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39.2012.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. A

motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere

ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto

in occasione della revisione del caso nel settembre 2011 è venuta sapere che RI

2 era al beneficio di indennità di disoccupazione non computate nella decisione

con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo dal febbraio 2011

(cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Gli

insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere che gli importi annui di fr.

30'753.--, rispettivamente di fr. 23'175.-- considerati dalla Cassa nei nuovi

calcoli dell’assegno integrativo a titolo di indennità di disoccupazione sono

solo frutto di un’ipotesi.

A mente

dei ricorrenti questo modo di procedere può essere condiviso nella procedura

volta alla valutazione del diritto alla prestazione, ma non nel contesto di una

procedura di revisione processuale o riconsiderazione, poiché in quest’ultimo

caso determinante è piuttosto la situazione reale e non quella ipotizzata.

Gli

assicurati, al riguardo, hanno precisato che analogo discorso vale per le

persone esercitanti un’attività indipendente, relativamente alle quali

inizialmente si esegue un calcolo prettamente ipotetico che alla fine dell’anno

viene debitamente rivisto sulla base dei risultati effettivi.

Essi

ritengono, quindi, che quale indennità di disoccupazione nei calcoli eseguiti

dalla Cassa, in concreto, vada preso in considerazione l’importo di complessivi

fr. 15'908.- così come certificato dalla competente Cassa di disoccupazione per

il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Gli

insorgenti hanno infine sottolineato che, eseguendo i calcoli con quest’ultimo

importo non emerge alcuna indennità erogata in eccesso (cfr. doc. I; consid.

1.2.).

2.8. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nel

ricorso, a giusta ragione, gli assicurati non hanno più sostenuto, come invece invocato

nel reclamo (cfr. doc. 36), che il diritto della Cassa di chiedere la

restituzione degli assegni integrativi percepiti da febbraio a settembre 2011

sia perento (cfr. doc. I).

In

effetti l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.3.),

prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia

anche al disposto della Laps (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid.

2.9.).

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre

1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135,

consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag.

59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.9.; STCA

39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Cfr. pure

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr.

12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

Riguardo

alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità

periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione

non è stata corrisposta (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;

DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag.

130).

Nel caso

di specie la Cassa ha riconosciuto agli assicurati un assegno integrativo a far

tempo dal 1° febbraio 2011 con decisione del 3 marzo 2011 (cfr. doc. 27; A13).

Il

termine di perenzione di un anno ha iniziato a decorrere al più presto nel

Considerandi

marzo 2011 (nel caso in cui l’amministrazione fosse già a conoscenza nel marzo

2011.

del fatto che il ricorrente percepiva delle indennità di disoccupazione –

ipotesi questa che in ogni caso si rivela alquanto improbabile alla luce della

Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 pervenuta alla

Cassa l’8 febbraio 2011 da cui emerge che RI 2, annunciatosi all’URC il 14

gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione; cfr.

doc. 28) ed è scaduto nel marzo 2012.

Allorché

la Cassa, il 30 gennaio 2012, ha emesso l’ordine di restituzione delle

prestazioni percepite da febbraio a settembre 2011 (cfr. doc. 33), il diritto

al rimborso della stessa non era, dunque, ancora perento.

2.9

Per quanto

riguarda il principio della restituzione, va evidenziato che la Cassa, quando

il 3 marzo 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati

per il periodo febbraio – settembre 2011, quale reddito computabile, ha tenuto

conto unicamente del reddito da attività dipendente della moglie di fr.

43'574.-- e del reddito della sostanza di fr. 24.-- (cfr. doc. 27).

A titolo

di indennità della disoccupazione non è stato computato alcunché sulla base

della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 in cui è stato indicato che RI 2, annunciatosi all’URC il 14 gennaio 2011 con effetto dal 26

gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione (cfr.

doc. 28).

A seguito

della revisione del caso degli assicurati nel settembre 2011 è, invece, emerso

che il marito beneficiava di indennità di disoccupazione già dal mese di

gennaio 2011, successivamente alla fine (il 25 gennaio 2011) del suo rapporto

di impiego con la Clinica Sant’Anna (cfr. doc. 33; A2; 6-6h; 10).

In

particolare per il periodo rilevante, ossia da febbraio a settembre 2011, dai

conteggi della Cassa di disoccupazione si evince che l’assicurato nel mese di

febbraio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'362.-- lordi (fr. 118.10

indennità giornaliera x 20 giorni controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di marzo

2011.

ha ricevuto indennità per fr. 2'716.30 lordi (fr. 118.10 indennità

giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b), nel mese di aprile 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'480.10 lordi (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni

controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di maggio 2011 gli sono state versate

indennità di complessivi fr. 1’958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x

22.

giorni controllati; cfr. doc. 6d), nel mese di giugno 2011 ha ricevuto indennità per fr. 1'958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni

controllati; cfr. doc. 6e), nel mese di luglio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 1'424.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni

controllati; cfr. doc. 6f), nel mese di agosto 2011 gli sono state corrisposte

indennità di complessivi fr. 1’602.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x

18.

giorni controllati; cfr. doc. 6g) e nel mese di settembre 2011 ha percepito indennità pari a fr. 525.10 lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità

giornaliere indennizzabili; cfr. doc. 6h).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno

integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito indebitamente perlomeno parte degli assegni

integrativi afferenti al periodo febbraio – settembre 2011.

La Cassa

poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le

premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

2.10

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per

quanto concerne il reddito costituito da indennità di disoccupazione percepite

da Vincenzo Cavaliere nel periodo da febbraio a settembre 2011, peraltro unica

voce del nuovo conteggio contestata dagli assicurati, va evidenziato, da un

lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra

l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda espressamente una

deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA

e sulle prestazioni complementari.

Dall’altro,

che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26

Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il

relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA

in materia di prestazioni complementari.

Le Direttive

concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1°

aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

"

Pour la détermination du montant de la restitution,

il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période

de restitution déterminante.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

Nel caso

di specie il modo di procedere della Cassa che ha considerato i conteggi

mensili della Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 6a-6h), tenendo conto in modo

astratto dell’ammontare dell’indennità giornaliera riportato su base mensile

(moltiplicando la somma dell’indennità giornaliera x 21,7; cfr. art. 40a OADI),

rispettivamente su base annua, e meglio ha effettuato due nuovi conteggi

dell’assegno integrativo computando in uno un reddito annuo da indennità di

disoccupazione di fr. 30'753.-- (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21.7 x 12

mesi) e nell’altro un reddito annuo da prestazioni LADI di fr. 23'175.-- (fr.

89.

-- indennità giornaliera x 21,7 x 12 mesi), senza considerare le indennità

percepite, non si rileva corretto, poiché non attinente alla realtà dei fatti.

Per

inciso giova osservare che, ad ogni modo, erroneamente l’amministrazione ha

tenuto conto del reddito da indennità di disoccupazione riportato su base annua

di fr. 30'753.-- (cfr. consid. 2.10.; fr. 118.10 x 21,7 x 12 mesi) per il

periodo febbraio – maggio 2011 (cfr. doc. A2 pag. 6; doc. A20; A21), quando

invece, l’indennità giornaliera di fr. 118.10 si riferisce esclusivamente ai

mesi da febbraio ad aprile 2011 (cfr. doc. 6a- 6c). da maggio 2011 l’indennità

giornaliera è diminuita a fr. 89 (cfr. doc. 6d).

La Cassa,

quando ha emesso l’ordine di restituzione il 30 gennaio 2012 disponeva,

infatti, dei conteggi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione realmente percepite dal ricorrente nell’arco di tempo febbraio –

settembre 2011, pervenuti alla stessa il 22 novembre 2011 (cfr. doc. 6a - 6h).

L’amministrazione,

dunque, al fine di calcolare l’importo dell’assegno integrativo effettivamente

spettante agli assicurati nel periodo in questione avrebbe dovuto far capo a

tali dati reali.

Più

specificatamente, pertanto, nel calcolo volto alla determinazione

dell’ammontare di assegni integrativi da restituire per il lasso di tempo

febbraio – settembre 2011, a titolo di indennità di disoccupazione va

considerata la somma delle indennità di disoccupazione lorde mensili versate all’insorgente

dal febbraio al settembre 2011, pari a fr. 15'025.50 [fr. 2'362.-- lordi

di febbraio 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 20 giorni controllati;

cfr. doc. 6a) + fr. 2'716.30 lordi di marzo 2011 (fr. 118.10 indennità

giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b) + fr. 2'480.10 lordi di

aprile 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni controllati; cfr.

doc. 6a) + fr. 1’958.-- lordi di maggio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x

22.

giorni controllati; cfr. doc. 6d) + fr. 1'958.-- lordi di giugno 2011 (fr.

89.

-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6e) + fr.

1'424.-- lordi di luglio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni

controllati; cfr. doc. 6f) + fr. 1’602.-- lordi di agosto 2011 (fr. 89.--

indennità giornaliera x 18 giorni controllati; cfr. doc. 6g) + fr. 525.10 lordi

di settembre 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità giornaliere

indennizzabili; cfr. doc. 6h)], riportata su base annua corrispondente a fr.

22'538.16 (fr. 15'025.50 : 8 mesi - da febbraio a settembre 2011 – x 12

mesi).

Non può,

invece, essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui la Cassa avrebbe dovuto

computare, a titolo di indennità di disoccupazione, la somma di fr. 15'908.--

dichiarata dalla Cassa di disoccupazione per il 2011 (cfr. doc. I).

In

effetti l’importo di 15'908.-- risultante dal certificato del 29 maggio 2012

allestito dalla Cassa di disoccupazione a fini fiscali è al netto e riguarda

l’intero 2011 (cfr. doc. A23)

Dal

certificato del 29 maggio 2012 si evince peraltro che il ricorrente nel mese di

dicembre 2011 non ha controllato alcun giorno di disoccupazione (cfr. doc.

A23).

Nel mese

di gennaio 2011, inoltre l’assicurato era ancora, fino al 25 gennaio 2011,

attivo professionalmente (cfr. doc. 33; 10).

Far capo,

quindi, a tale ammontare annuo per stabilire il reale importo mensile

dell’assegno integrativo a cui avevano diritto i ricorrenti da febbraio a

settembre 2011 non rispecchierebbe la realtà della situazione economica degli

insorgenti nel periodo determinante (febbraio – settembre 2011).

Per

quanto attiene al raffronto con i lavoratori indipendenti di cui

all’impugnativa (cfr. doc. I pag. 6), va osservato che è vero che dapprima si

esegue un calcolo fondato su dati ipotetici e in seguito quest’ultimo viene

rivisto sulla base dei risultati effettivi.

E’

altrettanto vero, però, che se emerge che l’attività indipendente è stata

svolta unicamente in alcuni mesi dell’anno e quindi il reddito effettivamente

conseguito si riferisce soltanto ad alcuni mesi (ad esempio agli ultimi sei),

non si tiene conto di tale importo per ogni mese dell’anno, bensì solo per gli

ultimi sei mesi in cui è stato conseguito riportato su base annua.

2.11

Come già

evidenziato, l’unica voce contestata dei nuovi conteggi, sia relativamente ai

redditi che alle spese computabili (cfr. doc. A21; A22), è il reddito da

indennità di disoccupazione.

In

proposito è utile rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur

essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid.

9; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), questo principio non è assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;16 Lptca; DLA 2001 N. 12

pag. 145; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF

125.

V 195;, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212;

DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; STFA P 52/00 del 9

maggio 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti).

Nel caso

di specie il ricorrente non ha portato elementi tali da dimostrare

l'inesattezza di alcuna altra delle voci dei nuovi conteggi della Cassa.

Di

conseguenza, alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli atti vanno rinviati

alla Cassa affinché, dapprima, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante

ai ricorrenti nel periodo da febbraio a settembre 2011 che contempli, a titolo

di indennità di disoccupazione la somma di fr. 22'538.16 (cfr.

consid. 2.10.).

In

seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di

famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita indebitamente

dagli insorgenti nel lasso di tempo febbraio – settembre 2011 da restituire.

2.12

Parzialmente

vincenti in causa i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto

all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione

su reclamo impugnata è annullata.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai

ricorrenti nel periodo febbraio – settembre 2011 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà ai ricorrenti la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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