39.2013.2
Negato condono AFI+API 1-12/2010. Rest.chiesta a seguito dec.tassaz.2010: redd.att.indip.marito> di quello iniz.considerato.Asserz.non contestato tassaz.,poiché fiscalm.non cambiava nulla irrilev. Princ.rimborso e entità stabiliti nella proc.di rest. Firmato dich.che avrebbero restituito. BF esclusa
18 settembre 2013Italiano29 min
Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2013.2
Data decisione, Autorità:
18.09.2013, TCA
Titolo:
Negato condono AFI+API 1-12/2010. Rest.chiesta a seguito dec.tassaz.2010: redd.att.indip.marito> di quello iniz.considerato.Asserz.non contestato tassaz.,poiché fiscalm.non cambiava nulla irrilev. Princ.rimborso e entità stabiliti nella proc.di rest. Firmato dich.che avrebbero restituito. BF esclusa
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
CONDONO
art. 46 LAF-TI
art. 47 agg. 52 LAF-TI
art. 26 LAPS
art. 27 agg. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.2
rs
Lugano
18 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 31 gennaio
2013 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 13
agosto 2012, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr.
11’194.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di
prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 15).
In
particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati a seguito dell’emanazione della
decisione di tassazione relativa al 2010 da cui è emerso un reddito da attività
indipendente conseguito dal signor RI 1 superiore a quello considerato nelle
decisioni con cui sono stati loro erogati degli assegni integrativi e di prima
infanzia per l’anno 2010 (cfr. doc. 15).
Il
provvedimento del 13 agosto 2012 è stato confermato con decisione su reclamo
del 10 ottobre 2012 rimasta incontestata (cfr. doc. 21).
1.2. Il 10
settembre 2012 i coniugi RI 1 hanno presentato una domanda di condono, sostenendo
di avere agito in buona fede e che la restituzione della somma di fr. 11'194.--
rappresenterebbe un onere troppo grave (cfr. doc. 17).
La Cassa,
l’11 dicembre 2012, ha conseguentemente emesso una decisione con cui ha negato
loro il condono, rilevando:
"
(...)
Nel presente caso il presupposto della buona fede
non è assolto.
Tale presupposto va infatti esaminato in
relazione alle dichiarazioni firmate dal signor RI 1 in data 28 luglio 2009 e 6
maggio 2010, con le quali si è impegnato a restituire gli assegni ai quali non
avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali
prestazioni, fosse stato computato il redito da attività indipendente
definitivo (cfr. STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.; STCA
39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2010.9 del 6 settembre 2010
consid. 2.11.).
Con la sottoscrizione di tali dichiarazioni è
quindi stata accettata l’erogazione degli assegni, durante un determinato periodo,
a titolo provvisorio e ciò fintanto che non venisse accertato in modo
definitivo il reddito da attività indipendente effettivamente conseguito;
l’erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a
condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto
giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr.
art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, partie générale du droit des
obligations, Vol. I, Zurigo 1982, n. 2641).
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave
difficoltà. (Doc. 23)
1.3. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurato il 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 25), la
Cassa, il 31 gennaio 2013, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo
ricorso del 28 febbraio 2013 gli assicurati hanno impugnato la decisione su
reclamo del 31 gennaio 2013 dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento della
loro buona fede e, quindi, il condono dell’importo di fr. 11'194.--, ritenuta
la loro situazione economica attuale.
A
sostegno della loro pretesa ricorsuale essi hanno, segnatamente, addotto:
"
(…)
Vorremmo fare ricorso in
quanto questo importo è stato percepito in buona fede e non come invece
sostiene l’Istituto delle assicurazioni sociali “la buona fede non può essere
riconosciuta”, perché è pur vero che con dichiarazione firmata in data 18
luglio 2009 e 6 maggio 2010 RI 1 si era impegnato a:
-
tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente
-
trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i
cantonali competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della notifica
di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa
tale prestazione.
-
eventualmente restituire quella parte di
prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata a titolo provvisorio sulla
base dei dati forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il
reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno
di riferimento della prestazione
Ma è palese che ai primi
due punti sopracitati ci siamo attenuti e che ci siamo sempre comportati nel
rispetto delle leggi, in quanto al momento della dichiarazione del reddito da
attività indipendente si tratta di un reddito provvisorio cioè stimato, inoltre
nella decisione di tassazione 2010 l’importo da noi dichiarato come reddito
attività indipendente principale contribuente ammontava a CHF 43'974.-- e nei
dati accertati a CHF 54'000.--, non è da noi stato fatto reclamo in merito, in
quanto a livello d’imposte non cambiava nulla.
(…)” (Doc. I)
1.5. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, sottolineando come i
ricorrenti, sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 20o9 e del 6 maggio
2010, fossero perfettamente a conoscenza che gli assegni erano stati attribuiti
sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali importi ai quali non
avrebbero avuto diritto - se nel calcolo fosse stato computato il reddito da
attività indipendente accertato dall’autorità fiscale - avrebbero dovuto essere
restituiti (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell'importo di fr. 11’194.-- percepito a torto a
titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre
2010.
2.3. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf
stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
(cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi
dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, enuncia che:
" 1I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di
riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di
cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o
ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno
da lui esigibile.
3Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps.”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di
queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo
e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda
dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b)
revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai
sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi
nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per
principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione;
b)
dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della
revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo
amministrativo competente;
c)
dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30
Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che:
"
Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
"
È considerato cambiamento rilevante:
a)
un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità
di riferimento."
2.6. Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il
Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
"
L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale e del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle
circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l’indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di
esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito
dell’AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso
che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo
oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in
una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1,
2° frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur
l’assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR
200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI
1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,
"
nessuno può invocare la propria buona fede
quando questa non sia compatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano
di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.
Viceversa
l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p.
125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)
oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell’onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché,
sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6 maggio 2010, essi si
sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a
restituire quella parte degli assegni integrativi e di prima infanzia accordati
loro alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc.
A; 23).
Gli
insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti
della buona fede e dell’onere gravoso.
Più
precisamente essi hanno indicato di aver ossequiato l’obbligo di tenere
costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti di
reddito, come pure l’impegno di trasmettere immediatamente copia della notifica
di tassazione cresciuta in giudicato.
I
ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che, nonostante dalla decisione di
tassazione per il 2010 emerga un reddito da attività indipendente di fr.
54'000.-- invece di quello da loro dichiarato di fr. 43'974.--, non hanno
interposto reclamo, poiché in ogni caso a livello fiscale non cambiava
alcunché.
Gli
assicurati hanno infine osservato, per quanto attiene all’impegno sottoscritto
di eventualmente restituire gli assegni ai quali non avrebbero avuto diritto
conteggiando il reddito risultante dalla decisione di tassazione, che “eventualmente”
si riferisce alle loro condizioni economiche, nel senso di rimborsare soltanto
nel caso in cui queste ultime lo permettano. Essi, al riguardo, hanno precisato
che la loro situazione finanziaria non consente la restituzione (cfr. doc. I).
Questa
Corte, in primo luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli
assicurati non hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione
afferente all’anno 2010, in quanto dal lato dell’imposizione fiscale non
cambiava alcunché (cfr. doc. I), è irrilevante ai fini della soluzione della
presente vertenza.
Infatti il
principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo,
indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita
nella procedura di restituzione. E’ in tale contesto, e non esaminando la
domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio
relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o
di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA
39.2009.1. del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In
concreto la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 13 agosto 2012
(cfr. doc. 15) con decisione su reclamo del 10 ottobre 2012, nella quale ha
precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando
il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e
risultante dalla decisione di tassazione per il 2010 del 17 gennaio 2012
passata in giudicato (cfr. doc. 21).
La
decisione su reclamo del 10 ottobre 2012 è rimasta incontestata.
Ne
discende che gli assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a
questo Tribunale l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo
riferimento al reddito da attività indipendente di fr. 54'000.-- stabilito
dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio per il 2010 (cfr. doc. 17c).
Eventuali
obiezioni circa l’entità del reddito da attività indipendente computato nei
nuovi calcoli degli AFI e API dalla parte resistente, nonché i motivi per i
quali non è stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 17
gennaio 2012 andavano fatti valere impugnando davanti al TCA la decisione su
reclamo del 10 ottobre 2012 che ha confermato l’ordine di restituzione di fr.
11'194.--.
Gli
assicurati sottolineano di avere rispettato l’obbligo di tenere costantemente
informata la Cassa degli eventuali cambiamenti di reddito, nonché l’impegno di
trasmettere immediatamente copia della notifica di tassazione cresciuta in
giudicato (cfr. doc. I). Queste affermazioni trovano effettivamente riscontro
nelle carte processuali.
La parte
resistente ha, in effetti, indicato che i coniugi RI 1, il 23 febbraio 2012,
hanno inviato copia della decisione di tassazione per il 2010 intimata loro il
17 gennaio 2012 e passata in giudicato (cfr. doc. 21 pag. 3).
Nel caso in
esame, tuttavia, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere
esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle dichiarazioni
firmate da RI 1 il 28 luglio 2009 e il 6 maggio 2010 con cui si è impegnato a
restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin
dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo
Considerandi
reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2013.6 del 7 agosto
2013.
consid. 2.11.; STCA39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.11.;
39.2009.16
dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007
consid. 2.12.).
2.11
RI 1,
sottoscrivendo il 28 luglio 2009 la “Dichiarazione dei dati relativi al
reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito
annuo come indipendente stimato per il 2009 la somma di fr. 21’000.--, poi
corretta a fr. 36'000.-- (cfr. doc. 18), si è specificatamente impegnato a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.” (cfr. doc. 18)
Il
ricorrente, il 6 maggio 2010, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei
dati relativi al reddito da attività indipendente”.
Nella
stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per
l’anno 2010 era di fr. 40'000.--.
L’assicurato,
firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:
"
- tenere costantemente informato l’ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione
cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della
prestazione.” (cfr. doc. 19)
Con la
sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato
che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero
erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse
accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.
In
effetti, contrariamente a quanto invocato nel ricorso (cfr. doc. l), l’avverbio
“eventualmente” di cui alle dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6
maggio 2010 (cfr. doc. 18, 19) non si riferisce all’ipotesi che, qualora le
condizioni economiche degli assicurati siano precarie, la parte di assegni a
cui non avrebbero avuto diritto per il 2010 - se dall’inizio dell’erogazione
fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo per l’anno
2010.
- non va restituita, bensì significa che gli assegni vanno rimborsati
nell’eventualità in cui il reddito definitivo risulta essere superiore a quello
stimato e considerato nei conteggi iniziali degli assegni
Visto che
RI 1, anche nel 2010, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era
impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai
ricorrenti doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2010, che gli assegni
integrativi e di prima infanzia per quell’anno sarebbero stati versati, come
per il 2009, provvisoriamente in attesa dell’emanazione della decisione di
tassazione per il 2010 (cfr. STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)
2.12
L'erogazione
degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2010 è stata, pertanto,
sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un
effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata
condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n.
2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo
aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino all'attuazione
della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto
subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo
immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi
effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n.
2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di
restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere
tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.
DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In
particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V
42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni
per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:
"
(…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution
des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps
d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les
trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens
que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée
aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de
droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard
du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer
les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes
motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision;
cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al.
1.
LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note
30.
ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La
restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est
résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de
permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue
période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173
consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de
restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit
s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des
conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988
p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
E',
inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una
vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere
l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di
riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,
ha in particolare rilevato:
"
(…)
4.1
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,
pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo
l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin
dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile
restituzione.
2.13
Alla luce
della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che
anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1 sottoscritto il 28 luglio
2009.
e il 6 maggio 2010 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo
il medesimo nel 2010 esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito
a che gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi al 2010 fossero loro
versati sotto condizione risolutiva.
Per
il periodo gennaio - dicembre 2010 i coniugi RI 1, firmando il marito le due
dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo
di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva
del reddito conseguito nel 2010.
Pertanto
i coniugi RI 1, già dal gennaio 2010, dovevano attendersi un'eventuale
decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente
definitivo per il 2010 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più
elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli
assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al 2010.
La loro
buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di
gennaio al mese di dicembre 2010, ritenuto che, come esposto sopra (cfr.
consid. 2.11.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 28 luglio
2009, rispettivamente della dichiarazione del 6 maggio 2010, gli assicurati
dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi e di prima infanzia
erano stati erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA
39.2013.6
del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8
del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del
18.
luglio 2005).
2.14
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.), primo presupposto per ottenere
un eventuale condono (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), deve negare il condono
dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 11'194.--, relativi ad assegni
integrativi e d prima infanzia percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
La
decisione su reclamo del 31 gennaio 2013 emanata dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari va, pertanto, confermata.
2.15
A titolo
abbondanziale va osservato che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato
che agli assicurati viene in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un
rimborso rateale (cfr. doc. A pag. 4).
Al
riguardo giova segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze
dei ricorrenti (ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con
l’amministrazione al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata
in giudicato.
Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.6 del 7
agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.;
39.2005.10
del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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