39.2012.2
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25 aprile 2012Italiano26 min
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Numero d'incarto:
39.2012.2
Data decisione, Autorità:
25.04.2012, TCA
Titolo:
Negato diritto all'assegno per figli quale persona senza attiv.lucrativa, poiché il redd.imponib.della famiglia è maggiore dell'imp. max fissato dalla legge per beneficiare di tale prest. A ragione è stato considerato anche il redd. conseguito all'estero dal marito non compreso nella tassaz.svizzera
ASSEGNO PER I FIGLI
PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 32 LAF-TI
art. 39 LAF-TI
art. 19 agg. 20 LAFAM
art. 1617, 18 OAFAMI
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.2
dc/sc
Lugano
25 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 dicembre 2011 la Cassa cantonale per gli
assegni familiari ha confermato la decisione del 25 giugno 2010 (cfr. Doc. H)
con la quale ha negato a RI 1 il diritto all’assegno per figli quale persona
senza attività lucrativa in quanto il reddito imponibile della sua famiglia è
superiore all’importo massimo fissato dalla legge per poter beneficiare di
questa prestazione.
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Con decisione 29 agosto 2011 la Cassa rifiuta la richiesta
per assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (in seguito PSAL)
presentata dalla signora RI 1, in favore delle figlie __________ e __________,
nate rispettivamente il 15 agosto 2006 ed il 3 luglio 2009, poiché il reddito
accertato dalla Cassa, calcolato per l'anno 2009, comprensivo del reddito
conseguito in __________ dal signor __________, marito dell'assicurata e padre
di __________ e __________, eccede il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell'AVS.
(…)
Nella presente fattispecie la Cassa fa rilevare
come nella decisione di tassazione, relativa all'anno 2009, per la famiglia RI
1 figuri un reddito imponibile di CHF 35'600.--.
L'esiguità di tale reddito deriva dal fatto che
il marito dell'insorgente svolge un'attività lucrativa, in qualità di
salariato, in __________, per la quale risulta un reddito esposto nella
decisione di tassazione di CHF 104'270 (cfr. dati al punto 1.1 della decisione
su reclamo 9 giugno 2011 emessa dall'Ufficio di tassazione di __________).
In questo caso la Cassa, trovandosi dinnanzi ad
una particolare situazione, ha determinato come il reddito conseguito dal
marito in __________ da considerare ai fini di poter stabilire correttamente se
il diritto agli assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa
potesse essere riconosciuto o meno all'insorgente.
La Cassa ha stabilito come l'interpretazione
letterale degli artt. 19 cpv. 2 LAFam e 17 OAFami portasse in realtà ad una
distorsione della volontà espressa dal legislatore federale, ossia quella di
attribuire il diritto agli assegni familiari soltanto alle persone che non
esercitano un'attività salariata e si trovano conseguentemente ne bisogno.
Da ciò deriva la scelta della Cassa da
considerare, piuttosto del reddito imponibile secondo LIFD quello determinante
per il calcolo dell'aliquota. Tale reddito infatti, comprensivo di tutti i
redditi della famiglia, nonché delle deduzioni ammesse, meglio rispecchia la
vera situazione finanziaria dei signori RI 1.
Da ultimo la Cassa tiene ad informare l'opponente
che in due recenti sentenze il Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano
ha confermato la buona base delle decisioni emanate dalla Cassa in queste
fattispecie, condividendone i termini, come pure l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in Berna." (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto di riconoscerle il diritto
all’assegno per figli, argomentando, in particolare:
"
(…)
Il tenore dell'art. 17 OAFami è chiaro e
pacifico.
" Per
la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è
determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14
dicembre 1990 sull'imposta federale diretta."
Nella propria decisione 27.12.2011 IAS - invece
di attenersi al chiaro e pacifico testo di legge - ha "pensato bene"
di distanziarsi dal chiaro tenore della norma e di limitare in conseguenza il
diritto all'assegno.
E' pacifico che il "reddito imponibile
secondo la LIFD" NON comprende quanto il coniuge, che risiede in Svizzera,
realizza svolgendo una attività lucrativa dipendente in Italia o altri redditi
esteri considerati unicamente ai fini della determinazione dell'aliquota
fiscale.
La circostanza è incontrovertibile e risulta sia
dall'art. 6 LIFD, sia dagli impegni assunti con la Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni del 9.3.1976 (RS 0.672.945.41).
Con la propria decisione l'IAS rifiuta
arbitrariamente di fatto di applicare una norma assolutamente chiara che non
necessità di ulteriori approfondimenti.
Un tale procedere costituisce indubitabilmente un
chiaro abuso di diritto. IAS non può assumer il ruolo del legislatore e
supplire al medesimo inventando condizioni non previste dal chiaro testo di
legge.
(…)
5.
La decisione 27.12.2011 dell' IAS è pertanto
NON solo contraria al chiaro e pacifico tenore della legge federale ed allo
spirito della medesima, essa crea anche delle situazione di disparità di
trattamento ingiustificate.
Una vera e propria "distorsione della
volontà del legislatore" viene infatti realizzata con la decisione
27.12.2011, non da altro!
Il riferimento al reddito imponibile espresso all'art.
17 OAFami è chiarissimo e preciso.
Soluzioni "creative" che perseguono
unicamente lo scopo di limitare le prestazioni dallo Stato previste da una
legge sono un esercizio assolutamente arbitrario.
Abbondanzialmente è da osservare come la
ricorrente - che, come detto, è madre ed ha scelto di svolgere
l'importantissimo ruolo di genitrice al 100% rinunciando a figurare nel mercato
del lavoro - si trovi nell'assurda posizione di dover contribuire a finanziare
la concessione degli assegni familiari, senza beneficiarne (secondo la
decisione IAS) ed essendo oltretutto penalizzata su più fronti a livello
fiscale (come visto sopra al punto 4.3).
A scanso di equivoci è pure opportuno
sottolineare come il marito, benché salariato, non riceve all'estero alcuna prestazione
a titolo di assegno familiare.
Ci si chiede se è così che lo Stato intende
promuovere la famiglia: maggiorando gli oneri a carico dei genitori senza
attività lucrativa e negando loro gli assegni familiari cui avrebbero diritto
per espressa e chiara volontà del legislatore.
Se questo è il nostro sistema di politica
famigliare è piuttosto evidente che nessuno mai, avendo la possibilità,
sceglierà di svolgere il compito (importantissimo e sempre più negletto) di
genitore, come invece ha fatto la ricorrente.
6.
Ad oggi non risulta alla ricorrente che il
Tribunale adito abbia emesso sentenze sul tema qui sollevato e ciò benché IAS
nella propria decisione su opposizione dica il contrario, senza però citare
alcun riferimento (vedi punto 4 in fine).
Sentenze pubblicate al riguardo nemmeno risultano
ad una ricerca internet.
Sorprenderebbe per altro negativamente il
contrario, dato che la LAFam è una legge quadro che prevede degli standard
minimi.
L'invito ai Cantoni non è quindi certamente mai
stato quello di ridurre ulteriormente le prestazioni previste, bensì - al
contrario - quello di allargare la cerchia dei beneficiari (vedi Kahil-Wolff,
Droit Suisse de la sécurité sociale, vol.1, 2010, pag.492." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 7 febbraio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Secondo la marg. 610 DAFam prima frase, se
l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo
anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di
reddito sono profondamente cambiate,
il reddito determinante dev'essere calcolato dalla Cassa di compensazione per
gli assegni familiari.
Nel caso di specie, il coniuge della ricorrente
svolge un'attività lavorativa in __________ e la stessa, che è domiciliata in
Svizzera e non lavora, è affiliata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG nella categoria delle PSAL.
La ricorrente ritiene giustificato il
riconoscimento del diritto agli assegni familiari sia in ragione del suo
statuto a livello AVS di PSAL sia del mancato raggiungimento della soglia posta
dall'art. 19 cpv. 2 LAFam, atteso che dalla decisione di tassazione anno 2009,
il reddito imponibile secondo la LFID ammonta a CHF 35'600.-.
Come espressamente indicato nella LAFam, gli
assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per
compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Si ritiene essere sempre stato chiaro (cfr. già
il rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione sul disegno
dell'OAFami) che l'estensione del diritto alle PSAL ha in particolare lo scopo
di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono
provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro (KIESER /
REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 1 segg.).
A mente della Cassa dovrebbe quindi apparire
pacifico che, qualora uno dei coniugi non eserciti un'attività lucrativa, la
situazione economica della famiglia sia da valutare in considerazione
dei redditi di entrambi i genitori.
L'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS),
interpellato al riguardo, ha già avuto modo di evidenziare quale risultato si
otterrebbe nel non voler considerare nell'economia della famiglia il reddito da
attività lucrativa conseguito all'estero.
Concludere differentemente equivarrebbe, infatti,
a ritenere che l'onere finanziario rappresentato dai figli sarebbe sostenuto
totalmente o parzialmente (suddividendo il reddito del marito) dal genitore
senza attività lucrativa, ciò che rappresenta, sempre a mente della Cassa, una
finzione legale non tollerata dalle norme vigenti.
Occorre poi senz'altro rammentare come si sia
passati da un regime che non prevedeva alcun assegno per le PSAL (vLaf) alla
possibilità di sì riconoscere tale diritto (LAFam) ma limitatamente ai casi dove
vi siano redditi modesti (cfr. KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG,
art. 19 nota 15).
Ora, le persone che non rientrano nelle eccezioni
di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di PC AVS/Al e se il reddito
imponibile federale è inferiore ai limiti indicati, hanno diritto all'assegno.
Secondo il testo dell'art. 19 cpv. 2 LAFam, per
la determinazione del reddito delle PSAL è preso in considerazione il reddito
imponibile secondo la LIFD.
La Cassa ribadisce tuttavia che nei casi
particolari analoghi alla fattispecie che qui ci occupa, questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni con recenti sentenze (25.11.2011 e 12.12.2011) ha
ritenuto che l'operato della Cassa per la determinazione del reddito dovesse essere
approvato, esprimendo in particolare: "E' vero che il testo della legge
e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr art. 19
opv. 2 LAFam – "reddito imponibile" - e art. 17 OAFami -
"reddito imponibile" secondo la legge federale del 14 dicembre
sull'imposta federale diretta").
E' altrettanto vero che in alcuni casi
particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non
figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale,
l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto
dal legislatore.
Occorre dunque cercare la vera portata della
norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (...). Ora poiché si tratta
di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non
esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale
ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a
disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del
marito (...). ".
Nel caso concreto, l'esiguità del reddito
imponibile (CHF 35'600.-) risultante dalla decisione dell'Ufficio di tassazione
__________ 9 giugno 2011 (dopo reclamo) deriva dal fatto che il marito della
signora __________ svolge un'attività lucrativa in __________, per la quale ha
percepito un reddito di CHF 104'270.-; di conseguenza, per quanto esposto in
precedenza, poiché detto reddito supera nettamente il 150 per cento di una
rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS, non è possibile riconoscere
alla qui ricorrente il diritto agli assegni pretesi.
La Cassa si riconferma pertanto nel provvedimento
avversato e postula la reiezione del gravame." (Doc. III)
1.4. Il 15
febbraio 2012 il rappresentante dell’assicurata ha nuovamente chiesto l’accoglimento
del ricorso, rilevando:
"
(…)
Si ribadisce per contro:
· che, a
conoscenza della ricorrente, non vi sono situazioni analoghe già oggetto di una
decisione di codesto Tribunale;
· che la
normativa non fa riferimento al reddito famigliare, ma al reddito imponibile in
Svizzera della persona senza attività lucrativa;
· che la novella
legislativa non intendeva affatto limitare "alle situazioni di
bisogno" l'attribuzione dell'assegno famigliare,visto che detti assegni
non hanno lo scopo di compensare situazioni di bisogno, tant'è che per i
dipendenti esso viene concesso indipendentemente dal reddito ..." (Doc. V)
Al
riguardo, il 1° marzo 2012, la Cassa si è così espressa:
"
(…)
· Mal si
comprende come nella sua risposta di causa 7 febbraio 2012 la Cassa avrebbe
potuto riferirsi a sentenze pronunciate da questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni in analoghe fattispecie quali la vertenza che qui ci occupa, e
riportarne testualmente alcuni contenuti, in assenza delle stesse.
· Le motivazioni
che hanno portato ad uno scostamento rispetto all'applicazione derivante da
un'interpretazione puramente letterale degli artt. 19 cpv. 2 LAFam e 17 OAFami,
sono state dettagliate nella risposta di causa.
· Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, con l'introduzione del limite di reddito
previsto all'art. 19 cpv. 2 LAFam, diversamente dalla categoria dei salariati
per la categoria delle persone senza attività lucrativa il legislatore ha
espressamente voluto riconoscere gli assegni familiari soltanto a determinate
condizioni economiche." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 19
della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
"
1 Le
persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.
Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.
L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di
domicilio.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione
che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato
al finanziamento, stabilisce che:
"
1 Gli
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2 I
Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino
un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui
questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art.
39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla
copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle
persone senza attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui
contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di
cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del
contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli
assegni di famiglia).
Secondo
l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo
complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle
rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,
all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza
sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
"
Non sono considerati persone prive di attività
lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le
persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età
ordinaria di pensionamento;
b. le
persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente
ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le
persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente
all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i
richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone
colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso
d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
19984 sull’asilo i cui
contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora
stati fissati.").
L'art. 17
OAFami prevede che per la determinazione del reddito
delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine,
secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire
regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha
adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della
legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le
condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli
assegni familiari.
Il legislatore federale ha
dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri
dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth,
"Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San
Gallo 2010, pag. 290-295).
Il
Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi
regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività
lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel
contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA
39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile
2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82
consid. 5.5 pag. 88).
2.3. Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid.
4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla
sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento
(interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel
suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta
a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il
senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione
storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica
dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel
testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2 pag. 71).
2.4. Le Direttive dell'UFAS
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1°
gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:
"
608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35
della legge federale del 14 dicembre
1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di
reddito e precisano le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle
persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo
del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito subirebbe, di
fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.
609 È
determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve
confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il
suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno
di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito
di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.
610 Se
l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo
anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di
reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere
calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.
611 Anche
nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se
continuano a sussistere i presupposti.
612 In caso
di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio
di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli
assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il
cambiamento"
2.5. In una
sentenza di principio 39. 2011.9 del 12 dicembre 2011 questo Tribunale ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nel caso concreto l’assicurata ha chiesto di
essere posta al beneficio di assegni per i figli __________, __________ e __________,
sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 1).
L’ amministrazione le ha negato il diritto alla prestazione richiesta in
quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che
nella decisione di tassazione IFD , relativa al 2008, per la famiglia X figura
un reddito imponibile di fr. 0 (cfr. Doc. A4) mentre che in quella relativa al
2009 figura un reddito imponibile di fr. 400.-- (cfr. doc. A5).
L’esiguità di tali redditi deriva dal fatto che
il marito della ricorrente svolge un’attività lucrativa salariata all’estero,
per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario di fr. 108'420.-- (cfr. Doc.
4/6).
Confrontata con questa situazione particolare
l’amministrazione ha preso in considerazione il reddito di fr. 60'900 nel 2008
(doc. A4) e di fr. 69'500 nel 2009 (cfr. doc. A5) determinante per l’aliquota
ed ha negato il diritto all’assegno per figli ritenendo che esso è superiore
al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (nel
2009 e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo
cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag.
309-312).
L’operato dell’amministrazione deve essere
approvato.
È vero che il testo della legge e dell'ordinanza
fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam –
"reddito imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").
È altrettanto vero che in alcuni casi
particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non
figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale,
l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto
dal legislatore.
Occorre dunque cercare la vera portata della
norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).
Ora, poiché si tratta di una prestazione
selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività
lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla
volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della
famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il
parere dell’UFAS al consid.1.1).
La correttezza di questa interpretazione che è
peraltro confermata anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di
reddito all’importo che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr.
art. 19 cpv. 2 LAFam – "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per
cento di una rendita massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo
cui "la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi
hanno diritto a una rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha
diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità").
A ragione la Cassa ha dunque considerato, in
questo caso, il reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità
fiscale.
L’assicurata ritiene che il reddito determinante
per l’aliquota debba essere diviso a metà. Questo Tribunale ancora recentemente
ha lasciato aperta tale questione in quanto, vista l’entità dei redditi in
questione in quei casi, la soluzione non sarebbe comunque cambiata (cfr. STCA
39.2009.9 del 18 novembre 2010 e STCA 39.2011.7 del 25 novembre 2011).
Tale questione deve invece venire affrontata in
questa occasione.
Nel senso auspicato dall’assicurata si sono
espressi, in dottrina, Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:
" e) Ehepaare:
Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt
ermittelt werden. Dabei drängt
sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die
finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In
AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen
Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28
Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE
103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im
Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non condivide
questa interpretazione della dottrina. Infatti, come hanno giustamente
sottolineato la Cassa e l’UFAS (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 1.5), lo scopo della
legge impone di tenere conto di tutti i redditi a disposizione del nucleo
familiare.
D’altra parte va sottolineato che la questione
che qui ci interessa è del tutto diversa rispetto a quelle delle modalità di
fissazione dei contributi AVS di una persona che non esercita un'attività
lucrativa o di quella relativa all’importo massimo della rendita AVS spettante
alle persone coniugate (su quest'ultimo aspetto cfr. il consid. 2.4. in fine).
L’assicurata ha poi fatto accenno alla
disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr.
consid. 1.4).
Al riguardo, secondo questo Tribunale, occorre in
realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui adottata permette di
trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente dallo
Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce il
reddito.
Inoltre, a proposito del diverso trattamento
riservato ai conviventi, il TCA rileva che siccome il riferimento al “reddito
imponibile”, per determinare in quale vengono notoriamente addizionati i
redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente nella legge non è
possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un diverso trattamento tra
persone sposate e conviventi in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag. 130 seg.; STF
8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C
211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS /AI cfr. DTF
137 V 82).
Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno,
adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione domestica (cfr. DTF
137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consid. 7 pag. 142 "Ehe und
Konkubinat sind unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen
Rechtswirkungen").
È comunque utile precisare che, proprio perché si
tratta di prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai
risolta nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente
convivente, come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli
assegni integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51
della Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la
giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato
inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF
8C_796/2010 del 25 marzo 2011).
E’ infine utile segnalare che, a livello fiscale,
il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) di elaborare un progetto entro la pausa estiva 2012 che permetta di
eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr. il comunicato del 12 ottobre
2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel maggio
del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il
matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede
di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui
"il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla
legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio
costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad
altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni
sociali"."
2.6. Chiamato
a pronunciarsi nel caso concreto questo Tribunale
non
può che confermare, per gli stessi motivi, quanto stabilito
il
12 dicembre 2011 nella sentenza 39.2011.9 riprodotta al
considerando precedente.
Fatti
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa ha rifiutato all’assicurata il diritto agli
assegni per le figlie, visto che il reddito determinante per l’aliquota fiscale
relativo all’anno 2009 (di fr. 113'000.-- per l’IFD, cfr. doc. L) è superiore
Considerandi
all’importo corrispondente al 150 per cento di una rendita massima completa
dell’AVS (pari a fr. 41'040 annui nel 2009 e nel 2010 e a fr. 41'760.--
nel 2011).
La
decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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