39.2014.11
Negato condono della restituzione degli AFI percepiti nel 2012. La buona fede va negata poiché l'ass. non ha comunicato tempestivamente che riceveva dall'ex marito assegni di fr. 200.-- per ciascuno d
28 gennaio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.11
rs
Lugano
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 luglio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito la
Cassa), con decisione del 23 settembre 2013, ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 4’800.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 9).
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto da una comunicazione
telefonica del 14 dicembre 2012 e dalla documentazione pervenutale il 14 marzo
e il 6 maggio 2013 è emerso che dal gennaio 2012 a favore dei due figli di RI 1 è stato riconosciuto il diritto all’assegno per figli di fr.
200.-- mensili ciascuno per un importo complessivo fr. 400.-- al mese, non
tenuto in considerazione nei conteggi iniziali (cfr. doc. 9).
1.2. Con scritti del 2 dicembre
2013 (cfr. doc. 11) e del 21 marzo 2014 (cfr. doc. 14) l’assicurata ha fatto
richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, facendo
valere, da una parte, una situazione finanziaria difficile con spese superiori
alle entrate, dall’altra, di essere in totale buona fede, non avendo mai
nascosto nulla per impedire un calcolo corretto delle prestazioni.
1.3. Con decisione del 9 aprile
2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurata, poiché, non avendo
tempestivamente comunicato il riconoscimento a far tempo dal 1° gennaio 2012
degli assegni a favore dei suoi figli, non può essere ammessa la sua buona fede
(cfr. doc. 14).
1.4. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 (cfr. doc. 16), la Cassa, il 9 luglio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L'amministrazione ha
riconfermato che all’assicurata va negata la buona fede, poiché, da un lato,
sulle decisioni relative agli assegni integrativi è menzionato chiaramente l’obbligo
di annunciare immediatamente all’ufficio che ha emanato la decisione ogni
cambiamento della situazione personale o economica dei membri dell’unità di
riferimento indicati nelle tabelle di calcolo.
Dall’altro, la medesima
non ha comunicato il versamento dell’assegno per figli di fr. 200.-- al mese
sia per __________ che per __________ (cfr. doc. A).
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 9 luglio 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale chiede di annullare il provvedimento menzionato e di accordarle
il condono della somma di fr. 4'800.--.
L’insorgente a sostegno
della propria pretesa ricorsuale ha addotto segnatamente:
" (…) come
ho già tentato di spiegare in occasione del reclamo inoltrato contro la decisione
del 9 aprile 2014, di aver percepito gli AFI in totale buona fede. Io mi sono
accorta che il mio ex marito mi versava gli assegni solo in occasione della
revisione dell’assegno integrativo. Solo in questa circostanza mi è stato
spiegato che il mio ex marito versava Fr. 400.- per i nostri figli.
Certo l’estratto del mio conto postale,
come viene indicato nella decisione qui avversata, riporta la dicitura
“Alimenti + assegni __________ e __________”, ma io non vi ho mai prestato
particolare attenzione. Sinceramente non avevo capito che sotto quella dicitura
vi fossero gli assegni per i figli che versava il mio ex marito. In questo
senso mi ritengo in totale buona fede.
D’altra parte ho fornito io la
documentazione che ha poi permesso di individuare una percezione indebita degli
AFI, senza sottrarmi al mio dovere di collaborare.
Forse la mia condotta può essere definita
ingenua o mi si può forse rimproverare di aver agito con negligenza. Ma non ho
inteso frodare lo Stato, non ho mai inteso rubare soldi che non erano miei.
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del 19
settembre 2014 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie
conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
1.7. L’assicurata, il 6 ottobre 2014, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, confermandosi nelle
considerazioni e conclusioni già avanzate in sede di ricorso (cfr. doc. V).
1.8. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della
restituzione dell'importo di fr. 4’800.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
2.3. L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come
segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf,
afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli
e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27
Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30 Laps, afferente
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato
era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il
problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p.
125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79
OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente
l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento
doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P
4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché quest’ultima non
Considerandi
l’avrebbe informata tempestivamente del versamento nel 2012 da parte dell’ex
marito dell’assegno per figli di fr. 200.-- al mese per ciascuno dei suoi due
figli __________ e __________ (cfr. doc. A; III).
L’insorgente, per contro,
sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al
riguardo la medesima ha asserito di essersi accorta che il suo ex marito le
versava gli assegni per figli solo in occasione della revisione dell’assegno
integrativo. L’assicurata ha, inoltre, indicato di non avere mai prestato
particolare attenzione alla dicitura “Alimenti + assegni __________ e __________”
risultante negli estratti del suo conto postale e di non aver capito che la
stessa si riferisse agli assegni per i figli che versava l’ex marito.
La ricorrente ha
sottolineato di essere stata lei, del resto, a fornire all’amministrazione la
documentazione necessaria per individuare l’indebito.
Infine l’assicurata ha
affermato di non avere voluto frodare lo Stato, né rubare denaro non suo (cfr.
doc. I).
2.11
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e
applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1
).
2.12
In concreto giova, inoltre,
evidenziare che nella decisione del 16 febbraio 2011 con cui all’assicurata è
stato accordato un assegno integrativo di fr. 1'686.-- al mese per il periodo
dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2012 è stato espressamente indicato
l’obbligo di annunciare immediatamente ogni cambiamento della situazione
personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, in particolare
l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.; cfr. doc. 1a).
Tale indicazione risulta
pure nella decisione del 13 febbraio 2012 valida dal 1° febbraio 2012 al 31
gennaio 2013 con cui alla ricorrente è stato nuovamente riconosciuto il diritto
a un assegno integrativo di fr. 1'519.-- mensili (cfr. doc. 4a).
Pertanto, l’assicurata,
dopo aver ricevuto la decisione del 16 febbraio 2011, rispettivamente la decisione
13.
febbraio 2012 relative agli assegni integrativi e averle lette
accuratamente, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni
cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, sui
provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere
comunicato.
L’insorgente, tuttavia,
non ha avvisato senza indugio l’amministrazione del fatto che l’ex marito, __________,
da cui è divorziata dal marzo 2010 (cfr. doc. 3a-3g), nel 2012 le versava gli
assegni per i figli __________ e __________ per complessivi fr. 400.-- al mese.
Tale circostanza non è
peraltro stata contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I p.to 1).
2.13
RI 1 ha giustificato il
mancato annuncio delle entrate relative agli assegni per figli del 2012 asserendo
di essersi accorta che il suo ex marito le versava gli assegni per figli solo
in occasione della revisione dell’assegno integrativo. L’assicurata ha precisato
di non avere mai prestato particolare attenzione alla dicitura “Alimenti +
assegni __________ e __________” risultante negli estratti del suo conto
postale e di non aver capito che la stessa si riferisse agli assegni per i
figli che versava l’ex marito (cfr. doc. I).
In proposito va osservato
che l’insorgente, nel reclamo interposto contro la decisione di diniego del
condono del 9 aprile 2014, ha sì indicato di aver compreso solo quando ha
ricevuto la decisione che teneva conto della somma di fr. 400.-- che l’ex
marito le versava tale importo a titolo di assegni per i figli.
La stessa, però, ha pure
affermato che:
" (…)
In effetti in un primo tempo pensavo che si
trattasse di un aspetto legato alla rendita di invalidità che percepiva mio
marito. Solo con le successive verifiche e in seguito alla nuova decisione ho
in effetti appreso che il mio ex marito stava versando anche gli assegni di
base per i figli.
(…)” (Doc. 16a)
Dal fatto che l’assicurata
abbia pensato in un primo tempo che la somma di fr. 400.-- concernesse
l’assicurazione invalidità risulta in ogni caso che la medesima era consapevole
del versamento mensile di tale importo sul suo conto.
In simili condizioni,
l’insorgente, indipendentemente da ciò che credesse inizialmente riguardo
all’origine di questo ammontare (connesso alla rendita invalidità o agli assegni
per i figli), visto che si trattava di una somma di denaro corrisposta sul suo
conto postale a suo favore, oltretutto in modo regolare (cfr. doc. 8g – 8bc) in
aggiunta agli alimenti per i due figli e quindi implicante a un aumento delle
entrate, avrebbe dovuto comunque comunicare senza indugio alla Cassa di
percepire fr. 400.—al mese dall’ex marito.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dall’assicurata configura una negligenza grave, per cui
l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio
del versamento a suo favore degli assegni per figli per il 2012 (cfr. consid.
2.8
).
Per quanto attiene all’asserzione
della ricorrente secondo cui non ha mai inteso frodare lo Stato, né ha mai
avuto intenzione di rubare denaro non suo (cfr. doc. I), giova, infine,
segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento
doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.;
STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid.
2.15
; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013 consid. 2.14.).
2.14
Alla luce di quanto sopra
esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dell’assicurata,
primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione
su reclamo della Cassa del 9 luglio 2014.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.6.).
A titolo abbondanziale
giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente
deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento
rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione su
reclamo del 9 luglio 2014 impugnata (cfr. doc. A).
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013
consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.
2.21
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti