39.2012.10
Negato condono restit.AF4/10-12/11(se impedim.al lavoro x malattia dt a AFx il mese iniziato imped.+3 mesi).Negato BF.14.4.10 informato ILx malattia serv.resp.x AFI.Info suff.?C.que neglig.lieve.Dec.A
15 aprile 2013Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2012.10
Data decisione, Autorità:
15.04.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_398/2013, 07.06.2013
Titolo:
Negato condono restit.AF4/10-12/11(se impedim.al lavoro x malattia dt a AFx il mese iniziato imped.+3 mesi).Negato BF.14.4.10 informato ILx malattia serv.resp.x AFI.Info suff.?C.que neglig.lieve.Dec.AF però di 11/09:comprens.non gravem.compromessa.Da metà4/11sorgerere dubbi versam.AF ancora corretto
ASSEGNO PER I FIGLI
BUONA FEDE
CONDONO
MALATTIA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 8v LAF
art. 5v cpv. 2 LAF-TI
art. 8v LAF-TI
art. 45a segg. LAF-TI
art. 13 LAFAM
art. 25 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 10 cpv. 1 OAFAMI
art. 4 agg. 5 OPGA
ccomandata
Incarto n.
39.2012.10
rs
Lugano
15 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11
settembre 2012 emanata da
Cassa CO1
in materia di assegni famigliari ai
salariati
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa CO
1 (in seguito la Cassa), con decisione del 14 marzo 2012, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 8'000.-- percepiti a torto a titolo di
assegni familiari dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011.
L’amministrazione
ha motivato il proprio ordine di rimborso, rilevando che l’assicurata, inabile
al lavoro al 100% per malattia dal 14 dicembre 2009, ha continuato a percepire gli assegni familiari anche successivamente al periodo di diritto previsto
dall’art. 10 cpv. 1 OAFami, secondo cui se il salariato è impossibilitato a
lavorare, segnatamente, per malattia, gli assegni familiari sono versati ancora
per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti
anche se il diritto legale al salario è estinto.
La Cassa,
al riguardo, ha pure precisato di essere venuta a conoscenza della totale
incapacità lavorativa per malattia dell’assicurata soltanto a fine novembre
2011 tramite l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. 3.1 1/5).
1.2. Con
ulteriore decisione del 30 maggio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di
condono formulata il 23 marzo 2012 da RI 1, rappresentata dalla __________,
(cfr. doc. 4 1/7), poiché non poteva esserle riconosciuta la buona fede.
In
proposito l’amministrazione, in primo luogo, ha precisato che la stessa non
poteva ignorare che, in quanto totalmente inabile al lavoro dal 14 dicembre
2009, il suo diritto agli assegni familiari si sarebbe estinto il 31 marzo
2010, visto che la decisione del 25 novembre 2009 con cui le è stato
riconosciuto il diritto a tali assegni in favore delle due figlie, oltre
all’obbligo di informare, riporta l’indicazione che, in caso di impedimento al
lavoro a causa di malattia, gli assegni sono versati per il mese in cui è
iniziato l’impedimento e per i tre mesi successivi.
In
secondo luogo, ha indicato che, anche nel caso in cui, come dalla stessa
sostenuto, abbia comunicato la sua situazione alla “Cassa”, seppur al Servizio
centrale delle prestazioni sociali, competente in materia di assegni
integrativi, anziché al Servizio assegni familiari, competente per le
prestazioni in questione, non è comunque sostenibile che abbia continuato a
percepire gli assegni oltre il limite temporale stabilito sulla decisione in
suo possesso senza perlomeno accertarsi se ciò fosse corretto (cfr. doc. 7
2/3).
1.3. A seguito
dell’opposizione dell’assicurata (cfr. doc. 8 1/6), la Cassa, l’11 settembre 2012, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento
del 30 maggio 2012 (cfr. doc. A).
1.4. La decisione
su opposizione è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dall’assicurata,
la quale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, nonché l’accoglimento
della domanda di condono.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali la stessa, dopo aver osservato che
nel mese di dicembre 2009 è stata sottoposta, a causa di un adenocarcinoma del
corpo gastrico diagnosticato in quel mese, a un intervento di asportazione
totale dello stomaco che ha comportato una degenza ospedaliera a __________ di
23 giorni e la continuazione delle cure a __________ fino alla fine di gennaio 2010, ha addotto che:
"
(…)
2. Nella fattispecie,
conformemente all’obbligo impostomi dall’art. 31 LPGA e nonostante la mia
situazione di salute assolutamente critica io, o meglio, gli operatori della __________
che mi hanno sostenuta in questo momento così difficile, hanno immediatamente,
in data 15 dicembre 2009, informato il servizio assegni familiari del
cambiamento della mia situazione. Inoltre, che nel periodo dicembre 2009 –
primavera 2010 vi siano stati numerosi contatti e scambi di informazione relativi
alla mia modificata situazione con il servizio in questione è innegabile e non
viene contestato neppure da contro parte. Tali contatti sono infatti sfociati
nelle decisioni di accoglimento dell’assegno familiare integrativo, rinnovo
valido a decorrere dal 1 marzo 2010.
L’istituto delle
assicurazioni sociali ritiene che “la circostanza di aver informato solo
l’organo preposto all’erogazione dell’assegno integrativo e non anche il
servizio preposto all’erogazione dell’assegno per figli costituisce, (…), una
negligenza tale da escludere la buona fede dell’assicurata”. Tuttavia, al
contrario di quanto sembra far trasparire tale passaggio, il Servizio
competente per erogare gli assegni familiari di base e gli assegni familiari
integrativi è il medesimo. Ciò viene esplicitamente affermato sul sito online dell’__________.
Inoltre, creando in internet un recapito telefonico per questione rilevanti
agli assegni familiari ed agli assegni familiari integrativi viene indicato lo
stesso numero (doc. B).
Alla luce di quanto
precede, ritengo di aver pienamente rispettato l’obbligo di informare impostomi
con la decisione 25 novembre 2009. Vista l’attività di amministrazione di
massa, il fatto che all’interno di un medesimo Servizio non vi sia stato un
passaggio di informazioni può essere comprensibile. Di tale errore non deve però
subirne le conseguenze l’assicurato, tenuto anche in considerazione la mia
situazione di salute all’epoca (definita tragica dai medici curanti).
Accertato l’ottemperamento
dell’obbligo di informare, si tratta ora di accennare brevemente la questione della
buona fede.
Avendo immediatamente
informato il servizio competente in materia di assegni familiari e non avendo
mai nascosto nulla alle autorità, dal momento che continuavo a percepire gli
assegni familiari di base ho ritenuto, in buona fede, di averne diritto.
Considerato in particolare modo che sono straniera, che la mia padronanza della
lingua italiana è piuttosto limitata e che, come accennato, ho sempre
collaborato in maniera trasparente con i servizi competenti ritengo che non
possa venirmi imputata alcuna negligenza.” (Doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha chiesto alla Cassa di produrre l’incarto relativo
all’assicurata, in particolare la decisione del 25 novembre 2009, valida dal 1°
luglio 2009 (cfr. doc. V).
La parte
resistente ha dato seguito a tale richiesta il 18 gennaio 2013 (cfr. doc. VI +
bis).
1.7. Il doc. VI +
bis è stato inviato alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. VII).
L’insorgente
è, tuttavia, rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 8’000.--
percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° aprile 2010 al 31
dicembre 2011.
2.2. L'art. 2
della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in
vigore dal 1° gennaio 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli
assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro,
uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario
rappresentato da uno o più figli".
Giusta l’art.
3 cpv. 1 LAFam gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:
a. l’assegno
per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in
cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al
guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è
versato fino al compimento del 20° anno d’età;
b. l’assegno
di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno
d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine
del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
L’art. 5
LAFam prevede che l’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili
(cpv. 1), l’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv.
2).
Il
Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché
procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti
(AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno
di 5 punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).
L’art. 13
LAFam enuncia che hanno diritto agli assegni familiari, tra l’altro, i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un
datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono
disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui
all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il
diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto
allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale
(cpv. 1).
Inoltre
secondo il cpv. 4 lett. a di tale disposto il Consiglio federale disciplina il
diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di
incapacità o impedimento al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari OAFami, concernente la
durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo
all’estinzione del diritto allo stipendio:
" 1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare
per uno dei motivi elencati all’articolo 324a
capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni
familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al
lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è
estinto.
1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari
sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi
successivi.
1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari
sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza
diritto legale allo stipendio durante:
a. un congedo di maternità
di al massimo 16 settimane;
b. un congedo giovanile secondo l’articolo 329e
capoverso 1 CO.
3 Se il
salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese
corrente e per i tre mesi successivi."
2.3. La
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel
suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa
parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6103 segg.) a
proposito dell’art. 13 LAFam (cfr. consid. 2.3.) ha indicato che:
"
(…)
Il Consiglio federale
determina il periodo durante il quale sussiste il diritto agli assegni
familiari, dopo l’estinzione del diritto al salario. Attualmente vigono
normative cantonali diverse per quanto concerne il diritto agli assegni in caso
di malattia o incidente, oppure in caso di morte. Queste diverse normative
devono essere uniformate
e coordinate con le altre prestazioni delle assicurazioni sociali." (FF 2004 pag. 6124).
L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2010, a pag. 51, marginale 517 a proposito dell'art. 10 cpv. 1 OAFami prevede che:
"
Se il salariato è impossibilitato a lavorare per
motivi come malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo
legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è
iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente
dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.
Qualora al termine dei tre mesi continui ad essere versato un salario, l’erogazione
degli assegni prosegue. Il diritto agli assegni si estingue invece se al
termine dei tre mesi sono versate prestazioni da un’assicurazione d’indennità
giornaliera secondo l’articolo 324a capoverso 4 CO. I salariati
licenziati durante un periodo in cui sono impossibilitati a lavorare per i
motivi succitati hanno diritto agli assegni familiari anche dopo la conclusione
del rapporto di lavoro.
Un lavoratore che percepisce un salario di almeno
570 franchi mensili ha diritto all’intero importo degli assegni familiari,
anche qualora riceva indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli
infortuni, che includono già gli assegni familiari. La possibilità di cumulare
gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo.
Conformemente all’art. 10 cpv. 1 OAFami un lavoratore ha diritto agli assegni
familiari ancora per tre mesi, anche qualora il diritto legale al salario sia
estinto. Se allo scadere dei tre mesi il lavoratore percepisce ancora un
salario gli assegni continuano a essere versati.”
La versione valida dal 12
maggio 2011 a pag. 52 marginale 517 enuncia che:
" 1/11 a) Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia,
infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni
familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento
al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli
percepisca un salario o una prestazione assicurativa.
b) Gli assegni familiari continuano a essere
versati se, scaduti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o
indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno
580 (570) franchi mensili. Non sono invece prese in considerazione le indennità
giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione
malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità
giornaliere non è limitata nel tempo.
c) Se non sono versati un salario e/o indennità
giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 580 (570)
franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estingue allo scadere dei
tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento al lavoro.
d) Se il salariato è licenziato durante
l'impedimento al lavoro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni familiari
per i tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento continua anche oltre la
data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni
familiari non vengono più versati, nemmeno se continuano a essere versate
indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 580 (570)
franchi mensili.”
La nota marginale 517
della versione valida dal 1° gennaio 2013 delle Direttive
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), attualmente
disponibile soltanto in lingua francese e tedesca (cfr. www.bsv.admin.ch/vollzug),
corrisponde a quella del 12 maggio 2011 salvo per l’adeguamento dell’importo di
fr. 580 a fr. 585.--.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
A
proposito dell'art. 10 OAFami cfr. pure U. Kieser e M.
Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, ad art. 13 n. 53 segg.,
pag. 208 segg. (in particolare pag. 211-214).
2.4. L’art. 8
della legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF), in
vigore fino al 31 dicembre 2008, prevedeva che in caso di malattia o
infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno di base era corrisposto
per ulteriori dodici mesi.
Il tenore
dell’art. 8 vLAF era il seguente:
"
1 In caso di malattia o infortunio, cessato
il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi
consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la
quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.
2 Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una
rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente
ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione
invalidità.
3 Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o
infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la
disoccupazione."
La nuova
legge cantonale sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008, entrata
in vigore il 1° gennaio 2009, originariamente all’art. 5 cpv. 2 prevedeva,
analogamente all’art. 8 vLAF, che “richiamato l’art. 10 OAFami, gli assegni
familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al
lavoro e per i dodici mesi seguenti, in caso di malattia o infortunio.
Dall’importo dell’assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso
titolo dall’ente assicuratore.” (cfr. BU 7/2009 del 10 febbraio 2009 pag. 60).
Il
Consiglio di Stato con il Messaggio del 17 marzo 2009 relativo alla modifica
della Legge sugli assegni di famiglia (n. 6186) ha, però, formalmente proposto
al Gran Consiglio di abrogare l’art. 5 cpv. 2 Laf, poiché tale disposto
risultava contrario al diritto federale che agli art. 13 cpv. 4 LAFam e 10
OAFami disciplina in via esaustiva il diritto agli assegni familiari in caso di
impedimento al lavoro per malattia o infortunio.
Nella
seduta del 17 dicembre 2009 il Gran Consiglio ha approvato la proposta del
Consiglio di Stato.
L’art. 5
cpv. 2 Laf è stato abrogato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.
Con
Messaggio del 1° giugno 2010 concernente la modifica della legge sugli assegni
di famiglia (n. 6364) è stato, poi, proposto il riconoscimento del diritto ad
assegni familiari per 12 mesi in caso di incapacità al lavoro per malattia dei
salariati non a carico delle casse per gli assegni familiari, bensì a carico
del Cantone.
Con
questo Messaggio il Consiglio di Stato ha risposto all’invito espresso dalla Commissione della gestione e delle finanze e
ribadito dal Parlamento il 17 dicembre 2009, e meglio di “… voler inserire
nella Legge sugli assegni di famiglia del 18.12.2008 una normativa che preveda
una clausola di sussidiarietà, garantendo le prestazioni famigliari
facoltative” nel senso degli “assegni di famiglia in caso di malattia a partire
dal quarto mese di impedimento al lavoro fino al dodicesimo mese, con effetto
1° gennaio 2009”.
Il
Messaggio n. 6364 è stato approvato dal Parlamento cantonale e il 1° gennaio
2011 sono entrati in vigore i nuovi art. 45a-45g Laf, relativi alle prestazioni
familiari in caso di malattia (cfr. BU 57/2010 del 10 novembre 2010 pag. 435-436).
In
particolare l’art. 45a Laf ha il seguente tenore:
" 1Se
il salariato è impossibilitato a lavorare a causa di malattia e il suo diritto
agli assegni familiari è estinto in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 OAFami,
egli ha ancora diritto a prestazioni familiari per il periodo successivo fino
al dodicesimo mese dall’inizio dell’impedimento, anche se il diritto legale al
salario è estinto.
2Dall’importo dell’assegno è dedotta la quota-parte
corrisposta allo stesso titolo dall’ente assicuratore.”
Il 26
settembre 2011 Il Granconsigliere Gianni Guidicelli ha presentato un’iniziativa
parlamentare elaborata per la modifica dell’art. 45a Laf (diritto agli assegni
per i disoccupati in malattia).
Egli ha
chiesto che il cpv. 2 dell’art. 45a Laf abbia la seguente formulazione:
"
2Il medesimo diritto è
riconosciuto ai disoccupati che beneficiavano del supplemento di cui all'art.
22 cpv. 1 LADI, esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di
malattia ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI.”
e che l’attuale
cpv. 2 diventi il cpv. 3 (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/pdf/IE364.pdf).
Al
riguardo è utile evidenziare che nel presente caso gli art. 45a Laf segg. non tornano
applicabili all’assicurata che ha percepito a torto gli assegni familiari dall’aprile
2010 al dicembre 2011 poi chiestile in restituzione dalla Cassa.
Da una
parte, infatti, la modifica della Laf in questione, come visto, è valida dal 1°
gennaio 2011.
Dall’altra,
a quel momento (1.1.2011) dall’inizio dell’impedimento a lavorare a causa della
malattia che ha colpito l’insorgente nel dicembre 2009 erano già trascorsi più
di 12 mesi.
La
ricorrente, pertanto, dal 1° gennaio 2011 non poteva vantare alcuna pretesa di
assegni familiari sulla base della Laf.
2.5. L’art. 25
LPGA, concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù
del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi
si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno
2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.6. L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
Considerandi
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone
che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi
l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione
vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi
medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo
delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.7
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V
97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
2.8
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche
(cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere
di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.9
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché la stessa non
poteva ignorare che, in quanto totalmente inabile al lavoro dal 14 dicembre
2009, il suo diritto agli assegni familiari si sarebbe estinto il 31 marzo
2010, visto che la decisione del 25 novembre 2009 con cui le è stato
riconosciuto il diritto a tali assegni, oltre all’obbligo di informare, riporta
l’indicazione che, in caso di impedimento al lavoro a causa di malattia, gli
assegni sono versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre
mesi successivi.
L’amministrazione
ha pure indicato che, anche nel caso in cui, come dalla stessa sostenuto, abbia
comunicato la sua situazione alla “Cassa”, seppur al Servizio centrale delle
prestazioni sociali, competente in materia di assegni integrativi, anziché al
Servizio assegni familiari, competente per le prestazioni in questione, non è
comunque sostenibile che abbia continuato a percepire gli assegni oltre il
limite temporale stabilito sulla decisione in suo possesso senza perlomeno
accertarsi se ciò fosse corretto (cfr. doc. 7 2/3; A).
La
ricorrente sostiene, per contro, di avere, nonostante il suo stato di salute
assolutamente critico a causa di un adenocarcinoma del corpo gastrico
diagnosticato nel mese di dicembre 2009 che ha comportato un intervento di
asportazione totale dello stomaco, anche tramite gli operatori della ____________________,
immediatamente informato il servizio assegni familiari del cambiamento della
sua situazione.
La
medesima, inoltre, in relazione a quanto addebitatole dalla Cassa, ossia di
aver avvisato solo l’organo preposto all’erogazione dell’assegno integrativo e
non anche il servizio preposto all’erogazione dell’assegno per figli, ha
rilevato che il Servizio competente per erogare gli assegni familiari di base e
gli assegni familiari integrativi è il medesimo, come risulterebbe dal sito
online dell’istituto delle assicurazioni sociali, nonché dallo stesso numero
telefonico indicato in internet per questioni sia inerenti agli assegni
familiari che agli assegni familiari integrativi.
L’insorgente
ha, pure, asserito di aver ritenuto in buona fede, siccome aveva immediatamente
informato il servizio competente in materia di assegni familiari e non aveva
mai nascosto nulla alle autorità, di avere diritto agli assegni familiari che
continuava a percepire (cfr. doc. I).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che competente
per gli assegni familiari dei salariati ai sensi della LAFam sono le Casse di compensazione per gli assegni familiari,
ossia la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le Casse
professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari (cfr.
art. 6, 7, 8 Laf).
Inoltre competente
per le prestazioni familiari cantonali, ovvero per gli assegni integrativi e di
prima infanzia, è la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
(cfr. art. 72 Laf).
Dal sito
internet __________) emerge, poi, che tale Istituto riunisce diversi enti
autonomi con personalità giuridica propria, tra i quali la CO 1 (cfr. __________).
La CO 1,
per quanto riguarda le prestazioni, fa capo all’Ufficio prestazioni dell’__________
che risulta suddiviso in diversi servizi, fra cui il Servizio assegni familiari
che si occupa dell’applicazione delle legislazioni federali sugli assegni
familiari e della legge cantonale di applicazione e complemento alla LAFam
(Laf) e il Servizio centrale delle prestazioni sociali che si occupa in
particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali cantonali, per cui anche degli assegni integrativi e
di prima infanzia (cfr. art. 2 Laps; __________).
Nel sito
internet dell’__________ quali recapiti viene indicato un solo numero
telefonico per l’intero __________ (__________).
2.11
In concreto
la Cassa ha riconosciuto che l’assicurata il 14 aprile 2010 ha informato telefonicamente della sua situazione di inabilità lavorativa per malattia il
Servizio responsabile dell’assegno integrativo (cfr. doc. A p.to 4).
La
questione di sapere se al fine dell’adempimento dell’obbligo di informare (cfr.
consid. 2.8.) è sufficiente aver avvisato il Servizio che si occupa degli
assegni integrativi (Servizio centrale delle prestazioni sociali), ad
esclusione del Servizio assegni familiari, può, nel caso di specie, restare
aperta.
In
effetti va considerato, da un lato, che entrambi i Servizi fanno parte
dell’Ufficio delle prestazioni dell’__________ che si occupa delle prestazioni
di tutte le assicurazioni sociali, segnatamente degli assegni familiari
federali, come pure degli assegni integrativi e di prima infanzia (__________)
e che, come esposto sopra, l’__________ riunisce diversi enti, fra i quali la CO
1.
(cfr. __________).
Dall’altro,
che la decisione del 25 novembre 2009 con cui all’assicurata è stato
riconosciuto il diritto agli assegni familiari ai sensi della LAFam (cfr.
consid. 2.2.) in favore delle sue due figlie dal luglio 2009 è stata emessa __________
– CO 1 (cfr. doc. VIBis).
Tale decisione al p.to 4
prevede, inoltre, in modo generico che i cambiamenti dovevano essere comunicati
immediatamente alla Cassa per gli assegni familiari (cfr. doc. VIBis).
Nel
provvedimento del 25 novembre 2009 non vi è accenno alcuno al Servizio assegni
familiari competente per gli assegni di cui alla LAFam.
Pertanto
secondo questo Tribunale all’assicurata può esser imputata tutt’al più una
negligenza lieve (non sufficiente per negare loro la buona fede, cfr. consid.
2.7
), per non avere informato espressamente il Servizio assegni familiari
circa le sue condizioni di salute e la sua inabilità al lavoro.
La
decisione su opposizione contestata deve, tuttavia, essere confermata per un
altro motivo.
2.12
Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in
DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per
vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona
fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte
dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,
rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto
matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle
PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze
specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo
non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto
di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima
Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite
a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato.
Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato
tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria
delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere
versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva
disporre.
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,
relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.
2.13
L’insorgente,
nel dicembre 2009 quando è intervenuta l’inabilità lavorativa per malattia, era
alle dipendenze al 50% della __________ (cfr. doc. 1 1/15).
Il
salario ammontava a circa fr. 1'600.-- al mese (cfr. doc. 1/5, 2 1/16).
A seguito
dell’incapacità al lavoro contestualmente a un’assicurazione per perdita di
guadagno a causa di malattia l’assicurata ha percepito delle indennità
giornaliere, pari all’80% dello stipendio, per un importo mensile variante tra
circa fr. 1'304 e circa fr. 1'260 (cfr. doc. 2 9/16; 2 11/16).
La
datrice di lavoro, nel periodo da aprile 2010 a dicembre 2011, le ha, inoltre, versato mensilmente gli assegni familiari in favore delle due figlie per una somma
complessiva di fr. 400.-- (fr. 200.-- per figlia, cfr. art. 5 LAFam; consid. 2.2.;
doc. 3.1 5/5).
Al
riguardo la ricorrente mai ha indicato di non aver realizzato che gli assegni
familiari continuavano a esserle versati.
Al
contrario nel ricorso ha precisato che “avendo immediatamente informato il
servizio competente in materia di assegni familiari e non avendo mai nascosto
nulla alle autorità, dal momento che continuavo a percepire gli assegni
familiari di base ho ritenuto, in buona fede, di averne diritto” (cfr. doc.
I).
La decisione
25.
novembre 2009 con cui la Cassa le ha riconosciuto il diritto agli assegni
familiari dal luglio 2009, però, al p.to 4 concernente la durata del diritto
agli assegni indica però esplicitamente che, in caso di impedimento al lavoro
del salariato per malattia o infortunio, gli assegni sono versati per il mese
in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi successivi (cfr. doc. VIBis,
art. 10 OAFami).
2.14
L’insorgente,
alla fine del 2009, è stata colpita da una grave malattia tumorale (cfr. doc.
I).
Il TCA
comprende la sofferenza e i seri disagi connessi a tale affezione vissuti
dall’assicurata e dalle sue bambine che, all’epoca, avevano quattro e sei anni.
Ai fini
della risoluzione della presente vertenza va, tuttavia, evidenziato che la decisione
della Cassa con cui è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto ad assegni
familiari dal mese di luglio 2009 e che riporta il suo nome quale destinataria
della stessa è stata emanata il 25 novembre 2009 (cfr. doc. VIBis), per cui in
un periodo che, seppur prossimo alla diagnosi della sua grave malattia, era
comunque precedente alla diagnosi stessa, al peggioramento del suo stato di
salute e all’inizio dell’inabilità al lavoro totale.
In
effetti nel ricorso è stato affermato che durante il mese di dicembre 2009 l’assicurata
ha iniziato a provare stanchezza perdurante unita a dolori al basso ventre e
nausea e che per comprenderne le cause si è sottoposta a continui controlli
medici che hanno condotto alla diagnosi di un tumore gastrico (cfr. doc. I p.to
C).
Inoltre nella
domanda di condono del 23 marzo 2012 la __________, a nome e per conto
dell’insorgente, ha indicato che “…in una prima comunicazione telefonica
all’Ufficio che eroga l’assegno familiare integrativo (AFI), in data 15
dicembre 2009, è stato annunciato il peggioramento delle condizioni.” (cfr.
doc. 4 2/7).
L’inabilità
lavorativa totale ha avuto inizio il 14 dicembre 2009 (cfr. doc. 2 3/16; 2
2/16; 2 1/16; 2 4/16; I p.to C).
Ne
discende che, quando l’assicurata ha ricevuto la decisione del 25 novembre 2009
della Cassa, la sua capacità generale di comprensione di decisioni e dei suoi
obblighi non poteva (ancora) essere considerata gravemente compromessa.
Del resto
agli atti non risulta alcun certificato medico che attesti, ad esempio, che a
quel momento la stessa soffrisse, a seguito delle sue condizioni di salute dal
profilo organico, di una qualche forma depressiva.
Al
riguardo va osservato che per costante giurisprudenza, eventuali problemi di
salute devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I
550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10
settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid.
3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 42.2011.7
del 22 settembre 2011 consid. 2.6.; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001).
La
ricorrente avrebbe, dunque, dovuto leggere con la massima attenzione non
soltanto la prima pagina di tale decisione relativa alla concessione degli
assegni familiari, bensì anche le informazioni generali che specificano la
durata del diritto agli assegni in caso impedimento al lavoro per malattia.
Un'attenta
lettura del provvedimento le avrebbe così permesso di apprendere che il diritto
agli assegni familiari in caso di incapacità lavorativa totale per malattia era
limitato al mese di inizio dell’impedimento al lavoro e ai tre mesi successivi.
E’ vero
che in seguito, a decorrere dalla metà del mese di dicembre 2009, dopo la
diagnosi della grave malattia e l’intervento particolarmente invasivo a cui ha
dovuto sottoporsi, è seguito un periodo - di alcuni mesi - alquanto difficile
per RI 1 e le sue figlie che ha molto verosimilmente impedito dal lato sia
oggettivo che soggettivo all’assicurata in modo del tutto giustificato di poter
gestire le questioni amministrative riguardanti la sua famiglia.
E’
altrettanto vero, però, che, come già visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la
Cassa ha indicato che il 14 aprile 2010 l’assicurata ha informato
telefonicamente il Servizio responsabile degli assegni integrativi della sua
situazione (cfr. doc. A) – asserzione peraltro non contestata dalla ricorrente
(cfr. doc. I p.to 2).
Pertanto,
ritenuto che alla fine del mese di novembre 2009 le era stata intimata la
decisione di assegni familiari indicante espressamente che la durata del
diritto agli assegni in caso di impedimento al lavoro per malattia si estende
soltanto al mese in cui è iniziata l’incapacità al lavoro e ai tre mesi
successivi che, come visto sopra, avrebbe dovuto ben comprendere, alla
ricorrente, dal mese di aprile 2010, avrebbe dovuto, perlomeno, sorgere il
dubbio della correttezza della continuazione del versamento degli assegni
familiari dopo la fine di marzo 2010.
Conseguentemente
l’insorgente avrebbe dovuto verificare nuovamente, se del caso con l’aiuto
della __________ che a più riprese l’ha assistita (cfr. doc. 4 1/7; I p.to.2), quanto
previsto riguardo alla durata del diritto agli assegni familiari in caso di
impedimento al lavoro per malattia nella decisione del 25 novembre 2009 e
interpellare l’amministrazione al riguardo.
Non
avendolo fatto e avendo al contrario continuato a percepire a torto gli assegni
familiari per più di un anno e mezzo (da aprile 2010 a dicembre 2011), occorre ritenere che l’assicurata, dal mese di aprile 2010, non ha prestato
alla fattispecie tutta l'attenzione da lei ragionevolmente esigibile.
Si
ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di rappresentarle al fine di fare valere i propri
diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111
1b 222; STCA 38.2010.68 del 10 febbraio 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006).
Pertanto non
può essere riconosciuta la sua buona fede.
Per un
caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha
confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni
integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione
dell’attività lavorativa.
Questa
Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla
Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione
del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva
allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui
figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere
imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente
l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei
conseguito.
Dall’altro,
ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che
non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In
effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe
permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era
nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi
l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto
segnalare l’errore all’amministrazione.
Cfr. pure
STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013.
2.15
Ininfluente è,
del resto, la circostanza fatta valere dalla ricorrente secondo cui nel periodo
in questione era al beneficio di un assegno integrativo nel cui calcolo sono
stati computati gli assegni familiari versatile per le due figlie senza nulla
obiettare circa il suo diritto agli stessi (cfr. doc. 4 2/7).
Infatti secondo
la giurisprudenza federale l'errore dell’amministrazione non rimedia alla
mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).
Lo stesso
vale nel caso in cui il datore di lavoro, quale persona o servizio che
partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA;
U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art. 1 n. 76,
pag. 52), ha concorso colpevolmente (violando intenzionalmente o per negligenza
grave i suoi doveri) alla corresponsione a torto di assegni familiari a un
assicurato.
In tale
caso non è esclusa una pretesa di risarcimento danni nei confronti del datore
di lavoro in applicazione dell’art. 25 lett. c LAFam combinato con l’art. 52
LAVS (cfr. U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art.
25.
n. 29, pag. 355).
Va,
altresì, ricordato che per negare la buona fede di un assicurato non è
necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2
ottobre 2006).
Infine l’asserzione
ricorsuale dell’assicurata secondo cui è straniera e la sua
padronanza della lingua italiana è piuttosto limitata (cfr. doc. I) non le è di
ausilio.
Come già evidenziato, nel
caso in cui non le fosse stato chiaro quanto contemplato nella decisione del 25
novembre 2009, avrebbe dovuto chiedere ragguagli alla Cassa stessa o,
eventualmente, alla __________.
2.16
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione del 11 settembre 2012 della Cassa.
A titolo
abbondanziale, in primo luogo, giova ribadire che un'eventuale soluzione
confacente alle esigenze dell’assicurata deve essere concordata con la Cassa,
come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione del 30 maggio 2012,
menzionando proprio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. 7 1/3).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2012.14 del 20
febbraio 2013 consid. 2.16.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.
2.13
; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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