39.2012.13
Negato condono della restituzione di AFI e API percepiti indebitam.da genn.a marzo 2011. Negata BF. Informato Cassa che moglie percepiva ID, ma non avvisato dell'errore del mancato computo di prest.AD
13 marzo 2013Italiano34 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2012.13
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, TCA
Titolo:
Negato condono della restituzione di AFI e API percepiti indebitam.da genn.a marzo 2011. Negata BF. Informato Cassa che moglie percepiva ID, ma non avvisato dell'errore del mancato computo di prest.AD(imp.annuo di fr.65'368 piuttosto rilevante)nei conteggi e che quindi ricevevano assegni più elevati
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 3 cpv. 2 CC
art. 6 CEDU
art. 46 LAF-TI
art. 47 agg. 52 LAF-TI
art. 21 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 agg. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.13
rs
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2012
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo dell'11 ottobre
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 27
maggio 2011, ha ordinato ai coniugi RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 15'111.--
percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1°
gennaio al 31 marzo 2011 (cfr. doc. 7a).
In
particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, poiché da accertamenti effettuati è
emerso che, a differenza di quanto considerato nelle decisioni dell’8 febbraio
2011 relative agli assegni integrativi e di prima infanzia, ossia un reddito da
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione pari a
fr. 0.--, RI 2 beneficiava ancora di indennità di disoccupazione per un importo
corrispondente a
fr.
65'368.--annui (cfr. doc. 7a).
1.2. Con
ulteriore decisione del 12 gennaio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di
condono formulata dagli assicurati il 27 luglio 2011 (cfr. doc. 8), in quanto
non poteva essere loro riconosciuta la buona fede, visto che i medesimi, che
peraltro avevano informato che la moglie percepiva delle indennità di
disoccupazione, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e
soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare
della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare l’errato
computo o comunque chiedere ragguagli in merito (cfr. doc. 9a).
1.3. A seguito
del reclamo degli assicurati, rappresentati dallo Studio legale __________
(cfr. doc. 10), la Cassa, l’11 ottobre 2012, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato che:
"
(…)
Nel caso concreto
l’amministrazione constata che il reddito annuo conseguito dalla signora RI 2
(CHF 65'368.--) è palesemente superiore rispetto a quello considerato
dall’amministrazione (CHF 0.--), ragione per cui non poteva sfuggire ai
reclamanti – specie in considerazione delle precedenti decisioni di
rifiuto/accoglimento 2 febbraio 2011 – che questa circostanza avrebbe avuto
delle conseguenze sull’importo degli assegni in oggetto.
Basti pensare che, in data
2 febbraio 2011 e con decorrenza dal 1° gennaio 2011, era stato in un primo
tempo (e correttamente) riconosciuto un assegno integrativo pari a soli CHF
441.-- mensili, mentre – proprio a seguito del computo delle indennità
percepite dalla moglie – l’assegno di prima infanzia era stato negato.
E’ solo in seguito alle
forti lamentele del signor RI 1 che la Cassa è stata convinta di non avere
correttamente effettuato i propri calcoli e ha – erroneamente – stralciato
qualsiasi indennità disoccupazione.
Ora, a giudizio della
Cassa e sulla base degli atti componenti l’incarto, risulta evidente che i
coniugi RI 1 erano coscienti del fatto che il diritto agli assegni e il
relativo importo dipendeva anche dal reddito conseguito dalla signora RI 2.
Un’attenta lettura delle
citate tabelle di calcolo avrebbe certo permesso di constatare che nei mesi
interessati venivano versati degli assegni superiori a quelli di diritto a
causa di un errore della Cassa, che non aveva computato le indennità di
disoccupazione percepite dalla signora RI 2.
Fatti
I coniugi RI 1 dovevano
così accorgersi immediatamente dell’errore e segnalarlo all’amministrazione,
chiarendo la situazione, Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro
buona fede, visto anche, e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra
il reddito considerato e quello conseguito.
(…)” (Doc. A)
1.4. La decisione
su reclamo è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dai coniugi RI 1,
personalmente, i quali ne hanno chiesto l’annullamento, come pure di essere
posti al beneficio del condono della somma di fr. 15'111.--.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali gli stessi hanno, segnatamente,
addotto che
"
(…) inoltriamo ricorso avverso la summenzionata
decisione per il fatto che la stessa non tiene in considerazione la nostra
buona fede.
L’errore nel computare
l’importo della prestazione sociale conferitaci per la nostra situazione di
bisogno, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, non può esserci
accollato. Trattasi di calcoli e parametri di cui non siamo avvezzi, la cui non
facile comprensione è di stretta competenza dell’Autorità che tratta con
dovizia professionale tali questioni. E’ esclusa in altri termini qualsivoglia
nostra malafede e/o negligenza nell’aver ricevuto la somma di cui ci è richiesta
la restituzione, avendo dato all’Autorità tutti gli estremi reddituali e di
spese a noi riconducibili.
(…)” (Doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
1.6. Il 5
dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno ribadito la loro buona fede nell’aver
seguito passo per passo la procedura, senza nulla nascondere all’autorità
competente, collaborando e fornendo nella piena trasparenza tutta la
documentazione e le informazioni richieste loro.
I
medesimi ritengono che sia quindi da escludere una qualsivoglia malafede e/o
negligenza.
Gli
insorgenti hanno, poi, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri
loro di non aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione,
in un primo tempo, si è accorta di avere sbagliato. I ricorrenti sono del
parere che tale circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era.
Essi
hanno evidenziato di non avere assolutamente alcuna cognizione dei parametri di
calcolo e della normativa relativa a tale materia.
Quali
ulteriori mezzi di prova i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio,
l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure
di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire
un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni
integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).
1.7. La Cassa ha
preso posizione riguardo al doc. V con scritto del 3 gennaio 2013 (cfr. doc.
VII).
1.8. Il doc. VII
è stato inviato per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno
negato ai coniugi RI 1 e RI 2 il condono dell’obbligo di restituire l’importo
di fr. 15’111.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° gennaio al 31 marzo 2011.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, stabilisce quanto segue:
" 1I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di
riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di
cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o
ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno
da lui esigibile.
3Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps.”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio
della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del
diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss
CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle
leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il
principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR
2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique
VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag.
125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)
oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi,
che peraltro l’avevano informata che la moglie percepiva delle indennità di
disoccupazione, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e
soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare
Considerandi
della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare il mancato
computo delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie o comunque
chiedere ragguagli in merito.
Ciò a
maggior ragione visto che il reddito conseguito dalla ricorrente,
corrispondente a indennità di disoccupazione di fr. 65'368.-- annui, risulta
palesemente superiore rispetto al reddito nullo considerato
dall’amministrazione.
Inoltre
l’amministrazione ha indicato che un altro elemento per il quale non poteva
sfuggire agli insorgenti che il conteggio delle indennità di disoccupazione
della moglie avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni è la
circostanza che in un primo tempo, e meglio il 2 febbraio 2011, con decorrenza
dal 1° gennaio 2011 aveva computato l’importo di fr. 65'368.-- annui quale
reddito da indennità di disoccupazione e aveva riconosciuto agli assicurati un
assegno integrativo di fr. 411.--, invece di fr. 1'286.-- concesso senza tener
conto delle prestazioni LADI, negando un assegno di prima infanzia (cfr. doc.
A).
I
ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede, in quanto, in
primo luogo, non hanno mai nascosto alcunché, collaborando e fornendo al
contrario ogni informazione utile.
In
secondo luogo, essi ritengono che l’errore di computo ai fini della
determinazione dell’assegno integrativo e di prima infanzia non possa essere
loro accollato, siccome si tratta di conteggi e parametri di cui non sono
avvezzi, la cui non facile comprensione è di stretta competenza della Cassa.
Essi
hanno, pure, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri loro di non
aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione, in un primo
tempo, si è accorta di avere sbagliato. Gli insorgenti sono del parere che tale
circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era (cfr. doc. I; V).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto
segue:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le
persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi
pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano
necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per
le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della
collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione
della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato
dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il
rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che
compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di
collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),
fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Inoltre,
come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1
).
2.11
In concreto
la Cassa stessa, nella decisione del 12 gennaio 2012 con cui ha negato ai
ricorrenti il condono della restituzione della somma di fr. 15'111.-- ha
evidenziato che nel caso di specie non si tratta di stabilire se inizialmente
vi sia stata o meno da parte dei ricorrenti una violazione dell’obbligo di
informare.
La parte
resistente, al riguardo, ha precisato che i coniugi RI 1 con la documentazione
presentata in occasione della domanda di assegni integrativi e di prima
infanzia inoltrata il 7 dicembre 2010 tramite lo Sportello regionale Laps,
hanno effettivamente informato l’amministrazione che RI 2 era al beneficio
dell’indennità giornaliera di disoccupazione (cfr. doc. 10).
2.12
Ai
ricorrenti, a seguito della loro domanda del dicembre 2010 volta a ottenere gli
assegni di famiglia, sono state intimate due decisioni del 2 febbraio 2011, con
le quali è stato loro negato sia un assegno integrativo che un assegno di prima
infanzia, in quanto il reddito disponibile residuale della loro unità di
riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, 1d).
Nei
redditi computabili Laps sono state computate delle indennità di disoccupazione
di complessivi fr. 113'203.--, di cui fr. 47'835.-- corrispondono a prestazioni
LADI a favore del marito e fr. 65'368.-- a prestazioni LADI a favore della
moglie (cfr. doc. 1b; 1f).
Alla
Cassa il 7 febbraio 2011 è pervenuta una decisione emessa dalla Cassa
Disoccupazione ____________________ il 25 novembre 2010 da cui risulta che il
diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di RI 1 si
è esaurito il 25 novembre 2010 (cfr. doc. 3).
Conseguentemente
la Cassa ha emanato due ulteriori decisioni, che riportano la data sempre del 2
febbraio 2011, con le quali, tenendo conto a titolo di reddito computabile Laps
unicamente delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie, pari a fr.
65'368.--, ha accordato agli insorgenti un assegno integrativo di fr. 411.-- al
mese per il periodo gennaio – novembre 2011 (cfr. doc. 2), ma ha negato loro il
diritto a un assegno di prima infanzia poiché non presentavano una lacuna di
reddito Laps (cfr. doc. 2g).
L’8
febbraio 2011 la Cassa ha, però, emesso due nuove decisioni valide dal gennaio
al novembre 2011 con cui ha riconosciuto ai coniugi RI 1 un assegno integrativo
di fr. 1'286.-- al mese e un assegno di prima infanzia di fr. 4'162.-- mensili
(cfr. doc. 4; 4f).
L’amministrazione,
nei redditi, non ha computato alcunché a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a conteggiare gli
alimenti a favore di __________, pari a fr. 8'400.-- annui (cfr. doc. 4e; 4m).
La parte
resistente ha puntualizzato di aver emanato, l’8 febbraio 2011, due nuove
decisioni, nelle quali non è stato tenuto conto di alcunché a titolo di
indennità di disoccupazione, in quanto, dopo la notifica dei provvedimenti del
2.
febbraio 2011 in cui erano state prese in considerazione soltanto le
indennità di disoccupazione versate alla moglie, RI 1 l’ha contattata lamentandosi
che la cessazione delle prestazioni LADI sarebbe stata considerata in modo
insufficiente (cfr. doc. A; VII).
Tuttavia la
ricorrente nel periodo qui in questione, contrariamente a quanto considerato
dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011, era ancora al beneficio di
indennità di disoccupazione, come emerge in particolare dai conteggi allestiti
dalla Cassa Disoccupazione il 1° febbraio 2011 per il mese di gennaio 2011 e il
25.
febbraio 2011 per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 5e; 5f).
2.13
Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per
vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona
fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte
dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,
rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto
matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle
PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze
specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo
non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto
di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima
Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite
a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato.
Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato
tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria
delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere
versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva
disporre.
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,
relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.
2.14
Nel caso
concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che nel periodo
determinante (gennaio - marzo 2011; cfr. doc. 5e; 5f; 8bd), RI 2 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto considerato
dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h).
Se gli
assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio
degli assegni dell’8 febbraio 2011, non avrebbero potuto non rilevare una
differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione e quanto
tenuto in considerazione dalla Cassa.
Ciò a
maggior ragione, da un lato, poiché l’amministrazione, a titolo di indennità di
disoccupazione, non ha semplicemente conteggiato un importo inferiore a quello
corretto, ma non ha considerato alcunché.
D’altro
lato perchè l’ammontare annuo delle indennità di disoccupazione percepite
dall’insorgente, pari a fr. 65'368.-- – peraltro in quanto tale mai contestato
dai ricorrenti – che l’amministrazione a torto non ha computato nei redditi
degli stessi risulta piuttosto rilevante.
Vista
l’entità dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ai
ricorrenti non poteva dunque sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto
delle conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.
Un'attenta
lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc.
4; 4h) - considerato in particolare che con le precedenti decisioni del 2
febbraio 2011 inviate ai ricorrenti la Cassa, conteggiando rettamente la somma
di prestazioni LADI di fr. 65’368.-- annui di cui beneficiava la moglie, aveva attribuito
un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese (importo ben inferiore alla somma
di fr. 1'286.-- accordata quale assegno integrativo con decisione dell’8
febbraio 2011; cfr. doc. 2; 4), mentre aveva negato un assegno di prima
infanzia (cfr. doc. 2g) - avrebbe permesso agli assicurati, in primo luogo, di
constatare che per i mesi a far tempo dal gennaio 2011 era loro riconosciuto il
diritto a un assegno di prima infanzia e loro concesso un assegno integrativo
di importo superiore a quello di diritto, in quanto l’amministrazione non aveva
computato il reddito da indennità di disoccupazione percepito dalla moglie.
In
secondo luogo, di rendersi conto ogni mese (da gennaio a marzo 2011) che veniva
loro corrisposto un assegno di prima infanzia al quale in realtà non avevano
diritto e un assegno integrativo il cui ammontare risultava più elevato di
quello effettivamente spettante loro sempre a causa dell’errore della Cassa che
non aveva conteggiato alcunché quale reddito da indennità di disoccupazione.
Non è di
ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale di non avere alcuna
cognizione dei parametri di calcolo e della normativa relativa alla materia
degli assegni di famiglia (cfr. doc. I; V).
Infatti,
perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di
riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del
diritto degli assegni di famiglia e, in particolare, nell’ambito del conteggio
specifico delle prestazioni.
Ognuno sa
quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa oppure da un
assicurazione sociale a titolo di rendita o di indennità giornaliere, come ad
esempio in concreto da indennità di disoccupazione.
Di
conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura delle Tabelle di
calcolo dell’8 febbraio 2011 avrebbe permesso di constatare che la Cassa aveva
completamente omesso di tenere conto del reddito da prestazioni LADI di cui era
al beneficio la moglie.
I
ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo
all'amministrazione o perlomeno chiedere ragguagli in merito.
Non
avendo proceduto in tale senso, non può essere riconosciuta la loro buona fede,
visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità del reddito da indennità di
disoccupazione percepito da RI 2 e non considerato dalla Cassa (cfr. STCA
39.2012.14
del 20 febbraio 2013; 38.2005.103 del 5 aprile 2006).
In tale
contesto va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,
l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del
ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).
Infine va
sottolineato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento
doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).
Per un
caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha
confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni
integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione
dell’attività lavorativa.
Questa
Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla
Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione
del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva
allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui
figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere
imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente
l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei
conseguito.
Dall’altro,
ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che
non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In
effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe
permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era
nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi
l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto
segnalare l’errore all’amministrazione.
2.15
Nello scritto
del 5 dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio,
l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure
di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire
un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni
integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo
di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato
su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un
pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il
proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma hanno semplicemente
chiesto il loro interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001
nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;
RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del
13.
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In simili
condizioni, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i
principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di
prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.5.; 2.7.; 2.13.) consentono
al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le
audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del
giudizio.
Di
conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale
audizione, nonché l’audizione di testi deve essere respinta.
2.16
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare
la decisione su reclamo dell’11 ottobre 2012 della Cassa.
A titolo
abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto
evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio
la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 4).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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