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Decisione

39.2014.1

Negato condono della restit.AFI da 9/12 a 6/13. Non BF: non avvisato dell'aumento di stipendio. Nonost.ass.affermino di aver inviato copia modifica contratto, agli atti non risulta.Neglig.grave. Ass.a

21 luglio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,

l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79

OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto riguarda i presupposti

del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al

concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione

da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito

che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una

questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di

diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR

2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P

4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché non l’avrebbero

informata tempestivamente dell’aumento di salario del marito.

Come visto

nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che gli

assicurati, anche nel caso in cui avessero effettivamente trasmesso copia della

modifica del contratto di lavoro, avrebbero comunque dovuto, una volta ricevute

le decisioni relative all’assegno integrativo, prestando l’attenzione da loro

esigibile, perlomeno dubitare dell’importo dell’AFI a loro accordato, visto che

era ancora calcolato sulla base dello stipendio antecedente l’aumento, e

conseguentemente chiedere ragguagli (cfr. doc. A1; III).

Gli insorgenti, per

contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere

gravoso. Al riguardo essi hanno asserito di aver trasmesso tramite posta

semplice copia della modifica della retribuzione del marito e di trovarsi in

una difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I).

2.11. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e

applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure

una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

2.12. In concreto giova, inoltre,

evidenziare che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il

periodo luglio 2012 – giugno 2013 emessa a favore degli insorgenti il 4 luglio

2012 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni

personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere

annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in

questione, in particolare, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa,

nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1A).

Tale indicazione risulta

pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito

dell’adeguamento dei dati cassa malati del 31 gennaio 2013 valida per i mesi da

febbraio a giugno 2013 (cfr. doc. 3), nonché nella decisione del 5 febbraio

2013 concernente il lasso di tempo marzo – giugno 2013 emanata dalla Cassa per

tenere conto che il 19 febbraio 2013 il figlio maggiore dei ricorrenti, __________,

avrebbe compiuto quindici anni (cfr. doc. 4; A1).

Pertanto, gli assicurati,

Considerandi

che d’altronde erano al beneficio di assegni integrativi dal 2006 (cfr. doc.

III), dopo aver ricevuto la decisione del 4 luglio 2012 relativa agli assegni

integrativi, rispettivamente le decisioni di ricalcolo dell’assegno integrativo

del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 e averle lette accuratamente, potevano e

dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai

fini del diritto all’assegno.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere

comunicato.

2.13

Gli assicurati, nel ricorso,

hanno indicato di aver inviato copia della modifica del contratto di impiego

con la __________ - dove il marito lavorava quale chef di cucina dall’aprile

2010.

- riguardante l’aumento di salario con effetto dal 1° agosto 2012 (cfr.

doc. 7; 6) nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. I).

Nella domanda di condono del

1° ottobre 2013 essi hanno, invece, specificato di aver spedito copia del

cambiamento del contratto di lavoro nel mese di settembre 2012 (cfr. doc. 10).

A prescindere dalla

questione della data del preteso invio alla Cassa, decisivo nella presente

fattispecie è che agli atti non risulta alcuna lettera degli insorgenti.

La Cassa ha, del resto,

recisamente negato di aver ricevuto una comunicazione in merito all’aumento di

stipendio da parte degli assicurati.

E’ vero che, come fatto

valere dai ricorrenti (cfr. doc. I), non vige l’obbligo di spedire

all’amministrazione i documenti tramite posta raccomandata.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi,

Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se

l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le

conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Va poi ricordato che

qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni

del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza

ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l’impiegato postale ha

correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella

casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura

sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un

sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest’ultimo

non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o

nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è

reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF

9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata

in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).

Non avendo

comprovato l’invio tempestivo alla Cassa della modifica del contratto di

impiego del marito implicante l’aumento della retribuzione a partire dal mese

di agosto 2012, i ricorrenti devono sopportarne le conseguenze giuridiche.

In simili condizioni, la

trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso

come non avvenuta.

A mente di questa Corte la

violazione commessa dagli assicurati, ritenuta anche l’entità dell’aumento del

salario dal mese di agosto 2012 da fr. 3'700.-- lordi mensili (cfr. doc. 6) a

fr. 5'600.-- lordi al mese, ossia di fr. 1'900.-- lordi mensili, (cfr. doc. 7)

configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere

ammessa relativamente al mancato annuncio dell’incremento dello stipendio a far

tempo dal 1° agosto 2012.

2.14

Il Tribunale

federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V

218.

e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se

l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento

della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il

nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della

rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,

rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto

matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle

PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo

non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto

di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In

un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel

caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente

l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli

avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza

titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al riguardo

cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

2.15

Nel caso concreto il TCA

ribadisce, come già esposto sopra, che dal mese di agosto 2012 lo stipendio

mensile di __________ ammontava, grazie a un aumento salariale oggetto di una

modifica contrattuale firmata dalle parti il 24 luglio 2012 (cfr. doc. 7; 7A),

a fr. 5'600.-- lordi, corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (fr. 5'600.-- lordi

x 13 mensilità + assegni per i tre figli; cfr. doc. 7; 5), contrariamente a

quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni iniziali relative al periodo

agosto 2012 – giugno 2013 in cui aveva conteggiato un reddito da attività

dipendente di fr. 55'300.-- (fr. 3'700.-- lordi x 13 mensilità + assegni per i

tre figli; cfr. doc. 3; 4; 6) (cfr. doc. 1; 3; 4).

Se gli assicurati avessero

prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a loro favore dalla

Cassa sul conto postale di RI 1 (cfr. doc. 1; 3; 4) nel periodo agosto 2012 –

giugno 2013, nonché alle Tabelle di calcolo allegate alle decisioni del 31

gennaio e del 5 febbraio 2013 (cfr. doc. 3; 4) del 23 maggio 2011, non avrebbero

potuto non rilevare, in primo luogo, che anche dopo l’incremento dello stipendio

di fr. 1'900.-- lordi al mese con effetto dal mese di agosto 2012 l’importo

dell’assegno integrativo non aveva subito modifiche.

In secondo luogo, una

differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione a seguito

dell’aumento del salario del marito, ovvero fr. 5'600.-- al mese,

corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (cfr. doc. 7; 5) e quanto tenuto in

considerazione dalla Cassa, e meglio fr. 55'300.-- (cfr. doc. 3; 4; 6).

Un’attenta lettura degli

estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo agosto 2012 - giugno

2013.

e delle Tabelle di calcolo degli assegni integrativi del 31 gennaio e del

5.

febbraio 2013 avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nel conteggio della Cassa non era

intervenuta alcuna correzione.

Gli assicurati avrebbero

così potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo dal 1° agosto 2012 era

loro riconosciuto un assegno integrativo di importo superiore a quello di

diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il corretto

salario percepito dal marito a seguito del relativo aumento di fr. 1'900.--

lordi mensili dall’agosto 2012.

Vista l’entità

dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ritenuto l’aumento

salariale da fr. 3’700.-- a fr. 5'600.--, ai ricorrenti non poteva sfuggire che

questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni

che le spettavano.

Per quanto riguarda i

redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario

possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di

famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle

prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.

Di conseguenza nel caso di

specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale

veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché delle Tabelle di calcolo

del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 avrebbe permesso agli insorgenti di constatare

che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente

percepito dal marito (al riguardo cfr. STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013).

Gli insorgenti avrebbero, perciò,

dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque -

anche nel caso in cui gli stessi le avessero effettivamente inviato senza

indugio la modifica del contratto di lavoro - considerato l’incremento di

salario e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale

circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.

Gli assicurati non hanno

proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere

dunque riconosciuta la loro buona fede.

2.16

Alla luce di quanto sopra

esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti,

primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la

decisione su reclamo della Cassa dell’8 gennaio 2014.

Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

A titolo abbondanziale

giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli

insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un

pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella

decisione su reclamo del 8 gennaio 2014 impugnata (cfr. doc. A1).

Questo tema non è,

comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013

consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1

del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.

2.21

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti