39.2012.11
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5 giugno 2013Italiano34 min
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Numero d'incarto:
39.2012.11
Data decisione, Autorità:
05.06.2013, TCA
Titolo:
Restituz.AFI 2-9/2011,poiché scoperto che ass.percepito ID.Oggettiv.percepito indebit.AFI.Cassa però erroneam.calcolato imp.IG (tra l'altro diminuita da 5/11)x21.7x12 mesi.Andava considerata somma lorda realm.percepita da AD 2-9/11 riportata su base annua.Ric.parz.accolto.Rinvio atti x nuovo calcolo
ASSEGNO INTEGRATIVO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RIPETIBILI
art. 46 LAF-TI
art. 47 LAF-TI
art. 6 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.11
rs
Lugano
5 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2012
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 ottobre
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 12 ottobre 2012, ha confermato il proprio provvedimento del 30
gennaio 2012, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di
fr. 8’944.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi
dal 1° febbraio al 30 settembre 2011 (cfr. doc. A2; 33).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione della revisione del caso nel settembre 2011 è venuta sapere che RI
2 era al beneficio di indennità di disoccupazione non computate nella decisione
con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo dal febbraio 2011.
La Cassa
ha poi considerato infondata la censura di perenzione relativa del diritto di
richiedere il rimborso di assegni integrativi formulata nel reclamo, indicando,
da un lato, che il termine annuale non può cominciare a decorrere prima che
l’amministrazione abbia perlomeno statuito sull’assegnazione delle prestazioni e/o
versato le medesime. Dall’altro, che in considerazione di come la decisione
errata dati 3 marzo 2011, mentre la decisione di restituzione sia sta emessa il
30 gennaio 2012, non si comprende in che modo quest’ultima possa essere
ritenuta perenta (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 12 ottobre 2012 gli assicurati, rappresentati
dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno
chiesto l’annullamento della stessa, nonché della decisione di restituzione del
30 gennaio 2012.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, i ricorrenti hanno addotto:
"
(…)
Nell’evenienza concreta
dalla documentazione agli atti emerge che per il periodo dal mese di febbraio
al mese di settembre nei calcoli eseguiti dalla Cassa per il signor RI 2 a torto non è stata considerata alcuna indennità di disoccupazione; segnatamente, dagli atti emerge
che per questo periodo secondo la Cassa nei calcoli si sarebbero dovute
considerare indennità di disoccupazione nella misura di fr. 30'753.-; segnatamente
di fr. 23'175.-. In quest’ordine di idee per la Cassa l’assicurato sarebbe
tenuto a restituire l’importo di fr. 8'944.-.
Sennonché, l’importo di
fr. 30'753.-, segnatamente di fr. 23'175.- nel caso concreto è solo frutto di
un’ipotesi. Se quest’ultimo modo di procedere può essere condiviso nel contesto
della procedura necessaria per valutare il diritto alle prestazioni questo
medesimo modo di procedere non può invece essere condiviso nel contesto di una
procedura di revisione processuale o riconsiderazione. In queste ultime
determinante è piuttosto la situazione reale e non invece nuovamente quella
ipotizzata. Analogo discorso vale per le persone esercitanti un’attività
indipendente. Per queste ultime inizialmente si esegue infatti un calcolo prettamente
ipotetico che alla fine dell’anno viene debitamente rivisto sulla base dei
risultati effettivi.
Stando quanto precede,
contrariamente a quanto sostenuto e ribadito dalla Cassa, quale indennità di
disoccupazione nei calcoli eseguiti dalla Cassa in concreto va preso in
considerazione l’importo di complessivi fr. 15'908.- così come certificato
dalla competente Cassa di disoccupazione per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2011 (cfr. doc. 23). Eseguendo i calcoli con quest’ultimo importo in
concreto non emerge alcuna indennità erogata in eccesso. Segnatamente, per
questo medesimo motivo non si giustifica pertanto chiedere la restituzione di
prestazioni indebitamente percepite.” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 29
novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, si è nuovamente
espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa si
è pronunciata al riguardo il 14 dicembre 2012 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 19
dicembre 2012 il patrocinatore degli assicurati ha inviato un ulteriore scritto
(cfr. doc. IX).
1.7. La parte
resistente, il 10 gennaio 2013, si è riconfermata nei contenuti della risposta
di causa e delle osservazioni del 14 dicembre 2012, ribadendo la propria
richiesta di vedere confermata la decisione impugnata (cfr. doc. XI).
1.8. Il doc. XI è
stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di
fr. 8’944.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal
mese di gennaio al mese di febbraio al mese di settembre 2011.
Più
precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava
effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le
riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a
decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla
spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime
non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10
cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per
l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto, l’importo
corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
-
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
-
per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
-
per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
-
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per
principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa
all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare
l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. A
motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione della revisione del caso nel settembre 2011 è venuta sapere che RI
2 era al beneficio di indennità di disoccupazione non computate nella decisione
con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo dal febbraio 2011
(cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Gli
insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere che gli importi annui di fr.
30'753.--, rispettivamente di fr. 23'175.-- considerati dalla Cassa nei nuovi
calcoli dell’assegno integrativo a titolo di indennità di disoccupazione sono
solo frutto di un’ipotesi.
A mente
dei ricorrenti questo modo di procedere può essere condiviso nella procedura
volta alla valutazione del diritto alla prestazione, ma non nel contesto di una
procedura di revisione processuale o riconsiderazione, poiché in quest’ultimo
caso determinante è piuttosto la situazione reale e non quella ipotizzata.
Gli
assicurati, al riguardo, hanno precisato che analogo discorso vale per le
persone esercitanti un’attività indipendente, relativamente alle quali
inizialmente si esegue un calcolo prettamente ipotetico che alla fine dell’anno
viene debitamente rivisto sulla base dei risultati effettivi.
Essi
ritengono, quindi, che quale indennità di disoccupazione nei calcoli eseguiti
dalla Cassa, in concreto, vada preso in considerazione l’importo di complessivi
fr. 15'908.- così come certificato dalla competente Cassa di disoccupazione per
il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.
Gli
insorgenti hanno infine sottolineato che, eseguendo i calcoli con quest’ultimo
importo non emerge alcuna indennità erogata in eccesso (cfr. doc. I; consid.
1.2.).
2.8. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nel
ricorso, a giusta ragione, gli assicurati non hanno più sostenuto, come invece invocato
nel reclamo (cfr. doc. 36), che il diritto della Cassa di chiedere la
restituzione degli assegni integrativi percepiti da febbraio a settembre 2011
sia perento (cfr. doc. I).
In
effetti l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.3.),
prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid.
2.9.).
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre
1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale, TF) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135,
consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag.
59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.9.; STCA
39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Cfr. pure
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr.
12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.
Riguardo
alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità
periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione
non è stata corrisposta (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,
pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;
DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag.
130).
Nel caso
di specie la Cassa ha riconosciuto agli assicurati un assegno integrativo a far
tempo dal 1° febbraio 2011 con decisione del 3 marzo 2011 (cfr. doc. 27; A13).
Il
termine di perenzione di un anno ha iniziato a decorrere al più presto nel
Considerandi
marzo 2011 (nel caso in cui l’amministrazione fosse già a conoscenza nel marzo
2011.
del fatto che il ricorrente percepiva delle indennità di disoccupazione –
ipotesi questa che in ogni caso si rivela alquanto improbabile alla luce della
Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 pervenuta alla
Cassa l’8 febbraio 2011 da cui emerge che RI 2, annunciatosi all’URC il 14
gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione; cfr.
doc. 28) ed è scaduto nel marzo 2012.
Allorché
la Cassa, il 30 gennaio 2012, ha emesso l’ordine di restituzione delle
prestazioni percepite da febbraio a settembre 2011 (cfr. doc. 33), il diritto
al rimborso della stessa non era, dunque, ancora perento.
2.9
Per quanto
riguarda il principio della restituzione, va evidenziato che la Cassa, quando
il 3 marzo 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati
per il periodo febbraio – settembre 2011, quale reddito computabile, ha tenuto
conto unicamente del reddito da attività dipendente della moglie di fr.
43'574.-- e del reddito della sostanza di fr. 24.-- (cfr. doc. 27).
A titolo
di indennità della disoccupazione non è stato computato alcunché sulla base
della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 in cui è stato indicato che RI 2, annunciatosi all’URC il 14 gennaio 2011 con effetto dal 26
gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione (cfr.
doc. 28).
A seguito
della revisione del caso degli assicurati nel settembre 2011 è, invece, emerso
che il marito beneficiava di indennità di disoccupazione già dal mese di
gennaio 2011, successivamente alla fine (il 25 gennaio 2011) del suo rapporto
di impiego con la Clinica Sant’Anna (cfr. doc. 33; A2; 6-6h; 10).
In
particolare per il periodo rilevante, ossia da febbraio a settembre 2011, dai
conteggi della Cassa di disoccupazione si evince che l’assicurato nel mese di
febbraio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'362.-- lordi (fr. 118.10
indennità giornaliera x 20 giorni controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di marzo
2011.
ha ricevuto indennità per fr. 2'716.30 lordi (fr. 118.10 indennità
giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b), nel mese di aprile 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'480.10 lordi (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni
controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di maggio 2011 gli sono state versate
indennità di complessivi fr. 1’958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x
22.
giorni controllati; cfr. doc. 6d), nel mese di giugno 2011 ha ricevuto indennità per fr. 1'958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni
controllati; cfr. doc. 6e), nel mese di luglio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 1'424.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni
controllati; cfr. doc. 6f), nel mese di agosto 2011 gli sono state corrisposte
indennità di complessivi fr. 1’602.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x
18.
giorni controllati; cfr. doc. 6g) e nel mese di settembre 2011 ha percepito indennità pari a fr. 525.10 lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità
giornaliere indennizzabili; cfr. doc. 6h).
E’
pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno
integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di
conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno
effettivamente percepito indebitamente perlomeno parte degli assegni
integrativi afferenti al periodo febbraio – settembre 2011.
La Cassa
poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le
premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).
2.10
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Per
quanto concerne il reddito costituito da indennità di disoccupazione percepite
da Vincenzo Cavaliere nel periodo da febbraio a settembre 2011, peraltro unica
voce del nuovo conteggio contestata dagli assicurati, va evidenziato, da un
lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra
l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda espressamente una
deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA
e sulle prestazioni complementari.
Dall’altro,
che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26
Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il
relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA
in materia di prestazioni complementari.
Le Direttive
concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1°
aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:
"
Pour la détermination du montant de la restitution,
il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période
de restitution déterminante.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
Nel caso
di specie il modo di procedere della Cassa che ha considerato i conteggi
mensili della Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 6a-6h), tenendo conto in modo
astratto dell’ammontare dell’indennità giornaliera riportato su base mensile
(moltiplicando la somma dell’indennità giornaliera x 21,7; cfr. art. 40a OADI),
rispettivamente su base annua, e meglio ha effettuato due nuovi conteggi
dell’assegno integrativo computando in uno un reddito annuo da indennità di
disoccupazione di fr. 30'753.-- (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21.7 x 12
mesi) e nell’altro un reddito annuo da prestazioni LADI di fr. 23'175.-- (fr.
89.
-- indennità giornaliera x 21,7 x 12 mesi), senza considerare le indennità
percepite, non si rileva corretto, poiché non attinente alla realtà dei fatti.
Per
inciso giova osservare che, ad ogni modo, erroneamente l’amministrazione ha
tenuto conto del reddito da indennità di disoccupazione riportato su base annua
di fr. 30'753.-- (cfr. consid. 2.10.; fr. 118.10 x 21,7 x 12 mesi) per il
periodo febbraio – maggio 2011 (cfr. doc. A2 pag. 6; doc. A20; A21), quando
invece, l’indennità giornaliera di fr. 118.10 si riferisce esclusivamente ai
mesi da febbraio ad aprile 2011 (cfr. doc. 6a- 6c). da maggio 2011 l’indennità
giornaliera è diminuita a fr. 89 (cfr. doc. 6d).
La Cassa,
quando ha emesso l’ordine di restituzione il 30 gennaio 2012 disponeva,
infatti, dei conteggi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione realmente percepite dal ricorrente nell’arco di tempo febbraio –
settembre 2011, pervenuti alla stessa il 22 novembre 2011 (cfr. doc. 6a - 6h).
L’amministrazione,
dunque, al fine di calcolare l’importo dell’assegno integrativo effettivamente
spettante agli assicurati nel periodo in questione avrebbe dovuto far capo a
tali dati reali.
Più
specificatamente, pertanto, nel calcolo volto alla determinazione
dell’ammontare di assegni integrativi da restituire per il lasso di tempo
febbraio – settembre 2011, a titolo di indennità di disoccupazione va
considerata la somma delle indennità di disoccupazione lorde mensili versate all’insorgente
dal febbraio al settembre 2011, pari a fr. 15'025.50 [fr. 2'362.-- lordi
di febbraio 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 20 giorni controllati;
cfr. doc. 6a) + fr. 2'716.30 lordi di marzo 2011 (fr. 118.10 indennità
giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b) + fr. 2'480.10 lordi di
aprile 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni controllati; cfr.
doc. 6a) + fr. 1’958.-- lordi di maggio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x
22.
giorni controllati; cfr. doc. 6d) + fr. 1'958.-- lordi di giugno 2011 (fr.
89.
-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6e) + fr.
1'424.-- lordi di luglio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni
controllati; cfr. doc. 6f) + fr. 1’602.-- lordi di agosto 2011 (fr. 89.--
indennità giornaliera x 18 giorni controllati; cfr. doc. 6g) + fr. 525.10 lordi
di settembre 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità giornaliere
indennizzabili; cfr. doc. 6h)], riportata su base annua corrispondente a fr.
22'538.16 (fr. 15'025.50 : 8 mesi - da febbraio a settembre 2011 – x 12
mesi).
Non può,
invece, essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui la Cassa avrebbe dovuto
computare, a titolo di indennità di disoccupazione, la somma di fr. 15'908.--
dichiarata dalla Cassa di disoccupazione per il 2011 (cfr. doc. I).
In
effetti l’importo di 15'908.-- risultante dal certificato del 29 maggio 2012
allestito dalla Cassa di disoccupazione a fini fiscali è al netto e riguarda
l’intero 2011 (cfr. doc. A23)
Dal
certificato del 29 maggio 2012 si evince peraltro che il ricorrente nel mese di
dicembre 2011 non ha controllato alcun giorno di disoccupazione (cfr. doc.
A23).
Nel mese
di gennaio 2011, inoltre l’assicurato era ancora, fino al 25 gennaio 2011,
attivo professionalmente (cfr. doc. 33; 10).
Far capo,
quindi, a tale ammontare annuo per stabilire il reale importo mensile
dell’assegno integrativo a cui avevano diritto i ricorrenti da febbraio a
settembre 2011 non rispecchierebbe la realtà della situazione economica degli
insorgenti nel periodo determinante (febbraio – settembre 2011).
Per
quanto attiene al raffronto con i lavoratori indipendenti di cui
all’impugnativa (cfr. doc. I pag. 6), va osservato che è vero che dapprima si
esegue un calcolo fondato su dati ipotetici e in seguito quest’ultimo viene
rivisto sulla base dei risultati effettivi.
E’
altrettanto vero, però, che se emerge che l’attività indipendente è stata
svolta unicamente in alcuni mesi dell’anno e quindi il reddito effettivamente
conseguito si riferisce soltanto ad alcuni mesi (ad esempio agli ultimi sei),
non si tiene conto di tale importo per ogni mese dell’anno, bensì solo per gli
ultimi sei mesi in cui è stato conseguito riportato su base annua.
2.11
Come già
evidenziato, l’unica voce contestata dei nuovi conteggi, sia relativamente ai
redditi che alle spese computabili (cfr. doc. A21; A22), è il reddito da
indennità di disoccupazione.
In
proposito è utile rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur
essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid.
9; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), questo principio non è assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;16 Lptca; DLA 2001 N. 12
pag. 145; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF
125.
V 195;, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212;
DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; STFA P 52/00 del 9
maggio 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti).
Nel caso
di specie il ricorrente non ha portato elementi tali da dimostrare
l'inesattezza di alcuna altra delle voci dei nuovi conteggi della Cassa.
Di
conseguenza, alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli atti vanno rinviati
alla Cassa affinché, dapprima, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante
ai ricorrenti nel periodo da febbraio a settembre 2011 che contempli, a titolo
di indennità di disoccupazione la somma di fr. 22'538.16 (cfr.
consid. 2.10.).
In
seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di
famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita indebitamente
dagli insorgenti nel lasso di tempo febbraio – settembre 2011 da restituire.
2.12
Parzialmente
vincenti in causa i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto
all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione
su reclamo impugnata è annullata.
§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto
stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai
ricorrenti nel periodo febbraio – settembre 2011 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà ai ricorrenti la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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