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Decisione

39.2013.5

Rest.AFI 5-7/11.Ass.lavorato quale supplente 4-6/11.Oggett.percepito a torto AFI. Per determ.imp.da restit.calcolo va fatto su base annua.Retrib.docenti suppl.comprende però ind.vacanze anche estive(16 sett.). Pagati a h,x cui al max x n.tot.sett.anno scol.(36.5).Redd.max:salario medio settim.X 36,5

28 novembre 2013Italiano30 min

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

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Numero d'incarto:

39.2013.5

Data decisione, Autorità:

28.11.2013, TCA

Titolo:

Rest.AFI 5-7/11.Ass.lavorato quale supplente 4-6/11.Oggett.percepito a torto AFI. Per determ.imp.da restit.calcolo va fatto su base annua.Retrib.docenti suppl.comprende però ind.vacanze anche estive(16 sett.). Pagati a h,x cui al max x n.tot.sett.anno scol.(36.5).Redd.max:salario medio settim.X 36,5

ASSEGNO INTEGRATIVO

CALCOLO DELL'ASSEGNO

RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI

art. 46 LAF-TI

art. 6 agg. 8 LAPS

art. 26 LAPS

art. 50 cpv. 1 e 2 LT

art. 51 LT

Raccomandata

Incarto n.

39.2013.5

rs

Lugano

28 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013

di

1. RI 1

2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 28 gennaio

2013 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in

fatto

1.1. La Cassa

cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su

reclamo del 28 gennaio 2013, ha confermato il proprio provvedimento del 11

settembre 2012, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di

fr. 2’088.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi

dal 1° maggio al 31 luglio 2011 (cfr. doc. III1; A).

In

particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere

ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto

in occasione della revisione ordinaria, nel dicembre 2011, è emerso che l’assicurato

ha lavorato quale docente supplente presso l’ __________ nei mesi di aprile,

maggio e giugno 2011, guadagnando le somme di fr. 1'686.40, fr. 1'446.40, e fr.

924.80 che rapportate complessivamente su base annua corrispondono a fr.

16'230.-- (cfr. doc. III1).

1.2. Contro la

decisione su reclamo del 28 gennaio 2013 gli assicurati hanno inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della stessa,

poiché non avrebbero percepito alcunché indebitamente.

Al

riguardo i ricorrenti hanno, segnatamente, addotto che il calcolo di una media

annuale sulla base di tre mesi di supplenze appare completamente avulso dalla

realtà delle cose ed è un insulto verso tutte le persone che versano nelle

condizioni in cui si trova la loro famiglia.

Essi

hanno evidenziato che su 12 mesi il salario annuale medio reale dell’assicurato

corrisponde a fr. 2'494.--.

Inoltre

gli insorgenti ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa

applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie

di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non

hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere.

Fatti

I

ricorrenti hanno, infine, rilevato che l’assicurato nel mese di febbraio 2013

si è iscritto a una formazione di due anni per l’ottenimento del master di

insegnamento nelle scuole medie che gli è indispensabile per recuperare un

reddito. L’insorgente ha indicato di sentirsi fiero di aver evitato il ricorso

all’assicurazione invalidità o ad altre misure sociali simili perché si sente

un bravo docente e ha voglia di lavorare (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di

fr. 2’088.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal

mese di maggio al mese di luglio 2011.

Più

precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava

effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori

coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

(cpv. 2)”

Ai sensi,

poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps).

2.2. Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le

riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità

di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili

e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di

riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la

deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche

alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova

rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere

dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo

tenore è il seguente:

" f) 1/15

della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una

persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU

9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa

computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla

spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.

32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8

cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che

ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°

gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo tenore, valido

dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

"

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L’art. 10

cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi

secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e

fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15

febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati

contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le

prestazioni complementari all’AVS/AI.

Per

l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

"

- per il titolare del diritto, l’importo

corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

-

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

-

per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

-

per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

-

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le

sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)

Gli

importi della soglia di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni

2012 e 2013 (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013).

2.3. Secondo

l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché

la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione

straordinaria,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

Considerandi

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che

aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione

sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per

principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4

L'art. 30

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa

all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare

l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti

per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.6

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7

A

motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere

ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto

in occasione della revisione ordinaria del caso nel dicembre 2011 è emerso che

l’assicurato nel periodo aprile-giugno 2011 ha lavorato quale docente supplente per l’ __________, percependo le somme fr. 1'686.40, fr. 1'446.40,

rispettivamente fr. 924.80 che rapportate su base annua corrispondono a fr.

16'230.-- (cfr. doc. III1).

Gli

insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, innanzitutto, che l’importo

annuo di fr. 16'230.-- non corrisponde al reale ammontare guadagnato di

complessivi fr. 2'494.-- su 12 mesi.

Inoltre i

medesimi ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa

applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie

di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non

hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere (cfr. doc. I).

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il

principio della restituzione, osserva che la Cassa, quando il 3 febbraio 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati per l’anno 2011, quale reddito del

lavoro, ha tenuto conto unicamente del reddito da attività dipendente del

ricorrente di fr. 1.-- (cfr. doc. 1D).

Come

visto, a seguito della revisione ordinaria del caso degli assicurati nel dicembre

2011.

è, invece, emerso che il marito ha lavorato quale docente supplente nei

mesi di aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2; 3; 4).

In

particolare dai conteggi di stipendio allestiti dall’Ufficio degli stipendi e

delle assicurazioni del __________ il 19 aprile, il 20 maggio e il 21 giugno

2011.

si evince che l’assicurato, quale insegnante di scuola media (cfr. doc. I),

nel mese di aprile 2011 ha lavorato 31 ore guadagnando fr. 54.40 lordi all’ora,

ossia complessivi fr. 1'686.40 (31 ore x fr. 54.40; cfr. doc. 2), nel mese di

maggio 2011 ha svolto 26 ore percependo fr. 1'446.40 lordi (26 ore x fr. 54.40

+ fr. 32.-- a titolo di indennità diverse; cfr. doc. 3) e nel mese di giugno 2011 ha impartito 17 ore di lezione ottenendo un salario lordo di fr. 924.80 (17 ore x fr. 54.40; cfr.

doc. 4).

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo, relativamente ai mesi da maggio a luglio 2011 (se l’assicurato

avesse tempestivamente annunciato il suo guadagno quale docente, dopo aver

ricevuto il conteggio di stipendio del 19 aprile 2011, rispettivamente il

conteggio del 20 maggio 2011 e del 21 giugno 2011, i rispettivi salari mensili

sarebbero stati computati nel calcolo dell’assegno integrativo del mese

successivo; cfr. STCA 42.2012.10 del 14 agosto 2013 consid. 2.12. Al riguardo

va menzionato che tale giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale

federale, il quale con sentenza 8C_665/2013 del 7 ottobre 2013 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di motivazione), andava rivisto in base al

nuovo reddito da attività lavorativa più elevato.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito a torto perlomeno parte degli assegni integrativi

afferenti al periodo maggio – luglio 2011.

In

proposito giova rilevare che l’avverbio “indebitamente”, utilizzato dalla Cassa

(cfr. doc. A) e contestato dagli insorgenti (cfr. doc. I), è contemplato

dall’art. 26 cpv. 1 Laps, secondo cui “la prestazione sociale indebitamente

percepita deve essere restituita” (cfr. consid. 2.5.).

Tale

avverbio è utilizzato nel senso di “senza averne diritto” dal profilo

oggettivo, ossia nel caso in cui una prestazione sia stata erogata (anche eventualmente

a causa di un errore commesso dall’amministrazione) in contrasto con la legge.

Non si

riferisce, per contro, alla buona fede o meno di un assicurato al momento in

cui ha ricevuto erroneamente la prestazione. La buona fede è, infatti, valutata

a uno stadio seguente, e meglio contestualmente all’esame di un’eventuale

domanda di condono (cfr. consid. 2.6.).

In simili

condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di

restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid.

2.6.).

2.9

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per

quanto concerne il reddito del lavoro dell’assicurato costituito dagli stipendi

percepiti svolgendo l’attività di docente supplente dal mese di aprile al mese

di giugno 2011, va evidenziato, da un lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle

prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, semprechè

la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni

complementari.

Dall’altro,

che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26

Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il

relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA

in materia di prestazioni complementari.

Le

Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC)

valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

"

Pour la détermination du montant de la restitution,

il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période

de restitution déterminante.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

Inoltre

per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed

all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito

computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA

39.2010.4-5 del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella

decisione su reclamo impugnata).

Infatti,

per quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata,

giusta l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

La Laps,

poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili,

elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per

meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).

L’art. 50

cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate

e riscosse per ogni periodo fiscale.

Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi

dell’art. 51

LT

il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti

durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.

Pertanto

a ragione la Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale

situazione economica del ricorrente nel periodo maggio-luglio 2011 (cfr.

consid. 2.8.), tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base

annua.

2.10

Per quanto

riguarda, più specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito

dall’assicurato nei mesi da aprile a giugno 2011 in qualità di docente supplente presso l’ __________ (cfr. doc. 2; 3; 4), la Cassa, per

stabilire l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo

maggio – luglio 2011 (cfr. consid. 2.8.), ha sommato i tre stipendi mensili

percepiti di fr. 1'686.40 per il mese di aprile 2011 (cfr. doc. 2), fr.

1'446.40 per il mese di maggio 2011 (cfr. doc. 3) e fr. 924.80 per il mese di

giugno 2011, ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 4'057.60 che ha poi

riportato su base annua, dividendo per tre mesi tale importo e moltiplicando il

risultato per 12 mesi.

E’ così

scaturita la somma annua di fr. 16'230.-- [(fr. 4'057.60 : 3 mesi) x 12 mesi]

considerata dall’amministrazione (cfr. doc. III1 pag. 3, A].

Il TCA,

nel caso di specie, non condivide il modo di operare della Cassa.

In

effetti per quanto concerne i docenti supplenti l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento

sulle supplenze dei docenti prevede che i supplenti sono retribuiti per le ore

di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso

settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:

-

fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia senza

refezione;

-

fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia con

refezione; a questo importo si aggiungono, per ogni momento di refezione, 25

fr. e il pranzo gratuito;

-

fr. 1'360.-- nelle scuole elementari, medie e

speciali;

-

fr. 1'470.-- nelle scuole postobbligatorie.

Inoltre giusta

l’art. 1 cpv. 1 e 2 lett. e cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere

d’insegnamento dei docenti l’onere settimanale dei docenti nominati e

incaricati a tempo pieno delle scuole medie è di 25 ore di lezione in generale.

Al

riguardo va osservato che all’assicurato è, infatti, stato attribuito uno

stipendio orario di fr. 54.40 lordi (cfr. doc. 2; 3; 4) che corrispondono al

compenso settimanale per i docenti della scuola media ex art. 5 cpv. 1 del

Regolamento sulle supplenze dei docenti di fr. 1'360.-- diviso per l’onere

d’insegnamento per i docenti delle scuole medie di 25 ore alla settimana

secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. 2 cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere

d’insegnamento dei docenti (fr. 1’360.-- compenso settimanale : 25 ore onere

settimanale d’insegnamento = fr. 54.40/h).

L’art. 5

cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti enuncia, poi, segnatamente

che la retribuzione di cui al cpv. 1 comprende le indennità per vacanze.

Con

sentenza C 142/02 del 27 gennaio 2004, concernente il settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio la quantificazione del

guadagno intermedio relativo a un’assicurata iscritta in disoccupazione che

svolgeva delle supplenze quale maestra della scuola dell’infanzia, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha

stabilito che le indennità di vacanza dei supplenti previste all’art. 5 cpv. 2

del Regolamento sulle supplenze dei docenti comprendono anche le vacanze

estive, ossia includono complessivamente 16 settimane di vacanza.

L’Alta

Corte ha così motivato il proprio giudizio:

"

(…)

Considerata tuttavia la situazione dei docenti nominati e

incaricati, evidenziata al considerando precedente, i quali dispongono del

salario per 12 mesi l'anno e quindi anche durante i mesi estivi,

rispettivamente il fatto che il regolamento abrogato assegnava ai supplenti

indennità di vacanze comprendenti anche quelle estive - come detto, il salario

era infatti fissato in base a quello dei docenti nominati -, se il Dipartimento

dell'istruzione e della cultura avesse effettivamente voluto assegnare, tramite

la revisione del regolamento, unicamente indennità per vacanze ridotte e,

meglio, non comprensive delle vacanze estive, lo avrebbe senz'altro specificato

nel nuovo regolamento, invece di limitarsi ad indicare genericamente che le

indennità per vacanze erano comprese nella remunerazione. In effetti, alla luce

della situazione dei docenti nominati e incaricati, della situazione

preesistente e della formulazione del nuovo regolamento, un qualsiasi terzo in

buona fede poteva e doveva unicamente dedurre che, da quel punto di vista,

nulla era cambiato in seguito alla revisione del regolamento e che le indennità

di vacanza comprendevano anche le vacanze estive.

Neppure il motivo secondo cui il regolamento è stato modificato ai

fini di un risparmio giustifica le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale.

Infatti, in tale ipotesi il risparmio ottenuto sarebbe di gran lunga inferiore

in quanto il salario, dedotte le indennità per sole 5 settimane di vacanza,

risulterebbe evidentemente più elevato.

In simili circostanze è per contro verosimile che il Dipartimento

dell'istruzione e della cultura abbia voluto risparmiare altrimenti - come ha

del resto indicato il capoufficio -, modificando la modalità di fissazione del

salario, in modo tale da non dover tener conto di ogni variazione salariale

della categoria corrispondente del docente nominato o incaricato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il solo fatto che siano stati

introdotti degli importi forfettari non permette affatto di dedurre che le

indennità di vacanza non siano comprensive anche delle vacanze estive. Ciò deve

inoltre valere a maggior ragione per il fatto che il legislatore ha precisato

espressamente nella legge che le indennità di vacanze erano comprese nel

salario, senza introdurre alcuna limitazione.

Infine, non è stato addotto alcun motivo valido a giustificazione

di un diverso trattamento dei docenti nominati e incaricati rispetto ai

supplenti; l'unica differenza sostanziale - a mente di questa Corte per nulla

rilevante ai fini di un diverso trattamento - essendo il fatto che i secondi

lavorano "pro rata temporis" rispetto alle altre categorie e quindi

percepiscono un salario e indennità per vacanze solo in misura parziale.

(…)” (STFA C 142/02 del 27 gennaio 2004 consid.

6.2.)

Pertanto,

a differenza dei docenti nominati che dispongono del salario per dodici mesi, anche,

quindi, durante i mesi estivi, essendo suddiviso in dodici mensilità (cfr. art.

1; 22 Legge sugli stipendi

degli impiegati dello Stato e dei docenti; art. 82 Legge

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; STFA C 142/02 del

27.

gennaio 2004 consid. 5.1.; 6.2.), i docenti supplenti, che sono pagati

secondo le ore di lezione effettivamente impartite con un importo che comprende

l’indennità per vacanze di 16 settimane, possono al massimo essere retribuiti

per il numero totale di settimane dell’anno scolastico che è pari a 36,5

settimane (cfr. art. 15 cpv. 1 della Legge della Scuola).

Ne

discende che per calcolare il reddito da attività lavorativa di un docente

supplente riportato su base annua (cfr. consid. 2.9.) al fine di determinare

l’entità dell’assegno integrativo a cui ha diritto non è corretto - come invece

effettuato dalla Cassa nel caso di specie - moltiplicare la media mensile dei

salari effettivamente percepiti quale insegnante supplente per dodici mesi.

Procedendo

in tal senso si imputa, a torto, all’assicurato un reddito maggiore rispetto

all’importo massimo realizzabile in un anno.

Nel caso

di un insegnante supplente - come è il ricorrente - per fissare il reddito del

lavoro computabile su base annua va, dunque, stabilito il salario medio

settimanale che deve poi essere moltiplicato per il numero massimo di settimane

di un anno scolastico, pari a 36,5 settimane.

2.11

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, occorre concludere che nella presente evenienza il

reddito da attività lavorativa dell’insorgente conseguito quale docente

supplente riportato su base annua deve essere conteggiato moltiplicando il suo

salario medio settimanale – ottenuto dividendo la somma dei tre stipendi

mensili effettivamente percepiti in aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2;

3; 4) per il numero di settimane scolastiche relative ai tre mesi menzionati –

per 36,5 settimane.

La

decisione su reclamo impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti vanno

rinviati alla Cassa affinché, dopo aver determinato lo stipendio annuo massimo

che l’insorgente avrebbe potuto ottenere quale docente supplente nel 2011,

secondo le modalità appena indicate, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo

spettante ai ricorrenti nel periodo da maggio a luglio 2011.

In

seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di

famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita a torto dagli

insorgenti nel lasso di tempo maggio – luglio 2011 da restituire.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi e la decisione

su reclamo impugnata è annullata.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai

ricorrenti nel periodo maggio – luglio 2011 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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