39.2012.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 settembre 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
39.2012.6
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, TCA
Titolo:
Negata revis.dec.su recl.che ha confermato l'ord.di rest.AFI /API da 12/09 a 4/10,poiché 2 membri dell'UR(compagna e figlia) erano all'estero.Non fatto valere alcun nuovo fatto o prova che giustifichi una rev.proc.Cassa,poi, non obbligata a procedere a una riconsid.Dec.su recl.c.que non manif.errata
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
DECADENZA DEL DIRITTO CORRENTE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 46 LAF-TI
art. 65 LAF-TI
art. 24 LAPS
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.6
rs
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2012 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 25 luglio
2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 25 luglio 2012, ha confermato il proprio provvedimento del 6 luglio
2012 (cfr. doc. 23), con cui ha negato a RI 1 e RI 2 la revisione della
decisione su reclamo del 21 giugno 2010 (cfr. doc. 11) con la quale
l’amministrazione aveva respinto il loro ricorso interposto contro l’ordine di
restituzione del 30 aprile 2010 (cfr. doc. 7) relativo alla somma di fr.
16'034.-- corrispondente ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a
torto nel periodo dicembre 2009 - aprile 2010, in quanto due membri della loro unità di riferimento - e meglio RI 2 e la figlia - erano
all’estero e quindi assenti dal Cantone Ticino.
A
motivazione della propria decisione su reclamo del 25 luglio 2012 la Cassa ha osservato
che:
"
(…)
Con scritto 20 aprile
2012, il signor RI 1 chiedeva un nuovo esame della “decisione relativa all’ordine
di rimborso”.
2.
Con la decisione qui
impugnata, premesso come fosse già stata emessa una decisione su reclamo e non
fosse quindi possibile pronunciarsi nuovamente in questo senso mediante
procedura ordinaria, s’è valutato se nel caso concreto vi sono i presupposti
per considerare lo scritto del 20 aprile 2012 quale domanda di revisione (od
eventualmente di riconsiderazione) ai sensi dell’art. 24 della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
Nel definire tali
presupposti, si sottolineava in particolare che le decisioni e le decisioni su
reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione
se l’interessato scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Chiariti i concetti e le
condizioni alla base della procedura straordinaria, anche facendo riferimento
all’art. 67 cpv. 1 PA per quanto riguarda la tempestività di una simile
richiesta, la Cassa ha concluso che, nel caso di specie, non v’è alcun nuovo
fatto che giustifichi una revisione e che pertanto le condizioni dell’art. 24
cpv. 1 Laps non sono adempiute.
Nemmeno è stato
riscontrato un motivo per attuare l’istituto del riesame (art. 24 cpv. 2 Laps).
La Cassa non è così entrata nel merito della domanda del 20 aprile 2012.
(…)” (Doc. B)
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 25 luglio 2012 gli assicurati hanno inoltrato un
tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 6 agosto 2012, nel quale hanno chiesto
l’annullamento della decisione di restituzione, nonché il rimborso degli acconti
già versati e, più in particolare, il versamento completo relativo al mese di
maggio 2010.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale gli stessi hanno addotto,
segnatamente, che già durante il colloquio del 12 aprile 2010 il ricorrente, in
assoluta buona fede, ha dichiarato che l’assenza dal domicilio svizzero della
moglie e della figlia, nata nel 2008, era dovuta a una gravissima malattia
genetica della moglie che ne presupponeva il ritorno al Paese d’origine per un
periodo.
E’ stato
precisato che l’unità di riferimento è sempre stata di tre persone e che
l’assenza della moglie era giustificata da un certificato medico per malattia.
Al riguardo è stato evidenziato che le spese fisse mensili sono comunque rimaste
praticamente invariate, dato che non vi è stata alcuna modifica delle spese
correnti e che la situazione medica della moglie si è aggravata tanto che è
pendente una richiesta di prestazioni AI.
Fatti
I
ricorrenti hanno sottolineato di aver agito sempre in completa buona fede.
Quale
fatto nuovo è stata invocata la circostanza di essere venuti a conoscenza della
giurisprudenza del Tribunale federale che in casi più o meno simili al loro ha
dato ragione all’insorgente in questione sulla buona fede.
Infine è
stato rilevato che nel mese di giugno 2011 la moglie è rimasta ospedalizzata
per 15 giorni per una grave infezione e nel mese di marzo 2012 è stata
ricoverata d’urgenza all’ospedale (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. RI 1 si è
nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 20 agosto 2012
(cfr. doc. Vbis).
1.5. La Cassa ha
preso posizione al riguardo il 30 agosto 2012 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Cassa si è rifiutata di procedere
alla revisione della decisione su reclamo del 21 giugno 2010 con cui è stato
confermato l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 16'034.-- percepiti indebitamente
a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal dicembre 2009
all’aprile 2010.
2.3. Ai sensi
dell’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008
sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione Laps e
della legislazione federale sulla LPGA.
L’art. 24
Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede che:
"
1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un
membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su
una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o
una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal
Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:
" Il
nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione
e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire
d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se
l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo
che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della
revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo
art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere
confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista
e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. (…)”
2.4. Come esposto
sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004,
consid. 1.2 e I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio
2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno
2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5,
p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p.
247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In
proposito, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere
obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda
di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale
domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora
l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione
e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare
oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare
se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o
meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione
ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato
non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse
un'importanza notevole (cfr. DTF 119 V 479 consid.
1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20
settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I 206/06 del 13 marzo 2007).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, consid. 3b, p. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, II. edizione,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 53 n. 13).
Relativamente
alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione
del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla
circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio
della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,
Considerandi
op. cit., ad art. 53 n. 16).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353, il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…).
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110
V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121
IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V
353.
consid. 5b)
Al riguardo, si veda pure la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 4.2.
2.5
Nel caso di
specie con la decisione su reclamo del 21 giugno 2010, di cui è chiesta la revisione, la Cassa aveva confermato il precedente ordine di restituzione del 30
aprile 2010 relativo alla somma di fr. 16'034.-- corrispondente ad assegni
integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nel periodo dicembre 2009 -
aprile 2010, in quanto due membri dell’unità di riferimento degli insorgenti, e
meglio RI 2 e la figlia, erano all’estero e, quindi, assenti dal Cantone Ticino
(cfr. doc. 11; 7; consid. 1.1.).
La
decisione su reclamo del 21 giugno 2010, peraltro, cresciuta in giudicato
incontestata, trova il proprio fondamento, da un lato,
nell’art.
65.
Laf, afferente alla decadenza del diritto corrente e in vigore dal 1°
gennaio 2009, secondo cui:
"
1Il
diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a
dodici mesi consecutivi.
2Durante
l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri
della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene
riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il
titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di
riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In
caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere
nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una
nuova richiesta.”
Al riguardo giova
osservare che dal Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli
assegni di famiglia emerge che:
" Articolo
65.
– Decadenza del diritto corrente all’assegno integrativo e di prima infanzia
Corrisponde, nella sostanza, agli attuali artt. 30c (assegno
integrativo) e 37c (assegno di prima infanzia) LAF. Nello spirito della cascata
Laps, al cpv. 2 viene aggiunto, rispetto all’attuale LAF, che il diritto all’assegno
integrativo o di prima infanzia è sospeso o rivalutato se, oltre al titolare
del diritto, ogni qualsiasi membro della sua unità di riferimento si assenta
dal Cantone; lo stesso dicasi per il rientro nel Cantone.”
Il tenore degli art. 30c e
37c vLAF afferenti alla decadenza del diritto all’assegno integrativo,
rispettivamente di prima infanzia in caso di soggiorno all’estero o in altro
Cantone era il seguente :
“1Il diritto corrente
all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi
consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone il diritto
corrente all’assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il
titolare del diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la
condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova
richiesta.”
Inoltre dal Messaggio del
18.
dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia risulta che:
" 4.3.3 Decadenza del diritto corrente all’assegno in caso di assenza
dal Cantone (nuovi artt. 30c e 37c LAF)
Alla decadenza del diritto corrente all’AFI e
all’API sono applicabili gli attuali artt. 30 Reg. LAF (assegno integrativo),
nonché 44 (famiglia monoparentale, API) e 50 Reg. LAF (famiglia biparentale;
API). Le citate disposizioni del regolamento sono identiche.
Il diritto corrente agli assegni non decade se il
titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare in un altro Cantone
a motivo di malattia, infortunio, servizio militare o civile; in questa
evenienza il periodo di assenza dal Cantone è ininfluente. Se, per contro, il
titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare all’estero, il
diritto corrente all’assegno potrà essere preservato se l’assenza è inferiore a
3.
mesi, ritenuto che il termine inizia a decorrere dalla prima assenza.
Come già rilevato, in materia di assegni
familiari la legislazione sulle prestazioni complementari deve essere applicata
a titolo di diritto suppletorio, per esplicito rinvio dell’attuale art. 47 LAF.
Ora, in materia di decadenza al diritto corrente alle prestazioni
complementari, il "periodo di assenza" ammesso è di 12 mesi e non di
3.
mesi. Le succitate norme del Reg. LAF devono, quindi, essere considerate
inammissibili.
Per questo motivo, questo Consiglio di Stato
propone di riconoscere anche in materia di decadenza del diritto corrente agli
assegni un "periodo di interruzione della residenza" massimo di 12
mesi, indipendentemente dai motivi che hanno cagionato l’assenza dal Ticino e/o
dalla destinazione dell’assicurato (altro Cantone o Stato estero).
Ovviamente, il diritto corrente alla prestazione
verrebbe sospeso durante l’assenza e ripristinato allorquando l’assicurato
dimostrerà di essere tornato in Ticino
Conformemente all’attuale art. 41 LAF, il
titolare del diritto alla prestazione (rispettivamente i titolari del diritto)
sarà tenuto ad avvertire la Cassa cantonale per gli assegni familiari della sua
partenza dal Cantone.
Questo Consiglio di Stato propone altresì di
trasportare le succitate norme del regolamento nella legge, così che la
necessaria base legale sia più evidente. Vengono quindi codificati i nuovi
artt. 30c (per l’AFI) e 37c LAF (per l’API).”
Dall’altro, nell’assenza
dal Cantone Ticino di RI 2 e della figlia nata dall’unione dei
ricorrenti nel 2008, le quali si trovavano all’estero nel Paese di origine, __________,
dell’assicurata a causa di disturbi di salute di quest’ultima (cfr. doc. 11; 7;
9; 6; 6A).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte osserva che gli
insorgenti non hanno fatto valere alcun nuovo elemento o mezzo di prova atto a
indurre a una conclusione giuridica differente rispetto a quanto stabilito
nella decisione su reclamo del 21 giugno 2010.
In
effetti la giurisprudenza dell’Alta Corte relativa alla buona fede invocata dai
ricorrenti - sia quella garantita dall’art. 9 Cost. in caso di informazioni
errate da parte dell’amministrazione, che quella che costituisce uno dei due
presupposti per riconoscere il condono della restituzione (cfr. art. 26 Laps), non
permette di procedere a una revisione processuale.
In primo
luogo, la giurisprudenza di cui sopra era reperibile già al momento in cui è
stata emanata la decisione su reclamo del 21 giugno 2010 (cfr. giurisprudenza
federale pubblicata nella Raccolta ufficiale e sul sito web www.bger.ch e
giurisprudenza cantonale pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch).
In
secondo luogo, la stessa non è pertinente in concreto.
Gli
assicurati non si sono, in ogni caso, avvalsi di eventuali errate informazioni
da parte della Cassa.
Per
quanto attiene, poi, a un’eventuale mancata informazione (cfr. art. 18 Laps; 27
LPGA), non risulta che i ricorrenti abbiano contattato l’amministrazione per
chiedere se la partenza all’estero per alcuni mesi della ricorrente e della
figlia avrebbero avuto o meno delle ripercussioni sul diritto agli assegni
integrativi e di prima infanzia.
Inoltre
la buona fede ai fini del condono già era stata negata ai ricorrenti con
decisioni del 26 luglio e del 7 settembre 2010 (cfr. doc. 14; 17) entrambe
passate in giudicato incontestate.
Di
conseguenza a ragione la Cassa ha respinto la domanda di rivedere la decisione
su reclamo del 21 giugno 2010 presentata dagli assicurati.
2.6
Infine
questa Corte rileva che la Cassa nella decisione su reclamo impugnata ha
indicato di non essere entrata nel merito della domanda di riesame (cfr. doc.
B).
Al
riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione
non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione
cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non
sussiste, dunque, una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta
valere in giustizia (cfr. consid. 2.4.)
In ogni
caso giova, per inciso, rilevare, come del resto evidenziato dalla parte
resistente nella decisione del 6 luglio 2012, che la decisione su reclamo del
21.
giugno 2010 con cui la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione degli
assegni integrativi e di prima infanzia dal dicembre 2009 all’aprile 2010
emesso il 30 aprile 2010 non risulta manifestamente errata.
In
effetti, visto che RI 2 e la figlia, hanno risieduto all’estero per circa
cinque mesi, come peraltro mai contestato dalla parte ricorrente, il versamento
degli assegni integrativi e di prima infanzia a favore degli assicurati - che,
in virtù dell’art. 65 Laf, avrebbe dovuto essere sospeso - è continuato
indebitamente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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