39.2013.5
Rest.AFI 5-7/11.Ass.lavorato quale supplente 4-6/11.Oggett.percepito a torto AFI. Per determ.imp.da restit.calcolo va fatto su base annua.Retrib.docenti suppl.comprende però ind.vacanze anche estive(16 sett.). Pagati a h,x cui al max x n.tot.sett.anno scol.(36.5).Redd.max:salario medio settim.X 36,5
28 novembre 2013Italiano30 min
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2013.5
Data decisione, Autorità:
28.11.2013, TCA
Titolo:
Rest.AFI 5-7/11.Ass.lavorato quale supplente 4-6/11.Oggett.percepito a torto AFI. Per determ.imp.da restit.calcolo va fatto su base annua.Retrib.docenti suppl.comprende però ind.vacanze anche estive(16 sett.). Pagati a h,x cui al max x n.tot.sett.anno scol.(36.5).Redd.max:salario medio settim.X 36,5
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 46 LAF-TI
art. 6 agg. 8 LAPS
art. 26 LAPS
art. 50 cpv. 1 e 2 LT
art. 51 LT
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.5
rs
Lugano
28 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 28 gennaio
2013 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su
reclamo del 28 gennaio 2013, ha confermato il proprio provvedimento del 11
settembre 2012, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di
fr. 2’088.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi
dal 1° maggio al 31 luglio 2011 (cfr. doc. III1; A).
In
particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione della revisione ordinaria, nel dicembre 2011, è emerso che l’assicurato
ha lavorato quale docente supplente presso l’ __________ nei mesi di aprile,
maggio e giugno 2011, guadagnando le somme di fr. 1'686.40, fr. 1'446.40, e fr.
924.80 che rapportate complessivamente su base annua corrispondono a fr.
16'230.-- (cfr. doc. III1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 28 gennaio 2013 gli assicurati hanno inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della stessa,
poiché non avrebbero percepito alcunché indebitamente.
Al
riguardo i ricorrenti hanno, segnatamente, addotto che il calcolo di una media
annuale sulla base di tre mesi di supplenze appare completamente avulso dalla
realtà delle cose ed è un insulto verso tutte le persone che versano nelle
condizioni in cui si trova la loro famiglia.
Essi
hanno evidenziato che su 12 mesi il salario annuale medio reale dell’assicurato
corrisponde a fr. 2'494.--.
Inoltre
gli insorgenti ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa
applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie
di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non
hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere.
Fatti
I
ricorrenti hanno, infine, rilevato che l’assicurato nel mese di febbraio 2013
si è iscritto a una formazione di due anni per l’ottenimento del master di
insegnamento nelle scuole medie che gli è indispensabile per recuperare un
reddito. L’insorgente ha indicato di sentirsi fiero di aver evitato il ricorso
all’assicurazione invalidità o ad altre misure sociali simili perché si sente
un bravo docente e ha voglia di lavorare (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di
fr. 2’088.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal
mese di maggio al mese di luglio 2011.
Più
precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava
effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le
riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili
e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di
riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere
dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla
spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10
cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per
l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto, l’importo
corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
-
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
-
per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
-
per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
-
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)
Gli
importi della soglia di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni
2012 e 2013 (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013).
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
Considerandi
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per
principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4
L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa
all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare
l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5
Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.6
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7
A
motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere
ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto
in occasione della revisione ordinaria del caso nel dicembre 2011 è emerso che
l’assicurato nel periodo aprile-giugno 2011 ha lavorato quale docente supplente per l’ __________, percependo le somme fr. 1'686.40, fr. 1'446.40,
rispettivamente fr. 924.80 che rapportate su base annua corrispondono a fr.
16'230.-- (cfr. doc. III1).
Gli
insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, innanzitutto, che l’importo
annuo di fr. 16'230.-- non corrisponde al reale ammontare guadagnato di
complessivi fr. 2'494.-- su 12 mesi.
Inoltre i
medesimi ritengono che il calcolo annuale della media teorica non possa
applicarsi ai docenti supplenti, in quanto per 5/6 mesi, almeno nelle materie
di competenza dell’assicurato (italiano, geografia e storia), i supplenti non
hanno alcuna possibilità di ricevere delle ore da svolgere (cfr. doc. I).
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il
principio della restituzione, osserva che la Cassa, quando il 3 febbraio 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati per l’anno 2011, quale reddito del
lavoro, ha tenuto conto unicamente del reddito da attività dipendente del
ricorrente di fr. 1.-- (cfr. doc. 1D).
Come
visto, a seguito della revisione ordinaria del caso degli assicurati nel dicembre
2011.
è, invece, emerso che il marito ha lavorato quale docente supplente nei
mesi di aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2; 3; 4).
In
particolare dai conteggi di stipendio allestiti dall’Ufficio degli stipendi e
delle assicurazioni del __________ il 19 aprile, il 20 maggio e il 21 giugno
2011.
si evince che l’assicurato, quale insegnante di scuola media (cfr. doc. I),
nel mese di aprile 2011 ha lavorato 31 ore guadagnando fr. 54.40 lordi all’ora,
ossia complessivi fr. 1'686.40 (31 ore x fr. 54.40; cfr. doc. 2), nel mese di
maggio 2011 ha svolto 26 ore percependo fr. 1'446.40 lordi (26 ore x fr. 54.40
+ fr. 32.-- a titolo di indennità diverse; cfr. doc. 3) e nel mese di giugno 2011 ha impartito 17 ore di lezione ottenendo un salario lordo di fr. 924.80 (17 ore x fr. 54.40; cfr.
doc. 4).
E’
pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno integrativo, relativamente ai mesi da maggio a luglio 2011 (se l’assicurato
avesse tempestivamente annunciato il suo guadagno quale docente, dopo aver
ricevuto il conteggio di stipendio del 19 aprile 2011, rispettivamente il
conteggio del 20 maggio 2011 e del 21 giugno 2011, i rispettivi salari mensili
sarebbero stati computati nel calcolo dell’assegno integrativo del mese
successivo; cfr. STCA 42.2012.10 del 14 agosto 2013 consid. 2.12. Al riguardo
va menzionato che tale giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale
federale, il quale con sentenza 8C_665/2013 del 7 ottobre 2013 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di motivazione), andava rivisto in base al
nuovo reddito da attività lavorativa più elevato.
Di
conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno
effettivamente percepito a torto perlomeno parte degli assegni integrativi
afferenti al periodo maggio – luglio 2011.
In
proposito giova rilevare che l’avverbio “indebitamente”, utilizzato dalla Cassa
(cfr. doc. A) e contestato dagli insorgenti (cfr. doc. I), è contemplato
dall’art. 26 cpv. 1 Laps, secondo cui “la prestazione sociale indebitamente
percepita deve essere restituita” (cfr. consid. 2.5.).
Tale
avverbio è utilizzato nel senso di “senza averne diritto” dal profilo
oggettivo, ossia nel caso in cui una prestazione sia stata erogata (anche eventualmente
a causa di un errore commesso dall’amministrazione) in contrasto con la legge.
Non si
riferisce, per contro, alla buona fede o meno di un assicurato al momento in
cui ha ricevuto erroneamente la prestazione. La buona fede è, infatti, valutata
a uno stadio seguente, e meglio contestualmente all’esame di un’eventuale
domanda di condono (cfr. consid. 2.6.).
In simili
condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di
restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid.
2.6.).
2.9
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Per
quanto concerne il reddito del lavoro dell’assicurato costituito dagli stipendi
percepiti svolgendo l’attività di docente supplente dal mese di aprile al mese
di giugno 2011, va evidenziato, da un lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle
prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, semprechè
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni
complementari.
Dall’altro,
che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26
Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il
relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA
in materia di prestazioni complementari.
Le
Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC)
valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:
"
Pour la détermination du montant de la restitution,
il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période
de restitution déterminante.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
Inoltre
per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed
all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito
computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA
39.2010.4-5 del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella
decisione su reclamo impugnata).
Infatti,
per quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata,
giusta l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
La Laps,
poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili,
elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per
meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).
L’art. 50
cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate
e riscosse per ogni periodo fiscale.
Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.
Ai sensi
dell’art. 51
LT
il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti
durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.
Pertanto
a ragione la Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale
situazione economica del ricorrente nel periodo maggio-luglio 2011 (cfr.
consid. 2.8.), tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base
annua.
2.10
Per quanto
riguarda, più specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito
dall’assicurato nei mesi da aprile a giugno 2011 in qualità di docente supplente presso l’ __________ (cfr. doc. 2; 3; 4), la Cassa, per
stabilire l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo
maggio – luglio 2011 (cfr. consid. 2.8.), ha sommato i tre stipendi mensili
percepiti di fr. 1'686.40 per il mese di aprile 2011 (cfr. doc. 2), fr.
1'446.40 per il mese di maggio 2011 (cfr. doc. 3) e fr. 924.80 per il mese di
giugno 2011, ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 4'057.60 che ha poi
riportato su base annua, dividendo per tre mesi tale importo e moltiplicando il
risultato per 12 mesi.
E’ così
scaturita la somma annua di fr. 16'230.-- [(fr. 4'057.60 : 3 mesi) x 12 mesi]
considerata dall’amministrazione (cfr. doc. III1 pag. 3, A].
Il TCA,
nel caso di specie, non condivide il modo di operare della Cassa.
In
effetti per quanto concerne i docenti supplenti l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento
sulle supplenze dei docenti prevede che i supplenti sono retribuiti per le ore
di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso
settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:
-
fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia senza
refezione;
-
fr. 1'180.-- nelle scuole dell’infanzia con
refezione; a questo importo si aggiungono, per ogni momento di refezione, 25
fr. e il pranzo gratuito;
-
fr. 1'360.-- nelle scuole elementari, medie e
speciali;
-
fr. 1'470.-- nelle scuole postobbligatorie.
Inoltre giusta
l’art. 1 cpv. 1 e 2 lett. e cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere
d’insegnamento dei docenti l’onere settimanale dei docenti nominati e
incaricati a tempo pieno delle scuole medie è di 25 ore di lezione in generale.
Al
riguardo va osservato che all’assicurato è, infatti, stato attribuito uno
stipendio orario di fr. 54.40 lordi (cfr. doc. 2; 3; 4) che corrispondono al
compenso settimanale per i docenti della scuola media ex art. 5 cpv. 1 del
Regolamento sulle supplenze dei docenti di fr. 1'360.-- diviso per l’onere
d’insegnamento per i docenti delle scuole medie di 25 ore alla settimana
secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. 2 cfr. 1 del Regolamento concernente l’onere
d’insegnamento dei docenti (fr. 1’360.-- compenso settimanale : 25 ore onere
settimanale d’insegnamento = fr. 54.40/h).
L’art. 5
cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti enuncia, poi, segnatamente
che la retribuzione di cui al cpv. 1 comprende le indennità per vacanze.
Con
sentenza C 142/02 del 27 gennaio 2004, concernente il settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio la quantificazione del
guadagno intermedio relativo a un’assicurata iscritta in disoccupazione che
svolgeva delle supplenze quale maestra della scuola dell’infanzia, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
stabilito che le indennità di vacanza dei supplenti previste all’art. 5 cpv. 2
del Regolamento sulle supplenze dei docenti comprendono anche le vacanze
estive, ossia includono complessivamente 16 settimane di vacanza.
L’Alta
Corte ha così motivato il proprio giudizio:
"
(…)
Considerata tuttavia la situazione dei docenti nominati e
incaricati, evidenziata al considerando precedente, i quali dispongono del
salario per 12 mesi l'anno e quindi anche durante i mesi estivi,
rispettivamente il fatto che il regolamento abrogato assegnava ai supplenti
indennità di vacanze comprendenti anche quelle estive - come detto, il salario
era infatti fissato in base a quello dei docenti nominati -, se il Dipartimento
dell'istruzione e della cultura avesse effettivamente voluto assegnare, tramite
la revisione del regolamento, unicamente indennità per vacanze ridotte e,
meglio, non comprensive delle vacanze estive, lo avrebbe senz'altro specificato
nel nuovo regolamento, invece di limitarsi ad indicare genericamente che le
indennità per vacanze erano comprese nella remunerazione. In effetti, alla luce
della situazione dei docenti nominati e incaricati, della situazione
preesistente e della formulazione del nuovo regolamento, un qualsiasi terzo in
buona fede poteva e doveva unicamente dedurre che, da quel punto di vista,
nulla era cambiato in seguito alla revisione del regolamento e che le indennità
di vacanza comprendevano anche le vacanze estive.
Neppure il motivo secondo cui il regolamento è stato modificato ai
fini di un risparmio giustifica le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale.
Infatti, in tale ipotesi il risparmio ottenuto sarebbe di gran lunga inferiore
in quanto il salario, dedotte le indennità per sole 5 settimane di vacanza,
risulterebbe evidentemente più elevato.
In simili circostanze è per contro verosimile che il Dipartimento
dell'istruzione e della cultura abbia voluto risparmiare altrimenti - come ha
del resto indicato il capoufficio -, modificando la modalità di fissazione del
salario, in modo tale da non dover tener conto di ogni variazione salariale
della categoria corrispondente del docente nominato o incaricato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il solo fatto che siano stati
introdotti degli importi forfettari non permette affatto di dedurre che le
indennità di vacanza non siano comprensive anche delle vacanze estive. Ciò deve
inoltre valere a maggior ragione per il fatto che il legislatore ha precisato
espressamente nella legge che le indennità di vacanze erano comprese nel
salario, senza introdurre alcuna limitazione.
Infine, non è stato addotto alcun motivo valido a giustificazione
di un diverso trattamento dei docenti nominati e incaricati rispetto ai
supplenti; l'unica differenza sostanziale - a mente di questa Corte per nulla
rilevante ai fini di un diverso trattamento - essendo il fatto che i secondi
lavorano "pro rata temporis" rispetto alle altre categorie e quindi
percepiscono un salario e indennità per vacanze solo in misura parziale.
(…)” (STFA C 142/02 del 27 gennaio 2004 consid.
6.2.)
Pertanto,
a differenza dei docenti nominati che dispongono del salario per dodici mesi, anche,
quindi, durante i mesi estivi, essendo suddiviso in dodici mensilità (cfr. art.
1; 22 Legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti; art. 82 Legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; STFA C 142/02 del
27.
gennaio 2004 consid. 5.1.; 6.2.), i docenti supplenti, che sono pagati
secondo le ore di lezione effettivamente impartite con un importo che comprende
l’indennità per vacanze di 16 settimane, possono al massimo essere retribuiti
per il numero totale di settimane dell’anno scolastico che è pari a 36,5
settimane (cfr. art. 15 cpv. 1 della Legge della Scuola).
Ne
discende che per calcolare il reddito da attività lavorativa di un docente
supplente riportato su base annua (cfr. consid. 2.9.) al fine di determinare
l’entità dell’assegno integrativo a cui ha diritto non è corretto - come invece
effettuato dalla Cassa nel caso di specie - moltiplicare la media mensile dei
salari effettivamente percepiti quale insegnante supplente per dodici mesi.
Procedendo
in tal senso si imputa, a torto, all’assicurato un reddito maggiore rispetto
all’importo massimo realizzabile in un anno.
Nel caso
di un insegnante supplente - come è il ricorrente - per fissare il reddito del
lavoro computabile su base annua va, dunque, stabilito il salario medio
settimanale che deve poi essere moltiplicato per il numero massimo di settimane
di un anno scolastico, pari a 36,5 settimane.
2.11
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto, occorre concludere che nella presente evenienza il
reddito da attività lavorativa dell’insorgente conseguito quale docente
supplente riportato su base annua deve essere conteggiato moltiplicando il suo
salario medio settimanale – ottenuto dividendo la somma dei tre stipendi
mensili effettivamente percepiti in aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. 2;
3; 4) per il numero di settimane scolastiche relative ai tre mesi menzionati –
per 36,5 settimane.
La
decisione su reclamo impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti vanno
rinviati alla Cassa affinché, dopo aver determinato lo stipendio annuo massimo
che l’insorgente avrebbe potuto ottenere quale docente supplente nel 2011,
secondo le modalità appena indicate, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo
spettante ai ricorrenti nel periodo da maggio a luglio 2011.
In
seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di
famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita a torto dagli
insorgenti nel lasso di tempo maggio – luglio 2011 da restituire.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi e la decisione
su reclamo impugnata è annullata.
§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto
stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai
ricorrenti nel periodo maggio – luglio 2011 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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