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Decisione

39.2012.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 settembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno sottolineato di aver agito sempre in completa buona fede.

Quale

fatto nuovo è stata invocata la circostanza di essere venuti a conoscenza della

giurisprudenza del Tribunale federale che in casi più o meno simili al loro ha

dato ragione all’insorgente in questione sulla buona fede.

Infine è

stato rilevato che nel mese di giugno 2011 la moglie è rimasta ospedalizzata

per 15 giorni per una grave infezione e nel mese di marzo 2012 è stata

ricoverata d’urgenza all’ospedale (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. RI 1 si è

nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 20 agosto 2012

(cfr. doc. Vbis).

1.5. La Cassa ha

preso posizione al riguardo il 30 agosto 2012 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII

è stato trasmesso per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Cassa si è rifiutata di procedere

alla revisione della decisione su reclamo del 21 giugno 2010 con cui è stato

confermato l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 16'034.-- percepiti indebitamente

a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal dicembre 2009

all’aprile 2010.

2.3. Ai sensi

dell’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008

sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione Laps e

della legislazione federale sulla LPGA.

L’art. 24

Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede che:

"

1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un

membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su

una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o

una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino

all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal

Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:

" Il

nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione

e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire

d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se

l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo

che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della

revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui

all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo

art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere

confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista

e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. (…)”

2.4. Come esposto

sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004,

consid. 1.2 e I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio

2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno

2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5,

p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p.

247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

In

proposito, occorre ricordare che, secondo

una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere

obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda

di riconsiderazione.

Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale

domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora

l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione

e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare

oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare

se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o

meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione

ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato

non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse

un'importanza notevole (cfr. DTF 119 V 479 consid.

1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20

settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I 206/06 del 13 marzo 2007).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, p. 79 e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II,

Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, II. edizione,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 53 n. 13).

Relativamente

alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione

del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla

circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio

della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,

Considerandi

op. cit., ad art. 53 n. 16).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353, il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…).

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110

V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121

IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V

353.

consid. 5b)

Al riguardo, si veda pure la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 4.2.

2.5

Nel caso di

specie con la decisione su reclamo del 21 giugno 2010, di cui è chiesta la revisione, la Cassa aveva confermato il precedente ordine di restituzione del 30

aprile 2010 relativo alla somma di fr. 16'034.-- corrispondente ad assegni

integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nel periodo dicembre 2009 -

aprile 2010, in quanto due membri dell’unità di riferimento degli insorgenti, e

meglio RI 2 e la figlia, erano all’estero e, quindi, assenti dal Cantone Ticino

(cfr. doc. 11; 7; consid. 1.1.).

La

decisione su reclamo del 21 giugno 2010, peraltro, cresciuta in giudicato

incontestata, trova il proprio fondamento, da un lato,

nell’art.

65.

Laf, afferente alla decadenza del diritto corrente e in vigore dal 1°

gennaio 2009, secondo cui:

"

1Il

diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a

dodici mesi consecutivi.

2Durante

l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri

della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene

riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il

titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di

riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

3In

caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere

nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una

nuova richiesta.”

Al riguardo giova

osservare che dal Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli

assegni di famiglia emerge che:

" Articolo

65.

– Decadenza del diritto corrente all’assegno integrativo e di prima infanzia

Corrisponde, nella sostanza, agli attuali artt. 30c (assegno

integrativo) e 37c (assegno di prima infanzia) LAF. Nello spirito della cascata

Laps, al cpv. 2 viene aggiunto, rispetto all’attuale LAF, che il diritto all’assegno

integrativo o di prima infanzia è sospeso o rivalutato se, oltre al titolare

del diritto, ogni qualsiasi membro della sua unità di riferimento si assenta

dal Cantone; lo stesso dicasi per il rientro nel Cantone.”

Il tenore degli art. 30c e

37c vLAF afferenti alla decadenza del diritto all’assegno integrativo,

rispettivamente di prima infanzia in caso di soggiorno all’estero o in altro

Cantone era il seguente :

“1Il diritto corrente

all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi

consecutivi.

2Durante l’assenza dal Cantone il diritto

corrente all’assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il

titolare del diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

3In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la

condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova

richiesta.”

Inoltre dal Messaggio del

18.

dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia risulta che:

" 4.3.3 Decadenza del diritto corrente all’assegno in caso di assenza

dal Cantone (nuovi artt. 30c e 37c LAF)

Alla decadenza del diritto corrente all’AFI e

all’API sono applicabili gli attuali artt. 30 Reg. LAF (assegno integrativo),

nonché 44 (famiglia monoparentale, API) e 50 Reg. LAF (famiglia biparentale;

API). Le citate disposizioni del regolamento sono identiche.

Il diritto corrente agli assegni non decade se il

titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare in un altro Cantone

a motivo di malattia, infortunio, servizio militare o civile; in questa

evenienza il periodo di assenza dal Cantone è ininfluente. Se, per contro, il

titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare all’estero, il

diritto corrente all’assegno potrà essere preservato se l’assenza è inferiore a

3.

mesi, ritenuto che il termine inizia a decorrere dalla prima assenza.

Come già rilevato, in materia di assegni

familiari la legislazione sulle prestazioni complementari deve essere applicata

a titolo di diritto suppletorio, per esplicito rinvio dell’attuale art. 47 LAF.

Ora, in materia di decadenza al diritto corrente alle prestazioni

complementari, il "periodo di assenza" ammesso è di 12 mesi e non di

3.

mesi. Le succitate norme del Reg. LAF devono, quindi, essere considerate

inammissibili.

Per questo motivo, questo Consiglio di Stato

propone di riconoscere anche in materia di decadenza del diritto corrente agli

assegni un "periodo di interruzione della residenza" massimo di 12

mesi, indipendentemente dai motivi che hanno cagionato l’assenza dal Ticino e/o

dalla destinazione dell’assicurato (altro Cantone o Stato estero).

Ovviamente, il diritto corrente alla prestazione

verrebbe sospeso durante l’assenza e ripristinato allorquando l’assicurato

dimostrerà di essere tornato in Ticino

Conformemente all’attuale art. 41 LAF, il

titolare del diritto alla prestazione (rispettivamente i titolari del diritto)

sarà tenuto ad avvertire la Cassa cantonale per gli assegni familiari della sua

partenza dal Cantone.

Questo Consiglio di Stato propone altresì di

trasportare le succitate norme del regolamento nella legge, così che la

necessaria base legale sia più evidente. Vengono quindi codificati i nuovi

artt. 30c (per l’AFI) e 37c LAF (per l’API).”

Dall’altro, nell’assenza

dal Cantone Ticino di RI 2 e della figlia nata dall’unione dei

ricorrenti nel 2008, le quali si trovavano all’estero nel Paese di origine, __________,

dell’assicurata a causa di disturbi di salute di quest’ultima (cfr. doc. 11; 7;

9; 6; 6A).

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte osserva che gli

insorgenti non hanno fatto valere alcun nuovo elemento o mezzo di prova atto a

indurre a una conclusione giuridica differente rispetto a quanto stabilito

nella decisione su reclamo del 21 giugno 2010.

In

effetti la giurisprudenza dell’Alta Corte relativa alla buona fede invocata dai

ricorrenti - sia quella garantita dall’art. 9 Cost. in caso di informazioni

errate da parte dell’amministrazione, che quella che costituisce uno dei due

presupposti per riconoscere il condono della restituzione (cfr. art. 26 Laps), non

permette di procedere a una revisione processuale.

In primo

luogo, la giurisprudenza di cui sopra era reperibile già al momento in cui è

stata emanata la decisione su reclamo del 21 giugno 2010 (cfr. giurisprudenza

federale pubblicata nella Raccolta ufficiale e sul sito web www.bger.ch e

giurisprudenza cantonale pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch).

In

secondo luogo, la stessa non è pertinente in concreto.

Gli

assicurati non si sono, in ogni caso, avvalsi di eventuali errate informazioni

da parte della Cassa.

Per

quanto attiene, poi, a un’eventuale mancata informazione (cfr. art. 18 Laps; 27

LPGA), non risulta che i ricorrenti abbiano contattato l’amministrazione per

chiedere se la partenza all’estero per alcuni mesi della ricorrente e della

figlia avrebbero avuto o meno delle ripercussioni sul diritto agli assegni

integrativi e di prima infanzia.

Inoltre

la buona fede ai fini del condono già era stata negata ai ricorrenti con

decisioni del 26 luglio e del 7 settembre 2010 (cfr. doc. 14; 17) entrambe

passate in giudicato incontestate.

Di

conseguenza a ragione la Cassa ha respinto la domanda di rivedere la decisione

su reclamo del 21 giugno 2010 presentata dagli assicurati.

2.6

Infine

questa Corte rileva che la Cassa nella decisione su reclamo impugnata ha

indicato di non essere entrata nel merito della domanda di riesame (cfr. doc.

B).

Al

riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione

non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione

cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non

sussiste, dunque, una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta

valere in giustizia (cfr. consid. 2.4.)

In ogni

caso giova, per inciso, rilevare, come del resto evidenziato dalla parte

resistente nella decisione del 6 luglio 2012, che la decisione su reclamo del

21.

giugno 2010 con cui la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione degli

assegni integrativi e di prima infanzia dal dicembre 2009 all’aprile 2010

emesso il 30 aprile 2010 non risulta manifestamente errata.

In

effetti, visto che RI 2 e la figlia, hanno risieduto all’estero per circa

cinque mesi, come peraltro mai contestato dalla parte ricorrente, il versamento

degli assegni integrativi e di prima infanzia a favore degli assicurati - che,

in virtù dell’art. 65 Laf, avrebbe dovuto essere sospeso - è continuato

indebitamente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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