39.2013.1
Restit.AFI e API 4-12/2009 a seguito emanaz.dec.tassaz.2009 da cui risulta redd.att.ind.> di quello considerato inizialm.da Cassa.In casu non far capo acrit.a dati fisc.ma valutaz.autonoma.Infatti nel
11 luglio 2013Italiano39 min
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Numero d'incarto:
39.2013.1
Data decisione, Autorità:
11.07.2013, TCA
Titolo:
Restit.AFI e API 4-12/2009 a seguito emanaz.dec.tassaz.2009 da cui risulta redd.att.ind.> di quello considerato inizialm.da Cassa.In casu non far capo acrit.a dati fisc.ma valutaz.autonoma.Infatti nella dec.tass.imposta =fr.0: non vincolanti dati fisc.Inoltre ass.iniziato nel 2009 master.Ric.accolto
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RIPETIBILI
art. 46 LAF-TI
art. 47 agg. 52 LAF-TI
art. 6 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.1
rs
Lugano
11 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2013
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 gennaio
2013 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su
reclamo del 18 gennaio 2013, ha confermato il proprio provvedimento del 30 giugno
2011, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 14'256.--
che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di assegni di
prima infanzia dal 1° aprile al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. AI; 4).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione di un controllo spontaneo nel giugno 2011 è venuta a conoscenza
della decisione di tassazione riferita all’anno 2009 intimata RI 2 il 5 maggio
2011 e passata in giudicato dalla quale risulta un reddito da attività
indipendente di fr. 24'000.--, superiore all’importo di fr. 5'000.-- considerato
a titolo provvisorio nei precedenti conteggi degli AFI e API relativi al lasso
di tempo aprile - dicembre 2009.
La Cassa
ha pure evidenziato, da un lato, che la decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG, emanata il 9 agosto 2011 dalla Cassa __________ – e
quindi posteriormente alla decisione di restituzione del 30 giugno 2011 –,
riporta un reddito aziendale definitivo, per il periodo gennaio - dicembre 2009,
di fr. 26’323.--, comprensivo dei contributi dovuti (fr. 24'000.-- reddito
determinato in base alla decisione di tassazione anno 2009 e
fr.
2'323.-- quali acconto).
Dall’altro,
che la decisione dei contributi AVS/AI/IPG del 9 agosto 2011 è passata in
giudicato incontestata e l’importo annuo di
fr. 1'472.40,
relativo al pagamento dei contributi, stabilito sulla base di un reddito
aziendale conseguito nel 2009 di fr. 24'000.--, risulta a oggi saldato.
A mente
dell’amministrazione ciò, in assenza di differenti comprovate circostanze, va
ritenuto un elemento sufficientemente fondante per concludere che il reddito da
attività indipendente sia pari a fr. 24'000.-- (cfr. doc. AI).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 18 gennaio 2013 gli assicurati, rappresentati
dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno
chiesto l’annullamento della stessa, nonché della decisione di restituzione del
30 giugno 2011 e il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio (cfr. doc. I pag. 14).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale i ricorrenti hanno, dapprima,
osservato che RI 2, in Svizzera dal 2006 e attivo quale artista pittore e
decoratore indipendente, nel settembre 2008 ha iniziato il corso di laurea a tempo pieno in conservazione e restauro presso la Scuola __________ – corso che
egli ha frequentato con successo nell’arco dei tre anni successivi e che ha
terminato nel settembre 2011 (in seguito si è iscritto, sempre presso la __________,
al corso a tempo pieno “__________”, che segue a tutt’oggi).
Gli insorgenti
hanno così contestato il fatto che la Cassa per il 2009 si sia riferita al
reddito da attività indipendente di
fr.
24'000.-- fissato in considerazione dell’attività di pittore indipendente di RI
2 per apprezzamento dall’autorità fiscale, la quale non ha peraltro proceduto a
una tassazione d’ufficio dopo diffida.
Fatti
I
medesimi, in proposito, hanno asserito che quando si devono apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali,
la determinazione di tali fatti è di competenza delle autorità delle
assicurazioni sociali e che ciò vale in particolare modo ove il debito di
imposta stabilito nel procedimento fiscale è nullo, siccome in tal caso la
giurisprudenza in materia fiscale nega al contribuente la legittimazione a
ricorrere.
Gli
assicurati hanno sottolineato che, quindi, in concreto, visto che il reddito di
fr. 24'000.-- non ha avuto alcuna incidenza a livello fiscale, in quanto la
soglia minima di imposizione non è stata raggiunta, la competenza a pronunciarsi
in merito alla questione di sapere se nel 2009 il ricorrente ha o meno
conseguito un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.—
è degli
organi incaricati di applicare la legislazione sulle assicurazioni sociali, i
quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.
Al
riguardo i ricorrenti hanno precisato che è nell’ordine normale delle cose
ritenere che nel 2009 RI 2 - all’epoca padre di due figli -, siccome studiava a
tempo pieno presso una scuola di livello universitario e ha conseguito i
crediti formativi richiesti, non abbia trovato il tempo di lavorare a fianco
degli impegni formativi e familiari.
A mente
degli insorgenti, poi, considerando che l’assicurato ha fatturato per il suo
lavoro di pittore fr. 30/ora, ammettere un redito di fr. 24'000.--,
significherebbe sostenere che, a fianco dello studio e della famiglia, egli
abbia trovato il tempo di lavorare per ben 800 ore, il che equivale, senza tenere
conto di ferie di alcun tipo, a oltre 15 ore alla settimana.
I ricorrenti
hanno, altresì, fatto valere che del resto l’Ufficio di tassazione, che per il
2010 aveva effettuato nuovamente una valutazione ingiustificata “per
apprezzamento”, stabilendo in fr. 2'000.-- il reddito verosimilmente conseguito
da RI 2, ha stralciato tale reddito a seguito del reclamo interposto, proprio a
motivo della cessazione dell’attività lucrativa indipendente conseguente
all’inizio di una formazione a tempo pieno.
Essi
ritengono che tali considerazioni si applichino parimenti all’anno fiscale
2009, ritenuto che l’inizio della formazione risale al 2008.
Infine
gli insorgenti hanno sostenuto che, se nella presente evenienza alla Cassa è
vietato fare riferimento alla decisione di tassazione ma le incombe un proprio
obbligo di indagine, ancora meno le è consentito limitarsi a far capo a una
decisone derivata dalla decisione di tassazione quale è la decisione di
fissazione dei contributi. Per quanto attiene alla mancata contestazione della
decisione di fissazione dei contributi e al relativo pagamento, essi hanno
rilevato che sono circostanze irrilevanti e che il nesso con il reddito
stabilito in sede fiscale era loro sfuggito, come sarebbe sfuggito a chiunque
sprovvisto di una formazione o perlomeno di un’esperienza in tal campo (cfr.
doc. I).
1.3. Il 7 marzo
2013 l’avv. RA 1 ha inviato i certificati per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, comprensivi di allegati (cfr. doc. IV; IV1; IV2).
1.4. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di
fr. 14’256.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia
percepiti dal mese di aprile al mese di dicembre 2009.
Più
precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il
calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia facendo capo
ai dati emergenti dalla decisione di tassazione relativa all’anno 2009.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, stabilisce quanto segue:
" I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)
Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del
diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività
lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al
guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento
per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le
riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a
decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla
spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10
cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2009 gli
importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.
2383).
Dal 1°
gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto, l’importo corrisponde,
per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
-
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
-
per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
-
per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
-
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
Considerandi
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per
principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4
L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa
all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare
l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5
Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
(cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto
attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.6
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre
ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7
A
motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione di un controllo spontaneo nel mese di giugno 2011 è venuta a
conoscenza della decisione di tassazione relativa all’anno 2009 intimata a RI 2
il 5 maggio 2011 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr.
24'000.--, superiore alla somma di fr. 5'000.-- tenuta conto, a titolo
provvisorio, dall’amministrazione nei precedenti conteggi degli AFI e API
afferenti al periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. AI; consid. 1.1.).
Gli
insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, in buona sostanza, che la Cassa
non avrebbe dovuto riferirsi al dato emergente dalla decisione di tassazione ma
avrebbe dovuto apprezzare autonomamente l’entità del reddito effettivamente
conseguito da RI 2, visto che l’imponibile in ogni caso era pari a zero e
quindi a livello fiscale l’assicurato non era legittimato a ricorrere.
Essi, al
riguardo, hanno puntualizzato che nel 2009 RI 2 - padre, all’epoca, di due
figli -, essendo stato occupato a tempo pieno con lo studio presso la __________
dove nel settembre 2008 aveva iniziato il corso di conservazione e restauro, non
aveva in ogni caso il tempo, a fianco degli impegni familiari e formativi, di
lavorare in misura così elevata da ottenere delle entrate pari a fr. 24'000.--(cfr.
doc. I; consid. 1.2.).
2.8
Dalla
documentazione agli atti emerge che la Cassa, allorché nel giugno,
rispettivamente nel settembre 2009, ha calcolato gli assegni integrativi e di
prima infanzia per il periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q;
R), si è basata su un reddito provvisorio da attività indipendente di RI 2 di
fr. 5'000.--, dichiarato da quest’ultimo il 30 marzo 2009 quale reddito stimato
per il 2009. L’assicurato ha motivato la riduzione del reddito stimato rispetto
a quello risultante dall’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato
del 2006 di fr. 13'988.--, indicando di aver iniziato lo studio di
conservazione e restauro a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. 3; 3a).
L’Ufficio
di tassazione di __________, il 5 maggio 2011, ha emanato la notifica di imposte relativa a RI 2 per l’anno 2009. Dalla stessa si evince, da
una parte, un reddito da attività indipendente del ricorrente di fr. 24’000.--.
Dall’altra, un’imposta cantonale sia sul reddito che sulla sostanza pari a fr.
0.
--, nonché un’imposta federale diretta pari a fr. 0.-- (cfr. doc. Z).
L’amministrazione,
che nel corso del mese di giugno 2011 è venuta a conoscenza di tale decisione
di tassazione (cfr. doc. AI), ha ricalcolato gli importi dell’assegno
integrativo e di prima infanzia spettanti agli assicurati nell’arco di tempo
aprile – dicembre 2009 computando, a titolo di reddito da attività
indipendente, la somma di fr. 24'000.--, invece di fr. 5'000.--, e di conseguenza,
il 30 giugno 2011, ha chiesto loro la restituzione dell’ammontare di fr.
14'256.-- (cfr. doc. 4).
Il 4
luglio 2011 RI 2 ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione
relativa all’anno 2009 emessa il 5 maggio 2011, facendo valere, se pur
cosciente di essere in ritardo, di non aver guadagnato l’importo di fr.
24'000.-- e che tale somma è stata dichiarata ai fini fiscali a titolo di borsa
di studio concessagli per lo studio a tempo pieno presso la __________ (cfr.
doc. AD).
L’Ufficio
di tassazione __________, il 27 luglio 2011, ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo. A titolo abbondanziale l’autorità fiscale ha osservato che
il reddito di fr. 24'000.-- corrisponde a quanto la stessa ha valutato possa
aver conseguito il contribuente attraverso la sua attività di pittore
indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione precedente relativa
all’anno 2008 (cfr. doc. AE).
Con
sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 la Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso del 22 agosto 2011
interposto da RI 2 contro la decisione su reclamo del 27 luglio 2011, in quanto alla menzionata Camera era precluso l’esame del merito della tassazione contestata,
siccome la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione si era
rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, poiché tardivo,
appariva conforme al diritto applicabile e andava conseguentemente confermata
(cfr. doc. AF).
La Camera
di diritto tributario ha, inoltre, osservato che:
"
(…)
In ogni caso, il ricorso sarebbe irricevibile,
anche se l’autorità fiscale fosse entrata nel merito del reclamo.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale
implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un
interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della
contestazione ed attuale (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione,
devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è
irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro
(Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
3.2
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le
imposte cantonale e federale sul reddito e quella cantonale sulla sostanza
dovute per il 2009 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti
non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla
commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
12.
ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale (n.d.r.: “modifica”?) del
reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che
rimarrebbe comunque a zero franchi.
3.3
Secondo la giurisprudenza, un interesse degno di
protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di
carattere giuridico oppure anche solo di fatto, purché sia però pratico ed
attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si può escludere che un interesse degno di
protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere
privo di effetti fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano
effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i
sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in
tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione
contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
3.4
Nella sentenza del 2010, citata anche nel
ricorso, questa Camera si è dovuta occupare del caso di un contribuente il cui
debito d’imposta era pari a zero franchi, in quanto reddito e sostanza erano
inferiori al minimo imponibile, ma che pretendeva di essere legittimato ad
impugnare la decisione di tassazione per il fatto che gli accertamenti
dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla decisione relativa al
riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare AVS. La Camera di
diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il fatto che il
contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua proprietà
situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa applicabile in
materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla decisione
dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).
In una successiva sentenza del 22 novembre 2011
(RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha ricordato che, secondo la giurisprudenza
in materia di assicurazioni sociali, i dati fiscali non sono vincolanti per gli
organi di applicazione delle stesse nel caso in cui la decisione fiscale
passata in giudicato ha fissato l’imposta a zero franchi. Infatti in tal caso
non sono adempiuti i presupposti per impugnare la decisione di tassazione,
mancando un valore litigioso rilevante. Ha quindi deciso che un contribuente,
cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato
reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad
impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero
ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per
stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.
3.5
Dalla giurisprudenza appena evocata discende la
conclusione che anche nel caso in esame il contribuente non è legittimato a
contestare la decisione di tassazione, nella quale l’imposta cantonale e quella
federale diretta sono state commisurate in zero franchi. La competenza a
pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti degli organi incaricati
dell’applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali, i quali non
sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.
(…)” (Doc. AF)
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta
l’art. 6 Laps (cfr. consid. 2.2.) il reddito computabile è costituito,
segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria
(LT).
L’art. 17
LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
"
1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli
utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il
trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o
stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La
sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono
integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo
stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale
azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al
momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle
spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono
una contabilità in buona e debita forma.”
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi all’anno
2009.
emersi dalla decisione di tassazione del 5 maggio 2011 si evince, da un
lato, che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato
fissato per apprezzamento l’ammontare di fr. 24’000.--, dall’altro, che
l’importo di tassazione è nullo (cfr. doc. Z).
A questo
proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Il
principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento
fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si
è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H
64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del
22.
marzo 2010).
Inoltre
il Tribunale federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a
un caso in cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di
un’assicurata i contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007,
fondandosi sulla decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da
attività indipendente, prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in
quella fattispecie era impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione,
avesse conseguito un reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007,
quando ha iniziato l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva
ancora concluso la propria formazione e quindi risultava credibile che la
stessa non si fosse ancora costituita una propria clientela.
L’Alta
Corte ha indicato che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità
fiscale si rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era
vincolante per la Cassa.
Gli atti
sono stati rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i
contributi per i mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
2.10
Nella
presente fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 5 maggio 2011
figura un'imposta fissata in fr. 0.--, ci troviamo in presenza dell'eccezione
stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per non considerare
vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle assicurazioni
sociali, come peraltro pure ricordato dalla Camera di diritto tributario nella
sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 (cfr. cosnid. 2.8.).
Ciò vale
a maggior ragione nel caso di specie in considerazione del fatto che nel 2009 la
situazione dell’assicurato, rispetto al periodo riguardante la tassazione 2008
alla quale l’autorità fiscale si è riferita per valutare l’entità del reddito
conseguito nel 2009 dall’insorgente quale pittore indipendente ed emettere la
decisione di tassazione del 5 maggio 2011 (cfr. doc. AE; Z), è notevolmente cambiata,
ossia l’intero anno egli ha frequentato a tempo pieno il corso di laurea (Bachelor)
in conservazione e restauro presso la __________ iniziato nel settembre 2008
(cfr. doc. 8j; 8k; 8l).
La parte
resistente era, d’altronde, o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza
dell’inizio del corso presso la __________, in quanto espressamente indicato
dal ricorrente il 30 marzo 2009 nella “Dichiarazione dei motivi della riduzione
importante del reddito da attività indipendente” (cfr. doc. 3a)
In casu
non va, inoltre, dimenticato che il ricorrente ha indicato di avere
tardivamente interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 5 maggio
2011.
relativa all’anno 2009, censurando l’entità del reddito da attività
indipendente di fr. 24'000.--, poiché tale somma corrispondeva al reddito
ottenuto con la borsa di studio di cui ha beneficiato (cfr. doc. AD).
In
effetti dalle carte processuali si evince che l’Ufficio borse di studio e dei
sussidi ha concesso a RI 2 per l’anno scolastico 2008-2009 un assegno di studio
di complessivi fr. 22'900.-- (fr. 21'000.-- con decisione del 21 agosto 2008 +
fr. 1'900.-- con decisione del 1° aprile 2009; cfr. doc. T; U).
La Cassa,
in concreto, non avrebbe, di conseguenza, dovuto far capo acriticamente ai dati
fiscali, bensì avrebbe dovuto valutare autonomamente, esaminando le
argomentazioni dei ricorrenti (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben
die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in
dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des
Beschwerdeführers berechtigt sind."), se l’entità del reddito computato
nei calcoli iniziali degli assegni integrativi e di prima infanzia per il
periodo aprile – dicembre 2009 di fr. 5'000.-- andava o meno corretto.
2.11
Nel caso di
specie, siccome l’autorità fiscale ha fissato per apprezzamento in fr.
24'000.-- il reddito dell’insorgente relativo all’anno 2009, tenendo conto dell’attività
indipendente quale pittore svolta fino al settembre 2008, senza considerare,
invece, (poiché pare non noto) che nel 2009 il medesimo ha seguito a tempo
pieno il corso di laurea (Bachelor) in conservazione e restauro presso la __________,
il TCA ritiene che il reddito di
fr.
24'000.-- non risulti attendibile.
In
effetti è verosimile che nel 2009 il ricorrente, che era padre di due figli
nati nel 2006 e nel 2008 (il terzo figlio è nato nel 2012) e che nei mesi
determinanti - da aprile a dicembre 2009 – ha frequentato il corso Bachelor a
tempo pieno (cfr. doc. 8j; 8k), non abbia conseguito il reddito da attività
indipendente quale pittore risultante dalla decisione di tassazione per l’anno
2009.
di
fr.
24'000.--.
E’ vero
che, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. AI), i ricorrenti non
hanno contestato la decisione del 9 agosto 2011 con cui, sulla base del reddito
da attività indipendente di fr. 24'000.-- fissato dalla decisione di tassazione
per il 2009 del
5.
maggio
2011, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici per il 2009
(cfr. doc. 14).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che quando è stata emessa la decisione relativa ai
contributi, non era ancora cresciuta in giudicato la decisione del 27 luglio
2011.
con cui l’Ufficio di tassazione __________ aveva dichiarato il reclamo di RI
2.
contro la decisione di tassazione per il 2009 del 5 maggio 2011 con cui aveva
censurato l’importo del reddito di fr. 24'000.-- irricevibile, in quanto
tardivo, osservando che tale somma di fr. 24'000.-- corrispondeva a quanto la
stessa aveva valutato potesse aver conseguito il contribuente attraverso la sua
attività di pittore indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione
precedente relativa all’anno 2008 (cfr. doc. AE).
Come
esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), il 22 agosto 2011 RI 2 ha pure ricorso alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su
reclamo del 27 luglio 2011, la quale si è pronunciata il 28 agosto 2012 (cfr.
doc. AF; consid. 2.8.).
Al
riguardo giova, infine, evidenziare che l’Ufficio di tassazione, che il 4
agosto 2011 per l’anno 2010 aveva nuovamente fissato un reddito da attività
indipendente di fr. 2'000.-- per apprezzamento (cfr. doc. AG), a seguito del
reclamo interposto da RI 2, il 10 ottobre 2012 ha, del resto, stralciato il citato reddito essendo cessata l’attività indipendente al momento
dell’inizio della riqualificazione professionale a tempo pieno (cfr. doc. AJ).
Anche con
la decisione di tassazione del 10 ottobre 2012 relativa all’anno 2011 nulla è
stato computato a titolo di reddito da attività indipendente (cfr. doc. AK).
In simili
condizioni, occorre concludere che la Cassa non era legittimata a rivedere le
decisioni del giugno, rispettivamente settembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q;
R) con cui erano stati assegnati ai ricorrenti gli assegni integrativi e di
prima infanzia per il lasso di tempo da aprile a dicembre 2009, siccome le
stesse non risultano manifestamente errate, né sono emersi nuovi elementi o
mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr.
consid. 2.6.).
A torto,
pertanto, l’amministrazione ha chiesto agli insorgenti la restituzione della
somma di fr. 14'256.--.
2.12
Vincenti in
causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30
Lptca).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta
priva di oggetto (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF
9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 11.2; STFA U 176/02 del 1° luglio 2003;
STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid.
2.13
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva
di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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