39.2014.10
Negato condono (restituzione AFI - da 3/12 a 2/13). Negata buona fede, poiché non comunicato attività lavorativa della moglie, aumento stipendio del marito, né proprietà immobiliare all'estero
25 febbraio 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.10
rs
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2014 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito la
Cassa), il 26 febbraio 2014 ha emesso una decisione con cui ha ordinato a RI 1
e RI 2 di restituire l’importo di fr. 3'363.-- percepiti a torto a titolo di
assegni integrativi dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto dai documenti consegnati da
questi ultimi al momento dell’inoltro di una nuova domanda di assegni,
nell’aprile 2013, sono emerse delle circostanze non note, e meglio che RI 2 nel
2012 ha conseguito un reddito lavorando presso la __________ -__________, che
nel gennaio 2013 lo stipendio di RI 1 ha beneficiato di un aumento, che in __________
Fatti
i medesimi sono proprietari di un immobile e che __________ dal 1° aprile 2012
viveva nella loro economia domestica (cfr. doc. 15A).
1.2. Con ulteriore decisione del 5
maggio 2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 22 marzo
2014 da RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 16; 17; 18), poiché non poteva essere loro
riconosciuta la buona fede.
In proposito
l’amministrazione ha precisato:
" (…)
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta in quanto non ci avete comunicato tempestivamente l’inizio delle
attività lavorative della sig.ra RI 2, l’aumento dello stipendio del sig. RI 1
a contare dal 1° gennaio 2013, l’acquisto di una proprietà immobiliare in __________
e che dal 1° aprile 2012 il sig. __________ vive c/o la vostra economia
domestica.
(…)” (Doc. 19B)
1.3. A seguito dell’opposizione
dell’assicurato (cfr. doc. 20), la Cassa, il 30 luglio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 3
giugno 2014 (cfr. doc. A1).
In particolare nella
decisione su reclamo è stato osservato che:
" (…)
3. Occorre innanzitutto precisare che,
sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente ed in
grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale od economica, all’ufficio che ha emanato la decisione
(sottolineatura nostra).
Si fa presente che non è stata data alla
Cassa tempestiva comunicazione che durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha
svolto un’attività lavorativa c/o __________, dell’aumento di stipendio del
signor RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013, dell’acquisto di una proprietà
immobiliare in __________ e dell’arrivo del signor __________ nell’economia
domestica dal 1° aprile 2012.
In data 29 maggio 2012 al signor RI 1 è
stata intimata la decisione di accoglimento AFI, con decorrenza dal 1° marzo
2012 al 28 febbraio 2013.
Nella tabella di calcolo allegata alla
decisone sopra citata, era riportato unicamente l’importo percepito dalla
signora RI 2 a titolo di reddito c/o __________, per quanto concerne i dati
relativi alla sostanza immobiliare in __________ gli stessi non figuravano.
La comunicazione relativa ai cambiamenti
subentrati dopo l’inoltro della domanda AFI di data 2 maggio 2012, e più
precisamente l’arrivo del signor __________ nell’economia domestica dei
reclamanti a decorrere dal 1° aprile 2012, risp. l’aumento dello stipendio
mensile del signor RI 1 con effetto 1° gennaio 2013, è giunta alla nostra Cassa
unicamente in sede di domanda di rinnovo delle prestazioni ovvero il 16 aprile
2013.
Inoltre, a seguito di quanto dichiarato dai
reclamanti con lettera 22 marzo 2014 e più precisamente “(…) Per ciò che
concerne __________, ha vissuto due mesi a casa mia (…)”, la Cassa ha
proceduto a contattare - in data 10 luglio 2014 – il controllo abitanti del
Comune di __________, il quale ha dichiarato che il signor __________ risiede
tutt’oggi presso i signori RI 1 e RI 2.
Dalle evenienze riportate risultano
disattesi gli obblighi di informazione, riportati tra l’altro su ogni decisione
emessa, come pure sulla conferma d’inoltro della richiesta di prestazioni Laps.
I signori RI 1 e RI 2 erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento
della situazione economica e personale è da comunicare tempestivamente all’autorità
decisionale competente per il pagamento della prestazione.
Non ottemperando l’obbligo di annunciare
alla Cassa ogni cambiamento riguardante la situazione finanziaria e familiare
allorquando si beneficia di assegni calcolati proprio in base a una lacuna di
reddito (entrate insufficienti), si impedisce all’ufficio competente di verificare
il diritto alle prestazioni sociali.
In simili condizioni, nuovamente la buona
fede dei signori RI 1 e RI 2 – intesa quale presupposto necessario per poter
ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione – deve essere
esclusa.
(…)” (Doc. A10)
1.4. La decisione su reclamo del 30
luglio 2014 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA, facendo valere
quanto segue:
" (…) l’CO 1
elenca le nostre mancanze in fatto di informazioni e non riconoscono la nostra
buona fede. Quindi siamo persone di mala fede, ciò che non è vero.
Sui punti per mancanza d’informazione ci
siamo già espressi nelle nostre osservazioni, in particolare quelle del
22.03.2014 che alleghiamo. Fa pure stato il verbale della Cassa CO 1, dove ci è
stato spiegato il rifiuto. A questo punto potremmo dire che siamo già stati puniti
una volta (alleghiamo pure il verbale).
Non nascondiamo che, a suo tempo, abbiamo
ricevuto una lettera a riguardo dell’obbligo d’informazione. Annuncio pure che
nel 2012 ho avuto un grave incidente che mi ha tenuto lontano per mesi dal
lavoro e non a stipendio completo.
Credo di poter affermare che in questi
momenti il pensiero corre altrove.
Proprietà immobiliare
L’abbiamo comperata il 9 agosto 1999. Si
tratta di una vecchia casa disabitata. A quel tempo non pensavo nemmeno se
saremmo venuti a lavorare in Svizzera. In ogni caso l’immobile è dichiarato e
pago tanto di tasse in Svizzera e in __________. Come vedete non abbiamo nulla
da nascondere.
Caso __________
Per quanto lo riguarda, rimandiamo il tutto
categoricamente al mittente. “A tutt’oggi” come si scrive nella decisione, non
è vero. Lo stesso vive in economia propria in un appartamento della casa __________
di __________, come a dichiarazione del Consiglio __________ di __________, che
alleghiamo. E questo dal 1° luglio 2012.
Ha vissuto da noi quando è arrivato dalla
Svizzera Interna, dove aveva perso il posto di lavoro. Persona a noi conosciuta
anche per un grado di parentela con mia moglie.
In seguito al punto 3 cpv. 5 a riguardo della comunicazione dei cambiamenti, va almeno riconosciuto che è stato fatto e non che
si voleva nascondere il tutto. Questo non è mai stato il nostro principio.
(…)” (Doc. I)
1.5. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 2 ottobre 2014 gli
assicurati si sono nuovamente espressi in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.7. La Cassa, il 10 ottobre 2014, ha indicato che le argomentazioni dei ricorrenti non le permettono di scostarsi dalle sue
conclusioni e ha confermato i contenuti della propria risposta di causa (cfr.
doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti
il condono della restituzione dell'importo di fr. 3’363.-- percepito a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
2.3
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come
segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf,
afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli
e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.4
Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27
Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5
L’art. 30 Laps, afferente
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6
Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS;
VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p.
226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8
Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9.
p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P
4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3
; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9
Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nell'evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, benché fossero a
conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale deve
esserle comunicato senza indugio, non l’hanno informata tempestivamente che
durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha svolto un’attività lavorativa presso la __________,
dell’aumento di stipendio del signor RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013,
dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e dell’arrivo del
signor __________ nell’economia domestica dal 1° aprile (cfr. doc. A1).
Gli insorgenti, per
contro, sostengono la loro buona fede e di non essere persone di mala fede.
Essi hanno osservato, da una parte, di non nascondere di avere ricevuto a suo
tempo una lettera riguardo all’obbligo di informazione. Dall’altra, che nel
2012.
l’assicurato ha subito un grave incidente che l’ha reso inabile al lavoro
per mesi e che in quei momenti il pensiero era altrove.
I ricorrenti hanno poi
evidenziato, in relazione alla proprietà immobiliare in Portogallo, di avere
acquistato il 9 agosto 1999 una vecchia casa disabitata e di pagare
sull’immobile le imposte sia in Svizzera che in Portogallo.
Essi hanno, inoltre,
affermato che __________ dal 1° luglio 2012 vive in un’economia domestica
propria, più precisamente in un appartamento della __________. In proposito
essi hanno allegato al ricorso una dichiarazione del __________ di __________.
Gli assicurati hanno,
infine, rilevato che la comunicazione dei fatti in questione ha comunque avuto
luogo e che non volevano nascondere alcunché (cfr. doc. I; V).
2.11
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti in
particolare, da una parte, hanno contestato il fatto che la Cassa abbia
considerato che __________ dall’aprile 2012 vive nella loro economia domestica.
Essi, al riguardo, hanno precisato, allegando una dichiarazione del 19 agosto
2014.
del __________ di __________ che __________ avrebbe al contrario una
propria abitazione presso la __________ di __________ (cfr. doc. I; A4).
Dall’altra, hanno chiesto
di ridurre la somma da rimborsare alla Cassa (cfr. doc. I pag. 2).
L’obiezione formulata
dagli assicurati circa il luogo dove abita __________ è irrilevante ai fini
della soluzione della presente vertenza, come pure risulta irricevibile la domanda
di ridurre l’importo da restituire (cfr. doc. I; A4).
Infatti il principio del
rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come
pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di
restituzione. E’ in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che
viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio concernenti i redditi e
le spese) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima
infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2
del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009;
STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In concreto nell’ordine di
restituzione del 26 febbraio 2014 (cfr. doc. 15A) la Cassa ha precisato di
avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando le entrate
della moglie relative alla propria attività svolta nel 2012 presso la __________,
l’aumento dello stipendio del marito da gennaio 2013, la proprietà immobiliare
acquistata in __________ e il fatto che dal mese di aprile 2012 __________
viveva presso la loro economia domestica. Quest’ultima circostanza ha implicato
una diminuzione della spesa per l’alloggio computabile per l’unità di
riferimento degli insorgenti composta di due adulti e di due figli minorenni,
in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 Laps ai sensi del quale se una
persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi
membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al
convivente (cfr. doc. 11B; 4D; STCA 39.2014.4 del 14 gennaio 2015).
La decisione del 26
febbraio 2014 è rimasta incontestata (cfr. doc. 16; 17; 18).
Ne discende che gli
assicurati non hanno censurato tramite un reclamo interposto alla Cassa
l’ammontare da restituire di fr. 3'363.-- conteggiato da quest’ultima alla luce
degli elementi di fatto emersi in occasione dell’inoltro della nuova domanda di
assegni integrativi nell’aprile 2013.
Eventuali censure circa
l’importo tenuto conto dalla Cassa a titolo di spesa per l’alloggio nei nuovi
conteggi, come pure in relazione ad altre voci dei calcoli, andavano sollevate inoltrando
reclamo all’amministrazione contro l’ordine di restituzione del 26 febbraio
2014.
2.12
Il TCA ritiene, inoltre, utile
ribadire che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di
cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,
enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a
notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per
l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1
).
2.13
In concreto giova evidenziare
che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo marzo
2012.
– febbraio 2013 emessa a favore degli insorgenti il 29 maggio 2012 è stato
espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato
immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in
particolare, la variazione dell’unità di riferimento, l’inizio o la cessazione
di un’attività lucrativa, nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della
sostanza (cfr. doc. 1A).
Pertanto, gli assicurati,
dopo aver ricevuto la decisione del 29 maggio 2012 relativa agli assegni
integrativi e averla letta accuratamente, potevano e dovevano essere al
corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72
Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto
all’assegno.
Come visto, sul
provvedimento in questione è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività
lucrativa, nonché l’aumento del reddito o della sostanza, come pure una
modifica dell’unità di riferimento devono essere comunicati.
2.14
Dalle carte processuali
risulta che gli assicurati non hanno tempestivamente informato la
Cassa che durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha svolto
un’attività lavorativa presso la __________ percependo nel 2012 fr. 1’013.--
(cfr. doc. 9C), dell’aumento di stipendio del signor RI 1 a contare dal 1°
gennaio 2013 da fr. 5’128.-- lordi al mese a fr. 5'154.-- lordi mensili (cfr.
doc. 9A; 9B; 10A), dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ del
valore di fr. 100'000.-- (cfr. doc. 10H) e dell’arrivo del signor __________
nell’economia domestica dal 1° aprile 2012 (cfr. doc. 10N; 10M; 22), bensì
unicamente in occasione dell’inoltro di una nuova domanda di assegni
integrativi nell’aprile 2013 (cfr. doc. A1; 10; 8).
I ricorrenti stessi hanno
del resto riconosciuto di non aver comunicato questi fatti senza indugio,
indicando, in relazione a quanto asserito dall’amministrazione circa il fatto
che l’informazione è avvenuta soltanto il 16 aprile 2013 (cfr. doc. A1 pag. 3),
che l’avviso ha comunque avuto luogo e che non volevano nascondere alcunché
(cfr. doc. I).
Per quanto
attiene al fatto che gli assicurati hanno affermato che in ogni caso la
proprietà immobiliare acquistata in __________ è dichiarata all’autorità
fiscale svizzera e pagano le relative imposte (cfr. doc. I), va segnalato che
non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare
vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è
stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un
ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi
per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).
Il TFA nel caso appena
citato, ha, in particolare, osservato che l’autorità cantonale aveva
giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai
responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato
ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2013.7
del 11 novembre 2013.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave,
per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato
annuncio dell’esercizio nel 2012 di un’attività lavorativa presso la __________
da parte della moglie, dell’aumento di stipendio del marito a contare dal 1°
gennaio 2013, dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e
dell’arrivo del signor __________ nella loro economia domestica dal 1° aprile 2012.
L’infortunio subito dal
ricorrente nel 2011 (cfr. doc. 3A) non permette del resto di
sovvertire le conclusioni a cui è giunta questa Corte.
In effetti è
vero che il medesimo ha asserito di essere stato nel 2012, a causa del sinistro, inabile al lavoro e con la testa altrove rispetto alle procedure
amministrative (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
È
altrettanto vero, tuttavia, che agli atti non risulta alcuna certificazione
medica secondo cui nel 2012, fino all’aprile 2013, lo stato di salute
dell’assicurato fosse tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi
obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua
capacità di discernimento (al riguardo cfr.8C_865/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 6.5.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4
del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).
Nemmeno l’insorgente ha
peraltro fatto valere che la sua capacità di discernimento fosse compromessa.
2.15
I ricorrenti, nel ricorso,
hanno chiesto di essere sentiti (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del
18.
marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, gli insorgenti non
hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né
una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma hanno semplicemente chiesto di essere sentiti (cfr.
doc. I).
Del resto, la
documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio
giudizio, di modo che l’audizione degli assicurati si rivela superflua.
2.16
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su
reclamo del 30 luglio 2014 emessa dalla Cassa.
A titolo abbondanziale
giova osservare che, benché una riduzione dell’importo chiesto in restituzione
(cfr. doc. I) non sia possibile, da un lato, poiché - come visto sopra (cfr.
consid. 2.11.) - tale somma e le relative voci dei nuovi calcoli degli assegni
integrativi avrebbero dovuto essere semmai censurate impugnando con reclamo
l’ordine di restituzione del 26 febbraio 2014 che è per contro cresciuto
incontestato in giudicato, dall’altro, in quanto, non potendo riconoscere la
buona fede degli assicurati, il condono va escluso integralmente, un'eventuale
soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può invece essere
concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale,
come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione di diniego del
condono del 5 maggio 2014 (cfr. doc. 19B).
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013
consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.
2.21
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti