA und mit summarischer Begründung auch die
Vorinstanz haben zutreffend dargelegt, dass keine neuen Befunde vorliegen, die
ein Rückkommen auf die rechtskräftige Verfügung vom 23. November 2000
rechtfertigen würden. Ärztliche Neubeurteilungen eines im Wesentlichen
identischen Sachverhaltes stellen keinen Revisionsgrund dar (BGE 108 V 170 E. 1 S. 172)."
Con sentenza
9C_1011/2008 del 9 marzo 2009 la nostra Massima Istanza ha, poi, confermato il
rifiuto di procedere alla revisione di un conteggio di contributi paritetici
del 6 aprile 2000 formulata da un assicurato, argomentando come segue:
" (…)
3.1
Der Beschwerdeführer gelangte mit Schreiben
vom 8. Mai 2003 an die Ausgleichskasse. Unter Beilage der Neueinschätzung
seines Einkommens für die Jahre 1999/2000 durch das Steueramt ersuchte er um
Berichtigung der erhobenen AHV-Beiträge sowie darum, allfällige Überschüsse des
Arbeitnehmeranteils auf sein Bankkonto zu überweisen. Einen Revisionsgrund
behauptete er in jenem Schreiben nicht, und die korrigierte Steuereinschätzung
ersetzt das fehlende Revisionsgesuch nicht, zumal sie keinerlei Hinweise auf
die Bilanzfälschungen und den damit zusammenhängenden Revisionsgrund enthält.
Ein formgültiges, ausreichend begründetes Revisionsgesuch kann mit der
Vorinstanz erst in der Eingabe des Beschwerdeführers vom 24. Dezember 2004 an
die Ausgleichskasse erblickt werden, worin er auf die als Folge der
Bilanzfälschungen der Muttergesellschaft Y.________/USA unrichtige Bewertung
der von der Ausgleichskasse als massgebenden Lohn erfassten Mitarbeiteroptionen
hinwies.
3.2
Dieses Revisionsgesuch war klar verspätet.
Bereits einem Schreiben der Vertreterin des Beschwerdeführers an das kantonale
Steueramt vom 11. Februar 2003 lässt sich entnehmen, dass diesem die
Bilanzfälschungen und weitere strafbare Handlungen der Y.________/USA mit
Auswirkungen auf den Wert der Optionen bis ins Jahr 1999 zurück bekannt waren.
Nachdem diese kriminellen Handlungen der Organe der Muttergesellschaft seiner
früheren Arbeitgeberin nach Ansicht des Beschwerdeführers einen Revisionsgrund
darstellen, indem die Mitarbeiteroptionen von Anfang an wertlos waren, was
indessen erst nachträglich festgestellt werden konnte, hätte er innert 90 Tagen
nach Entdeckung des behaupteten Revisionsgrundes das Revisionsbegehren gemäss
Art. 67 Abs. 1 VwVG schriftlich bei der Ausgleichskasse einreichen müssen. Dies
hat er unterlassen und stattdessen innert Frist lediglich am 8. Mai 2003 der
Ausgleichskasse die Neueinschätzung seines Einkommens für die Jahre 1999/2000
durch das Steueramt zugestellt, ohne einen Revisionsgrund wenigstens zu
behaupten.
Da das Revisionsgesuch vom 24. Dezember 2004 erst
mehr als 1 1/2 Jahre nach Ablauf der 90tägigen Revisionsfrist eingereicht
wurde, hätte die Ausgleichskasse dieses mittels Nichteintretens erledigen
müssen. Die Stichhaltigkeit des geltend gemachten Revisionsgrundes braucht
zufolge Fristversäumnisses nicht geprüft zu werden.“
2.9
Nella
presente evenienza con decisione del 31 gennaio 2008 la Cassa ha rinnovato ai coniugi
RI 1 l’attribuzione di un assegno integrativo di fr. 1'274.-- mensili a far
tempo dal febbraio 2008.
A quel momento
l’amministrazione non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito dai
ricorrenti con le loro attività indipendenti.
La Cassa si è, perciò,
basata su un reddito provvisorio di fr. 30'000.-- per il marito e di fr. 10'000.--
per la moglie (cfr. doc. VI1).
Nel mese di settembre 2008, a seguito di una revisione ordinaria ex art. 27 cpv. 1 Laps, la Cassa ha, poi, negato agli
assicurati il diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito
disponibile residuale della loro unità di riferimento superava il limite annuo
fissato dalla Laps (cfr. doc. VI1).
L’amministrazione, anche
in questa occasione, ha computato dei redditi da attività indipendente
provvisori, e meglio quelli emergenti dalla “Dichiarazione dei dati relativi al
reddito da attività indipendente” compilata e firmata dai ricorrenti il 9
settembre 2008.
RI 1, che il 28 agosto
2008.
aveva ancora indicato per l’anno 2008 un reddito di fr. 30'000, il 9
settembre 2008 ha modificato il proprio reddito per il 2008, stimandolo in fr. 40'000.--.
Dal canto suo RI 2, sia il
28.
agosto 2008 che il 9 settembre 2008, ha stimato in fr. 10'000.-- il proprio reddito da attività indipendente per il 2008 (cfr. doc. VI3).
Dalle Dichiarazioni del 9
settembre 2008 menzionate risulta che gli assicurati si sono impegnati a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.
(…)”(cfr. doc. VI3)
Nel dicembre 2009 gli
assicurati hanno nuovamente interposto domanda tendente all’ottenimento di un
assegno integrativo.
L’appuntamento allo
Sportello Laps di __________ ha avuto luogo il 21 dicembre 2009 (cfr. doc. 37;
38).
Dalla “Dichiarazione dei
dati relativi al reddito da attività indipendente” sottoscritta da RI 2 il 24
novembre 2009 emerge che il reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS
per il 2008 ammontava a fr. 8'000.--, il reddito annuo come indipendente
risultante sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato era pari
a fr. 2'700.-- e il reddito annuo netto stimato per l’anno in corso corrispondeva
a fr. 3'500.--(cfr. doc. 14).
Inoltre dalla “Dichiarazione
dei dati relativi al reddito da attività indipendente” firmata da RI 1 il 17
dicembre 2009 si evince un reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS
per il 2008 di fr. 7’600.--, un reddito annuo come indipendente risultante
sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato di fr. 26'027.-- e un
reddito annuo netto stimato per l’anno in corso corrisponde di fr. 25'000.-- (cfr.
doc. 15).
Anche sottoscrivendo queste
dichiarazioni, gli assicurati si sono impegnati a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione. (…)”(cfr. doc. 14; 15)
Con decisione del 17 marzo
2010.
la Cassa ha riconosciuto ai coniugi RI 1 un assegno integrativo a
decorrere dal 1° gennaio 2010 di fr. 1'660.-- al mese (cfr. doc. VI1).
Nel relativo conteggio, a
titolo di reddito da attività indipendente, è stato tenuto conto dell’importo
di fr. 25'000.-- per il marito e di fr. 3'500.-- per la moglie (cfr. doc. VI1),
ossia dei redditi netti annui stimati dagli assicurati per il 2009 di cui alle
Dichiarazioni del 24 novembre 2009, rispettivamente 17 dicembre 2009 (cfr. doc.
14, 15).
Il 21 maggio 2010 la Cassa,
a seguito dell’emanazione della decisione di tassazione per l’anno 2007, ha poi emanato nei confronti degli assicurati un ordine di restituzione della somma di fr.
14'582.-- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti a torto nel periodo
gennaio - dicembre 2007 (cfr. doc. VI1).
Il 10 giugno 2010 alla
Cassa è pervenuto il seguente scritto degli assicurati:
" (…)
Con la dichiarazione delle imposte 2008 ho
avuto nuovamente diritto al sussidio per il 2009. Con la presente, vi richiedo
il sussidio per l’anno 2008 e quindi un conguaglio con la restituzione
dell’assegno integrativo del 2007.
(…)” (Doc. 2/1)
Allo stesso essi hanno
allegato la notifica delle imposte per l’anno 2008 (cfr. doc. 2/1).
La Cassa, il 23 agosto 2010, ha comunicato, da un lato, che non era possibile procedere retroattivamente con una revisione
ai sensi dell’art. 27 Laps.
Dall’altro, che la
decisione di tassazione per il 2008 è stata emessa l’11 novembre 2009, per cui,
non essendovi nuovi fatti rilevanti né nuovi mezzi di prova che non potevano essere
prodotti nei termini previsti, non risultavano essere dati i presupposti per
ritenere tempestiva un’eventuale domanda di revisione ai sensi dell’art. 24
Laps (cfr. doc. 2/2).
Il 22 novembre 2010 i
coniugi RI 1, tramite l’avvocato RA 1, alla luce dei dati della decisione di
tassazione 2008, hanno postulato il riesame d’ufficio dei provvedimenti
relativi all’assegno integrativo per il 2008 (cfr. doc. 2/3).
L’amministrazione,
con decisione del 23 dicembre 2010 (cfr. doc. 2/6), confermata dalla decisione
su reclamo del 2 marzo 2011, ha negato agli assicurati, ritenendo intempestiva
la loro domanda, la revisione delle decisioni del 31 gennaio 2008 e del 19
settembre 2008 con le quali agli stessi dal 1° febbraio 2008 era stato
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 1'274.-- al mese, rispettivamente
dal 1° ottobre 2008 l’assegno era stato rifiutato (cfr. doc. TA1).
2.10
Questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva, dapprima, che la decisione di
tassazione per l’anno 2008 relativa ai ricorrenti è stata emanata l’11 novembre
2009.
(cfr. doc. 3A).
La stessa, che non risulta
essere stata impugnata, è pertanto passata in giudicato l’11 dicembre 2009.
Dalla decisione
dell’Ufficio di tassazione di __________ per l’anno 2008 si evince che, per
quanto concerne il marito, il reddito da attività indipendente principale
dichiarato è pari a fr. 26'027.--, mentre quello accertato corrisponde a fr.
27'000.--.
Per quanto attiene alla
moglie, il reddito da attività indipendente principale dichiarato è di fr.
2'700.--, mentre quello accertato è pari a fr. 5'000.-- (cfr. doc. 3A).
I dati accertati
dal fisco appena menzionati (fr. 27'000.-- per il marito e fr. 5'000.-- per la
moglie) sono inferiori agli importi dei redditi da attività indipendente
provvisori stimati dagli assicurati nel 2008 di fr. 30'000.--, aumentati a fr.
40'000.-- nel settembre 2008 per il marito, nonché di fr. 10'000.-- per la
moglie (cfr. consid. 2.9.).
La
decisione di tassazione per il 2008 dell’11 novembre 2009 legittimava,
pertanto, l’inoltro di una domanda di revisione ai sensi dell’art. 24 cpv. 1
Laps (cfr. consid. 2.5.).
Come è
stato esposto sopra (cfr. consid.2.7.), una richiesta di procedere a una revisione
è ammissibile se interposta entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione, ma al più tardi entro 10 anni dalla notificazione della
decisione.
Nel mese
di dicembre 2009 gli insorgenti hanno preso contatto con il Comune di domicilio,
ossia __________, in merito all’assegno integrativo.
Dalle
carte processuali emerge, però, che nel dicembre 2009 gli assicurati, dopo
che dal settembre 2008 il diritto all’assegno integrativo era stato soppresso
(cfr. consid. 2.9.), si sono limitati a interporre una nuova domanda tendente
all’ottenimento di un assegno integrativo.
In
effetti dall’”Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo
Sportello Laps” firmato dalla Cancelleria comunale di __________ l’11 dicembre
2009.
(doc. 37) emerge che la prestazione Laps richiesta è l’assegno
integrativo.
Non
è, invece, stata crociata la casella concernente la domanda di revisione.
Inoltre è
vero che il Comune di __________, il 14 gennaio 2011, ha dichiarato che nel dicembre 2009 la documentazione raccolta dagli assicurati necessaria per
fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps comprendeva la decisione di
tassazione 2008 (cfr. doc. 8J).
La
decisione di tassazione 2008 risulta d’altronde agli atti della Cassa (cfr.
doc. 3F).
Ciò
significa che tra i documenti trasmessi dallo Sportello Laps, alla Cassa per
decidere in merito alla nuova richiesta dell’assegno integrativo figurava anche
la tassazione 2008.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che relativamente alla decisione di tassazione per
l’anno 2007 nel ricorso è stato ammesso che non è stata trasmessa alla Cassa
dai ricorrenti, bensì risulta essere stata reperita dall’amministrazione
medesima.
E’,
perciò, altamente verosimile che la tassazione 2008 sia stata prodotta nel
dicembre 2009, tramite il Comune e lo Sportello Laps, unicamente perché facente
parte della lista di documenti da allegare per l’inoltro della domanda
dell’assegno integrativo e non poiché soliti trasmettere senza indugio le
decisioni di tassazione, contrariamente all’impegno sottoscritto con le
“Dichiarazioni dei dati relativi al reddito da attività indipendente” (cfr.
consid. 2.9.).
Del resto
la decisione dell’Ufficio di tassazione __________ dell’11 novembre 2009 non è
stata inviata singolarmente, bensì è stata annessa a copiosa documentazione
(cfr. doc. 1F-30) senza esprimere l’intenzione di volere richiedere una
revisione processuale delle decisioni del 2008 con cui è stato attribuito un
assegno integrativo di fr. 1'274.-- mensili fino al settembre 2008 e poi
rifiutato per gli ultimi mesi del 2008.
Quanto
fatto valere dai ricorrenti in riferimento all’asserzione della parte
resistente secondo cui la domanda di revisione deve essere interposta alla
Cassa e non al Comune di domicilio o allo Sportello Laps (cfr. doc. TA1), e
meglio che si ignora quale sia la legge che designa la Cassa quale autorità
competente per trattare le domande di revisione e che in ogni caso queste
ultime devono essere trasmesse dall’organo non ritenuto competente alla Cassa
(cfr. doc. I), si rivela ininfluente ai fini della soluzione della presente
vertenza.
Infatti,
da una parte, l’art. 12 cpv. 2 Reg.Laps prevede che la richiesta di revisione straordinaria ai sensi degli art.
24.
cpv. 1 della legge va presentata all’organo designato dalla legge speciale. Nell’ambito degli assegni integrativi competente è la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (cfr. art. 54 LAF in vigore fino al 31
dicembre 2008; art. 72 Laf valido dal 1° gennaio 2009).
Dall’altra,
anche considerando ammissibile l’inoltro di una domanda di revisione al Comune
e/o allo Sportello Laps, organi poi tenuti a trasmetterla alla Cassa, in
concreto nel dicembre 2009 non è stata formulata alcuna richiesta formale di
revisione delle decisioni concernenti gli assegni integrativi emesse nel 2008, nemmeno
all’attenzione del Comune o dello Sportello Laps,
Il
contrario non è, peraltro, stato preteso di ricorrenti.
2.11
Per quanto
attiene allo scritto dei ricorrenti pervenuto alla Cassa il 10 giugno 2010, al
quale gli stessi hanno peraltro annesso la notifica di tassazione per il 2008
(cfr. doc. 2/1) e che ritengono corrispondere a una richiesta di revisione
tempestiva (cfr. doc. I; consid. 1.2.), va osservato che dal tenore del
medesimo (cfr. consid. 2.9.) non risulta in modo chiaro e univoco che si tratti
di una domanda di revisione delle decisioni del 2008 afferenti all’assegno
integrativo ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps.
In
effetti gli insorgenti con tale scritto hanno postulato il riconoscimento del
diritto al sussidio per l’anno 2008, precisando che a seguito della decisione
di tassazione per il 2008, hanno avuto nuovamente diritto al sussidio per il
2009.
Essi
hanno, del resto, menzionato pure la restituzione dell’assegno integrativo del
2007.
(cfr. doc. 2/1).
Il
termine assegno integrativo, in contrapposizione al termine sussidio, potrebbe
dimostrare che gli stessi conoscessero comunque con precisione le differenti
prestazioni sociali a loro spettanti o di cui avrebbero voluto beneficiare.
Il
riferimento al sussidio induce, così, a porre mente alla partecipazione al
premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione.
In ogni
caso, anche ritenendo la lettera degli assicurati del giugno 2010 quale domanda
di revisione delle decisioni concernenti l’assegno integrativo per il 2008
emesse dalla Cassa nel 2008, la stessa risulterebbe tardiva.
In primo
luogo, contrariamente a quanto asserito nell’impugnativa, ovvero che la
richiesta di revisione pervenuta alla Cassa il 10 giugno 2010 è tempestiva, in
quanto intervenuta entro 90 giorni dall’emissione della decisione del 17 marzo
2010.
con cui è stato nuovamente attribuito loro un assegno integrativo,
rispettivamente dal relativo versamento delle prime tre mensilità avuto luogo
il 22 marzo 2010 - circostanze queste ultime che a loro parere costituiscono un
fatto nuovo rilevante, avendo scoperto solo a quel momento di avere diritto
agli assegni integrativi sulla base dei parametri fiscali per il 2008 (cfr.
doc. I; consid. 1.2.) -, i ricorrenti il 22 novembre 2010 hanno dichiarato
quanto segue:
"
(…)
E’ stato infatti soltanto
in data 11 novembre 2009 che i signori RI 2 hanno ricevuto la decisione di
tassazione per l’anno 2008 e pertanto solo in quel momento essi hanno potuto
apprendere (e dimostrare) che erano dati i presupposti per ottenere l’assegno
integrativo anche per l’ultimo trimestre dell’anno 2008 (…).” (Doc. 3B)
Il
provvedimento del 17 marzo 2010 con cui agli assicurati è stato riconosciuto un
assegno integrativo per il periodo gennaio – dicembre 2010 di fr. 1'660.-- al
mese non si fonda, poi, sui redditi da attività lavorativa indipendente
accertati con la decisione di tassazione per l’anno 2008 (fr. 27'000.-- per il
marito e fr. 5'000.-- per la moglie; cfr. doc. 3A; consid. 2.10.), bensì sui
dati stimati dagli insorgenti per l’anno 2009 di fr. 25'000.-- per il marito e
fr. 3'500.-- per la moglie, di cui alle “Dichiarazioni dei dati relativi al
reddito da attività indipendente” sottoscritte alla fine del 2009 (cfr. doc.
14; 15; consid. 2.9.).
Pertanto
non può essere ritenuto attendibile quanto sostenuto dagli assicurati in merito
al fatto che avrebbero scoperto solo a seguito della decisione del marzo 2010
relativa agli assegni integrativi per il 2010 che i redditi emersi dalla
tassazione 2008 permettevano l’erogazione di un assegno per gli ultimi mesi del
2008, rispettivamente di un assegno di importo più elevato per i mesi da
febbraio a settembre 2008.
Ne
discende che l’emanazione della decisione del 17 marzo 2010 afferente
all’assegno integrativo per il 2010 e il relativo versamento il 22 marzo 2010
non costituiscono ai fini della causa sub judice un motivo di revisione
ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps.
La
circostanza che lo scritto pervenuto alla Cassa il 10 giugno 2010 le sia stato
notificato entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del 17 marzo 2010,
rispettivamente dalla corrispondente corresponsione del 22 marzo 2010 in casu è, dunque, irrilevante.
In
secondo luogo, tale scritto risale a un periodo in cui il termine di 90 giorni
dall’emanazione della decisione di tassazione per il 2008 dell’11 novembre
2009, rispettivamente dalla sua crescita in giudicato l’11 dicembre 2009, era
ampiamente spirato.
2.12
Una domanda
formale di revisione delle decisioni del gennaio e del settembre 2008 relative
all’assegno integrativo per il 2008 fondata sui dati del reddito da attività
indipendente dei coniugi RI 1 emergenti dalla decisione di tassazione per
l’anno 2008 è per contro stata inoltrata all’Istituto delle assicurazioni
sociali dagli assicurati, per il tramite del loro patrocinatore, il 22 novembre
2010.
(cfr. doc. 2/3; consid. 2.9.).
La
domanda di revisione del 22 novembre 2010, però, dal momento che dalla
documentazione agli atti e dalle dichiarazioni degli assicurati stessi emerge
che la tassazione 2008 è stata loro notificata immediatamente dopo la relativa
emanazione, risulta essere stata interposta quasi un anno dopo la crescita in
giudicato l’11 dicembre 2009 della decisione dell’Ufficio di tassazione di __________.
La stessa risulta, quindi, oltremodo tardiva (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
2.13
Per quanto
concerne l’asserzione dei ricorrenti secondo cui la Cassa avrebbe dovuto
procedere d’ufficio alla revisione delle decisioni del 2008 relative agli
assegni integrativi, il TCA rileva che è vero che gli art. 24 Laps e 53 LPGA
prevedono che le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’organo amministrativo
competente scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova
che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
E’
altrettanto vero, però, che nel caso di specie la decisione di tassazione per
l’anno 2008 emessa l’11 novembre 2009 è stata sì consegnata all’amministrazione
dal ricorrente nel dicembre 2009, tuttavia la medesima è stata allegata alla
documentazione da necessariamente presentare ai fini della domanda di un
assegno integrativo in relazione alla loro richiesta di un assegno integrativo
interposta a fine 2009 tramite il Comune di __________ e lo Sportello Laps di __________
senza, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), indicazione alcuna in merito a
una domanda di revisione.
Gli
assicurati, del resto, come già evidenziato, contrariamente all’impegno
sottoscritto con le “Dichiarazioni dei dati relativi al reddito da attività
indipendente”, non risultano essere soliti trasmettere senza indugio le
decisioni di tassazione alla Cassa.
In
effetti neppure la decisione di tassazione per l’anno 2007 è stata inviata
dagli insorgenti alla Cassa, la quale l’ha reperita autonomamente (cfr. consid.
2.9
; 2.10).
La Cassa,
poi, nemmeno è stata resa attenta della presenza tra i documenti pervenutile
della decisione di tassazione per l’anno 2008.
Inoltre
la stessa non si è trovata nella situazione di dover fare capo ai dati fiscali
per il 2008, visto che, come esposto al consid. 2.11., per il conteggio di un
eventuale assegno integrativo per il 2010 si è rettamente fondata sui dati
provvisori del reddito da attività indipendente dei coniugi RI 1 da loro stimati
e dichiarati in occasione dell’inoltro della domanda dell’assegno integrativo
di fine 2009.
In simili
condizioni, non si può concludere che la Cassa avesse scoperto un fatto nuovo
rilevante per procedere a una revisione processuale.
Giova,
altresì, ribadire che un assicurato, segnatamente nel caso in cui la revisione
comporti una modifica a suo favore di una decisione passata in giudicato, ha in
ogni caso la possibilità entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo che non
poteva essere prodotto in precedenza di richiedere la revisione.
Se il
nuovo elemento, se del caso già a disposizione dell’amministrazione (di cui era
o meno a conoscenza) la quale non ha proceduto alla revisione processuale di
una decisione cresciuta in giudicato, entra in possesso di un assicurato solo
in un secondo tempo, egli entro dieci anni dalla notificazione della decisione
può sempre chiedere la revisione rispettando il termine di 90 giorni dalla
scoperta del nuovo fatto.
Non va,
del resto, dimenticato che anche l’amministrazione, nel caso in cui venga in
possesso di nuovi elementi idonei a comportare una revisione a sfavore di un
assicurato di una decisione cresciuta in giudicato formalmente, deve rispettare
per procedere alla revisione il termine di 90 giorni dalla scoperta del fatto
nuovo rilevante, nonché il termine assoluto di dieci anni (cfr. STCA 35.2008.6
del 14 settembre 2009; B. Waldmann/Ph. Weissenberger [ed.], VwVG-Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 7 ad art. 67).
E’, infine, utile evidenziare che il Tribunale federale con le
sentenze U 66/07 del 5 dicembre 2007 e 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009, citate
sopra (cfr. consid. 2.8.), ha stabilito che in quelle fattispecie non erano
adempiute le condizioni per procedere a una revisione processuale - richiesta
dagli assicurati - di decisioni cresciute in giudicato formalmente, in quanto
le relative domande formali risultavano tardive - ossia introdotte più di 90
giorni dopo la scoperta del fatto nuovo.
La nostra
Massima Istanza ha deciso in tal senso nonostante l’autorità amministrativa
competente fosse già in possesso dei nuovi elementi alla base poi della
richiesta di revisione.
Nella
fattispecie di cui alla STF U 66/07 del 5 dicembre 2007, in effetti, l’assicurato, il 30 novembre 2004, ha preteso la revisione di una decisione del 23
novembre 2000 con cui gli era stata assegnata una rendita LAINF del 60%,
fondandosi su un rapporto medico del 14 marzo 2003 allestito all’attenzione del
medico di circondario dell’INSAI.
Per
quanto attiene alla STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009, l’assicurato il 24
dicembre 2004 ha interposto domanda formale di revisione di un conteggio di
contributi paritetici del 6 aprile 2000 sulla base di una nuova valutazione del
proprio reddito che il medesimo aveva, comunque, già annesso a un suo scritto
dell’8 maggio 2003 indirizzato alla Cassa di compensazione senza però
menzionare alcun motivo di revisione.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che in casu, non essendo stata
interposta alcuna tempestiva domanda di revisione (cfr. consid. 2.10; 2.11.;
2.12
), a ragione la Cassa non ha proceduto a una revisione dei provvedimenti
del 31 gennaio 2008 e del 19 settembre 2008 (cfr. consid. 2.9.) afferenti
all’assegno integrativo per il 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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