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Decisione

39.2012.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha rifiutato all’assicurata il diritto agli

assegni per le figlie, visto che il reddito determinante per l’aliquota fiscale

relativo all’anno 2009 (di fr. 113'000.-- per l’IFD, cfr. doc. L) è superiore

Considerandi

all’importo corrispondente al 150 per cento di una rendita massima completa

dell’AVS (pari a fr. 41'040 annui nel 2009 e nel 2010 e a fr. 41'760.--

nel 2011).

La

decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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