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Decisione

39.2012.13

Negato condono della restituzione di AFI e API percepiti indebitam.da genn.a marzo 2011. Negata BF. Informato Cassa che moglie percepiva ID, ma non avvisato dell'errore del mancato computo di prest.AD

13 marzo 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 dovevano

così accorgersi immediatamente dell’errore e segnalarlo all’amministrazione,

chiarendo la situazione, Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro

buona fede, visto anche, e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra

il reddito considerato e quello conseguito.

(…)” (Doc. A)

1.4. La decisione

su reclamo è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dai coniugi RI 1,

personalmente, i quali ne hanno chiesto l’annullamento, come pure di essere

posti al beneficio del condono della somma di fr. 15'111.--.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali gli stessi hanno, segnatamente,

addotto che

"

(…) inoltriamo ricorso avverso la summenzionata

decisione per il fatto che la stessa non tiene in considerazione la nostra

buona fede.

L’errore nel computare

l’importo della prestazione sociale conferitaci per la nostra situazione di

bisogno, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, non può esserci

accollato. Trattasi di calcoli e parametri di cui non siamo avvezzi, la cui non

facile comprensione è di stretta competenza dell’Autorità che tratta con

dovizia professionale tali questioni. E’ esclusa in altri termini qualsivoglia

nostra malafede e/o negligenza nell’aver ricevuto la somma di cui ci è richiesta

la restituzione, avendo dato all’Autorità tutti gli estremi reddituali e di

spese a noi riconducibili.

(…)” (Doc. I)

1.5. La Cassa, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

1.6. Il 5

dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno ribadito la loro buona fede nell’aver

seguito passo per passo la procedura, senza nulla nascondere all’autorità

competente, collaborando e fornendo nella piena trasparenza tutta la

documentazione e le informazioni richieste loro.

I

medesimi ritengono che sia quindi da escludere una qualsivoglia malafede e/o

negligenza.

Gli

insorgenti hanno, poi, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri

loro di non aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione,

in un primo tempo, si è accorta di avere sbagliato. I ricorrenti sono del

parere che tale circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era.

Essi

hanno evidenziato di non avere assolutamente alcuna cognizione dei parametri di

calcolo e della normativa relativa a tale materia.

Quali

ulteriori mezzi di prova i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio,

l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure

di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire

un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni

integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).

1.7. La Cassa ha

preso posizione riguardo al doc. V con scritto del 3 gennaio 2013 (cfr. doc.

VII).

1.8. Il doc. VII

è stato inviato per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno

negato ai coniugi RI 1 e RI 2 il condono dell’obbligo di restituire l’importo

di fr. 15’111.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima

infanzia dal 1° gennaio al 31 marzo 2011.

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia

(Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori

coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

(cpv. 2)”

Ai sensi,

poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

L’art. 52

Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia

biparentale, stabilisce quanto segue:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se l’unità di

riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di

cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o

ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno

da lui esigibile.

3Il reddito

ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare

del diritto ai sensi della Laps.”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Secondo

l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché

la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento

sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti

per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento

rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio

della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del

diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss

CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle

leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il

principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR

2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique

VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag.

125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)

oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi,

che peraltro l’avevano informata che la moglie percepiva delle indennità di

disoccupazione, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e

soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare

Considerandi

della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare il mancato

computo delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie o comunque

chiedere ragguagli in merito.

Ciò a

maggior ragione visto che il reddito conseguito dalla ricorrente,

corrispondente a indennità di disoccupazione di fr. 65'368.-- annui, risulta

palesemente superiore rispetto al reddito nullo considerato

dall’amministrazione.

Inoltre

l’amministrazione ha indicato che un altro elemento per il quale non poteva

sfuggire agli insorgenti che il conteggio delle indennità di disoccupazione

della moglie avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni è la

circostanza che in un primo tempo, e meglio il 2 febbraio 2011, con decorrenza

dal 1° gennaio 2011 aveva computato l’importo di fr. 65'368.-- annui quale

reddito da indennità di disoccupazione e aveva riconosciuto agli assicurati un

assegno integrativo di fr. 411.--, invece di fr. 1'286.-- concesso senza tener

conto delle prestazioni LADI, negando un assegno di prima infanzia (cfr. doc.

A).

I

ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede, in quanto, in

primo luogo, non hanno mai nascosto alcunché, collaborando e fornendo al

contrario ogni informazione utile.

In

secondo luogo, essi ritengono che l’errore di computo ai fini della

determinazione dell’assegno integrativo e di prima infanzia non possa essere

loro accollato, siccome si tratta di conteggi e parametri di cui non sono

avvezzi, la cui non facile comprensione è di stretta competenza della Cassa.

Essi

hanno, pure, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri loro di non

aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione, in un primo

tempo, si è accorta di avere sbagliato. Gli insorgenti sono del parere che tale

circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era (cfr. doc. I; V).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto

segue:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare

gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le

persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente

tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e

stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi

pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire

nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano

necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il

Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per

le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della

collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione

della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato

dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il

rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che

compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di

collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),

fornendo le informazioni e la documentazione necessari

(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano

gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori

privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Inoltre,

come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una

variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1

).

2.11

In concreto

la Cassa stessa, nella decisione del 12 gennaio 2012 con cui ha negato ai

ricorrenti il condono della restituzione della somma di fr. 15'111.-- ha

evidenziato che nel caso di specie non si tratta di stabilire se inizialmente

vi sia stata o meno da parte dei ricorrenti una violazione dell’obbligo di

informare.

La parte

resistente, al riguardo, ha precisato che i coniugi RI 1 con la documentazione

presentata in occasione della domanda di assegni integrativi e di prima

infanzia inoltrata il 7 dicembre 2010 tramite lo Sportello regionale Laps,

hanno effettivamente informato l’amministrazione che RI 2 era al beneficio

dell’indennità giornaliera di disoccupazione (cfr. doc. 10).

2.12

Ai

ricorrenti, a seguito della loro domanda del dicembre 2010 volta a ottenere gli

assegni di famiglia, sono state intimate due decisioni del 2 febbraio 2011, con

le quali è stato loro negato sia un assegno integrativo che un assegno di prima

infanzia, in quanto il reddito disponibile residuale della loro unità di

riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, 1d).

Nei

redditi computabili Laps sono state computate delle indennità di disoccupazione

di complessivi fr. 113'203.--, di cui fr. 47'835.-- corrispondono a prestazioni

LADI a favore del marito e fr. 65'368.-- a prestazioni LADI a favore della

moglie (cfr. doc. 1b; 1f).

Alla

Cassa il 7 febbraio 2011 è pervenuta una decisione emessa dalla Cassa

Disoccupazione ____________________ il 25 novembre 2010 da cui risulta che il

diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di RI 1 si

è esaurito il 25 novembre 2010 (cfr. doc. 3).

Conseguentemente

la Cassa ha emanato due ulteriori decisioni, che riportano la data sempre del 2

febbraio 2011, con le quali, tenendo conto a titolo di reddito computabile Laps

unicamente delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie, pari a fr.

65'368.--, ha accordato agli insorgenti un assegno integrativo di fr. 411.-- al

mese per il periodo gennaio – novembre 2011 (cfr. doc. 2), ma ha negato loro il

diritto a un assegno di prima infanzia poiché non presentavano una lacuna di

reddito Laps (cfr. doc. 2g).

L’8

febbraio 2011 la Cassa ha, però, emesso due nuove decisioni valide dal gennaio

al novembre 2011 con cui ha riconosciuto ai coniugi RI 1 un assegno integrativo

di fr. 1'286.-- al mese e un assegno di prima infanzia di fr. 4'162.-- mensili

(cfr. doc. 4; 4f).

L’amministrazione,

nei redditi, non ha computato alcunché a titolo di prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a conteggiare gli

alimenti a favore di __________, pari a fr. 8'400.-- annui (cfr. doc. 4e; 4m).

La parte

resistente ha puntualizzato di aver emanato, l’8 febbraio 2011, due nuove

decisioni, nelle quali non è stato tenuto conto di alcunché a titolo di

indennità di disoccupazione, in quanto, dopo la notifica dei provvedimenti del

2.

febbraio 2011 in cui erano state prese in considerazione soltanto le

indennità di disoccupazione versate alla moglie, RI 1 l’ha contattata lamentandosi

che la cessazione delle prestazioni LADI sarebbe stata considerata in modo

insufficiente (cfr. doc. A; VII).

Tuttavia la

ricorrente nel periodo qui in questione, contrariamente a quanto considerato

dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011, era ancora al beneficio di

indennità di disoccupazione, come emerge in particolare dai conteggi allestiti

dalla Cassa Disoccupazione il 1° febbraio 2011 per il mese di gennaio 2011 e il

25.

febbraio 2011 per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 5e; 5f).

2.13

Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona

fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla

modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte

dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,

rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto

matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle

PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo

non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto

di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima

Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite

a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato.

Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato

tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria

delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere

versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva

disporre.

In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,

relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

2.14

Nel caso

concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che nel periodo

determinante (gennaio - marzo 2011; cfr. doc. 5e; 5f; 8bd), RI 2 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto considerato

dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h).

Se gli

assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio

degli assegni dell’8 febbraio 2011, non avrebbero potuto non rilevare una

differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione e quanto

tenuto in considerazione dalla Cassa.

Ciò a

maggior ragione, da un lato, poiché l’amministrazione, a titolo di indennità di

disoccupazione, non ha semplicemente conteggiato un importo inferiore a quello

corretto, ma non ha considerato alcunché.

D’altro

lato perchè l’ammontare annuo delle indennità di disoccupazione percepite

dall’insorgente, pari a fr. 65'368.-- – peraltro in quanto tale mai contestato

dai ricorrenti – che l’amministrazione a torto non ha computato nei redditi

degli stessi risulta piuttosto rilevante.

Vista

l’entità dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ai

ricorrenti non poteva dunque sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto

delle conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.

Un'attenta

lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc.

4; 4h) - considerato in particolare che con le precedenti decisioni del 2

febbraio 2011 inviate ai ricorrenti la Cassa, conteggiando rettamente la somma

di prestazioni LADI di fr. 65’368.-- annui di cui beneficiava la moglie, aveva attribuito

un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese (importo ben inferiore alla somma

di fr. 1'286.-- accordata quale assegno integrativo con decisione dell’8

febbraio 2011; cfr. doc. 2; 4), mentre aveva negato un assegno di prima

infanzia (cfr. doc. 2g) - avrebbe permesso agli assicurati, in primo luogo, di

constatare che per i mesi a far tempo dal gennaio 2011 era loro riconosciuto il

diritto a un assegno di prima infanzia e loro concesso un assegno integrativo

di importo superiore a quello di diritto, in quanto l’amministrazione non aveva

computato il reddito da indennità di disoccupazione percepito dalla moglie.

In

secondo luogo, di rendersi conto ogni mese (da gennaio a marzo 2011) che veniva

loro corrisposto un assegno di prima infanzia al quale in realtà non avevano

diritto e un assegno integrativo il cui ammontare risultava più elevato di

quello effettivamente spettante loro sempre a causa dell’errore della Cassa che

non aveva conteggiato alcunché quale reddito da indennità di disoccupazione.

Non è di

ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale di non avere alcuna

cognizione dei parametri di calcolo e della normativa relativa alla materia

degli assegni di famiglia (cfr. doc. I; V).

Infatti,

perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di

riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del

diritto degli assegni di famiglia e, in particolare, nell’ambito del conteggio

specifico delle prestazioni.

Ognuno sa

quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa oppure da un

assicurazione sociale a titolo di rendita o di indennità giornaliere, come ad

esempio in concreto da indennità di disoccupazione.

Di

conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura delle Tabelle di

calcolo dell’8 febbraio 2011 avrebbe permesso di constatare che la Cassa aveva

completamente omesso di tenere conto del reddito da prestazioni LADI di cui era

al beneficio la moglie.

I

ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo

all'amministrazione o perlomeno chiedere ragguagli in merito.

Non

avendo proceduto in tale senso, non può essere riconosciuta la loro buona fede,

visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità del reddito da indennità di

disoccupazione percepito da RI 2 e non considerato dalla Cassa (cfr. STCA

39.2012.14

del 20 febbraio 2013; 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

In tale

contesto va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del

ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Infine va

sottolineato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

Per un

caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha

confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni

integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione

dell’attività lavorativa.

Questa

Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla

Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione

del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva

allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui

figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere

imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente

l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei

conseguito.

Dall’altro,

ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che

non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In

effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe

permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era

nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi

l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto

segnalare l’errore all’amministrazione.

2.15

Nello scritto

del 5 dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio,

l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure

di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire

un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni

integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato

su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma hanno semplicemente

chiesto il loro interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001

nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;

RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del

13.

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In simili

condizioni, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i

principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di

prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.5.; 2.7.; 2.13.) consentono

al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le

audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale

audizione, nonché l’audizione di testi deve essere respinta.

2.16

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare

la decisione su reclamo dell’11 ottobre 2012 della Cassa.

A titolo

abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto

evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio

la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 4).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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