39.2012.3
Rest.AFI/API da 2 a 12/09 a seguito emanaz.tassaz.09.Redd.da att.indip.emerso=fr. 65'000>fr.32'000 redd.provvis.computato nei calcoli assegni 2009. Da atti emerso anno 09 fortunato dal lato prof.Inolt
12 marzo 2012Italiano31 min
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Numero d'incarto:
39.2012.3
Data decisione, Autorità:
12.03.2012, TCA
Titolo:
Rest.AFI/API da 2 a 12/09 a seguito emanaz.tassaz.09.Redd.da att.indip.emerso=fr. 65'000>fr.32'000 redd.provvis.computato nei calcoli assegni 2009. Da atti emerso anno 09 fortunato dal lato prof.Inoltre contrib.AVS fissati sulla base tass.2009 e già pagati.Non motivo,perciò,di scostarsi da tassaz.09
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
NOTIFICAZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF-TI
art. 49 LAF-TI
art. 52 agg. 54 LAF-TI
art. 5 LAPS
art. 6 LAPS
art. 7 LAPS
art. 8 LAPS
art. 9 LAPS
art. 10 LAPS
art. 11 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 17 LT
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.3
rs
Lugano
12 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 16 gennaio 2012, ha confermato il proprio provvedimento del 30
settembre 2011, con cui, a seguito dell’emanazione della notifica di tassazione
per l’anno 2009, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 23’783.--
che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° febbraio al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. A1; 97).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato che
l’assicurato, mediante sottoscrizione della dichiarazione del 23 febbraio 2009,
era stato perfettamente informato che il reddito accertato dall’autorità
fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell’importo degli
assegni di diritto e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio
sarebbero stati chiesti in restituzione, se il reddito risultante dalla
decisione di tassazione fosse risultato superiore rispetto al reddito
precedentemente considerato.
La Cassa
ha, inoltre, rilevato che i coniugi RI 1 avrebbero semmai dovuto inoltrare reclamo
contro la decisione di tassazione che, al contrario, è passata in giudicato
incontestata.
L’amministrazione
ha poi osservato, da una parte, che la decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG, emanata l’8 febbraio 2011 dalla Cassa __________ di
compensazione AVS/AI/IPG, riporta un reddito aziendale definitivo per il 2009 basato
su quello accertato dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione per
l’anno 2009. Dall’altra, che la decisione dell’8 febbraio 2011 è anch’essa
passata in giudicato incontestata e che l’importo relativo ai contributi AVS/AI/IPG
stabilito sulla base del reddito quale indipendente per il 2009 è stato
interamente versato (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 16 gennaio 2012 gli assicurati hanno inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno fatto valere la veridicità del
reddito da attività indipendente da loro dichiarato ai fini dell’imposizione
fiscale per il 2009 pari a fr. 41'475.--.
Gli
insorgenti hanno, inoltre, trasmesso la decisione di tassazione dopo reclamo
per l’anno 2010 da cui emerge un reddito da attività indipendente accertato su
reclamo di fr. 44'300.-- (cfr. doc. A2). Al riguardo essi hanno precisato che
la decisione di tassazione per il 2010 emessa in prima battuta riportava, come
per l’anno 2009, un reddito da attività indipendente accertato di fr. 65'000.--,
in quanto l’ufficio di tassazione non sarebbe stato a conoscenza degli assegni
integrativi, per cui risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria
(cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Pendente
causa il TCA ha invitato l’amministrazione a produrre copia della “Dichiarazione
dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente”
sottoscritta da RI 1 il 9 febbraio 2011 e menzionata nella risposta di causa (cfr.
doc. V).
Il 5
marzo 2012 la Cassa ha inviato il documento richiesto (cfr. doc. VI + BIS), che
è stato trasmesso per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di
fr. 23’783.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia
percepiti nel periodo dal mese di febbraio al mese di dicembre 2009.
2.3. Il 1°
gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia
(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente
il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia
(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° febbraio - 31 dicembre 2009) in cui la
Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni
di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf)
erano già in vigore. Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali per
l’intero lasso di tempo in questione.
Al
riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3
LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo
e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge
sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
2.5. L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, stabilisce quanto segue:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio,
se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita,
oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno
di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a
tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito
ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al
doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della
Laps.”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.6. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui
beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità
di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto
a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un
appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
Il nuovo
art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti
minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si
intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.--
con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1
lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU
6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
Considerandi
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Dal 1° gennaio 2009 gli
importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.
10.
cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.
2383).
2.7
Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.8
Relativamente
all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso
di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.9
Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.10
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.9.).
2.11
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel marzo e
nell’aprile 2009 sono stati calcolati l’assegno integrativo e l’assegno di
prima infanzia per il periodo a far tempo dal mese di febbraio 2009, la Cassa
non disponeva dei dati riguardanti il reddito da attività indipendente
conseguito nel 2009 da RI 1.
L’amministrazione
si è, perciò, basata su un reddito provvisorio di fr. 32'000.--, dichiarato
dall’assicurato (cfr. doc. 96C; 95C; 94C; 93C; 22).
In
effetti l’insorgente, il 23 febbraio 2009, ha compilato e sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”,
indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2009 corrispondeva a
fr. 32'000.-- e impegnandosi a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.” (cfr. doc. 22)
L’Ufficio
di tassazione di __________ il 13 ottobre 2010 ha emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI 1 per l’anno 2009. Dalla stessa si
evince un reddito da attività indipendente principale del contribuente
accertato dall’autorità fiscale di fr. 65'000.--, invece dell’importo di fr.
41'475.-- dichiarato (cfr. doc. 50).
Contro
tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. 99). Il provvedimento
emesso dal fisco è, quindi, passato in giudicato incontestato.
Il
guadagno annuo di fr. 65’000.-- risultante dalla tassazione 2009 – come pure
del resto l’importo dichiarato all’autorità fiscale dai ricorrenti di fr.
41'475.-- (cfr. doc. 50) – si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla
Cassa nelle decisioni di marzo e aprile 2009 concernenti il periodo febbraio-dicembre
2009.
sulla base di quanto indicatole dal ricorrente stesso nel febbraio 2009,
ossia della somma di fr. 32'000.-- (cfr. doc. 22; 96C; 95C; 94C; 93C).
E’
pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in
base al nuovo reddito più elevato.
Di
conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno
effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima
infanzia afferenti al periodo febbraio-dicembre 2009.
Essi
vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta dal
ricorrente il 23 febbraio 2009 di cui sopra, mediante la quale RI 1 si è
impegnato a rimborsare quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a
titolo provvisorio sulla base dei dati dallo stesso forniti e alla quale non
avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito
dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 22).
2.12
Occorre ora
stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.
Giusta
l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17
LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
"
1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli
utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione
contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi
elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti
all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende
tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante
all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di
almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le
dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle
spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono
una contabilità in buona e debita forma.”
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.11.), dai dati fiscali relativi al
2009, rimasti incontestati, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito
dall’insorgente in quell’anno accertato dal fisco corrisponde a fr. 65'000.--
(cfr. doc. 50).
Al
riguardo i coniugi RI 1, nel reclamo del 27 ottobre 2011 (cfr. doc. 99), hanno asserito
che il reddito da attività indipendente nell’anno 2009 è stato di fr.
41'475.--, come dagli stessi esposto nella relativa dichiarazione d’imposta.
Essi
hanno, inoltre, affermato di non avere erroneamente interposto reclamo contro
la decisione di tassazione per l’anno 2009 che ha accertato un reddito di fr.
65'000.--.
Con il
ricorso gli stessi, dopo aver ribadito che per il 2009 il reddito da attività
indipendente effettivamente conseguito corrisponde a fr. 41'475.--, hanno fatto
riferimento alla decisione di tassazione per l’anno 2010, indicando che la
stessa riportava, come per il 2009, un reddito da attività indipendente
accertato di fr. 65'000.-- e che solo a seguito del reclamo tale reddito è
stato ridotto a fr. 41'475.--. E’ stato, altresì, specificato che l’Ufficio di
tassazione non era a conoscenza degli assegni integrativi e che per questo
motivo risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria (cfr. doc. I).
In
proposito va, tuttavia, rilevato che per costante giurisprudenza ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad
esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Il
principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento
fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci
troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF
H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15
del 22 marzo 2010).
Eventualità,
quest’ultima, non verificatasi in concreto (cfr. doc. 50A; 50C).
E’, inoltre,
utile evidenziare che il ricorrente, il 9 febbraio 2011, compilando la “Dichiarazione
dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente”,
da un lato, ha indicato al p.to B relativo al reddito annuo come indipendente
figurante nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, e meglio
in quella del 2009, un importo di fr. 65'000.-- e al p.to C afferente al
reddito annuo netto stimato per l’anno in corso, ossia il 2011, l’ammontare di
fr. 40'000.--.
Dall’altro
lato, egli ha motivato l’importante riduzione del suo reddito da attività
indipendente per il 2011 rispetto al reddito annuo accertato nella decisione di
tassazione per l’anno 2009, dichiarando di aver stimato per il 2011 delle
entrate pari a fr. 40'000.--, poiché a inizio 2011, pianificando i lavori
futuri, si è accorto che in previsione ci sarebbe stato meno lavoro rispetto al
2009, anno che è stato considerato dal medesimo particolarmente fortunato dal
profilo dell’attività professionale (cfr. doc. VI/BIS).
Del resto
la Cassa, nella decisione su reclamo, ha puntualizzato che la decisione
definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanata l’8 febbraio 2011
dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, riporta un reddito
aziendale definitivo per il 2009 basato su quello accertato dall’autorità
fiscale nella decisione di tassazione per l’anno 2009 del 13 ottobre 2010, come
pure che tale decisione dell’8 febbraio 2011 è anch’essa passata in giudicato
incontestata e l’importo relativo ai contributi AVS/AI/IPG stabilito sulla base
del reddito quale indipendente per il 2009 è stato interamente versato dagli
insorgenti (cfr. doc. A1).
Gli
assicurati non solo non hanno censurato quanto affermato dalla Cassa, ma
nemmeno hanno preso posizione al riguardo.
Questa
Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica
di tassazione 2009 dei coniugi RI 1 - e meglio dall’importo di fr. 65'000.--
non contestato in sede fiscale - per quanto attiene alla determinazione del
reddito da attività indipendente del marito.
Il fatto
che per l’anno 2010 il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità
fiscale di fr. 65'000.--, corrispondente a quello per il 2009, sia stato, a
seguito del reclamo interposto dai ricorrenti, ridotto a fr. 44'300.-- (cfr.
doc. A2; I) si rivela ininfluente ai fini della soluzione della presente
vertenza.
In
effetti si tratta di un differente anno fiscale (2010) rispetto a quello in
questione nel caso di specie (2009).
Al
riguardo giova ricordare che nella “Dichiarazione dei motivi della riduzione
importante del reddito da attività indipendente” del 9 febbraio 2011
l’assicurato ha attestato che l’anno 2009, dal profilo delle entrate connesse
all’esercizio della sua attività professionale indipendente, è stato un anno particolarmente
fortunato. Ciò sta a significare che l’andamento dell’attività lavorativa
del ricorrente variava effettivamente di anno in anno, per cui il reddito
concernente il 2010 non ha rilevanza per la valutazione degli introiti del
2009.
D’altronde
la circostanza che la decisione di tassazione per il 2010, a differenza di quella per l’anno 2009, sia stata tempestivamente contestata tramite l’inoltro
di un reclamo può al contrario dimostrare che i ricorrenti hanno condiviso la
valutazione dell’autorità fiscale per il 2009.
2.13
Non sono,
poi, state sollevate ulteriori censure in merito alle singole voci di reddito e
delle spese computate per determinare l’importo dell’assegno integrativo e di
prima infanzia a cui gli assicurati avevano realmente diritto per il periodo
febbraio - dicembre 2009.
Rettamente,
quindi, la Cassa, tenendo conto del reddito annuo da attività indipendente
risultante dalla decisione di tassazione per il 2009 di fr. 65'000.-- (cfr.
consid. 2.12.), invece dell’importo di fr. 32'000.-- conteggiato nelle
decisioni di marzo e aprile 2009 (cfr. doc. 96C; 95C; 94C; 93C), ha stabilito che per tale lasso di tempo agli insorgenti non spettava né un assegno integrativo,
né un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 97A).
Ne
discende che a ragione l’amministrazione ha chiesto ai ricorrenti la
restituzione dell’importo di fr. 23'783.-- a titolo di assegni integrativi e di
prima infanzia percepiti indebitamente dal mese di febbraio al mese di dicembre
2009.
La decisione su reclamo
del 16 gennaio 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14
A titolo
abbondanziale e in riferimento alla richiesta di condono formulata dai
ricorrenti contestualmente al reclamo del 27 ottobre 2011, (cfr. doc. 99),
giova rilevare che giusta l’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in
tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche
dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe un onere troppo grave (cfr. consid. 2.9.).
Il
condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione
su reclamo impugnata si limita a confermare l’ordine di restituzione degli
assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nell’arco di tempo in
questione (cfr. A1).
La Cassa, inoltre, rettamente non ha ancora emesso un provvedimento formale concernente il
condono, visto che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Questa
Corte prende, comunque, atto del fatto che l’amministrazione, nella decisione
su reclamo, ha già anticipato che una decisione sul condono sarà emanata quando
sarà passata in giudicato la decisione di rimborso (cfr. doc. A1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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