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Decisione

39.2012.4

Negato condono restit.AF 9/09-17/5/11.Non inform.IL per inf.(dt a AF per il mese inizio impedim.+3mesi). 9-12/09: rinvio atti alla luce certif.medico psich.x verificare se incap.disc.+incap.comprender

22 maggio 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.6. L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.7

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V

97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.

180).

2.8

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere

di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.9

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché non ha

comunicato di essere inabile al lavoro dal maggio 2009 a causa di un infortunio, non solo nel periodo primavera-estate 2009 quando si è trovata in uno

stato di salute compromesso – benché abbia potuto comunque sottoscrivere, il 17

agosto 2009, il formulario Richiesta assegni familiari per le salariate e i

salariati per l’ottenimento del diritto agli assegni familiari –, ma nemmeno

dopo l’emanazione della decisione di diritto agli assegni del 2 settembre 2009,

rispettivamente della nuova decisione aggiornata del 15 settembre 2010 (cfr.

doc. B; 8.b.; consid. 1.2.; 1.3.).

La

ricorrente, per contro, dopo aver evidenziato, da una parte, di essere svizzera

per matrimonio ma di origini __________, trasferitasi in Svizzera alla fine

degli anni 90, dall’altra, di aver conseguito una formazione di assistente di

cure che le ha permesso di lavorare in tale settore, sostiene che la gravissima

aggressione subita nel maggio 2009 non le ha più permesso di riprendere il suo

lavoro e le ha causato uno stato di ambasce e angustia tale da impedirle -

seppur ancora in grado di agire nelle situazioni ordinarie di vita - di

rendersi conto di anomalie di dettaglio in procedure complesse, come attestato

dal Dr. med. __________.

La stessa

ha, inoltre, fatto valere che nel periodo in questione il datore di lavoro le

versava gli assegni di famiglia via stipendio ordinario, per cui non potevano

nascere in lei dubbi riguardo alla correttezza della corresponsione di tali

prestazioni (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che il 17

maggio 2009 l’assicurata ha effettivamente subito un infortunio, e meglio un’aggressione

nell’ambito familiare (cfr. doc. I), con conseguente incapacità al lavoro al

100% perdurata fino al maggio 2011 (cfr. doc. 6.g. - 6.y.) che è stato assunto

dalla __________ (cfr. doc. 6.aa.).

Al

momento del sinistro l’insorgente era alle dipendenze della __________ di __________

presso la quale lavorava dall’8 marzo 2007 con un grado di occupazione del 70%

e un salario annuo soggetto all’AVS di fr. 39'700.-- (cfr. doc. 1).

Il 17

agosto 2009 la ricorrente ha firmato il formulario prestampato “Richiesta

assegni familiari per le salariate e i salariati” al fine di ottenere gli

assegni di famiglia in favore dei suoi figli __________ (__________.1986) e __________

(__________.1994), poi sottoscritta dall’Agenzia comunale AVS di __________ il

20.

agosto 2009 (cfr. doc. 1).

Il 2

settembre 2009 la Cassa ha emesso una decisione, indirizzata all’insorgente, con

cui le ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari a far tempo dal 1° maggio

2009.

(cfr. doc. 6.cc.).

Questo

provvedimento indica esplicitamente, riguardo alla durata del diritto, che, in

caso di impedimento al lavoro del salariato per malattia o infortunio, gli

assegni sono versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre

mesi successivi, come pure l’obbligo di informare degli assicurati, ossia che “il

richiedente, il datore di lavoro e il beneficiario, devono informare immediatamente

la Cassa per gli assegni familiari di ogni e qualsiasi cambiamento che potrebbe

modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse

subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di richiesta (es.:

modifica della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del

richiedente o di altri membri indicati, modifica e/o interruzione della

formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni

di formazione)” (cfr. doc. 6.cc.; la sottolineatura è del redattore).

Il datore

di lavoro ha versato all’assicurata, con lo stipendio/ind. infortuni, gli

assegni familiari in favore dei due figli dal mese di settembre 2009 (unitamente

agli arretrati da maggio 2009) al mese di maggio 2011 (cfr. doc. 6.hh-6bbb).

Il 15

settembre 2010 la Cassa ha emanato nei confronti della ricorrente una nuova

decisione di attribuzione degli assegni familiari con effetto dal 1° gennaio

2010.

(cfr. doc. 6.ccc).

Tale

decisione riporta le medesime informazioni generali. Segnatamente la durata del

diritto e l’obbligo di informare, stampate sul provvedimento del 2 settembre

2009.

menzionato sopra (cfr. doc. 6.ccc).

L’assicurata,

tuttavia, mai ha comunicato alla Cassa la sua situazione di salute a seguito

dell’infortunio del maggio 2009, né la relativa inabilità al lavoro al 100%.

L’amministrazione

è, infatti, venuta a conoscenza dell’incapacità lavorativa totale

dell’insorgente a far tempo dal maggio 2009 soltanto tramite lo scritto del 12

ottobre 2011 che il patrocinatore di quest’ultima ha inviato alla Cassa con

l’invito a intervenire, visto che nel calcolo della prestazione assistenziale

dell’assicurata venivano computati gli assegni familiari, benché dal maggio 2011, a seguito del termine del versamento delle indennità da parte dell’assicuratore LAINF, non venissero

più corrisposti alla medesima (cfr. doc. D).

La Cassa,

conseguentemente, con decisione del 15 dicembre 2011, ha ordinato alla ricorrente di restituire l’importo di fr. 9'833.35 percepiti a torto a titolo

di assegni familiari dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2011 (cfr. doc. 7).

L’assicurata,

dal canto suo, per sostanziare l’istanza di condono del rimborso richiesto

interposta il 20 gennaio 2012 (cfr. doc. 8.d.), in particolare per comprovare

la sua buona fede, ha prodotto un certificato medico del 19 gennaio 2012

rilasciato dal

Dr. med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Certifico che la sig.ra RI 1, __________.1954, __________

si trovava in mia cura durante tutto l’anno 2009. Posso anche certificare che,

durante il periodo della primavera – estate 2009, dopo il suo infortunio al ginocchio,

la paziente era in uno stato di ambasce e di sofferenza psichica tale che non

aveva coscienza dei propri obblighi particolari, in particolare dei dettagli

delle procedure amministrative complesse a cui sarebbe stata assoggettata.”

(Doc. 8.i. = doc. C)

2.11

Attentamente

esaminati gli elementi fattuali del caso di specie, il TCA ritiene che per il periodo

dal 1° settembre 2009 alla fine del 2009 la documentazione agli atti non

consenta né di escludere né di ammettere con la necessaria tranquillità la

buona fede dell’assicurata.

In

effetti, da una parte, la ricorrente, che ha firmato il formulario “Richiesta

assegni familiari per le salariate e i salariati” il 17 agosto 2009 (cfr. doc.

1; consid. 2.10.), non ha tempestivamente comunicato alla Cassa di aver subito

il 17 maggio 2009 un’aggressione che l’ha resa inabile al lavoro al 100%.

Al

contrario dopo che la Cassa, a seguito della sua domanda dell’agosto 2009, le

ha riconosciuto il relativo diritto con decisione del 2 settembre 2009, la

quale, come visto, indica espressamente sia il limite temporale del diritto

agli assegni di tre mesi successivi al mese dell’inizio dell’impedimento al

lavoro a causa di infortunio, che l’obbligo di informare ogni cambiamento che

potrebbe modificare il diritto all’assegno (cfr. doc. 6.cc), ha percepito

mensilmente gli assegni familiari senza avvisare di alcunché l’amministrazione

(cfr. consid. 2.10.).

Dall’altra,

il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha però attestato

che l’assicurata, la quale è stata in sua cura per tutto il 2009, durante la

primavera-estate 2009 si trovava in uno stato di ambasce e di sofferenza

psichica tale che non aveva coscienza dei propri obblighi particolari,

segnatamente riguardo a procedure amministrative complesse (cfr. doc. 8.i. =

doc. C; consid. 2.10.).

Al

riguardo giova rilevare che il TCA con sentenza PC 81/93 del 12 gennaio 1995 ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona

le sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto

di condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari

percepite a torto dal marzo 1988 all’ottobre 1991.

E'

infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati

redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua

capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi

di sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo

precedente datore di lavoro.

In

particolare questa Corte ha rilevato:

"

(…)

Nel caso di specie,

l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della

richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative

decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto

particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici

(problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni,

dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata

di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito

di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato

medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A). Malgrado i

problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di

verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio

anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione

dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il

suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze

parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a se

stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre

invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato

a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso

vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione

complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece,

un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle

particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo

certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che

i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie

abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire

di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla

base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c

LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza

preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p.

210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del

ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario

relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da

escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso

di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la

violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa,

la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA PC 81/93 del

12.

gennaio 1995 pag. 9-11)

In

concreto, ritenuto, da un lato, che la domanda di assegni familiari è stata

sottoscritta il 17 agosto 2009 (cfr. doc. 1) e che la decisione di

riconoscimento del relativo diritto con l’indicazione della durata del diritto

e dell’obbligo di informare risale al 2 settembre 2009 (cfr. doc. 6.cc), ossia

al periodo estivo, dall’altro, che il Dr. med. __________ ha certificato che

nella primavera-estate 2009 l’assicurata si trovava in uno stato di ambasce e

di sofferenza psichica tale da non avere coscienza dei propri obblighi

particolari, si impongono degli ulteriori accertamenti volti a meglio determinare

se i disturbi di cui soffriva l’assicurata erano effettivamente tali da

compromettere la sua capacità di comprensione di formulari o decisioni e, in

tale caso, fino a quando esattamente è sussistita la menzionata incapacità.

E’ vero

che, come esposto sopra, il Dr. med. __________, nel certificato del 19 gennaio

2012, ha indicato che la ricorrente ha sofferto psichicamente in misura

maggiore nella primavera-estate 2009.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che lo psichiatra ha pure precisato di aver avuto

in cura l’assicurata per l’intero anno 2009 (cfr. doc. 8i = C; consid. 2.10).

Pertanto

per maggiore tranquillità su questo punto si giustifica una verifica dello

stato di salute psichica dell’insorgente, in particolare della sua capacità di

intendere i suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione, in relazione al

lasso di tempo da quando ha inoltrato la domanda di assegni familiari

nell’agosto 2009 al dicembre 2009.

Più

specificatamente, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da

parte della ricorrente, andrà interpellato il Dr. med. __________ al fine di

conoscere la reale situazione psichica dell’assicurata per il lasso di tempo agosto

– dicembre 2009, nonché le effettive implicazioni dal profilo della

comprensione di formulari (di richiesta di prestazioni sociali) e decisioni,

che richiedono un’attenzione superiore rispetto ad atti ordinari quotidiani.

Qualora

dovesse emergere che l’insorgente per l’intero periodo indicato (agosto –

dicembre 2009), rispettivamente per un arco di tempo inferiore, presentava una

carenza nel discernimento, non può esservi da un punto di vista soggettivo la

violazione di un obbligo, in particolare dell’obbligo di informare, per cui

andrebbe riconosciuta la buona fede dell’assicurata per l’arco di tempo 1°

settembre – 31 dicembre 2009 o, se del caso, per un periodo più limitato con

inizio dal 1° settembre 2009.

In caso

contrario, la buona fede della stessa deve essere negata.

2.12

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo

il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

In simili condizioni, secondo il TCA si

giustifica nel caso concreto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurata è stato negato

il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti a torto per il

periodo settembre - dicembre 2009 e il rinvio degli atti alla Cassa perché

disponga indagini approfondite sulla base di quanto indicato da questa Corte al

consid. 2.11.

Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si

pronuncerà nuovamente circa la buona fede o meno della ricorrente nel lasso di

tempo settembre - dicembre 2009.

Qualora

sia da ammettere la sua buona fede, andrà pure esaminato l’ulteriore

presupposto del condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 25 LPGA e 4

OPGA; consid. 2.5., 2.6.).

2.13

Per quanto attiene, invece, al

periodo dal mese di gennaio 2010 al 17 maggio 2011, considerato che il

Dr. med. __________ ha avuto in cura l’assicurata per il solo anno 2009 e che

quest’ultima mai ha fatto valere di aver continuato una terapia psichiatrica

presso un altro medico specialista, il comportamento della ricorrente non può

essere tutelato e ciò anche nel caso in cui per il periodo precedente dovesse

esserle riconosciuta la buona fede.

In effetti, in primo

luogo, se da settembre a dicembre 2009 non dovesse essere ammessa la buona fede

dell’insorgente, in quanto, nonostante fosse in cura da uno psichiatra,

presentava comunque un’incapacità di discernimento che le impediva di

comprendere la portata e le conseguenze di richieste di prestazioni, di

decisioni al riguardo e di informazioni relative ai suoi obblighi, a maggior

ragione la buona fede non va riconosciuta per il periodo successivo.

A seguito dell’emanazione

della decisione del 2 settembre 2009 l’assicurata avrebbe dovuto essere ben al

corrente sia della durata del diritto agli assegni in caso di impedimento al

lavoro per infortunio limitata al mese di inizio dell’impedimento e ai tre

successivi, che del suo obbligo di comunicare alla Cassa ogni avvenimento

particolare riguardante la sua situazione personale, lavorativa.

Pertanto la stessa avrebbe

dovuto perlomeno contattare la Cassa per informarsi al riguardo.

In secondo luogo, nell’ipotesi

in cui da settembre a dicembre 2009, o per un periodo più limitato da settembre

2009.

(cfr. consid. 2.11.), dovesse essere ammessa la sua buona fede, risulta

ragionevolmente ammissibile che la ricorrente nel periodo seguente, consapevole

che a causa dei disturbi psichici in precedenza non era stata in grado di

gestire i suoi affari amministrativi e che comunque ogni mese riceveva gli assegni

familiari, rivedesse l’intera documentazione concernente le prestazioni

sociali, in particolare gli assegni familiari, comprensiva della decisione del

2.

settembre 2009, per verificare i suoi diritti e i suoi doveri.

Una volta appresa, dopo

attenta lettura non solo della prima pagina della decisione del 2 settembre

2009, bensì anche delle informazioni generali, la durata limitata del diritto

agli assegni in caso di impedimento al lavoro per infortunio, la medesima

avrebbe dovuto informare la Cassa circa la sua condizione di incapacità

lavorativa o perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito.

L’insorgente, tuttavia,

non ha proceduto in tale senso, violando il proprio obbligo di informare (cfr.

consid. 2.8.).

L’assicurata,

del resto, nemmeno ha interpellato la Cassa dopo l’emanazione nei suoi

confronti della nuova decisione del 15 settembre 2010 con cui le è stato

rinnovato il diritto agli assegni familiari dal gennaio 2010 e dove veniva

ribadita la durata del diritto in caso di impedimento al lavoro per infortunio

limitata a tre mesi dopo il mese di inizio dell’impedimento, nonché l’obbligo

di informare ogni cambiamento che avrebbe potuto modificare il diritto agli

assegni (cfr. doc. 6.ccc).

Il fatto

che il datore di lavoro abbia continuato a versarle gli assegni familiari non è

di alcun ausilio per la ricorrente.

Infatti,

come chiaramente indicato sulle decisioni del 2 settembre 2009 e 15 settembre

2010.

emesse dalla Cassa (cfr. doc. 6.cc; 6.ccc), l’obbligo di informare è a

carico del richiedente gli assegni familiari, del datore di lavoro, come pure

del beneficiario degli stessi.

Secondo

la giurisprudenza federale, poi, l'errore dell’amministrazione non rimedia alla

mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Lo stesso

vale nel caso in cui il datore di lavoro, quale persona o servizio che

partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA;

U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art. 1 n. 76,

pag. 52), ha concorso colpevolmente (violando intenzionalmente o per negligenza

grave i suoi doveri) alla corresponsione a torto di assegni familiari a un

assicurato.

In tale

caso non è esclusa una pretesa di risarcimento danni nei confronti del datore

di lavoro in applicazione dell’art. 25 lett. c LAFam combinato con l’art. 52

LAVS (cfr. U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art.

25.

n. 29, pag. 355).

Va,

altresì, ricordato che per negare la buona fede di un assicurato non è

necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2

ottobre 2006).

L’asserzione ricorsuale

secondo cui l’assicurata non possiede una perfetta conoscenza della lingua

italiana (cfr. doc. I pag. 2) si rivela, infine, ininfluente.

In proposito va osservato

che la ricorrente si è comunque trasferita in Svizzera dall’__________ da molti

anni, ovvero dalla fine degli anni 90 (cfr. doc. I pag. 2).

Inoltre, nel caso in cui

non le fosse stato chiaro quanto contemplato nelle decisioni del 2 settembre

2009.

e del 15 settembre 2010, avrebbe dovuto informarsi al riguardo presso la

Cassa stessa.

2.14

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente per il periodo gennaio 2010 - 17 maggio 2011, primo presupposto per

ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione

nella misura in cui ha negato il condono della restituzione degli assegni

familiari percepiti indebitamente dal mese di gennaio 2010 al 17 maggio 2011.

A titolo

abbondanziale giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze dell’assicurata deve essere concordata con la Cassa.

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2012.14 del 20

febbraio 2013 consid. 2.16.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.

2.13

; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.15

La

ricorrente, risultando parzialmente vincente in causa ed essendo patrocinata da

__________ dello RA 1, il quale può essere ritenuto persona qualificata per la

questione giuridica considerata, ha quindi diritto all’importo di fr. 700.-- a

titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA

U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC

1992.

pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983

p. 329; STCA 39.2010.18-19 del 7 marzo 2011; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio

2011).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi .

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è stato negato il

condono della restituzione degli assegni familiari percepiti da settembre a

dicembre 2009.

§§ Gli atti sono rinviati

alla Cassa affinché proceda come indicato ai consid. 2.11.; 2.12.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO

1 verserà alla ricorrente fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

[i] Nella prassi della Cassa cantonale di compensazione

per gli assegni familiari si è potuto evidenziare come nell’80% dei casi è

accordato il diritto ad un assegno per figli (CHF 200 al mese), mentre nel 20%

dei casi ad un assegno di formazione (CHF 250 al mese).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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