39.2011.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 dicembre 2011Italiano29 min
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Numero d'incarto:
39.2011.9
Data decisione, Autorità:
12.12.2011, TCA
Titolo:
Negato l'ass.per figli quale P senza att.lucr.,poiché redd.imponib.fam.>imp. max fissato dalla legge.Visto che marito ha att.salar.all'estero,rettam.la Cassa ha considerato anche la somma deter.per aliquota fissata dall'aut.fisc.Conforme alla volontà legisl.tener conto di tutti i redd.della famiglia
ASSEGNO PER I FIGLI
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 32 LAF-TI
art. 39 LAF-TI
art. 19 LAFAM
art. 20 LAFAM
art. 21 LAFAM
art. 27 LAFAM
art. 35 cpv. 1 LAVS
art. 16 OAFAMI
art. 17 OAFAMI
art. 18 OAFAMI
Raccomandata
Incarto n.
39.2011.9
DC/sc
Lugano
12 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2011 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 maggio 2011 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari ha confermato la decisione del 25 giugno 2010 (cfr. Doc. A3) con la
quale ha negato a RI 1 il diritto all’assegno per figli quale persona senza
attività lucrativa in quanto il reddito imponibile della sua famiglia è
superiore all’importo massimo fissato dalla legge per poter beneficiare di
questa prestazione.
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Con decisione del 25 giugno 2010 la Cassa nega il
diritto agli assegni familiari all'opponente, poiché il suo reddito imponibile
secondo la Legge federale sull'imposta federale diretta, relativo all'anno
2008, sommato al reddito conseguito in __________ dal signor __________, supera
il limite posto dall'art. 19 cpv. 2 della Legge federale sugli assegni
familiari, vale a dire, per il biennio 2009-2010, fr. 41'040.-- annui (il
valore 2011 equivale a fr. 41'760.--).
(…)
La marginale numero 607 delle Direttive
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), modificate in
data 1° gennaio 2011 ed applicabili retroattivamente al 1° gennaio 2009 –
attualmente disponibili unicamente in lingua francese e tedesca –, precisa che
per avere diritto agli assegni familiari non va superato un limite di reddito
di 41'040.-- franchi all'anno o 3'420.-- franchi al mese. La Cassa fa osservare
che tali limiti si riferiscono al biennio 2009-2010 e che dal 2011 gli stessi
corrispongono a 41'760.-- franchi annui, rispettivamente a 3'480.-- franchi
mensili.
Prima di emettere la decisione 25 giugno 2010 la
Cassa ha preso dapprima contatto con l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) chiedendo un parere per la corretta risoluzione di questa
fattispecie.
Con e-mail del 5 maggio 2010 l’UFAS risponde "Dans le cas que vous nous avez soumis, il semble que les époux
soient imposés en Italie du fait de l'application de la convention contre la
double imposition liant la Suisse et l'Italie. Cette convention prévoit
l'imposition dans le pays où est exercée l'activité lucrative.
Si l'épouse est effectivement considérée comme
sans activité lucrative en Suisse au sens de l'AVS et qu'elle paye des
cotisations à ce titre, il convient d'examiner si la limite de revenu est
atteinte. L'application stricte de l'art. 19, al. 2 LAFam conduit à un résultat
choquant et contraire à l'esprit de la loi. La LAFam introduit un droit aux
allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative que si elles
sont de condition modeste. Par ailleurs, ce droit est subsidiaire par rapport à
celui d'un salarié et il n'existe pad de droit à la différence. La situation
que vous soumettez nous semble proche de l'abus de droit.
Dans la mesure où la taxation définitive selon
la LIFD ne reflète nullement la situation financière du couple, il convient de
s'appuyer sur tout autre document ou pièce justificative de nature à établir se
le revenu déterminant est supérieur à la limite de revenu. Le n° 610 DAFam
donne l'exemple d'une situation où il n'est pas approprié de se baser sur la
taxation selon la LIFD pour déterminer le revenu déterminant. Le cas que vous
nous avez soumis en est un autre.
Au vu des informations que vous nous avez
soumises, en particulier le montant du revenu tiré de l'activité lucrative
exercée en Italie, nous sommes d'avis que l'épouse ne peut prétendre à des
allocations familiales en tant que non active".
Preso atto di quanto esposto dall'UFAS, e in applicazione delle
norme vigenti, la Cassa, emettendo una decisione di rifiuto nei confronti
dell'opponente, si è trovata interamente concorde con quanto esso affermato.
Il reddito imponibile stabilito dalla Cassa per l'anno 2008,
comprensivo del reddito conseguito in __________, ammonta infatti a 60'900.--
franchi. Per l'anno 2009 tale reddito corrisponde a 69'500 franchi.
2.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione addotta
dall'opponente e riferita all'importo calcolato e definito quale rendita
massima di vecchiaia dell'AVS per coniugi, si rileva che la stessa è destituita
da fondamento.
In effetti, riprendendo quanto disposto dall'art. 19 cpv. 2 LAFam,
il diritto agli assegni è vincolato alla condizione che il reddito imponibile
non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia
dell'AVS.
Ritenuto che la rendita di vecchiaia per coniugi non è più in
vigore dal 1° gennaio 1997, gli unici valori adottabili corrispondono a quelli
di una rendita singola, come peraltro riportato nel testo di legge pubblicato
dal Centro d'informazione AVS/AI, intitolato "AF – Assegni familiari,
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali". (…)" (Doc.
A3)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto di riconoscerle il diritto
all’assegno per figli, argomentando:
"
(…)
L'interpretazione letterale di tale articolo
vorrebbe che si considerasse pertanto il reddito imponibile di
Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400 per il 2009 (vedasi notifiche di tassazione anni
2008 e 2009, allegati n. 4 e n. 5).
Tuttavia il reddito federale dei coniugi,
complessivo e mondiale, di cui una parte sottoposto ad imposizione in Italia,
ed una parte in Svizzera, ammonta per l'anno 2008 a Chf. 60'900.-- e per l'anno 2009 a Chf. 69'500.--.
E' proprio questo il reddito che è stato
considerato dalla signora RI 1 (e dalla Cassa AF) nel giudicare il diritto al
percepimento degli assegni familiari (e non quello imponibile, di cui sopra, pari a Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400 per il 2009).
Abbiamo ragione di credere che la fattispecie che
è stata sottoposta in esame per email all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) dalla cassa AF non corrispondesse alla fattispecie oggetto del
presente ricorso; in effetti l'UFAS ritiene che l'applicazione letterale
dell'art. 19 cpv. 2 LAFam conduca a un risultato scioccante e contrario alla
volontà della legge.
Questa conclusione potrebbe eventualmente trovare
fondamenta unicamente nel caso in cui per stabilire il diritto agli assegni
familiari si facesse riferimento al reddito di Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400
per il 2009: casistica che non è però mai neppure stata considerata dalla
signora RI 1 (la stessa, infatti, ha sempre fatto riferimento al reddito mondiale
e complessivo di entrambi i coniugi, imponibile o non in Svizzera).
Va detto che per il calcolo dei contributi AVS
che le persone senza attività lucrativa coniugate devono pagare, vengono prese
in considerazione metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito.
L'entità dei contributi vengono fissati tenendo conto della tassazione
federale, ed ad ogni coniuge viene attribuito metà del reddito.
Di conseguenza, non essendo specificato nulla sia
nella LAFam, sia nell'OAFami, il reddito dei coniugi anche in caso di richiesta
degli assegni familiari dovrebbe coerentemente essere diviso a metà fra i
coniugi: la signora RI 1, avrebbe quindi un reddito di Chf. 30'450.- per l'anno 2008 e un reddito di Chf. 34'750.- per l'anno 2009, entrambi inferiori alla
quota massima di Chf. 41'040.-(importo corrispondente al 150% della rendita
massima completa di vecchiaia AVS).
In caso contrario vi sarebbe una chiara disparità
di trattamento, dettata da una mancata armonizzazione tra due sistemi sociali
(quello AVS e quello AF) che di fatto dovrebbero essere ben coordinati tra
loro.
Disparità che porta a questo risultato alquanto
scioccante e penalizzante per l'assicurato:
· Per la LAVS la signora deve pagare i contributi perché il marito
lavora all'estero, quindi la situazione del marito in questo caso non viene
presa in considerazione e la signora RI 1 risulta essere una PSAL.
· Per la Cassa AF non vengono accordati gli assegni familiari perché
il marito ha un'attività che genera reddito che, in questo caso, viene preso in
considerazione al 100% e non solo in misura del 50% come invece sarebbe
coerente fare per decidere se la signora ha diritto a percepire le prestazioni
familiari.
Se il reddito del marito non viene preso in
considerazione quando si deve decidere se la signora RI 1 deve pagare i contributi,
non si capisce perché il reddito del marito debba essere invece preso in
considerazione addirittura in misura del 100% e non solo al 50%, come invece
richiesto dalla assicurata, quando è da decidere se concederle delle
prestazioni familiari." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 19 agosto 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Secondo la marg. 610 DAFam prima frase, se
l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo
anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di
reddito sono profondamente cambiate,
il reddito determinante dev'essere calcolato dalla Cassa di compensazione per
gli assegni familiari.
Nel caso di specie, il coniuge della ricorrente
svolge un'attività lavorativa all'estero (__________) e la stessa, che è
domiciliata in Svizzera e non lavora, è affiliata alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG quale PSAL. A mente della ricorrente si giustifica il
riconoscimento del diritto agli assegni familiari sia in ragione del suo
statuto a livello AVS di PSAL sia del mancato raggiungimento della soglia posta
dall'art. 19 cpv. 2 LAFam atteso che il "reddito federale dei coniugi,
complessivo e mondiale" (e non il reddito imponibile) per gli anni
2008 e 2009 ammonta rispettivamente a CHF 60'900.-- e CHF 69'500.--.
Come espressamente indicato nella LAFam, gli
assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per
compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Si ritiene essere sempre stato chiaro (cfr. già
il rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione sul disegno
dell'OAFami) che l'estensione del diritto alle PSAL ha in particolare lo scopo
di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono
provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro (KIESER /
REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 1 segg.).
A mente della Cassa dovrebbe quindi apparire
pacifico che, qualora uno dei coniugi non eserciti un'attività lucrativa, la
situazione economica della famiglia sia da valutare in considerazione
dei redditi di entrambi i genitori.
La presa di posizione dell'UFAS, cui si fa
riferimento nella decisione impugnata e nel ricorso, ben evidenzia quale risultato
si otterrebbe nel non volere considerare nell'economia della famiglia RI 1 il
reddito da attività lucrativa del marito.
Concludere differentemente equivarrebbe, infatti,
a ritenere che l'onere finanziario rappresentato dai figli sarebbe sostenuto totalmente
o parzialmente (suddividendo il reddito del marito) dal genitore senza attività lucrativa, ciò che rappresenta, sempre a
mente della Cassa, una finzione legale non tollerata dalle norme vigenti.
Occorre poi senz'altro rammentare come si sia
passati da un regime che non prevedeva alcun assegno per le PSAL (vLaf) alla
possibilità di sì riconoscere tale diritto (LAFam) ma limitatamente ai casi dove
vi siano redditi modesti (cfr. KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG,
art. 19 nota 15).
Ora, le persone che non rientrano nelle eccezioni
di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di PC AVS/Al e se il reddito
imponibile federale è inferiore a CHF 41'040.-- annui (per il biennio
2009-2010) hanno diritto all'assegno.
Per la determinazione del reddito delle PSAL
(art. 19 cpv. 2 LAFam), è preso in considerazione il reddito imponibile secondo
la LIFD.
Nel caso concreto, con un reddito determinante
per l'aliquota di CHF 60'900.--, non è possibile riconoscere il diritto agli
assegni pretesi.
Ne consegue che la Cassa si riconferma nel
provvedimento avversato e postula la reiezione del gravame." (Doc. III)
1.4. Il 31 agosto
2011 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito al richiesta di determinare
il diritto all’assegno considerando la metà dell’importo risultante dalla
notifica di tassazione e, al riguardo ha rilevato:
"
(…)
Specifichiamo che per il calcolo dei contributi
AVS che le persone senza attività lucrativa coniugate devono pagare, viene
presa in considerazione metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito
dalla coppia. L'entità dei contributi viene fissata tenendo conto della
tassazione federale, ed ad ogni coniuge viene attribuito metà del reddito.
Visto che non è specificato nulla né nella LAFam,
né nell'OAFami, per stabilire il reddito della persona senza attività
lucrativa, il reddito dei coniugi anche in caso di richiesta degli assegni
familiari deve coerentemente essere diviso a metà fra i coniugi: la signora RI
1, avrebbe quindi un reddito di Chf. 30'450.-- per l'anno 2008 e un reddito di
Chf. 34'750.-- per l'anno 2009,
entrambi inferiori alla quota massima di Chf. 41'040.--
(importo corrispondente al 150% della rendita massima
completa di vecchiaia AVS).
In caso contrario si ammetterebbe che la legge
introduca una chiara disparità di trattamento tra famiglie monoparentali o
genitori viventi in regime di concubinato, e famiglie classiche.
In effetti riteniamo che per giudicare se una
famiglia viva in condizioni modeste determinante sia anche il numero di adulti
che la compongono: a dipendenza del numero di adulti il reddito limite fissato
per stabilire il diritto o meno ad assegni dovrebbe adeguatamente mutare. Se
non è previsto che questo mutui, è perché si ritiene che il reddito fiscale dei
coniugi debba essere considerato in misura equa, ossia del 50% per ogni
coniuge.
È infatti indubbio
che una famiglia con due genitori debba fare fronte a molte più spese rispetto
a famiglie costituite unicamente da un genitore.
Sorge tra l'altro spontaneo chiedersi quale
calcolo adotterebbe la Cassa AF nel caso di famiglia monoparentale o vivente in
regime di concubinato.
La tassazione di riferimento inferiore a Chf.
41'040.-- di una persona concubina, quindi riguardante i fattori di reddito e
di sostanza di una sola persona, conferirebbe il diritto agli assegni,
nonostante la somma delle tassazioni dei due concubini dovesse ammontare a
Chf. 69'500.--?
O ancora, in caso di famiglia monoparentale,
verrebbe riconosciuto il diritto in caso di tassazione inferiore a Chf.
41'040.--, (riferita ovviamente ad un solo adulto), mentre lo stesso diritto
verrebbe negato ad una famiglia classica, formata da due genitori, dal reddito
complessivo di Chf. 41'500.--, che deve sostenere più spese rispetto ad una
famiglia monoparentale?
Fatti
I casi sopra illustrati dovrebbero aver
dimostrato come sia evidente che per giungere ad un trattamento equo di
famiglie classiche o monoparentali o viventi in regime di concubinato, per
definire se il reddito limite conferente il diritto agli assegni sia stato o
meno oltrepassato, si renda assolutamente necessario considerare solo il 50% dei redditi della tassazione
di riferimento di due coniugi, che per semplice sistematica fiscale vengono
sommati e sottoposti ad imposizione in modo globale.
Siamo infatti dell'opinione che accettando
l'interpretazione della Cassa AF, (secondo la quale il limite di Chf. 41'040.--
debba essere confrontato alla totalità dei redditi dell'intera famiglia, e non
al 50% dei redditi, corrispondenti a quello della singola persona senza
attività lucrativa), verrebbe legalizzata una inammissibile disparità di trattamento:
famiglie monoparentali o viventi in regime di concubinato riceverebbero infatti
assegni che verrebbero invece negati a famiglie con più adulti e viventi, a
parità di reddito, in condizioni di reddito molto più modeste.
Precisiamo infine che la signora è stata
considerata una PSAL perché secondo l'art. 1 a cpv 1 lett. a LAVS è obbligata ad assicurarsi e pagare i contributi, anche se il marito paga contributi INPS
(AVS), sufficienti per entrambi i coniugi, in uno stato membro dell'UE, perché
casalinga, dimorante e quindi residente in Svizzera.
Riteniamo che se la Cassa AF ha utilizzato la
decisione della LAVS che ha stabilito che la signora RI 1 è una PSAL, la Cassa
AF, dovrebbe per coerenza prendere in considerazione lo stesso sistema di
attribuzione dei redditi utilizzato dalla LAVS per il pagamento dei contributi
AVS, anche quando si deve decidere il riconoscimento degli assegni familiari,
visto che, come già detto, non è indicato nulla a tal proposito sia nella LAFam,
sia nella OAFami.
E' chiaro che se la Cassa AF ritiene corretta la
decisione della LAVS deve utilizzare il criterio di calcolo concepito dalla
stessa legge AVS per l'attribuzione del reddito imponibile dei coniugi, che
come già detto sopra, viene attribuito a ciascun coniuge il 50%." (Doc. V)
1.5. Il 30
settembre 2011 la Cassa ha riconfermato il rifiuto del diritto all’assegno, argomentando:
"
(…)
Riguardo alle
argomentazioni addotte dall'insorgente, è bene innanzitutto rilevare che, in
ambito di assegni familiari, si è optato di subordinare il riconoscimento del
diritto alle PSAL a tre criteri, di cui due fanno riferimento all'assicurazione
vecchiaia e superstiti (AVS) e l'altro alle prestazioni complementari (PC). I
riferimenti alla legge sull'AVS e alla legge sulle PC non implicano però anche
l'applicazione di ulteriori loro disposti anche nel settore degli assegni
familiari, se non espressamente previsto dalla LAFam. Del resto, il riferimento
alla LIFD riguarda solo il reddito imponibile.
In merito a tale reddito, nel caso concreto, lo
stesso è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi), visto che
il marito lavora all'estero e, come si evince dalle notifiche di tassazione, tiene conto delle deduzioni
fiscalmente ammesse per coniugi.
Ne consegue che il reddito imponibile da prendere
in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam è quello valido
fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1, ossia per il 2008 pari a CHF
60'900.-- mentre per il 2009 pari a CHF 69'500.--.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra
persone coniugate, persone sole o in concubinato, premesso come la Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari sia tenuta ad applicare
quanto previsto dal legislatore, non se ne ravvedono gli estremi. Anzi, è
proprio seguendo la tesi della ricorrente che verrebbe a mancare il risultato
che gli assegni familiari alle PSAL si prefiggono, ovvero sostenere
esclusivamente le PSAL che presentano un reddito modesto." (Doc. IX)
in
diritto
2.1. L'art. 19
della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
"
1 Le
persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.
Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.
L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di
domicilio.
Considerandi
2.
Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione
che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato
al finanziamento, stabilisce che:
"
1.
Gli
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2.
I
Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino
un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui
questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art.
39.
della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura
degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza
attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui
contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di
cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del
contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli
assegni di famiglia).
Secondo
l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo
complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle
rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,
all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza
sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
"
Non sono considerati persone prive di attività
lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le
persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età
ordinaria di pensionamento;
b. le
persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente
ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le
persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente
all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i
richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone
colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso
d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
19984.
sull’asilo i cui
contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora
stati fissati.").
L'art. 17
OAFami prevede che per la determinazione del reddito
delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine,
secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire
regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha
adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della
legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le
condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli
assegni familiari.
Il legislatore federale ha
dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri
dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth,
"Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San
Gallo 2010, pag. 290-295).
Il
Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi
regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività
lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel
contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA
39.2010.20
del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile
2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid.
5.5
pag. 88).
2.2
Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.
4.2
pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla
sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento
(interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel
suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1
pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
2.3
Le Direttive dell'UFAS
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1°
gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:
"
608.
Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35
della legge federale del 14 dicembre
1990.
sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di
reddito e precisano le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle
persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel
calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito
subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.
609.
È
determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve
confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il
suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno
di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito
di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.
610.
Se
l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo
anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di
reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere
calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.
611.
Anche
nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se
continuano a sussistere i presupposti.
612.
In caso
di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio
di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli
assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il
cambiamento"
2.4
Nel caso concreto
l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per i figli __________,
__________ e __________, sulla base delle normative entrate in vigore il 1°
gennaio 2009 (cfr. doc. 1). L’ amministrazione le ha negato il diritto alla
prestazione richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo
fissato dalla legge.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione IFD , relativa
al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr. 0 (cfr. Doc. A4)
mentre che in quella relativa al 2009 figura un reddito imponibile di fr.
400.
-- (cfr. doc. A5).
L’esiguità
di tali redditi deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un’attività
lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario
di fr. 108'420.-- (cfr. Doc. 4/6).
Confrontata
con questa situazione particolare l’amministrazione ha preso in considerazione
il reddito di fr. 60'900 nel 2008 (doc. A4) e di fr. 69'500 nel 2009 (cfr. doc.
A5) determinante per l’aliquota ed ha negato il diritto all’assegno per figli
ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell'AVS (nel 2009 e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo
cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag.
309-312).
L’operato
dell’amministrazione deve essere approvato.
È vero
che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al
reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile"
– e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14
dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").
È
altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il
reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di
carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta
con lo scopo voluto dal legislatore.
Occorre
dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi
d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).
Ora,
poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona
che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo
Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i
redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il
reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).
La
correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla
fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che
corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam –
"che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita
massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma
delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo
massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una
rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita
di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità").
A ragione
la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per
l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.
2.5
L’assicurata ritiene che il
reddito determinante per l’aliquota debba essere diviso a metà. Questo
Tribunale ancora recentemente ha lasciato aperta tale questione in quanto, vista
l’entità dei redditi in questione in quei casi, la soluzione non sarebbe
comunque cambiata (cfr. STCA 39.2009.9 del 18 novembre 2010 e STCA 39.2011.7
del 25 novembre 2011).
Tale questione deve invece
venire affrontata in questa occasione.
Nel senso auspicato dall’assicurata
si sono espressi, in dottrina, Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:
"
e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss
der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei
drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der
AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom
Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag
des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw.
Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt
wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch
einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG
heranzuziehen."
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non condivide questa interpretazione della dottrina. Infatti,
come hanno giustamente sottolineato la Cassa e l’UFAS (cfr. consid. 1.1, 1.3 e
1.
) lo scopo della legge impone di tenere conto di tutti i redditi a
disposizione del nucleo familiare.
D’altra
parte va sottolineato che la questione che qui ci interessa è del tutto diversa
rispetto a quelle delle modalità di fissazione dei contributi AVS di una
persona che non esercita un'attività lucrativa o di quella relativa all’importo
massimo della rendita AVS spettante alle persone coniugate (su quest'ultimo
aspetto cfr. il consid. 2.4. in fine).
2.6
L’assicurata ha poi fatto
accenno alla disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle
conviventi (cfr. consid. 1.4).
Al riguardo, secondo questo
Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui
adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate,
indipendentemente dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività
lucrativa percepisce il reddito.
Inoltre, a proposito del
diverso trattamento riservato ai conviventi, il TCA rileva che siccome il
riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono
notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente
nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un
diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag.
130.
seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre
2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS
/AI cfr. DTF 137 V 82).
Spetta al legislatore, se
lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione
domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V
133.
consid. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen
des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").
E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di
prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta
nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente,
come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni
integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della
Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la
giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato
inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF
8C_796/2010 del 25 marzo 2011).
E’ infine
utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la
pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr.
il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch)
e che, inoltre, nel maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare
federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia –
No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede di introdurre all'art. 14
della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste
nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna.
Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica.
Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto
il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali".
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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