39.2012.7
Ric.c/diniego di ass.famil.quale P senza att.lucr.nei periodi 9/10-1/11+7-12/11 accolto. Non motivo di scostarsi da Direttiva UFAS:riconosce dt ad ass.nei mesi senza att.lucr.(diff.con regime AVS). Co
17 dicembre 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2012.7
Data decisione, Autorità:
17.12.2012, TCA
Titolo:
Ric.c/diniego di ass.famil.quale P senza att.lucr.nei periodi 9/10-1/11+7-12/11 accolto. Non motivo di scostarsi da Direttiva UFAS:riconosce dt ad ass.nei mesi senza att.lucr.(diff.con regime AVS). Consid.c.ca finanziamento non determ.Rinvio atti x esame ult.condiz.Non ripet.avv.nella propria causa
ASSEGNO PER I FIGLI
PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RIPETIBILI
art. 1920, 21 LAFAM
art. 1617,18 OAFAMI
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.7
DC/sc
Lugano
17 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2012 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 luglio 2012 la Cassa cantonale per gli assegni
familiari ha confermato la decisione del 7 maggio 2012 con la quale aveva
negato ad RI 1 il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività
lucrativa, per i figli __________, nato nel 2005 e __________, nato nel 2010,
argomentando:
"
(…)
Con lettera del 30 maggio 2012 l'assicurata trasmette alla Cassa la presa di posizione del maggio 2012 della Cassa __________
che annulla e sostituisce gli effetti della notifica di stralcio del 9 maggio
2012.
In sostanza la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG statuisce che "a decorrere dal 31 dicembre 2011 cessa il
rapporto assicurativo quale assicurata nella categoria: persona che non esercita
un'attività lucrativa" e ancora "Confermiamo che per gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011 è stata esonerata dal
pagamento di contributi richiesto dall'affiliazione nella categoria dei
"non attivi", in quanto ha versato contributi sufficienti quale
salariata".
Per quanto precede la signora RI 1 ritiene che
alla luce di questa nuova notifica, le condizioni di cui all'art. 19 cpv. 1
LAFam siano adempiute e chiede alla Cassa di accogliere la richiesta per
assegni familiari da lei formulata in qualità di PSAL per i periodi
settembre-dicembre 2010 e luglio-dicembre 2011.
1.
Per l'art. 19 cpv. 1 LAFam le persone
obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza
attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno
diritto agli assegni familiari conformemente agli artt. 3 e 5 [...].
2.
Dalla documentazione agli atti, richiamati in
particolare i contenuti della nuova notifica di affiliazione del 21 maggio
2012, la Cassa conferma che la signora RI 1, seppur iscritta presso la Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG fino al 31 dicembre 2011, non può essere considerata
PSAL, ritenuto ch'ella è stata esonerata dal pagamento dei contributi per gli
anni 2008-2011 avendo "versato contributi sufficienti quale salariata".
Ritenuto quanto precede, la Cassa conclude che
l'iscrizione della stessa quale PSAL debba essere considerata nulla ai sensi
LAFam, in osservanza dell'esonero del pagamento dei contributi personali
ottenuto e della conseguente restituzione degli acconti versati.
3.
A titolo abbondanziale la Cassa fa altresì
osservare che nel Canton Ticino gli assegni per le PSAL sono finanziati da
questa stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della Legge sugli assegni di
famiglia), ragione per ( la quale, nel caso di specie, l'assicurata riceverebbe
degli assegni senza averli finanziati. (…)" (doc. Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA.
L'avv. RI
1 ha in particolare rilevato di non avere esercitato alcuna attività lavorativa
dal 1° settembre 2010 al 10 gennaio 2011 e dal 5 luglio 2011 al 30 aprile 2012
e di avere chiesto, per quel periodo, di essere posta al beneficio degli
assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.
L'assicurata
ha inoltre sottolineato di essere stata stralciata dalla Cassa di compensazione
AVS, in data 2 maggio 2012 dalla categoria delle persone che non esercitano
un'attività lucrativa, con effetto al 31 dicembre 2009, e che questa notifica
di stralcio è poi stata notificata il 21 maggio 2012 nel senso che il rapporto
assicurativo quale persona che non esercita un'attività lucrativa cessa il 31
dicembre 2011. La ricorrente ha precisato di essere stata esonerata dal
pagamento dei contributi quale persona senza attività negli anni 2008-2011 in quanto ha versato contributi sufficienti quale salariata.
La
ricorrente ha quindi chiesto il versamento degli assegni familiari per il
figlio __________ da settembre 2010 al 9 gennaio 2011 e dal 5 luglio 2011 al 31
dicembre 2011 e per il figlio __________ da ottobre 2010 al 9 gennaio 2011 e
dal 5 luglio al 31 dicembre 2011, sulla base delle seguenti considerazioni:
"
(…)
13.
Né la
legge in oggetto né la relativa ordinanza compiono una distinzione nel diritto
alla ricezione degli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa
ai sensi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) che hanno
ottenuto l'esonero dai contributi giusta l'art. 30 OAVS.
Ne consegue che la
decisione della Cassa per gli assegni familiari di escludere la sottoscritta
dalla cerchia dei beneficiari degli assegni familiari quale PSAL, in quanto non
può essere considerata tale ai sensi della LAFam essendo stata esonerata dal
versamento dei contributi giusta l'art. 30 OAVS, non è conforme a quanto
prescritto dalla legge in oggetto.
La decisione su
opposizione del 6 luglio 2012 deve dunque per questo motivo essere annullata.
14.
La
Cassa sostiene altresì che la sottoscritta non ha contribuito al finanziamento
degli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.
A tale proposito, si
osserva innanzitutto che giusta l'art. 32 Legge cantonale sugli assegni di
famiglia le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per
le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione
federale sugli assegni di famiglia. Come visto sopra (art. 19 LAFam), la legge
federale non condiziona il diritto agli assegni delle PSAL al loro
finanziamento da parte degli assicurati: anche questa motivazione deve quindi
essere respinta in quanto contraria alle prescrizioni federali.
15. Inoltre,
si sottolinea che la sottoscritta si è limitata a chiedere l'applicazione delle
norme in vigore e non ha avuto la possibilità di scegliere se finanziare o meno
gli assegni familiari per la categoria delle persone senza attività lucrativa,
essendole i contributi stati rimborsati d'ufficio a seguito dell'applicazione
dell'art. 30 OAVS. Accettare tale motivazione nella fattispecie in oggetto
significherebbe quindi discriminare coloro che fanno valere un diritto
riconosciuto loro esplicitamente dalla legge, ossia l'imputazione di quanto
versato quale salariato giusta l'art. 30 OAVS.
16.
Di
conseguenza, ritenuto che la sottoscritta, obbligatoriamente assicurata all'AVS
dal suo ventunesimo anno d'età secondo l'art. 3 LAVS, è figurata come
"persona senza attività lucrativa" secon-do l'AVS dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2011, e che la me-desima non rientra in nessuna delle categorie
elencate in maniera esaustiva all'art. 16 OAFami, le condizioni dell'art. 19
cpv.1 LAFam sono adempiute: la sottoscritta ha dunque diritto agli assegni
familiari come persona senza attività lucrativa." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 1° ottobre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva in
particolare:
"
(…)
Ora, l'art. 19 della Legge federale sugli assegni
familiari (LAFam) prevede che:
" 1 Le persone
obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza
attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno
diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che
il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell'A VS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all'AVS/Al."
In virtù di questa precisa disposizione, alla
luce di quanto sopra esposto, l'interessata - salariata e non PSAL ai sensi AVS
- non ha pertanto indubbiamente diritto agli assegni familiari nei mesi durante
Fatti
i quali essa non ha esercitato un'attività lucrativa (01.09.2010-09.01.2011 e
05.07.2011-31.12.2011).
Per ulteriore chiarezza, interessante è qui
riproporre uno stralcio della presa di posizione del 26 aprile 2011 dell'UFAS,
fatta del tutto propria da codesto lodevole Tribunale in una sentenza del 19
maggio 2011 (incarto n. 39.2010.20):
" Lors
de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du législateur que de
lier le plus possible les allocations familiales aux notions et critères en
vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité
lucrative cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une
personne cesse de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme
salariée pour être considérée salariée pour toute I'année."
4.
Per la marg. 602 DAFam, nella costellazione di
cui al caso di specie, l'assicurata dovrebbe aver diritto agli assegni
familiari. L'UFAS ha emanato la citata direttiva à seguito di una sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zugo, per il quale vi
sarebbe una disparità di trattamento tra la situazione nella quale un
assicurato è PSAL per la prima parte dell'anno e salariato per l'altra parte
dell'anno e la situazione inversa, nella quale un assicurato è salariato per la
prima parte dell'anno e PSAL per l'altra parte dell'anno: ciò perché nella
prima evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari per l'intero
anno (come PSAL per la prima parte dell'anno e come salariato per il resto),
mentre nella seconda evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari
soltanto per il periodo in cui ha lavorato quale salariato, non essendo
considerato PSAL all'AVS per il resto dell'anno.
La resistente Cassa non condivide tale
conclusione.
In effetti, perché vi sia una disparità di
trattamento, è necessario trattare in modo diverso due situazioni uguali o
quantomeno analoghe: ciò che, a mente della Cassa, non si verifica nelle
evenienze descritte.
In effetti, nel primo caso, quando l'organo di
esecuzione della LAFam rende la sua decisione, questa si rivela essere
corretta: a quel momento, in effetti, l'assicurato è effettivamente PSAL
all'AVS e, per quanto è dato sapere a tutti, potrebbe esserlo per tutto il
resto dell'anno; caso contrario, per poter accordare il diritto agli assegni
familiari come PSAL occorrerebbe attendere la fine dell'anno civile, ciò che
non è sicuramente accettabile ritenuto che, quando un assicurato chiede una prestazione,
ha il diritto di riceverla nei minor tempo possibile. Di conseguenza, il
diritto agli assegni familiari accordato quando l'assicurato è PSAL all'AVS per
la prima parte dell'anno e salariato per il resto dell'anno, perlomeno al
momento in cui l'Amministrazione rende la sua decisione, si rivela essere
corretto. Spetta poi all'Amministrazione di valutare se chiedere o meno la
restituzione delle prestazioni che si rivelano in seguito essere state
indebitamente riscosse, a fronte dell'art. 25
cpv. 1 LPGA per quanto riguarda l'aspetto della buona fede.
Nel secondo caso, invece, quando l'organo di
esecuzione della LAFam rende la sua decisione sul diritto agli assegni
familiari, lo statuto dell'assicurato ai sensi dell'AVS è già chiaro, di modo
che in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam, il diritto agli assegni
familiari deve essere correttamente respinto.
Per l'art. 19 cpv. 1 LAFam, per aver diritto agli
assegni familiari come PSAL (oltre alle restanti condizioni), occorre figurare
come PSAL nell'AVS.
Ora, né il Legislatore federale e tantomeno il
Legislatore cantonale, nel contesto degli ampi margini di cui gode nel contesto
degli assegni familiari alle PSAL (art. 21 LAFam e 18 OAFami), hanno disposto
per una diversa soluzione legislativa per siffatte costellazioni.
In applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam e del
diritto cantonale, nella costellazione di cui alla fattispecie in esame,
correttamente la resistente Cassa ha negato il diritto agli assegni familiari
come PSAL. La sua decisione si rivela essere, sotto questo profilo, corretta.
In questo senso, la marg. 602 DAFam si rivela essere inapplicabile, in quanto
contraria al diritto federale e cantonale.
5.
Non da ultimo, si rammenta come l'art. 20 LAFam,
che concerne il finanziamento degli assegni familiari alle PSAL, stabilisce
che:
" 1Gli assegni
familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai
Cantoni.
2I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività
lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella
misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10
LAVS."
Nel Canton Ticino l'art. 39 della Legge sugli
assegni di famiglia prevede quindi che:
" 1La Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura
degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza
attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e
nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione
federale sull'AVS.
3Sono
considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli
assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di
amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di
fluttuazione."
Nel nostro Cantone, gli assegni familiari per le
PSAL sono dunque finanziati da questa medesima categoria d'assicurati. Nella
fattispecie, la ricorrente non ha contribuito né, si ribadisce è tenuta -
essendo, come visto, a tutti gli effetti salariata ai sensi AVS per tutto
l'anno civile - a versare contributi come PSAL per il finanziamento degli
assegni familiari e, di conseguenza, anche per tale motivo, non si giustifica
il riconoscimento di quanto da lei preteso. Essa riceverebbe infatti dette
prestazioni senza aver preliminarmente, come previsto, partecipato a
finanziarie.
Anche per questi motivi, questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni con la già citata sentenza 19 maggio 2011, ha confermato il corretto agire dell'Amministrazione nella sua decisone di negare il diritto
agli assegni familiari in simile situazione.
6.
Va così infine confermato che l'interessata non
ha diritto agli assegni di famiglia per gli anni 2010 e 2011, se non, in quanto
salariata secondo la legislazione AVS, nei periodi in cui ha effettivamente
esercitato un'attività lucrativa (01.01.2010-31.08.2010 e
10.01.2011-04.07.2011), come - si ricorda - è già stato puntualmente
riconosciuto con decisioni separate.
Si protestano tasse e spese, sottolineando che
l'assicurata non avrebbe ad ogni modo diritto a ripetibili in quanto non agente
nell'ambito della sua professione di avvocato (dal 01 maggio 2012 impiegata
infatti in qualità di giurista per __________), bensì privatamente quale
diretta interessata." (Doc. V)
in
diritto
2.1. L'art. 19
della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
"
1 Le
persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.
Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.
L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di
domicilio.
Considerandi
2.
Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione
che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima
completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni
complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato
al finanziamento, stabilisce che:
"
1.
Gli
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2.
I
Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino
un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui
questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art.
39.
della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla
copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle
persone senza attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui
contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di
cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del
contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli
assegni di famiglia).
Secondo
l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo
complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle
rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,
all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza
sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
"
Non sono considerati persone prive di attività
lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le
persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età
ordinaria di pensionamento;
b. le
persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente
ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le
persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente
all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i
richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone
colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso
d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
19984.
sull’asilo i cui
contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora
stati fissati."
L'art. 17
OAFami prevede che per la determinazione del reddito
delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile
secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine,
secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire
regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha
adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della
legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le
condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli
assegni familiari.
Il legislatore federale ha
dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri
dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über
die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).
Il
Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi
regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività
lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel
contesto della legge sugli assegni di famiglia.
2.2
L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato delle Direttive concernenti la legge
federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, le quali
nella versione del 1° aprile 2012 prevedono che:
" 601 Nell'AVS,
sono considerate come persone non esercitanti
un'attività
lucrativa le persone che non percepiscono un reddito da attività lucrativa o
che ne ricavano un reddito scarso. Nella LAFam, la nozione di persona priva di
attività lucrativa si rifà a quella che prevale nell'AVS, fatte salve le
eccezioni previste dall'articolo 16 OAFami.
602.
In caso di dubbio sul diritto agli
assegni familiari in qualità di
4/12 persona priva di attività lucrativa, occorre innanzitutto
riferirsi allo statuto della persona interessata nell'AVS (lavoratore o
persona non esercitante un'attività lucrativa); questo statuto AVS è valutato
caso per caso ricorrendo se necessario al calcolo comparativo (v. art 28bis
OAVS e DIN, N. 2041 segg.). Va tuttavia considerato che lo statuto
nell'AVS non è rilevante tanto in termini di prestazioni quanto piuttosto in
termini di contributi. Non è quindi possibile applicare in ogni caso la
prospettiva annuale dell'AVS agli assegni familiari, che sono definiti su base
mensile ai fini del mantenimento regolare del figlio.
- Conformemente
alla legislazione AVS, un assicurato che cessa di lavorare nel corso dell'anno
e che fino a quel momento ha versato almeno il contributo minimo all'AVS per le
persone prive di attività lucrativa è di regola considerato per tutto il resto
dell'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Ai fini degli assegni
familiari, tuttavia, la persona in questione è considerata come priva di
attività lucrativa per il resto dell'anno. Per i mesi rimanenti ha diritto ad
assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché adempia le
altre condizioni e, nell'anno civile in questione, non superi il reddito
annuo di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam (cfr. sentenza del tribunale
delle assicurazioni sociali del Cantone di Zugo, S 2011 159 del 26 gennaio 2012
[in tedesco]).
Esempio: X. lascia il
suo posto di lavoro il 30 agosto per intraprendere un lungo viaggio fino alla
fine dell'anno e comincia una nuova attività lavorativa solo il 1° gennaio
dell'anno successivo. Dal 1° gennaio al 30 agosto ha guadagnato 60 000
franchi. Di conseguenza, supera il reddito annuo di cui all'articolo 19
capoverso 2 LAFam e pertanto, dal 1 ° settembre al 31 dicembre, non ha diritto
agli assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa.
-
Se una persona priva di attività lucrativa inizia un'attività nel corso
dell'anno, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività
lucrativa cessa in ogni caso, anche se non ha più diritto agli assegni perché
ha intrapreso un'attività indipendente.
In un secondo momento va verificato l'adempimento
delle ulteriori condizioni stabilite nella LAFam. Se non sussiste alcun diritto
secondo la LAFam, è possibile che ne sussista comunque uno in base alle
disposizioni cantonali (v. N. 615 e 616)."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. STF 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 450; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3;
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3
Nell'evenienza concreta la
stessa Cassa per gli assegni familiari riconosce che, in applicazione della
Direttiva dell'UFAS, riprodotta al considerando precedente, l'assicurata
avrebbe, per principio, diritto a percepire gli assegni familiari nei mesi nei
quali non ha esercitato un'attività lucrativa negli anni 2010 e 2011.
Questo Tribunale non ha
motivo per scostarsi del contenuto della direttiva dell'UFAS la quale ha messo
bene in evidenza, da una parte, la particolarità della situazione delle persone
che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno e per le
quali l'obbligo contributivo dal profilo dell'AVS è effettuato attraverso un
calcolo comparativo (cfr. art. 10 LAVS, art. 28 OAVS; STCA 30.2009.35 del 10
marzo 2010; per il caso concreto, doc. 7, doc. 2 e doc. 5) e, dall'altra, il
diverso scopo delle norme che regolano lo statuto contributivo AVS durante
l'intero anno nel caso di lavoratori e lavoratrici impiegati in modo non
durevole rispetto all'obiettivo degli assegni di famiglia che è quello di garantire
mensilmente il mantenimento regolare del figlio.
È vero che, nel corso di un'udienza
tenutasi l'11 maggio 2011, l'amministrazione ha consegnato una presa di
posizione dell'UFAS così riprodotta nella successiva STCA del 19 maggio 2011:
" (…)
Nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011 X,
come richiesto dal TCA, ha prodotto uno scritto del 27 maggio 2009 con il quale
la Cassa __________ ha comunicato a Z lo stralcio del registro degli affiliati
quale persona senza attività lucrativa con effetto al 31 dicembre 2008 in quanto il marito versa sufficienti contributi AVS anche per la moglie (cfr. Doc. XVIII/1).
Questo Tribunale deve così concludere che, alla
luce delle disposizioni delle leggi e delle ordinanze citate, l'assicurata non
è tenuta a versare contributi come persona senza attività lucrativa e non ha di
conseguenza neppure diritto agli assegni di famiglia per tutto l'anno 2009.
Questa soluzione può essere ritenuta
insoddisfacente (cfr. le osservazioni dei ricorrenti del 25 febbraio 2011, Doc.
VIII) nella misura in cui, come nel caso presente, la persona senza attività
lucrativa viene privata dal diritto agli assegni familiari nei mesi precedenti
il matrimonio, pur avendo comunque dei figli a carico.
Il 22 marzo 2011 il TCA ha invitato l'avv. __________
a richiedere, in vista dell'udienza, una presa di posizione dell'UFAS
sull'applicazione dell'art. 16 lett. c OAFami anche per i mesi precedenti il
matrimonio (cfr. Doc. XIII).
Nella risposta dell'UFAS del 26 aprile 2011 è
stata ribadita la volontà del legislatore di collegare il più possibile gli
assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS (cfr. Doc. XVIII/4:
"Lors de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du
législateur que de lier le plus possible les allocations familiales aux notions
et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité lucrative
cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une personne cesse
de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme salariée pour être
considérée salariée pour toute l'année. Les art. 19 LAFam et l'art. 16 OAFam en
combinaison avec les dispositions de l'AVS concernant les cotisations des
personnes sans activité lucratives (n° 2071 et 2073 des Directives sur les
cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité
lucrative (DIN)) conduisent à ne pas considérer comme personne sans activité
lucrative au sens de la LAFam une personne non active qui se marie en cours
d'année avec un salarié dès lors que les cotisations versées par le conjoint
salarié atteignent au moins le double de la cotisation minimale: les
cotisations de la personne sans activité lucrative sont alors réputées payées
pour l'année civile entière. Cette personne ne peut dès
lors prétendre à des allocations familiales en tant que personne sans activité
lucrative."). (...)"
È altrettanto vero però che
quella situazione concerneva una situazione diversa, peraltro ritenuta
insoddisfacente dal TCA.
Inoltre e, soprattutto,
che non vi era nessuna direttiva dall'UFAS che andava nel senso auspicato dai
ricorrenti.
Alla luce
del chiaro tenore della direttiva le considerazioni della Cassa riguardo al
finanziamento di questa prestazione (cfr. consid. 2.3), pur comprensibili e già
constatate dal TCA nel precedente caso (cfr. STCA 29.2010.20 del 19 maggio
2011: "Infine, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011, la
rappresentante dell'amministrazione ha anche rilevato che nel Canton Ticino gli
assegni per le persone senza attività lucrativa sono finanziati da questa
stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della legge sugli assegni di
famiglia), ragione per cui, in un caso come quello presente "la ricorrente
riceverebbe degli assegni senza avere finanziato" Doc. XVIII pag. 2).")
non assumono un carattere determinante.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 deve essere annullata
e gli atti rinviati all'amministrazione affinché stabilisca se le altre condizioni
sono adempiute per poter riconoscere all'assicurata il diritto agli assegni
familiari nei periodi da lei richiesti.
2.4
La
ricorrente, vincente in causa, quale avvocato che agisce in causa propria, non
ha diritto a ripetibili in quanto le questioni da affrontare non erano
estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA
B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari perché
esamini le altre condizioni per il diritto agli assegni familiari.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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