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Decisione

39.2013.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

3.

A titolo abbondanziale la Cassa tiene a far

osservare all'insorgente che per la marg. 104 DAFam, secondo la giurisprudenza

può inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1

DAFam). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare

richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in

proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art.

29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati

direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.

Al contrario, nel caso in cui il signor __________

stesse già percependo dette prestazioni e queste non fossero impiegate per

provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, per l'art. 9 cpv. 1

LAFam, il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano

versati direttamente.

Le richieste su indicate dovranno in ogni caso

essere inoltrate alla Cassa di compensazione per assegni familiari competente e

corredate dai giustificativi atti a dimostrare o la mancata volontà dell'avente

diritto prioritario di inoltrare la richiesta per assegni familiari - questo

nel caso in cui la signora RI 1 volesse rivendicare questo diritto in luogo del

padre dei suoi figli - od il mancato impiego degli stessi, conformemente alle

disposizioni legali, da parte del signor __________." (Doc. A)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo

patrocinatore sostiene che __________ nata nel 2004 e di __________ nato nel

2007, non esercita nessuna attività lucrativa e che gli assegni familiari vanno

riconosciuti a RI 1, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lett. b oppure lett. c LAFam

(cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 2 settembre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

Innanzitutto, diversamente da quanto dichiarato

dalla signora RI 1 per il tramite del suo rappresentante legale con

corrispondenza 22.04.2013, inviata in risposta all'istruttoria della Cassa 11

marzo 2013, segnatamente: "... Punto 5. del formulario di richiesta

(n.d.r.: non compilato in occasione della presentazione della domanda): No.

Nessuna altra persona percepisce o ha percepito degli assegni familiari ...

", evidentemente un'altra persona ha beneficiato del versamento degli

assegni familiari ritenuto come in sede di ricorso la signora affermi che: "...

Gli assegni familiari versati al signor __________ non furono mai impiegati per

provvedere alle necessità dei propri figli...".

Inoltre, per la Cassa non è comprensibile come la

ricorrente sia ora in grado di sostenere che il signor __________ non

esercita nessuna attività lucrativa (soprassedendo sulla doppia negazione,

avuto riguardo al contesto ricorsuale la Cassa interpreta che fosse intenzione

della signora affermare che il signor __________ non esercita un'attività

lucrativa), allorquando in sede di richiesta per assegni familiari ha

dichiarato di non disporre di informazioni riguardanti lo stesso e nella

situazione in cui il Pretore del Distretto di __________ medesimo - come

risulta dalla citazione 31 maggio 2013, in esito alla petizione 29 maggio 2013 promossa dalla signora RI 1 chiedente la modifica del contributo alimentare -

non è ancora stato in grado di accertare la situazione lavorativa e reddituale

del signor __________.

4.

Considerato che dal ricorso non sono emersi nuovi

elementi che giustifichino un'altra presa di posizione, la Cassa non può quindi

che confermarsi integralmente nella sua avversata decisione 27 giugno 2013,

ritenuto che nella sua funzione non le è data facoltà di disporre una diversa

applicazione delle disposizioni della LAFam, così volute dal legislatore

federale, il quale ha ritenuto che, in caso di concorso di diritti, il diritto

della persona che esercita un'attività lucrativa se l'altra non ne esercita

una, prevale indipendentemente da tutte le altre condizioni, quali, nella

fattispecie: l'autorità parentale, l'affidamento dei figli, il versamento di un

contributo alimentare o l'applicazione dell'ordinamento degli assegni familiari

nel Cantone di domicilio dei figli." (Doc. III)

1.4. Il 5

settembre 2013 la Cassa ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha comunicato di

avere ricevuto l'allegata lettera di __________ datata 26 agosto 2013 (cfr.

Doc. IV/1) e che procedeva pertanto a nuovi accertamenti (cfr. Doc. IV).

1.5. Il 5

settembre 2013 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di __________

(cfr. Doc. XII).

1.6. Il 6

settembre 2013 la Cassa ha trasmesso al TCA (cfr. Doc. VIII) copia di una

lettera inviata a __________, datata 6 settembre 2013 (cfr. Doc. VIII/1).

1.7. Sulla base

della documentazione raccolta la Cassa il 7 novembre 2013 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"

(…)

Benché il signor __________ non abbia prodotto la

documentazione completa che gli è stata richiesta - mancano i conteggi

stipendio ricevuti da ciascun datore di lavoro presso il quale è stato occupato

e manca l'informazione attestante se oltre ai due datori di lavoro di cui la

nostra Cassa è a conoscenza, ha esercitato anche altre attività alle dipendenze

di altri datori di lavoro - considerata la situazione attuale dello stesso, la

nostra Cassa è disposta a riconoscere a nome della signora RI 1 la titolarità

del diritto agli assegni familiari nella categoria delle persone senza attività

lucrativa, a far tempo dal 1° marzo 2013, in applicazione delle disposizioni previste dalla marg. 607.2 delle DAFam.

Resta inteso che in virtù dell'obbligo di

informare al quale sottostanno gli assicurati nonché di quanto stabilito

dall'art. 28 cpv. 2 LPGA, la signora RI 1 è tenuta ad informare immediatamente

la nostra Cassa di eventuali cambiamenti che dovessero

Per contro, per i mesi di gennaio e febbraio

2013, il diritto potrà essere valutato unicamente in presenza della/e

eventuale/i formale/i decisione/i di rifiuto rilasciata/e dalla/e Cassa/e di

compensazione per gli assegni familiari competente/i a nome del signor __________,

poiché avendo egli svolto delle attività salariate alle dipendenze di datori di

lavoro che non sono affiliati presso la nostra Cassa, la nostra Cassa non è

competente per determinarsi formalmente sul suo diritto agli assegni familiari,

prioritario secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. a. LAFam.

A tale proposito si richiamano l'art. 9 cpv. 1

LAFam e le margg. 104 e 801.1 DAFam, già menzionati dalla nostra Cassa in sede

di decisione su opposizione 27 giugno 2013 e di risposta di causa 2 settembre

2013." (Doc. X)

1.8. Il 13

novembre 2013 il rappresentante dell'assicurata si è così espresso:

"

La Cassa CO 1 riconosce con lettera del 7

novembre 2013 a no­me della signora RI 1 la titolarità del diritto agli assegni

familiari nella categoria delle persone senza attività lucrativa a far tempo

Considerandi

dal 1° marzo 2013.

Cortesemente si chiede di procedere alla

decisione." (Doc. XII)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se correttamente oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto agli assegni

familiari a favore dei figli __________ e __________ a partire

dal 1° gennaio 2013.

L'art. 2

della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in

vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni

familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche

o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario

rappresentato da uno o più figli".

L'art. 7

LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo

stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto

spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività

lucrativa;

b.

la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età

del figlio;

c. la

persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente

vissuto fino alla maggiore età;

d.

la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone

di domicilio del figlio;

e.

la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più

elevato sottoposto all'AVS;

f. la

persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più

elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti

agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota

legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

L’art. 8

LAFam prevede che:

"

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di

mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli

assegni familiari in aggiunta ai contributi."

L'art. 9 LAFam, dedicato

al "versamento a terzi" precisa invece che:

"

1Qualora gli

assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esi­gere

che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,

anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta

motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio

maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."

In una sentenza

8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

"

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte

cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari

non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art.

2.

LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al

padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre,

comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione

percepiti."

Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über

die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San

Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto

segue:

"

d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der

Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet wer­den. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu

klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist.

Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der

verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht

verheiratete Vater ver­wendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter,

welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet

wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhalts­deckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch

andere Bedürfnis­se zu berücksichtigen sind; freilich werden die

Unterhaltsbedürfnisse dort im

Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten

(dazu Art. 8 FamZG).

(…)

Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichs­kasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stel­lende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob

die tatsäch­liche Verwendung

der Familienzulagen die «Bedürfnisse»

dieser Person ver­letzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der

betreffenden Drittperson auszu­richten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt

das Untersuchungsprinzip (dazu Art.

43.

ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Ver­fügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der

anspruchsberechtig­ten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl.

allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung

der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt

(dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere

Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten

Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen)

Familienzulage erfol­gen muss

(vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag.

174-175)

2.3

Nella

presente fattispecie dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione nel corso

della procedura ricorsuale è emerso che dal 1° marzo 2013, nessuno dei genitori

esercita un'attività lucrativa.

A ragione

dunque la Cassa ha proposto di riconoscere il diritto all'assegno all'assicurata

(cfr. consid. 1.7). La ricorrente è infatti la persona che detiene l'autorità

parentale e con la quale i figli vivono prevalentemente (cfr. art. 7 cpv. 1

lett. b e c LAFam e Doc. I).

Anche il

patrocinatore dell'assicurata concorda con questa soluzione (cfr. consid. 1.8).

Per i

mesi precedenti (gennaio e febbraio 2013) l'assicurata si rivolgerà, se del

caso, alla Cassa presso la quale era affiliato __________ allorché esercitava

un'attività lucrativa (cfr. consid. 1.1; 1.3; 1.8 e 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 27 giugno 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto agli assegni per i figli __________ e __________ dal 1° marzo 2013.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO

1 verserà fr. 1'500.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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