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Decisione

39.2012.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto al rimborso per le spese di collocamento del figlio, trattandosi di

famiglie biparentali, non è sufficiente che uno solo dei genitori eserciti

un'attività lucrativa.

Occorre

invece che entrambi i genitori abbiamo questo statuto.

Secondo

l’ art. 26 cpv. 1 del Reg Laf "è considerata attività lucrativa ogni

genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi

della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i

superstiti".

Nella

presente fattispecie Fulvio Pagani non ha percepito lo stipendio nel periodo da

marzo ad agosto 2012 (cfr doc.46-48 e 53), ma ha invece lavorato nel resto dell’anno.

Secondo

il TCA questa situazione è diversa rispetto a quella di uno studente che non ha

mai intrapreso un'attività lucrativa. Infatti, per definizione, la persona che

chiede un congedo di studio, un lavoro ce l'ha.

Del

resto, anche dal profilo dell'AVS, in tale ipotesi, per stabilire lo statuto

contributivo dell’assicurato (se persona esercitante un’attività lucrativa o

persona senza attività lucrativa) occorre effettuare un calcolo comparativo

(cfr. art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28 bis OAVS; DTF 139 V 12 consid. 5.2 ; STCA

30.1999.163+189+193+30.2001.206 del 21 marzo 2002; STCA 30.2009.35 del 10 marzo

2010).

Non è

dunque automatico che, per il solo fatto di beneficiare di un congedo non

pagato durante una parte dell’anno, un assicurato perda lo statuto di persona

Considerandi

esercitante un’attività lucrativa dal profilo dell’AVS durante l’anno in

questione.

Per

questo motivo, secondo il TCA, le persone che esercitano normalmente

un’attività lucrativa salariata e che beneficiano di un congedo non pagato durante

un certo periodo dell’anno devono essere considerati esercitanti un attività

remunerata ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 del Reg. Laf.

Contrariamente

al parere dell’amministrazione nel caso concreto gli assicurati adempiono

dunque per principio le condizioni per poter beneficiare del rimborso della spesa

di collocamento.

Come giustamente

sottolineato dalla Cassa (cfr. consid.1.4 ) l’intervento degli assegni di

famiglia è sussidiario rispetto all’aiuto sociale allo studio e all’assegno di

studio (cfr. consid.2.4 in fine e STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 consid.

2.

).

2.6

Le motivazioni

per le quali non è stata presentata la relativa domanda e, soprattutto la

questione relativa a quale tipo di borsa di studio permetterebbe a Fulvio

Pagani di ottenere il rimborso delle spese di collocamento (sulle diverse tipologie,

cfr. la STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 e il Regolamento delle borse di

studio del 17 aprile 2012, in vigore dal 1° maggio 2012) non sono tuttavia state

approfondite, visto che la richiesta di rimborso per le spese di collocamento è

stata respinta per una questione di principio.

Gli atti

sono dunque rinviati all’amministrazione affinché chiarisca questo aspetto.

Qualora

dall’istruttoria dovesse emergere che la mancata richiesta di una borsa di studio

nel caso concreto fosse giustificata o che, comunque, nessuna borsa di studio

rimborsa la spesa di collocamento del figlio, la Cassa accorderà ai ricorrenti il

rimborso della spesa di collocamento, dopo avere anche verificato se e in che

misura l’assicurato era in condizione di occuparsi direttamente della figlia

durante l’esercizio dell’attività lucrativa della moglie (cfr. art. 27 cpv.1

reg. Laf. e il consid. 1.4 a proposito delle considerazioni dell’amministrazione

relative al mattino del giovedì e la risposta dei ricorrenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione

su reclamo del 27 settembre 2012 è annullata.

§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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