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Decisione

39.2013.8

Negato condono restit.AFI/API 11/10-12/11.Da dec.tassaz.2010 e 2011 emerso redd.da att.indip.> imp.considerati da Cassa inizialm.Inoltre l'ass.sottoscritto impegno2/11 a restituire prest.a cui non dt.

20 novembre 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi lordi qui in discussione, riferiti ad

una unità familiare di 4 persone, sono più che modesti sta di fatto che le

nostre condizioni economiche rendono impossibile la restituzione che ci viene

richiesta. Il provvedimento costituirebbe senz'altro un onere troppo grave

considerato che non abbiamo risparmi, che già dobbiamo restituire il prestito

di fr. 10'000.-- che presto verranno a scadere le prestazioni assicurative

della __________, che lo stato di salute di RI 2 è precario e già oggi

fatichiamo a fronteggiare tutti gli impegni personali e dell'economia

domestica.

Una conferma della vostra decisione avrebbe quale

probabile conseguenza la cessazione della già problematica attività di RI 2 per

insolvenza.

Diciamo problematica in quanto essendo

parzialmente inabile al lavoro deve far capo a personale esterno il che ne

riduce il già modesto guadagno.

A questo riguardo risulta opportuno chiarire che

l'esito fiscale 2011 (fr. 72'000.--) era costituito da fr. 55'824.30 di

prestazioni assicurative, da fr. 13'913.-- di reddito da attività indipendente

ed il rimanente da vantaggi privati considerati d'ufficio dall'autorità

fiscale.

Per tutto quanto precede, riservato ogni

eventuale chiarimento, delucidazione o presentazione, a richiesta, di

documentazione, chiediamo il condono integrale della restituzione." (cfr.

doc. 14a-14b).

1.3. Con

decisione del 14 dicembre 2012 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli

assicurati in quanto, agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede,

ritenuto che essi erano perfettamente a conoscenza del fatto che la decisione

inerente gli assegni integrativi si fondava su un calcolo provvisorio (cfr.

doc. 16).

1.4. A seguito

del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 18), la Cassa, il 17 giugno 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo

provvedimento.

L'amministrazione,

al riguardo, ha ritenuto determinanti ai fini della valutazione della buona

fede le dichiarazioni firmate dal signor RI 2, nelle quali Io stesso si era

impegnato a:

"- tenere

costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del

reddito da attività indipendente;

- trasmettere

immediatamente all'/agli ufficio/i cantonali competente/i per la prestazione

Laps versata, una copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato per

ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente

restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata

a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, ed alla quale non avrebbe

avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito

dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione."

(cfr. doc. 7 e 8)

La Cassa

ha, inoltre, osservato che, sottoscrivendo tali dichiarazioni, il signor RI 2

era perfettamente consapevole che gli assegni integrativi erano stati

attribuiti sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali assegni

percepiti in troppo avrebbero dovuto essere restituiti.

L'amministrazione

ritiene pertanto che agli assicurati, a fronte dell'impegno assunto, non possa

essere riconosciuta la buona fede, e che conseguentemente gli assegni percepiti

debbano essere restituiti (cfr. doc. A).

1.5. Contro la

decisione su reclamo del 17 giugno 2013 gli assicurati, rappresentati da RA 1, hanno

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il

condono sottolineando che:

"

(…)

Il fatto sta nel non riconoscimento del principio

della buona fede da parte della Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari e questo nonostante che tanto nella richiesta di condono del

12 novembre 2012 ma in particolare nel reclamo del 10 gennaio 2013 si è cercato

di dimostrare la concreta e sincera esistenza della buona fede, vedi anche lo

specifico capitolo.

Nel corso della pratica non sono stati contestati

i conteggi ne le dichiarazioni sottoscritte all'apertura del caso la cui valutazione

del reddito da attività indipendente per l'anno 2011 in fr. 48'000.-- che si fondava sull'esito dell'esercizio 2010 e sui dati contabili disponibili

del 2011 con l'incognita per infortunio e malattia di RI 2 e meglio come

risulta dal punto 2 della richiesta di condono e questo a dimostrazione di

onestà e assenza di litigiosità.

La mancata tempestiva comunicazione della

tassazione fiscale definitiva 2011, emanata il 18 luglio 2012, come già

asserito, fu dovuta a disattenzione indotta da preoccupazioni relative al

precario stato di salute di RI 2 e dalle conseguenze economiche negative

gravanti sul nucleo familiare e da esso derivanti, conseguenze poi confermate e

documentate agli atti.

Conclusioni

Oltre alla documentazione e alle giustificazioni prodotte

che a nostro parere dimostrano di aver sempre agito con onestà e buona fede,

ammettendo pure di non aver, seppur involontariamente, ossequiato appieno alla

corretta procedura, vogliamo evidenziare l'aspetto della natura umana che in

presenza di forti preoccupazioni tende a concentrarsi sulle fonti che generano

le stesse a scapito di altri aspetti della vita quotidiana pure bisognosi di

attenzione.

Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che ci

rivolgiamo a questo Tribunale chiedendo comprensione, evidentemente a

complemento di quanto già detto a giustificazione della mancata sollecita

trasmissione della tassazione fiscale 2011.

Per quanto riguarda l'onere troppo gravoso,

capitolo non affrontato nella decisione impugnata per asserito difetto della

buona fede, l'evolvere negativo della situazione economica risultante dagli

atti ci sembra eloquente." (cfr. doc. I)

1.6. Nella

risposta di causa del 13 agosto 2013 la Cassa si è riconfermata nelle proprie

conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).

1.7. Su richiesta

del TCA il 29 agosto 2013 la Cassa ha inviato l'estratto delle decisioni di

tassazione 2010 e 2011 dalle quali risulta un reddito di fr. 36'500.--,

rispettivamente di fr. 72'000..-- (cfr. Doc. V, Doc. V1 e Doc. V2).

1.8. Il 29 agosto

2013 il TCA ha chiesto al rappresentante dei ricorrenti di inviare una copia

delle tassazioni relative agli anni 2010 e 2012.

Il 30

agosto 2013 il rappresentante degli assicurati ha fatto pervenire la

documentazione richiesta. Dalla stessa emerge per il 2010 un reddito da

attività indipendente di fr. 36'500.-- (cfr. Doc. B2) e per il 2011 un reddito

da attività indipendente di fr. 72'000.-- (cfr. Doc. B7).

Il

rappresentante degli assicurati ha pure allegato un conteggio del seguente

tenore:

"

Riepilogo

e ripartizione entrate 2011

Totale entrate aziendali Fr. 152'166.58

Totale indennità assicurative __________ Fr. 36'850.--

Totale indenntià assicurative __________ Fr. 18'974.30

____________

Totale entrate Fr. 207'990.88

Calcolo

utile aziendale 2011

Totale entrate aziendali Fr. 152'166.58

Totale uscite aziendali Fr. 138'253.50

____________

Utile aziendale 2011 Fr.

13'913.08 "

(Doc. B11)

1.9. Il

2 settembre 2013 il TCA ha assegnato all'amministrazione "un termine di 10

giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare sul fatto che

l'importo di CHF 72'000.-- per l'anno 2011 è composto in parte da prestazioni

assicurative (vedi pure reclamo del 10 gennaio 2013)" (Doc. VIII).

Al

riguardo l'amministrazione ha rilevato:

"

(…)

Ora, riguardo alla procedura (su domanda di

condono) che qui ci interessa, e meglio in merito all'esame della buona fede

(ed eventualmente dell'onere troppo grave), la nuova documentazione prodotta

nulla muta.

Certi di non abusare del nostro potere di

apprezzamento, ribadiamo le argomentazioni esposte con le decisioni qui

impugnate.

In particolare, oltre ai già citati impegni presi

in qualità di lavoratore indipendente, da una parte giudichiamo pure ben noto

l'obbligo di comunicare all'autorità di riconoscimento degli assegni la

richiesta rispettivamente l'ottenimento di altre prestazioni pubbliche o

private (quali rendite od indennità giornaliere) sottolineato al momento delle

domande, come in occasione di ogni decisione emessa, dall'altra pure appare

data la consapevolezza della relazione tra un maggiore reddito e la sua

naturale conseguenza (diminuzione degli assegni).

Stante quanto precede, la Cassa ribadisce la

propria richiesta di vedere confermata la decisione impugnata, stabilendo definitivamente

l'obbligo di restituire le prestazioni erogate in contrasto con la legge."

(Doc. IX)

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF 8C_452/01 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell' 11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-200 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98_del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti

il condono della restituzione dell'importo di fr. 30'138.-- percepito a torto a

titolo di assegni integrativi dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011.

2.3

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf

stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

Ai sensi, poi

dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

"

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle

soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

L’art. 52

Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia

biparentale, enuncia che:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se l’unità di

riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di

cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o

ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno

da lui esigibile.

3Il reddito

ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare

del diritto ai sensi della Laps.”

Per

quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle

soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli

di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto

all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile

vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal tenore di

queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.4

Ai sensi

dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili,

sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni,

segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta

l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda

dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b)

revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai

sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna

il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento

delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione;

b)

dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della

revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo

amministrativo competente;

c)

dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.5

L’art. 30

Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,

prevede che:

"

Le persone che compongono l'unità di riferimento

sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti

per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante

per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

"

È considerato cambiamento rilevante:

a)

un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità

di riferimento."

2.6

Per quanto

riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il

Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

"

L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di

esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C

25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito

dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso

che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo

oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in

una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona

fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2°

frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur

l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8

Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15.

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR

200.

EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI

1996.

p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

"

nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze

permettevano di sigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.;

STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV

Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180

consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.

MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10

Nell'evenienza

concreta, a motivazione dell'ordine di restituzione, la Cassa ha posto, innanzitutto,

le decisioni di tassazione per gli anni 2010 e 2011 emesse l'11 maggio 2011,

rispettivamente il 18 luglio 2012 dall'Ufficio di tassazione, dalle quali è

emerso che, in quegli anni, il signor RI 2 ha conseguito un reddito da attività

indipendente superiore a quello considerato dall'amministrazione al fine di

determinare l'ammontare degli assegni integrativi per il periodo 1° novembre

2010.

– 31 dicembre 2011.

L'amministrazione

ha inoltre considerato le dichiarazioni sottoscritte dal signor RI 2, nelle

quali egli si è impegnato a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e

a restituire quella parte di assegno che gli è stato accordato e alla quale il

nucleo familiare non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente del convivente stabilito in modo definitivo dall'Ufficio di

tassazione (cfr. doc. 11; 19; III; STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid.

2.11

; 2.16.).

Gli

insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti

della buona fede e dell'onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di

aver agito senza intenzione di sottacere alcunché e percepire quindi gli

assegni integrativi indebitamente.

Essi

rilevano inoltre che per l'anno 2011 buona parte del reddito da attività indipendente

considerato dall'amministrazione è in realtà costituito da indennità

giornaliere per infortuni e per malattia.

Quanto al

presupposto dell'onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione

finanziaria estremamente precaria (cfr. consid. 1.5).

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che,

relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° novembre

2010.

al 31 dicembre 2010, il signor RI 2 il 4 febbraio 2011 ha sottoscritto la "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente" per l'erogazione degli assegni integrativi, in cui, da un

lato, ha indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2010 la

somma di fr. 32'000.--.

Dall'altro,

egli si è impegnato a:

"

- tenere costantemente informato l'ufficio

competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività

indipendente;

- trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i

competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di

tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale

Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e

alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività

indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della

prestazione."

Attenzione

- Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l'anno di riferimento

per la concessione della prestazione avesse subito una riduzione importante

(-20%) rispetto al reddito annuo annunciato all'AVS (cifra A) e/o rispetto al

reddito annuo figurante sull'ultima decisione di tassazione (cifra B), è

indispensabile indicare dettagliatamente, i motivi della riduzione.

- In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati

indispensabili l'Ufficio competente deciderà in base all'ultima notifica di

tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori richieste di

documentazione." (la sottolineatura è dello scrivente)

(cfr. doc. 7)

In data 16

febbraio 2011 la Cassa ha emanato le decisioni di accoglimento dell'assegno di

prima infanzia (API) per il periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2010

dell'ammontare di fr. 892.-- mensili e dell'assegno familiare integrativo di

fr. 1'660.-- (cfr. Doc. 2), calcolati sulla base di un reddito da attività

indipendente di fr. 32'000.-- (cfr. doc 1; 11) sottoscritto dal signor RI 2

nella citata dichiarazione del 4 febbraio 2011 (cfr. doc. 7).

L'importo

dell'assegno familiare integrativo e di prima infanzia sono stati elevati da

fr. 1'686.-- rispettivamente a fr. 967.-- a decorrere dal 1° gennaio 2011 a seguito dell'adeguamento dei limiti di reddito Laps anno 2011 (cfr. doc. 3 e doc. 4).

Il 17

gennaio 2012, a seguito del rinnovo annuale dell'assegno familiare, la Cassa ha

emesso una decisione, valida dal 1° novembre 2011 con la quale ha accordato

agli assicurati un assegno integrativo di fr. 1'429.-- (cfr. doc. 6).

L'amministrazione

si è fondata sulla dichiarazione di RI 2, di tenore analogo a quella già

integralmente riprodotta qui sopra nella quale è stato indicato un reddito

annuo netto di attività indipendente stimato in fr. 48'000.-- (cfr. doc. 8).

Il TCA

constata che le tassazioni determinanti in concreto si riferiscono agli anni 2010

e 2011, le cui relative notifiche sono state emesse dal competente Ufficio di

tassazione l'11 maggio 2012, rispettivamente, dopo reclamo, il 18 luglio 2012

(cfr. doc. B1 e B6).

Gli

assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati invece percepiti

dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011.

Gli

assicurati hanno riconosciuto di non avere tempestivamente informato la Cassa

sui cambiamenti di reddito (cfr. consid. 1.2 e 1.5.).

Questa

circostanza non è tuttavia decisiva in quanto anche se i ricorrenti avessero proceduto

ad una comunicazione tempestiva delle notifiche di tassazione per il 2010 e 2011,

le stesse non potevano evitare alla Cassa il versamento degli assegni non

dovuti nello stesso periodo in quanto tali prestazioni erano già state da tempo

corrisposte.

Nel caso

in esame, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve tuttavia essere

esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle

dichiarazioni firmate da RI 2, con cui l'assicurato si è impegnato a restituire

gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall'inizio

dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da

attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010

consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.11

Alla luce

delle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente e della circostanza

che RI 2, svolgendo sia nel 2010 che nel 2011 un'attività indipendente, doveva

essere consapevole che non fosse possibile determinare, al momento della

richiesta degli assegni integrativi, il guadagno complessivo per l'anno in

corso, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi

per gli anni 2010 e 2011 sarebbero stati versati provvisoriamente fino a che

non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito

(cfr. STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12).

Ciò è

pure confermato dall'indicazione alla cifra "C" di tali

dichiarazioni, dove viene esplicitamente indicato:

"

Reddito annuo come indipendente stimato"

(cfr. doc. 7 e doc. 8)

In tale

contesto va sottolineato che, secondo questo Tribunale, il fatto che il reddito

di attività indipendente sia costituito, in parte da indennità giornaliere è

irrilevante.

Infatti le

indennità giornaliere sono prestazioni pecuniarie che hanno lo scopo di

compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di salute (cfr. art.

15.

LPGA: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le

indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli

assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la

sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e

art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.") e, in questo contesto, vanno dunque

parificate al reddito da attività indipendente.

Di

conseguenza per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° novembre 2010

al 31 dicembre 2011, con la sottoscrizione delle attestazioni menzionate, i

ricorrenti hanno accettato che gli assegni integrativi e gli assegni di prima

infanzia, ritenuta l'attività indipendente del convivente, venissero erogati a

titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il

reddito effettivamente conseguito. Gli insorgenti hanno, in effetti,

espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a

seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2010 e nel

2011.

2.12

L'erogazione

degli assegni integrativi relativi agli anni 2010 e 2011 è stata, pertanto,

sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un

effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata

condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du

droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n.

2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire

è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare

le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.

2; RCC 1988 p. 550).

In

particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V

42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:

"

(...)

a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci.

Une telle réserve doit être comprise en ce sens que

le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi

réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du

but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).

Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans

le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER

FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le

contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a

notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager

pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances sociales,

la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies

les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la

décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21

consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,

368.

consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138

consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de

prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire,

l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les

conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V

139.

consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de

l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur

doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988

p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).

È inoltre

utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in

cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo

ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle

indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare

rilevato:

"

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1.,

pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).

Secondo

l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin

dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile

restituzione.

2.13

Sulla scorta

della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che,

anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto le

dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2010 e nel 2011,

esercitato un'attività a titolo indipendente, hanno accettato che gli assegni

integrativi, relativi al periodo 1° novembre 2010 - 31 dicembre 2011, fossero

loro versati sotto condizione risolutiva.

Pertanto

gli assicurati, firmando il convivente le due dichiarazioni appena citate,

hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto

ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito

conseguito negli anni 2009 e 2010 e di conseguenza dovevano attendersi

un'eventuale decisione di restituzione.

La loro

buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA

39.103.6

del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14;

STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008;STCA

39.2006.8

del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

2.14

Alla luce di

quanto sopra esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su reclamo della Cassa del 17 giugno 2013.

Mancando

la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

A titolo

abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle

esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la

possibilità di un pagamento rateale.

Questo

tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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