39.2014.1
Negato condono della restit.AFI da 9/12 a 6/13. Non BF: non avvisato dell'aumento di stipendio. Nonost.ass.affermino di aver inviato copia modifica contratto, agli atti non risulta.Neglig.grave. Ass.a
21 luglio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.1
rs
Lugano
21 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2014 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 8 gennaio 2014 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 2 settembre 2013, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr. 12’792.-- che avrebbero percepito a
torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013
(cfr. doc. 8).
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in sede di revisione
annuale, nel luglio 2013, è venuta a sapere che lo stipendio lordo annuale di RI
1 a decorrere dal mese di agosto 2012 è aumentato da fr. 3'700.-- a fr.
5'600.--, pari a un reddito lordo annuo di fr. 80'000.-- comprensivo di assegni
per i figli (cfr. doc. 8).
1.2. Il 1° ottobre 2013 gli
assicurati hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni
integrativi, facendo valere, da una parte, di aver inviato nel mese di
settembre 2012 una copia della modifica del contratto del marito relativa
all’aumento di stipendio, dall’altra, di essere confrontati a una precaria situazione
finanziaria (cfr. doc. 10).
1.3. Con decisione del 10 ottobre
2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati, poiché, non
essendo stata informata dell’aumento di salario dal mese di agosto 2012, agli
stessi non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 11).
1.4. A seguito del reclamo
interposto dai coniugi RI 1 (cfr. doc. 13), la Cassa, l’8 gennaio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L'amministrazione ha
riconfermato che agli assicurati va negata la buona fede, poiché, da un lato,
sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente e in
grassetto “Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica, quale, ad esempio, l’inizio o la cessazione di un’attività
lucrativa” all’ufficio che ha emanato la decisione.
Dall’altro, non le sarebbe
mai giunta la lettera mediante la quale gli assicurati sostengono di aver
informato circa il cambiamento di stipendio.
Inoltre, a titolo
abbondanziale, la Cassa ha rilevato che la buona fede non può comunque essere
riconosciuta, anche volendo considerare quanto affermato dai coniugi RI 1 in
merito all’invio di una lettera nel corso del mese di settembre 2012 per comunicare
l’aumento di salario.
In effetti l’assicurato, quando
ha avuto conoscenza dell’ammontare del nuovo AFI nel gennaio 2013, avrebbe
potuto e dovuto, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile,
perlomeno dubitare del nuovo importo di diritto e contattare l’amministrazione
per chiedere ragguagli (cfr. doc. A1).
1.5. Contro la decisione su
reclamo dell’8 gennaio 2014 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il condono. I medesimi
hanno affermato, in buona sostanza, di non essere mai stati in malafede, in
quanto nel mese di agosto 2012 hanno trasmesso tramite posta semplice copia del
contratto di lavoro con la modifica dello stipendio, ma hanno avuto la sfortuna
che il documento è andato perso (cfr. doc. I).
1.6. Nella risposta di causa del 28
gennaio 2014 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie
conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell'importo di fr. 12’792.-- percepito a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013.
2.3. L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come
segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf,
afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli
e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27
Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30 Laps, afferente
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
(cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79
OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto riguarda i presupposti
del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al
concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione
da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito
che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR
2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF
122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P
4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché non l’avrebbero
informata tempestivamente dell’aumento di salario del marito.
Come visto
nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che gli
assicurati, anche nel caso in cui avessero effettivamente trasmesso copia della
modifica del contratto di lavoro, avrebbero comunque dovuto, una volta ricevute
le decisioni relative all’assegno integrativo, prestando l’attenzione da loro
esigibile, perlomeno dubitare dell’importo dell’AFI a loro accordato, visto che
era ancora calcolato sulla base dello stipendio antecedente l’aumento, e
conseguentemente chiedere ragguagli (cfr. doc. A1; III).
Gli insorgenti, per
contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere
gravoso. Al riguardo essi hanno asserito di aver trasmesso tramite posta
semplice copia della modifica della retribuzione del marito e di trovarsi in
una difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e
applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.12. In concreto giova, inoltre,
evidenziare che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il
periodo luglio 2012 – giugno 2013 emessa a favore degli insorgenti il 4 luglio
2012 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni
personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere
annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in
questione, in particolare, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa,
nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1A).
Tale indicazione risulta
pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito
dell’adeguamento dei dati cassa malati del 31 gennaio 2013 valida per i mesi da
febbraio a giugno 2013 (cfr. doc. 3), nonché nella decisione del 5 febbraio
2013 concernente il lasso di tempo marzo – giugno 2013 emanata dalla Cassa per
tenere conto che il 19 febbraio 2013 il figlio maggiore dei ricorrenti, __________,
avrebbe compiuto quindici anni (cfr. doc. 4; A1).
Pertanto, gli assicurati,
Considerandi
che d’altronde erano al beneficio di assegni integrativi dal 2006 (cfr. doc.
III), dopo aver ricevuto la decisione del 4 luglio 2012 relativa agli assegni
integrativi, rispettivamente le decisioni di ricalcolo dell’assegno integrativo
del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 e averle lette accuratamente, potevano e
dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai
fini del diritto all’assegno.
Come visto, sui
provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere
comunicato.
2.13
Gli assicurati, nel ricorso,
hanno indicato di aver inviato copia della modifica del contratto di impiego
con la __________ - dove il marito lavorava quale chef di cucina dall’aprile
2010.
- riguardante l’aumento di salario con effetto dal 1° agosto 2012 (cfr.
doc. 7; 6) nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. I).
Nella domanda di condono del
1° ottobre 2013 essi hanno, invece, specificato di aver spedito copia del
cambiamento del contratto di lavoro nel mese di settembre 2012 (cfr. doc. 10).
A prescindere dalla
questione della data del preteso invio alla Cassa, decisivo nella presente
fattispecie è che agli atti non risulta alcuna lettera degli insorgenti.
La Cassa ha, del resto,
recisamente negato di aver ricevuto una comunicazione in merito all’aumento di
stipendio da parte degli assicurati.
E’ vero che, come fatto
valere dai ricorrenti (cfr. doc. I), non vige l’obbligo di spedire
all’amministrazione i documenti tramite posta raccomandata.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un
invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi,
Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se
l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le
conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,
L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Va poi ricordato che
qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni
del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza
ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l’impiegato postale ha
correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella
casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura
sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un
sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest’ultimo
non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o
nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è
reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF
9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).
Non avendo
comprovato l’invio tempestivo alla Cassa della modifica del contratto di
impiego del marito implicante l’aumento della retribuzione a partire dal mese
di agosto 2012, i ricorrenti devono sopportarne le conseguenze giuridiche.
In simili condizioni, la
trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso
come non avvenuta.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dagli assicurati, ritenuta anche l’entità dell’aumento del
salario dal mese di agosto 2012 da fr. 3'700.-- lordi mensili (cfr. doc. 6) a
fr. 5'600.-- lordi al mese, ossia di fr. 1'900.-- lordi mensili, (cfr. doc. 7)
configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere
ammessa relativamente al mancato annuncio dell’incremento dello stipendio a far
tempo dal 1° agosto 2012.
2.14
Il Tribunale
federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V
218.
e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se
l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento
della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il
nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della
rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,
rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto
matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle
PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze
specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo
non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto
di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In
un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel
caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente
l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli
avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza
titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al riguardo
cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.
2.15
Nel caso concreto il TCA
ribadisce, come già esposto sopra, che dal mese di agosto 2012 lo stipendio
mensile di __________ ammontava, grazie a un aumento salariale oggetto di una
modifica contrattuale firmata dalle parti il 24 luglio 2012 (cfr. doc. 7; 7A),
a fr. 5'600.-- lordi, corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (fr. 5'600.-- lordi
x 13 mensilità + assegni per i tre figli; cfr. doc. 7; 5), contrariamente a
quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni iniziali relative al periodo
agosto 2012 – giugno 2013 in cui aveva conteggiato un reddito da attività
dipendente di fr. 55'300.-- (fr. 3'700.-- lordi x 13 mensilità + assegni per i
tre figli; cfr. doc. 3; 4; 6) (cfr. doc. 1; 3; 4).
Se gli assicurati avessero
prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a loro favore dalla
Cassa sul conto postale di RI 1 (cfr. doc. 1; 3; 4) nel periodo agosto 2012 –
giugno 2013, nonché alle Tabelle di calcolo allegate alle decisioni del 31
gennaio e del 5 febbraio 2013 (cfr. doc. 3; 4) del 23 maggio 2011, non avrebbero
potuto non rilevare, in primo luogo, che anche dopo l’incremento dello stipendio
di fr. 1'900.-- lordi al mese con effetto dal mese di agosto 2012 l’importo
dell’assegno integrativo non aveva subito modifiche.
In secondo luogo, una
differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione a seguito
dell’aumento del salario del marito, ovvero fr. 5'600.-- al mese,
corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (cfr. doc. 7; 5) e quanto tenuto in
considerazione dalla Cassa, e meglio fr. 55'300.-- (cfr. doc. 3; 4; 6).
Un’attenta lettura degli
estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo agosto 2012 - giugno
2013.
e delle Tabelle di calcolo degli assegni integrativi del 31 gennaio e del
5.
febbraio 2013 avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze
specifiche del settore, di constatare che nel conteggio della Cassa non era
intervenuta alcuna correzione.
Gli assicurati avrebbero
così potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo dal 1° agosto 2012 era
loro riconosciuto un assegno integrativo di importo superiore a quello di
diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il corretto
salario percepito dal marito a seguito del relativo aumento di fr. 1'900.--
lordi mensili dall’agosto 2012.
Vista l’entità
dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ritenuto l’aumento
salariale da fr. 3’700.-- a fr. 5'600.--, ai ricorrenti non poteva sfuggire che
questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni
che le spettavano.
Per quanto riguarda i
redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario
possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di
famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle
prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.
Di conseguenza nel caso di
specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale
veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché delle Tabelle di calcolo
del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 avrebbe permesso agli insorgenti di constatare
che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente
percepito dal marito (al riguardo cfr. STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013).
Gli insorgenti avrebbero, perciò,
dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque -
anche nel caso in cui gli stessi le avessero effettivamente inviato senza
indugio la modifica del contratto di lavoro - considerato l’incremento di
salario e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale
circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.
Gli assicurati non hanno
proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere
dunque riconosciuta la loro buona fede.
2.16
Alla luce di quanto sopra
esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti,
primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la
decisione su reclamo della Cassa dell’8 gennaio 2014.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.6.).
A titolo abbondanziale
giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli
insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un
pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella
decisione su reclamo del 8 gennaio 2014 impugnata (cfr. doc. A1).
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013
consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.
2.21
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti