39.2012.12
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5 giugno 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
39.2012.12
Data decisione, Autorità:
05.06.2013, TCA
Titolo:
Negato rimborso spesa di colloc.figlia.Marito in congedo da 3/12 a 8/12 x frequentare SUPSI.Nel resto del 2012 però lavorato.Va ritenuto esercit.att.lav.ex art.26cpv.1RegLAF.Ademp.cond.x rimb.Rinvio atti x chiarire motivi non chiesto borsa studio+se e quando poteva occuparsi di figlia durante lavoro
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
BORSE DI STUDIO
CONGEDO
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
RIMBORSO DELLA SPESA DI COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 55 agg. 56 LAF-TI
art. 2 cpv. 1 LAPS
art. 13 LAPS
art. 10 cpv. 3 LAVS
art. 28bis OAVS
art. 26 REGLAF-TI
art. 27 cpv. 1 REGLAF-TI
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.12
dc/sc
Lugano
5 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2012
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 27 settembre
2012 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 27 settembre 2012 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2012 con la quale
ha negato a RI 1 il rimborso della spesa di collocamento (RiSC) della figlia __________
a partire da marzo 2012, in quanto il marito non conseguiva alcun reddito da
attività lucrativa, visto che frequentava la SUPSI. L’amministrazione ha
sottolineato che tale formazione non è equiparata a un’attività professionale
remunerata (cfr. doc. A).
1.2. Il 26
ottobre 2012 l’assicurata ha inoltrato alla Cassa uno scritto nel quale si è
così espressa:
"
Con la presente faccio riferimento al vostro
scritto del 27 settembre 2012 in cui il ricorso alla richiesta sopraccitata
viene respinto. Secondo la legge sugli assegni famiglia (Laf).
In questi giorni mi è capitato di ricevere un
libretto informativo "guida ai servizi per genitori nella città di __________"
redatto appunto dalla città di __________. Tra le varie informazioni vi è anche
il capitolo dedicato ai nidi d'infanzia. Alla fine dello stesso (come troverete
in allegato) si parla del diritto al rimborso della retta, e accanto si
specifica "anche per genitori in formazione o senza entrate",
facendo riferimento al vostro ufficio.
A seguito degli scritti precedenti dove
specificavo la nostra situazione economica temporanea, mi permetto di
sottolineare che il caso dovrebbe essere preso in considerazione in quanto la
necessità di continuare a portare la figlia al nido è evidente (per i mesi da
marzo a settembre 2012 in cui mio marito ha dovuto assentarsi dal lavoro ed io
ho dovuto continuare la mia attività lavorativa), non poteva certamente restare
a casa da sola!
In questi mesi abbiamo beneficiato di un aiuto quale
assegni integrativi e di prima infanzia nonché sussidio di cassa malati, gli
stessi sono stati valutati sul fabbisogno minimo necessario, senza però tenere
in considerazione la spesa di collocamento che purtroppo ha continuato a
gravare sulla nostra economia familiare nel corso dei mesi sopramenzionati.
Pertanto chiedo gentilmente di riesaminare la
nostra richiesta e se possibile di fissare un appuntamento direttamente nel
vostro ufficio per chiarire al meglio la nostra situazione." (Doc. I)
Questo scritto
è stato trasmesso dalla Cassa al TCA e considerato tempestivo ricorso (cfr. doc
II).
1.3. Nella sua
risposta del 27 novembre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
La Cassa si rifà ai contenuti delle decisioni
impugnate, richiamando quanto sinora ritenuto in fatto ed in diritto.
La possibilità di richiedere il rimborso della
spesa di collocamento è data esclusivamente in applicazione dall'art. 55 cpv. 1
Laf e meglio in ragione dei costi sostenuti "durante l'esercizio di una
attività lucrativa".
In particolare, si sottolinea che quanto
riportato nelle allegate informazioni della città di __________ (redatte
appunto dalla medesima senza il coinvolgimento della Cassa) non ha alcuna
influenza riguardo alla necessità di valutare le condizioni di diritto per il
riconoscimento di prestazioni da parte dell'unità amministrativa competente per
le decisioni di merito.
La Cassa si è comunque preoccupata, a seguito del
presente ricorso, di segnalare alla città di __________ la presenza dei
riscontrati errori." (Doc. IV)
1.4. L'11 marzo
2013 il Presidente del TCA ha posto all'avv. __________ i seguenti quesiti:
"
(…)
mi occorre sapere:
1. per
quale motivo la Cassa ritiene non adempiuto il presupposto dell’art. 55 cpv. 1
Laf, visto che RI 1 deve affidare la figlia all’asilo nido per poter lavorare
al 50%?
2. per
quale motivo, visto l’utilizzo dei termini “in particolare” all’art. 26 cpv. 2
RegLaf, la Cassa non ritiene di equiparare ad un’attività professionale
remunerata il periodo di formazione svolto da RI 2 dopo avere ricevuto un
congedo dal suo datore di lavoro?"
(Doc.
VI)
Il 21
marzo 2013 la Capo ufficio dell'Ufficio delle prestazioni e __________, capo
servizio centrale delle prestazioni sociali, hanno così risposto:
"
(…)
Per l'art. 55 Laf è considerata spesa di
collocamento del figlio quella che il genitore (inteso come famiglia
monoparentale) o i genitori (inteso come famiglia biparentale) devono sostenere
per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di un'attività
lucrativa. Conformemente all'art. 26 cpv. 1 Reg. Laf, è reputata attività
lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o
indipendente, considerata tale ai sensi della legislazione sull'AVS. L'art. 26
cpv. 2 Reg. Laf equipara poi la partecipazione ai provvedimenti professionali
previsti dalla LADI, dalla LAI o dalla LAS ad un'attività professionale
remunerata ai sensi dell'art. 55 Laf: per la partecipazione a tali
provvedimenti professionali i relativi dispositivi di legge prevedono, infatti,
l'erogazione di una "remunerazione".
Altrimenti detto, per poter beneficiare del
rimborso della spesa di collocamento del figlio (di seguito: RiSC) occorre
essere attivi professionalmente - o svolgere un'attività equiparabile nei
termini dell'art. 26 Reg. Laf - e conseguire un reddito ai sensi della
legislazione AVS: la formazione non rientra, quindi, nel novero delle attività
che possono conferire diritto al RiSC.
Con ciò, l'art. 26 Reg. Laf risulta, quindi,
essere coerente con gli intendimenti di questa prestazione, e meglio quella di
permettere ai genitori di conciliare le loro responsabilità genitoriali con
l'esercizio di un'attività lucrativa, intesa nel senso di un'attività
remunerata ai sensi della legislazione sull'AVS.
Questa scelta è pure coerente con la cascata
Laps, per la quale l'aiuto sociale allo studio, risp. l'assegno di studio
risultano essere prioritari rispetto all'assegno integrativo ed all'assegno di
prima infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. c) e d) Laps) e, conseguentemente, al RiSC.
In caso di famiglie biparentali - e coerentemente
con quanto prevede l'art. 52 cpv. 2 Laf in relazione all'assegno di prima
infanzia - per poter beneficiare di un rimborso da parte dello Stato della
spesa generata dal collocamento del figlio presso terzi, entrambi i genitori
devono esercitare un'attività professionale remunerata. L'art. 27 cpv. 1 Reg.
Laf dispone in effetti che la struttura di presa a carico deve indicare gli
orari del collocamento del figlio e certificare che essi corrispondono a quelli
dell'avente diritto nonché del suo coniuge o partner convivente, se membri
della sua unità di riferimento.
Nella fattispecie, nel periodo oggetto del
ricorso (marzo-maggio 2012), la signora RI 1 risultava esercitare un'attività
lucrativa al 50%: il suo piano settimanale prevedeva la presenza sul posto di
lavoro il lunedì mattina, il martedì tutto il giorno, il mercoledì mattina e il
giovedì mattina. Nello stesso periodo (in realtà, da marzo 2012 e fino ad
agosto 2012), il signor RI 2 risultava aver chiesto ed ottenuto un congedo non
pagato per motivi di studio. Dalle dichiarazioni della SUPSI si evince che "Il
curricolo di studio parallelo all'attività professionale (PAP) prevede una
regolare presenza a scuola di norma nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì
mattina e venerdì; il resto della settimana svolge un'attività lavorativa
presso uno studio di progettazione". Dalle dichiarazioni della SUPSI,
la presenza scolastica nei giorni indicati non risulta essere obbligatoria;
rispettivamente negli altri giorni (mercoledì pomeriggio e giovedì tutto il
giorno), senza che questa fosse una necessità dettata dal percorso formativo
scelto, il signor RI 2 risultava aver chiesto, ed ottenuto, un congedo non
pagato. Nel periodo marzo-maggio 2012 il signor RI 2i non può allora dimostrare
l'esercizio di un'attività lucrativa remunerata, di modo che l'attività da lui
svolta non rientra fra quelle coperte dagli artt. 55 Laf e 26 Reg. Laf nei
termini sopra indicati.
Diversamente, qualora il signor RI 2 avesse
mantenuto l'attività lucrativa (parziale) remunerata accanto al percorso
formativo presso la SUPSI, l'amministrazione avrebbe potuto entrare nel merito
della richiesta di RiSC, analogamente a quanto viene fatto in caso di un
apprendistato.
Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale
dovesse riconoscere il diritto al RiSC nella costellazione in esame, si osserva
come, perlomeno, il giovedì mattina il figlio avrebbe potuto essere affidato
alle cure del padre, non rendendosi quindi necessario un suo collocamento presso
terzi. Nel periodo oggetto del ricorso (marzo-maggio 2012), ciò sarebbe il caso
per i seguenti giovedì mattina: 1, 8 15, 22 e 29 marzo 2012; 5, 12, 19 e 26
aprile 2012; 3, 10, 24 e 31 maggio 2012 (giovedì 17 maggio 2012 risultava
essere giorno festivo)." (Doc. VII)
Al
riguardo gli assicurati hanno rilevato:
"
(…)
In materia facciamo nuovamente osservare che il
signor RI 2 é stato impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa in quanto
il ramo edile e quindi la presenza in cantiere preclude una continuità
settimanale per poter volgere al meglio i compiti assegnati. E' stato accordato
quindi con l'ufficio un periodo di congedo, in quanto per i restanti 1½ giorni
era impossibile avere un ruolo attivo all'interno dell'ufficio. Per questi mesi
l'attività scolastica ha sostituito l'attività lavorativa, non per scelta del
signor RI 2 ma per obbligo scolastico al fine di terminare il percorso di studi
intrapreso. Va sottolineato che al momento dell'iscrizione nel 2008, la SUPSI
non ha fornito gli orari di tutti i semestri e della tesi ma ha unicamente
anticipato che la frequenza sarebbe stata di 2 giorni settimanali, come infatti
é avvenuto per tutto il periodo precedente la nostra richiesta.
Per i mesi di marzo e aprile la frequenza risulta
quella elencata dalla lettera, vale a dire lunedì, martedì, mercoledì mattina e
venerdì, mentre per i mesi da maggio a giugno (periodo di tesi) la presenza era
di tutta la settimana. In entrambi i casi in forma verbale é stato più volte
confermato da parte della direzione SUPSI che la presenza ai corsi/atelier
fosse obbligatoria.
Inoltre non é stato possibile valutare
anticipatamente questo periodo, con l'eventualità di chiedere eventualmente una
borsa di studio, in quanto la stessa SUPSI ha comunicato l'orario per il semestre
finale (marzo-aprile) solo alla fine del mese di febbraio, e l'orario per la
tesi finale (maggio-agosto) alla fine del semestre precedente." (Doc. IX)
Il 18
aprile 2013 la Cassa ribadisce la richiesta di vedere confermata la decisione
di rifiuto delle spese di collocamento (cfr. Doc. XI).
in
diritto
2.1. L’art. 55
Laf prevede che:
"
1È
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante
l’esercizio di una attività lucrativa.
2Il
collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:
a) un nido dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente
alla legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le
famiglie del 15 settembre 2003."
L’art. 56
Laf stabilisce che hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:
"
a) i genitori che beneficiano di un assegno
integrativo o di prima
infanzia e che
adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia;
b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni
economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che
supera il loro reddito disponibile.
2Il diritto al
rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino
all’accesso del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in
cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente
accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.
3Il rimborso
della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe
riconosciute da altre leggi allo stesso titolo."
L’art. 26
del Reg. Laf precisa che:
"
1È considerata
attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata
o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti.
2Sono
equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare:
a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per l’insolvenza;
b) la partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi
della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità;
c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai
sensi della legge sull’assistenza sociale."
L’art.
27 del Reg.Laf stabilisce che :
"
1La struttura
di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che
gli stessi corrispondono agli orari lavorativi dell'avente diritto, del suo
coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.
2L'attestazione
è redatta per iscritto sull'apposito formulario”.
2.2. Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273
consid. 4.2 pag. 276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1
pag. 195; DTF 137 V 181 consid. 6.2.1 pag. 188) la legge è da interpretare in
primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia,
se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo
sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa
prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso
che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2 pag. 71).
2.3. L'ordinanza
deve essere interpretata conformemente alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid.
3.3 pag. 170-171).
Allorché
devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una
delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la
questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno interpretate
e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258, consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV
Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2).
Nella
misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di
conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il
Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini
manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è
contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione
regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su
motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche
che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per
contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione
inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a,
105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180
consid. 3 a).
Nell’ambito
di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa.
Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa
sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza
preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo
maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr.
28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid.
3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164
consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).
Le
ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a
restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche
se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254,
DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).
In una
sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:
"
L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il
Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini
quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta
pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione
dell'art. 109 LADI, che
incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della
legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e
non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura,
precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente
colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per
contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli
amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono
ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid.
5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."
2.4. Nella
presente fattispecie è incontestato che RI 1 esercita un'attività lucrativa a
tempo parziale ed affida la figlia ad un istituto nel periodo in cui lavora, e
perciò deve sostenerne delle spese.
Si pone
dunque la questione di sapere se in questo caso è realizzato il presupposto
dell'art. 55 cpv. 1 Laf, come sembrerebbe emergere dalla semplice lettura del
testo di legge, oppure no.
La Cassa
lo nega sostenendo che, trattandosi di una famiglia biparentale, occorre che
entrambi i coniugi esercitino un'attività lucrativa.
Nella
presente fattispecie, secondo l’amministrazione, ciò non è il caso di RI 2, il
quale ha chiesto ed ottenuto un congedo non pagato dal suo datore di lavoro per
proseguire gli studi alla SUPSI.
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA constata che, nel Messaggio 5189 del 18 dicembre 2001
relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in
occasione della quale sono state introdotte agli art. 47 seg. le disposizioni
sulla spesa di collocamento del figlio, il Consiglio di Stato ha sviluppato in
particolare le seguenti considerazioni:
"
Ritenuto che questa misura intende permettere ai
genitori di conciliare vita professionale e vita familiare, essa è limitata ai
genitori che per esercitare una attività lucrativa sono costretti ad affidare
il figlio alle cure di terzi.
Questo presupposto legale preclude l’accesso al
rimborso della spesa alle famiglie biparentali, ove soltanto uno dei due
genitori esercita un’attività lucrativa, considerato che l’altro genitore può
occuparsi della cura del figlio direttamente e personalmente; lo stesso dicasi
per le famiglie biparentali ove entrambi i genitori che lavorano a tempo
parziale hanno delle fasce orarie lavorative complementari e che permettono
loro di sostituirsi a vicenda nella cura del figlio.
Lo stesso dicasi per la categoria dei disoccupati
- che pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi
direttamente e personalmente dei figli - o ancora degli studenti se non
esercitano attività lucrativa." (pag.107)
Sempre a
proposito delle famiglie biparentali, l'art. 52 Laf, richiamato esplicitamente
dalla Cassa (cfr. consid.1.4), prevede che:
" 1I
genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito
ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della
soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps."
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che l'interpretazione storica, quella
sistematica e quella teleologica della norma, impongono di concludere che,
effettivamente, trattandosi di una famiglia biparentale, entrambi i coniugi
devono esercitare un'attività lucrativa per poter beneficiare di questa
prestazione.
Se solo
uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa, il diritto al rimborso della
spesa di collocamento invece non sussiste in quanto il coniuge che non lavora
può occuparsi direttamente del figlio.
Se il
coniuge che non lavora sta effettuando degli studi, le spese per il
collocamento devono dunque essere prese a carico dalla legislazione scolastica,
per il tramite dell'aiuto sociale (cfr. Messaggio citato pag. 107 nota 246).
Al
riguardo va ricordato che, secondo l’art. 2 cpv.1 della legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 , sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
"
a) le riduzioni dei premi previste
nell'assicurazione obbligatoria delle
cure
medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l'aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l'assegno
di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l'assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l'indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l'assegno
integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l'assegno
di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18
dicembre 2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8
marzo 1971."
L’art. 13
Laps prevede che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono
concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
"
a) prima dell'erogazione delle prestazioni
sociali di complemento
vanno erogate le
riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine;
c) nel
calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono
nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di
riferimento vi ha rinunciato."
2.5. Nel
considerando precedente il TCA ha concluso che, per determinare, per principio,
Fatti
il diritto al rimborso per le spese di collocamento del figlio, trattandosi di
famiglie biparentali, non è sufficiente che uno solo dei genitori eserciti
un'attività lucrativa.
Occorre
invece che entrambi i genitori abbiamo questo statuto.
Secondo
l’ art. 26 cpv. 1 del Reg Laf "è considerata attività lucrativa ogni
genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi
della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti".
Nella
presente fattispecie Fulvio Pagani non ha percepito lo stipendio nel periodo da
marzo ad agosto 2012 (cfr doc.46-48 e 53), ma ha invece lavorato nel resto dell’anno.
Secondo
il TCA questa situazione è diversa rispetto a quella di uno studente che non ha
mai intrapreso un'attività lucrativa. Infatti, per definizione, la persona che
chiede un congedo di studio, un lavoro ce l'ha.
Del
resto, anche dal profilo dell'AVS, in tale ipotesi, per stabilire lo statuto
contributivo dell’assicurato (se persona esercitante un’attività lucrativa o
persona senza attività lucrativa) occorre effettuare un calcolo comparativo
(cfr. art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28 bis OAVS; DTF 139 V 12 consid. 5.2 ; STCA
30.1999.163+189+193+30.2001.206 del 21 marzo 2002; STCA 30.2009.35 del 10 marzo
2010).
Non è
dunque automatico che, per il solo fatto di beneficiare di un congedo non
pagato durante una parte dell’anno, un assicurato perda lo statuto di persona
Considerandi
esercitante un’attività lucrativa dal profilo dell’AVS durante l’anno in
questione.
Per
questo motivo, secondo il TCA, le persone che esercitano normalmente
un’attività lucrativa salariata e che beneficiano di un congedo non pagato durante
un certo periodo dell’anno devono essere considerati esercitanti un attività
remunerata ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 del Reg. Laf.
Contrariamente
al parere dell’amministrazione nel caso concreto gli assicurati adempiono
dunque per principio le condizioni per poter beneficiare del rimborso della spesa
di collocamento.
Come giustamente
sottolineato dalla Cassa (cfr. consid.1.4 ) l’intervento degli assegni di
famiglia è sussidiario rispetto all’aiuto sociale allo studio e all’assegno di
studio (cfr. consid.2.4 in fine e STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.
).
2.6
Le motivazioni
per le quali non è stata presentata la relativa domanda e, soprattutto la
questione relativa a quale tipo di borsa di studio permetterebbe a Fulvio
Pagani di ottenere il rimborso delle spese di collocamento (sulle diverse tipologie,
cfr. la STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 e il Regolamento delle borse di
studio del 17 aprile 2012, in vigore dal 1° maggio 2012) non sono tuttavia state
approfondite, visto che la richiesta di rimborso per le spese di collocamento è
stata respinta per una questione di principio.
Gli atti
sono dunque rinviati all’amministrazione affinché chiarisca questo aspetto.
Qualora
dall’istruttoria dovesse emergere che la mancata richiesta di una borsa di studio
nel caso concreto fosse giustificata o che, comunque, nessuna borsa di studio
rimborsa la spesa di collocamento del figlio, la Cassa accorderà ai ricorrenti il
rimborso della spesa di collocamento, dopo avere anche verificato se e in che
misura l’assicurato era in condizione di occuparsi direttamente della figlia
durante l’esercizio dell’attività lucrativa della moglie (cfr. art. 27 cpv.1
reg. Laf. e il consid. 1.4 a proposito delle considerazioni dell’amministrazione
relative al mattino del giovedì e la risposta dei ricorrenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione
su reclamo del 27 settembre 2012 è annullata.
§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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