39.2012.8
A ragione gli assegni familiari vanno versati dal datore di lavoro del padre, titolare degli assegni, sul conto della madre. In effetti il ricorrente si rifiuta di versare alla madre dei suoi 2 figli
9 gennaio 2013Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2012.8
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, TCA
Titolo:
A ragione gli assegni familiari vanno versati dal datore di lavoro del padre, titolare degli assegni, sul conto della madre. In effetti il ricorrente si rifiuta di versare alla madre dei suoi 2 figli entrambi gli assegni, i quali devono essere corrisposti in aggiunta al contributo alimentare
ASSEGNO PER I FIGLI
VERSAMENTO A TERZI
art. 7 LAFAM
art. 8 LAFAM
art. 9 LAFAM
Raccomandata
Incarto n.
39.2012.8
DC/sc
Lugano
9 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto
2012 emanata da
in relazione al caso:
CO 1
in materia di assegni di famiglia
PI 1
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 agosto 2012 la CO 1 ha confermato la precedente
decisione del 18 aprile 2012 (cfr. Doc. 5) ed ha stabilito che gli assegni
familiari dovuti per i figli __________ e __________ dal 1° aprile 2012 devono
essere versati dal datore di lavoro di RI 1 sul conto corrente di TERZ 1.
L'amministrazione,
dopo avere confermato che la titolarità del diritto in applicazione dell'art. 7
LAFam spetta al padre, ha stabilito che gli assegni devono essere concretamente
versati alla madre visto quanto prescritto agli art. 8 e 9 LAFam (cfr. Doc. d).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA. Il suo patrocinatore chiede, in via principale, che il datore di lavoro
del ricorrente continui a versare anche dopo il 1° aprile 2012 a lui stesso gli assegni familiari per i figli __________ e __________ e, in via subordinata,
che i beneficiari finali degli assegni familiari siano il ricorrente e TERZ 1
in ragione del 50% ciascuno.
Al
riguardo egli ha in particolare sottolineato quanto segue:
"
(…)
A giusta ragione la Cassa ha concluso il proprio
esame dell'art. 7 LAFam affermando che, in ossequio alla lett. e), la
titolarità del diritto doveva essere mantenuta a nome dell'insorgente signor RI
1.
La decisione della Cassa doveva limitarsi a
determinare a chi versare gli assegni familiari.
Dando prova di una certa confusione, la Cassa si
è spinta oltre, andando a voler determinare chi è il destinatario finale degli
assegni. Questo diritto spetta unicamente all'autorità giudiziaria.
Sarebbe in effetti semmai il Pretore, debitamente
interpellato in merito, a dover interpretare la convenzione, dando se del caso
ordine di versare gli assegni a un terzo.
A giusta ragione il datore di lavoro del
ricorrente, mancando una decisione formale dell'autorità giudiziaria preposta
(la Pretura), si è rifiutato di versare gli assegni direttamente alla madre
(doc. F).
Il signor RI 1 chiede pertanto che il ricorso
venga accolto e che venga fatto ordine al suo datore di lavoro di continuare a
versare allo stesso gli assegni familiari per i figli __________ e __________,
tutto ciò conformemente all'art. 7 LAFam, e senza entrare nel merito del
beneficiario finale degli assegni.
Prove: doc.
2.
Se codesto Tribunale ritenesse competente pure
per determinare chi siano i beneficiari finali degli assegni e in quale misura,
valga quanto segue.
2.1.
L'art. 2 LAFam prevede che gli assegni familiari
sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare
parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Considerato che nel caso in oggetto i figli sono
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e stanno con loro esattamente in
ragione di mezzo mese ciascuno (cfr. punto 1 lett. c convenzione, nonché
le 6 dichiarazioni prodotte sub doc. E), chiaro è che gli assegni
debbano per toccare ad ogni genitore in ragione del 50% l'uno.
Nella convenzione i genitori hanno previsto la
dicitura "assegni familiari esclusi" e non "oltre assegni
familiari" come previsto nella vecchia convenzione del 3 febbraio 2006
(doc. G), proprio perché volevano che gli assegni familiari venissero ripartiti
in ragione di un mezzo ciascuno.
Prove: doc.
Il riferimento della Cassa all'art. 8 LAFam, che
prevede che gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i
figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari
in aggiunta ai contributi, è fuorviante.
Il contributo fissato nella convenzione a carico
del solo padre è infatti frutto di una compensazione: la madre avrebbe dovuto
versare pure lei un contributo alimentare al padre per la metà del mese in cui
Fatti
i bambini sono presso il padre. Per evitare inutili versamenti incrociati tra i
genitori, è stato formalmente previsto che è unicamente il padre a versare
mensilmente l'importo di attuali CHF 700.-.
Quanto precede è chiaramente comprovato
dall'entità del contributo di mantenimento, fissato in "soli" CHF
700.- mensili per bambino (le tabelle di __________ prevedono un fabbisogno di
oltre CHF 1'700.- per bambino), a fronte di un reddito del padre di oltre CHF
6'000.- per tredici mensilità. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'8 ottobre 2012 la Cassa, dopo avere ricordato di essere un organo
di esecuzione ai sensi dell'art. 14 lett. b LAFam e che nel caso concreto la
titolarità del diritto è stata riconosciuta al ricorrente, ha ribadito che gli
assegni devono essere versati a TERZ 1 in applicazione dell'art. 8 LAFam.
L'amministrazione
si è così espressa:
"
(…)
Tenuto conto dalle risultanze delle istruttorie
esperite non è stato possibile concludere diversamente, avendo i genitori
optato per l'esercizio congiunto sia dell'autorità parentale sia della custodia
dei figli come risulta dall'omologata convenzione, la Cassa ha deciso
l'attribuzione della titolarità del diritto agli assegni familiari al signor RI
1, in applicazione dei disposti di cui alla lett. e del citato art. 7 LAFam.
La decisione della Cassa è stata sin qui
condivisa dal ricorrente.
In simile situazione, analogamente la Cassa ha
definito a chi dovessero essere versati gli assegni secondo gli atti ufficiali,
vale a dire in considerazione di quanto disposto dalla convenzione alimentare
per la quale il signor RI 1 è tenuto a versare alla signora TERZ 1 un
contributo per il mantenimento dei figli e quindi in applicazione dell'art. 8
LAFam.
La richiesta della signora TERZ 1 e la
contestazione del signor RI 1 – che palesemente dimostrano come, diversamente
da quanto sostenuto in sede di ricorso, la volontà dei due genitori non sia
univoca – rafforzano il convincimento della Cassa di aver operato una scelta
formalmente corretta nell'ottica della legge e peraltro già avallata dalla
giurisprudenza.
Dal riassunto della Decisione Verwaltungsgericht
Obwalden del 02.04.2012 (cresciuta in giudicato) nella causa X______ contro
Ausgleichskasse Obwalden (reperibile all'indicizzo http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/entscheide/index.html?lang=it)
emerge infatti che nel contesto del concorso di diritti, articolo 7 cpv. 1
LAFam "… L'examen de la situation effective
entraînant un travail disproportionné, il faut se baser sur des documents comme
les conventions alimentaire, les conventions de divorce et les injonctions par
les autorités (cons. 4.2.6.)".
1.4. Il 10 ottobre 2012 il
Presidente del TCA ha decretato la chiamata in causa di TERZ 1 (cfr. Doc. V).
1.5. Il 16 ottobre 2012 TERZ 1 ha
sostenuto che:
" Gli
assegni devono essere versati alla mia persona perché sono aggiuntivi dei
contributi alimentari."
1.6. Il rappresentante del
ricorrente il 24 ottobre 2012 ha confermato quanto esposto nel ricorso
sottolineando quanto segue:
" (…)
Egli rileva inoltre che la signora TERZ 1 non ha per nulla
motivato nè sostanziato per quale motivo gli assegni familiari sarebbero
aggiuntivi dei contributi alimentari, ritenuto che i genitori hanno la custodia
parentale congiunta e che i figli stanno in egual misura presso ciascuno di
loro." (Doc. VIII)
1.7. Il 31 ottobre 2012 la Cassa
ha ribadito che, alla luce dell'art. 8 LAFam, gli assegni familiari devono
essere versati alla madre in aggiunto al contributo alimentare (cfr. Doc. IX).
Questo concetto è stato
riconfermato il 12 novembre 2012, quando l'amministrazione ha rilevato:
" (…)
La Cassa ha accolto la richiesta 15 marzo 2012 della signora TERZ
1 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 LAFam – per il quale gli
aventi diritto tenuto a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a
una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai
contributi – a fronte degli accordi sottoscritti il 27 settembre 2011 ed
omologati dalla Commissione tutoria regionale __________ il 20 ottobre 2011,
secondo i quali il signor RI 1 è tenuto a pagare alla signora TERZ 1 un
contributo alimentare per il mantenimento dei figli (CHF 700.- mensili) ed in
considerazione dei giustificativi prodotti dalla signora in occasione della sua
richiesta, attestanti l'importo mensile versatole dal signor RI 1 a titolo di
assegni familiari, corrispondente unicamente a CHF 200.- (cfr. allegato 4 di
cui alla risposta di causa 8 ottobre 2012).
La Cassa ribadisce pertanto che nel rispetto delle disposizioni
legali che è tenuta ad applicare nel contesto dei compiti che il legislatore
federale le ha attribuito, non avrebbe potuto agire diversamente." (Doc.
XIII)
Considerandi
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L'art. 2
della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in
vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli
assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro,
uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario
rappresentato da uno o più figli".
L'art. 7
LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
"
1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo
stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto
spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività
lucrativa;
b.
la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età
del figlio;
c. la
persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente
vissuto fino alla maggiore età;
d.
la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone
di domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato
sottoposto all'AVS.
2Se i diritti
agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota
legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L’art. 8
LAFam prevede che:
"
Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di
mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli
assegni familiari in aggiunta ai contributi."
L'art. 9 LAFam, dedicato
al "versamento a terzi", precisa invece che:
"
1Qualora gli
assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della
persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere
che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche
se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta
motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio
maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1
LPGA."
La
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel
suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa
parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 p. 6101) ha così
commentato questa norma:
"
Questa disposizione si prefigge di garantire che
gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del
figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o
l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo).
A questo riguardo si stabilisce una deroga alla
LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi
solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione
non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua
introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo
14.
capoverso 3 LAF.
In determinati casi, gli assegni per i giovani in
formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale
soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli
interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono
alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123)
L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2012, a pag. 24, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge prevede che:
"
La persona che auspica il versamento a terzi
deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari,
indicandone il motivo.
Esempio:
L'ex marito di una donna senza attività lucrativa
non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto in comune.
Il mancato versamento degli assegni familiari
alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad
esempio con:
- un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli
alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono
versati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto;
- estratti conto da cui risulta che i pagamenti
non sono effettuati
per tempo e/o sono inferiori all'importo
dovuto.
Se il mancato pagamento è dimostrato in modo
plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona
avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato
per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104."
In una sentenza
8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
"
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari
non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art.
2.
LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al
padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre,
comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione
percepiti."
Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über
die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San
Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto
segue:
"
d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der
Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu
klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist.
Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der
verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht
verheiratete Vater verwendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter,
welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet
wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch
andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich werden die
Unterhaltsbedürfnisse dort im
Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten
(dazu Art. 8 FamZG).
(…)
Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob
die tatsächliche Verwendung
der Familienzulagen die «Bedürfnisse»
dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der
betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt
das Untersuchungsprinzip (dazu Art.
43.
ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der
anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl.
allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).
Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung
der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt
(dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere
Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten
Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen)
Familienzulage erfolgen muss
(vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag.
174-175)
2.3
Nella
presente fattispecie è incontestato che RI 1 è il titolare del diritto agli
assegni familiari in applicazione dell'art. 7 lett. e LAFam (doc. Doc. A).
L'art. 8 LAFam prevede che
gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in
base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in
aggiunta ai contributi.
Come già sottolineato dal
Tribunale federale con l'introduzione di questa norma nella LAFam "il
legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se gli assegni
familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi alimentari o meno,
la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria rispetto al Codice
civile svizzero (CC)" (cfr. STF 8C_123/2001,8C_132/2011 del 31 maggio
2011).
Anche Kieser-Reichmuth,
op.cit., pag. 169, N° 6-7, hanno sottolineato che il diritto pubblico prevede
in modo imperativo il versamento degli assegni familiari in aggiunta ai
contributi di mantenimento e si sono così espressi:
"
Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen
dasselbe Ziel der kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und
Familienzulagen. Indessen unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die
Zivilrechtliche Bestimmung einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt,
während die öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren
kantonalen Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI, 79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER, welche die Bestimmung als
verfehlt betrachtet).
Dass öffentlich-rechtlich – eben in Art. 8 FAMZG
– eine zwingende kumulative Ausrichtung der (bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB
bestehende Befugnis des Zivilgerichts ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls
die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit
ist ausgeschlossen, dass zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine
Familienzulage an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die
Familienzulage in jedem Fall zusätzlich zum unterhaltsbeitrag bezahlt werden.
Nicht ausgeschlossen ist indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung
des Unterhaltsbeitrags zu erreichen (dazu N 13)."
Dagli atti dell'incarto
emerge che RI 1 fino a i 12 anni di età è tenuto a versare un contributo
alimentare di "fr. 700.-- mensili (assegni familiari esclusi)" per i
figli __________, nato il 18.1.2006 e __________, nata il 3.12.2008; (cfr.
"Accordo concernente le responsabilità genitoriali dei signori TERZ 1 e RI
1" del 17 settembre 2011, omologato il 20 ottobre 2011 dalla Commissione
tutoria regionale, sede di __________; Doc. C).
Dal 4 ottobre 2011 RI 1
riversa a TERZ 1 solo un assegno familiare (cfr. Doc. 4.1).
In sede ricorsuale il
titolare del diritto ha esplicitamente dichiarato di non volere versare alla
madre gli assegni per i due figli ma soltanto per uno di essi visto che i
genitori dispongono dell'autorità parentale congiunta e i figli vivono metà
settimana con ognuno dei genitori (cfr. Doc. I).
Come visto, secondo la
legge, la giurisprudenza e la dottrina, gli assegni di
famiglia devono essere tuttavia integralmente versati in aggiunta al contributo
alimentare. L'assicurato si rifiuta di farlo.
In simili
condizioni questo Tribunale deve concludere che, a ragione, gli assegni per il
periodo in questione, devono essere versati dal datore di lavoro di RI 1 a TERZ
1.
in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LAFam a partire dal 1° aprile 2012 (cfr. STCA
39.2011.5
del 12 dicembre 2011 e STCA 39.2010 3 del 10 novembre 2010).
La
decisione su opposizione del 13 agosto 2012 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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