39.2013.8
Negato condono restit.AFI/API 11/10-12/11.Da dec.tassaz.2010 e 2011 emerso redd.da att.indip.> imp.considerati da Cassa inizialm.Inoltre l'ass.sottoscritto impegno2/11 a restituire prest.a cui non dt.
20 novembre 2013Italiano32 min
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Numero d'incarto:
39.2013.8
Data decisione, Autorità:
20.11.2013, TCA
Titolo:
Negato condono restit.AFI/API 11/10-12/11.Da dec.tassaz.2010 e 2011 emerso redd.da att.indip.> imp.considerati da Cassa inizialm.Inoltre l'ass.sottoscritto impegno2/11 a restituire prest.a cui non dt.Irrilev.che redd.costituito in parte da IG x inf.e malattia.IG parificate a redd.da att.indipendente
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
CONDIZIONE
CONDONO
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 46 LAF-TI
art. 47 agg. 52 LAF-TI
art. 26 LAPS
art. 27 agg. 30 LAPS
art. 6 LPGA
art. 15 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.8
DC/sc
Lugano
20 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2013 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 17 giugno
2013 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 24
ottobre 2012, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr. 30'138.--
che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 9).
In
particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati nell'ambito della revisione periodica,
dopo aver reperito le decisioni di tassazione relative agli anni 2010 e 2011 da
cui sono emersi degli importi di reddito da attività indipendente, conseguiti
dal signor RA 1, superiori a quelli considerati nelle decisioni con cui sono
stati loro erogati degli assegni AFI per gli anni 2010 e 2011 (cfr. doc. 9).
1.2. Il 12
novembre 2012, gli assicurati hanno fatto richiesta di condono della
restituzione degli assegni integrativi invocando la propria buona fede propria,
nonché l'impossibilità, a causa della difficile situazione economica, di
restituire la cifra richiesta e, rilevando in particolare:
"
(...)
In tutta la vicenda abbiamo sempre inteso fornire
indicazioni corrispondenti alla realtà, nel caso del periodo 1.11.2010 –
31.10.2011 solo l'incertezza sulle conseguenze dell'infortunio e della malattia
e la prudenza ci hanno indotto a sottovalutare l'effettiva situazione.
Riconosciamo il fatto di non avervi
tempestivamente informati sui cambiamenti del reddito da attività indipendente
e questo per disattenzione rispetto a quanto sottoscritto.
In ogni caso abbiamo sempre agito in buona fede.
Fatti
I redditi lordi qui in discussione, riferiti ad
una unità familiare di 4 persone, sono più che modesti sta di fatto che le
nostre condizioni economiche rendono impossibile la restituzione che ci viene
richiesta. Il provvedimento costituirebbe senz'altro un onere troppo grave
considerato che non abbiamo risparmi, che già dobbiamo restituire il prestito
di fr. 10'000.-- che presto verranno a scadere le prestazioni assicurative
della __________, che lo stato di salute di RI 2 è precario e già oggi
fatichiamo a fronteggiare tutti gli impegni personali e dell'economia
domestica.
Una conferma della vostra decisione avrebbe quale
probabile conseguenza la cessazione della già problematica attività di RI 2 per
insolvenza.
Diciamo problematica in quanto essendo
parzialmente inabile al lavoro deve far capo a personale esterno il che ne
riduce il già modesto guadagno.
A questo riguardo risulta opportuno chiarire che
l'esito fiscale 2011 (fr. 72'000.--) era costituito da fr. 55'824.30 di
prestazioni assicurative, da fr. 13'913.-- di reddito da attività indipendente
ed il rimanente da vantaggi privati considerati d'ufficio dall'autorità
fiscale.
Per tutto quanto precede, riservato ogni
eventuale chiarimento, delucidazione o presentazione, a richiesta, di
documentazione, chiediamo il condono integrale della restituzione." (cfr.
doc. 14a-14b).
1.3. Con
decisione del 14 dicembre 2012 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli
assicurati in quanto, agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede,
ritenuto che essi erano perfettamente a conoscenza del fatto che la decisione
inerente gli assegni integrativi si fondava su un calcolo provvisorio (cfr.
doc. 16).
1.4. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 18), la Cassa, il 17 giugno 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L'amministrazione,
al riguardo, ha ritenuto determinanti ai fini della valutazione della buona
fede le dichiarazioni firmate dal signor RI 2, nelle quali Io stesso si era
impegnato a:
"- tenere
costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del
reddito da attività indipendente;
- trasmettere
immediatamente all'/agli ufficio/i cantonali competente/i per la prestazione
Laps versata, una copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato per
ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente
restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata
a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, ed alla quale non avrebbe
avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito
dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione."
(cfr. doc. 7 e 8)
La Cassa
ha, inoltre, osservato che, sottoscrivendo tali dichiarazioni, il signor RI 2
era perfettamente consapevole che gli assegni integrativi erano stati
attribuiti sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali assegni
percepiti in troppo avrebbero dovuto essere restituiti.
L'amministrazione
ritiene pertanto che agli assicurati, a fronte dell'impegno assunto, non possa
essere riconosciuta la buona fede, e che conseguentemente gli assegni percepiti
debbano essere restituiti (cfr. doc. A).
1.5. Contro la
decisione su reclamo del 17 giugno 2013 gli assicurati, rappresentati da RA 1, hanno
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il
condono sottolineando che:
"
(…)
Il fatto sta nel non riconoscimento del principio
della buona fede da parte della Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari e questo nonostante che tanto nella richiesta di condono del
12 novembre 2012 ma in particolare nel reclamo del 10 gennaio 2013 si è cercato
di dimostrare la concreta e sincera esistenza della buona fede, vedi anche lo
specifico capitolo.
Nel corso della pratica non sono stati contestati
i conteggi ne le dichiarazioni sottoscritte all'apertura del caso la cui valutazione
del reddito da attività indipendente per l'anno 2011 in fr. 48'000.-- che si fondava sull'esito dell'esercizio 2010 e sui dati contabili disponibili
del 2011 con l'incognita per infortunio e malattia di RI 2 e meglio come
risulta dal punto 2 della richiesta di condono e questo a dimostrazione di
onestà e assenza di litigiosità.
La mancata tempestiva comunicazione della
tassazione fiscale definitiva 2011, emanata il 18 luglio 2012, come già
asserito, fu dovuta a disattenzione indotta da preoccupazioni relative al
precario stato di salute di RI 2 e dalle conseguenze economiche negative
gravanti sul nucleo familiare e da esso derivanti, conseguenze poi confermate e
documentate agli atti.
Conclusioni
Oltre alla documentazione e alle giustificazioni prodotte
che a nostro parere dimostrano di aver sempre agito con onestà e buona fede,
ammettendo pure di non aver, seppur involontariamente, ossequiato appieno alla
corretta procedura, vogliamo evidenziare l'aspetto della natura umana che in
presenza di forti preoccupazioni tende a concentrarsi sulle fonti che generano
le stesse a scapito di altri aspetti della vita quotidiana pure bisognosi di
attenzione.
Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che ci
rivolgiamo a questo Tribunale chiedendo comprensione, evidentemente a
complemento di quanto già detto a giustificazione della mancata sollecita
trasmissione della tassazione fiscale 2011.
Per quanto riguarda l'onere troppo gravoso,
capitolo non affrontato nella decisione impugnata per asserito difetto della
buona fede, l'evolvere negativo della situazione economica risultante dagli
atti ci sembra eloquente." (cfr. doc. I)
1.6. Nella
risposta di causa del 13 agosto 2013 la Cassa si è riconfermata nelle proprie
conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
1.7. Su richiesta
del TCA il 29 agosto 2013 la Cassa ha inviato l'estratto delle decisioni di
tassazione 2010 e 2011 dalle quali risulta un reddito di fr. 36'500.--,
rispettivamente di fr. 72'000..-- (cfr. Doc. V, Doc. V1 e Doc. V2).
1.8. Il 29 agosto
2013 il TCA ha chiesto al rappresentante dei ricorrenti di inviare una copia
delle tassazioni relative agli anni 2010 e 2012.
Il 30
agosto 2013 il rappresentante degli assicurati ha fatto pervenire la
documentazione richiesta. Dalla stessa emerge per il 2010 un reddito da
attività indipendente di fr. 36'500.-- (cfr. Doc. B2) e per il 2011 un reddito
da attività indipendente di fr. 72'000.-- (cfr. Doc. B7).
Il
rappresentante degli assicurati ha pure allegato un conteggio del seguente
tenore:
"
Riepilogo
e ripartizione entrate 2011
Totale entrate aziendali Fr. 152'166.58
Totale indennità assicurative __________ Fr. 36'850.--
Totale indenntià assicurative __________ Fr. 18'974.30
____________
Totale entrate Fr. 207'990.88
Calcolo
utile aziendale 2011
Totale entrate aziendali Fr. 152'166.58
Totale uscite aziendali Fr. 138'253.50
____________
Utile aziendale 2011 Fr.
13'913.08 "
(Doc. B11)
1.9. Il
2 settembre 2013 il TCA ha assegnato all'amministrazione "un termine di 10
giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare sul fatto che
l'importo di CHF 72'000.-- per l'anno 2011 è composto in parte da prestazioni
assicurative (vedi pure reclamo del 10 gennaio 2013)" (Doc. VIII).
Al
riguardo l'amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Ora, riguardo alla procedura (su domanda di
condono) che qui ci interessa, e meglio in merito all'esame della buona fede
(ed eventualmente dell'onere troppo grave), la nuova documentazione prodotta
nulla muta.
Certi di non abusare del nostro potere di
apprezzamento, ribadiamo le argomentazioni esposte con le decisioni qui
impugnate.
In particolare, oltre ai già citati impegni presi
in qualità di lavoratore indipendente, da una parte giudichiamo pure ben noto
l'obbligo di comunicare all'autorità di riconoscimento degli assegni la
richiesta rispettivamente l'ottenimento di altre prestazioni pubbliche o
private (quali rendite od indennità giornaliere) sottolineato al momento delle
domande, come in occasione di ogni decisione emessa, dall'altra pure appare
data la consapevolezza della relazione tra un maggiore reddito e la sua
naturale conseguenza (diminuzione degli assegni).
Stante quanto precede, la Cassa ribadisce la
propria richiesta di vedere confermata la decisione impugnata, stabilendo definitivamente
l'obbligo di restituire le prestazioni erogate in contrasto con la legge."
(Doc. IX)
Considerandi
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF 8C_452/01 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell' 11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-200 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98_del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell'importo di fr. 30'138.-- percepito a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011.
2.3
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf
stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi
dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
L’art. 52
Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, enuncia che:
" 1I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di
riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di
cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o
ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno
da lui esigibile.
3Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps.”
Per
quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli
di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto
all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di
queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4
Ai sensi
dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,
sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,
segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda
dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b)
revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai
sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna
il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento
delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione;
b)
dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della
revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo
amministrativo competente;
c)
dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5
L’art. 30
Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che:
"
Le persone che compongono l'unità di riferimento
sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti
per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante
per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
"
È considerato cambiamento rilevante:
a)
un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità
di riferimento."
2.6
Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il
Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
"
L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di
esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C
25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito
dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso
che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo
oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in
una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2°
frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8
Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del
15.
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR
200.
EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI
1996.
p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,
"
nessuno può invocare la propria buona fede
quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze
permettevano di sigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.;
STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV
Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nell'evenienza
concreta, a motivazione dell'ordine di restituzione, la Cassa ha posto, innanzitutto,
le decisioni di tassazione per gli anni 2010 e 2011 emesse l'11 maggio 2011,
rispettivamente il 18 luglio 2012 dall'Ufficio di tassazione, dalle quali è
emerso che, in quegli anni, il signor RI 2 ha conseguito un reddito da attività
indipendente superiore a quello considerato dall'amministrazione al fine di
determinare l'ammontare degli assegni integrativi per il periodo 1° novembre
2010.
– 31 dicembre 2011.
L'amministrazione
ha inoltre considerato le dichiarazioni sottoscritte dal signor RI 2, nelle
quali egli si è impegnato a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e
a restituire quella parte di assegno che gli è stato accordato e alla quale il
nucleo familiare non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente del convivente stabilito in modo definitivo dall'Ufficio di
tassazione (cfr. doc. 11; 19; III; STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid.
2.11
; 2.16.).
Gli
insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti
della buona fede e dell'onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di
aver agito senza intenzione di sottacere alcunché e percepire quindi gli
assegni integrativi indebitamente.
Essi
rilevano inoltre che per l'anno 2011 buona parte del reddito da attività indipendente
considerato dall'amministrazione è in realtà costituito da indennità
giornaliere per infortuni e per malattia.
Quanto al
presupposto dell'onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione
finanziaria estremamente precaria (cfr. consid. 1.5).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che,
relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° novembre
2010.
al 31 dicembre 2010, il signor RI 2 il 4 febbraio 2011 ha sottoscritto la "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente" per l'erogazione degli assegni integrativi, in cui, da un
lato, ha indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2010 la
somma di fr. 32'000.--.
Dall'altro,
egli si è impegnato a:
"
- tenere costantemente informato l'ufficio
competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività
indipendente;
- trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i
competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale
prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale
Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e
alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività
indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della
prestazione."
Attenzione
- Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l'anno di riferimento
per la concessione della prestazione avesse subito una riduzione importante
(-20%) rispetto al reddito annuo annunciato all'AVS (cifra A) e/o rispetto al
reddito annuo figurante sull'ultima decisione di tassazione (cifra B), è
indispensabile indicare dettagliatamente, i motivi della riduzione.
- In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati
indispensabili l'Ufficio competente deciderà in base all'ultima notifica di
tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori richieste di
documentazione." (la sottolineatura è dello scrivente)
(cfr. doc. 7)
In data 16
febbraio 2011 la Cassa ha emanato le decisioni di accoglimento dell'assegno di
prima infanzia (API) per il periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2010
dell'ammontare di fr. 892.-- mensili e dell'assegno familiare integrativo di
fr. 1'660.-- (cfr. Doc. 2), calcolati sulla base di un reddito da attività
indipendente di fr. 32'000.-- (cfr. doc 1; 11) sottoscritto dal signor RI 2
nella citata dichiarazione del 4 febbraio 2011 (cfr. doc. 7).
L'importo
dell'assegno familiare integrativo e di prima infanzia sono stati elevati da
fr. 1'686.-- rispettivamente a fr. 967.-- a decorrere dal 1° gennaio 2011 a seguito dell'adeguamento dei limiti di reddito Laps anno 2011 (cfr. doc. 3 e doc. 4).
Il 17
gennaio 2012, a seguito del rinnovo annuale dell'assegno familiare, la Cassa ha
emesso una decisione, valida dal 1° novembre 2011 con la quale ha accordato
agli assicurati un assegno integrativo di fr. 1'429.-- (cfr. doc. 6).
L'amministrazione
si è fondata sulla dichiarazione di RI 2, di tenore analogo a quella già
integralmente riprodotta qui sopra nella quale è stato indicato un reddito
annuo netto di attività indipendente stimato in fr. 48'000.-- (cfr. doc. 8).
Il TCA
constata che le tassazioni determinanti in concreto si riferiscono agli anni 2010
e 2011, le cui relative notifiche sono state emesse dal competente Ufficio di
tassazione l'11 maggio 2012, rispettivamente, dopo reclamo, il 18 luglio 2012
(cfr. doc. B1 e B6).
Gli
assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati invece percepiti
dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011.
Gli
assicurati hanno riconosciuto di non avere tempestivamente informato la Cassa
sui cambiamenti di reddito (cfr. consid. 1.2 e 1.5.).
Questa
circostanza non è tuttavia decisiva in quanto anche se i ricorrenti avessero proceduto
ad una comunicazione tempestiva delle notifiche di tassazione per il 2010 e 2011,
le stesse non potevano evitare alla Cassa il versamento degli assegni non
dovuti nello stesso periodo in quanto tali prestazioni erano già state da tempo
corrisposte.
Nel caso
in esame, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve tuttavia essere
esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle
dichiarazioni firmate da RI 2, con cui l'assicurato si è impegnato a restituire
gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall'inizio
dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da
attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010
consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).
2.11
Alla luce
delle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente e della circostanza
che RI 2, svolgendo sia nel 2010 che nel 2011 un'attività indipendente, doveva
essere consapevole che non fosse possibile determinare, al momento della
richiesta degli assegni integrativi, il guadagno complessivo per l'anno in
corso, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi
per gli anni 2010 e 2011 sarebbero stati versati provvisoriamente fino a che
non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito
(cfr. STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12).
Ciò è
pure confermato dall'indicazione alla cifra "C" di tali
dichiarazioni, dove viene esplicitamente indicato:
"
Reddito annuo come indipendente stimato"
(cfr. doc. 7 e doc. 8)
In tale
contesto va sottolineato che, secondo questo Tribunale, il fatto che il reddito
di attività indipendente sia costituito, in parte da indennità giornaliere è
irrilevante.
Infatti le
indennità giornaliere sono prestazioni pecuniarie che hanno lo scopo di
compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di salute (cfr. art.
15.
LPGA: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le
indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli
assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la
sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e
art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.") e, in questo contesto, vanno dunque
parificate al reddito da attività indipendente.
Di
conseguenza per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° novembre 2010
al 31 dicembre 2011, con la sottoscrizione delle attestazioni menzionate, i
ricorrenti hanno accettato che gli assegni integrativi e gli assegni di prima
infanzia, ritenuta l'attività indipendente del convivente, venissero erogati a
titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il
reddito effettivamente conseguito. Gli insorgenti hanno, in effetti,
espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a
seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2010 e nel
2011.
2.12
L'erogazione
degli assegni integrativi relativi agli anni 2010 e 2011 è stata, pertanto,
sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un
effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata
condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du
droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n.
2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire
è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare
le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.
2; RCC 1988 p. 550).
In
particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V
42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:
"
(...)
a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci.
Une telle réserve doit être comprise en ce sens que
le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi
réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du
but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa
décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).
Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans
le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER
FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le
contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a
notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager
pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances sociales,
la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21
consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368.
consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138
consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de
prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,
l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les
conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V
139.
consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de
l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur
doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des
conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988
p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).
È inoltre
utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in
cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo
ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare
rilevato:
"
4.1
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,
pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).
Secondo
l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin
dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile
restituzione.
2.13
Sulla scorta
della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che,
anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto le
dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2010 e nel 2011,
esercitato un'attività a titolo indipendente, hanno accettato che gli assegni
integrativi, relativi al periodo 1° novembre 2010 - 31 dicembre 2011, fossero
loro versati sotto condizione risolutiva.
Pertanto
gli assicurati, firmando il convivente le due dichiarazioni appena citate,
hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto
ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito
conseguito negli anni 2009 e 2010 e di conseguenza dovevano attendersi
un'eventuale decisione di restituzione.
La loro
buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA
39.103.6
del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14;
STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008;STCA
39.2006.8
del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).
2.14
Alla luce di
quanto sopra esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su reclamo della Cassa del 17 giugno 2013.
Mancando
la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.6.).
A titolo
abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la
possibilità di un pagamento rateale.
Questo
tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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