39.2012.1
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 giugno 2012Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2012.1
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, TCA
Titolo:
AFI da 11/11 e non da 10/11. Inizio decorr.del dt ad AFI dal mese success.alla domanda(=fissaz.appuntam.con Sport.Laps).Ritardo nella consegna dei doc.poiché in attesa della tassaz.2010 non valida giust.Dalla check-lis tass.2010 non necess.Non indic.errate da parte dell'amm.,né viol.dovere informare
ASSEGNO INTEGRATIVO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERIODO DI CARENZA
art. 9 COST
art. 12 COST
art. 46 LAF-TI
art. 10a LAPS
art. 18 LAPS
art. 23 LAPS
art. 27 LPGA
art. 6 REGLAPS
art. 11 REGLAPS
art. 12 cpv. 1 let. g REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.1
RS/DC/sc
Lugano
20 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su reclamo del 9 gennaio 2012 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in
seguito la Cassa) ha confermato la decisione del 15 novembre 2011 (cfr. doc. 3)
con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a un assegno integrativo soltanto
dal 1° novembre 2011.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato, da un
lato, che il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo
il deposito della domanda, come pure che ai fini della determinazione del
momento del deposito della domanda decisivo è il giorno in cui presso il Comune
viene fissato l’appuntamento con lo Sportello Laps competente.
Dall’altro,
che nel caso concreto dalla scheda “Annuncio presso il Comune di domicilio e
appuntamento allo Sportello Laps” risulta che, benché l’impiegato dello
Sportello di __________ abbia consegnato la check-list all’assicurato il 2
settembre 2011, allorquando si è presentato per la richiesta di prestazioni,
tutta la documentazione è stata prodotta al Comune di __________ il 25 ottobre
2011.
La Cassa
ha aggiunto che non è sostenibile che nella situazione di bisogno descritta il
reclamante non sia stato in grado di presentare la documentazione completa nei
30 giorni di tempo concessi per raccogliere i documenti (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 e
il riconoscimento del diritto ad assegni integrativi per il mese di ottobre
2011.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che dall’art. 23 Laps
e dall’art. 6 Reg.Laps risulta inequivocabilmente e senza ombra di dubbio
alcuno che per la decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il
richiedente si annuncia al Comune di domicilio.
Il
ricorrente, riferendosi all’art. 12 Cost. fed., ha indicato che non sono stati
posti limiti temporali e di attesa e che quindi le strutture amministrative
competenti devono intervenire a favore del cittadino bisognoso al momento della
necessità.
Il
medesimo ritiene che sia assolutamente capzioso e illegittimo stabilire dei
termini punitivi e/o di attesa al di là di quelli espressamente previsti dalla
legge.
L’insorgente
ha, inoltre, evidenziato che è chiaro che chiunque si trovi nel bisogno cerchi
di procurarsi la documentazione richiesta nel più breve tempo possibile e che
così è stato nel suo caso.
Lo stesso
ha rilevato che il ritardo nella presentazione dei documenti è da imputarsi a
ragioni assolutamente non dipendenti dalla sua volontà.
Egli, al
riguardo, ha puntualizzato che la notifica di imposta relativa ai suoi redditi
per l’anno 2010, documento essenziale per determinare il diritto all’assegno
integrativo e a prestazioni assistenziali, gli è stata notificata solo il 24
ottobre 2011. A suo parere tale documento gli sarebbe stato notificato in data
ancora successiva, se non si fosse attivato recandosi all’Ufficio di tassazione
competente per ottenerne una copia prima della notificazione ufficiale che è
avvenuta i primi giorni di novembre.
Il
ricorrente, infine, ha osservato che la necessità di produrre la documentazione
entro trenta giorni dall’annuncio non viene riportata in alcun documento
ufficiale sottoposto ai richiedenti prestazioni Laps, né in alcun testo di
legge, per cui tale termine è illegittimo e contrario al principio della buona
fede (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 26 gennaio 2012 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
indicando in particolare che:
"
(…) l’affermazione che il ritardo nella presentazione
dei documenti non è da computare al ricorrente, ma al fatto che la decisione di
tassazione per l’anno 2010 sia stata notificata solo in data 24 ottobre 2011,
non corrisponde al vero.
Infatti sulla Check-list
consegnata al ricorrente in data 02.09.2011 viene espressamente richiesto:
- copia dell’ultima
decisione di tassazione “in caso di reclamo o ricorso contro la stessa, copia
dell’ultima notifica.”
Vero è che in data
02.09.2011 il ricorrente non era in possesso della decisione di tassazione per
l’anno 2010, ma questo non pregiudicava in nessun modo la possibilità di
fissare l’appuntamento allo Sportello Laps, con relativo inoltro della
richiesta, in quanto tale documento non era richiesto.” (Doc. III)
1.4. Con scritto
pervenuto al TCA il 7 febbraio 2012, al quale è stata allegata la decisione di
tassazione per l’anno 2009, l’assicurato ha osservato che l’ultima decisione di
tassazione in suo possesso il 2 settembre 2011 non poteva essere in alcun modo
utilizzata per stabilire il diritto prestazioni assistenziali (Laps), visto che
Fatti
i redditi in essa elencati (tassazione d’ufficio) erano sproporzionalmente
difformi da quelli prodotti per l’anno 2010.
Egli ha,
inoltre, sottolineato, da una parte, che il funzionario del competente Ufficio
regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti necessari
per l’inoltro della richiesta di prestazioni, gli ha comunicato che sarebbe
stato possibile inoltrare quest’ultima solo al momento in cui tutta la
documentazione richiesta fosse stata materialmente prodotta.
Dall’altra,
di essersi attenuto senza ritardo alcuno a tale indicazione e di aver
provveduto a presentare al competente Ufficio regionale Laps la notifica di
tassazione 2010 non appena in suo possesso (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa si
è espressa in proposito il 13 febbraio 2012 (cfr.doc. VII).
1.6. In data 14
giugno 2012 il Presidente del TCA ha proceduto all’audizione testimoniale di
Davide Fava, funzionario presso lo Sportello regionale Laps di __________. In
quell’occasione ha pure avuto luogo il dibattimento (cfr. doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’importo dell’assegno integrativo di spettanza di RI 1
debba decorrere dal 1° novembre 2011, come deciso dalla Cassa, o se invece esso
abbia effetto già dal mese di ottobre 2011, come preteso dall’assicurato.
2.3. L’art. 46
della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che
alle prestazioni familiari cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e
all’assegno di prima infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.
Ai sensi
dell’art. 23 Laps, relativo alla decorrenza delle prestazioni, il diritto al
pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese
successivo il deposito della domanda e se sono adempiute le condizioni
legali a cui esso è subordinato.
Riguardo
all’art. 23 Laps giova segnalare che fino al 30 settembre 2006 il tenore di
tale disposto prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali
decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda
ed erano adempiute le condizioni legali a cui esso era subordinato.
E’ stato
con il Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente la modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) che il Consiglio di Stato ha proposto di modificare il
tenore degli art. 23 Laps a quel momento in vigore, nel senso di fare iniziare
il diritto al pagamento della prestazione o il relativo adeguamento non più dal
primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda, bensì dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda
(cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.).
Le
relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7
giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà
di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre
prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su
richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte
di alcuni parlamentari.
Il
Parlamento ha approvato la modifica menzionata nel mese di giugno 2006 (cfr. FU
51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg) e il nuovo art. 23 Laps è entrato in
vigore il 1° ottobre 2006.
Il
TCA ritiene, inoltre, utile rilevare che il 10 maggio 2010 è stata depositata dal
Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari un’iniziativa parlamentare
elaborata tendente alla modifica dell’art. 23 Laps nel senso di anticipare
l’inizio del diritto alle prestazioni sociali dal primo giorno del mese in cui
è depositata la domanda.
Quale
premessa a tale iniziativa parlamentare è stato indicato che:
"
Il Gran Consiglio ha approvato nella seduta del 10 maggio 2006, di stretta misura, una modifica della Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali che prevede il diritto al pagamento
delle prestazioni sociali dal mese seguente a quando è stata inoltrata la
domanda. Avevo combattuto questa modifica poiché si posticipa il diritto agli
assegni di prima infanzia e a quelli integrativi, unicamente quale misura di
risparmio, a chi effettivamente ne ha diritto ma soprattutto bisogno.
Il diritto ad altre prestazioni sociali, quali le
prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, è riconosciuto dal mese in cui
viene inoltrata la domanda. Non c'è quindi alcuna ragione logica che
giustifichi una diversa applicazione nell'ambito degli assegni di prima
infanzia e integrativi soprattutto se consideriamo la natura e lo scopo di
queste prestazioni.
Il mancato versamento dell'assegno per un mese
non può che aumentare il disagio in cui vivono le famiglie, siano esse
tradizionali o purtroppo spesso monoparentali, che devono far capo a queste
prestazioni. Spesso situazioni di mancanza temporanea di mezzi possono anche
essere all'origine di una situazione di indebitamento dal quale poi risulta
difficile uscire.
Nell'ottica di un sostegno mirato e giusto alle
famiglie con figli che si trovano veramente in difficoltà, è quindi opportuno
ripristinare la disposizione precedente.” (cfr.
www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE323.htm)
Un’inziativa
parlamentare di tenore analogo è stata presentata dal Granconsigliere Gianni
Guidicelli e confirmatari al fine di modificare l’art. 61 Las concernente
anch’esso la decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali (cfr.
www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm).
Nel
Rapporto del 24 aprile 2012 la Commissione della gestione e delle finanze, che
sostiene le proposte di modifica degli art. 23 Laps e 61 cpv. 1 Las, ha
rilevato quanto segue:
"
(…)
Considerato che la decisione era caduta in un
periodo di difficoltà finanziarie per il Cantone e che già all'epoca era stata
introdotta di stretta maggioranza, la Commissione della gestione e delle finanze dopo aver valutato la situazione ritiene di poter ritornare alla situazione
precedente onde evitare inutili situazioni di disagio accresciuto riversate
sulla pelle di chi già si trova in grosse difficoltà. La modifica presentata
intende ripristinare il diritto al versamento delle prestazioni assistenziali
all'inizio del mese in cui viene inoltrata la richiesta e non al mese
successivo. Ciò in analogia a quanto previsto da altre prestazioni sociali,
quali le prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, che sono riconosciute
dal mese in cui viene inoltrata la domanda. A mente della Commissione non vi è
alcuna ragione logica che giustifichi una diversa applicazione nell'ambito
delle prestazioni assistenziali.
Il mancato versamento dell'aiuto per un mese,
considerato che regolarmente chi ne fa richiesta ha già dato fondo a tutti i
suoi risparmi e, in alcuni casi, è già ampiamente esposto nei confronti dei
creditori, comporta un'ulteriore penalizzazione destinata ad aumentare il
disagio che attanaglia le persone e le famiglie che devono purtroppo fare capo
a queste prestazioni. Inoltre, sovente, circostanze di mancanza temporanea di
mezzi possono anche essere all'origine di una situazione di indebitamento dalla
quale risulta poi difficile uscire.” (cfr.
www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE322-323-r.htm)
2.4. L’art. 18
Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
"
Il Consiglio di Stato provvede affinché il
cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso
alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo
dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue
possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la
necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di
accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso
altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed
obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
A tal
fine è stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps) ai
quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni
sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
Secondo
l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la
data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di
prestazioni.
In
effetti l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps enuncia che, prima di inoltrare una richiesta
per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1
lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al suo Comune di
domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione
e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
L’art. 12
cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e
l’inoltro della richiesta dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima
infanzia il cittadino si rivolge allo sportello competente.
In una
sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 apg. 81
il TCA ha stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo,
per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi
dell’art. 23 Laps non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice
contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune
viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.
Contestualmente questa
Corte ha rilevato che:
(…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa
dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni
sociali è stato stabilito che:
Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni
fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata
avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene
avviata:
1.il giorno in cui il richiedente si reca al Comune
di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps
competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al
Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato
allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre
2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato:
(…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata
depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di
domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Determinante è, pertanto, il giorno in cui presso
il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps.
In casu, di conseguenza, ai fini della decorrenza
dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo il giorno in cui
per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il proprio Comune, ossia
il 9 novembre 2005 .
E’ in questa occasione che è stato compilato il
formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”
e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di X. per il 17 novembre
2005 (cfr. doc. C).
Nella presente fattispecie non vi sono d’altronde
ragioni che permettano di derogare al principio generale applicato a tutti i
titolari del diritto a prestazioni che postulano la relativa assegnazione o ne
domandano una revisione.
In particolare l’assicurata mai ha asserito che
presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo un lungo lasso di
tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps, avrebbe comunque
avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per la prima volta
si è rivolta al Comune.”
2.5. Nel caso di
specie dalle carte processuali emerge che il 2 settembre 2011 RI 1 si è recato
presso il proprio Comune di domicilio, e meglio __________, per richiedere, a
seguito dell’esaurimento all’inizio del mese di settembre 2011 del diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. XI; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 con
cui questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la
decisione su opposizione del 14 settembre 2011 emessa dalla Cassa
disoccupazione __________ che aveva confermato la precedente decisione del 9
settembre 2011 con la quale aveva stabilito che l’insorgente, il 7 settembre
2011, aveva esaurito il numero massimo di 260 indennità giornaliere di
disoccupazione), il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a
delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).
In
quell’occasione, __________, funzionario presso lo Sportello Laps di __________
(cfr. doc. XI; per i Comuni sede di uno dei dodici Sportelli regionali Laps, i
funzionari dell’Ufficio comunale per il primo annuncio ai sensi dell’art. 11
cpv. 1 Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) e dello Sportello regionale Laps coincidono
cfr. http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli.htm),
come dallo stesso confermato davanti al Presidente del TCA il 14 giugno 2012, ha consegnato all’assicurato la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assegno
integrativo e di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).
Il 25 ottobre
2011 il ricorrente si è nuovamente presentato presso il Comune di __________,
producendo la documentazione richiesta (cfr. doc. 2).
__________,
come emerso in sede di udienza (cfr. doc. XI pag. 2), ha conseguentemente
finito di completare il formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e
appuntamento allo sportello Laps”, iniziato il 2 settembre 2011 con
l’indicazione che in quella data era stata consegnata all’insorgente la check-list
dei documenti necessari per l’inoltro di una domanda di prestazioni.
Il 25
ottobre 2011 il funzionario ha, in primo luogo, inserito nel modulo “Annuncio
presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” la data della
produzione della documentazione completa (“25.10.2011”) e ha motivato il fatto
che tra la data della consegna della check-list e quella in cui il richiedente
ha fornito l’intera documentazione fosse trascorso più di un mese, precisando
che ciò era dipeso dal reperimento dei documenti (cfr. doc. 2).
In
secondo luogo, __________ ha fissato all’assicurato l’appuntamento presso lo
Sportello regionale Laps di __________, ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps
(cfr. consid. 2.4.), per il 28 ottobre 2011 alle ore 09:00 (cfr. doc. 2).
La Cassa,
con decisione del 15 novembre 2011 confermata dalla decisione su reclamo del 9
gennaio 2012, ha stabilito che RI 1 ha diritto a un assegno integrativo
soltanto dal 1° novembre 2011, ossia dal primo giorno del mese successivo il
deposito della domanda, corrispondente al 25 ottobre 2011, giorno in cui ha
consegnato la documentazione richiesta completa al Comune ed è stato fissato l’appuntamento
presso lo Sportello Laps (cfr. consid. 1.1.; doc. 3; A1).
Il
ricorrente contesta quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo che il
diritto all’assegno integrativo debba decorrere dal mese di ottobre 2011.
Egli, in
buona sostanza, è del parere che giusta gli art. 23 Laps e 6 Reg.Laps faccia
stato per la decorrenza delle prestazioni la data in cui il richiedente si
annuncia al Comune di domicilio, nel suo caso quindi il 2 settembre 2011.
L’insorgente
ha aggiunto che il ritardo nella presentazione dei documenti è da imputarsi a
ragioni assolutamente non dipendenti dalla sua volontà, e meglio al fatto che
la notifica di imposta relativa ai suoi redditi per l’anno 2010, documento
essenziale per determinare il diritto all’assegno integrativo, gli è stata
notificata solo il 24 ottobre 2011 (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.6. Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che l’assicurato,
riferendosi all’art. 12 Cost. fed., sostiene che le strutture amministrative
competenti devono intervenire a favore del cittadino bisognoso al momento della
necessità (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In
proposito è utile ricordare che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno e
non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e
assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”)
garantisce unicamente il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza
(vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica).
In
effetti per costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto
d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa.
La
Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,
lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne
la portata e le modalità.
L'aiuto
in situazioni di bisogno è, altresì, subordinato al rispetto del principio di
sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è
in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi
indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata
versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter
beneficiare di un aiuto. Inoltre, (cfr. DTF 131 I 166 consid.
4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid.
4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
In una sentenza 2P.318/2004
del 18 marzo 2005 pubblicata in DTF 131 I 166, il TF, al
riguardo, ha rilevato che:
" (…)
3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und
nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und
auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses
Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten
ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer
unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst
einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen
Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung),
um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese
Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne
einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich
und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf
Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die
Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu
sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der
Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).
Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches
Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern
2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der
Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts
nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und
zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende
wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E.
2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,
Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht
auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157;
Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax,
a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)."
(DTF 131 I 172; le sottolineature sono del
redattore)
2.7. Contrariamente
a quanto sostiene dall’insorgente (cfr. doc. I), sulla base della legislazione
attualmente in vigore e della relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.;
2.4.), il diritto all’assegno integrativo decorre dal primo giorno del mese
successivo al deposito della domanda, che corrisponde al giorno in cui presso
il Comune di domicilio viene fissato l’appuntamento con il competente Sportello
Laps.
Come
visto sopra, il mese di carenza è stato voluto espressamente dal legislatore
per motivi di ordine finanziario (cfr. consid. 2.3.).
In
concreto, pertanto, visto che l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato
fissato durante l’incontro con il Comune del 25 ottobre 2011, è rilevante
quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto all’assegno integrativo
spettante all’insorgente.
L’assicurato
ha fatto valere di aver ritardato a consegnare la documentazione completa, in
quanto in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per l’anno 2010, a suo parere essenziale per determinare il diritto a un assegno integrativo (cfr. doc. I; XI).
Dalla
check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazioni Laps che viene
consegnata al momento del primo contatto con il proprio Comune di domicilio e
che all’assicurato è stata fornita il 2 settembre 2011 (cfr. doc. XI) risulta, tuttavia,
da un lato, che all’amministrazione, oltre ad altri documenti, deve essere
consegnata “copia dell’ultima decisione di tassazione “in caso di reclamo o
ricorso contro la stessa, copia dell’ultima notifica””.
Dall’altro,
che “la documentazione indicata è indispensabile per ogni membro dell’UR. In
caso di documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non
potrà essere effettuata” (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/formulari/LAPS/LAPS%20check-list.pdf).
RI 1,
perciò, una volta ricevuta, il 2 settembre 2011 (cfr. consid. 2.5.), la
check-list dei documenti da allegare alla domanda di un assegno integrativo,
leggendola attentamente avrebbe dovuto comprendere che non era richiesta la
decisione di tassazione dell’anno in corso o dell’anno precedente, bensì
unicamente l’ultima emessa e che fino al momento in cui la documentazione non
fosse stata completa, la domanda dell’assegno integrativo non avrebbe potuto
essere inoltrata.
Ritenute simili
indicazioni contemplate nella check-list, il ricorrente avrebbe perlomeno
dovuto, nel caso gli fossero sorti dei dubbi in merito a quale notifica di
tassazione consegnare al Comune - visto che effettivamente la sua situazione
finanziaria rispetto all’ultima notifica di tassazione del 2009 era
sostanzialmente mutata (cfr. doc. B; A3) -, contattare __________ o in ogni
caso l’amministrazione per avere ragguagli in merito.
2.8. In sede di
udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 giugno 2012 è stato, del resto, chiarito
che al momento della consegna della check-list l’assicurato non ha segnalato al
funzionario __________ alcun aspetto relativo ai dati fiscali in suo possesso,
né ha sollevato alcun problema concernente la tassazione.
Il
ricorrente medesimo ha confermato di non avere discusso della questione
afferente alla notifica di tassazione a sua disposizione a quel momento che
conteneva un reddito molto più elevato rispetto a quello conseguito nel 2010,
né di aver inviato a __________ una copia del sollecito indirizzato
all’autorità fiscale per l’evasione della tassazione 2010 (cfr. doc. XI pag. 2,
4).
Non
risulta, dunque, e nemmeno l’assicurato l’ha mai preteso, che il funzionario __________
o altre persone dell’amministrazione gli abbiano fornito delle indicazioni
errate circa la tempistica relativa alla consegna della documentazione
richiesta o la decorrenza del diritto all’assegno integrativo.
L’invocata
buona fede dell’insorgente (cfr. doc. I) non può, pertanto, essere tutelata.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è infatti garantito e impone all'autorità di discostarsi
dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre
2005, consid. 3.1.; STFA
C 270/04 del
4.
luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del
28.
gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nella presente fattispecie l'autorità non è intervenuta in una
situazione concreta nei riguardi dell’assicurato.
Dagli atti emerge, poi,
che la “Conferma” della domanda delle prestazioni Laps allestita dallo
Sportello Laps riporta quale data della richiesta il 2 settembre 2011 (cfr.
doc. 6b; XI), ossia la data in cui l’assicurato si è presentato per la prima
volta al Comune di domicilio (cfr. consid. 2.5.).
Tale circostanza può
ingenerare confusione nei richiedenti le prestazioni Laps circa l’effettiva
data del deposito della domanda.
Tuttavia la stessa non
consente di ritenere violata la buona fede dell’insorgente, siccome la
“Conferma” è stata, in ogni caso, emanata posteriormente alla consegna della
documentazione completa al Comune del 25 ottobre 2011.
Questo documento non può,
perciò, aver influito sulla scelta dell’assicurato di attendere a fornire tutta
la documentazione fino al momento dell’emissione della tassazione 2010.
Di
conseguenza non è ossequiato il presupposto secondo cui l'informazione errata
deve aver indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole.
Infine la
questione di sapere se il funzionario __________ abbia o meno specificatamente
reso attento l’insorgente che un ritardo nella presentazione della
documentazione avrebbe avuto degli effetti sulla decorrenza del diritto alle
prestazioni (dal verbale di udienza del 14 giugno 2012 risulta che __________
non ricorda nel caso specifico di avere avvertito oppure no l’assicurato di
tale rischio; cfr. doc. XI) si rivela ininfluente nella fattispecie.
In
effetti in ogni caso il diritto all’informazione e consulenza del ricorrente di
cui all’art. 18 Laps e 27 LPGA - applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 46 Laf - non risulta violato.
Come
esposto al consid. 2.7., la check-list consegnata all’assicurato il 2 settembre
2011.
(cfr. consid. 2.5.; doc. XI pag. 2) enuncia che “…In caso di
documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non potrà
essere effettuata”.
Pertanto,
visto che il 2 settembre 2011 il ricorrente aveva ricevuto dal Comune unicamente
la lista dei documenti da produrre con l’indicazione che la richiesta sarebbe
stata effettuata/inoltrata solo allorché tutta la documentazione necessaria fosse
stata consegnata, egli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, sufficienti
elementi per considerare che la domanda dell’assegno integrativo sarebbe stata
depositata il giorno della consegna di tutti i documenti e non già il 2
settembre 2011.
L’assicurato
stesso, nello scritto pervenuto a questo Tribunale il 7 febbraio 2012, ha del resto asserito che:
"
il funzionario responsabile del competente
Ufficio regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti
necessari per l’inoltro della richiesta di prestazioni, ha comunicato al
sottoscritto, che, solo nel momento in cui tutta la documentazione richiesta
fosse materialmente prodotta, sarebbe stato possibile inoltrarla. (…)” (Doc. V)
2.9
Il fatto di
avere atteso fino alla notifica, il 24 ottobre 2011, della decisione di
tassazione afferente al 2010 da parte dell’Ufficio di tassazione competente - sollecitata
dall’assicurato stesso - va, dunque, imputato a una scelta personale del
ricorrente (effettuata fra differenti altre opzioni) e non può, quindi,
costituire una valida giustificazione per anticipare di un mese - ad ottobre
2011.
- l’erogazione dell’assegno integrativo spettantegli.
Al
riguardo dal verbale dell’udienza del 14 giugno 2012 si evince, d’altronde,
che:
"
(…)
Il presidente del TCA indica al ricorrente che ci
sarebbe stata anche un’altra possibilità, cioè quella di inoltrare la
documentazione fiscale non aggiornata, segnalando il problema
all’amministrazione. In via alternativa, l’assicurato avrebbe almeno potuto
contattare il sig. __________ e segnalare questo aspetto nei giorni successivi
alla consegna della checklist.” (Doc. XI)
Il TCA
rileva, poi, che l’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal
Gran Consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. Raccolta
dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 2000-2001, volume 1, pag.
453), permetteva di far capo, per il calcolo del reddito
disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, quindi anche delle
prestazioni assistenziali, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia
solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito
dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4
aprile 2000 pag. 12).
Tale
disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr.
Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.
12).
E’,
invece, stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione
finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre
essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati
come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla
modifica della Laps, pag. 12).
Ne
discende che, ai fini dell’inoltro della domanda di un assegno integrativo, la
consegna della decisione di tassazione per l’anno 2009 in possesso dell’assicurato dal 2010 (cfr. doc. B) con eventualmente una semplice segnalazione di
quest’ultimo al Comune circa il peggioramento della sua situazione finanziaria,
peraltro rilevabile anche dalla dichiarazione di fine disoccupazione emessa
dalla Cassa di disoccupazione che andava necessariamente allegata conformemente
a quanto esplicitamente menzionato nella check-list, sarebbe risultata
sufficiente.
L’amministrazione
avrebbe così poi accertato la sua situazione economica vigente al momento
dell’inoltro della domanda dell’assegno integrativo giusta l’art. 10a Laps.
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza del
diritto all’assegno integrativo spettante a __________ è stata rettamente
fissata dalla parte resistente al mese di novembre 2011.
La
decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 emanata dalla Cassa deve di conseguenza
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster