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Decisione

39.2012.7

Ric.c/diniego di ass.famil.quale P senza att.lucr.nei periodi 9/10-1/11+7-12/11 accolto. Non motivo di scostarsi da Direttiva UFAS:riconosce dt ad ass.nei mesi senza att.lucr.(diff.con regime AVS). Co

17 dicembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali essa non ha esercitato un'attività lucrativa (01.09.2010-09.01.2011 e

05.07.2011-31.12.2011).

Per ulteriore chiarezza, interessante è qui

riproporre uno stralcio della presa di posizione del 26 aprile 2011 dell'UFAS,

fatta del tutto propria da codesto lodevole Tribunale in una sentenza del 19

maggio 2011 (incarto n. 39.2010.20):

" Lors

de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du législateur que de

lier le plus possible les allocations familiales aux notions et critères en

vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité

lucrative cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une

personne cesse de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme

salariée pour être considérée salariée pour toute I'année."

4.

Per la marg. 602 DAFam, nella costellazione di

cui al caso di specie, l'assicurata dovrebbe aver diritto agli assegni

familiari. L'UFAS ha emanato la citata direttiva à seguito di una sentenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zugo, per il quale vi

sarebbe una disparità di trattamento tra la situazione nella quale un

assicurato è PSAL per la prima parte dell'anno e salariato per l'altra parte

dell'anno e la situazione inversa, nella quale un assicurato è salariato per la

prima parte dell'anno e PSAL per l'altra parte dell'anno: ciò perché nella

prima evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari per l'intero

anno (come PSAL per la prima parte dell'anno e come salariato per il resto),

mentre nella seconda evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari

soltanto per il periodo in cui ha lavorato quale salariato, non essendo

considerato PSAL all'AVS per il resto dell'anno.

La resistente Cassa non condivide tale

conclusione.

In effetti, perché vi sia una disparità di

trattamento, è necessario trattare in modo diverso due situazioni uguali o

quantomeno analoghe: ciò che, a mente della Cassa, non si verifica nelle

evenienze descritte.

In effetti, nel primo caso, quando l'organo di

esecuzione della LAFam rende la sua decisione, questa si rivela essere

corretta: a quel momento, in effetti, l'assicurato è effettivamente PSAL

all'AVS e, per quanto è dato sapere a tutti, potrebbe esserlo per tutto il

resto dell'anno; caso contrario, per poter accordare il diritto agli assegni

familiari come PSAL occorrerebbe attendere la fine dell'anno civile, ciò che

non è sicuramente accettabile ritenuto che, quando un assicurato chiede una prestazione,

ha il diritto di riceverla nei minor tempo possibile. Di conseguenza, il

diritto agli assegni familiari accordato quando l'assicurato è PSAL all'AVS per

la prima parte dell'anno e salariato per il resto dell'anno, perlomeno al

momento in cui l'Amministrazione rende la sua decisione, si rivela essere

corretto. Spetta poi all'Amministrazione di valutare se chiedere o meno la

restituzione delle prestazioni che si rivelano in seguito essere state

indebitamente riscosse, a fronte dell'art. 25

cpv. 1 LPGA per quanto riguarda l'aspetto della buona fede.

Nel secondo caso, invece, quando l'organo di

esecuzione della LAFam rende la sua decisione sul diritto agli assegni

familiari, lo statuto dell'assicurato ai sensi dell'AVS è già chiaro, di modo

che in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam, il diritto agli assegni

familiari deve essere correttamente respinto.

Per l'art. 19 cpv. 1 LAFam, per aver diritto agli

assegni familiari come PSAL (oltre alle restanti condizioni), occorre figurare

come PSAL nell'AVS.

Ora, né il Legislatore federale e tantomeno il

Legislatore cantonale, nel contesto degli ampi margini di cui gode nel contesto

degli assegni familiari alle PSAL (art. 21 LAFam e 18 OAFami), hanno disposto

per una diversa soluzione legislativa per siffatte costellazioni.

In applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam e del

diritto cantonale, nella costellazione di cui alla fattispecie in esame,

correttamente la resistente Cassa ha negato il diritto agli assegni familiari

come PSAL. La sua decisione si rivela essere, sotto questo profilo, corretta.

In questo senso, la marg. 602 DAFam si rivela essere inapplicabile, in quanto

contraria al diritto federale e cantonale.

5.

Non da ultimo, si rammenta come l'art. 20 LAFam,

che concerne il finanziamento degli assegni familiari alle PSAL, stabilisce

che:

" 1Gli assegni

familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai

Cantoni.

2I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività

lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella

misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10

LAVS."

Nel Canton Ticino l'art. 39 della Legge sugli

assegni di famiglia prevede quindi che:

" 1La Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura

degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza

attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e

nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione

federale sull'AVS.

3Sono

considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli

assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di

amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di

fluttuazione."

Nel nostro Cantone, gli assegni familiari per le

PSAL sono dunque finanziati da questa medesima categoria d'assicurati. Nella

fattispecie, la ricorrente non ha contribuito né, si ribadisce è tenuta -

essendo, come visto, a tutti gli effetti salariata ai sensi AVS per tutto

l'anno civile - a versare contributi come PSAL per il finanziamento degli

assegni familiari e, di conseguenza, anche per tale motivo, non si giustifica

il riconoscimento di quanto da lei preteso. Essa riceverebbe infatti dette

prestazioni senza aver preliminarmente, come previsto, partecipato a

finanziarie.

Anche per questi motivi, questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni con la già citata sentenza 19 maggio 2011, ha confermato il corretto agire dell'Amministrazione nella sua decisone di negare il diritto

agli assegni familiari in simile situazione.

6.

Va così infine confermato che l'interessata non

ha diritto agli assegni di famiglia per gli anni 2010 e 2011, se non, in quanto

salariata secondo la legislazione AVS, nei periodi in cui ha effettivamente

esercitato un'attività lucrativa (01.01.2010-31.08.2010 e

10.01.2011-04.07.2011), come - si ricorda - è già stato puntualmente

riconosciuto con decisioni separate.

Si protestano tasse e spese, sottolineando che

l'assicurata non avrebbe ad ogni modo diritto a ripetibili in quanto non agente

nell'ambito della sua professione di avvocato (dal 01 maggio 2012 impiegata

infatti in qualità di giurista per __________), bensì privatamente quale

diretta interessata." (Doc. V)

in

diritto

2.1. L'art. 19

della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

"

1 Le

persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come

persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.

Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.

L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di

domicilio.

Considerandi

2.

Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione

che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima

completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni

complementari all’AVS/AI."

L'art. 20 LAFam, destinato

al finanziamento, stabilisce che:

"

1.

Gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati

dai Cantoni.

2.

I

Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino

un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui

questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton Ticino l'art.

39.

della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

" 1La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla

copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle

persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui

contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di

cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

La percentuale del

contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli

assegni di famiglia).

Secondo

l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo

complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle

rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,

all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16 dell'Ordinanza

sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

"

Non sono considerati persone prive di attività

lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le

persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età

ordinaria di pensionamento;

b. le

persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente

ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le

persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente

all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i

richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone

colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso

d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno

19984.

sull’asilo i cui

contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora

stati fissati."

L'art. 17

OAFami prevede che per la determinazione del reddito

delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile

secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

Infine,

secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire

regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Il Canton Ticino non ha

adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

Infatti, l'art. 32 della

legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le

condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone

senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli

assegni familiari.

Il legislatore federale ha

dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri

dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über

die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).

Il

Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi

regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività

lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel

contesto della legge sugli assegni di famiglia.

2.2

L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato delle Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, le quali

nella versione del 1° aprile 2012 prevedono che:

" 601 Nell'AVS,

sono considerate come persone non esercitanti

un'atti­vità

lucrativa le persone che non percepiscono un reddito da attivi­tà lucrativa o

che ne ricavano un reddito scarso. Nella LAFam, la nozione di persona priva di

attività lucrativa si rifà a quella che prevale nell'AVS, fatte salve le

eccezioni previste dall'articolo 16 OAFami.

602.

In caso di dubbio sul diritto agli

assegni familiari in qualità di

4/12 per­sona priva di attività lucrativa, occorre innanzitutto

riferirsi allo sta­tuto della persona interessata nell'AVS (lavoratore o

persona non esercitante un'attività lucrativa); questo statuto AVS è valutato

ca­so per caso ricorrendo se necessario al calcolo comparativo (v. art 28bis

OAVS e DIN, N. 2041 segg.). Va tuttavia considerato che lo statuto

nell'AVS non è rilevante tanto in termini di prestazioni quanto piuttosto in

termini di contributi. Non è quindi possibile ap­plicare in ogni caso la

prospettiva annuale dell'AVS agli assegni familiari, che sono definiti su base

mensile ai fini del mantenimen­to regolare del figlio.

- Conformemente

alla legislazione AVS, un assicurato che ces­sa di lavorare nel corso dell'anno

e che fino a quel momento ha versato almeno il contributo minimo all'AVS per le

persone prive di attività lucrativa è di regola considerato per tutto il re­sto

dell'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Ai fini degli assegni

familiari, tuttavia, la persona in questione è considerata come priva di

attività lucrativa per il resto dell'anno. Per i mesi rimanenti ha diritto ad

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché adempia le

al­tre condizioni e, nell'anno civile in questione, non superi il red­dito

annuo di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam (cfr. sen­tenza del tribunale

delle assicurazioni sociali del Cantone di Zugo, S 2011 159 del 26 gennaio 2012

[in tedesco]).

Esempio: X. lascia il

suo posto di lavoro il 30 agosto per intra­prendere un lungo viaggio fino alla

fine dell'anno e comincia una nuova attività lavorativa solo il 1° gennaio

dell'anno suc­cessivo. Dal 1° gennaio al 30 agosto ha guadagnato 60 000

franchi. Di conseguenza, supera il reddito annuo di cui all'articolo 19

capoverso 2 LAFam e pertanto, dal 1 ° settembre al 31 dicembre, non ha diritto

agli assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa.

-

Se una persona priva di attività lucrativa inizia un'attività nel corso

dell'anno, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività

lucrativa cessa in ogni caso, anche se non ha più diritto agli assegni perché

ha intrapreso un'attività indipen­dente.

In un secondo momento va verificato l'adempimento

delle ulteriori condizioni stabilite nella LAFam. Se non sussiste alcun diritto

se­condo la LAFam, è possibile che ne sussista comunque uno in base alle

disposizioni cantonali (v. N. 615 e 616)."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. STF 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 450; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3;

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.3

Nell'evenienza concreta la

stessa Cassa per gli assegni familiari riconosce che, in applicazione della

Direttiva dell'UFAS, riprodotta al considerando precedente, l'assicurata

avrebbe, per principio, diritto a percepire gli assegni familiari nei mesi nei

quali non ha esercitato un'attività lucrativa negli anni 2010 e 2011.

Questo Tribunale non ha

motivo per scostarsi del contenuto della direttiva dell'UFAS la quale ha messo

bene in evidenza, da una parte, la particolarità della situazione delle persone

che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno e per le

quali l'obbligo contributivo dal profilo dell'AVS è effettuato attraverso un

calcolo comparativo (cfr. art. 10 LAVS, art. 28 OAVS; STCA 30.2009.35 del 10

marzo 2010; per il caso concreto, doc. 7, doc. 2 e doc. 5) e, dall'altra, il

diverso scopo delle norme che regolano lo statuto contributivo AVS durante

l'intero anno nel caso di lavoratori e lavoratrici impiegati in modo non

durevole rispetto all'obiettivo degli assegni di famiglia che è quello di garantire

mensilmente il mantenimento regolare del figlio.

È vero che, nel corso di un'udienza

tenutasi l'11 maggio 2011, l'amministrazione ha consegnato una presa di

posizione dell'UFAS così riprodotta nella successiva STCA del 19 maggio 2011:

" (…)

Nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011 X,

come richiesto dal TCA, ha prodotto uno scritto del 27 maggio 2009 con il quale

la Cassa __________ ha comunicato a Z lo stralcio del registro degli affiliati

quale persona senza attività lucrativa con effetto al 31 dicembre 2008 in quanto il marito versa sufficienti contributi AVS anche per la moglie (cfr. Doc. XVIII/1).

Questo Tribunale deve così concludere che, alla

luce delle disposizioni delle leggi e delle ordinanze citate, l'assicurata non

è tenuta a versare contributi come persona senza attività lucrativa e non ha di

conseguenza neppure diritto agli assegni di famiglia per tutto l'anno 2009.

Questa soluzione può essere ritenuta

insoddisfacente (cfr. le osservazioni dei ricorrenti del 25 febbraio 2011, Doc.

VIII) nella misura in cui, come nel caso presente, la persona senza attività

lucrativa viene privata dal diritto agli assegni familiari nei mesi precedenti

il matrimonio, pur avendo comunque dei figli a carico.

Il 22 marzo 2011 il TCA ha invitato l'avv. __________

a richiedere, in vista dell'udienza, una presa di posizione dell'UFAS

sull'applicazione dell'art. 16 lett. c OAFami anche per i mesi precedenti il

matrimonio (cfr. Doc. XIII).

Nella risposta dell'UFAS del 26 aprile 2011 è

stata ribadita la volontà del legislatore di collegare il più possibile gli

assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS (cfr. Doc. XVIII/4:

"Lors de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du

législateur que de lier le plus possible les allocations familiales aux notions

et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité lucrative

cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une personne cesse

de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme salariée pour être

considérée salariée pour toute l'année. Les art. 19 LAFam et l'art. 16 OAFam en

combinaison avec les dispositions de l'AVS concernant les cotisations des

personnes sans activité lucratives (n° 2071 et 2073 des Directives sur les

cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité

lucrative (DIN)) conduisent à ne pas considérer comme personne sans activité

lucrative au sens de la LAFam une personne non active qui se marie en cours

d'année avec un salarié dès lors que les cotisations versées par le conjoint

salarié atteignent au moins le double de la cotisation minimale: les

cotisations de la personne sans activité lucrative sont alors réputées payées

pour l'année civile entière. Cette personne ne peut dès

lors prétendre à des allocations familiales en tant que personne sans activité

lucrative."). (...)"

È altrettanto vero però che

quella situazione concerneva una situazione diversa, peraltro ritenuta

insoddisfacente dal TCA.

Inoltre e, soprattutto,

che non vi era nessuna direttiva dall'UFAS che andava nel senso auspicato dai

ricorrenti.

Alla luce

del chiaro tenore della direttiva le considerazioni della Cassa riguardo al

finanziamento di questa prestazione (cfr. consid. 2.3), pur comprensibili e già

constatate dal TCA nel precedente caso (cfr. STCA 29.2010.20 del 19 maggio

2011: "Infine, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011, la

rappresentante dell'amministrazione ha anche rilevato che nel Canton Ticino gli

assegni per le persone senza attività lucrativa sono finanziati da questa

stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della legge sugli assegni di

famiglia), ragione per cui, in un caso come quello presente "la ricorrente

riceverebbe degli assegni senza avere finanziato" Doc. XVIII pag. 2).")

non assumono un carattere determinante.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 deve essere annullata

e gli atti rinviati all'amministrazione affinché stabilisca se le altre condizioni

sono adempiute per poter riconoscere all'assicurata il diritto agli assegni

familiari nei periodi da lei richiesti.

2.4

La

ricorrente, vincente in causa, quale avvocato che agisce in causa propria, non

ha diritto a ripetibili in quanto le questioni da affrontare non erano

estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA

B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari perché

esamini le altre condizioni per il diritto agli assegni familiari.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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