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Decisione

39.2012.14

Negato condono della rest.di AFI+API da 7/10 a 1/11.Non violaz.obbligo di informare(al max neglig.lieve:non inviato c.di lavoro e non attirato attenz.c.ca data inizio attiv. moglie).Tuttavia BF va neg

20 febbraio 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede e di avere tempestivamente

notificato ogni cambiamento all’amministrazione, come pure di non essersi resi

conto dell’errore fino all’emanazione della decisione di restituzione, poiché

non sapevano come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).

2.10. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto

segue:

" 1Le persone che compongono

l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare

gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le

persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente

tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e

stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi

pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire

nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano

necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi

servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il

Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per

le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della

collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione

della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato

dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il

rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che

compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di

collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),

fornendo le informazioni e la documentazione necessari

(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano

gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori

privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Inoltre,

come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una

variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

2.11. In concreto

il 28 giugno 2010 RI 1 ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:

"

Lodevole istituto,

vi trasmetto documenti

relativi al cambiamento della nostra situazione economica familiare.

Resto a vostra

disposizione per qualsiasi chiarimento e confido in un riesame della suddetta

pratica nel minor tempo possibile

Vogliate nel frattempo

gradire i miei cordiali saluti.

__________, 28.06.2010

Allegati: contratto

lavoro marito

busta paga

marito

contratto

lavoro moglie

busta paga

moglie” (Doc. 5)

Il

“contratto lavoro marito” annesso allo scritto del 28 giugno 2010 corrisponde

al contratto di lavoro con la ditta __________ concluso il 16 giugno 2010 che

prevedeva l’assunzione di RI 1 dal 8 giugno 2010 in qualità di posatore con una retribuzione lorda di fr. 4'000.-- al mese (cfr. doc. 4).

Il

conteggio salario allegato è quello relativo al mese di giugno 2010, e meglio al

lasso di tempo 8-30 giugno 2010 in cui l’insorgente ha lavorato per la ditta di

__________ (cfr. doc. 3).

Dallo

stesso emerge che il salario lordo del marito per il periodo di giugno 2010 in cui ha lavorato era di fr. 3'000.--. E’ stato, al riguardo, precisato che in quel mese egli è

stato attivo al 75% e che il salario base mensile lordo era di fr. 4'000.-- (cfr.

doc. 3).

Il

“contratto lavoro moglie” trasmesso alla Cassa con la lettera del 28 giugno

2010 coincide con il contratto di lavoro concluso tra RI 2 e la __________.

La

ricorrente è stata assunta dal 1° giugno 2010 quale responsabile ordine e

pulizie con uno stipendio di fr. 250.-- lordi al mese (cfr. doc. 2).

Il

conteggio di stipendio annesso si riferisce all’ __________ (cfr. doc. 1).

Il 23

luglio 2010 i ricorrenti hanno, poi, inviato un ulteriore scritto alla Cassa a

cui hanno allegato ulteriori documenti relativi al cambiamento della loro

situazione familiare, denominati “contratto di lavoro e busta paga moglie”

(cfr. doc. 9)

Il

contratto di lavoro si riferisce all’impiego dell’insorgente presso la __________

in qualità di responsabile ordine e pulizie, iniziato il 1° giugno 2010 con una

retribuzione mensile di fr. 550.-- lordi (cfr. doc. 8).

Dal

conteggio di salario del 5 luglio 2010 afferente al mese di giugno 2010 emerge

effettivamente uno stipendio di fr. 550.-- lordi al mese (cfr. doc. 7).

2.12. Attentamente

esaminata la documentazione agli atti, il TCA rileva, per quanto riguarda le

occupazioni svolte da RI 2, che alla lettera inviata dal ricorrente il 28

giugno 2010 è stato annesso unicamente il contratto di lavoro concluso dalla

moglie con la __________ a partire dal 1° giugno 2010 ad esclusione del

contratto di impiego con la __________ sempre iniziato il 1° giugno 2010.

Quest’ultimo

contratto è stato tuttavia inviato all’amministrazione il 23 luglio 2010 (cfr.

doc. 9; 8) con il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 (cfr.

doc. 7).

Al

riguardo va osservato che il conteggio di salario dell’occupazione di RI 2

presso la __________ è stato rilasciato soltanto il 5 luglio 2010 (cfr. doc.

7), a differenza del conteggio di salario del mese di giugno 2010 relativo

all’attività presso la __________, emesso il 18 giugno 2010 (cfr. doc. 3), e

del conteggio del mese di giugno 2010 attinente all’impiego presso la __________

a disposizione della ricorrente perlomeno dal 28 giugno 2010 (cfr. doc. 5; 1).

E’,

quindi, altamente verosimile che l’assicurata abbia ricevuto lo stipendio del

mese di giugno 2010 unicamente nel mese di luglio 2010.

Il

contratto di lavoro concluso dal marito con la __________rl con effetto dal 8

giugno 2010 che enuncia a chiare lettere che la retribuzione era di fr.

4'000.-- lordi al mese è stato, inoltre, allegato dai ricorrenti allo scritto

del 28 giugno 2010 (cfr. doc. 4).

Il

conteggio di salario del mese di giugno 2010, anch’esso trasmesso alla Cassa il

28 giugno 2010, indica poi il motivo per il quale la retribuzione lorda di quel

mese ammontava a fr. 3'000.-, invece di fr. 4'000.--, ossia poiché l’assicurato

ha lavorato non per l’intero mese, ma dal 8 al 30 giugno 2010 (75% di fr.

4'000.-- = fr. 3'000).

Di fatto

i ricorrenti, entro il 23 luglio 2010, hanno così comunicato

all’amministrazione tutti i loro nuovi impieghi iniziati nel mese di giugno

2010 con i rispettivi salari da porre alla base dei calcoli dell’assegno

integrativo e di prima infanzia.

Del resto

con lo scritto del 28 giugno 2010 gli insorgenti hanno inviato la

documentazione afferente alle nuove occupazioni, confidando nel riesame della

pratica di assegni familiari (cfr. doc. 5).

Con lo

scritto del 23 luglio 2010 a cui hanno allegato il contratto di lavoro con la __________

e il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 essi hanno, altresì,

fatto riferimento al “cambiamento” intervenuto nella loro economia familiare

(cfr. doc. 9).

Alla fine

di luglio 2010 la Cassa avrebbe, dunque, potuto già adeguare i conteggi degli

assegni dal mese di giugno 2010 e non solo da agosto 2010 (cfr. doc. 10).

In queste

circostanze secondo questo Tribunale agli assicurati può esser imputata al

massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negare loro la buona fede,

cfr. consid. 2.7), per non avere inviato già il 28 giugno 2010 perlomeno il

contratto di lavoro con la __________ e per non avere in seguito, il 23 luglio

2010, attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione sul fatto che

anche il contratto con la __________ aveva avuto inizio il 1° giugno 2010 e che

da quel mese la ricorrente aveva percepito lo stipendio.

Per un

diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo

a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla

domanda di revisione di una precedente decisione.

Considerandi

Per

quanto concerne, poi, l’entità dello stipendio conseguito dal marito presso la __________,

come visto, dai documenti allegati dai ricorrenti allo scritto del 28 giugno

2010.

risulta chiaramente che il salario ammontava a fr. 4'000.-- (cfr. doc. 5,

4, 3).

In

effetti relativamente a questo punto anche la Cassa ha indicato che non si

tratta di stabilire se vi sia stata oppure no violazione dell’obbligo di

informare, visto che gli assicurati con lettera del 28 giugno 2010 l’hanno

effettivamente informata che dal 8 giugno 2010 il marito ha iniziato

un’attività lucrativa presso la __________ con uno stipendio lordo di fr.

4'000.-- (cfr. doc. 15).

La

decisione su reclamo contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro

motivo.

2.13

Ai

ricorrenti, a seguito del loro scritto del 28 giugno 2010 e dell’annessa

documentazione (cfr. consid. 2.11.), è stata notificata una decisione del 21

luglio 2010, con la quale sono stati posti al beneficio, per il periodo luglio

2010.

– gennaio 2011, di un assegno integrativo di fr. 1'260.-- al mese (cfr. doc.

6).

Nella tabella di calcolo

allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 47'050.--

annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1 e di

fr. 3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 (cfr. Doc. 6).

Inoltre, sulla base della

lettera e dei documenti del 23 luglio 2010 (cfr. consid. 2.11.), il 18 agosto

2010.

all’attenzione degli assicurati è stata emanata un’ulteriore decisione

valida dall’agosto 2010 al gennaio 2011 con cui agli stessi è stato erogato un

assegno integrativo di fr. 1'197.-- (cfr. doc. 10).

Nella tabella di calcolo

allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 54'200.--

annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1, di fr.

3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 e di fr. 7'150.-- reddito da

attività dipendente di RI 2 (cfr. doc. 10).

Tuttavia il reddito di RI

1.

presso la __________ ammontava in realtà a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x

13) e non solo a fr. 43'800.--, come invece conteggiato nelle decisioni della

Cassa.

Inoltre il conseguimento

del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________

di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8)

ha avuto inizio prima dell’agosto 2010, contrariamente a quanto considerato

dall’amministrazione.

2.14

Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona

fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla

modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte

dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia

effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,

rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto

matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle

PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo

non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto

di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4

ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono

della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa

la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse

effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della

madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui poteva disporre.

In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa

a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

2.15

Nel caso

concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che il reddito di RI

1.

presso la __________ ammontava a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x 13) e non

solo a fr. 43'800.-- come considerato dalla Cassa nelle decisioni del 21 luglio

2010.

e del 18 agosto 2010 (cfr. doc. 6; 10).

Inoltre, il conseguimento

del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________

di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8)

ha avuto inizio prima dell’agosto 2010.

Se gli

assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio

degli assegni, non avrebbero potuto non rilevare una differenza di reddito tra

quanto effettivamente a loro disposizione e quanto tenuto in considerazione

dalla Cassa.

Tale

differenza, per quanto riguarda il salario conseguito da RI 1 presso la __________,

è pari a fr. 8'200.-- annui (fr. 52'000.-- - fr. 43'800.--), importo che

l’amministrazione a torto non ha computato nel reddito da attività dipendente

del marito.

Per il

mese di luglio 2010, poi, indipendentemente dall’esame della correttezza delle cifre,

già doveva attirare l’attenzione dei ricorrenti il fatto che nei conteggi degli

assegni non fosse indicato il reddito di RI 2 percepito presso la __________.

Tenendo

conto che quest’ultimo corrisponde a fr. 7'150.-- annui e sommando tale ammontare

a fr. 8'200.--, si ottiene una differenza tra quanto effettivamente guadagnato

dagli assicurati nel mese di luglio 2010 calcolato su un anno (fr. 52'000.-- +

fr. 3'250.-- + fr. 7'150.--= fr. 62'400.--; cfr. doc. 3; 1; 7) e quanto

computato dalla Cassa (fr. 43'800.-- + fr. 3'250.-- = fr. 47'050.--; cfr. doc.

6) di fr. 15'350.--.

Vista

l’entità degli importi di reddito erroneamente non conteggiati dalla Cassa, ai

ricorrenti non poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle

conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.

Questa

soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del loro

scritto del 28 giugno 2010 alla Cassa risulta evidente che gli assicurati, che

erano al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia dal febbraio 2010

(cfr. doc. A2), erano coscienti del fatto che il diritto agli assegni

integrativi e di prima infanzia e il relativo importo dipendeva anche dal

reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr. doc. 5:

"vi trasmetto documenti relativi al cambiamento della nostra situazione

economica familiare. Resto a vostra disposizione pr qualsiasi chiarimento e

confido in un riesame della suddetta pratica (…) Allegati: contratto lavoro

marito, busta paga marito, contratto lavoro moglie, busta paga moglie”).

Un'attenta

lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni del 21 luglio 2010 e del 18

agosto 2010 (cfr. doc. 6, 10) avrebbe permesso agli assicurati di constatare,

in primo luogo, che nel mese di luglio 2010 hanno ricevuto assegni di importo

superiore a quello di diritto, in quanto la Cassa non aveva computato il

reddito conseguito dalla moglie presso la __________ e aveva tenuto conto di un

salario inferiore a quello reale per il marito.

In

secondo luogo, che ogni mese percepivano assegni il cui ammontare risultava più

elevato di quello realmente spettante loro sempre a causa dell’errore della

Cassa che aveva conteggiato un salario inferiore a quello effettivamente

versato a RI 1.

Non è di

ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale secondo cui non sapevano

come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).

Infatti,

perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di

riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del

diritto degli assegni familiari e, in particolare, nell’ambito del conteggio

specifico delle prestazioni.

Ognuno sa

quanto guadagna e, quindi, già una semplice lettura della tabella, che per di

più nella presente evenienza indica specificatamente “Reddito attività

dipendente contribuente RI 1” e “Reddito attività dipendente coniuge RI 2” (cfr. doc. 10; 6), permette di constatare se gli importi considerati dalla Cassa equivalgono o

meno a quelli percepiti mensilmente dalla famiglia.

I

ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo

all'amministrazione. Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro

buona fede, visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità della differenza

tra il reddito considerato e quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5

aprile 2006).

Da

rilevare, peraltro, che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore

dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente

(cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Infine va

ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

Per un

caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha

confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni

integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione

dell’attività lavorativa.

Questa

Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla

Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione

del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva

allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui

figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere

imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente

l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei

conseguito.

Dall’altro,

ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che

non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In

effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe

permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era

nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi l’assegno

di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto segnalare

l’errore all’amministrazione.

2.16

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su reclamo del 3 dicembre 2012 della Cassa.

A titolo

abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto

evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio

la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A1 pag. 4).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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