39.2012.14
Negato condono della rest.di AFI+API da 7/10 a 1/11.Non violaz.obbligo di informare(al max neglig.lieve:non inviato c.di lavoro e non attirato attenz.c.ca data inizio attiv. moglie).Tuttavia BF va neg
20 febbraio 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2012.14
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_207/2013, 19.04.2013
Titolo:
Negato condono della rest.di AFI+API da 7/10 a 1/11.Non violaz.obbligo di informare(al max neglig.lieve:non inviato c.di lavoro e non attirato attenz.c.ca data inizio attiv. moglie).Tuttavia BF va negata poiché da esame attento delle tabelle di calcolo dovevano accorgersi salari + elev.non computati
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
OBBLIGO DI INFORMARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF-TI
art. 47segg. LAF-TI
art. 21 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 cpv. 1 LAPS
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.14
rs
Lugano
20 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2012
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 3 dicembre
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 7
giugno 2011, ha ordinato ai coniugi RI 1 e RI 1 di restituire l’importo di fr. 7’940.--
percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° luglio
2010 al 31 gennaio 2011 (cfr. doc. A2).
In
particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto da accertamenti effettuati
è emerso, da un lato, che l’attività lucrativa di RI 2 presso __________ è
iniziata il 1° giugno 2010 e non soltanto nell’agosto 2010, dall’altro, che lo
stipendio conseguito da RI 1 presso la __________ ammontava a fr. 4'000.--,
anziché fr. 3'000.-- (cfr. doc. A2).
1.2. Con
ulteriore decisione del 2 gennaio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di
condono formulata dagli assicurati il 9 giugno 2011 (cfr. doc. 13), poiché non
poteva essere loro riconosciuta la buona fede, visto che, in primo luogo, non
avrebbero comunicato tempestivamente all’amministrazione l’inizio da parte
della moglie nel giugno 2010 dell’attività lavorativa presso la __________.
In
secondo luogo, a prescindere da una violazione dell’obbligo di informare riguardo
all’entità del salario percepito dal marito presso la __________, gli
assicurati, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e
soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare della
correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare l’errato computo o
comunque chiedere ragguagli in merito (cfr. doc. 15).
1.3. A seguito
del reclamo degli assicurati (cfr. doc. 16), la Cassa, il 3 dicembre 2012, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato che, siccome l’inizio dell’attività lavorativa presso
la __________ il 1° giugno 2010 è stato comunicato il 23 luglio 2010, gli assicurati
hanno violato l’obbligo di informare e, quindi, deve essere loro negato il
presupposto della buona fede.
Inoltre,
per quanto attiene all’entità del salario del marito, gli assicurati, al più
presto dalla notifica della decisione del 21 luglio 2010 afferente agli assegni,
considerando gli importi in questione della retribuzione - si passa da uno
stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-- x 13 mensilità a un salario lordo
mensile di fr. 4'000.-- x 13 mensilità, avrebbero dovuto contattare la Cassa e
segnalare l’errore o perlomeno chiedere spiegazioni (doc. A1).
1.4. La decisione
su reclamo è stata tempestivamente impugnata dai coniugi RI 1, i quali si sono
così espressi:
"
(…) riteniamo di essere sempre stati tempestivi
a notificare ogni cambiamento nell’economia famigliare e non riteniamo giusto
che ci venga contestata la nostra negligenza per non aver notato l’errore fatto
dalla cassa che bensì ha ammesso il suo errore nel calcolo del reddito del
sottoscritto RI 1. Sino alla decisione di restituzione dell’ass. integr. e ass.
prima inf. fattaci il 07.06.2011 non ci siamo resi conto dell’errore, poiché
non sapevamo nemmeno come interpretare la tabella dei calcoli, ci basavamo solo
sulla somma effettiva versata poiché era quella che ci interessava e naturalmente
nutrivamo piena fiducia nel calcolo fatto dall’ente. Solo quando effettivamente
ci siamo recati in sede il 13.01.2012 per contestare la decisione ci è stato
spiegato dove dovevamo prestare attenzione in futuro.
Ci teniamo a ripetere la
nostra onestà dei fatti e ci appelliamo alla clemenza del Tribunale d’Appello.
Facciamo bensì presente
che non siamo in possesso di tale somma e a peggiorare la nostra situazione
economica abbiamo altri debiti di somme elevate in corso.
(…)” (Doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato
ai coniugi RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 7’940.--
percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° luglio
2010 al 31 gennaio 2011.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere
una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989
p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR
2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique
VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag.
125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)
oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché non avrebbero
comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività lucrativa della moglie presso
la __________.
Inoltre,
riguardo al salario del marito che è stato erroneamente conteggiato in misura
di fr. 3'000.-- al mese x 13 mensilità, invece di fr. 4'000.-- al mese x 13
mensilità, gli assicurati hanno sì debitamente informato dell’aumento, tuttavia
gli stessi non hanno contattato l’amministrazione segnalando l’errore o
perlomeno chiedendo ragguagli. Gli assicurati, però, prestando l’attenzione da
loro ragionevolmente esigibile alle decisioni degli assegni, avrebbero potuto
rendersi conto dell’errato calcolo (cfr. doc. A1; 15).
Fatti
I
ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede e di avere tempestivamente
notificato ogni cambiamento all’amministrazione, come pure di non essersi resi
conto dell’errore fino all’emanazione della decisione di restituzione, poiché
non sapevano come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).
2.10. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto
segue:
" 1Le persone che compongono
l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le
persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi
pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire
nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano
necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per
le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della
collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione
della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato
dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il
rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che
compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di
collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1),
fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Inoltre,
come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.11. In concreto
il 28 giugno 2010 RI 1 ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:
"
Lodevole istituto,
vi trasmetto documenti
relativi al cambiamento della nostra situazione economica familiare.
Resto a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento e confido in un riesame della suddetta
pratica nel minor tempo possibile
Vogliate nel frattempo
gradire i miei cordiali saluti.
__________, 28.06.2010
Allegati: contratto
lavoro marito
busta paga
marito
contratto
lavoro moglie
busta paga
moglie” (Doc. 5)
Il
“contratto lavoro marito” annesso allo scritto del 28 giugno 2010 corrisponde
al contratto di lavoro con la ditta __________ concluso il 16 giugno 2010 che
prevedeva l’assunzione di RI 1 dal 8 giugno 2010 in qualità di posatore con una retribuzione lorda di fr. 4'000.-- al mese (cfr. doc. 4).
Il
conteggio salario allegato è quello relativo al mese di giugno 2010, e meglio al
lasso di tempo 8-30 giugno 2010 in cui l’insorgente ha lavorato per la ditta di
__________ (cfr. doc. 3).
Dallo
stesso emerge che il salario lordo del marito per il periodo di giugno 2010 in cui ha lavorato era di fr. 3'000.--. E’ stato, al riguardo, precisato che in quel mese egli è
stato attivo al 75% e che il salario base mensile lordo era di fr. 4'000.-- (cfr.
doc. 3).
Il
“contratto lavoro moglie” trasmesso alla Cassa con la lettera del 28 giugno
2010 coincide con il contratto di lavoro concluso tra RI 2 e la __________.
La
ricorrente è stata assunta dal 1° giugno 2010 quale responsabile ordine e
pulizie con uno stipendio di fr. 250.-- lordi al mese (cfr. doc. 2).
Il
conteggio di stipendio annesso si riferisce all’ __________ (cfr. doc. 1).
Il 23
luglio 2010 i ricorrenti hanno, poi, inviato un ulteriore scritto alla Cassa a
cui hanno allegato ulteriori documenti relativi al cambiamento della loro
situazione familiare, denominati “contratto di lavoro e busta paga moglie”
(cfr. doc. 9)
Il
contratto di lavoro si riferisce all’impiego dell’insorgente presso la __________
in qualità di responsabile ordine e pulizie, iniziato il 1° giugno 2010 con una
retribuzione mensile di fr. 550.-- lordi (cfr. doc. 8).
Dal
conteggio di salario del 5 luglio 2010 afferente al mese di giugno 2010 emerge
effettivamente uno stipendio di fr. 550.-- lordi al mese (cfr. doc. 7).
2.12. Attentamente
esaminata la documentazione agli atti, il TCA rileva, per quanto riguarda le
occupazioni svolte da RI 2, che alla lettera inviata dal ricorrente il 28
giugno 2010 è stato annesso unicamente il contratto di lavoro concluso dalla
moglie con la __________ a partire dal 1° giugno 2010 ad esclusione del
contratto di impiego con la __________ sempre iniziato il 1° giugno 2010.
Quest’ultimo
contratto è stato tuttavia inviato all’amministrazione il 23 luglio 2010 (cfr.
doc. 9; 8) con il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 (cfr.
doc. 7).
Al
riguardo va osservato che il conteggio di salario dell’occupazione di RI 2
presso la __________ è stato rilasciato soltanto il 5 luglio 2010 (cfr. doc.
7), a differenza del conteggio di salario del mese di giugno 2010 relativo
all’attività presso la __________, emesso il 18 giugno 2010 (cfr. doc. 3), e
del conteggio del mese di giugno 2010 attinente all’impiego presso la __________
a disposizione della ricorrente perlomeno dal 28 giugno 2010 (cfr. doc. 5; 1).
E’,
quindi, altamente verosimile che l’assicurata abbia ricevuto lo stipendio del
mese di giugno 2010 unicamente nel mese di luglio 2010.
Il
contratto di lavoro concluso dal marito con la __________rl con effetto dal 8
giugno 2010 che enuncia a chiare lettere che la retribuzione era di fr.
4'000.-- lordi al mese è stato, inoltre, allegato dai ricorrenti allo scritto
del 28 giugno 2010 (cfr. doc. 4).
Il
conteggio di salario del mese di giugno 2010, anch’esso trasmesso alla Cassa il
28 giugno 2010, indica poi il motivo per il quale la retribuzione lorda di quel
mese ammontava a fr. 3'000.-, invece di fr. 4'000.--, ossia poiché l’assicurato
ha lavorato non per l’intero mese, ma dal 8 al 30 giugno 2010 (75% di fr.
4'000.-- = fr. 3'000).
Di fatto
i ricorrenti, entro il 23 luglio 2010, hanno così comunicato
all’amministrazione tutti i loro nuovi impieghi iniziati nel mese di giugno
2010 con i rispettivi salari da porre alla base dei calcoli dell’assegno
integrativo e di prima infanzia.
Del resto
con lo scritto del 28 giugno 2010 gli insorgenti hanno inviato la
documentazione afferente alle nuove occupazioni, confidando nel riesame della
pratica di assegni familiari (cfr. doc. 5).
Con lo
scritto del 23 luglio 2010 a cui hanno allegato il contratto di lavoro con la __________
e il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 essi hanno, altresì,
fatto riferimento al “cambiamento” intervenuto nella loro economia familiare
(cfr. doc. 9).
Alla fine
di luglio 2010 la Cassa avrebbe, dunque, potuto già adeguare i conteggi degli
assegni dal mese di giugno 2010 e non solo da agosto 2010 (cfr. doc. 10).
In queste
circostanze secondo questo Tribunale agli assicurati può esser imputata al
massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negare loro la buona fede,
cfr. consid. 2.7), per non avere inviato già il 28 giugno 2010 perlomeno il
contratto di lavoro con la __________ e per non avere in seguito, il 23 luglio
2010, attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione sul fatto che
anche il contratto con la __________ aveva avuto inizio il 1° giugno 2010 e che
da quel mese la ricorrente aveva percepito lo stipendio.
Per un
diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo
a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla
domanda di revisione di una precedente decisione.
Considerandi
Per
quanto concerne, poi, l’entità dello stipendio conseguito dal marito presso la __________,
come visto, dai documenti allegati dai ricorrenti allo scritto del 28 giugno
2010.
risulta chiaramente che il salario ammontava a fr. 4'000.-- (cfr. doc. 5,
4, 3).
In
effetti relativamente a questo punto anche la Cassa ha indicato che non si
tratta di stabilire se vi sia stata oppure no violazione dell’obbligo di
informare, visto che gli assicurati con lettera del 28 giugno 2010 l’hanno
effettivamente informata che dal 8 giugno 2010 il marito ha iniziato
un’attività lucrativa presso la __________ con uno stipendio lordo di fr.
4'000.-- (cfr. doc. 15).
La
decisione su reclamo contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro
motivo.
2.13
Ai
ricorrenti, a seguito del loro scritto del 28 giugno 2010 e dell’annessa
documentazione (cfr. consid. 2.11.), è stata notificata una decisione del 21
luglio 2010, con la quale sono stati posti al beneficio, per il periodo luglio
2010.
– gennaio 2011, di un assegno integrativo di fr. 1'260.-- al mese (cfr. doc.
6).
Nella tabella di calcolo
allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 47'050.--
annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1 e di
fr. 3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 (cfr. Doc. 6).
Inoltre, sulla base della
lettera e dei documenti del 23 luglio 2010 (cfr. consid. 2.11.), il 18 agosto
2010.
all’attenzione degli assicurati è stata emanata un’ulteriore decisione
valida dall’agosto 2010 al gennaio 2011 con cui agli stessi è stato erogato un
assegno integrativo di fr. 1'197.-- (cfr. doc. 10).
Nella tabella di calcolo
allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 54'200.--
annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1, di fr.
3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 e di fr. 7'150.-- reddito da
attività dipendente di RI 2 (cfr. doc. 10).
Tuttavia il reddito di RI
1.
presso la __________ ammontava in realtà a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x
13) e non solo a fr. 43'800.--, come invece conteggiato nelle decisioni della
Cassa.
Inoltre il conseguimento
del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________
di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8)
ha avuto inizio prima dell’agosto 2010, contrariamente a quanto considerato
dall’amministrazione.
2.14
Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per
vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona
fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte
dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia
effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,
rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto
matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle
PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze
specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo
non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto
di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4
ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono
della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa
la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse
effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della
madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC
continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della
madre, di cui poteva disporre.
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa
a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Al
riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.
2.15
Nel caso
concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che il reddito di RI
1.
presso la __________ ammontava a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x 13) e non
solo a fr. 43'800.-- come considerato dalla Cassa nelle decisioni del 21 luglio
2010.
e del 18 agosto 2010 (cfr. doc. 6; 10).
Inoltre, il conseguimento
del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________
di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8)
ha avuto inizio prima dell’agosto 2010.
Se gli
assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio
degli assegni, non avrebbero potuto non rilevare una differenza di reddito tra
quanto effettivamente a loro disposizione e quanto tenuto in considerazione
dalla Cassa.
Tale
differenza, per quanto riguarda il salario conseguito da RI 1 presso la __________,
è pari a fr. 8'200.-- annui (fr. 52'000.-- - fr. 43'800.--), importo che
l’amministrazione a torto non ha computato nel reddito da attività dipendente
del marito.
Per il
mese di luglio 2010, poi, indipendentemente dall’esame della correttezza delle cifre,
già doveva attirare l’attenzione dei ricorrenti il fatto che nei conteggi degli
assegni non fosse indicato il reddito di RI 2 percepito presso la __________.
Tenendo
conto che quest’ultimo corrisponde a fr. 7'150.-- annui e sommando tale ammontare
a fr. 8'200.--, si ottiene una differenza tra quanto effettivamente guadagnato
dagli assicurati nel mese di luglio 2010 calcolato su un anno (fr. 52'000.-- +
fr. 3'250.-- + fr. 7'150.--= fr. 62'400.--; cfr. doc. 3; 1; 7) e quanto
computato dalla Cassa (fr. 43'800.-- + fr. 3'250.-- = fr. 47'050.--; cfr. doc.
6) di fr. 15'350.--.
Vista
l’entità degli importi di reddito erroneamente non conteggiati dalla Cassa, ai
ricorrenti non poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle
conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.
Questa
soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del loro
scritto del 28 giugno 2010 alla Cassa risulta evidente che gli assicurati, che
erano al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia dal febbraio 2010
(cfr. doc. A2), erano coscienti del fatto che il diritto agli assegni
integrativi e di prima infanzia e il relativo importo dipendeva anche dal
reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr. doc. 5:
"vi trasmetto documenti relativi al cambiamento della nostra situazione
economica familiare. Resto a vostra disposizione pr qualsiasi chiarimento e
confido in un riesame della suddetta pratica (…) Allegati: contratto lavoro
marito, busta paga marito, contratto lavoro moglie, busta paga moglie”).
Un'attenta
lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni del 21 luglio 2010 e del 18
agosto 2010 (cfr. doc. 6, 10) avrebbe permesso agli assicurati di constatare,
in primo luogo, che nel mese di luglio 2010 hanno ricevuto assegni di importo
superiore a quello di diritto, in quanto la Cassa non aveva computato il
reddito conseguito dalla moglie presso la __________ e aveva tenuto conto di un
salario inferiore a quello reale per il marito.
In
secondo luogo, che ogni mese percepivano assegni il cui ammontare risultava più
elevato di quello realmente spettante loro sempre a causa dell’errore della
Cassa che aveva conteggiato un salario inferiore a quello effettivamente
versato a RI 1.
Non è di
ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale secondo cui non sapevano
come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).
Infatti,
perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di
riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del
diritto degli assegni familiari e, in particolare, nell’ambito del conteggio
specifico delle prestazioni.
Ognuno sa
quanto guadagna e, quindi, già una semplice lettura della tabella, che per di
più nella presente evenienza indica specificatamente “Reddito attività
dipendente contribuente RI 1” e “Reddito attività dipendente coniuge RI 2” (cfr. doc. 10; 6), permette di constatare se gli importi considerati dalla Cassa equivalgono o
meno a quelli percepiti mensilmente dalla famiglia.
I
ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo
all'amministrazione. Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro
buona fede, visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità della differenza
tra il reddito considerato e quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5
aprile 2006).
Da
rilevare, peraltro, che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore
dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente
(cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).
Infine va
ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento
doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).
Per un
caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha
confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni
integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione
dell’attività lavorativa.
Questa
Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla
Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione
del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva
allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui
figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere
imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente
l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei
conseguito.
Dall’altro,
ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che
non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In
effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe
permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era
nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi l’assegno
di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto segnalare
l’errore all’amministrazione.
2.16
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su reclamo del 3 dicembre 2012 della Cassa.
A titolo
abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto
evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio
la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A1 pag. 4).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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