39.2013.7
Negato condono della restituzione di AFI 10/10-3/12 (chiesta a seguito attribuz.PC retroattiva). Negata BF avendo sottoscritto dichiaraz. con cui accettato di rimborsare quanto ricevuto indebitam. a s
8 gennaio 2014Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2013.7
Data decisione, Autorità:
08.01.2014, TCA
Titolo:
Negato condono della restituzione di AFI 10/10-3/12 (chiesta a seguito attribuz.PC retroattiva). Negata BF avendo sottoscritto dichiaraz. con cui accettato di rimborsare quanto ricevuto indebitam. a seguito dell'ev. riconoscim. di una rend.AI e PC. Assic. dovevano attendersi ev. dec. di restituzione
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDIZIONE
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 154 cpv. 1 CO
art. 46 LAF-TI
art. 47 LAF-TI
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.7
rs
Lugano
8 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2013 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 26 marzo 2013
emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 7
novembre 2012, ha ordinato ad RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 13’657.--
che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° ottobre
2010 al 31 marzo 2012 (cfr. doc. 16).
In
particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto il Servizio prestazioni
complementari ha loro riconosciuto una prestazione dal 1° ottobre 2010.
Inoltre
la Cassa ha precisato che la somma ricevuta superiore a quella dovuta era pari
a fr. 15'162.--, ridotta a fr. 13'657.-- dopo
parziale
compensazione con arretrati della prestazione complementare di fr. 1'505.--
(cfr. doc. 16).
1.2. Il 19 dicembre
2012 gli assicurati, rappresentati dalla RA 1, hanno fatto richiesta di condono
della restituzione degli assegni integrativi invocando la propria buona fede,
nonché una precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 18).
1.3. Con
decisione del 9 gennaio 2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli
assicurati, in quanto agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede,
ritenuto che essi erano perfettamente informati che l’assegno integrativo era
stato attribuito a titolo provvisorio e che eventuali prestazioni percepite in
troppo a seguito del riconoscimento di rendite o prestazioni complementari avrebbero
dovuto essere restituite (cfr. doc. 20).
1.4. A seguito
del reclamo interposto dalla RA 1 a nome e per conto dei coniugi RI 1 (cfr.
doc. 22), la Cassa, il 26 marzo 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L'amministrazione,
ai fini della valutazione della buona fede, ha ritenuto determinanti la
dichiarazione firmata dagli assicurati il 9 giugno 2010 con cui si impegnavano
a restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbero avuto diritto
in caso di mancata o parziale compensazione con la rendita AI e la prestazione
complementare.
La Cassa
ha, pure, osservato che, sottoscrivendo tale impegno, i signori RI 1 dovevano
attendersi un’eventuale decisione di rimborso nel caso di riconoscimento della
rendita AI e della prestazione complementare, nonché della rendita percepita
dall’estero.
L’amministrazione
ritiene pertanto che agli assicurati, a fronte dell'impegno assunto, non possa
essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. A1).
1.5. Contro la
decisione su reclamo del 26 marzo 2013 gli assicurati, sempre rappresentati dalla
RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di
accordare loro il condono. I medesimi hanno affermato che il ragionamento della
Cassa in merito al presupposto della buona fede non può essere accolto,
motivando come segue:
"
(…)
a. anzitutto
perché la cassa pone l’asticella della “buona fede” ben oltre quanto disposto
dall’art. 26 Laps e, più in generale, dall’art. 25 LAPG (recte: LPGA).
Infatti
le suddette disposizioni non riconoscono la buona fede soltanto nell’ipotesi in
cui il postulante di un condono abbia provocato il versamento di prestazioni
indebitamente percepite con negligenza o con dolo (ossia quando al momento della
richiesta o dell’esame della situazione economica, certi fatti sono stati
taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte), come pure nel caso in
cui il di lui obbligo d’informare è stato disatteso.
Estendere
l’esclusione della buona fede anche agli assicurati che dovevano, o potevano,
aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni equivale ad andare ben
oltre quanto previsto dal legislatore e disattendere così completamente la
possibilità di chiedere il condono ex art. 26 Laps e 25 LPGA.
Fra
l’altro, ogni avente diritto che percepisce una prestazione sociale ai sensi
della Laps deve già aspettarsi che la medesima possa essere restituita, e ciò
in virtù dell’art. 26 cpv. 1 Laps. Non torna quindi utile alla Cassa rendere
gli assicurati ulteriormente attenti su tale prerogativa al momento del
versamento “a torto” delle prestazioni sociali al fine di “paralizzare” il
successivo diritto dei medesimi di chiedere il condono della restituzione.
b. Per
non riconoscere la buona fede dei ricorrenti, la Cassa fa inoltre leva sulla
dichiarazione firmata dai signori RI 1 il 9 giugno 2010 per mezzo della quale
si impegnavano a restituire le parti di prestazioni di cui non avrebbero avuto
diritto in caso di mancata o parziale compensazione.
Come
già osservato in sede di reclamo, con la sottoscrizione di tale dichiarazione
gli assicurati non hanno in alcun modo rinunciato alla possibilità di chiedere
il condono delle prestazioni indebitamente percepite.
Ben si comprende quindi il motivo per cui ai qui
ricorrenti non può essere negata la buona fede." (cfr. doc. I)
1.6. Nella
risposta di causa del 22 maggio 2013 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata
nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr.
doc. III).
1.7. La parte
ricorrente, il 3 giugno 2013, ha segnatamente comunicato di non avere ulteriori
mezzi di prova da presentare, riconfermandosi nel proprio ricorso (cfr. doc.
V).
1.8. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF 8C_452/01 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell' 11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-200 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98_del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell'importo di fr. 13’657.-- percepito a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012.
2.3. L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf
stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi
dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di
queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda
dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b)
revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai
sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento
delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione;
b)
dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della
revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo
amministrativo competente;
c)
dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30
Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che:
"
Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
"
È considerato cambiamento rilevante:
a)
un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità
di riferimento."
2.6. Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il
Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
"
L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di
esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C
25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito
dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso
che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo
oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in
una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1,
2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR
200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI
1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,
"
nessuno può invocare la propria buona fede
quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze
permettevano di sigere da lui."
Compete
al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del
15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss;
DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se
non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza
concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché
sottoscrivendo la dichiarazione del 9 giugno 2010 si sono impegnati a
restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero
avuto diritto nel caso di riconoscimento di una rendita AI e di una prestazione
complementare (cfr. doc. A1; 20).
Gli insorgenti,
per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere
gravoso. Più precisamente essi hanno indicato che la buona fede va esclusa
soltanto qualora un assicurato abbia provocato il versamento di prestazioni
indebite con negligenza o con dolo, come pure nel caso in cui abbia disatteso
l’obbligo di informare.
A mente
dei ricorrenti estendere l’esclusione della buona fede anche agli assicurati che
dovevano, o potevano, aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni
equivale ad andare ben oltre quanto previsto dal legislatore e disattendere
così completamente la possibilità di chiedere il condono.
Infine i
medesimi hanno affermato che con la sottoscrizione della dichiarazione del 9
giugno 2010 non hanno in alcun modo rinunciato alla possibilità di chiedere il
condono delle prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.11. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che, siccome nel
2010 il ricorrente, oltre a richiedere il riconoscimento di assegni familiari,
aveva interposto domanda di una rendita AI (cfr. doc. 2A; 1), la Cassa, il 25
maggio 2010, ha inviato ai coniugi RI 1 il seguente scritto:
"
ci riferiamo alla richiesta per assegni di
famiglia presentata presso lo sportello regionale LAPS e vi informiamo che
l’assegno familiare è calcolato sulla vostra attuale situazione finanziaria. Lo
stesso sarà infatti fissato senza tener conto delle eventuali rendita AI e
Cassa pensioni e la rispettiva prestazione complementare.
L’assegno integrativo e/o
assegno di prima infanzia saranno quindi erogati, in via provvisoria, fino a
quando l’importo delle rendite AI/Cassa pensioni e la prestazione complementare
non sarà fissato dall’Ufficio competente.
Con il versamento delle
rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare riceverete anche
un importo arretrato: allo scopo di evitare il sovrapporsi dell’assegno
familiare con tali rendite e/o prestazioni complementare, vi invitiamo a
ritornarci il duplicato dell’allegata dichiarazione, debitamente sottoscritta.
Con tale dichiarazione ci
autorizzate a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente per il versamento
della rendita della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari
l’assegno familiare che vi è stato assegnato, conformemente alla vostra
situazione economica attuale, e al quale non avreste avuto diritto con il
computo della rendita AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.”
(Doc. 1A)
I ricorrenti
hanno sottoscritto il 9 giugno 2010 la dichiarazione menzionata, il cui tenore
è il seguente:
"
Autorizziamo la Cassa cantonale per gli assegni
familiari a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente delle
rendite della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari l’assegno
familiare che ci è stato assegnato, conformemente alla nostra situazione
economica attuale ed al quale non avremmo avuto diritto con il computo delle
rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.
Ci impegniamo inoltre a
restituire quella parte di prestazione alla quale non avremmo avuto diritto in
caso di mancata o parziale compensazione.” (Doc. 1B)
In
seguito la Cassa ha concesso agli insorgenti un assegno integrativo di fr.
948.-- per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2010, di fr. 971.-- per i mesi
da gennaio a marzo 2011, di fr. 843.-- per il lasso di tempo giugno – novembre
2011, di fr. 1'197.-- per il mese di dicembre 2011 e di fr. 1'050.-- per il
periodo da gennaio a marzo 2012 (cfr. doc. 16A).
Con
decisione del 12 marzo 2012 l’assicurazione invalidità ha poi assegnato ad RI 1
con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010 una rendita intera d’invalidità e
Considerandi
delle rendite complementari per i due figli per complessivi fr. 1'066.-- al
mese (cfr. doc. 7).
Inoltre
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione del 10 settembre 2012, ha riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2010 una prestazione complementare di fr. 8.--
mensili da ottobre a dicembre 2010, di fr. 142.-- nel mese di gennaio 2011, di
fr. 113.-- al mese da febbraio a dicembre 2011 e di fr. 32.-- mensili da
gennaio ad agosto 2012 (cfr. doc. 15).
La Cassa
ha, quindi, ricalcolato l’assegno integrativo spettante agli insorgenti dal
mese di ottobre 2010 tenendo conto delle rendite assegnate al marito e il 7
novembre 2012 ha emesso un ordine di restituzione degli assegni integrativi
percepiti indebitamente dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012.
E’ utile
ricordare che in concreto con le decisioni AI e PC sono state assegnate ad RI 1
delle prestazioni con effetto retroattivo dal mese di ottobre 2010.
Pertanto,
visto che tali provvedimenti sono stati emessi (il 12 marzo 2012 e il 10
settembre 2012) posteriormente all’erogazione degli assegni integrativi per il
periodo ottobre 2010 – marzo 2012, la Cassa non avrebbe in ogni caso potuto
evitare il versamento degli assegni integrativi non dovuti per tale periodo.
Nel caso
in esame, infatti, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve
essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione allo scritto
della Cassa del 25 maggio 2010 con cui gli assicurati sono stati resi attenti
che gli assegni integrativi sarebbero stati erogati a titolo provvisorio (cfr.
doc. 1A), nonché soprattutto alla dichiarazione allegata alla lettera del 25
maggio 2010 e firmata dai coniugi RI 1 il 9 giugno 2010 con cui hanno
autorizzato a compensare con le eventuali rendite AI e PC gli assegni
integrativi a cui non avrebbero avuto diritto in caso di riconoscimento di una
rendita AI e di prestazioni complementari, rispettivamente si sono impegnati,
in caso di mancata o parziale compensazione, a restituire gli assegni a cui la loro
famiglia non avrebbe avuto diritto (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013
consid. 2.10.;STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8
del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).
2.12
Ritenute, da
una parte, la circostanza che RI 1, oltre ad aver richiesto gli assegni
integrativi, nel febbraio 2010 aveva postulato il riconoscimento di una rendita
AI (cfr. doc. 2A; 1), dall’altra, la lettera del 25 maggio 2010 della Cassa
agli insorgenti e la dichiarazione firmata dai ricorrenti il 9 giugno 2010 -
riprodotte al considerando precedente -, gli assicurati dovevano essere
consapevoli del fatto che fino all’emanazione di una decisione da parte
dell’assicurazione invalidità gli assegni integrativi sarebbero stati versati
provvisoriamente (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid. 2.11.; STCA
39.2013.6
del 7 agosto 2013 consid. 2.12.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre
2009, consid. 2.12).
Di
conseguenza, per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° ottobre 2010
al 31 marzo 2012, con la sottoscrizione della dichiarazione menzionata e considerata
la domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità pendente gli insorgenti
hanno acconsentito a che gli assegni integrativi venissero loro erogati a titolo
provvisorio, fino a che non fosse accertato il diritto o meno del marito a una
rendita AI. Gli insorgenti hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo
di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito dell’eventuale
riconoscimento di una rendita d’invalidità e di PC. I coniugi RI 1, già dal
giugno 2010, momento in cui hanno firmato la dichiarazione annessa allo scritto
della Cassa del 25 maggio 2010, dovevano attendersi un'eventuale decisione di
restituzione.
2.13
L'erogazione
degli assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 – marzo 2012 è
stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la
cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una
determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie
générale du droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n.
2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire
è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare
le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.
2; RCC 1988 p. 550).
In
particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V
42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:
"
(...)
a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci.
Une telle réserve doit être comprise en ce sens que
le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi
réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du
but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa
décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).
Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans
le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER
FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le
contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a
notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager
pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances
sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de
la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V
21.
consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368.
consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138
consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de
prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,
l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les
conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V
139.
consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de
l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le
débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de
non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne
foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).
È inoltre
utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in
cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo
ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in
particolare rilevato:
"
4.1
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,
pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).
Secondo
l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin
dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile
restituzione.
Al
riguardo cfr. pure STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005.
2.14
Sulla scorta
della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che,
anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo i medesimi, il 9 giugno 2010, sottoscritto
la dichiarazione sottopostagli dalla Cassa a seguito della domanda di una
rendita AI interposta da RI 1 nel febbraio 2010, hanno accettato che gli
assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 - marzo 2012 fossero loro
versati sotto condizione risolutiva.
Pertanto
gli assicurati, firmando la dichiarazione appena citata, hanno espressamente
accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito del
riconoscimento di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità, come pure
di PC e di conseguenza dovevano attendersi un'eventuale decisione di
restituzione.
La loro
buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA
39.2013.8
del 20 novembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11
del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA
39.2007.8
del 21 febbraio 2008;STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA
39.2005
-4 del 18 luglio 2005).
In
proposito giova rilevare che, contrariamente a quanto asserito nell’atto di
ricorso (cfr. doc. I pag. 3-4), gli art. 26 Laps e 25 LPGA (a cui l’art. 46 Laf
rinvia, cfr. consid. 2.4.) si limitano a contemplare quale condizione per il
condono, tra l’altro, la buona fede senza precisarne il concetto, in
particolare senza indicare che la buona fede sia da escludere soltanto nel caso
in cui un assicurato percepisca determinate prestazioni con negligenza (grave)
o con dolo. E’ piuttosto la giurisprudenza che ha concretizzato il concetto di
buona fede (cfr. consid. 2.8.).
Come
visto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha chiaramente stabilito
che il debitore di prestazioni delle assicurazioni sociali versate sotto
condizione risolutiva non può invocare la sua buona fede - per cui non può ottenere
il condono dell'obbligo di restituire le stesse -, poiché deve aspettarsi di
essere tenuto a rimborsare le prestazioni (cfr. consid. 2.13.).
2.15
Alla luce di
quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su reclamo della Cassa del 26 marzo 2013.
Mancando
la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.6.).
A titolo
abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la
possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa
stessa nella decisione di diniego del condono del 9 gennaio 2013 (cfr. doc.
20).
Questo
tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20
novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA
39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo
2006.
consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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