39.2013.9
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11 dicembre 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
39.2013.9
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, TCA
Titolo:
Restituz.di fr.940 a titolo di assegni integrativi percepiti indebitam.da giugno a settembre2012,poiché emerso che l'assic.ha svolto un'attiv.lucrativa.
Ric.respinto e atti trasmessi alla Cassa per esaminare la domanda di condono ed emettere dec.non appena dec.su recl.(restit.)cresciuta in giudicato
ASSEGNO INTEGRATIVO
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
TRASMISSIONE ATTI
art. 46 LAF-TI
art. 47 LAF-TI
art. 6 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2013.9
DC/sc
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 giugno
2013 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo dell'11 giugno 2013 la CO 1, dopo avere effettuato un
nuovo calcolo, ha ridotto da fr. 2'440.-- a fr. 940.-- l'importo dell'assegno
integrativo chiesto in restituzione a RI 1.
La
richiesta di restituzione è dovuta al fatto che l'importo dell'assegno è stato
determinato, per un certo periodo, senza tenere conto del reddito derivante
dall'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. Doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede di ridurre l'importo chiesto in restituzione da fr. 940.-- a fr.
590.-- (fr. 118 x 5 mesi).
Qualora la
decisione fosse corretta la ricorrente chiede il condono dell'importo da
restituire (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 3 settembre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
2. Con il presente ricorso stando alla ricorrente, nella definizione
delle prestazioni versate in troppo (giugno – settembre 2012), la Cassa avrebbe
dovuto considerare la differenza tra i CHF 1'119.-- mensili, (importo di
diritto senza il computo del reddito), e i CHF 1'001.-- mensili, (importo di
diritto con il computo del reddito), senza però prendere in considerazione i
nuovi dati relativi alla sostanza immobiliare.
Ora, visto che
l'oggetto della presente procedura è la definizione delle prestazioni versate
in troppo per i mesi di giugno-settembre 2012, la Cassa nel ricalcolare
l'importo da restituire ha verificato la correttezza delle proprie decisioni e
ha rivisto i propri calcoli, in particolare i dati relativi alla sostanza
immobiliare e più precisamente:
- Valore locativo della propria abitazione CHF
9'852.--
- Proprietà Fondiaria nel comune di
domicilio abitazione primaria CHF
180.803.--
- Spese di gestione manutenzione di fondi
e fabbricati nel comune di domicilio CHF
1'478.--
A seguito di tale
modifica risulta – sempre per il periodo giugno-settembre 2012 – un diritto
all'assegno integrativo pari a CHF 884.- mensili, anziché i CHF 1'119.--.
L'indebito pari a CHF 940.-- (CHF 1'119.-- x 4 ./. CHF 884.-- x 4) risulta
pertanto corretto.
3. Con il presente ricorso la ricorrente chiede anche che l'importo
totale da restituire sia interamente o parzialmente condonato. Come descritto
sulla decisione di restituzione del 21 gennaio 2013, la richiesta di condono
deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di
restituzione è cresciuta in giudicato. Prima che la decisione di restituzione
sia cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa non ha la facoltà di
entrare nel merito di una domanda di condono, considerato che il credito non è
ancora esigibile.
La richiesta di condono sarà quindi esaminata soltanto dopo la
crescita in giudicato della formale decisione su reclamo. Sulla richiesta di
condono sarà in seguito emanata una formale decisione." (Doc. III)
1.4. Su richiesta
del TCA (cfr. Doc. V) il 5 settembre 2013 la Cassa ha trasmesso le tabelle di
calcolo sulla base delle quali ha emesso la decisione formale (cfr. Doc. V/1) e
la decisione di reclamo (cfr. Doc. V/2).
1.5. Il 10
settembre 2013 l'assicurata ha sottolineato che i calcoli contenuti nelle
tabelle non corrispondono a quanto figura nelle decisioni del 2012 e del 2013
che ha allegato (cfr. Doc. VII, Doc. B1 e Doc. B2).
Il 19
settembre 2013 la Cassa chiede di confermare la decisione su reclamo impugnata
(cfr. Doc. IX).
1.6. Il 20
novembre 2013 il Presidente del TCA ha inviato alla Cassa uno scritto del
seguente tenore:
"
Fra gli atti dell’incarto figura una decisione
del 16 ottobre 2012 con la quale avete attribuito a RI 1 un assegno familiare
integrativo di fr. 1'001.- (tenendo conto, in particolare, di una spesa
computabile Laps di fr. 37'638.-; cfr. doc. B1 allegato).
Nella decisione su reclamo contestata davanti al
TCA avete fissato a fr. 884.- l’importo dell’assegno integrativo dovuto dal 1°
giugno 2012 al 30 settembre 2012 (tenendo conto, in particolare, di una spesa
computabile Laps di fr. 32'943.-; cfr. doc. V/2 allegato).
Al fine di evadere il ricorso citato, mi occorre
sapere con precisione il motivo per cui l’assegno integrativo passa da fr.
884.- fino al 30 settembre 2012 a fr. 1'001.- dal 1° ottobre 2012.
In particolare vorrei sapere quale modifica è
concretamente intervenuta.
Vi invito pure a riverificare il calcolo alla
base della decisione di restituzione e a determinarvi nuovamente." (doc.
XI)
L'amministrazione
ha così risposto il 29 novembre 2013:
"
Nei termini previsti dalla sua ordinanza 20
novembre 2013, in merito alle richieste di chiarimenti formulate con la
medesima, rispondiamo come segue
Decisione 16 ottobre 2012 (a valere dal 1°
ottobre 2012)
La Cassa ha erroneamente computato la sostanza
immobiliare di proprietà della signora RI 1 nella misura del 100%, anziché di ¾ come avrebbe correttamente dovuto fare. Ne
consegue che anche per questo periodo l'assegno integrativo di diritto avrebbe
dovuto corrispondere a CHF 884.-.
Decisione su reclamo 11 giugno 2013 (periodo
1° giugno 2012 – 30 settembre 2012).
Per quanto riguarda il calcolo alla base della
decisione di restituzione e meglio quanto oggetto della presente procedura, la
Cassa conferma quanto stabilito in occasione della decisione su reclamo 11
giugno 2013." (Doc. XII/bis)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr.
940.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di
giugno al mese di settembre 2012.
Più
precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava
effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
(cpv. 2)”
Ai sensi,
poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle
soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile
vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le
riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la
deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche
alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a
decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla
spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono
l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a
decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di
fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10
cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per
l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto, l’importo
corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
-
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
-
per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
-
per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
-
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)
2.4. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che
aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione
sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per
principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. L'art. 30
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa
all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare
l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente
tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
Considerandi
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.8
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata ha svolto
un'attività lucrativa presso la ditta __________ dall'8 maggio 2012 al 31
gennaio 2013 (cfr. Doc. 3 e Doc. 9).
A seguito
di questa circostanza, emersa, nel settembre 2012, la Cassa ha ricalcolato
l'importo dell'assegno integrativo spettante a RI 1 per il periodo 1° giugno –
30.
settembre 2012 tenendo conto di un reddito annuo da attività lucrativa dei
fr. 20'800.-- (fr. 1'600.-- x 13).
L'amministrazione
ha così chiesto la restituzione di fr. 2'440.-- risultanti dalla differenza
dell'importo versato di fr. 4'476.-- (fr. 1'119.-- per 4 mesi) invece dei fr.
2'036.-- di diritto (fr. 509 per quattro mesi; cfr. Doc. 7 e la tabella V/1).
A seguito
del reclamo dell'assicurata la Cassa ha effettuato un nuovo calcolo nel quale
ha tenuto pure contro delle modifiche intervenute a livello della sostanza
(cfr. Doc. A1, punto 3) ed ha ridotto l'importo di restituzione a fr. 940.--,
risultati dalla differenza tra l'importo versato di fr. 4'476.-- e l'importo di
diritto pari a fr. 3'536.-- (fr. 884.-- per quattro mesi, cfr. Doc. A1 e la
tabella V/2).
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che l'amministrazione, alla luce
del fatto nuovo emerso nel settembre 2012, era tenuta a rivedere il calcolo
dell'assegno integrativo e a chiedere in restituzione l'importo al quale la
ricorrente non aveva oggettivamente diritto (cfr. consid. 2.7).
Per quel
che riguarda la somma da restituire il TCA constata che l'assegno di diritto
nel periodo dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a fr. 884.--
mensili e risulta in particolare dal computo di fr. 55'252.-- a titolo di
reddito computabile (fr. 20'800.--, reddito da attività lucrativa dipendente;
fr. 9'852.--, valore locativo dell'abitazione; fr. 21'600.--, alimenti per
figli minorenni) e di fr. 32'943.-- a titolo di spese computabili; (fr.
11'329.--, valore locativo; fr. 6'453.-- premi assicurazione malattia Laps; fr.
1'478.--, spese di gestione e di mantenimento di fondi e fabbricati; fr.
11'800.--, interessi ipotecari per l'abitazione primaria; fr. 1'733.--
contributi sociali; fr. 576.--, spese professionali di trasporto).
Tale
calcolo si rivela corretto (al riguardo cfr. pure il consid. 1.6).
A ragione
dunque la Cassa ha chiesto all'assicurata la restituzione di fr. 940.--.
La
decisione su reclamo deve così essere confermata.
2.9
La
ricorrente ha chiesto il condono dell'importo da restituire.
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché esamini la domanda di condono e ad
emetta la relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà
cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli atti
sono inviati alla CO 1affinché esamini la domanda di condono e ad emetta la
relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in
giudicato.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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