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Decisione

39.2014.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i passi intrapresi per l’ottenimento degli stessi).

A seguito della documentazione pervenutaci

in data 13 gennaio 2014 e 7 febbraio 2014, la Cassa ha potuto appurare come

durante i mesi di giugno e luglio 2012 la signora RI 1 non ha percepito alcun

contributo alimentare a suo favore.

La Cassa, sulla base della nuova

situazione, ha quindi nuovamente verificato, stralciando il contributo

alimentare, se vi fosse un importo percepito in troppo dal 1° maggio 2012 al 30

settembre 2012.

(…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su

reclamo del 26 febbraio 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, censurando, in primo luogo, il computo dei contributi alimentari dovuti

dal suo ex marito, poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior

parte degli stessi stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.

Al riguardo l’insorgente

ha precisato che il suo legale si sta occupando al fine di recuperare i soldi

dovuti dall’ex marito, ma che ciò sarà impossibile siccome il medesimo ha

attestati carenza beni per circa fr. 200'000.--.

La ricorrente, in secondo

luogo, ha contestato il conteggio della pigione, facendo valere di pagare

mensilmente fr. 1'500.--. La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le

avrebbe diminuito l’assegno in quanto possiederebbe un posteggio, quando,

invece, lei non ha alcun parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente.

Infine l’assicurata ha

rilevato di non avere incassato nel 2012 dalla sua attività lavorativa

stagionale fr. 37’950.--, come invece sostenuto dall’amministrazione, bensì fr.

20'440.--.

L’insorgente ha

evidenziato di aver pagato con il denaro ricevuto dalla Cassa somme dovute

arretrate, come ad esempio i premi della cassa malati, per tentare di sanare

tutti i debiti. La stessa ha affermato di essere quindi in buona fede, poiché

non ha voluto semplicemente incassare soldi e contrarre ulteriori debiti.

La ricorrente ha concluso

chiedendo pure il condono totale della somma di fr. 3'386.--, visto che tale

importo sarebbe ingiustamente dovuto e rappresenta un onere troppo grave avendo

tanti debiti e due figli da mantenere (cfr. doc. I).

1.4. La Cassa, in risposta, ha

chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto. Relativamente alla richiesta di condono,

l’amministrazione ha osservato che la stessa sarà esaminata dopo la crescita in

giudicato della decisione su reclamo riguardante la restituzione. La Cassa ha

precisato, in proposito, di non avere, prima di tale momento, la facoltà di

entrare nel merito della domanda di condono, considerato che il credito non è

ancora esigibile (cfr. doc. III).

1.5. L’assicurata si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie con scritto del 12 aprile 2014 (cfr. doc.

V).

1.6. La Cassa, il 22 aprile 2014,

si è riconfermata nei contenuti della propria risposta di causa, ribadendo la

richiesta di vedere confermata la decisione su reclamo impugnata (cfr. doc.

VII).

1.7. Il 2 dicembre 2014, su

richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), l’amministrazione ha trasmesso copia

dei contratti di locazione conclusi dall’assicurata nell’agosto 2011 e nel

settembre 2012 (cfr. doc. X + 1/2).

1.8. Il TCA, il 3 dicembre 2014, ha inviato alla Cassa e in particolare a __________, capo del __________, il seguente scritto:

" (…)dal

ricorso del 24 marzo 2014 interposto al TCA da RI 1 contro la vostra decisione

su reclamo del 26 febbraio 2014 rileviamo, segnatamente, quanto segue:

“ (…)

Vorrei comunicare che io pago di

affitto mensile 1500 chf al mese e non ho il posteggio auto (ma l’ufficio CO 1

ha scritto che io ho il posteggio auto e hanno diminuito l’assegno), perché non

ho l’automobile che è un mezzo impossibile di avere nella mia situazione

economica attuale e più precisamente non ho la patente di guida. (…)”

Voglia, per cortesia, prendere posizione al riguardo, precisando

in particolare, da un lato, come avete calcolato la pigione di fr. 15'525.--

annui computata nel calcolo dell’assegno integrativo del 16 marzo 2012 (documentando

debitamente).

Dall’altro, se nella determinazione dell’importo dell’assegno

avete tenuto conto di un parcheggio a scapito della ricorrente, come la

medesima sostiene, oppure no.

(…)” (Doc. XI)

__________ ha dato seguito

alla richiesta di questo Tribunale il 9 dicembre 2014 (cfr. doc. XII+1),

evidenziando, segnatamente:

" (…)

La Cassa - con riferimento ai contratti di

locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011,

rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a

CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la

signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla

spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte

dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo

seguente:

(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF

15'525.--.

Per quanto riguarda la presunta deduzione

relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo

relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione

riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo

sopra riportato.” (Doc. XII)

1.9. Il 20 dicembre 2014

l’assicurata ha osservato che il signor __________ non vivrebbe con lei ma

nell’appartamento adiacente e di avere dei debiti nei suoi confronti connessi

al pagamento delle pigioni. La medesima ha, inoltre, rinnovato la domanda di condono

della somma richiestale in restituzione (cfr. doc. XIV).

1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso

per conoscenza alla Cassa (cfr. doc.XV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 3'386.--,

corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di maggio

al mese di settembre 2012.

Più precisamente andrà

verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto

e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

L’assegno integrativo è

regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18

dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce

come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se

cumulativamente:

a) è domiciliato

nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche

soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il

figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art.

49.

Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

2.3

Il titolare ha diritto alle

prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il

reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei

premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui

beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le

prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la

soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della

medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero

beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto

richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota

proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile

residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

Esso

viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento

definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta

il reddito computabile:

" Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite

riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione

militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della

sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi

giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle

coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della

presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova rilevare che l’art.

6.

cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15

febbraio 2013.

Il nuovo tenore è il

seguente:

"

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una

persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU

9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa computabile è,

invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli interessi

maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti,

premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di

cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti,

premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute

della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32

cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività

lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate

obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento

della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota

cantonale media ponderata;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese

e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000

fr.;

b) per i debiti

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8 cpv. 1 lett. g

Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato

il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino

Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo

tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

" g) i premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9 Laps riguarda la

spesa per l'alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da due

persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più di due

persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b

cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore

fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della

legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo

massimo.

Il 1° gennaio 2008 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Infine l'art. 10 cpv. 1

Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

" La soglia

d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del diritto: previsto

dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso- importo corrispondente

alla metà del limite

na supplementare minimo

previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi- prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

mento persona sola

c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo

la terza persona previsto

dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per

il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo corrispondente al limite

minimo

quinta persona previsto

dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per

il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite

minimo

ulteriore persona previsto

dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per

il quinto figlio"

mento:

L’art. 10 cpv. 2 Laps, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.--

con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1

lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr.

2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15

febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

3.

Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai

limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella

misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni

complementari all’AVS/AI.

Per l’anno 2011 la soglia

di intervento corrisponde alla somma di:

" - per il

titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

- per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla

metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

- per la seconda

e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

- per la quarta

e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

- per la sesta e

ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le

sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)."

Gli importi della soglia

di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012, 2013 e 2014

(cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2014%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2014).

Con l’art. 1 del Decreto

esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps) del 26 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la soglia di intervento per gli anni 2015 e

2016.

è stata modificata come segue.

" a) CHF

17'441.- per il titolare del diritto;

b) CHF 8'720.-

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento;

c) CHF 9'150.- per

la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento;

d) CHF 6'100.-

per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento;

e) CHF 3'050.-

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento.”

(cfr. BU 56/2014 del 28 novembre 2014)

2.4

Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine

della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo

amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5

L'art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute

a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per

l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10

Reg.Laps precisa che

" E'

considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un

importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della

composizione dell'unità di riferimento."

2.6

Per quanto riguarda l'obbligo

di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.8

A motivazione dell’ordine di

restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni

effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto in occasione del rinnovo

annuale dell’assegno integrativo nell’ottobre 2012 è venuta a sapere che RI 1

dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato presso la ditta __________ di __________

percependo un salario mensile lordo di fr. 2'550.--, pari, sommato agli assegni

familiari di fr. 400.-- e rapportato su base annua, a fr. 37'950.-- (cfr. doc.

A1; III).

L’insorgente, dal canto

suo, ha fatto valere di avere incassato per il suo lavoro stagionale l’importo

di fr. 20'440.-- e non di fr. 37'950.-- come, invece, ritenuto dalla Cassa.

La medesima ha inoltre

contestato il computo dei contributi alimentari dovuti dal suo ex marito,

poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior parte degli stessi

stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.

La ricorrente ha poi censurato

il conteggio della pigione, facendo valere di pagare mensilmente fr. 1'500.--.

La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le avrebbe diminuito l’assegno

in quanto possiederebbe un posteggio, quando, invece, lei non ha alcun

parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente (cfr. doc. I).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il principio della

restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 16 marzo 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2012, a titolo di reddito, ha tenuto conto unicamente degli alimenti per la stessa di fr. 9'600.--

annui, a esclusione di qualsiasi reddito da attività lavorativa (cfr. doc. 1D).

Nel mese di ottobre 2012 a seguito del rinnovo annuale è, invece, emerso che la ricorrente dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato quale cameriera ai piani al 75% presso la __________ di __________ con una

retribuzione lorda di fr. 2'762.50 mensili, comprensivi di fr. 2'550.-- quale

salario mensile lordo e di fr. 212.50 pari alla quota mensile lorda della 13a

mensilità (cfr. doc. 2; 2C-2D).

E’ pertanto evidente che,

essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile

dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo

andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza la

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito

indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo maggio

– settembre 2012.

La Cassa poteva, di

conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse

della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurata era in buona fede, come da lei sostenuto (cfr. doc. I),

oppure no quando ha ricevuto gli indebiti assegni integrativi (cfr. consid.

2.7

).

Il problema della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. consid. 2.15.).

2.10

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per quanto concerne il

reddito del lavoro dell’assicurata costituito dagli stipendi percepiti

lavorando presso la __________ dall’aprile 2012, va evidenziato, da un lato,

che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra

l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda

espressamente una deroga, le disposizioni della

legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.

Dall’altro, che come

esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), per quanto attiene all’art. 26 Laps,

concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il

relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA

in materia di prestazioni complementari.

Le Direttive concernenti

le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011

(stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

" Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir

des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution

déterminante.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26

luglio 2007 consid. 4.3).

Inoltre per stabilire il

diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed all’assegno di

prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la

sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del

15.

settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).

Infatti, per quanto

attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta l’art.

10.

Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Secondo l’art. 9 cpv. 1

LPC l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

La Laps, poi, agli art. 6

e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le

spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che

redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.3.).

L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT

prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per

ogni periodo fiscale.

Il

periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi dell’art. 51

LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi

conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde

all’anno civile.

Pertanto a ragione la

Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione

economica della ricorrente nel periodo maggio-settembre 2012, tenendo conto

delle spese e dei redditi conteggiati su base annua (cfr. STCA 39.2013.5 del 28

novembre 2013).

2.11

In concreto, come visto, l’assicurata

presso la __________ ha percepito fr. 2'762.50.-- lordi al mese (cfr. consid.

2.9

), che riportati su base annua corrispondono a fr. 33'150.-- (fr. 2'762.50

x 12 mesi).

A tale importo deve poi

essere aggiunta la somma di assegni familiari percepita per i due figli di fr.

400.

-- complessivi al mese (fr. 200.-- cfr. art. 5 cpv. 1 LAFam x 2 figli

minorenni; doc. 2C-2G), pari a fr. 4'800.-- annui (cfr. STCA 42.2013.27 del 17

luglio 2014).

Si ottiene così

l’ammontare di fr. 37'950.-- (fr. 33'150.-- + fr. 4'800) rettamente computato

dalla Cassa (cfr. doc. 3E; A1, III).

Va, del resto,

sottolineato che se, da una parte, la Cassa nei nuovi calcoli ha tenuto conto

del reddito da attività lavorativa lordo, dall’altra, la stessa ha dedotto a

titolo di spese computabili gli oneri sociali a carico dell’assicurata

conteggiati su base annua, e meglio i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr.

2'897.-- e i contributi alla previdenza professionale di fr. 645.-- (cfr. doc.

3E; 2C-2G).

2.12

L’assicurata ha contestato il

computo degli alimenti a suo favore da parte dell’ex marito (cfr. doc. I).

La Cassa, nella decisione

su reclamo impugnata, ha precisato che dagli accertamenti esperiti in sede di

reclamo è emerso che nei mesi di giugno e luglio 2012 la ricorrente non ha percepito

alcun contributo alimentare. L’amministrazione ha conseguentemente stralciato

l’importo degli alimenti per i mesi di giugno e luglio 2012 nei nuovi calcoli

volti a determinare l’importo da restituire (cfr. doc. A1).

Dalla documentazione agli

atti si evince che l’assicurata e l’ex marito, __________, sono stati

autorizzati a vivere separati con decisione della Pretura di __________ dell’8

giugno 2010, la quale ha pure regolato le conseguenze accessorie relative alla

sospensione dell’unione coniugale. In particolare è stato previsto il

versamento di un importo di fr. 800.-- al mese a titolo di alimenti a favore

dell’insorgente da parte di __________ (cfr. doc. 14E; 14F).

Il divorzio è poi stato

pronunciato con sentenza del 15 luglio 2013 (cfr. doc. 14F).

Dagli estratti conto del

conto privato presso __________ della ricorrente emerge, inoltre, che __________

ha versato all’assicurata la somma di fr. 800.-- nel mese di maggio, nel mese

di agosto e nel mese di settembre 2012. Non è per contro stato corrisposto

alcun importo nei mesi di giugno e luglio 2012 (cfr. doc. 9B-9S).

Ne discende che a ragione

la Cassa, per calcolare l’ammontare di assegni integrativi percepiti da maggio

a settembre 2012 da restituire, ha tenuto conto per i mesi di maggio, agosto e

settembre 2012 del contributo alimentare dovuto all’insorgente dall’ex marito

ed effettivamente corrispostole.

2.13

La ricorrente ha pure

contestato l’importo della pigione di fr. 15’525.-- all’anno considerato dalla

Cassa, sostenendo di pagare fr. 1'500.-- al mese, pari a fr. 18'000.-- annui

(cfr. doc. I).

Come esposto sopra (cfr.

consid. 2.3.), l’art. 9 cpv. 1 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte di più

di due persone come quella della ricorrente (la medesima e i due figli), pari

all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del

20%, ossia corrispondente a fr. 18'000.--.

Ai sensi dell’art. 5 del

Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali in

vigore fino al 31 dicembre 2014:

" La spesa

per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per

il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del

15% per le spese accessorie."

Secondo l’art. 9 cpv. 2

Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno

dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte

imputabile al convivente.

Per completezza giova

rilevare che il nuovo tenore dell’art. 5 Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio

2015, è il seguente:

" 1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9

cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:

a) per

l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;

b) per il

proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie.

2In caso di convivenza con

una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferi-mento, gli importi

di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del nu-mero di

persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri

dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014)

Il principio della

suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998,

prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati

anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere

ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal

calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione

complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito

in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in

vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di

evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle

prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di

norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano

nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512

consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio

1992.

nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i

figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr.

ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione

del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto

la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non

pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003,

pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).

Con una sentenza

42.2011.11

del 19 gennaio 2012 questa Corte ha deciso che a torto l’USSI aveva

suddiviso la pigione effettiva della ricorrente per due e le aveva chiesto la

restituzione di prestazioni assistenziali dal giugno 2007 al dicembre 2008. Dal

2003, infatti, il figlio aveva un’abitazione indipendente e nel 2007 si era

trasferito fuori cantone. Secondo il principio della probabilità preponderante

egli non abitava più nell’economia domestica della madre. Il mantenimento del

domicilio presso la madre per l’invio della posta era irrilevante, visto che

determinante è unicamente la convivenza effettiva con il beneficiario di una

prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.

Il TCA ha stabilito che la

divisione per due della pigione non si giustificava nemmeno ponendo mente al

fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della

pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia

domestica si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo gran parte

dell’abitazione.

In quel caso di specie, in

effetti, vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della

madre per due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, andava

comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente fosse occupata in gran parte

unicamente da quest’ultima.

2.14

Nel caso di specie dai

contratti di locazione agli atti (cfr. doc. X1; X2) validi dal 1° settembre 2011,

rispettivamente dal 1° settembre 2012 conclusi con il locatore __________ che

concernono in ogni caso sempre il medesimo appartamento di 3 1/2 locali a __________

risulta che la pigione mensile è di fr. 1'500.-- e che le spese accessorie

ammontano a fr. 50.-- al mese.

La Cassa, sia nella

decisione iniziale del 16 marzo 2012 che nei nuovi conteggi volti a stabilire

l’importo di assegni integrativi da restituire, ha computato a titolo di spesa

d’alloggio la somma di fr. 15'525.-- (cfr. doc. 1D; 3E).

L’amministrazione,

interpellata riguardo al calcolo dell’ammontare di fr. 15'525.-- dal TCA (cfr.

doc. XI), il 9 dicembre 2014 ha precisato che

" (…)

Nella concreta fattispecie, considerato il

fatto che il signor __________ risulta domiciliato in __________ a __________,

unitamente alla signora RI 1 e i di lei figli, la cassa, per il tramite dello

sportello Laps di __________, ha chiesto alla signora RI 1 di prendere

posizione in merito alla convivenza con il signor __________.

Con dichiarazione (cfr. dichiarazione

allegata) del 09 novembre 2011, la signora RI 1 comunica:

“(…) Con la presente dichiaro di vivere

a __________, io con i miei due figli, nell’appartamento messomi a disposizione

dal signor __________ e confermo che con lo stesso signor __________ non esiste

nessuna relazione personale. Anzi vi preciso che il signor __________ ogni

tanto si assenta dall’appartamento e quando è presente dorme su un divano (…)”.

La Cassa - con riferimento ai contratti di

locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011,

rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a

CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la

signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla

spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte

dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo

seguente:

(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF

15'525.--.

Per quanto riguarda la presunta deduzione

relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo

relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione

riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo

sopra riportato.” (Doc. XII)

L’assicurata, il 20

dicembre 2014 ha replicato asserendo che il signor __________ non vivrebbe con

lei, ma nell’appartamento adiacente al suo, sempre in __________ a __________

(cfr. doc. XIV).

Alla luce delle risultanze

agli atti il TCA ritiene corretto il modo di procedere della Cassa.

In effetti nella

dichiarazione del 9 novembre 2011 l’insorgente ha affermato, indipendentemente

dall’esistenza o meno di una relazione personale tra loro, che l’appartamento

di 3 ½ locali a __________ veniva condiviso per la maggior parte del tempo,

oltre che con i suoi due figli, con il signor __________ (cfr. doc. XII1).

Ininfluente si rivela l’asserzione

dell’assicurata secondo cui ad oggi __________ abiterebbe nell’appartamento

adiacente al suo.

Rilevanti, infatti,

risultano essere le circostanze esistenti nel 2012, quando la ricorrente ha

percepito gli assegni integrativi richiesti in restituzione.

In simili condizioni, non essendo in concreto adempiuti i

presupposti delle eccezioni (che vanno comunque concesse solo entro certi

limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini

occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente; cfr. consid. 2.12.) che derogano al principio della

suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali

fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone locativo non va

considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e

computato in ragione di 3/4.

All’insorgente va, dunque, computato a

titolo di pigione lorda l'importo di fr. 1'293.75.-- mensili [fr. 1’500 + fr.

225.

(15% di fr. 1'500 ex art. 5 Reg.Laps) : 4 coinquilini x 3], pari a fr. 15’525.--annui,

come riconosciuto dalla parte resistente.

In proposito è peraltro

utile ricordare che l’importo di fr. 15'525.--era stato già computato a titolo

di spese d’alloggio nella decisione iniziale del 16 marzo 2012 con cui alla

ricorrente era stato accordato un assegno integrativo dall’aprile 2012 (cfr.

doc. 1D). Non risulta, però, che allora la medesima abbia sollevato obiezioni

al riguardo.

Va, infine, osservato che,

contrariamente a quanto fatto valere dall’assicurata (cfr. doc. I), dall’importo

dell’assegno integrativo spettantele non è stata dedotta a suo scapito alcuna

somma riconducibile a un posteggio (cfr. doc. XII; 3).

2.15

Alla luce di tutto quanto

esposto, ritenuto che le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per

determinare l’importo degli assegni integrativi da rimborsare contestate dalla

ricorrente, e meglio l’entità del reddito da attività lavorativa, gli alimenti

e la pigione, si sono rivelate corrette così come conteggiate

dall’amministrazione (cfr. consid. 2.10-2.14.), la decisione su reclamo

impugnata con cui all’assicurata è stata chiesta la restituzione della somma di

fr. 3'386.-- deve essere confermata.

Relativamente alla domanda

di condono formulata dall’assicurata (cfr. doc. 6; I) l’amministrazione si

pronuncerà dopo che sarà cresciuta in giudicato la decisione con la quale è

stata chiesta la restituzione di fr. 3’386.--, come d’altronde indicato dalla

Cassa stessa (cfr. doc. III).

Per costante

giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti