39.2014.2
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10 settembre 2014Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.2
DC/sc
Lugano
10 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25
febbraio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del
27 gennaio 2014 emanata da
Cassa cantonale per gli
assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di
famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 luglio 2011 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in
seguito: la Cassa) ha riconosciuto a RI 1 il diritto agli assegni di
formazione, a favore del figlio __________, nato il __________ 1993, per il
periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012 (termine del ciclo di studi
presso il Liceo cantonale di __________o).
Il 16
maggio 2013 RI 1 ha chiesto retroattivamente il diritto agli assegni familiari
dal 1° luglio 2012.
1.2. Con
decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 la Cassa ha confermato la
decisione del 12 giugno 2013 con la quale ha nuovamente riconosciuto il diritto
agli assegni di famiglia dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013.
Per il
periodo dal 1° luglio 2012 al 30 aprile 2013,
l'amministrazione non ha riconosciuto all'assicurato il diritto agli assegni
in quanto la formazione è stata interrotta per un periodo superiore ai cinque
mesi per svolgere il servizio militare.
Al
riguardo la Cassa ha in particolare rilevato:
"
(…) Nella presente fattispecie __________ termina il liceo a luglio 2012
(maturità), nei quattro mesi successivi egli non riprende i propri studi, ma il
29 ottobre 2012, inizia la Scuola reclute (SR) che terminerà il 5 aprile 2013.
La formazione di __________ è quindi
interrotta per oltre nove mesi ossia molto di più di quanto previsto dall'art.
49ter OAVS che non permette il cumulo dei periodi previsti al capoverso 3
lettere a. e b.
Già solo per questo, il diritto agli
assegni di formazione per il periodo luglio 2012 – aprile 2013 è
stato/dev'essere negato dalla Cassa.
3.
Il signor RI 1 sostiene che il servizio
miliare in Svizzera è obbligatorio.
Il servizio militare è obbligatorio,
tuttavia il periodo nel quale prestare servizio può essere scelto dalla futura
recluta. Infatti, il periodo compreso tra maturità e l'inizio degli studi
universitari non è sufficiente per assolvere alla Scuola reclute senza
sovrapposizioni di
scadenze. In casi debitamente motivati,
p.es. causa studi come nel nostro caso, l'interessato può scegliere il
frazionamento della Scuola reclute. Il militare (recluta, come in casu)
può interrompere una volta la Scuola reclute e assolverla quindi in due
periodi.
Così facendo non si interrompe la
formazione ed il termine di cui all'art. 49ter cpv. 3 lett. b. è
rispettato.
Le vacanze tra la maturità e l'inizio
dell'Università non sono un diritto assoluto. Se __________ ha deciso di
godersele e di fare solo in autunno la Scuola reclute è stata una sua scelta,
ma la legge rispettivamente l'ordinanza federale (e le relative direttive)
prevedono chiaramente altro.
Quindi, contrariamente a quanto afferma
l'opponente, in primo luogo le direttive DR e DAFam sono conformi ai succitati
articoli di legge e dell'ordinanza federali in vigore dal 1° gennaio 2011.
In secondo luogo, il testo della marg.
3371 DR non è contraddittorio e può/deve essere messo in pratica scegliendo il
frazionamento della Scuola reclute. A questo proposito è bene far osservare che
entrando nel sito dell'Università di __________ si trova la pagina dedicata al
coordinamento tra il servizio militare e gli studi universitari.
Senza interrompere la formazione ai
sensi dell'art. 49ter OAVS, __________ avrebbe potuto chiedere il
frazionamento del servizio militare prestandone una prima parte nell'estate
2012 e rimandandone l'altra parte nell'anno successivo conciliando così studi e
servizio militare senza interrompere la formazione e continuando a beneficiare
degli assegni di formazione.
La Cassa ribadisce quindi di aver
correttamente negato gli assegni di formazione nel periodo da luglio 2012 ad
aprile 2013. Posizione che deve necessariamente mantenere, alla luce di quanto
precede, anche in questa decisione. (…)" (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede il versamento degli assegni di formazione anche nel periodo dal 1°
luglio 2012 al 30 aprile 2013 sostenendo che il figlio __________ ha dovuto
obbligatoriamente svolgere il servizio militare.
Egli
ritiene che i motivi previsti all'art. 49ter cpv. 3 per ritenere non
interrotta la formazione possono essere cumulati e che le direttive dell'UFAS
creano una inaccettabile disuguaglianza di trattamento. Al riguardo egli si è
così espresso:
"
(…) Contrariamente a quanto sostiene la Cassa, l'articolo in questione
si limita ad elencare i casi in cui la formazione non è considerata
un'interruzione, senza precisare che non è possibile un cumulo di questi
periodi (se questa fosse stata la volontà del Consiglio federale, l'avrebbe
specificato).
Inoltre, e qui mi riferisco alla
lettera b, non viene neppure specificato quando ed in che modo il servizio
militare o civile deve essere prestato; ci si limita ad indicare la durata massima
ammessa di cinque mesi.
Le Direttive sulle rendite (DR) emesse
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), a seguito
dell'entrata in vigore dei summenzionati articoli OAVS, creano invece una chiara
ed inaccettabile disparità di trattamento.
A mio modo di vedere, la marginale 3371
delle DR non riflette quanto previsto dalla legge e, così come interpretata
dall'UFAS, non potrà praticamente mai essere applicata.
La prima frase riprende in sostanza
quanto indicato nella legge e cioè che se un giovane, tra due fasi di formazione,
presta servizio militare o civile è ritenuto in formazione a condizione che
l'interruzione degli studi non superi i cinque mesi.
La seconda frase viene invece aggiunta
dall'UFAS, senza tuttavia trovare legittimazione nél testo di legge. Dove sta
scritto infatti che la scuola reclute deve essere svolta in un periodo senza
lezioni? Avrebbe un senso, se ciò fosse possibile; se ci fosse cioè la possibilità
di assolvere la scuola reclute nel periodo tra la maturità e l'inizio degli
studi universitari senza sovrapposizioni di scadenze. Ma così non è, almeno
fino ad oggi. Da quando sono stati introdotti i nuovi modelli di formazione e
d'istruzione, rispettivamente nel ciclo di studi e nel servizio militare, la
relativa coordinazione è diventata praticamente impossibile. In questo lasso di
tempo, se un giovane fa la scuola reclute, non potrà iscriversi all'università;
viceversa, se si iscrive all'università, non potrà svolgere la scuola reclute ...
che però è obbligatoria!
Nel suo commentario alle modifiche dell'art.
49ter OAVS, l'UFAS lascia inoltre intendere che il riconoscimento
del diritto all'assegno di formazione è dato unicamente nel caso in cui la scuola
reclute venga frazionata (possibilità tra l'altro teorica, ma per niente
evidente dal
lato pratico). Tale condizione, voluta
dall'UFAS, non è però contemplata dalla legge ed è stata deplorata anche dal
Tribunale federale.
A dimostrazione del fatto che una
situazione del genere rappresenta un serio problema per i giovani in
formazione, vi sono i vari postulati e/o mozioni presentati in Parlamento (vedi
per esempio allegato 3), che invitano il Consiglio federale a porvi rimedio,
trovando una soluzione favorevole agli studenti.
Dagli atti parlamentari si evince che
anche il Consiglio federale è ora consapevole di tale problematica e perciò
escludo che le sue intenzioni, al momento dell'introduzione dei citati nuovi
articoli dell'OAVS, erano quelle di voler penalizzare i giovani obbligati a
prestare servizio militare, altrimenti
avrebbe formulato gli articoli in modo differente. (…)" (Doc. I, pag. 2-3)
A
proposito del caso di suo figlio __________ l'assicurato ha rilevato:
"
(…) Per quanto riguarda le considerazioni della Cassa, in merito al caso
specifico di mio figlio, mi permetto di osservare quanto segue.
Nessuno può negare che il servizio
militare, per i cittadini di sesso maschile, è obbligatorio (è un dovere). Che
poi si possa scegliere liberamente il periodo nel quale prestare servizio, non
è invece assolutamente scontato (essendo appunto un obbligo, bisogna sottostare
alla volontà altrui). Sulla carta ed a parole è sicuramente possibile, ma in
pratica è tutto da dimostrare; purtroppo ne so qualcosa (a differenza di chi fa
certe, esternazioni senza averlo provato in prima persona), in quanto l'ho vissuto
sulla mia pelle... !
Ammettendo comunque che ci sia tale
possibilità di scelta, il fatto che tutti (anche la Cassa) confermano che il
periodo compreso fra l'ottenimento della maturità e l'inizio della formazione
universitaria non è sufficiente per assolvere la scuola reclute e considerato
come non ci sia l'obbligo di frazionare la stessa, sta a dimostrare che non è
rilevante quando un giovane presta
servizio; l'importante è che il servizio non duri più di cinque mesi (come
previsto appunto dall'art. 49ter OAVS).
In merito al frazionamento della scuola
reclute (possibilità tra l'altro non ben vista dalle autorità militari e che in
pratica viene concessa solo in casi eccezionali), faccio notare che tale
soluzione non risolve comunque il problema della sovrapposizione del militare con
lo studio, in quanto il secondo anno coincide con i primi esami all'università,
creando così notevoli difficoltà allo studente per la preparazione ed il
superamento di quest'ultimi.
Ad ogni buon conto, sono dell'avviso
che il testo della marginale 3371 delle DR sia contraddittorio. La Cassa
sostiene che la marginale può/deve essere messa in pratica scegliendo il
frazionamento della scuola reclute; ma allora, visto che non è possibile, perché
si dice espressamente che può trattarsi anche di una scuola reclute di 18/21
settimane, se svolta in un periodo
senza lezioni (e si fa specificatamente l'esempio del periodo tra la maturità e
l'inizio degli studi universitari)? Non vedo lo scopo di aggiungere un simile
commento se poi in pratica, è una cosa impossibile da attuare.
A far testo non dovrebbero quindi
essere le DR, ma bensì l'art. 49ter OAVS che pone quale unica
limitazione la durata di 5 mesi del servizio militare; al contrario non dice
quando (se in un periodo libero da corsi o meno) e come (frazionata o meno)
deve essere assolta la
scuola reclute.
L'osservazione che più delle altre
ritengo fuori luogo è quella sul diritto alle vacanze tra la maturità e
l'inizio dell'università. Forse chi scrive certe cose non ha provato a passare cinque
mesi in grigio-verde, per di più in inverno. Sono convinto che, dopo
un'esperienza
del genere, le vacanze diventerebbero
un diritto sacrosanto ...
In ogni caso posso assicurare che mio
figlio non se le è affatto godute! Infatti i quattro mesi prima di entrare in
servizio li ha passati a perfezionare le sue conoscenze linguistiche (indispensabili
sia per i suoi studi che per la sua futura professione), facendo piccoli lavoretti
rimunerati con il solo vitto e alloggio.
Finita poi la scuola reclute è andato
subito a __________ a cercarsi un alloggio (che non è così semplice come dirlo)
e poi ha iniziato subito una scuola di francese (fondamentale per potersi
iscrivere all'università).
Che non trovo giusto (e questa non mi
si può dire che non è una disparità di trattamento!) è che invece tanti
altri giovani, non tenuti ad effettuare la scuola reclute e che si godono davvero
le vacanze, non perdono il diritto all'assegno familiare!
Da non dimenticare che se mio figlio
dovesse finire gli studi dopo i 25 anni a causa della scuola reclute che gli ha
precluso la possibilità di iscriversi normalmente all'università, verrei
penalizzato per la seconda volta, in quanto (per legge) dopo il 25° anno di età
non
si ha più diritto all'assegno di
formazione.
Faccio pure presente che mio figlio non
ha scelto liberamente quando e dove essere arruolato (era una delle ultime
possibilità rimaste...). Sottolineo per di più che, al momento del
reclutamento, ha chiesto chiarimenti su come coordinare il servizio militare e
gli studi (era già al corrente di tale possibilità anche senza entrare nel sito
dell'Università di __________ come osservato dalla Cassa).
La risposta ed il "consiglio"
(che poteva anche essere sensato) sono stati: "Non frazionare la scuola
reclute che non serve a niente se non a complicare le cose. Ti arruoliamo a __________
dove c'è ancora un posto che fa per te, così impari il francese che ti serve
per l'università.
Finisci la scuola reclute e ti iscrivi
ad un corso di perfezionamento di francese e poi continui gli studi
all'università".
Come detto, il consiglio sembrava
sensato, peccato che poi, una volta a __________, è stato messo in una
compagnia di svizzeri tedeschi...!!!
Ci tengo infine a sottolineare che
nessuno ha attirato la sua attenzione sulle reali conseguenze finanziarie
(mancato riconoscimento degli assegni di formazione) dovute al servizio
militare.
Se effettivamente le conseguenze sono
quelle ora prospettate dalla Cassa, ciò che più mi stupisce è che nessuno
faccia qualcosa per evitare dei malintesi. Perché la Cassa (che è la diretta
interessata) non rende chiaramente attenti a cosa si va incontro in situazioni
del
genere (prima che si verificano! (…)"
(Doc. I, pag. 3-4)
In
conclusione egli ha ribadito la richiesta di assegno di formazione dal 1°
luglio 2012 al 30 aprile 2013. In subordine egli ha postulato il riconoscimento
di tale diritto almeno dal 1° luglio al 30 agosto 2012 sulla base della STF
8C_690/2011 dal 16 luglio 2012:
"
(…) La mia prima domanda (rimasta senza risposta da parte della
Cassa) era a sapere per quale motivo
nel caso di mio figlio l'interruzione della formazione è stata considerata al
30.6 e non al 31.8; l'anno scolastico finisce dopo le vacanze estive (tanto è
vero che il rapporto d'impiego dei docenti cessa il 31.8 e non il 30.6.). Solo
per questo motivo, ritengo che, come nel caso della sentenza in
questione, mi si possa riconoscere
almeno il diritto agli assegni di formazione per i mesi di luglio e agosto
2012. Se così non fosse, contrariamente a chi ha figli non tenuti a fare la
scuola reclute, non potrei mai beneficiare di questi mesi di "vacanze
estive" di mio figlio (che in realtà come già detto non lo sono state);
questa sarebbe una grande disparità di trattamento!" (Doc. I, pag.
5)
1.4. Nella
sua risposta del 18 marzo 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso
confermando quanto esposto nella decisione su opposizione e, a proposito della
conclusione a titolo subordinato, rileva:
"
(…) Il diritto agli assegni familiari durante le vacanze non sussiste
dunque di principio, bensì è esplicitamente subordinato alle due condizioni
cumulative: che l'interruzione della formazione non superi i quattro mesi e che
vi sia un'immediata prosecuzione della stessa dopo l'interruzione;
diversamente, la formazione è considerata interrotta,
rispettivamente conclusa ed in tal caso
il diritto alle prestazioni si estingue alla data dell'interruzione
rispettivamente della conclusione.
In ogni caso, come visto, nessuna delle
norme applicabili per il riconoscimento dell'assegno di formazione si riferisce
"all'anno scolastico" ed alla durata dello stesso come menzionato dal
signor __________ nella sua rivendicazione.
Nel caso concreto, il signor __________
medesimo con corrispondenza 16 maggio 2013 all'indirizzo della Cassa (Doc. 3)
ha affermato, testualmente: "... mio figlio __________ ha terminato il
liceo nel corso del mese di giugno 2012 ...".
Di conseguenza, avuto riguardo al fatto
che per la Cassa il periodo di interruzione della formazione assolta da __________,
ha superato i cinque mesi previsti dall'art. 49ter cpv. 3 lett. a.
OAVS - motivo per cui ha rifiutato il diritto all'assegno di formazione durante
il periodo dal 01.07.2012 al 30.04.2013 - la stessa ritiene che non sussistano
le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni durante il periodo dal
01.07.2012 al 31.08.2012." (Doc. III)
1.5. Il 28
marzo 2014 il ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…) Sottolineo unicamente ancora una volta che l'art. 49ter cpv. 3 OAVS,
così come formulato, si limita ad elencare i casi in cui la formazione non è
considerata interrotta, senza precisare tuttavia che non è possibile un cumulo
di questi periodi.
Non vedo inoltre cosa voglia dimostrare
la Cassa con la prima frase scritta a pagina tre; infatti non ho mai detto che
mio figlio ha terminato la formazione. Al contrario, come evidenziato anche
nella mia opposizione del 10 luglio 2013, ho solamente affermato che mio figlio
ha terminato il liceo in giugno e che ha fatto le normali vacanze (anche se poi
in realtà non lo sono state); in seguito ha svolto la scuola reclute, dopo di
che ha iniziato immediatamente ancora a studiare." (Doc. V)
Al
riguardo l'8 aprile 2014 la Cassa ha rilevato:
"
(…) Nella sua risposta di causa 18 marzo 2014 la Cassa ha esplicitato il
fatto che __________ avesse terminato il liceo a giugno 2012,
a sostegno del riconoscimento del diritto all'assegno di formazione fino a
tale data, in applicazione delle norme di cui all'art. 25 cpv. 5 LAVS, anziché
fino ad agosto come richiesto da ricorrente.
Per quanto attiene alla disparità di
trattamento, non è compito della Cassa di pronunciarsi in merito; in ogni caso
il principio della parità di trattamento non vieta che vengano effettuate
distinzioni, bensì impone che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate
in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso.
Nella fattispecie la Cassa ha deciso
rispettando le intenzioni del legislatore, già interpellato al riguardo, per il
quale i periodi di interruzione della formazione previsti all'art. 49ter
cpv. 3 lett. a.
e lett. b. non sono cumulabili."
(Doc. VII)
1.6. Il 18
giugno 2014 il Presidente del TCA ha interpellato l'UFAS a proposito dell'art.
49ter OAVS (cfr. doc. IX).
L'UFAS
ha risposto il 18 giugno 2014 (cfr. doc. X).
Al
riguardo RI 1 ha formulato le proprie osservazioni il 22 luglio 2014 (cfr. doc.
XII), mentre la Cassa lo ha fatto il 7 agosto 2014 (cfr. doc. XIII).
considerato in
diritto
2.1. L'art. 3 cpv. 1 lett. b della Legge federale degli assegni
familiari (LAFam) prevede che l’assegno di formazione, versato dalla fine del
mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della
formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il
25° anno d’età.
L'art.
1 OAFami precisa che Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli
che svolgono una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS).
L'art.
25 cpv. 5 LAVS stabilisce che per figli ancora in formazione, il diritto alla
rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni
compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per
formazione.
Gli
art. 49bis e 49ter OAVS sono stati introdotti mediante la
modifica dell'Ordinanza del 24 settembre 2010 e sono in vigore dal 1° gennaio
2011.
L'art.
49bis OAVS così definisce il concetto di formazione:
"
1Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di
formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,
sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma
professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per
diverse professioni.
2Sono
considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i
semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i
soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d’insegnamento
scolastico.
3Un figlio non
è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa
mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa
dell’AVS."
L'art.
49ter OAVS delimita la fine o interruzione della formazione in questo modo:
"
1La formazione si conclude con un diploma professionale o
scolastico.
2La formazione è considerata
conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una
rendita d’invalidità.
3Non sono considerati
interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la
formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali
periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per
una durata massima di cinque mesi;
c. le
interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12
mesi."
Nel Commentario delle modifiche
dell’OAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2011, l’UFAS ha sviluppato in
particolare le seguenti considerazioni:
"
(…)
Art. 49ter, al. 1
(Fin et interruption de
la formation)
La formation s’achève
avec l’obtention d’un diplôme professionnel. Il est cependant possible qu’elle
se poursuive ensuite immédiatement ou ultérieurement. Il en va de même pour un
diplôme de fin d’étude (ex. maturité).
Art. 49ter, al. 2
(Fin et interruption de
la formation)
Si la formation n’est pas
régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on
mettra un terme au versement de la rente pour enfants/orphelins dès le moment
en question. Une interruption de la formation devra être traitée de manière
identique. Les prestations seront supprimées et ne seront reprises qu’à
condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (formation de
remplacement ou nouvelle formation).
Art. 49ter, al. 3
(Fin et interruption de
la formation)
Comme c’est déjà le cas
jusqu’ici, certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas
un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il
semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions -
pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour
causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du
temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se
poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi
considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une
autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de 4 mois
(par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre).
Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances,
travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa
maturité ; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de
congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de 4
mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la
formation) vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle.
Encore sied-il que durant la période en question, le revenu d’activité
lucrative réalisé par l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu
autorisée par l’art. 49, al. 3.
La personne qui effectue
de nos jours son service militaire dans l'armée suisse perçoit environ 2'000
francs par mois (une recrue 62 francs par jour à titre d'allocation pour perte
de gain et 4 francs de solde), tout en étant nourrie et exemptée du paiement
des primes de la caisse maladie. Dans le cadre d'un service d'avancement visant
à l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation
pour perte de gain et la solde atteignent 3'000 à 4000 francs. Ces revenus non
négligeables justifient une interruption du versement des rentes d'orphelins et
pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelles pour cause
de service militaire ou de service civil.
Une exception est
cependant admise lorsqu'un cours de répétition ou une école de recrue (ER) son
accomplis entre deux modules de formation ou semestres durant une période
usuellement libre de cours. Il est ainsi possible d'accomplir une ER (dont la
durée varie entre 18 et 21 semaines selon l'arme) quand bien même ce cas de
figure n'est plus très fréquent. En effet, il est rare que les périodes libres
de cours dépassent 15 à 16 semaines, de sorte qu'il est difficile d'y placer
une ER d'une durée approximative de 5 mois. La recrue peut cependant s'arranger
pur manquer quelques cours d'université ou fractionner son école de recrue afin
de l'accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. Si toutefois,
pour effectuer son service militaire ou civil, la personne «saute» un ou deux
semestres ou remet à plus tard le début de ses études, elle n'aura plus droit à
la rente d'orphelin ou pour enfant pendant son service. Par conséquent une ER
effectuée d'une seule traite ne peut plus que très rarement être reconnue comme
période de formation. A l'inverse, celui qui opte pour un modèle de «service
militaire durant les périodes libres de cours» ne doit pas être prétérité par
rapport à l'étudiant qui exerce une activité lucrative durant ses vacances
inter-semestrielles, soit durant les périodes usuellement libres de cours.
Quant aux services de plus longue durée (militaire en service long et paiement
de galons à la suite), ils ne sont possibles qu'en «sautant» des semestres,
soit par une interruption de formation durant laquelle la rente pour
enfant/orphelin ne sera pas versée.
Par la disposition en
question, les interruptions de formation «payées» doivent être clairement
limitées aux interruptions objectives essentielles. On se trouve, ce faisant,
en adéquation avec la pratique actuelle."
A proposito della fine e dell'interruzione della formazione
professionale le Direttive dell'UFAS, in vigore dal 1° gennaio 2013, prevedono
che:
" (…)
3368 Si la formation
professionnelle est interrompue prématuré-
1/11 ment, elle est
considérée comme ayant pris fin. L'enfant
n est donc
plus considéré comme étant en formation jusqu'à
une
reprise éventuelle ultérieure de celle-ci. Il en est de même pour la période
entre l'abandon d'un apprentissage et le début d'un nouvel apprentissage.
3369 Si la formation
professionnelle est interrompue, elle est
1/11 - sous réserve
des interruptions au sens des chiffres suivants
-
en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque
seul un objectif intermédiaire a jusqu'alors été atteint, tel l'obtention d'une
maturité par exemple.
3370 Des vacances ou
autres périodes sans cours usuelles
1/12 d'une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à
de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases
de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois
entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin
(maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit:
- La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n'est
considérée comme formation que si l'intéressé reprend ses études au plus tard 4
mois après l'obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la
maturité comme une fin (provisoire) de la formation.
- Dans le cas d'une maturité professionnelle,
l'interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de
4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.
- Font également partie des vacances usuelles les
vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels
les étudiants sont en congé.
3371 Celui qui,
entre deux phases de formation, accomplit un
1/11 service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant
en formation que si l'interruption pour raisons de service n'excède pas 5 mois
et qu'il reprenne sa formation immédiatement après. Il peut s'agir d'une école
de recrues par exemple (durée de 18 à 21 semaines), pour autant qu'elle tombe
sur une période libre de cours (p. ex. entre la maturité et le début des études
supérieures), ou de périodes de services militaires (p. ex. école de recrues
fractionnée) durant les vacances de semestre. S'il accomplit un service de plus
longue durée (p. ex. service militaire en service long ou service militaire et
paiement de galons d'une traite), il n'est plus considéré comme étant en
formation.
3371.
1-
3371. abrogés
3
1/11
3372 Les femmes qui
interrompent leur formation pour cause de
1/11 grossesse et de congé de maternité subséquent sont
considérées comme étant en formation si l'interruption ne dépasse pas 12 mois.
3373 Les enfants qui
interrompent leur formation pour cause de
1/11 maladie ou d'accident sont considérés comme étant en formation
si l'interruption ne dépasse pas 12 mois.
3374-
3376 abrogés
1/11 "
2.2. In
una sentenza 9C_283/2010 del 17 dicembre 2010 il Tribunale federale ha
dichiarato contraria alla legge la vecchia cifra 3371.2 del DR dell'UFAS,
rilevando:
" (…)
4.3 En comparaison avec
le passé (cf. supra consid. 3.2), la pratique administrative est désormais
extrêmement restrictive. Interprété littéralement, le chiffre 3371.2 des
Directives concernant les rentes exige de l'étudiant astreint, quel que soit le
cursus qu'il poursuit au sein de l'armée (école de recrues ou formation de
cadre), qu'il fractionne son service militaire pour conserver un statut de
personne en formation. Dans le cas de figure le plus simple, l'étudiant astreint
qui accomplit uniquement son école de recrues, soit une période de 18 ou 21
semaines en fonction de l'arme, doit désormais la faire en deux blocs distincts
pour que soit maintenu le droit à une rente d'orphelin ou une rente
complémentaire pour enfant (voir également le Commentaire des modifications du
RAVS au 1er janvier 2011, ad art. 49ter al. 3 RAVS). Il suit de là que le
principe dégagé autrefois par la jurisprudence, selon lequel le service
militaire obligatoire n'interrompt pas la formation, a été fortement atténué.
4.4 Dans les observations
qu'il a déposées à la demande de la Cour de céans, l'OFAS a indiqué que la
réforme de Bologne impliquait désormais une prise de responsabilité accrue des
étudiants. La planification du plan d'études imposait des choix contraignants.
Si une personne choisissait de ne pas coordonner ses obligations militaires
avec sa formation afin d'achever celle-ci dans des délais normaux, elle devait
en supporter les conséquences.
4.5 Les modifications
structurelles imposées par l'introduction du nouveau modèle de formation dans
les établissements d'enseignement (processus de Bologne) ont passablement
compliqué la coordination des activités civiles et militaires. Il n'est plus
guère possible de faire coïncider les agendas militaires et civils; le
fractionnement apparaît aujourd'hui plus comme un frein que comme un avantage à
l'accomplissement des études. Les autorités militaires encouragent d'ailleurs
les militaires astreints à accomplir l'école de recrues d'une seule traite, avant
le début des études ou pendant une année intermédiaire, et ce plus
particulièrement si le recrutement a donné lieu à une recommandation en vue
d'une fonction de cadre (Circulaire de l'Etat-major de conduite de l'armée
relative à la coordination des activités de formation civiles et militaires).
Dans une réponse à un postulat déposé le 18 juin 2010 par le conseiller
national Peter Malama (Compatibilité entre service militaire et formation
[10.3570]), le Conseil fédéral a lui-même reconnu que la possibilité de
fractionnement comportait des inconvénients considérables, en particulier une
charge de travail très élevée pour les étudiants concernés et d'importantes
démarches administratives.
4.6 Le Tribunal fédéral
ne voit aucune raison qui justifierait aujourd'hui de s'écarter du principe
jurisprudentiel que le Tribunal fédéral des assurances avait posé jadis. Quoi
qu'en dise l'Office fédéral des assurances sociales, l'introduction de la
réforme de Bologne n'a à l'évidence en rien modifié la situation juridique qui
prévalait jusqu'à ce jour. Malgré les adaptations de l'instruction militaire
apportées par la réforme Armée XXI, les fondements de l'armée n'ont pas changé:
l'obligation générale de servir demeure une composante essentielle du système
de milice de l'armée suisse. Cette particularité interdit encore maintenant
d'assimiler le service obligatoire à une activité propre à interrompre la
formation professionnelle. Certes, aujourd'hui, tout comme hier d'ailleurs (cf.
art. 34 al. 2 de l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du
service militaire, le service d'instruction ainsi que les promotions et les
mutations dans l'armée [OSI; RO 1999 2915]; art. 8 al. 2 de l'ordonnance du 24
août 1994 sur l'accomplissement des services d'instruction [OASI; RO 1994
2954]; art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur l'accomplissement
des services d'instruction [OASI; RO 1989 2181]; art. 7 de l'ordonnance du 4
septembre 1965 du département militaire fédéral concernant l'accomplissement du
service d'instruction), les militaires ont la possibilité de demander - avec
les désagréments que cela comporte - le fractionnement de leur service. Il ne
s'agit toutefois pas d'un droit inconditionnel puisqu'un fractionnement n'est
accordé que si le déroulement du service le permet et si la répartition répond
à des impératifs de formation civile ou professionnelle (voir art. 24 al. 4 de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires [OOMi;
RS 512.21]). Par l'entremise du chiffre 3371.2 des Directives concernant les
rentes, l'OFAS établit ainsi une distinction, que rien ne justifie du point de
vue de l'obligation générale de servir, entre les étudiants qui peuvent
bénéficier d'un aménagement de leur service militaire et ceux qui ne le peuvent
pas. Dans ces conditions, le changement de pratique opéré par l'OFAS, outre le
fait qu'il ne semble visiblement pas reposer sur des motifs sérieux et
objectifs, est contraire au principe de l'égalité de traitement.
4.7 Force est de
constater que les conditions fixées par la jurisprudence pour procéder à un
changement de pratique administrative n'étaient pas réunies; le chiffre 3371.2
des Directives concernant les rentes n'est pas conforme à la loi et à la
jurisprudence. Le recourant peut dès lors prétendre au versement de la rente
pour enfant pour la période où son fils a accompli son service militaire. La
décision litigieuse et le jugement attaqué doivent être annulés. (…)"
In una
sentenza 8C-690/2011 del 16 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 286 al consid.
4.5 (pag. 291) il Tribunale federale si è così espresso:
" 4.5 Für die hier vorzunehmende Abgrenzung zwischen Unterbruch einer
(kontinuierlichen) Ausbildung einerseits und Abbruch einer Ausbildung und
Aufnahme einer neuen Ausbildung andererseits spielt der Grund der
"Lücke" in der Ausbildung keine Rolle. Insofern ist
unerheblich, ob diese "Lücke" durch die Absolvierung der
Rekrutenschule entsteht oder aus anderen Gründen. Denn ein Leistungsanspruch
während der Absolvierung von Militär- oder Zivildienst besteht nach konstanter
Praxis nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn die begonnene Ausbildung nach
Leistung des Militär- oder Zivildienstes bei der nächstmöglichen Gelegenheit
fortgesetzt wird (vgl. etwa Urteil 9C_283/2010 vom 17. Dezember 2010 E. 3.2 mit
Verweis auf ZAK 1967 S. 550, I 141/67). Dabei ist unbeachtlich, ob die
Ausbildung nach der Matura mit einem Hochschulstudium oder einem anderen
Lehrgang fortgesetzt wird; massgebend ist jedoch, dass es sich insgesamt um
eine kontinuierliche Ausbildung handelt (vgl. E. 4.3 sowie Urteil 9C_910/2008
vom 28. Januar 2009 E. 3, wo von der "erforderlichen
Kontinuität der Ausbildung" die Rede ist)."
In data 15 giugno 2012 il Consiglio nazionale ha adottato un postulato
12.32.10 "Conciliare meglio la scuola reclute e gli studi superiori"
del deputato Jacques André Maire e confirmatari del seguente tenore:
" Testo
depositato
Il Consiglio federale è
incaricato di esaminare, insieme ai cantoni, alle università e alle scuole
universitarie, soluzioni che permettano di conciliare meglio l'adempimento
della scuola reclute e gli studi superiori.
Motivazione
Quando la scuola reclute
durava solo 17 settimane e il semestre universitario cominciava a metà ottobre,
era possibile assolvere la scuola reclute durante le vacanze estive e in
autunno iniziare, o proseguire, senza troppi problemi gli studi presso le
università o le scuole universitarie professionali (SUP), poiché i due impegni
si accavallavano solo per 2 o 3 settimane.
Ora è diventato
estremamente difficile, se non impossibile, conciliare nello stesso anno queste
due attività poiché nella maggior parte dei casi la durata della scuola reclute
è di 21 settimane e l'inizio dell'anno accademico di università e SUP è stato
anticipato a metà settembre, per adattarlo al sistema di Bologna.
Nella sua risposta alla
mozione Stump (10.3832), il Consiglio federale ha ammesso che
"l'introduzione del modello di Bologna ha reso pratilmente impossibile
agli studenti di assolvere lunghi servizi d'istruzione di base durante le
vacanze universitarie". Ancora oggi la situazione non è soddisfacente per
gli studenti.
Il Consiglio federale è
quindi incaricato di esaminare, insieme a cantoni, alle università e alle SUP,
le diverse soluzioni per evitare che gli studenti perdano un semestre, se non
addirittura un anno accademico, a causa della suola reclute, fatto che ha
evidentemente delle conseguenze finanziarie per gli studenti e le loro
famiglie, in particolare per quelle più modeste.
A mio parere ciò sarebbe
fattibile, per esempio, accorciando di 2 o 3 settimane la durata della scuola
reclute e posticipando di qualche settimana l'inizio del primo anno accademico.
In ogni caso l'importante
è che la Confederazione da un lato, e i cantoni, le università e le SUP
dall'altro, facciano uno sforzo comune per trovare una soluzione favorevole per
gli studenti."
2.3. Per
costante giurisprudenza dovendosi pronunciare sulla legalità di un'ordinanza
del Consiglio federale emanata in forza di una delega del Parlamento, il Tribunale federale esamina di principio liberamente la
questione. Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa
e, di conseguenza, attribuisce all'esecutivo un ampio potere d'apprezzamento,
il tribunale deve tuttavia limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini
manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è
contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito, una disposizione
regolamentare viola l'art. 8 Cost. quando non si basa su motivi validi, è priva
di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano
giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare. Nell'ambito di questo
esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell'autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario,
egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a
realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi,
in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato
per il raggiungimento di tale scopo (DTF 130 V 473, DTF 130 V 294, DTF 129 II 164 consid.
2.3, DTF 128 V 98 consid.
5a, DTF 128 V 105 consid.
6a, 219 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; STFA K 121/01 del 6 marzo 2006;
STCA 36.2006.71 del 23 ottobre 2006).
2.4. Nella
presente fattispecie l'art. 49ter OAVS si fonda sulla delega
dell'art. 25 cpv. 5 LAVS secondo la quale "il Consiglio federale può
stabilire che cosa si intende per formazione" (sul tema cfr. STF
8C_710/2013 del 29 luglio 2014, consid. 3.2 – 3.3.1)
In
data 18 giugno 2014 il Presidente del TCA ha posto all'UFAS il seguente
quesito:
"
Il TCA è confrontato con il caso del figlio di un assicurato che ha
conseguito nel giugno 2012 la maturità liceale e che ha deciso di continuare
gli studi a livello universitario.
Nel periodo dal 29 ottobre 2012 al 5
aprile 2013 egli ha svolto la scuola reclute. Il 6 maggio 2013
ha iniziato un corso di lingua francese.
La Cassa cantonale per gli assegni
familiari ha riconosciuto il diritto agli assegni di formazione fino al 30
giugno 2012 ed in seguito dal 1° maggio 2013. L’assicurato ritiene che non vi
sia interruzione della formazione e chiede che gli assegni vengano versati
anche dal 1° luglio 2012 al 30 aprile 2013.
L’art. 49ter cpv. 3 OAVS ha il seguente
tenore:
“ Non sono considerati
interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la
formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza
lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata
massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per
motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”
Constato che nelle Direttive sulle
rendite viene esaminato separatamente il tema dell’interruzione della
formazione per le vacanze scolastiche e quello dell’interruzione per il servizio
militare (cfr. Commentario delle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1°
gennaio 2011 e DR n. 3370 e 3371).
In una situazione come quella da me
descritta, ritenete realmente che siamo in presenza dell’interruzione della
formazione, visto l’obbligo per gli studenti di effettuare il servizio
militare, senza che vi sia un’adeguata coordinazione con l’inizio dei semestri
universitari e che il frazionamento della scuola reclute non è automaticamente
concesso (cfr. il postulato 12.3210 Maire del 15 marzo 2012 e la STF
9C_283/2010 del 17 dicembre 2010)?
In altri termini, i periodi di
interruzione della formazione secondo la lett. a e la lett. b dell’art. 49ter
cpv. 3 OAVS possono essere cumulati oppure no? Per quali motivi?" (Doc.
IX)
Il
4 luglio 2014 l'UFAS ha così risposto:
" Con l'introduzione
degli articoli 49bis e 49ter OAVS, il Consiglio federale
ha fissato dei criteri generali intesi a meglio definire la nozione di
formazione e a stabilire più chiaramente quando questa è conclusa o interrotta.
Queste norme si fondano
sui principi generali sviluppati nel tempo dalla giurisprudenza e dalla
dottrina e includono la regola secondo la quale il giovane, che consegue un
reddito da attività lucrativa mensile medio superiore alla rendita massima di vecchiaia
della scala 44, non può più essere considerato in formazione. Inoltre, in esse
è chiaramente stabilito che la formazione può essere considerata conclusa
(almeno provvisoriamente) non solo quando essa è completata secondo il
programma previsto ma anche nei casi in cui essa è abbandonata o interrotta.
Il Consiglio federale ha
tuttavia previsto tre eccezioni alla regola in base alla quale un'interruzione
equivale alla fine della formazione, a condizione, beninteso, che la stessa sia
immediatamente proseguita dopo la fine dell'interruzione. Queste eccezioni
contemplano le normali vacanze tra due cicli di studi fino a un massimo di
quattro mesi, l'effettuazione di un servizio militare o civile fino a un
massimo di cinque mesi o, ancora, le sospensioni connesse allo stato di salute
per una durata massima di dodici mesi. Tuttavia, il susseguirsi una dietro
l'altra di queste interruzioni, pur se le stesse non superassero i limiti
previsti dall'ordinanza, non permette di estendere l'eccezione alla fine della
formazione prevista per ciascuna presa a sé stante. L'impossibilità di
applicare una tale interpretazione è ben illustrata nell'esempio esposto nel
commentario alle modifiche dell'OAVS del 1° gennaio 2011
a proposito dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS dove viene chiaramente
indicato che il giovane maturando, qualora decidesse di prendersi un anno di
transizione nel quale, indistintamente, facesse un po' di vacanza, svolgesse un
periodo di servizio militare e, magari, esercitasse una breve attività
lucrativa, non potrebbe più essere considerato, fino a ripresa eventuale degli
studi, come in formazione.
Dal nostro punto di
vista, inoltre, la STF 9C_283/2010 del 17 dicembre 2010 (resa, quindi, prima
dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza) non può essere presa in considerazione
per giudicare il caso da Lei sottopostoci. In effetti, è stato il ripetersi di
situazioni analoghe a quelle giudicate in tale sentenza dal TF che ha spinto il
Consiglio federale a precisare nell'ordinanza delle condizioni chiare per
distinguere le interruzioni inevitabili dovute a cause di forza maggiore da
quelle determinate dalla volontà o dall'inazione degli interessati." (Doc.
X)
Al
riguardo l'assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" Da parte
dell'UFAS, visto che ha emesso le Direttive sulle rendite (DR) da me
contestate, non mi aspettavo di certo una risposta a me favorevole. Mi
auspicavo però almeno una risposta chiara alle pertinenti domande poste
dall'Onorevole Giudice Cattaneo.
Al contrario, benché
esplicitamente richiesto, non vengono indicati i motivi per i quali non
dovrebbe essere possibile il cumulo dei periodi di interruzione della
formazione, previsti dall'art. 49ter cpv. 3 dell'Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). L'UFAS si limita
infatti a giustificare tale affermazione con il riferimento all'esempio che ha esposto
nel suo commentario alle modifiche dell'art. 49ter OAVS.
A mio modo di vedere,
tale esempio non è però appropriato.
Prima di tutto perché la
decisione di prendersi un anno di transizione non è imposta da nessuno
(l'assolvimento della scuola reclute invece sì; se non lo fosse stato, mio
figlio si sarebbe iscritto normalmente all'università ed il problema non
sarebbe nato).
In secondo luogo perché
l'esercizio di un'attività lucrativa non rientra nei periodi di interruzione
della formazione elencati all'art. 49ter cpv. 3 OAVS. Una
sospensione (volontaria) degli studi per un periodo di 12 mesi supera quindi
chiaramente le limitazioni descritte alla lett. a e alla lett. b del citato
articolo OAVS e di conseguenza è normale che in casi del genere si perda il
diritto all'assegno di formazione.
Come ben dice l'UFAS,
bisognerebbe distinguere fra le interruzioni inevitabili dovute a cause di
forza maggiore (come lo è il caso in esame) da quelle determinate dalla volontà
degli interessati (sono convinto che le intenzioni del Consiglio federale, con
l'introduzione degli articoli 49bis e 49ter OAVS, erano
effettivamente queste e non quelle di creare delle disparità di trattamento).
Purtroppo contraente a
quanto sostenuto dall'UFAS, secondo me l'ordinanza non è molto chiara e le
relative DR contengono delle disposizioni contrarie alla giurisprudenza
vigente.
Tengo a ribadire che la
sentenza STF 9C_283/2010 del 17 dicembre 2010 (che ora non si vuol prendere in
considerazione per giudicare la fattispecie) è stata emessa dopo la modifica
dell'Ordinanza (avvenuta in data 24.9.2010). Con tale sentenza il Tribunale
federale ha chiaramente evidenziato che la distinzione contemplata dalle DR,
fra studenti che possono pianificare il servizio militare e quelli che invece
non lo possono fare, è contraria al principio di parità di trattamento.
Com'è possibile che le
nuove DR, entrate in vigore tredici giorni dopo, prevedono (in pratica) ancora
la stessa cosa? Infatti, come già evidenziato nel mio ricorso, la marginale
3371, così come formulata, non può essere applicata, creando così quella
disparità di trattamento deplorata dal Tribunale federale." (Doc. XII)
2.5. Nella
sentenza 9C_283/2010 del 17 dicembre 2010, riprodotta al consid. 2.2, il
Tribunale federale ha chiaramente affermato che l'obbligo generale di prestare
il servizio militare costituisce tuttora una componente essenziale del sistema
di milizia dell’esercito svizzero, ragione per cui il servizio obbligatorio non
può essere assimilato ad un’attività che interrompe la formazione
professionale. Questo principio è stato ribadito nella sentenza 8C_690/2011 del
16 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 286, consid. 4.5.
L’Alta
Corte, sempre nella sentenza del 17 dicembre 2010,
ha inoltre riconosciuto che il nuovo modello di formazione nelle università e
nelle scuole universitarie professionali ha notevolmente complicato il
coordinamento tra le attività civili e militari. Ciò è stato peraltro ammesso
pure dal Consiglio nazionale, attraverso l’adozione del postulato 12.32.10.
Il
Tribunale federale ha infine sottolineato che il frazionamento del servizio
militare di 18 rispettivamente di 21 settimane, a dipendenza
dell’incorporazione, non costituisce un diritto incondizionato del milite.
Queste
sentenze federali possono e devono essere tenute in considerazione dal TCA
malgrado l'introduzione nell'ordinanza dei nuovi articoli 49bis e 49ter
(cfr. sul tema DTF 111 V 251).
Nella
presente fattispecie la maturità, conseguita dall’assicurato nel giugno del
2012 presso il Liceo di __________ costituisce incontestabilmente il primo
passo di una formazione già pianificata presso l’Università di __________. Quel
titolo di studio, come tale, non è dunque atto ad interrompere la formazione
(cfr. DTF 138 V 286, consid. 4.3 pag. 290; STF 8C_710/2013 del 29 luglio 2014,
consid. 5.1.2).
__________,
dopo il conseguimento della maturità, ha dapprima effettuato un periodo di
vacanza (e, secondo le affermazioni del padre, ha pure perfezionato le proprie
conoscenze linguistiche, cfr. consid.1.3 e STF 8C_710/2013 del 29 luglio 2014,
consid. 5.2.2 in fine), per un periodo inferiore ai quattro mesi (cfr. art. 49ter
cpv. 3 lett. a OAVS), ed ha quindi immediatamente svolto 21 settimane di
servizio militare (dal 29 ottobre 2012 al 5 aprile 2013; cfr. art. 49ter
cpv. 3 lett. b), per poi riprendere immediatamente gli studi (corso
linguistico, corso estivo e, dal 17 settembre 2013 Università a __________,
cfr. doc. 3.1 – doc. 3.7).
Alla
luce delle considerazioni sviluppate dal Tribunale federale occorre concludere
che, nel caso concreto, non vi è stata interruzione della formazione, in quanto
nel caso dell'assicurato l’inizio degli studi universitari è stato ritardato
dall’obbligo di prestare il servizio militare, combinato con il nuovo programma
di studi universitari (modello di Bologna).
Secondo
questo Tribunale, e contrariamente al parere dell’UFAS, una corretta
applicazione delle norme, al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra
gli assicurati (cfr. STF 9C_283/2010 del 17 dicembre 2010, consid. 4.6; DTF 122
V 64 consid. 5; STCA 39.1999.18 del 15 febbraio 2000 e RDAT I-2001 pag. 52
seg.), in particolare tra quelli che adempiono agli obblighi di servizio e quelli
che non sono tenuti a prestare il servizio militare, impone dunque di cumulare
Fatti
i periodi che, secondo l’art. 49 ter cpv. 3 OAVS, non interrompono la
formazione professionale.
La
possibilità di cumulo tra diversi motivi previsti dalla legge è peraltro
conosciuta anche in altre assicurazioni sociali (ad esempio in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, a proposito degli art. 13 e 14 LADI,
cfr. DTF 131 V 279; STF C 25/07 del 22 novembre 2007 consid. 4.1:
" tout comme le cumul entre les différents motifs de libération, le cumul
Considerandi
de périodes de cotisation et de motifs de libération …"; B Rubin,
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage. Ed.
Schultess 2014, n. 7 pag. 134).
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 deve essere
annullata e gli atti vanno rinviati alla cassa affinché appuri se il presupposto
economico per riconoscere il diritto agli assegni di formazione fissato
all'art. 49bis cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.1) nella presente fattispecie è
realizzato oppure no (cfr. STF 8C_875/2013 del 29 aprile 2014; STCA 39.2012.9
del 20 giugno 2013 in RtiD I-2014 pag. 373-375).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 è
annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti