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Decisione

39.2013.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

Considerandi

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.8

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata ha svolto

un'attività lucrativa presso la ditta __________ dall'8 maggio 2012 al 31

gennaio 2013 (cfr. Doc. 3 e Doc. 9).

A seguito

di questa circostanza, emersa, nel settembre 2012, la Cassa ha ricalcolato

l'importo dell'assegno integrativo spettante a RI 1 per il periodo 1° giugno –

30.

settembre 2012 tenendo conto di un reddito annuo da attività lucrativa dei

fr. 20'800.-- (fr. 1'600.-- x 13).

L'amministrazione

ha così chiesto la restituzione di fr. 2'440.-- risultanti dalla differenza

dell'importo versato di fr. 4'476.-- (fr. 1'119.-- per 4 mesi) invece dei fr.

2'036.-- di diritto (fr. 509 per quattro mesi; cfr. Doc. 7 e la tabella V/1).

A seguito

del reclamo dell'assicurata la Cassa ha effettuato un nuovo calcolo nel quale

ha tenuto pure contro delle modifiche intervenute a livello della sostanza

(cfr. Doc. A1, punto 3) ed ha ridotto l'importo di restituzione a fr. 940.--,

risultati dalla differenza tra l'importo versato di fr. 4'476.-- e l'importo di

diritto pari a fr. 3'536.-- (fr. 884.-- per quattro mesi, cfr. Doc. A1 e la

tabella V/2).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che l'amministrazione, alla luce

del fatto nuovo emerso nel settembre 2012, era tenuta a rivedere il calcolo

dell'assegno integrativo e a chiedere in restituzione l'importo al quale la

ricorrente non aveva oggettivamente diritto (cfr. consid. 2.7).

Per quel

che riguarda la somma da restituire il TCA constata che l'assegno di diritto

nel periodo dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a fr. 884.--

mensili e risulta in particolare dal computo di fr. 55'252.-- a titolo di

reddito computabile (fr. 20'800.--, reddito da attività lucrativa dipendente;

fr. 9'852.--, valore locativo dell'abitazione; fr. 21'600.--, alimenti per

figli minorenni) e di fr. 32'943.-- a titolo di spese computabili; (fr.

11'329.--, valore locativo; fr. 6'453.-- premi assicurazione malattia Laps; fr.

1'478.--, spese di gestione e di mantenimento di fondi e fabbricati; fr.

11'800.--, interessi ipotecari per l'abitazione primaria; fr. 1'733.--

contributi sociali; fr. 576.--, spese professionali di trasporto).

Tale

calcolo si rivela corretto (al riguardo cfr. pure il consid. 1.6).

A ragione

dunque la Cassa ha chiesto all'assicurata la restituzione di fr. 940.--.

La

decisione su reclamo deve così essere confermata.

2.9

La

ricorrente ha chiesto il condono dell'importo da restituire.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché esamini la domanda di condono e ad

emetta la relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà

cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

sono inviati alla CO 1affinché esamini la domanda di condono e ad emetta la

relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in

giudicato.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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