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Decisione

39.2012.8

A ragione gli assegni familiari vanno versati dal datore di lavoro del padre, titolare degli assegni, sul conto della madre. In effetti il ricorrente si rifiuta di versare alla madre dei suoi 2 figli

9 gennaio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i bambini sono presso il padre. Per evitare inutili versamenti incrociati tra i

genitori, è stato formalmente previsto che è unicamente il padre a versare

mensilmente l'importo di attuali CHF 700.-.

Quanto precede è chiaramente comprovato

dall'entità del contributo di mantenimento, fissato in "soli" CHF

700.- mensili per bambino (le tabelle di __________ prevedono un fabbisogno di

oltre CHF 1'700.- per bambino), a fronte di un reddito del padre di oltre CHF

6'000.- per tredici mensilità. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta dell'8 ottobre 2012 la Cassa, dopo avere ricordato di essere un organo

di esecuzione ai sensi dell'art. 14 lett. b LAFam e che nel caso concreto la

titolarità del diritto è stata riconosciuta al ricorrente, ha ribadito che gli

assegni devono essere versati a TERZ 1 in applicazione dell'art. 8 LAFam.

L'amministrazione

si è così espressa:

"

(…)

Tenuto conto dalle risultanze delle istruttorie

esperite non è stato possibile concludere diversamente, avendo i genitori

optato per l'esercizio congiunto sia dell'autorità parentale sia della custodia

dei figli come risulta dall'omologata convenzione, la Cassa ha deciso

l'attribuzione della titolarità del diritto agli assegni familiari al signor RI

1, in applicazione dei disposti di cui alla lett. e del citato art. 7 LAFam.

La decisione della Cassa è stata sin qui

condivisa dal ricorrente.

In simile situazione, analogamente la Cassa ha

definito a chi dovessero essere versati gli assegni secondo gli atti ufficiali,

vale a dire in considerazione di quanto disposto dalla convenzione alimentare

per la quale il signor RI 1 è tenuto a versare alla signora TERZ 1 un

contributo per il mantenimento dei figli e quindi in applicazione dell'art. 8

LAFam.

La richiesta della signora TERZ 1 e la

contestazione del signor RI 1 – che palesemente dimostrano come, diversamente

da quanto sostenuto in sede di ricorso, la volontà dei due genitori non sia

univoca – rafforzano il convincimento della Cassa di aver operato una scelta

formalmente corretta nell'ottica della legge e peraltro già avallata dalla

giurisprudenza.

Dal riassunto della Decisione Verwaltungsgericht

Obwalden del 02.04.2012 (cresciuta in giudicato) nella causa X______ contro

Ausgleichskasse Obwalden (reperibile all'indicizzo http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/entscheide/index.html?lang=it)

emerge infatti che nel contesto del concorso di diritti, articolo 7 cpv. 1

LAFam "… L'examen de la situation effective

entraînant un travail disproportionné, il faut se baser sur des documents comme

les conventions alimentaire, les conventions de divorce et les injonctions par

les autorités (cons. 4.2.6.)".

1.4. Il 10 ottobre 2012 il

Presidente del TCA ha decretato la chiamata in causa di TERZ 1 (cfr. Doc. V).

1.5. Il 16 ottobre 2012 TERZ 1 ha

sostenuto che:

" Gli

assegni devono essere versati alla mia persona perché sono aggiuntivi dei

contributi alimentari."

1.6. Il rappresentante del

ricorrente il 24 ottobre 2012 ha confermato quanto esposto nel ricorso

sottolineando quanto segue:

" (…)

Egli rileva inoltre che la signora TERZ 1 non ha per nulla

motivato nè sostanziato per quale motivo gli assegni familiari sarebbero

aggiuntivi dei contributi alimentari, ritenuto che i genitori hanno la custodia

parentale congiunta e che i figli stanno in egual misura presso ciascuno di

loro." (Doc. VIII)

1.7. Il 31 ottobre 2012 la Cassa

ha ribadito che, alla luce dell'art. 8 LAFam, gli assegni familiari devono

essere versati alla madre in aggiunto al contributo alimentare (cfr. Doc. IX).

Questo concetto è stato

riconfermato il 12 novembre 2012, quando l'amministrazione ha rilevato:

" (…)

La Cassa ha accolto la richiesta 15 marzo 2012 della signora TERZ

1 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 LAFam – per il quale gli

aventi diritto tenuto a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a

una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai

contributi – a fronte degli accordi sottoscritti il 27 settembre 2011 ed

omologati dalla Commissione tutoria regionale __________ il 20 ottobre 2011,

secondo i quali il signor RI 1 è tenuto a pagare alla signora TERZ 1 un

contributo alimentare per il mantenimento dei figli (CHF 700.- mensili) ed in

considerazione dei giustificativi prodotti dalla signora in occasione della sua

richiesta, attestanti l'importo mensile versatole dal signor RI 1 a titolo di

assegni familiari, corrispondente unicamente a CHF 200.- (cfr. allegato 4 di

cui alla risposta di causa 8 ottobre 2012).

La Cassa ribadisce pertanto che nel rispetto delle disposizioni

legali che è tenuta ad applicare nel contesto dei compiti che il legislatore

federale le ha attribuito, non avrebbe potuto agire diversamente." (Doc.

XIII)

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L'art. 2

della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in

vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli

assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro,

uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario

rappresentato da uno o più figli".

L'art. 7

LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo

stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto

spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività

lucrativa;

b.

la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età

del figlio;

c. la

persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente

vissuto fino alla maggiore età;

d.

la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone

di domicilio del figlio;

e. la persona con il reddito più elevato

sottoposto all'AVS.

2Se i diritti

agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota

legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

L’art. 8

LAFam prevede che:

"

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di

mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli

assegni familiari in aggiunta ai contributi."

L'art. 9 LAFam, dedicato

al "versamento a terzi", precisa invece che:

"

1Qualora gli

assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esi­gere

che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche

se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta

motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio

maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1

LPGA."

La

Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel

suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa

parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 p. 6101) ha così

commentato questa norma:

"

Questa disposizione si prefigge di garantire che

gli assegni familiari siano effettiva­mente destinati al mantenimento del

figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o

l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggioren­ne medesimo).

A questo riguardo si stabilisce una deroga alla

LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi

solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione

non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua

introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo

14.

capoverso 3 LAF.

In determinati casi, gli assegni per i giovani in

formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale

soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli

interessati oppure se i titolari dell'obbligo di manteni­mento non provvedono

alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123)

L'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la

legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2012, a pag. 24, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge prevede che:

"

La persona che auspica il versamento a terzi

deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari,

indicandone il motivo.

Esempio:

L'ex marito di una donna senza attività lucrativa

non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto in comune.

Il mancato versamento degli assegni familiari

alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad

esempio con:

- un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli

alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono

versati per tempo e/o sono inferiori all'importo do­vuto;

- estratti conto da cui risulta che i pagamenti

non sono effettuati

per tempo e/o sono inferiori all'importo

dovuto.

Se il mancato pagamento è dimostrato in modo

plausibile, biso­gna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona

avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato

per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104."

In una sentenza

8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

"

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte

cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari

non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art.

2.

LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al

padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre,

comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione

percepiti."

Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über

die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San

Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto

segue:

"

d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der

Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet wer­den. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu

klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist.

Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der

verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht

verheiratete Vater ver­wendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter,

welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet

wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhalts­deckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch

andere Bedürfnis­se zu berücksichtigen sind; freilich werden die

Unterhaltsbedürfnisse dort im

Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten

(dazu Art. 8 FamZG).

(…)

Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichs­kasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stel­lende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob

die tatsäch­liche Verwendung

der Familienzulagen die «Bedürfnisse»

dieser Person ver­letzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der

betreffenden Drittperson auszu­richten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt

das Untersuchungsprinzip (dazu Art.

43.

ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Ver­fügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der

anspruchsberechtig­ten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl.

allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung

der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt

(dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere

Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten

Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen)

Familienzulage erfol­gen muss

(vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag.

174-175)

2.3

Nella

presente fattispecie è incontestato che RI 1 è il titolare del diritto agli

assegni familiari in applicazione dell'art. 7 lett. e LAFam (doc. Doc. A).

L'art. 8 LAFam prevede che

gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in

base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in

aggiunta ai contributi.

Come già sottolineato dal

Tribunale federale con l'introduzione di questa norma nella LAFam "il

legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se gli assegni

familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi alimentari o meno,

la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria rispetto al Codice

civile svizzero (CC)" (cfr. STF 8C_123/2001,8C_132/2011 del 31 maggio

2011).

Anche Kieser-Reichmuth,

op.cit., pag. 169, N° 6-7, hanno sottolineato che il diritto pubblico prevede

in modo imperativo il versamento degli assegni familiari in aggiunta ai

contributi di mantenimento e si sono così espressi:

"

Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen

dasselbe Ziel der kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und

Familienzulagen. Indessen unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die

Zivilrechtliche Bestimmung einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt,

während die öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren

kantonalen Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI, 79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER, welche die Bestimmung als

verfehlt betrachtet).

Dass öffentlich-rechtlich – eben in Art. 8 FAMZG

– eine zwingende kumulative Ausrichtung der (bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB

bestehende Befugnis des Zivilgerichts ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls

die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit

ist ausgeschlossen, dass zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine

Familienzulage an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die

Familienzulage in jedem Fall zusätzlich zum unterhaltsbeitrag bezahlt werden.

Nicht ausgeschlossen ist indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung

des Unterhaltsbeitrags zu erreichen (dazu N 13)."

Dagli atti dell'incarto

emerge che RI 1 fino a i 12 anni di età è tenuto a versare un contributo

alimentare di "fr. 700.-- mensili (assegni familiari esclusi)" per i

figli __________, nato il 18.1.2006 e __________, nata il 3.12.2008; (cfr.

"Accordo concernente le responsabilità genitoriali dei signori TERZ 1 e RI

1" del 17 settembre 2011, omologato il 20 ottobre 2011 dalla Commissione

tutoria regionale, sede di __________; Doc. C).

Dal 4 ottobre 2011 RI 1

riversa a TERZ 1 solo un assegno familiare (cfr. Doc. 4.1).

In sede ricorsuale il

titolare del diritto ha esplicitamente dichiarato di non volere versare alla

madre gli assegni per i due figli ma soltanto per uno di essi visto che i

genitori dispongono dell'autorità parentale congiunta e i figli vivono metà

settimana con ognuno dei genitori (cfr. Doc. I).

Come visto, secondo la

legge, la giurisprudenza e la dottrina, gli assegni di

famiglia devono essere tuttavia integralmente versati in aggiunta al contributo

alimentare. L'assicurato si rifiuta di farlo.

In simili

condizioni questo Tribunale deve concludere che, a ragione, gli assegni per il

periodo in questione, devono essere versati dal datore di lavoro di RI 1 a TERZ

1.

in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LAFam a partire dal 1° aprile 2012 (cfr. STCA

39.2011.5

del 12 dicembre 2011 e STCA 39.2010 3 del 10 novembre 2010).

La

decisione su opposizione del 13 agosto 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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