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Decisione

39.2014.3

Rest AFI 1.1.2010-31.5.2012 a seguito di emanazione dec. tassazione 2010-2011-2012, riportanti redditi da att. ind. superiori rispetto ai redditi provvisori annunciati dall'ass. al momento della richi

22 settembre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8. A motivazione dell’ordine di

restituzione del 26 novembre 2013, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le

prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, dopo aver preso conoscenza

nel corso del mese di novembre 2013 delle sue decisioni di tassazione, dalle

quali emerge un reddito da attività indipendente di fr. 30’000.-- per il 2010,

di fr. 36'000.-- per il 2011 e di fr. 40'000.-- per il 2012 (cfr. doc. 12; IV 1

pag. 3; VI).

In base a questi dati, l’amministrazione

sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurata durante il periodo

1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012, ammonterebbero al massimo a complessivi fr.

12'281.--. Posto che durante questo periodo l’assicurata avrebbe percepito

complessivamente fr. 23'830.--, la parte resistente esige la restituzione delle

prestazioni erogate di troppo, pari a fr. 11'549.-- (cfr. doc. IV 3, pag. 2).

La Cassa ha pure evidenziato che dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare

che le decisioni passate in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG,

emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il 10 dicembre 2013 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano anch’esse un reddito

aziendale definitivo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 di fr.

30’000.--, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 di fr. 36'000.-- e dal 1°

gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4).

A mente

dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1 e

meglio, che le decisioni di tassazione relative agli anni 2010, 2011 e 2012

riportano un reddito da attività lucrativa indipendente non veritiero, la

mancata contestazione delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG

e, addirittura, il pagamento degli stessi, costituirebbe un elemento

sufficiente per concludere e confermare che nel 2010, il reddito da attività

indipendente era di fr. 30'000, nel 2011 di fr. 36'000.-- e nel 2012 di fr.

40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4).

La parte resistente, inoltre,

osserva che l’assicurata con le dichiarazioni sottoscritte in data 20 maggio

2009, 25 maggio 2010 e 23 maggio 2011, si era impegnata a trasmettere alle

autorità Laps competenti le decisioni di tassazione cresciute in giudicato, per

ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi. In questo

modo l’autorità avrebbe potuto verificare se i redditi provvisori da attività indipendente

annunciati dall’assicurata - sulla base dei quali le venivano (provvisoriamente)

concessi gli assegni integrativi - collimassero con i redditi effettivamente

percepiti durante l’anno in questione e accertati dall’autorità fiscale (cfr.

doc. IV 1 pag. 3; 9; 10; 11).

L’assicurata da parte sua non

condivide la presa di posizione della Cassa, ritenendo innanzitutto che ogni

anno quest’ultima aveva la possibilità di verificare i suoi dati in due

occasioni. La prima volta in occasione della domanda per gli assegni

integrativi (nel mese di maggio dell’anno per il quale venivano chiesti gli

assegni), mediante il controllo dei conti bancari forniti dall’assicurata. La

seconda, verso fine anno, quando l’amministrazione riceveva la richiesta di

sussidio Cassa Malati con annesse le decisioni di tassazione dell’anno

precedente (cfr. doc. 17; I pag 1).

Ella sostiene inoltre che,

non potendo sapere in anticipo quanto avrebbe guadagnato alla fine dell’anno

dalla sua attività indipendente, la prassi era quella di riferire alla Cassa il

suo reddito presumibile per l’anno corrente basandosi sul reddito conseguito

durante l’anno passato. Poi, l’amministrazione, in base alla documentazione per

i sussidi di Cassa Malati (comprensiva delle decisioni fiscali dell’anno

precedente), a fine anno procedeva con la revisione dell’ammontare degli

assegni. L’insorgente ritiene che per tutti gli anni in cui ha beneficiato

degli assegni integrativi (dal 2009 al 2012), calcolati come da prassi appena

indicata, la Cassa non le avrebbe mai rimproverato di aver percepito assegni

troppo elevati a causa di mancanza di informazioni (cfr. doc. I pag. 2). Di

conseguenza, ella pretende che non le si possa biasimare di aver omesso di

comunicare i dati necessari per l’ottenimento degli assegni familiari integrativi

poiché, in buona fede, ha sempre proceduto conformemente a quanto le sembrava

essere la prassi corretta (cfr. doc. 17A; I pag. 2).

Inoltre, l’assicurata

afferma di non avere contestato i redditi riportati nella decisione di tassazione

degli anni 2010, 2011 e 2012 poiché non avrebbe compreso il calcolo effettuato

dal fisco (cfr. doc. 17A; I pag. 2).

Infine, l’insorgente

ritiene ingiustificato imporle la restituzione di una cifra così elevata con

decisione di novembre 2013, quando l’amministrazione aveva la possibilità di

verificare annualmente la correttezza dei redditi da attività indipendente e,

semmai, chiedere subito la restituzione delle prestazioni versate a torto (cfr.

doc. 17; 17B).

2.9. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel luglio e nel

novembre 2010, nel giugno e nel novembre 2011 e nel marzo 2012 sono stati

calcolati gli assegni integrativi per questi anni, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti i redditi da attività indipendente effettivamente

conseguiti da RI 1 (cfr. doc. 3-8).

L’amministrazione si è, perciò, basata

sui redditi provvisori dichiarati dall’assicurata (cfr. doc. 9; 10).

In effetti

l’insorgente, il 28 maggio 2010 e l’anno seguente, il 23 maggio 2011, ha compilato e sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente”, indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2010

corrispondeva a fr. 28'000.- e per l’anno 2011 a fr. 30'000.- , impegnandosi in entrambi i casi a:

" - tenere costantemente informato

l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da

attività indipendente;

-

trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i

per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione

cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

-

eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che

sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale

non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente

stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.”

(cfr. doc. 10; 9).

L’Ufficio di tassazione di __________ il

9 novembre 2011 ha emanato la notifica di imposte della ricorrente per l’anno

2010. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della

contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 30'000.-- (cfr. XI A5),

invece dell’importo di fr. 28'000.-- dichiarato (cfr. doc. 10). La decisioni di tassazione del 10 ottobre 2012, relativa alle imposte

per l’anno 2011 dell’insorgente, riporta un reddito da attività indipendente di

fr. 36'000.--, a fronte dell’importo di fr. 30'000.-- dichiarato (cfr. doc. XI

A3 pag. 4). La decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2013, relativa

alle imposte del 2012, riporta un reddito da attività indipendente di fr.

40'000.-- (cfr. doc. XI A1 pag. 1).

Contro tali decisioni l’assicurata non

ha interposto reclamo (cfr. doc. I pag. 2). I provvedimenti emessi

dall’autorità fiscale sono, quindi, passati in giudicato incontestati.

A fronte di ciò, il guadagno

annuo risultante dalla tassazione 2010, 2011 e 2012 si rivela più elevato di

quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli assegni

integrativi per il 2010, 2011 e 2012 e meglio di fr. 28'000.--, rispettivamente

fr. 30'000.--, sulla base di quanto indicatole dalla ricorrente stessa (cfr.

doc. 10; 9). Conseguentemente, anche gli assegni familiari integrativi relativi

al primo semestre dell’anno 2012 - il cui importo è stato calcolato dalla Cassa

in base al reddito provvisorio annunciato dall’assicurata nel maggio 2011 (di

fr. 30'000.--, cfr. doc, 8D) - poi modificati a fine anno civile in funzione

dell’adeguamento ai dati di Cassa Malati e al compimento del sedicesimo anno di

età della figlia (cfr. doc. 7; 8) risultano essere più elevati del dovuto.

E’ pertanto evidente che, essendosi

realizzato un cambiamento del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art.

Considerandi

10.

Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al

nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza l’insorgente, da un

profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni

integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012.

Gli assegni familiari integrativi vanno

calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti

durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati

dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno

precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps). Pertanto, la censura espressa

dall’assicurata in sede di ricorso, con la quale si chiede se gli assegni

familiari integrativi non debbano essere calcolati in funzione dei redditi

conseguiti l’anno precedente (cfr. doc. I pag. 2, punto 8) non può essere seguita.

Gli assegni familiari integrativi

ricevuti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 vanno restituiti già a

prescindere, in primo luogo, dalle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente di

cui sopra, mediante le quali RI 1 si è impegnata a rimborsare quella parte di

prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati

dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il

reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr.

doc. 10; 9).

In

secondo luogo, da quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la Cassa alla fine di ogni anno civile avrebbe avuto a disposizione le sue decisioni di

tassazione dell’anno precedente, poiché le stesse venivano da lei allegate alle

richieste di sussidi Cassa Malati. Pertanto, secondo l’assicurata,

l’amministrazione alla fine di ogni anno avrebbe potuto verificare se gli

importi dei redditi provvisori da attività indipendente annunciati l’anno

precedente divergessero oppure no da quelli effettivamente stabiliti dal fisco

(cfr. doc. I pag. 1).

Al

riguardo, per inciso, giova segnalare che non esiste nessun obbligo tra

le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali

riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che

ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere

trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del

22.

giugno 2004).

L’Alta Corte, nel caso

appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva

giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale principio è stato

ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006 (al riguardo cfr. anche STCA

39.2010.16

del 7 marzo 2011, consid. 2.13.).

2.10

Occorre

ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

Giusta

l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17 LT

relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1Sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

2Fanno

parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di

elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella

sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è

equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori

patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività

lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20

per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di

capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come

sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante

alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono

imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per

analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali

indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 si evince che il

reddito da attività indipendente accertato nel 2010 è di fr. 30'000.--, nel

2011.

di 36'000.-- e nel 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A 1-6).

Al riguardo RI 1, sia in sede di

opposizione che nel ricorso, ha affermato di aver accettato i redditi da

attività indipendente indicati nelle predette decisioni fiscali poiché non

avrebbe compreso come l’Ufficio tassazione fosse giunto a tali risultati (cfr.

doc. 17A; I pag. 2).

In proposito va rilevato che per costante

giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito

dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione.

Per costante

giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Il principio secondo cui occorre

difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato

dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di

tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H

38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).

Nella presente evenienza, per il 2010 il

totale dell’imposta cantonale dovuta era di fr. 0.-- (cfr. doc. XI A5 pag. 4),

per il 2011 di fr. 60.85 (cfr. doc. XI A3 pag. 2), mentre per il 2012 di fr. 271.95

(cfr. doc. XI A1 pag. 3).

Il TCA rileva, quindi, che al di là

dell’imposta nulla del 2010, per il 2011 e il 2012 ci troviamo in presenza di

importi di tassazione irrilevanti. Pertanto, potrebbe tornare applicabile

l’eccezione giurisprudenziale poc’anzi citata secondo la quale i dati fiscali

possono non essere vincolanti per gli organi di applicazione delle

assicurazioni sociali.

Tuttavia, attentamente analizzato il

caso concreto, questa Corte non trova validi motivi per non considerare i

redditi da attività indipendente indicati nelle decisioni di tassazione del

2010, 2011 e 2012 per la determinazione degli assegni integrativi

dell’insorgente. Infatti, da un lato, dalla contabilità aziendale prodotta

dalla ricorrente unitamente alle decisioni di tassazione (cfr. doc. XI A1-8)

emerge che i redditi effettivamente conseguiti durante ogni anno in cui ha

beneficiato degli assegni familiari integrativi, si avvicinano a quelli

stabiliti dall’autorità fiscale. Quindi, i dati contenuti in dette decisioni

non appaiono, agli occhi del TCA, manifestamente errati al punto da non ritenerli

quali valide basi di calcolo per il diritto agli assegni familiari integrativi

della ricorrente. Dall’altro, va considerato che nell’atto ricorsuale, come

pure in sede di reclamo, RI 1 non ha sollevato alcunché riguardo all’entità dei

redditi stabiliti dall’autorità fiscale, ma si è limitata ad affermare di non

avere capito i calcoli da loro eseguiti, senza tuttavia far valere di aver

perlomeno tentato di chiedere ragguagli in merito all’autorità fiscale. In

particolare, giova evidenziare che ella non ha mai indicato a quanto

ammonterebbero - a suo parere – i redditi da attività indipendente da lei

effettivamente conseguiti durante gli anni 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, la censura più volte sollevata

dalla ricorrente secondo cui al momento della richiesta di assegni integrativi era

impossibile determinare con certezza quanto fosse stato il reddito effettivo alla

fine dell’anno (cfr. doc. I pag. 1 e 2), è irrilevante ai fini della soluzione

della presente vertenza. Questa Corte al riguardo osserva che è proprio per

questa ragione che l’amministrazione fa compilare agli assicurati la Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente e che, a

norma dell’art. 6 Laps per stabilire il diritto agli assegni familiari

integrativi di persone esercitanti attività indipendenti, è determinante il

reddito stabilito dall’autorità fiscale. Considerato che la ricorrente ha

sottoscritto in ben tre occasioni questa dichiarazione (cfr. doc. 11; 10; 9),

nella quale questo aspetto è chiaramente indicato, ella non può sostenere di

non esserne stata informata (cfr. doc. 11; 10; 9).

Per lo stesso motivo, la ricorrente

nemmeno può contestare all’amministrazione di non averle mai chiesto di

trasmetterle le decisioni di tassazione cresciute in giudicato per gli anni nei

quali sono stati concessi gli assegni familiari integrativi (cfr. doc. I pag.

2), giacché nelle predette dichiarazioni ciò è addirittura indicato in

grassetto (cfr. doc. 11; 10; 9).

Del resto la Cassa, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che le decisioni definitive di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG, emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il

10.

dicembre 2013 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano,

rispettivamente, un reddito aziendale definitivo per il periodo dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2010 di fr. 30'000.--, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2011 di fr.

36'000.-- e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.--. La parte

resistente evidenzia che tali decisioni sono anch’esse passate in giudicato

incontestate e gli importi relativi ai contributi AVS/AI/IPG stabiliti sulla

base del reddito quale indipendente per il 2010, 2011 e 2012 sono stati interamente

versati dall’insorgente (cfr. doc. IV 1 pag. 4).

Il TCA rileva che la ricorrente non solo

non ha censurato quanto affermato dalla Cassa, ma nemmeno ha preso posizione al

riguardo.

Pertanto, anche per questo motivo, questo

Tribunale non ravvisa valide ragioni per scostarsi dai dati risultanti dalle

notifiche di tassazione del 2010, 2011 e 2012 di Irene Leu e meglio, dall’importo

di fr. 30'000.--, fr. 36'000.-- e fr. 40'000.--, non contestati in sede fiscale,

per quanto attiene alla determinazione del reddito da attività indipendente.

Va, inoltre,

evidenziato che l’assicurata non ha peraltro sollevato nessun altra obiezione

in merito alle voci dei nuovi conteggi oltre alla censura del computo dei

redditi da attività indipendente emergenti dalle decisioni di tassazione per il

2010, il 2011 e il 2012.

I nuovi calcoli effettuati dalla Cassa,

tenendo conto dei redditi annui da attività indipendente risultanti dalle

decisioni di tassazione per il 2010 di fr. 30'000.--, invece dell’importo di

fr. 28'000.-- conteggiato nelle decisioni di luglio e novembre 2010 (cfr. doc. 3D;

4D), per il 2011 di fr. 36'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000.-- conteggiato

nelle decisioni di giugno e novembre 2011 (cfr. doc. 6D; 7D), per il 2012 di

fr. 40'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000 conteggiato nella decisione

del marzo 2012 (cfr. doc. 8D), che hanno permesso di stabilire che per il lasso

di tempo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 all’insorgente spettavano

prestazioni per un importo massimo di fr. 12'281.-- (cfr. doc. IV 3 pag. 2) non

sono, quindi, censurabili.

Considerato che RI 1 durante il periodo

in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo

complessivo di fr. 23'830.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla

ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 11'549.--

(fr. 23'830 – fr. 12'281).

In esito a quanto precede, la decisione

su reclamo della Cassa del 10 febbraio 2014 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.11

A titolo abbondanziale, per

quanto attiene alla buona fede sollevata dalla ricorrente in merito alla prassi

da lei adottata durante gli anni per le richieste di assegni familiari

integrativi (cfr. doc. I pag. 2), occorre evidenziare che a questo stadio non è

determinante sapere se l'assicurata era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

La ricorrente, nel reclamo del 3

gennaio 2014, ha affermato di non essere comunque in grado di rimborsare la

cifra chiesta in restituzione formulando, quindi, in maniera indiretta una

richiesta di condono (cfr. doc. 17B).

La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione su reclamo del 10 febbraio 2013, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra

chiesta in restituzione di fr. 11'549.-- soltanto dopo la crescita in giudicato

della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. IV 1 pag. 4).

Infatti, per costante

giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti