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Decisione

39.2011.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I casi sopra illustrati dovrebbero aver

dimostrato come sia evidente che per giungere ad un trattamento equo di

famiglie classiche o monoparentali o viventi in regime di concu­binato, per

definire se il reddito limite conferente il diritto agli assegni sia stato o

meno oltrepassato, si renda assolutamente necessario considerare solo il 50% dei redditi della tassazione

di riferimento di due coniugi, che per semplice sistematica fiscale vengo­no

sommati e sottoposti ad imposizione in modo globale.

Siamo infatti dell'opinione che accettando

l'interpretazione della Cassa AF, (secondo la quale il limite di Chf. 41'040.--

debba essere confrontato alla totalità dei redditi dell'intera famiglia, e non

al 50% dei redditi, corrispondenti a quello della singola perso­na senza

attività lucrativa), verrebbe legalizzata una inammissibile disparità di tratta­mento:

famiglie monoparentali o viventi in regime di concubinato riceverebbero infatti

assegni che verrebbero invece negati a famiglie con più adulti e viventi, a

parità di red­dito, in condizioni di reddito molto più modeste.

Precisiamo infine che la signora è stata

considerata una PSAL perché secondo l'art. 1 a cpv 1 lett. a LAVS è obbligata ad assicurarsi e pagare i contributi, anche se il marito paga contributi INPS

(AVS), sufficienti per entrambi i coniugi, in uno stato membro dell'UE, perché

casalinga, dimorante e quindi residente in Svizzera.

Riteniamo che se la Cassa AF ha utilizzato la

decisione della LAVS che ha stabilito che la signora RI 1 è una PSAL, la Cassa

AF, dovrebbe per coerenza prendere in consi­derazione lo stesso sistema di

attribuzione dei redditi utilizzato dalla LAVS per il paga­mento dei contributi

AVS, anche quando si deve decidere il riconoscimento degli asse­gni familiari,

visto che, come già detto, non è indicato nulla a tal proposito sia nella LA­Fam,

sia nella OAFami.

E' chiaro che se la Cassa AF ritiene corretta la

decisione della LAVS deve utilizzare il criterio di calcolo concepito dalla

stessa legge AVS per l'attribuzione del reddito impo­nibile dei coniugi, che

come già detto sopra, viene attribuito a ciascun coniuge il 50%." (Doc. V)

1.5. Il 30

settembre 2011 la Cassa ha riconfermato il rifiuto del diritto all’assegno, argomentando:

"

(…)

Riguardo alle

argomentazioni addotte dall'insorgente, è bene innanzitutto rilevare che, in

ambito di assegni familiari, si è optato di subordinare il riconoscimento del

diritto alle PSAL a tre criteri, di cui due fanno riferimento all'assicurazione

vecchiaia e superstiti (AVS) e l'altro alle prestazioni complementari (PC). I

riferimenti alla legge sull'AVS e alla legge sulle PC non implicano però anche

l'applicazione di ulteriori loro disposti anche nel settore degli assegni

familiari, se non espressamente previsto dalla LAFam. Del resto, il riferimento

alla LIFD riguarda solo il reddito imponibile.

In merito a tale reddito, nel caso concreto, lo

stesso è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi), visto che

il marito lavora all'estero e, come si evince dalle notifiche di tassazione, tiene conto delle deduzioni

fiscalmente ammesse per coniugi.

Ne consegue che il reddito imponibile da prendere

in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam è quello valido

fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1, ossia per il 2008 pari a CHF

60'900.-- mentre per il 2009 pari a CHF 69'500.--.

Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra

persone coniugate, persone sole o in concubinato, premesso come la Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari sia tenuta ad applicare

quanto previsto dal legislatore, non se ne ravvedono gli estremi. Anzi, è

proprio seguendo la tesi della ricorrente che verrebbe a mancare il risultato

che gli assegni familiari alle PSAL si prefiggono, ovvero sostenere

esclusivamente le PSAL che presentano un reddito modesto." (Doc. IX)

in

diritto

2.1. L'art. 19

della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

"

1 Le

persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come

persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.

Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.

L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di

domicilio.

Considerandi

2.

Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione

che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima

completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni

complementari all’AVS/AI."

L'art. 20 LAFam, destinato

al finanziamento, stabilisce che:

"

1.

Gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati

dai Cantoni.

2.

I

Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino

un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui

questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton Ticino l'art.

39.

della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

" 1La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura

degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza

attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui

contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di

cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

La percentuale del

contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli

assegni di famiglia).

Secondo

l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo

complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle

rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,

all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16 dell'Ordinanza

sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

"

Non sono considerati persone prive di attività

lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le

persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età

ordinaria di pensionamento;

b. le

persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente

ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le

persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente

all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i

richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone

colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso

d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno

19984.

sull’asilo i cui

contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora

stati fissati.").

L'art. 17

OAFami prevede che per la determinazione del reddito

delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile

secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

Infine,

secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire

regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Il Canton Ticino non ha

adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

Infatti, l'art. 32 della

legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le

condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone

senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli

assegni familiari.

Il legislatore federale ha

dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri

dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth,

"Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San

Gallo 2010, pag. 290-295).

Il

Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi

regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività

lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel

contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA

39.2010.20

del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la

legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile

2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid.

5.5

pag. 88).

2.2

Per costante

giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.

4.2

pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla

sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento

(interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel

suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1

pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

2.3

Le Direttive dell'UFAS

concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1°

gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:

"

608.

Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35

della legge federale del 14 dicembre

1990.

sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di

reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

Gli assegni familiari percepiti dalle

persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel

calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito

subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.

609.

È

determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve

confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il

suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno

di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito

di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.

610.

Se

l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo

anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di

reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere

calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

611.

Anche

nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se

continuano a sussistere i presupposti.

612.

In caso

di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio

di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli

assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il

cambiamento"

2.4

Nel caso concreto

l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per i figli __________,

__________ e __________, sulla base delle normative entrate in vigore il 1°

gennaio 2009 (cfr. doc. 1). L’ amministrazione le ha negato il diritto alla

prestazione richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo

fissato dalla legge.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione IFD , relativa

al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr. 0 (cfr. Doc. A4)

mentre che in quella relativa al 2009 figura un reddito imponibile di fr.

400.

-- (cfr. doc. A5).

L’esiguità

di tali redditi deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un’attività

lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario

di fr. 108'420.-- (cfr. Doc. 4/6).

Confrontata

con questa situazione particolare l’amministrazione ha preso in considerazione

il reddito di fr. 60'900 nel 2008 (doc. A4) e di fr. 69'500 nel 2009 (cfr. doc.

A5) determinante per l’aliquota ed ha negato il diritto all’assegno per figli

ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima

completa di vecchiaia dell'AVS (nel 2009 e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo

cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag.

309-312).

L’operato

dell’amministrazione deve essere approvato.

È vero

che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al

reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile"

– e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14

dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").

È

altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il

reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di

carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta

con lo scopo voluto dal legislatore.

Occorre

dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi

d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).

Ora,

poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona

che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo

Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i

redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il

reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).

La

correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla

fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che

corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam

"che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita

massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma

delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una

rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita

di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità").

A ragione

la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per

l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.

2.5

L’assicurata ritiene che il

reddito determinante per l’aliquota debba essere diviso a metà. Questo

Tribunale ancora recentemente ha lasciato aperta tale questione in quanto, vista

l’entità dei redditi in questione in quei casi, la soluzione non sarebbe

comunque cambiata (cfr. STCA 39.2009.9 del 18 novembre 2010 e STCA 39.2011.7

del 25 novembre 2011).

Tale questione deve invece

venire affrontata in questa occasione.

Nel senso auspicato dall’assicurata

si sono espressi, in dottrina, Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:

"

e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss

der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei

drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der

AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom

Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag

des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw.

Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt

wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch

einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG

heranzuziehen."

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA non condivide questa interpretazione della dottrina. Infatti,

come hanno giustamente sottolineato la Cassa e l’UFAS (cfr. consid. 1.1, 1.3 e

1.

) lo scopo della legge impone di tenere conto di tutti i redditi a

disposizione del nucleo familiare.

D’altra

parte va sottolineato che la questione che qui ci interessa è del tutto diversa

rispetto a quelle delle modalità di fissazione dei contributi AVS di una

persona che non esercita un'attività lucrativa o di quella relativa all’importo

massimo della rendita AVS spettante alle persone coniugate (su quest'ultimo

aspetto cfr. il consid. 2.4. in fine).

2.6

L’assicurata ha poi fatto

accenno alla disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle

conviventi (cfr. consid. 1.4).

Al riguardo, secondo questo

Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui

adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate,

indipendentemente dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività

lucrativa percepisce il reddito.

Inoltre, a proposito del

diverso trattamento riservato ai conviventi, il TCA rileva che siccome il

riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono

notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente

nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un

diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia di

assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag.

130.

seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre

2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS

/AI cfr. DTF 137 V 82).

Spetta al legislatore, se

lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione

domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V

133.

consid. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen

des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").

E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di

prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta

nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente,

come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni

integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della

Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la

giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato

inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF

8C_796/2010 del 25 marzo 2011).

E’ infine

utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il

Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la

pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr.

il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch)

e che, inoltre, nel maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare

federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia –

No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede di introdurre all'art. 14

della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste

nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna.

Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica.

Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto

il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali".

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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