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39.2011.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

di determinate responsabilità individuali; basti pensare, ad esempio, alla

differenza che sussiste nella tutela dei diritti dei coniugi che vivono in

regime matrimoniale, rispettivamente in caso di scioglimento dello stesso, a

confronto dei conviventi che vivono in concubinato, rispettivamente in caso di

cessazione dello stesso, o ancora, alla diversa imposizione in ambito fiscale

delle coppie coniugate rispetto ai concubini, a parità di condizioni

economiche." (Doc. V)

1.4. Il 4 agosto

2011, rispondendo ad una richiesta telefonica del segretario __________,

l’amministrazione ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del

seguente tenore:

"

(…)

Le comunico quanto segue:

- il reddito di CHF 101'200.- riportato nella decisione 25 gennaio

2011 della nostra Cassa, non equivale al reddito conseguito dal marito della

ricorrente in Italia, bensì corrisponde al reddito globale, imponibile secondo

la legge sull'imposta federale diretta relativa all'anno 2008 (cfr. ns.

menzionata decisione: "… Dalla documentazione agli atti rileviamo che

il suo reddito imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta

relativa all'anno 2008, sommato al reddito da attività dipendente del marito in

Italia ammonta ad un totale di Fr. 101'200.--. …") ed è stato

rilevato dalla decisione di tassazione su reclamo 22.12.2010 (cfr. allegati);

- "l'attività dipendente del marito in Italia",

menzionata nella frase sopra riportata, è stata desunta dalle indicazioni

fornite dalla signora RI 1, al punto 4 del formulario "Richiesta per

assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)";

(cfr. allegato);

- sul medesimo formulario, segnatamente al punto 5, è stato

indicato che nessun'altra persona ha richiesto, rispettivamente percepisce o ha

percepito assegni familiari, per la persona indicata al punto 3 (nel caso

concreto: per la figlia __________)." (Doc. VII)

1.5. L'8 agosto

2011 il TCA ha assegnato all’assicurata un termine di 10 giorni per inoltrare

osservazioni scritte, invitandola nel contempo a fare pervenire una copia della

notifica di tassazione relativa all’imposta federale diretta 2008 (cfr. Doc.

VIII).

L’8

settembre 2011 l’assicurata ha trasmesso al TCA copia della decisione di

tassazione e della decisione su reclamo (cfr. Doc. B1- B6 ) e si è così

espressa:

"

(…)

Per quanto riguarda l'e-mail del 4/8/11 da parte

di __________, ribadisco il fatto che indipendentemente dal reddito

imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta non sono

d'accordo sull'applicazione di tale legge avendo essa a mio parere una lacuna: creare

una differenza di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi.

Infatti sono a conoscenza di varie coppie non

sposate, ma ufficialmente conviventi in Svizzera, in cui la compagna, senza

attività lucrativa, riceve gli assegni familiari, anche se il capo famiglia

percepisce un reddito all'estero superiore a quello di mio marito.

Ribadisco quanto già ben esposto nella mia

lettera del 9/2/11 e chiedo al Tribunale di rivalutare la legge sugli

assegni figli in modo più equo affinché anche chi è sposato possa percepirli."

(Doc. X)

Al

riguardo il 5 ottobre 2011 la Cassa ha rilevato:

"

(…)

La ricorrente invoca la disparità di trattamento

poiché, secondo lei, le disposizioni applicabili in ambito LAFam alle persone

senza attività lavorativa (PSAL), segnatamente i combinati articoli 19 LAFam e

17 OAFami, creerebbero "una differenza di trattamento tra coppie

sposate e coppie conviventi".

Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente,

tali norme in sé e la loro applicazione non comportano alcuna disparità di

trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi: si tratta, infatti, di due

situazioni ben distinte – opere di una scelta personale delle parti – con

diritti e obblighi diversi.

La Cassa tiene, inoltre, a sottolineare che

nell'ambito della determinazione del diritto agli assegni familiari alle PSAL,

categoria in cu rientra a livello AVS la ricorrente, fa stato il reddito

imponibile secondo la LIFD che non deve però superare la soglia di CHF

41'040.-- (dati 2009-2010), ossia il 150% della rendita massima completa di

vecchiaia (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17 OAFami).

In merito al reddito esposto fiscalmente, si

evidenzia che è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi),

dato che il marito lavora all'estero e, come si evince dalla decisione di

tassazione, tiene conto delle deduzioni fiscalmente ammesse per coniugi (cfr. B1-6).

Ne consegue che il reddito imponibile da prendere

in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17

OAFami è quello valido fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1 e pari a

CHF 101'200.--." (Doc. XIV)

1.6. Il 17

ottobre 2011 l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito

che le coppie sposate sono trattate peggio dei conviventi ed ha rilevato, in

particolare:

"

(…)

Espongo schematicamente il nostro caso da

coniugati con quello di concubini, di nostra conoscenza, al fine di essere

meglio compresa:

COPPIA

CONIUGATA COPPIA

CONCUBINA

moglie senza attività

lucrativa compagna senza attività lucrativa

marito con attività

all'estero compagno con attività all'estero

con reddito imponibile di Chf 101'200 con

reddito imponibile superiore a Chf 101'200

NON hanno diritto agli assegni figli hanno

diritto agli assegni figli

Come si può notare anche i concubini superano la

soglia di Chf 41'040, anzi, superano anche il reddito di mio marito, ma loro

hanno diritto agli assegni figli e noi no.

Come è possibile questo?

Forse perchè se prendiamo il caso "della

compagna senza attività lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040

pertanto come da "norma di articolo di legge" a lei può essere

riconosciuto il diritto all'assegno figlio, mentre a me come coniugata no!

Ma non fermiamoci all'apparenza, ma andiamo in

fondo all'essenza:

coniugati o concubini, parliamo comunque di

"nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei

concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo compagno

(… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf 41'040!

Riconosco che l'istituto delle assicurazioni

sociali di Bellinzona si attiene a quanto stabilito dalla norma di legge e che non

può fare di più di quello che ha fatto.

A mio avviso è la norma che deve essere

corretta.

Credo che questa norma non sia

"giusta" perché non tiene conto del "reale reddito dei

concubini".

Credo che questa norma non sia

"equa" perchè a parità di reddito, il nucleo familiare costituito dai

coniugi sposati è più penalizzato rispetto a quello dei concubini. (…)" (Doc. XVI)

Al

riguardo l’amministrazione ha comunicato il 28 ottobre 2011 di non avere

osservazioni da formulare (cfr. doc. XIX).

1.7. Il 26

ottobre 2011 il TCA ha chiesto alcune informazioni all’assicurata (cfr. doc.

XVIII), la quale ha così risposto il 31 ottobre 2011:

"

A seguito della sua lettera del 6 u.s. per

incarto n. 39.2011.7, penso che lei mi abbia scritto prima di aver ricevuto la

mia lettera del 17/10 poiché sinceramente non capisco per quale motivo mi si

richiede se il reddito percepito all'estero da mio marito è mutata o è rimasta

invariata, avendo già evidenziato che a mio avviso questo non può essere

il solo punto di riferimento perché può essere fuorviante.

Tuttavia posso riconfermarle che il reddito

percepito all'estero da mio marito supera lab soglia di Chf 41'040, più

precisamente nel 2009 ha percepito Chf 93'618 e nel 2010 Chf 83'106.

Ciò nonostante, come già indicato nello

schema della mia lettera del 17/10, "la compagna senza attività

lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040 pertanto come da

"norma di articolo di legge" a lei può essere riconosciuto il diritto

all'assegno figlio, mentre a me come coniugata NO!

Invito il Signor Giudice a trovare una soluzione più

equa e giusta che non si fermi all'apparenza, ma che vada in fondo all'essenza:

coniugati o concubini, parliamo comunque di

"nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei

concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo

compagno (… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf

41'040! (…)" (Doc. XXI)

in

diritto

2.1. L'art. 19

della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

"

1 Le

persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come

persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.

Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.

L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di

domicilio.

Considerandi

2.

Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione

che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima

completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni

complementari all’AVS/AI."

L'art. 20 LAFam, destinato

al finanziamento, stabilisce che:

"

1.

Gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati

dai Cantoni.

2.

I Cantoni

possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un

contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi

eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton Ticino l'art.

39.

della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

" 1La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla

copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle

persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui

contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di

cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

La percentuale del

contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli

assegni di famiglia).

Secondo

l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo

complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle

rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,

all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16 dell'Ordinanza

sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

"

Non sono considerati persone prive di attività

lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le

persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età

ordinaria di pensionamento;

b. le

persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente

ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le

persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente

all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i

richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone

colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso

d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno

19984.

sull’asilo i cui

contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora

stati fissati.").

L'art. 17

OAFami prevede che per la determinazione del reddito

delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile

secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

Infine,

secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire

regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Il Canton Ticino non ha

adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

Infatti, l'art. 32 della

legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le

condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone

senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli

assegni familiari.

Il legislatore federale ha

dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri

dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth,

"Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San

Gallo 2010, pag. 290-295).

Il

Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi

regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività

lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel

contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA

39.2010.20

del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la

legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile

2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82

consid. 5.5 pag. 88).

2.2

Per costante

giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.

4.2

pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla

sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa

prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso

che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà

storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1

pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

2.3

Le Direttive dell'UFAS

concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1°

gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:

"

608.

Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35

della legge federale del 14 dicembre

1990.

sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di

reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

Gli assegni familiari percepiti dalle

persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel

calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito

subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.

609.

È

determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare

per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito

imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di

percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di

cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.

610.

Se

l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo

anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di

reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato

dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

611.

Anche

nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se

continuano a sussistere i presupposti.

612.

In caso

di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio

di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli

assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il

cambiamento"

2.4

Nel caso concreto

l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per la figlia __________,

nata nel 2006, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009

(cfr. doc. 11). L’ amministrazione le ha negato diritto alla prestazione

richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato

dalla legge.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione dopo reclamo,

relativa al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr.

6'600 (cfr. Doc. B1).

L’esiguità

di tale reddito deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge

un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel

2008.

un salario di fr. 98'704 (cfr. Doc. B 2).

L’assicurata

ha peraltro confermato al TCA che la situazione non è sostanzialmente mutata

negli anni successivi, avendo suo marito percepito un salario di fr. 93'618 nel

2009.

e di fr. 83'106 nel 2010 (cfr. consid. 1.7 ).

Confrontata

con questa situazione particolare l’amministrazione non ha preso in

considerazione il reddito imponibile bensì il reddito di fr. 101'200

determinante per l’aliquota (cfr. doc. B1) ed ha negato il diritto all’assegno

per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita

massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno e nel 2010 fissato a fr.

41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione

dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit.,

pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).

L’operato

dell’amministrazione deve essere approvato.

È vero

che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al

reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile"

– e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14

dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").

È

altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il

reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di

carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta

con lo scopo voluto dal legislatore.

Occorre

dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi

d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).

Ora,

poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla

persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo

Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i

redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il

reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).

La

correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla

fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che

corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam

"che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita

massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma

delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una

rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita

di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità").

A ragione

la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per

l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.

Vista l'entità del reddito

questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi

sull'interpretazione dell’art. 19 cpv.2 LAF data dalla dottrina, secondo cui,

trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a metà (cfr.

Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:

"

e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss

der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei

drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der

AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom

Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag

des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens

(vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den

Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung

ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."

Infatti, anche volendo

per pura ipotesi di lavoro, accettare l'interpretazione degli autori citati, il

reddito di RI 2, sarebbe in ogni caso superiore al limite previsto dal

legislatore.

2.5

L’assicurata, nel ricorso e

negli scritti successivi , ha fatto accenno alla disuguaglianza di trattamento

tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr. consid. 1.2; 1.5; 1.6 e 1.7).

Al riguardo, secondo

questo Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione

qui adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente

dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce

il reddito.

Inoltre, a proposito del

diverso trattamento riservato ai conviven-ti, il TCA rileva che siccome il

riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono

notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura

esplicitamente nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad

esempio, per un diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia

di assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9

pag. 130 seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17

ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari

all’AVS /AI cfr. DTF 137 V 82).

Spetta al legislatore, se

lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione

domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consi. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen des

Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").

E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di

prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta

nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente,

come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni

integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della

Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la

giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato

inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF

8C_796/2010 del 25 marzo 2011).

E’ infine

utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il

Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la

pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr.

il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel

maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie

sposate» che prevede di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un

cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste nella durevole convivenza,

disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista

fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere

svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo

fiscale e delle assicurazioni sociali".

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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