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Decisione

39.2014.11

Negato condono della restituzione degli AFI percepiti nel 2012. La buona fede va negata poiché l'ass. non ha comunicato tempestivamente che riceveva dall'ex marito assegni di fr. 200.-- per ciascuno d

28 gennaio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,

l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p.

125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000).

Il principio della

restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79

OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente

l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22;

Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento

doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P

4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché quest’ultima non

Considerandi

l’avrebbe informata tempestivamente del versamento nel 2012 da parte dell’ex

marito dell’assegno per figli di fr. 200.-- al mese per ciascuno dei suoi due

figli __________ e __________ (cfr. doc. A; III).

L’insorgente, per contro,

sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al

riguardo la medesima ha asserito di essersi accorta che il suo ex marito le

versava gli assegni per figli solo in occasione della revisione dell’assegno

integrativo. L’assicurata ha, inoltre, indicato di non avere mai prestato

particolare attenzione alla dicitura “Alimenti + assegni __________ e __________”

risultante negli estratti del suo conto postale e di non aver capito che la

stessa si riferisse agli assegni per i figli che versava l’ex marito.

La ricorrente ha

sottolineato di essere stata lei, del resto, a fornire all’amministrazione la

documentazione necessaria per individuare l’indebito.

Infine l’assicurata ha

affermato di non avere voluto frodare lo Stato, né rubare denaro non suo (cfr.

doc. I).

2.11

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e

applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure

una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1

).

2.12

In concreto giova, inoltre,

evidenziare che nella decisione del 16 febbraio 2011 con cui all’assicurata è

stato accordato un assegno integrativo di fr. 1'686.-- al mese per il periodo

dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2012 è stato espressamente indicato

l’obbligo di annunciare immediatamente ogni cambiamento della situazione

personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, in particolare

l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità,

donazioni, rendite, pensioni, ecc.; cfr. doc. 1a).

Tale indicazione risulta

pure nella decisione del 13 febbraio 2012 valida dal 1° febbraio 2012 al 31

gennaio 2013 con cui alla ricorrente è stato nuovamente riconosciuto il diritto

a un assegno integrativo di fr. 1'519.-- mensili (cfr. doc. 4a).

Pertanto, l’assicurata,

dopo aver ricevuto la decisione del 16 febbraio 2011, rispettivamente la decisione

13.

febbraio 2012 relative agli assegni integrativi e averle lette

accuratamente, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni

cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere

comunicato.

L’insorgente, tuttavia,

non ha avvisato senza indugio l’amministrazione del fatto che l’ex marito, __________,

da cui è divorziata dal marzo 2010 (cfr. doc. 3a-3g), nel 2012 le versava gli

assegni per i figli __________ e __________ per complessivi fr. 400.-- al mese.

Tale circostanza non è

peraltro stata contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I p.to 1).

2.13

RI 1 ha giustificato il

mancato annuncio delle entrate relative agli assegni per figli del 2012 asserendo

di essersi accorta che il suo ex marito le versava gli assegni per figli solo

in occasione della revisione dell’assegno integrativo. L’assicurata ha precisato

di non avere mai prestato particolare attenzione alla dicitura “Alimenti +

assegni __________ e __________” risultante negli estratti del suo conto

postale e di non aver capito che la stessa si riferisse agli assegni per i

figli che versava l’ex marito (cfr. doc. I).

In proposito va osservato

che l’insorgente, nel reclamo interposto contro la decisione di diniego del

condono del 9 aprile 2014, ha sì indicato di aver compreso solo quando ha

ricevuto la decisione che teneva conto della somma di fr. 400.-- che l’ex

marito le versava tale importo a titolo di assegni per i figli.

La stessa, però, ha pure

affermato che:

" (…)

In effetti in un primo tempo pensavo che si

trattasse di un aspetto legato alla rendita di invalidità che percepiva mio

marito. Solo con le successive verifiche e in seguito alla nuova decisione ho

in effetti appreso che il mio ex marito stava versando anche gli assegni di

base per i figli.

(…)” (Doc. 16a)

Dal fatto che l’assicurata

abbia pensato in un primo tempo che la somma di fr. 400.-- concernesse

l’assicurazione invalidità risulta in ogni caso che la medesima era consapevole

del versamento mensile di tale importo sul suo conto.

In simili condizioni,

l’insorgente, indipendentemente da ciò che credesse inizialmente riguardo

all’origine di questo ammontare (connesso alla rendita invalidità o agli assegni

per i figli), visto che si trattava di una somma di denaro corrisposta sul suo

conto postale a suo favore, oltretutto in modo regolare (cfr. doc. 8g – 8bc) in

aggiunta agli alimenti per i due figli e quindi implicante a un aumento delle

entrate, avrebbe dovuto comunque comunicare senza indugio alla Cassa di

percepire fr. 400.—al mese dall’ex marito.

A mente di questa Corte la

violazione commessa dall’assicurata configura una negligenza grave, per cui

l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio

del versamento a suo favore degli assegni per figli per il 2012 (cfr. consid.

2.8

).

Per quanto attiene all’asserzione

della ricorrente secondo cui non ha mai inteso frodare lo Stato, né ha mai

avuto intenzione di rubare denaro non suo (cfr. doc. I), giova, infine,

segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento

doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.;

STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid.

2.15

; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013 consid. 2.14.).

2.14

Alla luce di quanto sopra

esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dell’assicurata,

primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione

su reclamo della Cassa del 9 luglio 2014.

Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

A titolo abbondanziale

giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente

deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento

rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione su

reclamo del 9 luglio 2014 impugnata (cfr. doc. A).

Questo tema non è,

comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013

consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1

del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.

2.21

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti