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Decisione

39.2012.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi in essa elencati (tassazione d’ufficio) erano sproporzionalmente

difformi da quelli prodotti per l’anno 2010.

Egli ha,

inoltre, sottolineato, da una parte, che il funzionario del competente Ufficio

regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti necessari

per l’inoltro della richiesta di prestazioni, gli ha comunicato che sarebbe

stato possibile inoltrare quest’ultima solo al momento in cui tutta la

documentazione richiesta fosse stata materialmente prodotta.

Dall’altra,

di essersi attenuto senza ritardo alcuno a tale indicazione e di aver

provveduto a presentare al competente Ufficio regionale Laps la notifica di

tassazione 2010 non appena in suo possesso (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa si

è espressa in proposito il 13 febbraio 2012 (cfr.doc. VII).

1.6. In data 14

giugno 2012 il Presidente del TCA ha proceduto all’audizione testimoniale di

Davide Fava, funzionario presso lo Sportello regionale Laps di __________. In

quell’occasione ha pure avuto luogo il dibattimento (cfr. doc. XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’importo dell’assegno integrativo di spettanza di RI 1

debba decorrere dal 1° novembre 2011, come deciso dalla Cassa, o se invece esso

abbia effetto già dal mese di ottobre 2011, come preteso dall’assicurato.

2.3. L’art. 46

della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che

alle prestazioni familiari cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda

espressamente una deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.

Ai sensi

dell’art. 23 Laps, relativo alla decorrenza delle prestazioni, il diritto al

pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese

successivo il deposito della domanda e se sono adempiute le condizioni

legali a cui esso è subordinato.

Riguardo

all’art. 23 Laps giova segnalare che fino al 30 settembre 2006 il tenore di

tale disposto prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali

decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda

ed erano adempiute le condizioni legali a cui esso era subordinato.

E’ stato

con il Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente la modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) che il Consiglio di Stato ha proposto di modificare il

tenore degli art. 23 Laps a quel momento in vigore, nel senso di fare iniziare

il diritto al pagamento della prestazione o il relativo adeguamento non più dal

primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda, bensì dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda

(cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.).

Le

relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7

giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà

di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre

prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su

richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte

di alcuni parlamentari.

Il

Parlamento ha approvato la modifica menzionata nel mese di giugno 2006 (cfr. FU

51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg) e il nuovo art. 23 Laps è entrato in

vigore il 1° ottobre 2006.

Il

TCA ritiene, inoltre, utile rilevare che il 10 maggio 2010 è stata depositata dal

Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari un’iniziativa parlamentare

elaborata tendente alla modifica dell’art. 23 Laps nel senso di anticipare

l’inizio del diritto alle prestazioni sociali dal primo giorno del mese in cui

è depositata la domanda.

Quale

premessa a tale iniziativa parlamentare è stato indicato che:

"

Il Gran Consiglio ha approvato nella seduta del 10 maggio 2006, di stretta misura, una modifica della Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali che prevede il diritto al pagamento

delle prestazioni sociali dal mese seguente a quando è stata inoltrata la

domanda. Avevo combattuto questa modifica poiché si posticipa il diritto agli

assegni di prima infanzia e a quelli integrativi, unicamente quale misura di

risparmio, a chi effettivamente ne ha diritto ma soprattutto bisogno.

Il diritto ad altre prestazioni sociali, quali le

prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, è riconosciuto dal mese in cui

viene inoltrata la domanda. Non c'è quindi alcuna ragione logica che

giustifichi una diversa applicazione nell'ambito degli assegni di prima

infanzia e integrativi soprattutto se consideriamo la natura e lo scopo di

queste prestazioni.

Il mancato versamento dell'assegno per un mese

non può che aumentare il disagio in cui vivono le famiglie, siano esse

tradizionali o purtroppo spesso monoparentali, che devono far capo a queste

prestazioni. Spesso situazioni di mancanza temporanea di mezzi possono anche

essere all'origine di una situazione di indebitamento dal quale poi risulta

difficile uscire.

Nell'ottica di un sostegno mirato e giusto alle

famiglie con figli che si trovano veramente in difficoltà, è quindi opportuno

ripristinare la disposizione precedente.” (cfr.

www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE323.htm)

Un’inziativa

parlamentare di tenore analogo è stata presentata dal Granconsigliere Gianni

Guidicelli e confirmatari al fine di modificare l’art. 61 Las concernente

anch’esso la decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali (cfr.

www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm).

Nel

Rapporto del 24 aprile 2012 la Commissione della gestione e delle finanze, che

sostiene le proposte di modifica degli art. 23 Laps e 61 cpv. 1 Las, ha

rilevato quanto segue:

"

(…)

Considerato che la decisione era caduta in un

periodo di difficoltà finanziarie per il Cantone e che già all'epoca era stata

introdotta di stretta maggioranza, la Commissione della gestione e delle finanze dopo aver valutato la situazione ritiene di poter ritornare alla situazione

precedente onde evitare inutili situazioni di disagio accresciuto riversate

sulla pelle di chi già si trova in grosse difficoltà. La modifica presentata

intende ripristinare il diritto al versamento delle prestazioni assistenziali

all'inizio del mese in cui viene inoltrata la richiesta e non al mese

successivo. Ciò in analogia a quanto previsto da altre prestazioni sociali,

quali le prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, che sono riconosciute

dal mese in cui viene inoltrata la domanda. A mente della Commissione non vi è

alcuna ragione logica che giustifichi una diversa applicazione nell'ambito

delle prestazioni assistenziali.

Il mancato versamento dell'aiuto per un mese,

considerato che regolarmente chi ne fa richiesta ha già dato fondo a tutti i

suoi risparmi e, in alcuni casi, è già ampiamente esposto nei confronti dei

creditori, comporta un'ulteriore penalizzazione destinata ad aumentare il

disagio che attanaglia le persone e le famiglie che devono purtroppo fare capo

a queste prestazioni. Inoltre, sovente, circostanze di mancanza temporanea di

mezzi possono anche essere all'origine di una situazione di indebitamento dalla

quale risulta poi difficile uscire.” (cfr.

www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE322-323-r.htm)

2.4. L’art. 18

Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:

"

Il Consiglio di Stato provvede affinché il

cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso

alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)

Scopo

dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue

possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la

necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di

accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso

altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)

La consulenza in merito ai propri diritti ed

obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”

A tal

fine è stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps) ai

quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni

sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).

Secondo

l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la

data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di

prestazioni.

In

effetti l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps enuncia che, prima di inoltrare una richiesta

per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1

lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al suo Comune di

domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione

e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

L’art. 12

cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e

l’inoltro della richiesta dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia il cittadino si rivolge allo sportello competente.

In una

sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 apg. 81

il TCA ha stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo,

per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi

dell’art. 23 Laps non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice

contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune

viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.

Contestualmente questa

Corte ha rilevato che:

(…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa

dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni

sociali è stato stabilito che:

Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni

fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata

avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene

avviata:

1.il giorno in cui il richiedente si reca al Comune

di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps

competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al

Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato

allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.

(…)."

Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre

2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato:

(…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata

depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di

domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Determinante è, pertanto, il giorno in cui presso

il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps.

In casu, di conseguenza, ai fini della decorrenza

dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo il giorno in cui

per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il proprio Comune, ossia

il 9 novembre 2005 .

E’ in questa occasione che è stato compilato il

formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”

e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di X. per il 17 novembre

2005 (cfr. doc. C).

Nella presente fattispecie non vi sono d’altronde

ragioni che permettano di derogare al principio generale applicato a tutti i

titolari del diritto a prestazioni che postulano la relativa assegnazione o ne

domandano una revisione.

In particolare l’assicurata mai ha asserito che

presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo un lungo lasso di

tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps, avrebbe comunque

avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per la prima volta

si è rivolta al Comune.”

2.5. Nel caso di

specie dalle carte processuali emerge che il 2 settembre 2011 RI 1 si è recato

presso il proprio Comune di domicilio, e meglio __________, per richiedere, a

seguito dell’esaurimento all’inizio del mese di settembre 2011 del diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. XI; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 con

cui questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la

decisione su opposizione del 14 settembre 2011 emessa dalla Cassa

disoccupazione __________ che aveva confermato la precedente decisione del 9

settembre 2011 con la quale aveva stabilito che l’insorgente, il 7 settembre

2011, aveva esaurito il numero massimo di 260 indennità giornaliere di

disoccupazione), il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a

delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).

In

quell’occasione, __________, funzionario presso lo Sportello Laps di __________

(cfr. doc. XI; per i Comuni sede di uno dei dodici Sportelli regionali Laps, i

funzionari dell’Ufficio comunale per il primo annuncio ai sensi dell’art. 11

cpv. 1 Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) e dello Sportello regionale Laps coincidono

cfr. http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli.htm),

come dallo stesso confermato davanti al Presidente del TCA il 14 giugno 2012, ha consegnato all’assicurato la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assegno

integrativo e di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).

Il 25 ottobre

2011 il ricorrente si è nuovamente presentato presso il Comune di __________,

producendo la documentazione richiesta (cfr. doc. 2).

__________,

come emerso in sede di udienza (cfr. doc. XI pag. 2), ha conseguentemente

finito di completare il formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e

appuntamento allo sportello Laps”, iniziato il 2 settembre 2011 con

l’indicazione che in quella data era stata consegnata all’insorgente la check-list

dei documenti necessari per l’inoltro di una domanda di prestazioni.

Il 25

ottobre 2011 il funzionario ha, in primo luogo, inserito nel modulo “Annuncio

presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” la data della

produzione della documentazione completa (“25.10.2011”) e ha motivato il fatto

che tra la data della consegna della check-list e quella in cui il richiedente

ha fornito l’intera documentazione fosse trascorso più di un mese, precisando

che ciò era dipeso dal reperimento dei documenti (cfr. doc. 2).

In

secondo luogo, __________ ha fissato all’assicurato l’appuntamento presso lo

Sportello regionale Laps di __________, ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps

(cfr. consid. 2.4.), per il 28 ottobre 2011 alle ore 09:00 (cfr. doc. 2).

La Cassa,

con decisione del 15 novembre 2011 confermata dalla decisione su reclamo del 9

gennaio 2012, ha stabilito che RI 1 ha diritto a un assegno integrativo

soltanto dal 1° novembre 2011, ossia dal primo giorno del mese successivo il

deposito della domanda, corrispondente al 25 ottobre 2011, giorno in cui ha

consegnato la documentazione richiesta completa al Comune ed è stato fissato l’appuntamento

presso lo Sportello Laps (cfr. consid. 1.1.; doc. 3; A1).

Il

ricorrente contesta quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo che il

diritto all’assegno integrativo debba decorrere dal mese di ottobre 2011.

Egli, in

buona sostanza, è del parere che giusta gli art. 23 Laps e 6 Reg.Laps faccia

stato per la decorrenza delle prestazioni la data in cui il richiedente si

annuncia al Comune di domicilio, nel suo caso quindi il 2 settembre 2011.

L’insorgente

ha aggiunto che il ritardo nella presentazione dei documenti è da imputarsi a

ragioni assolutamente non dipendenti dalla sua volontà, e meglio al fatto che

la notifica di imposta relativa ai suoi redditi per l’anno 2010, documento

essenziale per determinare il diritto all’assegno integrativo, gli è stata

notificata solo il 24 ottobre 2011 (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

2.6. Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che l’assicurato,

riferendosi all’art. 12 Cost. fed., sostiene che le strutture amministrative

competenti devono intervenire a favore del cittadino bisognoso al momento della

necessità (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

In

proposito è utile ricordare che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno e

non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e

assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”)

garantisce unicamente il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza

(vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica).

In

effetti per costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto

d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per

un'esistenza dignitosa.

La

Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,

lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne

la portata e le modalità.

L'aiuto

in situazioni di bisogno è, altresì, subordinato al rispetto del principio di

sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è

in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata

versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter

beneficiare di un aiuto. Inoltre, (cfr. DTF 131 I 166 consid.

4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid.

4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

In una sentenza 2P.318/2004

del 18 marzo 2005 pubblicata in DTF 131 I 166, il TF, al

riguardo, ha rilevato che:

" (…)

3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und

nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und

auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses

Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten

ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer

unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst

einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen

Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung),

um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese

Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne

einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich

und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf

Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die

Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu

sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der

Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches

Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern

2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der

Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts

nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und

zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende

wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E.

2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,

Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht

auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157;

Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax,

a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)."

(DTF 131 I 172; le sottolineature sono del

redattore)

2.7. Contrariamente

a quanto sostiene dall’insorgente (cfr. doc. I), sulla base della legislazione

attualmente in vigore e della relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.;

2.4.), il diritto all’assegno integrativo decorre dal primo giorno del mese

successivo al deposito della domanda, che corrisponde al giorno in cui presso

il Comune di domicilio viene fissato l’appuntamento con il competente Sportello

Laps.

Come

visto sopra, il mese di carenza è stato voluto espressamente dal legislatore

per motivi di ordine finanziario (cfr. consid. 2.3.).

In

concreto, pertanto, visto che l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato

fissato durante l’incontro con il Comune del 25 ottobre 2011, è rilevante

quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto all’assegno integrativo

spettante all’insorgente.

L’assicurato

ha fatto valere di aver ritardato a consegnare la documentazione completa, in

quanto in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per l’anno 2010, a suo parere essenziale per determinare il diritto a un assegno integrativo (cfr. doc. I; XI).

Dalla

check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazioni Laps che viene

consegnata al momento del primo contatto con il proprio Comune di domicilio e

che all’assicurato è stata fornita il 2 settembre 2011 (cfr. doc. XI) risulta, tuttavia,

da un lato, che all’amministrazione, oltre ad altri documenti, deve essere

consegnata “copia dell’ultima decisione di tassazione “in caso di reclamo o

ricorso contro la stessa, copia dell’ultima notifica””.

Dall’altro,

che “la documentazione indicata è indispensabile per ogni membro dell’UR. In

caso di documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non

potrà essere effettuata” (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/formulari/LAPS/LAPS%20check-list.pdf).

RI 1,

perciò, una volta ricevuta, il 2 settembre 2011 (cfr. consid. 2.5.), la

check-list dei documenti da allegare alla domanda di un assegno integrativo,

leggendola attentamente avrebbe dovuto comprendere che non era richiesta la

decisione di tassazione dell’anno in corso o dell’anno precedente, bensì

unicamente l’ultima emessa e che fino al momento in cui la documentazione non

fosse stata completa, la domanda dell’assegno integrativo non avrebbe potuto

essere inoltrata.

Ritenute simili

indicazioni contemplate nella check-list, il ricorrente avrebbe perlomeno

dovuto, nel caso gli fossero sorti dei dubbi in merito a quale notifica di

tassazione consegnare al Comune - visto che effettivamente la sua situazione

finanziaria rispetto all’ultima notifica di tassazione del 2009 era

sostanzialmente mutata (cfr. doc. B; A3) -, contattare __________ o in ogni

caso l’amministrazione per avere ragguagli in merito.

2.8. In sede di

udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 giugno 2012 è stato, del resto, chiarito

che al momento della consegna della check-list l’assicurato non ha segnalato al

funzionario __________ alcun aspetto relativo ai dati fiscali in suo possesso,

né ha sollevato alcun problema concernente la tassazione.

Il

ricorrente medesimo ha confermato di non avere discusso della questione

afferente alla notifica di tassazione a sua disposizione a quel momento che

conteneva un reddito molto più elevato rispetto a quello conseguito nel 2010,

né di aver inviato a __________ una copia del sollecito indirizzato

all’autorità fiscale per l’evasione della tassazione 2010 (cfr. doc. XI pag. 2,

4).

Non

risulta, dunque, e nemmeno l’assicurato l’ha mai preteso, che il funzionario __________

o altre persone dell’amministrazione gli abbiano fornito delle indicazioni

errate circa la tempistica relativa alla consegna della documentazione

richiesta o la decorrenza del diritto all’assegno integrativo.

L’invocata

buona fede dell’insorgente (cfr. doc. I) non può, pertanto, essere tutelata.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è infatti garantito e impone all'autorità di discostarsi

dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre

2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del

4.

luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28.

gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nella presente fattispecie l'autorità non è intervenuta in una

situazione concreta nei riguardi dell’assicurato.

Dagli atti emerge, poi,

che la “Conferma” della domanda delle prestazioni Laps allestita dallo

Sportello Laps riporta quale data della richiesta il 2 settembre 2011 (cfr.

doc. 6b; XI), ossia la data in cui l’assicurato si è presentato per la prima

volta al Comune di domicilio (cfr. consid. 2.5.).

Tale circostanza può

ingenerare confusione nei richiedenti le prestazioni Laps circa l’effettiva

data del deposito della domanda.

Tuttavia la stessa non

consente di ritenere violata la buona fede dell’insorgente, siccome la

“Conferma” è stata, in ogni caso, emanata posteriormente alla consegna della

documentazione completa al Comune del 25 ottobre 2011.

Questo documento non può,

perciò, aver influito sulla scelta dell’assicurato di attendere a fornire tutta

la documentazione fino al momento dell’emissione della tassazione 2010.

Di

conseguenza non è ossequiato il presupposto secondo cui l'informazione errata

deve aver indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole.

Infine la

questione di sapere se il funzionario __________ abbia o meno specificatamente

reso attento l’insorgente che un ritardo nella presentazione della

documentazione avrebbe avuto degli effetti sulla decorrenza del diritto alle

prestazioni (dal verbale di udienza del 14 giugno 2012 risulta che __________

non ricorda nel caso specifico di avere avvertito oppure no l’assicurato di

tale rischio; cfr. doc. XI) si rivela ininfluente nella fattispecie.

In

effetti in ogni caso il diritto all’informazione e consulenza del ricorrente di

cui all’art. 18 Laps e 27 LPGA - applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 46 Laf - non risulta violato.

Come

esposto al consid. 2.7., la check-list consegnata all’assicurato il 2 settembre

2011.

(cfr. consid. 2.5.; doc. XI pag. 2) enuncia che “…In caso di

documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non potrà

essere effettuata”.

Pertanto,

visto che il 2 settembre 2011 il ricorrente aveva ricevuto dal Comune unicamente

la lista dei documenti da produrre con l’indicazione che la richiesta sarebbe

stata effettuata/inoltrata solo allorché tutta la documentazione necessaria fosse

stata consegnata, egli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, sufficienti

elementi per considerare che la domanda dell’assegno integrativo sarebbe stata

depositata il giorno della consegna di tutti i documenti e non già il 2

settembre 2011.

L’assicurato

stesso, nello scritto pervenuto a questo Tribunale il 7 febbraio 2012, ha del resto asserito che:

"

il funzionario responsabile del competente

Ufficio regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti

necessari per l’inoltro della richiesta di prestazioni, ha comunicato al

sottoscritto, che, solo nel momento in cui tutta la documentazione richiesta

fosse materialmente prodotta, sarebbe stato possibile inoltrarla. (…)” (Doc. V)

2.9

Il fatto di

avere atteso fino alla notifica, il 24 ottobre 2011, della decisione di

tassazione afferente al 2010 da parte dell’Ufficio di tassazione competente - sollecitata

dall’assicurato stesso - va, dunque, imputato a una scelta personale del

ricorrente (effettuata fra differenti altre opzioni) e non può, quindi,

costituire una valida giustificazione per anticipare di un mese - ad ottobre

2011.

- l’erogazione dell’assegno integrativo spettantegli.

Al

riguardo dal verbale dell’udienza del 14 giugno 2012 si evince, d’altronde,

che:

"

(…)

Il presidente del TCA indica al ricorrente che ci

sarebbe stata anche un’altra possibilità, cioè quella di inoltrare la

documentazione fiscale non aggiornata, segnalando il problema

all’amministrazione. In via alternativa, l’assicurato avrebbe almeno potuto

contattare il sig. __________ e segnalare questo aspetto nei giorni successivi

alla consegna della checklist.” (Doc. XI)

Il TCA

rileva, poi, che l’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal

Gran Consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. Raccolta

dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 2000-2001, volume 1, pag.

453), permetteva di far capo, per il calcolo del reddito

disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, quindi anche delle

prestazioni assistenziali, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia

solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito

dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4

aprile 2000 pag. 12).

Tale

disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr.

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.

12).

E’,

invece, stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione

finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre

essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati

come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla

modifica della Laps, pag. 12).

Ne

discende che, ai fini dell’inoltro della domanda di un assegno integrativo, la

consegna della decisione di tassazione per l’anno 2009 in possesso dell’assicurato dal 2010 (cfr. doc. B) con eventualmente una semplice segnalazione di

quest’ultimo al Comune circa il peggioramento della sua situazione finanziaria,

peraltro rilevabile anche dalla dichiarazione di fine disoccupazione emessa

dalla Cassa di disoccupazione che andava necessariamente allegata conformemente

a quanto esplicitamente menzionato nella check-list, sarebbe risultata

sufficiente.

L’amministrazione

avrebbe così poi accertato la sua situazione economica vigente al momento

dell’inoltro della domanda dell’assegno integrativo giusta l’art. 10a Laps.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza del

diritto all’assegno integrativo spettante a __________ è stata rettamente

fissata dalla parte resistente al mese di novembre 2011.

La

decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 emanata dalla Cassa deve di conseguenza

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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