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Decisione

39.2012.10

Negato condono restit.AF4/10-12/11(se impedim.al lavoro x malattia dt a AFx il mese iniziato imped.+3 mesi).Negato BF.14.4.10 informato ILx malattia serv.resp.x AFI.Info suff.?C.que neglig.lieve.Dec.A

15 aprile 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi

si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.6. L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone

che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi

l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione

vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi

medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo

delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.7

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V

97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.

180).

2.8

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche

(cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere

di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.9

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché la stessa non

poteva ignorare che, in quanto totalmente inabile al lavoro dal 14 dicembre

2009, il suo diritto agli assegni familiari si sarebbe estinto il 31 marzo

2010, visto che la decisione del 25 novembre 2009 con cui le è stato

riconosciuto il diritto a tali assegni, oltre all’obbligo di informare, riporta

l’indicazione che, in caso di impedimento al lavoro a causa di malattia, gli

assegni sono versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre

mesi successivi.

L’amministrazione

ha pure indicato che, anche nel caso in cui, come dalla stessa sostenuto, abbia

comunicato la sua situazione alla “Cassa”, seppur al Servizio centrale delle

prestazioni sociali, competente in materia di assegni integrativi, anziché al

Servizio assegni familiari, competente per le prestazioni in questione, non è

comunque sostenibile che abbia continuato a percepire gli assegni oltre il

limite temporale stabilito sulla decisione in suo possesso senza perlomeno

accertarsi se ciò fosse corretto (cfr. doc. 7 2/3; A).

La

ricorrente sostiene, per contro, di avere, nonostante il suo stato di salute

assolutamente critico a causa di un adenocarcinoma del corpo gastrico

diagnosticato nel mese di dicembre 2009 che ha comportato un intervento di

asportazione totale dello stomaco, anche tramite gli operatori della ____________________,

immediatamente informato il servizio assegni familiari del cambiamento della

sua situazione.

La

medesima, inoltre, in relazione a quanto addebitatole dalla Cassa, ossia di

aver avvisato solo l’organo preposto all’erogazione dell’assegno integrativo e

non anche il servizio preposto all’erogazione dell’assegno per figli, ha

rilevato che il Servizio competente per erogare gli assegni familiari di base e

gli assegni familiari integrativi è il medesimo, come risulterebbe dal sito

online dell’istituto delle assicurazioni sociali, nonché dallo stesso numero

telefonico indicato in internet per questioni sia inerenti agli assegni

familiari che agli assegni familiari integrativi.

L’insorgente

ha, pure, asserito di aver ritenuto in buona fede, siccome aveva immediatamente

informato il servizio competente in materia di assegni familiari e non aveva

mai nascosto nulla alle autorità, di avere diritto agli assegni familiari che

continuava a percepire (cfr. doc. I).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che competente

per gli assegni familiari dei salariati ai sensi della LAFam sono le Casse di compensazione per gli assegni familiari,

ossia la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le Casse

professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari (cfr.

art. 6, 7, 8 Laf).

Inoltre competente

per le prestazioni familiari cantonali, ovvero per gli assegni integrativi e di

prima infanzia, è la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

(cfr. art. 72 Laf).

Dal sito

internet __________) emerge, poi, che tale Istituto riunisce diversi enti

autonomi con personalità giuridica propria, tra i quali la CO 1 (cfr. __________).

La CO 1,

per quanto riguarda le prestazioni, fa capo all’Ufficio prestazioni dell’__________

che risulta suddiviso in diversi servizi, fra cui il Servizio assegni familiari

che si occupa dell’applicazione delle legislazioni federali sugli assegni

familiari e della legge cantonale di applicazione e complemento alla LAFam

(Laf) e il Servizio centrale delle prestazioni sociali che si occupa in

particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali cantonali, per cui anche degli assegni integrativi e

di prima infanzia (cfr. art. 2 Laps; __________).

Nel sito

internet dell’__________ quali recapiti viene indicato un solo numero

telefonico per l’intero __________ (__________).

2.11

In concreto

la Cassa ha riconosciuto che l’assicurata il 14 aprile 2010 ha informato telefonicamente della sua situazione di inabilità lavorativa per malattia il

Servizio responsabile dell’assegno integrativo (cfr. doc. A p.to 4).

La

questione di sapere se al fine dell’adempimento dell’obbligo di informare (cfr.

consid. 2.8.) è sufficiente aver avvisato il Servizio che si occupa degli

assegni integrativi (Servizio centrale delle prestazioni sociali), ad

esclusione del Servizio assegni familiari, può, nel caso di specie, restare

aperta.

In

effetti va considerato, da un lato, che entrambi i Servizi fanno parte

dell’Ufficio delle prestazioni dell’__________ che si occupa delle prestazioni

di tutte le assicurazioni sociali, segnatamente degli assegni familiari

federali, come pure degli assegni integrativi e di prima infanzia (__________)

e che, come esposto sopra, l’__________ riunisce diversi enti, fra i quali la CO

1.

(cfr. __________).

Dall’altro,

che la decisione del 25 novembre 2009 con cui all’assicurata è stato

riconosciuto il diritto agli assegni familiari ai sensi della LAFam (cfr.

consid. 2.2.) in favore delle sue due figlie dal luglio 2009 è stata emessa __________

– CO 1 (cfr. doc. VIBis).

Tale decisione al p.to 4

prevede, inoltre, in modo generico che i cambiamenti dovevano essere comunicati

immediatamente alla Cassa per gli assegni familiari (cfr. doc. VIBis).

Nel

provvedimento del 25 novembre 2009 non vi è accenno alcuno al Servizio assegni

familiari competente per gli assegni di cui alla LAFam.

Pertanto

secondo questo Tribunale all’assicurata può esser imputata tutt’al più una

negligenza lieve (non sufficiente per negare loro la buona fede, cfr. consid.

2.7

), per non avere informato espressamente il Servizio assegni familiari

circa le sue condizioni di salute e la sua inabilità al lavoro.

La

decisione su opposizione contestata deve, tuttavia, essere confermata per un

altro motivo.

2.12

Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in

DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona

fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla

modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte

dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,

rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto

matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle

PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo

non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto

di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima

Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite

a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato.

Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato

tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria

delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere

versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva

disporre.

In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,

relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

2.13

L’insorgente,

nel dicembre 2009 quando è intervenuta l’inabilità lavorativa per malattia, era

alle dipendenze al 50% della __________ (cfr. doc. 1 1/15).

Il

salario ammontava a circa fr. 1'600.-- al mese (cfr. doc. 1/5, 2 1/16).

A seguito

dell’incapacità al lavoro contestualmente a un’assicurazione per perdita di

guadagno a causa di malattia l’assicurata ha percepito delle indennità

giornaliere, pari all’80% dello stipendio, per un importo mensile variante tra

circa fr. 1'304 e circa fr. 1'260 (cfr. doc. 2 9/16; 2 11/16).

La

datrice di lavoro, nel periodo da aprile 2010 a dicembre 2011, le ha, inoltre, versato mensilmente gli assegni familiari in favore delle due figlie per una somma

complessiva di fr. 400.-- (fr. 200.-- per figlia, cfr. art. 5 LAFam; consid. 2.2.;

doc. 3.1 5/5).

Al

riguardo la ricorrente mai ha indicato di non aver realizzato che gli assegni

familiari continuavano a esserle versati.

Al

contrario nel ricorso ha precisato che “avendo immediatamente informato il

servizio competente in materia di assegni familiari e non avendo mai nascosto

nulla alle autorità, dal momento che continuavo a percepire gli assegni

familiari di base ho ritenuto, in buona fede, di averne diritto” (cfr. doc.

I).

La decisione

25.

novembre 2009 con cui la Cassa le ha riconosciuto il diritto agli assegni

familiari dal luglio 2009, però, al p.to 4 concernente la durata del diritto

agli assegni indica però esplicitamente che, in caso di impedimento al lavoro

del salariato per malattia o infortunio, gli assegni sono versati per il mese

in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi successivi (cfr. doc. VIBis,

art. 10 OAFami).

2.14

L’insorgente,

alla fine del 2009, è stata colpita da una grave malattia tumorale (cfr. doc.

I).

Il TCA

comprende la sofferenza e i seri disagi connessi a tale affezione vissuti

dall’assicurata e dalle sue bambine che, all’epoca, avevano quattro e sei anni.

Ai fini

della risoluzione della presente vertenza va, tuttavia, evidenziato che la decisione

della Cassa con cui è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto ad assegni

familiari dal mese di luglio 2009 e che riporta il suo nome quale destinataria

della stessa è stata emanata il 25 novembre 2009 (cfr. doc. VIBis), per cui in

un periodo che, seppur prossimo alla diagnosi della sua grave malattia, era

comunque precedente alla diagnosi stessa, al peggioramento del suo stato di

salute e all’inizio dell’inabilità al lavoro totale.

In

effetti nel ricorso è stato affermato che durante il mese di dicembre 2009 l’assicurata

ha iniziato a provare stanchezza perdurante unita a dolori al basso ventre e

nausea e che per comprenderne le cause si è sottoposta a continui controlli

medici che hanno condotto alla diagnosi di un tumore gastrico (cfr. doc. I p.to

C).

Inoltre nella

domanda di condono del 23 marzo 2012 la __________, a nome e per conto

dell’insorgente, ha indicato che “…in una prima comunicazione telefonica

all’Ufficio che eroga l’assegno familiare integrativo (AFI), in data 15

dicembre 2009, è stato annunciato il peggioramento delle condizioni.” (cfr.

doc. 4 2/7).

L’inabilità

lavorativa totale ha avuto inizio il 14 dicembre 2009 (cfr. doc. 2 3/16; 2

2/16; 2 1/16; 2 4/16; I p.to C).

Ne

discende che, quando l’assicurata ha ricevuto la decisione del 25 novembre 2009

della Cassa, la sua capacità generale di comprensione di decisioni e dei suoi

obblighi non poteva (ancora) essere considerata gravemente compromessa.

Del resto

agli atti non risulta alcun certificato medico che attesti, ad esempio, che a

quel momento la stessa soffrisse, a seguito delle sue condizioni di salute dal

profilo organico, di una qualche forma depressiva.

Al

riguardo va osservato che per costante giurisprudenza, eventuali problemi di

salute devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I

550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10

settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid.

3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 42.2011.7

del 22 settembre 2011 consid. 2.6.; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001).

La

ricorrente avrebbe, dunque, dovuto leggere con la massima attenzione non

soltanto la prima pagina di tale decisione relativa alla concessione degli

assegni familiari, bensì anche le informazioni generali che specificano la

durata del diritto agli assegni in caso impedimento al lavoro per malattia.

Un'attenta

lettura del provvedimento le avrebbe così permesso di apprendere che il diritto

agli assegni familiari in caso di incapacità lavorativa totale per malattia era

limitato al mese di inizio dell’impedimento al lavoro e ai tre mesi successivi.

E’ vero

che in seguito, a decorrere dalla metà del mese di dicembre 2009, dopo la

diagnosi della grave malattia e l’intervento particolarmente invasivo a cui ha

dovuto sottoporsi, è seguito un periodo - di alcuni mesi - alquanto difficile

per RI 1 e le sue figlie che ha molto verosimilmente impedito dal lato sia

oggettivo che soggettivo all’assicurata in modo del tutto giustificato di poter

gestire le questioni amministrative riguardanti la sua famiglia.

E’

altrettanto vero, però, che, come già visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la

Cassa ha indicato che il 14 aprile 2010 l’assicurata ha informato

telefonicamente il Servizio responsabile degli assegni integrativi della sua

situazione (cfr. doc. A) – asserzione peraltro non contestata dalla ricorrente

(cfr. doc. I p.to 2).

Pertanto,

ritenuto che alla fine del mese di novembre 2009 le era stata intimata la

decisione di assegni familiari indicante espressamente che la durata del

diritto agli assegni in caso di impedimento al lavoro per malattia si estende

soltanto al mese in cui è iniziata l’incapacità al lavoro e ai tre mesi

successivi che, come visto sopra, avrebbe dovuto ben comprendere, alla

ricorrente, dal mese di aprile 2010, avrebbe dovuto, perlomeno, sorgere il

dubbio della correttezza della continuazione del versamento degli assegni

familiari dopo la fine di marzo 2010.

Conseguentemente

l’insorgente avrebbe dovuto verificare nuovamente, se del caso con l’aiuto

della __________ che a più riprese l’ha assistita (cfr. doc. 4 1/7; I p.to.2), quanto

previsto riguardo alla durata del diritto agli assegni familiari in caso di

impedimento al lavoro per malattia nella decisione del 25 novembre 2009 e

interpellare l’amministrazione al riguardo.

Non

avendolo fatto e avendo al contrario continuato a percepire a torto gli assegni

familiari per più di un anno e mezzo (da aprile 2010 a dicembre 2011), occorre ritenere che l’assicurata, dal mese di aprile 2010, non ha prestato

alla fattispecie tutta l'attenzione da lei ragionevolmente esigibile.

Si

ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di rappresentarle al fine di fare valere i propri

diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF

8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111

1b 222; STCA 38.2010.68 del 10 febbraio 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006).

Pertanto non

può essere riconosciuta la sua buona fede.

Per un

caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha

confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni

integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione

dell’attività lavorativa.

Questa

Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla

Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione

del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva

allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui

figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere

imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente

l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei

conseguito.

Dall’altro,

ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che

non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In

effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe

permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era

nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi

l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto

segnalare l’errore all’amministrazione.

Cfr. pure

STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013.

2.15

Ininfluente è,

del resto, la circostanza fatta valere dalla ricorrente secondo cui nel periodo

in questione era al beneficio di un assegno integrativo nel cui calcolo sono

stati computati gli assegni familiari versatile per le due figlie senza nulla

obiettare circa il suo diritto agli stessi (cfr. doc. 4 2/7).

Infatti secondo

la giurisprudenza federale l'errore dell’amministrazione non rimedia alla

mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Lo stesso

vale nel caso in cui il datore di lavoro, quale persona o servizio che

partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA;

U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art. 1 n. 76,

pag. 52), ha concorso colpevolmente (violando intenzionalmente o per negligenza

grave i suoi doveri) alla corresponsione a torto di assegni familiari a un

assicurato.

In tale

caso non è esclusa una pretesa di risarcimento danni nei confronti del datore

di lavoro in applicazione dell’art. 25 lett. c LAFam combinato con l’art. 52

LAVS (cfr. U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art.

25.

n. 29, pag. 355).

Va,

altresì, ricordato che per negare la buona fede di un assicurato non è

necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2

ottobre 2006).

Infine l’asserzione

ricorsuale dell’assicurata secondo cui è straniera e la sua

padronanza della lingua italiana è piuttosto limitata (cfr. doc. I) non le è di

ausilio.

Come già evidenziato, nel

caso in cui non le fosse stato chiaro quanto contemplato nella decisione del 25

novembre 2009, avrebbe dovuto chiedere ragguagli alla Cassa stessa o,

eventualmente, alla __________.

2.16

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione del 11 settembre 2012 della Cassa.

A titolo

abbondanziale, in primo luogo, giova ribadire che un'eventuale soluzione

confacente alle esigenze dell’assicurata deve essere concordata con la Cassa,

come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione del 30 maggio 2012,

menzionando proprio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. 7 1/3).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2012.14 del 20

febbraio 2013 consid. 2.16.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.

2.13

; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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