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Decisione

39.2011.8

3/11:chiesto rest.AFI del 2009 a seguito dell'eman.della tassaz.2009.Dt della Cassa di chiedere rimborso non perento.Term.di 1anno decorso da 8/10(dec.tass.).Da tass.2009 emerso un redd.da att.indip.>

29 settembre 2011Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno, altresì, fatto valere che il diritto alla restituzione è

perento, in quanto l’amministrazione doveva essere al corrente del calcolo

errato già dall’8 gennaio 2009. Secondo gli stessi il termine di perenzione annuale

è, perciò, scaduto l’8 gennaio 2010 e conseguentemente la decisione di

restituzione del 4 marzo 2011 risulta ampiamente tardiva.

Gli

assicurati non comprendono, infine, l’argomentazione della Cassa secondo cui

non avrebbero inviato la decisione di tassazione 2009, visto che per ottenere

gli assegni occorre sempre produrre la tassazione (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.4. L’11 agosto

2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. VIII + bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di

fr. 5’352.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal

mese di gennaio al mese di dicembre 2009.

Più

precisamente deve essere appurato, in primo luogo, se il 4 marzo 2011 (data

dell’emissione dell’ordine di restituzione) il diritto della Cassa di

richiedere il rimborso degli assegni che gli assicurati avrebbero percepito a

torto nel 2009 era perento, come sostenuto da questi ultimi, oppure no, come

ritiene invece l’amministrazione.

In

secondo luogo, nel caso in cui il diritto della Cassa di postulare la

restituzione degli assegni di famiglia in questione non fosse stato perento,

andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente

rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

2.3. Il 1°

gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia

(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente

il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia

(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso

in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio - 31 dicembre 2009) in cui la

Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni

di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf)

erano già in vigore. Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali per

l’intero lasso di tempo in questione.

Al

riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3

LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno

integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente

dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).

2.4. L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori

coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

(cpv. 2)”

Ai sensi,

poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps).

2.5. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui

beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità

di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la

deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche

alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto

a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un

appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

Il nuovo

art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti

minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si

intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.--

con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1

lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU

6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati

contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le

prestazioni complementari all’AVS/AI.

Dal 1° gennaio 2009 gli

importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),

fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.

2383).

2.6. Ai sensi

dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,

sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,

segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali

già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.7. Relativamente

all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso

di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione

della composizione dell'unità di riferimento."

2.8. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.9. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto

è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.8.).

2.10. A motivazione

dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto la notifica di tassazione emessa

per l’anno 2009 il 25 agosto 2010 dall’Ufficio di tassazione di __________, da

cui è emerso che in quell’anno i coniugi RI 1hanno conseguito un reddito da

attività indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai

fini della determinazione dell’ammontare degli assegni integrativi per il 2009

(cfr. doc. C; 7E; 2B; 2C).

Gli

insorgenti hanno invocato la perenzione del diritto alla restituzione della

parte resistente (cfr. doc. I; 7).

In

proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.8.)

prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia

anche al disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione (cfr. STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

2.11. Nell’evenienza

concreta, allorché nel gennaio 2009 è stato calcolato l’assegno integrativo per

il 2009 (cfr. doc. 2A-2C), la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il

reddito conseguito nel 2009 da RI 1 dalla sua attività indipendente.

L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio di fr. 13’000.--

(cfr. doc. 2C), dichiarato dall’assicurato (cfr. doc. 1).

La

decisione di tassazione per l’anno 2009 è stata emessa il 25 agosto 2010 ed è

passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 3, C).

A seguito

dell’emanazione della tassazione per il 2009, la Cassa, che ha affermato di

esserne venuta a conoscenza nel corso del mese di febbraio 2011 in occasione di un controllo spontaneo, ha ricalcolato le prestazioni di spettanza degli

assicurati (cfr. doc. 4D; 4E; 7E; C).

Il 4

marzo 2011 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso un ordine di

restituzione dell’importo di fr. 5’352.--, confermato con decisione su reclamo

del 19 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1., doc. 7E; C).

I

ricorrenti ritengono perento il diritto di chiedere il rimborso degli assegni

di famiglia che gli stessi avrebbero percepito indebitamente.

Essi, al

riguardo, hanno segnatamente precisato che l’amministrazione doveva essere al

corrente del calcolo errato già dall’8 gennaio 2009. Secondo gli stessi il

termine di perenzione annuale è, perciò, scaduto l’8 gennaio 2010 e

conseguentemente la decisione di restituzione del 4 marzo 2011 risulta

ampiamente tardiva.

2.12. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla questione della perenzione del diritto della Cassa

di richiedere ai coniugi RI 1il rimborso di assegni familiari che avrebbero percepito

indebitamente nel 2009, questa Corte, considerato che la decisione di

tassazione per il 2009 è stata emessa il 25 agosto 2010, ritiene che, a

prescindere dal momento esatto in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza

del menzionato provvedimento fiscale, il termine di perenzione di un anno ha

iniziato a decorrere, al più presto, nell’agosto 2010 ed è scaduto nell’agosto

2011.

Quanto addotto

dagli insorgenti, ossia che già precedentemente all’emanazione della decisione

di tassazione per l’anno 2009 del 25 agosto 2010 la Cassa sapeva, o perlomeno

avrebbe dovuto sapere, che il reddito di RI 1 per il 2009 era più elevato di

fr. 13'000.--, in quanto nella decisione afferente al 2007 il reddito ammontava

a fr. 38'400.-- (cfr. doc. I), si rivela infondato.

In

effetti se è vero che dalla decisione del 10 gennaio 2007 relativa agli AFI per

il 2007 risulta un reddito complessivo di fr. 38'400.-- (cfr. doc. 5B; 5D), è

altrettanto vero che dalla conferma della richiesta di rinnovo dell’assegno

integrativo per il 2008, sottoscritta dall’assicurato l’8 gennaio 2008, si

evince un reddito di fr. 11'974.-- (cfr. doc. 6, 6A).

Inoltre

va osservato che i redditi relativi agli anni precedenti non sono, in ogni

caso, vincolanti per definire il reddito per il 2009.

Il

reddito, in particolare per gli indipendenti i cui guadagni sono soggetti a

fluttuazioni, va determinato per ogni singolo anno in modo autonomo, se del

caso in via provvisoria prima di essere in possesso di dati definitivi.

Del resto

l’insorgente, quando il 19 novembre 2008, ha sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, si è

impegnato a:

"

- tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di

tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della

prestazione.” (cfr. doc. 1)

Infine

nel caso di specie risulta decisiva la circostanza che il ricorrente stesso nel

novembre 2008, compilando la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da

attività indipendente” fornitagli dallo Sportello Laps di __________

contestualmente alla domanda di rinnovo degli AFI per il 2009, ha indicato che il suo reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2008 ammontava

a fr. 13'000.-- e che il suo reddito annuo netto stimato per il 2009 era pari a

fr. 13'000.-- (cfr. doc. 1).

Egli, l’8

gennaio 2009, ha peraltro confermato davanti allo Sportello Laps,

sottoscrivendo il calcolo della lacuna di reddito Laps della sua unità di

riferimento, che il reddito per il 2009 corrispondeva a fr. 22'699.-- (cfr.

doc. 6B; 6C).

Tale

importo è stato ripreso nella decisione del 22 gennaio 2009 con la

specificazione che esso era composto di fr. 13'000.--, reddito da attività

indipendente del marito, + fr. 2'499.--, reddito da attività dipendente della

moglie, + fr. 7'200.--, alimenti per il figlio della moglie __________ (cfr.

doc. 2B; 2C).

Il fatto

che nel gennaio 2010 in occasione della richiesta di rinnovo degli AFI per il

2010 l’assicurato abbia comunicato un reddito di fr. 39'600.-- (cfr. doc. 5I;

6D; 6E), ovvero maggiore di quello dichiarato per il 2009, è irrilevante, visto

che in ogni caso tale ammontare non risulta da dati definitivi né per l’anno

2010, né soprattutto per l’anno 2009, per il quale la tassazione non era stata

ancora emessa.

2.13. In simili

condizioni, allorché la Cassa ha emesso la decisione del 4 marzo 2011 il

diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti avrebbero

indebitamente riscosso per l’anno 2009 non era, dunque, ancora perento.

2.14. Per quanto

riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che, come già

esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 25 agosto 2010 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI 1 per l’anno 2009.

Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente del marito di fr. 40’991.--

(cfr. doc. 3).

Contro

tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. C). Il

provvedimento emesso dall’autorità fiscale, come visto sopra, è quindi passato

in giudicato incontestato.

Il

guadagno annuo da attività indipendente del ricorrente di fr. 40’991.--

risultante dalla decisione di tassazione per l’anno 2009 si rivela più elevato

di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione del gennaio 2009 concernente il

periodo gennaio-dicembre 2009 (cfr. doc. 2).

Essa,

allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 13’000.--

(cfr. doc. 2C), sulla base di quanto dichiaratole dall’assicurato stesso (cfr.

doc. 1).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in

base al nuovo reddito più elevato.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al

periodo gennaio-dicembre 2009.

Essi

vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta da RI

1 nel novembre 2008, mediante la quale si è impegnato a restituire quella parte

di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti

dal medesimo e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da

attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione per l’anno di

riferimento (cfr. doc. 1).

2.15. Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Giusta

l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17

LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli

utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il

trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La

sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo

stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle

spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono

una contabilità in buona e debita forma.”

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.14.), dai dati fiscali relativi al 2009

emersi dalla decisione di tassazione del 25 agosto 2010, risulta che il reddito

da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno corrisponde a

fr. 40’991.-- (cfr. doc. 3).

A questo

proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

Il

principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento

fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci

troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF

H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del

22 marzo 2010).

Alla luce

di quanto esposto e ritenuto che i coniugi RI 1 non hanno, in ogni caso,

contestato il dato relativo al reddito da attività indipendente emergente dalla

decisione di tassazione 2009 in quanto tale nemmeno dinanzi al TCA (cfr. doc.

I), questa Corte, in casu, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla

notifica di tassazione per l’anno 2009 dei ricorrenti.

Nell’atto

ricorsuale è stata piuttosto avanzata l’obiezione che l’importo afferente al

reddito presumibile da indicare nella “Dichiarazione dei dati relativi al

reddito da attività indipendente” è al netto delle spese aziendali sostenute. A

mente degli insorgenti, quindi, la Cassa avrebbe dovuto tenere conto di un

introito molto più cospicuo rispetto alla somma di fr. 13'000.-- dichiarata

dall’insorgente (cfr. doc. I).

Al

riguardo va, tuttavia, evidenziato che il reddito da attività indipendente

considerato a livello fiscale è determinato sulla base del bilancio e del conto

economico dell’esercizio annuo o, nel caso di contribuenti non obbligati a

tenere una contabilità commerciale, del modulo 10 “Questionario per

indipendenti senza contabilità” nel quale vanno indicati, oltre alla cifra

d’affari e altri redditi commerciali, costi e spese generali, tra le quali i

salari per il personale e i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per i dipendenti,

nonché per il contribuente stesso (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d'imposta 2006 delle persone fisiche, p.to 2; www.ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/persone_fisiche/2007/moduli).

Anche il

reddito da attività indipendente risultante dalla notifica di tassazione e

determinante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia è, quindi, quello

netto (cfr. art. 17 e 24 LT; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.13; STCA

30.2009.28 del 29 settembre 2009 consid. 8-10).

Di

conseguenza il computo nel conteggio provvisorio del gennaio 2009 relativo

all’assegno integrativo della somma netta di fr. 13'000.-- non presta il fianco

a critiche.

2.16. I

redditi computabili dei ricorrenti, per il periodo dal mese di gennaio al mese

di dicembre 2009, sono pertanto costituiti dal reddito dall’attività

indipendente del marito di fr. 40’991.-- (cfr. consid. 2.15.), dal reddito da

attività dipendente della moglie di fr. 2'499.-- (cfr. doc. 4D; 2C) e dagli alimenti di fr. 7'200.-- (cfr. doc. 4D; 2C), per complessivi fr. 50’690.--.

La

sostanza risulta nulla (cfr. doc. 4D; 2C).

Le

spese computabili sono, invece, composte dal premio della

cassa malati di fr. 10’398.-- (cfr. 4D; 2C), dalla spesa per l’alloggio di fr. 18’000.-- (cfr. doc. 4D; 2C) e dai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 195

(cfr. doc. 4D; 2C).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 28'593.-- all’anno.

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) dei ricorrenti ammonta a

fr. 22’097 (redditi computabili di fr. 50’690.-- - spese

computabili di fr. 28’593).

La soglia di intervento

per il 2009 dell’unità di riferimento degli insorgenti (2 adulti + 3 figli) è

di fr. 49’483.-- all’anno (cfr. consid. 2.5.).

Gli

assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito

disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e

alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non

raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.5.).

In concreto i ricorrenti

presentano una lacuna di reddito Laps di fr. 18’528.-- [fr. 49’483.--

(soglia di intervento) - fr. 22’097.--(reddito disponibile residuale) - fr.

8’858.-- (sussidio cassa malati)].

Gli

assicurati hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre 2009 a un assegno integrativo di fr. 18'528.-- annui, pari a fr. 1'544.-- al mese.

Essi, per

tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr. 23’880.--

(fr. 1’990.-- X 12 mesi; cfr. doc. 4B; 2).

I

ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 5’352.-- (fr. 23’880.--

- fr. 18’528.--), come stabilito dalla Cassa.

2.17. Con il ricorso gli insorgenti

hanno chiesto al TCA di essere sentiti, come pure di procedere all’audizione di

__________ dello Sportello Laps di __________ (cfr. doc. I pag. 4).

Per

quanto concerne, in particolare, l’audizione personale, va ribadito che giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, ma hanno semplicemente domandato di essere sentiti come

testimoni da questo Tribunale (cfr. doc. I pag. 4).

Inoltre

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata)

In simili

condizioni, considerato che la documentazione già presente all’inserto consente

al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le

audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale audizione,

nonché l’audizione di una teste deve essere respinta.

2.18. La decisione su reclamo del 19

maggio 2011, nella misura in cui ha confermato l’ordine di restituzione di fr.

5'352.-- del 4 marzo 2011, deve, pertanto, essere confermata.

2.19. A titolo

abbondanziale e in riferimento a quanto i ricorrenti hanno richiesto

all’amministrazione con il reclamo del 1° aprile 2011 e il ricorso del 16

giugno 2011, ossia di rinunciare al rimborso della somma di fr. 5’352.-- (cfr.

doc. 7; I), giova rilevare che il disposto legale menzionato dagli insorgenti,

ossia l’art. 43 Laps (recte: Las), regola la rinuncia totale o parziale

al rimborso nei confronti di una persona che ha beneficiato della pubblica

assistenza (il rimborso è previsto giusta l’art. 33 Las, ad esempio, in caso di

versamenti di anticipi su prestazioni assicurative non ancora corrisposte o di

acquisizione di una sostanza rilevante) o al regresso verso il coniuge o il

partner registrato o altri parenti ex art. 37 e 38 Las).

In

concreto gli assicurati si riferiscono invece al condono.

Ai sensi

dell’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se

il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e

se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave (cfr. consid. 2.8.).

Il

condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione

su reclamo impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione degli

assegni integrativi percepiti a torto nell’arco di tempo in questione.

La Cassa, inoltre, rettamente nella decisione del 4 marzo 2011 ha indicato che la buona fede e l’onere troppo grave potranno essere oggetto di esame

nell’ambito di una successiva procedura che gli assicurati potranno avviare

dopo che sarà definitivamente stabilito l’obbligo di restituire (cfr. doc. 7F).

In effetti

per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.20. Gli assicurati

hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1 (doc. I pag. 4-5).

In realtà

la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA, nella

presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA

U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99

del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253

consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010

del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto

2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA

non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della Laf, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nel

sito www.sentenze.ti.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la

presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante

documentazione agli atti, segnatamente dalla decisione di tassazione per l’anno

2009.

emessa il 25 agosto 2010 e dalla Dichiarazione dei dati relativi al

reddito da attività indipendente del 19 novembre 2008 emerge in modo indubbio

che il diritto della Cassa al rimborso degli AFI percepiti dai ricorrenti nel

2009, il 4 marzo 2011, quando è stato emanato l’ordine di restituzione non era

perento, come pure la correttezza dell’importo chiesto in restituzione,

ritenuto che è stato contestato unicamente il redito da attività indipendente

del marito.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25

febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio

2002).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.21

I ricorrenti

hanno pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo (cfr.

doc. I pag. 5).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv.

3.

Laps, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.

70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In casu,

alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che

il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, il gratuito

patrocinio deve essere negato anche per la procedura di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura

ricorsuale dinanzi al TCA che per la procedura di reclamo è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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