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Decisione

39.2013.1

Restit.AFI e API 4-12/2009 a seguito emanaz.dec.tassaz.2009 da cui risulta redd.att.ind.> di quello considerato inizialm.da Cassa.In casu non far capo acrit.a dati fisc.ma valutaz.autonoma.Infatti nel

11 luglio 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi, in proposito, hanno asserito che quando si devono apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali,

la determinazione di tali fatti è di competenza delle autorità delle

assicurazioni sociali e che ciò vale in particolare modo ove il debito di

imposta stabilito nel procedimento fiscale è nullo, siccome in tal caso la

giurisprudenza in materia fiscale nega al contribuente la legittimazione a

ricorrere.

Gli

assicurati hanno sottolineato che, quindi, in concreto, visto che il reddito di

fr. 24'000.-- non ha avuto alcuna incidenza a livello fiscale, in quanto la

soglia minima di imposizione non è stata raggiunta, la competenza a pronunciarsi

in merito alla questione di sapere se nel 2009 il ricorrente ha o meno

conseguito un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.—

è degli

organi incaricati di applicare la legislazione sulle assicurazioni sociali, i

quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.

Al

riguardo i ricorrenti hanno precisato che è nell’ordine normale delle cose

ritenere che nel 2009 RI 2 - all’epoca padre di due figli -, siccome studiava a

tempo pieno presso una scuola di livello universitario e ha conseguito i

crediti formativi richiesti, non abbia trovato il tempo di lavorare a fianco

degli impegni formativi e familiari.

A mente

degli insorgenti, poi, considerando che l’assicurato ha fatturato per il suo

lavoro di pittore fr. 30/ora, ammettere un redito di fr. 24'000.--,

significherebbe sostenere che, a fianco dello studio e della famiglia, egli

abbia trovato il tempo di lavorare per ben 800 ore, il che equivale, senza tenere

conto di ferie di alcun tipo, a oltre 15 ore alla settimana.

I ricorrenti

hanno, altresì, fatto valere che del resto l’Ufficio di tassazione, che per il

2010 aveva effettuato nuovamente una valutazione ingiustificata “per

apprezzamento”, stabilendo in fr. 2'000.-- il reddito verosimilmente conseguito

da RI 2, ha stralciato tale reddito a seguito del reclamo interposto, proprio a

motivo della cessazione dell’attività lucrativa indipendente conseguente

all’inizio di una formazione a tempo pieno.

Essi

ritengono che tali considerazioni si applichino parimenti all’anno fiscale

2009, ritenuto che l’inizio della formazione risale al 2008.

Infine

gli insorgenti hanno sostenuto che, se nella presente evenienza alla Cassa è

vietato fare riferimento alla decisione di tassazione ma le incombe un proprio

obbligo di indagine, ancora meno le è consentito limitarsi a far capo a una

decisone derivata dalla decisione di tassazione quale è la decisione di

fissazione dei contributi. Per quanto attiene alla mancata contestazione della

decisione di fissazione dei contributi e al relativo pagamento, essi hanno

rilevato che sono circostanze irrilevanti e che il nesso con il reddito

stabilito in sede fiscale era loro sfuggito, come sarebbe sfuggito a chiunque

sprovvisto di una formazione o perlomeno di un’esperienza in tal campo (cfr.

doc. I).

1.3. Il 7 marzo

2013 l’avv. RA 1 ha inviato i certificati per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, comprensivi di allegati (cfr. doc. IV; IV1; IV2).

1.4. La Cassa, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di

fr. 14’256.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia

percepiti dal mese di aprile al mese di dicembre 2009.

Più

precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il

calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia facendo capo

ai dati emergenti dalla decisione di tassazione relativa all’anno 2009.

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori

coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

(cpv. 2)”

Ai sensi,

poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

L’art. 52

Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia

biparentale, stabilisce quanto segue:

" I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del

diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza

giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al

guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento

per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.2. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le

riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità

di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la

deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche

alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova

rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a

decorrere dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo

tenore è il seguente:

" f) 1/15

della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una

persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU

9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa

computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla

spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8

cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che

ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°

gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo tenore, valido

dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

"

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L’art. 10

cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi

secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e

fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15

febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati

contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le

prestazioni complementari all’AVS/AI.

Per l’anno 2009 gli

importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),

fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.

2383).

Dal 1°

gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

"

- per il titolare del diritto, l’importo corrisponde,

per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

-

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

-

per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

-

per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

-

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le

sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)

2.3. Secondo

l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché

la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione

straordinaria,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

Considerandi

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per

principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4

L'art. 30

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa

all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare

l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti

per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

(cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto

attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.6

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre

ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7

A

motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere

ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto

in occasione di un controllo spontaneo nel mese di giugno 2011 è venuta a

conoscenza della decisione di tassazione relativa all’anno 2009 intimata a RI 2

il 5 maggio 2011 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr.

24'000.--, superiore alla somma di fr. 5'000.-- tenuta conto, a titolo

provvisorio, dall’amministrazione nei precedenti conteggi degli AFI e API

afferenti al periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. AI; consid. 1.1.).

Gli

insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, in buona sostanza, che la Cassa

non avrebbe dovuto riferirsi al dato emergente dalla decisione di tassazione ma

avrebbe dovuto apprezzare autonomamente l’entità del reddito effettivamente

conseguito da RI 2, visto che l’imponibile in ogni caso era pari a zero e

quindi a livello fiscale l’assicurato non era legittimato a ricorrere.

Essi, al

riguardo, hanno puntualizzato che nel 2009 RI 2 - padre, all’epoca, di due

figli -, essendo stato occupato a tempo pieno con lo studio presso la __________

dove nel settembre 2008 aveva iniziato il corso di conservazione e restauro, non

aveva in ogni caso il tempo, a fianco degli impegni familiari e formativi, di

lavorare in misura così elevata da ottenere delle entrate pari a fr. 24'000.--(cfr.

doc. I; consid. 1.2.).

2.8

Dalla

documentazione agli atti emerge che la Cassa, allorché nel giugno,

rispettivamente nel settembre 2009, ha calcolato gli assegni integrativi e di

prima infanzia per il periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q;

R), si è basata su un reddito provvisorio da attività indipendente di RI 2 di

fr. 5'000.--, dichiarato da quest’ultimo il 30 marzo 2009 quale reddito stimato

per il 2009. L’assicurato ha motivato la riduzione del reddito stimato rispetto

a quello risultante dall’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato

del 2006 di fr. 13'988.--, indicando di aver iniziato lo studio di

conservazione e restauro a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. 3; 3a).

L’Ufficio

di tassazione di __________, il 5 maggio 2011, ha emanato la notifica di imposte relativa a RI 2 per l’anno 2009. Dalla stessa si evince, da

una parte, un reddito da attività indipendente del ricorrente di fr. 24’000.--.

Dall’altra, un’imposta cantonale sia sul reddito che sulla sostanza pari a fr.

0.

--, nonché un’imposta federale diretta pari a fr. 0.-- (cfr. doc. Z).

L’amministrazione,

che nel corso del mese di giugno 2011 è venuta a conoscenza di tale decisione

di tassazione (cfr. doc. AI), ha ricalcolato gli importi dell’assegno

integrativo e di prima infanzia spettanti agli assicurati nell’arco di tempo

aprile – dicembre 2009 computando, a titolo di reddito da attività

indipendente, la somma di fr. 24'000.--, invece di fr. 5'000.--, e di conseguenza,

il 30 giugno 2011, ha chiesto loro la restituzione dell’ammontare di fr.

14'256.-- (cfr. doc. 4).

Il 4

luglio 2011 RI 2 ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione

relativa all’anno 2009 emessa il 5 maggio 2011, facendo valere, se pur

cosciente di essere in ritardo, di non aver guadagnato l’importo di fr.

24'000.-- e che tale somma è stata dichiarata ai fini fiscali a titolo di borsa

di studio concessagli per lo studio a tempo pieno presso la __________ (cfr.

doc. AD).

L’Ufficio

di tassazione __________, il 27 luglio 2011, ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo. A titolo abbondanziale l’autorità fiscale ha osservato che

il reddito di fr. 24'000.-- corrisponde a quanto la stessa ha valutato possa

aver conseguito il contribuente attraverso la sua attività di pittore

indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione precedente relativa

all’anno 2008 (cfr. doc. AE).

Con

sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 la Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso del 22 agosto 2011

interposto da RI 2 contro la decisione su reclamo del 27 luglio 2011, in quanto alla menzionata Camera era precluso l’esame del merito della tassazione contestata,

siccome la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione si era

rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, poiché tardivo,

appariva conforme al diritto applicabile e andava conseguentemente confermata

(cfr. doc. AF).

La Camera

di diritto tributario ha, inoltre, osservato che:

"

(…)

In ogni caso, il ricorso sarebbe irricevibile,

anche se l’autorità fiscale fosse entrata nel merito del reclamo.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale

implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un

interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della

contestazione ed attuale (Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

In altri termini, perché sia data la legittimazione,

devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è

irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro

(Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

3.2

Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le

imposte cantonale e federale sul reddito e quella cantonale sulla sostanza

dovute per il 2009 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti

non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla

commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

12.

ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).

Un’eventuale (n.d.r.: “modifica”?) del

reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che

rimarrebbe comunque a zero franchi.

3.3

Secondo la giurisprudenza, un interesse degno di

protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di

carattere giuridico oppure anche solo di fatto, purché sia però pratico ed

attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si può escludere che un interesse degno di

protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere

privo di effetti fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano

effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i

sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in

tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione

contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).

3.4

Nella sentenza del 2010, citata anche nel

ricorso, questa Camera si è dovuta occupare del caso di un contribuente il cui

debito d’imposta era pari a zero franchi, in quanto reddito e sostanza erano

inferiori al minimo imponibile, ma che pretendeva di essere legittimato ad

impugnare la decisione di tassazione per il fatto che gli accertamenti

dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla decisione relativa al

riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare AVS. La Camera di

diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il fatto che il

contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua proprietà

situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa applicabile in

materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla decisione

dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).

In una successiva sentenza del 22 novembre 2011

(RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha ricordato che, secondo la giurisprudenza

in materia di assicurazioni sociali, i dati fiscali non sono vincolanti per gli

organi di applicazione delle stesse nel caso in cui la decisione fiscale

passata in giudicato ha fissato l’imposta a zero franchi. Infatti in tal caso

non sono adempiuti i presupposti per impugnare la decisione di tassazione,

mancando un valore litigioso rilevante. Ha quindi deciso che un contribuente,

cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato

reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad

impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero

ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per

stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.

3.5

Dalla giurisprudenza appena evocata discende la

conclusione che anche nel caso in esame il contribuente non è legittimato a

contestare la decisione di tassazione, nella quale l’imposta cantonale e quella

federale diretta sono state commisurate in zero franchi. La competenza a

pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti degli organi incaricati

dell’applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali, i quali non

sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.

(…)” (Doc. AF)

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta

l’art. 6 Laps (cfr. consid. 2.2.) il reddito computabile è costituito,

segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria

(LT).

L’art. 17

LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli

utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il

trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La

sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo

stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle

spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono

una contabilità in buona e debita forma.”

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi all’anno

2009.

emersi dalla decisione di tassazione del 5 maggio 2011 si evince, da un

lato, che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato

fissato per apprezzamento l’ammontare di fr. 24’000.--, dall’altro, che

l’importo di tassazione è nullo (cfr. doc. Z).

A questo

proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione

fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

Il

principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento

fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si

è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H

64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del

22.

marzo 2010).

Inoltre

il Tribunale federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a

un caso in cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di

un’assicurata i contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007,

fondandosi sulla decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da

attività indipendente, prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in

quella fattispecie era impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione,

avesse conseguito un reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007,

quando ha iniziato l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva

ancora concluso la propria formazione e quindi risultava credibile che la

stessa non si fosse ancora costituita una propria clientela.

L’Alta

Corte ha indicato che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità

fiscale si rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era

vincolante per la Cassa.

Gli atti

sono stati rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i

contributi per i mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.

2.10

Nella

presente fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 5 maggio 2011

figura un'imposta fissata in fr. 0.--, ci troviamo in presenza dell'eccezione

stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per non considerare

vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle assicurazioni

sociali, come peraltro pure ricordato dalla Camera di diritto tributario nella

sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 (cfr. cosnid. 2.8.).

Ciò vale

a maggior ragione nel caso di specie in considerazione del fatto che nel 2009 la

situazione dell’assicurato, rispetto al periodo riguardante la tassazione 2008

alla quale l’autorità fiscale si è riferita per valutare l’entità del reddito

conseguito nel 2009 dall’insorgente quale pittore indipendente ed emettere la

decisione di tassazione del 5 maggio 2011 (cfr. doc. AE; Z), è notevolmente cambiata,

ossia l’intero anno egli ha frequentato a tempo pieno il corso di laurea (Bachelor)

in conservazione e restauro presso la __________ iniziato nel settembre 2008

(cfr. doc. 8j; 8k; 8l).

La parte

resistente era, d’altronde, o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza

dell’inizio del corso presso la __________, in quanto espressamente indicato

dal ricorrente il 30 marzo 2009 nella “Dichiarazione dei motivi della riduzione

importante del reddito da attività indipendente” (cfr. doc. 3a)

In casu

non va, inoltre, dimenticato che il ricorrente ha indicato di avere

tardivamente interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 5 maggio

2011.

relativa all’anno 2009, censurando l’entità del reddito da attività

indipendente di fr. 24'000.--, poiché tale somma corrispondeva al reddito

ottenuto con la borsa di studio di cui ha beneficiato (cfr. doc. AD).

In

effetti dalle carte processuali si evince che l’Ufficio borse di studio e dei

sussidi ha concesso a RI 2 per l’anno scolastico 2008-2009 un assegno di studio

di complessivi fr. 22'900.-- (fr. 21'000.-- con decisione del 21 agosto 2008 +

fr. 1'900.-- con decisione del 1° aprile 2009; cfr. doc. T; U).

La Cassa,

in concreto, non avrebbe, di conseguenza, dovuto far capo acriticamente ai dati

fiscali, bensì avrebbe dovuto valutare autonomamente, esaminando le

argomentazioni dei ricorrenti (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben

die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in

dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des

Beschwerdeführers berechtigt sind."), se l’entità del reddito computato

nei calcoli iniziali degli assegni integrativi e di prima infanzia per il

periodo aprile – dicembre 2009 di fr. 5'000.-- andava o meno corretto.

2.11

Nel caso di

specie, siccome l’autorità fiscale ha fissato per apprezzamento in fr.

24'000.-- il reddito dell’insorgente relativo all’anno 2009, tenendo conto dell’attività

indipendente quale pittore svolta fino al settembre 2008, senza considerare,

invece, (poiché pare non noto) che nel 2009 il medesimo ha seguito a tempo

pieno il corso di laurea (Bachelor) in conservazione e restauro presso la __________,

il TCA ritiene che il reddito di

fr.

24'000.-- non risulti attendibile.

In

effetti è verosimile che nel 2009 il ricorrente, che era padre di due figli

nati nel 2006 e nel 2008 (il terzo figlio è nato nel 2012) e che nei mesi

determinanti - da aprile a dicembre 2009 – ha frequentato il corso Bachelor a

tempo pieno (cfr. doc. 8j; 8k), non abbia conseguito il reddito da attività

indipendente quale pittore risultante dalla decisione di tassazione per l’anno

2009.

di

fr.

24'000.--.

E’ vero

che, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. AI), i ricorrenti non

hanno contestato la decisione del 9 agosto 2011 con cui, sulla base del reddito

da attività indipendente di fr. 24'000.-- fissato dalla decisione di tassazione

per il 2009 del

5.

maggio

2011, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici per il 2009

(cfr. doc. 14).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che quando è stata emessa la decisione relativa ai

contributi, non era ancora cresciuta in giudicato la decisione del 27 luglio

2011.

con cui l’Ufficio di tassazione __________ aveva dichiarato il reclamo di RI

2.

contro la decisione di tassazione per il 2009 del 5 maggio 2011 con cui aveva

censurato l’importo del reddito di fr. 24'000.-- irricevibile, in quanto

tardivo, osservando che tale somma di fr. 24'000.-- corrispondeva a quanto la

stessa aveva valutato potesse aver conseguito il contribuente attraverso la sua

attività di pittore indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione

precedente relativa all’anno 2008 (cfr. doc. AE).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), il 22 agosto 2011 RI 2 ha pure ricorso alla

Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su

reclamo del 27 luglio 2011, la quale si è pronunciata il 28 agosto 2012 (cfr.

doc. AF; consid. 2.8.).

Al

riguardo giova, infine, evidenziare che l’Ufficio di tassazione, che il 4

agosto 2011 per l’anno 2010 aveva nuovamente fissato un reddito da attività

indipendente di fr. 2'000.-- per apprezzamento (cfr. doc. AG), a seguito del

reclamo interposto da RI 2, il 10 ottobre 2012 ha, del resto, stralciato il citato reddito essendo cessata l’attività indipendente al momento

dell’inizio della riqualificazione professionale a tempo pieno (cfr. doc. AJ).

Anche con

la decisione di tassazione del 10 ottobre 2012 relativa all’anno 2011 nulla è

stato computato a titolo di reddito da attività indipendente (cfr. doc. AK).

In simili

condizioni, occorre concludere che la Cassa non era legittimata a rivedere le

decisioni del giugno, rispettivamente settembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q;

R) con cui erano stati assegnati ai ricorrenti gli assegni integrativi e di

prima infanzia per il lasso di tempo da aprile a dicembre 2009, siccome le

stesse non risultano manifestamente errate, né sono emersi nuovi elementi o

mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr.

consid. 2.6.).

A torto,

pertanto, l’amministrazione ha chiesto agli insorgenti la restituzione della

somma di fr. 14'256.--.

2.12

Vincenti in

causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30

Lptca).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta

priva di oggetto (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF

9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 11.2; STFA U 176/02 del 1° luglio 2003;

STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid.

2.13

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva

di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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