Lexipedia

Decisione

39.2013.2

Negato condono AFI+API 1-12/2010. Rest.chiesta a seguito dec.tassaz.2010: redd.att.indip.marito> di quello iniz.considerato.Asserz.non contestato tassaz.,poiché fiscalm.non cambiava nulla irrilev. Princ.rimborso e entità stabiliti nella proc.di rest. Firmato dich.che avrebbero restituito. BF esclusa

18 settembre 2013Italiano29 min

Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

39.2013.2

Data decisione, Autorità:

18.09.2013, TCA

Titolo:

Negato condono AFI+API 1-12/2010. Rest.chiesta a seguito dec.tassaz.2010: redd.att.indip.marito> di quello iniz.considerato.Asserz.non contestato tassaz.,poiché fiscalm.non cambiava nulla irrilev. Princ.rimborso e entità stabiliti nella proc.di rest. Firmato dich.che avrebbero restituito. BF esclusa

ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA

ASSEGNO INTEGRATIVO

CONDONO

art. 46 LAF-TI

art. 47 agg. 52 LAF-TI

art. 26 LAPS

art. 27 agg. 30 LAPS

Raccomandata

Incarto n.

39.2013.2

rs

Lugano

18 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013

di

1. RI 1

2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 31 gennaio

2013 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in

fatto

1.1. La Cassa

cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 13

agosto 2012, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr.

11’194.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di

prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 15).

In

particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni

effettivamente spettanti agli assicurati a seguito dell’emanazione della

decisione di tassazione relativa al 2010 da cui è emerso un reddito da attività

indipendente conseguito dal signor RI 1 superiore a quello considerato nelle

decisioni con cui sono stati loro erogati degli assegni integrativi e di prima

infanzia per l’anno 2010 (cfr. doc. 15).

Il

provvedimento del 13 agosto 2012 è stato confermato con decisione su reclamo

del 10 ottobre 2012 rimasta incontestata (cfr. doc. 21).

1.2. Il 10

settembre 2012 i coniugi RI 1 hanno presentato una domanda di condono, sostenendo

di avere agito in buona fede e che la restituzione della somma di fr. 11'194.--

rappresenterebbe un onere troppo grave (cfr. doc. 17).

La Cassa,

l’11 dicembre 2012, ha conseguentemente emesso una decisione con cui ha negato

loro il condono, rilevando:

"

(...)

Nel presente caso il presupposto della buona fede

non è assolto.

Tale presupposto va infatti esaminato in

relazione alle dichiarazioni firmate dal signor RI 1 in data 28 luglio 2009 e 6

maggio 2010, con le quali si è impegnato a restituire gli assegni ai quali non

avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali

prestazioni, fosse stato computato il redito da attività indipendente

definitivo (cfr. STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.; STCA

39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2010.9 del 6 settembre 2010

consid. 2.11.).

Con la sottoscrizione di tali dichiarazioni è

quindi stata accettata l’erogazione degli assegni, durante un determinato periodo,

a titolo provvisorio e ciò fintanto che non venisse accertato in modo

definitivo il reddito da attività indipendente effettivamente conseguito;

l’erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a

condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto

giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr.

art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, partie générale du droit des

obligations, Vol. I, Zurigo 1982, n. 2641).

Mancando la prima condizione cumulativa per

ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave

difficoltà. (Doc. 23)

1.3. A seguito

del reclamo interposto dagli assicurato il 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 25), la

Cassa, il 31 gennaio 2013, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha

ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

1.4. Con tempestivo

ricorso del 28 febbraio 2013 gli assicurati hanno impugnato la decisione su

reclamo del 31 gennaio 2013 dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento della

loro buona fede e, quindi, il condono dell’importo di fr. 11'194.--, ritenuta

la loro situazione economica attuale.

A

sostegno della loro pretesa ricorsuale essi hanno, segnatamente, addotto:

"

(…)

Vorremmo fare ricorso in

quanto questo importo è stato percepito in buona fede e non come invece

sostiene l’Istituto delle assicurazioni sociali “la buona fede non può essere

riconosciuta”, perché è pur vero che con dichiarazione firmata in data 18

luglio 2009 e 6 maggio 2010 RI 1 si era impegnato a:

-

tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente

-

trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i

cantonali competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della notifica

di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa

tale prestazione.

-

eventualmente restituire quella parte di

prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata a titolo provvisorio sulla

base dei dati forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il

reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno

di riferimento della prestazione

Ma è palese che ai primi

due punti sopracitati ci siamo attenuti e che ci siamo sempre comportati nel

rispetto delle leggi, in quanto al momento della dichiarazione del reddito da

attività indipendente si tratta di un reddito provvisorio cioè stimato, inoltre

nella decisione di tassazione 2010 l’importo da noi dichiarato come reddito

attività indipendente principale contribuente ammontava a CHF 43'974.-- e nei

dati accertati a CHF 54'000.--, non è da noi stato fatto reclamo in merito, in

quanto a livello d’imposte non cambiava nulla.

(…)” (Doc. I)

1.5. In risposta

la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, sottolineando come i

ricorrenti, sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 20o9 e del 6 maggio

2010, fossero perfettamente a conoscenza che gli assegni erano stati attribuiti

sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali importi ai quali non

avrebbero avuto diritto - se nel calcolo fosse stato computato il reddito da

attività indipendente accertato dall’autorità fiscale - avrebbero dovuto essere

restituiti (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti

il condono della restituzione dell'importo di fr. 11’194.-- percepito a torto a

titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre

2010.

2.3. L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf

stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

(cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

Ai sensi, poi

dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

"

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

L’art. 52

Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia

biparentale, enuncia che:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se l’unità di

riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di

cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o

ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno

da lui esigibile.

3Il reddito

ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare

del diritto ai sensi della Laps.”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal tenore di

queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo

e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai sensi

dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,

sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,

segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta

l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda

dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b)

revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai

sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi

nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per

principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione;

b)

dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della

revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo

amministrativo competente;

c)

dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.5. L’art. 30

Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che:

"

Le persone che compongono l'unità di riferimento

sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti

per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento

importante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

"

È considerato cambiamento rilevante:

a)

un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità

di riferimento."

2.6. Per quanto

riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il

Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

"

L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale e del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l’indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di

esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito

dell’AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso

che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo

oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in

una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona

fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1,

2° frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur

l’assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR

200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI

1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

"

nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa non sia compatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano

di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.

Viceversa

l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p.

125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a)

oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito

dell’onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché,

sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6 maggio 2010, essi si

sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a

restituire quella parte degli assegni integrativi e di prima infanzia accordati

loro alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc.

A; 23).

Gli

insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti

della buona fede e dell’onere gravoso.

Più

precisamente essi hanno indicato di aver ossequiato l’obbligo di tenere

costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti di

reddito, come pure l’impegno di trasmettere immediatamente copia della notifica

di tassazione cresciuta in giudicato.

I

ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che, nonostante dalla decisione di

tassazione per il 2010 emerga un reddito da attività indipendente di fr.

54'000.-- invece di quello da loro dichiarato di fr. 43'974.--, non hanno

interposto reclamo, poiché in ogni caso a livello fiscale non cambiava

alcunché.

Gli

assicurati hanno infine osservato, per quanto attiene all’impegno sottoscritto

di eventualmente restituire gli assegni ai quali non avrebbero avuto diritto

conteggiando il reddito risultante dalla decisione di tassazione, che “eventualmente”

si riferisce alle loro condizioni economiche, nel senso di rimborsare soltanto

nel caso in cui queste ultime lo permettano. Essi, al riguardo, hanno precisato

che la loro situazione finanziaria non consente la restituzione (cfr. doc. I).

Questa

Corte, in primo luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli

assicurati non hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione

afferente all’anno 2010, in quanto dal lato dell’imposizione fiscale non

cambiava alcunché (cfr. doc. I), è irrilevante ai fini della soluzione della

presente vertenza.

Infatti il

principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo,

indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita

nella procedura di restituzione. E’ in tale contesto, e non esaminando la

domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio

relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o

di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA

39.2009.1. del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

In

concreto la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 13 agosto 2012

(cfr. doc. 15) con decisione su reclamo del 10 ottobre 2012, nella quale ha

precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando

il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e

risultante dalla decisione di tassazione per il 2010 del 17 gennaio 2012

passata in giudicato (cfr. doc. 21).

La

decisione su reclamo del 10 ottobre 2012 è rimasta incontestata.

Ne

discende che gli assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a

questo Tribunale l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo

riferimento al reddito da attività indipendente di fr. 54'000.-- stabilito

dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio per il 2010 (cfr. doc. 17c).

Eventuali

obiezioni circa l’entità del reddito da attività indipendente computato nei

nuovi calcoli degli AFI e API dalla parte resistente, nonché i motivi per i

quali non è stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 17

gennaio 2012 andavano fatti valere impugnando davanti al TCA la decisione su

reclamo del 10 ottobre 2012 che ha confermato l’ordine di restituzione di fr.

11'194.--.

Gli

assicurati sottolineano di avere rispettato l’obbligo di tenere costantemente

informata la Cassa degli eventuali cambiamenti di reddito, nonché l’impegno di

trasmettere immediatamente copia della notifica di tassazione cresciuta in

giudicato (cfr. doc. I). Queste affermazioni trovano effettivamente riscontro

nelle carte processuali.

La parte

resistente ha, in effetti, indicato che i coniugi RI 1, il 23 febbraio 2012,

hanno inviato copia della decisione di tassazione per il 2010 intimata loro il

17 gennaio 2012 e passata in giudicato (cfr. doc. 21 pag. 3).

Nel caso in

esame, tuttavia, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere

esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle dichiarazioni

firmate da RI 1 il 28 luglio 2009 e il 6 maggio 2010 con cui si è impegnato a

restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin

dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo

Considerandi

reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2013.6 del 7 agosto

2013.

consid. 2.11.; STCA39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.11.;

39.2009.16

dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007

consid. 2.12.).

2.11

RI 1,

sottoscrivendo il 28 luglio 2009 la “Dichiarazione dei dati relativi al

reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito

annuo come indipendente stimato per il 2009 la somma di fr. 21’000.--, poi

corretta a fr. 36'000.-- (cfr. doc. 18), si è specificatamente impegnato a:

"

- tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di

tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della

prestazione.” (cfr. doc. 18)

Il

ricorrente, il 6 maggio 2010, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei

dati relativi al reddito da attività indipendente”.

Nella

stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per

l’anno 2010 era di fr. 40'000.--.

L’assicurato,

firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:

"

- tenere costantemente informato l’ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione

cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della

prestazione.” (cfr. doc. 19)

Con la

sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato

che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero

erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse

accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.

In

effetti, contrariamente a quanto invocato nel ricorso (cfr. doc. l), l’avverbio

“eventualmente” di cui alle dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6

maggio 2010 (cfr. doc. 18, 19) non si riferisce all’ipotesi che, qualora le

condizioni economiche degli assicurati siano precarie, la parte di assegni a

cui non avrebbero avuto diritto per il 2010 - se dall’inizio dell’erogazione

fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo per l’anno

2010.

- non va restituita, bensì significa che gli assegni vanno rimborsati

nell’eventualità in cui il reddito definitivo risulta essere superiore a quello

stimato e considerato nei conteggi iniziali degli assegni

Visto che

RI 1, anche nel 2010, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era

impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai

ricorrenti doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2010, che gli assegni

integrativi e di prima infanzia per quell’anno sarebbero stati versati, come

per il 2009, provvisoriamente in attesa dell’emanazione della decisione di

tassazione per il 2010 (cfr. STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)

2.12

L'erogazione

degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2010 è stata, pertanto,

sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un

effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata

condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie

générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n.

2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione

della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto

subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo

immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi

effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n.

2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di

restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere

tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr.

DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In

particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V

42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni

per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"

(…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution

des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps

d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les

trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens

que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée

aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard

du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer

les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes

motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision;

cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al.

1.

LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note

30.

ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die

Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La

restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est

résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de

permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue

période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de

restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit

s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988

p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E',

inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una

vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di

riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,

ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,

pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin

dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile

restituzione.

2.13

Alla luce

della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che

anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1 sottoscritto il 28 luglio

2009.

e il 6 maggio 2010 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo

il medesimo nel 2010 esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito

a che gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi al 2010 fossero loro

versati sotto condizione risolutiva.

Per

il periodo gennaio - dicembre 2010 i coniugi RI 1, firmando il marito le due

dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva

del reddito conseguito nel 2010.

Pertanto

i coniugi RI 1, già dal gennaio 2010, dovevano attendersi un'eventuale

decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente

definitivo per il 2010 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più

elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli

assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al 2010.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di

gennaio al mese di dicembre 2010, ritenuto che, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.11.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 28 luglio

2009, rispettivamente della dichiarazione del 6 maggio 2010, gli assicurati

dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi e di prima infanzia

erano stati erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA

39.2013.6

del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8

del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del

18.

luglio 2005).

2.14

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.), primo presupposto per ottenere

un eventuale condono (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 11'194.--, relativi ad assegni

integrativi e d prima infanzia percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

La

decisione su reclamo del 31 gennaio 2013 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va, pertanto, confermata.

2.15

A titolo

abbondanziale va osservato che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato

che agli assicurati viene in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un

rimborso rateale (cfr. doc. A pag. 4).

Al

riguardo giova segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze

dei ricorrenti (ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con

l’amministrazione al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata

in giudicato.

Questo

tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.6 del 7

agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.;

39.2005.10

del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster