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Decisione

39.2013.7

Negato condono della restituzione di AFI 10/10-3/12 (chiesta a seguito attribuz.PC retroattiva). Negata BF avendo sottoscritto dichiaraz. con cui accettato di rimborsare quanto ricevuto indebitam. a s

8 gennaio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il

Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

"

L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di

esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C

25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito

dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso

che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo

oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in

una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona

fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1,

2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur

l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR

200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI

1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

"

nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze

permettevano di sigere da lui."

Compete

al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del

15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché

sottoscrivendo la dichiarazione del 9 giugno 2010 si sono impegnati a

restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero

avuto diritto nel caso di riconoscimento di una rendita AI e di una prestazione

complementare (cfr. doc. A1; 20).

Gli insorgenti,

per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere

gravoso. Più precisamente essi hanno indicato che la buona fede va esclusa

soltanto qualora un assicurato abbia provocato il versamento di prestazioni

indebite con negligenza o con dolo, come pure nel caso in cui abbia disatteso

l’obbligo di informare.

A mente

dei ricorrenti estendere l’esclusione della buona fede anche agli assicurati che

dovevano, o potevano, aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni

equivale ad andare ben oltre quanto previsto dal legislatore e disattendere

così completamente la possibilità di chiedere il condono.

Infine i

medesimi hanno affermato che con la sottoscrizione della dichiarazione del 9

giugno 2010 non hanno in alcun modo rinunciato alla possibilità di chiedere il

condono delle prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

2.11. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che, siccome nel

2010 il ricorrente, oltre a richiedere il riconoscimento di assegni familiari,

aveva interposto domanda di una rendita AI (cfr. doc. 2A; 1), la Cassa, il 25

maggio 2010, ha inviato ai coniugi RI 1 il seguente scritto:

"

ci riferiamo alla richiesta per assegni di

famiglia presentata presso lo sportello regionale LAPS e vi informiamo che

l’assegno familiare è calcolato sulla vostra attuale situazione finanziaria. Lo

stesso sarà infatti fissato senza tener conto delle eventuali rendita AI e

Cassa pensioni e la rispettiva prestazione complementare.

L’assegno integrativo e/o

assegno di prima infanzia saranno quindi erogati, in via provvisoria, fino a

quando l’importo delle rendite AI/Cassa pensioni e la prestazione complementare

non sarà fissato dall’Ufficio competente.

Con il versamento delle

rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare riceverete anche

un importo arretrato: allo scopo di evitare il sovrapporsi dell’assegno

familiare con tali rendite e/o prestazioni complementare, vi invitiamo a

ritornarci il duplicato dell’allegata dichiarazione, debitamente sottoscritta.

Con tale dichiarazione ci

autorizzate a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente per il versamento

della rendita della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari

l’assegno familiare che vi è stato assegnato, conformemente alla vostra

situazione economica attuale, e al quale non avreste avuto diritto con il

computo della rendita AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.”

(Doc. 1A)

I ricorrenti

hanno sottoscritto il 9 giugno 2010 la dichiarazione menzionata, il cui tenore

è il seguente:

"

Autorizziamo la Cassa cantonale per gli assegni

familiari a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente delle

rendite della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari l’assegno

familiare che ci è stato assegnato, conformemente alla nostra situazione

economica attuale ed al quale non avremmo avuto diritto con il computo delle

rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.

Ci impegniamo inoltre a

restituire quella parte di prestazione alla quale non avremmo avuto diritto in

caso di mancata o parziale compensazione.” (Doc. 1B)

In

seguito la Cassa ha concesso agli insorgenti un assegno integrativo di fr.

948.-- per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2010, di fr. 971.-- per i mesi

da gennaio a marzo 2011, di fr. 843.-- per il lasso di tempo giugno – novembre

2011, di fr. 1'197.-- per il mese di dicembre 2011 e di fr. 1'050.-- per il

periodo da gennaio a marzo 2012 (cfr. doc. 16A).

Con

decisione del 12 marzo 2012 l’assicurazione invalidità ha poi assegnato ad RI 1

con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010 una rendita intera d’invalidità e

Considerandi

delle rendite complementari per i due figli per complessivi fr. 1'066.-- al

mese (cfr. doc. 7).

Inoltre

la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione del 10 settembre 2012, ha riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2010 una prestazione complementare di fr. 8.--

mensili da ottobre a dicembre 2010, di fr. 142.-- nel mese di gennaio 2011, di

fr. 113.-- al mese da febbraio a dicembre 2011 e di fr. 32.-- mensili da

gennaio ad agosto 2012 (cfr. doc. 15).

La Cassa

ha, quindi, ricalcolato l’assegno integrativo spettante agli insorgenti dal

mese di ottobre 2010 tenendo conto delle rendite assegnate al marito e il 7

novembre 2012 ha emesso un ordine di restituzione degli assegni integrativi

percepiti indebitamente dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012.

E’ utile

ricordare che in concreto con le decisioni AI e PC sono state assegnate ad RI 1

delle prestazioni con effetto retroattivo dal mese di ottobre 2010.

Pertanto,

visto che tali provvedimenti sono stati emessi (il 12 marzo 2012 e il 10

settembre 2012) posteriormente all’erogazione degli assegni integrativi per il

periodo ottobre 2010 – marzo 2012, la Cassa non avrebbe in ogni caso potuto

evitare il versamento degli assegni integrativi non dovuti per tale periodo.

Nel caso

in esame, infatti, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione allo scritto

della Cassa del 25 maggio 2010 con cui gli assicurati sono stati resi attenti

che gli assegni integrativi sarebbero stati erogati a titolo provvisorio (cfr.

doc. 1A), nonché soprattutto alla dichiarazione allegata alla lettera del 25

maggio 2010 e firmata dai coniugi RI 1 il 9 giugno 2010 con cui hanno

autorizzato a compensare con le eventuali rendite AI e PC gli assegni

integrativi a cui non avrebbero avuto diritto in caso di riconoscimento di una

rendita AI e di prestazioni complementari, rispettivamente si sono impegnati,

in caso di mancata o parziale compensazione, a restituire gli assegni a cui la loro

famiglia non avrebbe avuto diritto (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013

consid. 2.10.;STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8

del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.12

Ritenute, da

una parte, la circostanza che RI 1, oltre ad aver richiesto gli assegni

integrativi, nel febbraio 2010 aveva postulato il riconoscimento di una rendita

AI (cfr. doc. 2A; 1), dall’altra, la lettera del 25 maggio 2010 della Cassa

agli insorgenti e la dichiarazione firmata dai ricorrenti il 9 giugno 2010 -

riprodotte al considerando precedente -, gli assicurati dovevano essere

consapevoli del fatto che fino all’emanazione di una decisione da parte

dell’assicurazione invalidità gli assegni integrativi sarebbero stati versati

provvisoriamente (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid. 2.11.; STCA

39.2013.6

del 7 agosto 2013 consid. 2.12.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre

2009, consid. 2.12).

Di

conseguenza, per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° ottobre 2010

al 31 marzo 2012, con la sottoscrizione della dichiarazione menzionata e considerata

la domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità pendente gli insorgenti

hanno acconsentito a che gli assegni integrativi venissero loro erogati a titolo

provvisorio, fino a che non fosse accertato il diritto o meno del marito a una

rendita AI. Gli insorgenti hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito dell’eventuale

riconoscimento di una rendita d’invalidità e di PC. I coniugi RI 1, già dal

giugno 2010, momento in cui hanno firmato la dichiarazione annessa allo scritto

della Cassa del 25 maggio 2010, dovevano attendersi un'eventuale decisione di

restituzione.

2.13

L'erogazione

degli assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 – marzo 2012 è

stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la

cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una

determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie

générale du droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n.

2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire

è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare

le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.

2; RCC 1988 p. 550).

In

particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V

42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:

"

(...)

a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci.

Une telle réserve doit être comprise en ce sens que

le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi

réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du

but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).

Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans

le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER

FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le

contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a

notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager

pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances

sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient

remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de

la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V

21.

consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,

368.

consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138

consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de

prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,

l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les

conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V

139.

consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de

l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le

débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de

non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne

foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).

È inoltre

utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in

cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo

ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle

indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in

particolare rilevato:

"

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,

pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).

Secondo

l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin

dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile

restituzione.

Al

riguardo cfr. pure STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005.

2.14

Sulla scorta

della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che,

anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo i medesimi, il 9 giugno 2010, sottoscritto

la dichiarazione sottopostagli dalla Cassa a seguito della domanda di una

rendita AI interposta da RI 1 nel febbraio 2010, hanno accettato che gli

assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 - marzo 2012 fossero loro

versati sotto condizione risolutiva.

Pertanto

gli assicurati, firmando la dichiarazione appena citata, hanno espressamente

accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito del

riconoscimento di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità, come pure

di PC e di conseguenza dovevano attendersi un'eventuale decisione di

restituzione.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA

39.2013.8

del 20 novembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11

del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA

39.2007.8

del 21 febbraio 2008;STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA

39.2005

-4 del 18 luglio 2005).

In

proposito giova rilevare che, contrariamente a quanto asserito nell’atto di

ricorso (cfr. doc. I pag. 3-4), gli art. 26 Laps e 25 LPGA (a cui l’art. 46 Laf

rinvia, cfr. consid. 2.4.) si limitano a contemplare quale condizione per il

condono, tra l’altro, la buona fede senza precisarne il concetto, in

particolare senza indicare che la buona fede sia da escludere soltanto nel caso

in cui un assicurato percepisca determinate prestazioni con negligenza (grave)

o con dolo. E’ piuttosto la giurisprudenza che ha concretizzato il concetto di

buona fede (cfr. consid. 2.8.).

Come

visto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha chiaramente stabilito

che il debitore di prestazioni delle assicurazioni sociali versate sotto

condizione risolutiva non può invocare la sua buona fede - per cui non può ottenere

il condono dell'obbligo di restituire le stesse -, poiché deve aspettarsi di

essere tenuto a rimborsare le prestazioni (cfr. consid. 2.13.).

2.15

Alla luce di

quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su reclamo della Cassa del 26 marzo 2013.

Mancando

la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

A titolo

abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la

possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa

stessa nella decisione di diniego del condono del 9 gennaio 2013 (cfr. doc.

20).

Questo

tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20

novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA

39.2009.1

del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo

2006.

consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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