39.2011.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 novembre 2011Italiano26 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
39.2011.7
Data decisione, Autorità:
25.11.2011, TCA
Titolo:
Ric.non ha dt ad ass.fam.quale P senza att.lucr.Redd.> del limite ex LAFam.Non fare rifer.solo a redd.impon.,poiché marito lavora all'estero.Interpr.lett.legge contraria allo scopo del legislat. Considerare tutti i redd.della fam.Cassa rettam.si è basata sul redd.det.x aliqu.fissata dall'aut.fiscale
ASSEGNO PER I FIGLI
PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REDDITO IMPONIBILE
art. 39 LAF
art. 40 LAF
art. 19 LAFAM
art. 20 LAFAM
art. 21 LAFAM
art. 1617,18 OAFAMI
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.7
DC/sc
Lugano
25 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2011 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 maggio 2011 la Cassa CO 1 ha confermato la
decisione del 25 gennaio 2011 (cfr. Doc. A3) con la quale ha negato a RI 1 il
diritto all'assegno per figli quale persona senza attività lucrativa in quanto
il reddito della sua famiglia è superiore all'importo massimo fissato dalla
legge per poter beneficiare di questa prestazione.
AI
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(...)
In data 25 gennaio 2011 la Cassa notifica una
formale decisione di rifiuto nei confronti dell'opponente in quanto il suo
reddito imponibile, calcolato secondo la Legge sull'imposta federale diretta,
sommato al reddito proveniente dall'attività dipendente del marito eccede il
centocinquanta per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS,
ossia fr. 41'040.-- annui (valore 2009-2010), rispettivamente fr. 41'760.--
(valore 2011).
(...)
Al fine di risolvere correttamente queste
particolari ed analoghe fattispecie, con e-mail del 30 marzo 2010 la Cassa ha
preso contatto con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nella
persona della signora __________, chiedendo un parere per la loro esatta
risoluzione.
Con e-mail del 5 maggio 2010 la signora von __________,
risponde "Dans le cas que vous nous avez soumis, il semble que les
époux soient imposés en Italie du fait de l'application de la convention contre
la double imposition liant la Suisse et l'Italie. Cette convention prévoit
l'imposition dans le pays où est exercée l'activité lucrative.
Si l'épouse est effectivement considérée comme
sans activité lucrative en Suisse au sens de PA VS et quelle paye des
cotisations à ce titre, il convient d'examiner si la limite de revenu est
atteinte. L'application stricte de l'art. 19, al. 2
LAFam conduit à un résultat choquant et contraine à l'esprit de la loi. La
LAFam introduit un droit aux allocations familiales pour les personnes sans
activité lucrative que si elles sont de condition modeste. Par ailleurs, ce
droit est subsidiaire par rapport à celui d'un salarié et il n'existe pad de
droit à la différence. La situation que vous soumettez nous semble proche de
l'abus de droit.
Dans la mesure où la taxation définitive selon
la LIFD ne reflète nullement la situation financière du couple, il convient de
s'appuyer sur tout autre document ou pièce justificative de nature à établir se
le revenu déterminant est supérieur à la limite de revenu. Le n° 610 DAFam
donne l'exemple d'une situation où il n'est pas approprié de se baser sur la
taxation selon la LIFD Pour déterminer le revenu déterminant. Le cas que
vous nous avez soumis en est un autre.
Au vu des informations que vous nous avez
soumises, en particulier le montant du revenu tiré de l'activité lucrative
exercée en Italie, nous sommes d'avis que l'épouse ne peut prétendre à des
allocations familiales en tant que non active".
Da ciò si rileva come la Cassa, emettendo una
decisione di rifiuto nei confronti dell'opponente, si sia trovata interamente
concorde con quanto affermato dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.
4.
In risposta alle asserzioni dell'opponente, "A
questo punto si evince che la legge in questione, che voi giustamente
applicate, è a mio modo di vedere molto discriminatoria nei confronti di tutte
quelle persone che hanno deciso di contrarre matrimonio", e ancora,
"Vi invito a riflettere sulla mia situazione poiché non sarà forse l'unica
che si presenterà prossimamente, anche in virtù degli accordi bilaterali dove
sempre più Svizzeri potranno lavorare in Europa", a titolo abbondanziale
si fa osservare che alla Cassa, in qualità di organo di esecuzione della legge,
non è data facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme
in essa contenute e così volute dal legislatore federale pertanto la stessa è
impossibilitata a decidere diversamente. (…)" (Doc. A2)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto di ottenere l’assegno per figli, prendendo in
considerazione solo il suo reddito imponibile e di non essere in definitiva
discriminata rispetto ai conviventi. Al riguardo la ricorrente ha rilevato:
"
(…)
Sono consapevole che l'ufficio delle
assicurazioni sociali ha giudicato questa causa in linea con le leggi vigenti.
Ciononostante rimango comunque con il mio punto di vista in qualità di persona,
o famiglia, discriminata rispetto alla stessa famiglia che non ha contratto
matrimonio.
Non è mia intenzione dilungarmi sulle cause che
mi hanno indotto a reclamare, visto che sono riportate per intero nella mia
lettera del 9 febbraio e che vi inoltro in allegato.
Mi rendo conto che questa è una causa che
andrebbe rivista, forse adattando la legge attuale nei confronti di un continuo
mutamento dalla società odierna non essendo noi un caso isolato.
Per la ragione sopracitata è mio desiderio
inoltrarvi formale ricorso alla decisione su opposizione espressa dall'Istituto
delle assicurazioni sociali di Bellinzona in data 4 maggio.
In conclusione, visto che la legge attuale non è
in grado di soddisfare la mia richiesta da parte dell'ufficio delle
assicurazioni sociali, vi prego di valutare la situazione per quanto riguarda
la discriminazione rispetto a una famiglia convivente. Se io domani divorziassi
da mio marito pur rimanendo assieme in qualità di coppia percepirei gli assegni
dal primo giorno … e a me non sembra molto equo!" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 27 giugno 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
La ricorrente, pur esprimendo a più riprese di
ritenere corretto l'agire dalla Cassa per quanto attiene l'applicazione delle
disposizioni, contesta il principio della norma, considerata discriminante,
evidenziando nel risultato una disparità di trattamento tra i genitori uniti in
regime matrimoniale ed i genitori che vivono in concubinato.
A fronte di questa censura, la Cassa, in qualità
di organo preposto all'applicazione della LAFam e della Legge cantonale sugli
assegni di famiglia (Laf), così come volute dai legislatori federale e
cantonale, è evidentemente impossibilitata a pronunciarsi diversamente e si
conferma pertanto nella sua impugnata decisione, con particolare riferimento
alle considerazioni dell'Autorità federale, esposte ai considerandi di cui al
punto 3.
È del resto parere della Cassa che non è
sostenibile immaginare sempre e comunque un'uguaglianza di trattamento, a
prescindere dalle scelte personali che inevitabilmente comportano l'assunzione
Fatti
di determinate responsabilità individuali; basti pensare, ad esempio, alla
differenza che sussiste nella tutela dei diritti dei coniugi che vivono in
regime matrimoniale, rispettivamente in caso di scioglimento dello stesso, a
confronto dei conviventi che vivono in concubinato, rispettivamente in caso di
cessazione dello stesso, o ancora, alla diversa imposizione in ambito fiscale
delle coppie coniugate rispetto ai concubini, a parità di condizioni
economiche." (Doc. V)
1.4. Il 4 agosto
2011, rispondendo ad una richiesta telefonica del segretario __________,
l’amministrazione ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del
seguente tenore:
"
(…)
Le comunico quanto segue:
- il reddito di CHF 101'200.- riportato nella decisione 25 gennaio
2011 della nostra Cassa, non equivale al reddito conseguito dal marito della
ricorrente in Italia, bensì corrisponde al reddito globale, imponibile secondo
la legge sull'imposta federale diretta relativa all'anno 2008 (cfr. ns.
menzionata decisione: "… Dalla documentazione agli atti rileviamo che
il suo reddito imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta
relativa all'anno 2008, sommato al reddito da attività dipendente del marito in
Italia ammonta ad un totale di Fr. 101'200.--. …") ed è stato
rilevato dalla decisione di tassazione su reclamo 22.12.2010 (cfr. allegati);
- "l'attività dipendente del marito in Italia",
menzionata nella frase sopra riportata, è stata desunta dalle indicazioni
fornite dalla signora RI 1, al punto 4 del formulario "Richiesta per
assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)";
(cfr. allegato);
- sul medesimo formulario, segnatamente al punto 5, è stato
indicato che nessun'altra persona ha richiesto, rispettivamente percepisce o ha
percepito assegni familiari, per la persona indicata al punto 3 (nel caso
concreto: per la figlia __________)." (Doc. VII)
1.5. L'8 agosto
2011 il TCA ha assegnato all’assicurata un termine di 10 giorni per inoltrare
osservazioni scritte, invitandola nel contempo a fare pervenire una copia della
notifica di tassazione relativa all’imposta federale diretta 2008 (cfr. Doc.
VIII).
L’8
settembre 2011 l’assicurata ha trasmesso al TCA copia della decisione di
tassazione e della decisione su reclamo (cfr. Doc. B1- B6 ) e si è così
espressa:
"
(…)
Per quanto riguarda l'e-mail del 4/8/11 da parte
di __________, ribadisco il fatto che indipendentemente dal reddito
imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta non sono
d'accordo sull'applicazione di tale legge avendo essa a mio parere una lacuna: creare
una differenza di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi.
Infatti sono a conoscenza di varie coppie non
sposate, ma ufficialmente conviventi in Svizzera, in cui la compagna, senza
attività lucrativa, riceve gli assegni familiari, anche se il capo famiglia
percepisce un reddito all'estero superiore a quello di mio marito.
Ribadisco quanto già ben esposto nella mia
lettera del 9/2/11 e chiedo al Tribunale di rivalutare la legge sugli
assegni figli in modo più equo affinché anche chi è sposato possa percepirli."
(Doc. X)
Al
riguardo il 5 ottobre 2011 la Cassa ha rilevato:
"
(…)
La ricorrente invoca la disparità di trattamento
poiché, secondo lei, le disposizioni applicabili in ambito LAFam alle persone
senza attività lavorativa (PSAL), segnatamente i combinati articoli 19 LAFam e
17 OAFami, creerebbero "una differenza di trattamento tra coppie
sposate e coppie conviventi".
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente,
tali norme in sé e la loro applicazione non comportano alcuna disparità di
trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi: si tratta, infatti, di due
situazioni ben distinte – opere di una scelta personale delle parti – con
diritti e obblighi diversi.
La Cassa tiene, inoltre, a sottolineare che
nell'ambito della determinazione del diritto agli assegni familiari alle PSAL,
categoria in cu rientra a livello AVS la ricorrente, fa stato il reddito
imponibile secondo la LIFD che non deve però superare la soglia di CHF
41'040.-- (dati 2009-2010), ossia il 150% della rendita massima completa di
vecchiaia (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17 OAFami).
In merito al reddito esposto fiscalmente, si
evidenzia che è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi),
dato che il marito lavora all'estero e, come si evince dalla decisione di
tassazione, tiene conto delle deduzioni fiscalmente ammesse per coniugi (cfr. B1-6).
Ne consegue che il reddito imponibile da prendere
in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17
OAFami è quello valido fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1 e pari a
CHF 101'200.--." (Doc. XIV)
1.6. Il 17
ottobre 2011 l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito
che le coppie sposate sono trattate peggio dei conviventi ed ha rilevato, in
particolare:
"
(…)
Espongo schematicamente il nostro caso da
coniugati con quello di concubini, di nostra conoscenza, al fine di essere
meglio compresa:
COPPIA
CONIUGATA COPPIA
CONCUBINA
moglie senza attività
lucrativa compagna senza attività lucrativa
marito con attività
all'estero compagno con attività all'estero
con reddito imponibile di Chf 101'200 con
reddito imponibile superiore a Chf 101'200
NON hanno diritto agli assegni figli hanno
diritto agli assegni figli
Come si può notare anche i concubini superano la
soglia di Chf 41'040, anzi, superano anche il reddito di mio marito, ma loro
hanno diritto agli assegni figli e noi no.
Come è possibile questo?
Forse perchè se prendiamo il caso "della
compagna senza attività lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040
pertanto come da "norma di articolo di legge" a lei può essere
riconosciuto il diritto all'assegno figlio, mentre a me come coniugata no!
Ma non fermiamoci all'apparenza, ma andiamo in
fondo all'essenza:
coniugati o concubini, parliamo comunque di
"nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei
concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo compagno
(… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf 41'040!
Riconosco che l'istituto delle assicurazioni
sociali di Bellinzona si attiene a quanto stabilito dalla norma di legge e che non
può fare di più di quello che ha fatto.
A mio avviso è la norma che deve essere
corretta.
Credo che questa norma non sia
"giusta" perché non tiene conto del "reale reddito dei
concubini".
Credo che questa norma non sia
"equa" perchè a parità di reddito, il nucleo familiare costituito dai
coniugi sposati è più penalizzato rispetto a quello dei concubini. (…)" (Doc. XVI)
Al
riguardo l’amministrazione ha comunicato il 28 ottobre 2011 di non avere
osservazioni da formulare (cfr. doc. XIX).
1.7. Il 26
ottobre 2011 il TCA ha chiesto alcune informazioni all’assicurata (cfr. doc.
XVIII), la quale ha così risposto il 31 ottobre 2011:
"
A seguito della sua lettera del 6 u.s. per
incarto n. 39.2011.7, penso che lei mi abbia scritto prima di aver ricevuto la
mia lettera del 17/10 poiché sinceramente non capisco per quale motivo mi si
richiede se il reddito percepito all'estero da mio marito è mutata o è rimasta
invariata, avendo già evidenziato che a mio avviso questo non può essere
il solo punto di riferimento perché può essere fuorviante.
Tuttavia posso riconfermarle che il reddito
percepito all'estero da mio marito supera lab soglia di Chf 41'040, più
precisamente nel 2009 ha percepito Chf 93'618 e nel 2010 Chf 83'106.
Ciò nonostante, come già indicato nello
schema della mia lettera del 17/10, "la compagna senza attività
lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040 pertanto come da
"norma di articolo di legge" a lei può essere riconosciuto il diritto
all'assegno figlio, mentre a me come coniugata NO!
Invito il Signor Giudice a trovare una soluzione più
equa e giusta che non si fermi all'apparenza, ma che vada in fondo all'essenza:
coniugati o concubini, parliamo comunque di
"nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei
concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo
compagno (… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf
41'040! (…)" (Doc. XXI)
in
diritto
2.1. L'art. 19
della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
"
1 Le
persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.
Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.
L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di
domicilio.
Considerandi
2.
Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione
che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato
al finanziamento, stabilisce che:
"
1.
Gli
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2.
I Cantoni
possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un
contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi
eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art.
39.
della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla
copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle
persone senza attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui
contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di
cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del
contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli
assegni di famiglia).
Secondo
l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo
complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle
rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,
all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza
sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
"
Non sono considerati persone prive di attività
lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le
persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età
ordinaria di pensionamento;
b. le
persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente
ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le
persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente
all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i
richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone
colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso
d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
19984.
sull’asilo i cui
contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora
stati fissati.").
L'art. 17
OAFami prevede che per la determinazione del reddito
delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine,
secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire
regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha
adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della
legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le
condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli
assegni familiari.
Il legislatore federale ha
dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri
dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth,
"Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San
Gallo 2010, pag. 290-295).
Il
Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi
regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività
lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel
contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA
39.2010.20
del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile
2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82
consid. 5.5 pag. 88).
2.2
Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.
4.2
pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla
sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa
prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso
che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà
storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1
pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
2.3
Le Direttive dell'UFAS
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1°
gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:
"
608.
Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35
della legge federale del 14 dicembre
1990.
sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di
reddito e precisano le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle
persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel
calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito
subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.
609.
È
determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare
per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito
imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di
percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di
cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.
610.
Se
l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo
anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di
reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato
dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.
611.
Anche
nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se
continuano a sussistere i presupposti.
612.
In caso
di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio
di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli
assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il
cambiamento"
2.4
Nel caso concreto
l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per la figlia __________,
nata nel 2006, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009
(cfr. doc. 11). L’ amministrazione le ha negato diritto alla prestazione
richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato
dalla legge.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione dopo reclamo,
relativa al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr.
6'600 (cfr. Doc. B1).
L’esiguità
di tale reddito deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge
un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel
2008.
un salario di fr. 98'704 (cfr. Doc. B 2).
L’assicurata
ha peraltro confermato al TCA che la situazione non è sostanzialmente mutata
negli anni successivi, avendo suo marito percepito un salario di fr. 93'618 nel
2009.
e di fr. 83'106 nel 2010 (cfr. consid. 1.7 ).
Confrontata
con questa situazione particolare l’amministrazione non ha preso in
considerazione il reddito imponibile bensì il reddito di fr. 101'200
determinante per l’aliquota (cfr. doc. B1) ed ha negato il diritto all’assegno
per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita
massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno e nel 2010 fissato a fr.
41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione
dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit.,
pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).
L’operato
dell’amministrazione deve essere approvato.
È vero
che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al
reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile"
– e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14
dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").
È
altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il
reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di
carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta
con lo scopo voluto dal legislatore.
Occorre
dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi
d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).
Ora,
poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla
persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo
Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i
redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il
reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).
La
correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla
fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che
corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam –
"che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita
massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma
delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo
massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una
rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita
di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità").
A ragione
la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per
l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.
Vista l'entità del reddito
questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi
sull'interpretazione dell’art. 19 cpv.2 LAF data dalla dottrina, secondo cui,
trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a metà (cfr.
Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:
"
e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss
der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei
drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der
AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom
Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag
des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens
(vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den
Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung
ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."
Infatti, anche volendo
per pura ipotesi di lavoro, accettare l'interpretazione degli autori citati, il
reddito di RI 2, sarebbe in ogni caso superiore al limite previsto dal
legislatore.
2.5
L’assicurata, nel ricorso e
negli scritti successivi , ha fatto accenno alla disuguaglianza di trattamento
tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr. consid. 1.2; 1.5; 1.6 e 1.7).
Al riguardo, secondo
questo Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione
qui adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente
dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce
il reddito.
Inoltre, a proposito del
diverso trattamento riservato ai conviven-ti, il TCA rileva che siccome il
riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono
notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura
esplicitamente nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad
esempio, per un diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia
di assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9
pag. 130 seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17
ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari
all’AVS /AI cfr. DTF 137 V 82).
Spetta al legislatore, se
lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione
domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consi. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen des
Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").
E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di
prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta
nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente,
come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni
integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della
Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la
giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato
inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF
8C_796/2010 del 25 marzo 2011).
E’ infine
utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la
pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr.
il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel
maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie
sposate» che prevede di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un
cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste nella durevole convivenza,
disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista
fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere
svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo
fiscale e delle assicurazioni sociali".
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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