39.2014.4
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14 gennaio 2015Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.4
rs
Lugano
14 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa), il 27 maggio 2013, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di
restituzione della somma di fr. 4'310.-- corrispondenti a assegni integrativi
percepiti indebitamente nel periodo maggio – settembre 2012, in quanto sono emersi dei redditi non dichiarati (cfr. doc. 4).
1.2. Con decisione su reclamo del 26
febbraio 2014 (cfr. doc. A1) la Cassa ha ridotto l’importo da restituire a fr. 3'386.--,
con la seguente motivazione:
" (…)
Al fine di procedere al riesame della
pratica, con scritti 16 agosto 2013, 27 settembre 2013 e 21 gennaio 2014 la
Cassa ha richiesto alla signora RI 1 di dettagliare e supportare dai relativi
giustificativi, gli elementi di calcolo contestati (in particolare la cassa ha
richiesto alla signora i giustificativi inerenti gli alimenti percepiti, nonché
Fatti
i passi intrapresi per l’ottenimento degli stessi).
A seguito della documentazione pervenutaci
in data 13 gennaio 2014 e 7 febbraio 2014, la Cassa ha potuto appurare come
durante i mesi di giugno e luglio 2012 la signora RI 1 non ha percepito alcun
contributo alimentare a suo favore.
La Cassa, sulla base della nuova
situazione, ha quindi nuovamente verificato, stralciando il contributo
alimentare, se vi fosse un importo percepito in troppo dal 1° maggio 2012 al 30
settembre 2012.
(…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 26 febbraio 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, censurando, in primo luogo, il computo dei contributi alimentari dovuti
dal suo ex marito, poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior
parte degli stessi stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.
Al riguardo l’insorgente
ha precisato che il suo legale si sta occupando al fine di recuperare i soldi
dovuti dall’ex marito, ma che ciò sarà impossibile siccome il medesimo ha
attestati carenza beni per circa fr. 200'000.--.
La ricorrente, in secondo
luogo, ha contestato il conteggio della pigione, facendo valere di pagare
mensilmente fr. 1'500.--. La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le
avrebbe diminuito l’assegno in quanto possiederebbe un posteggio, quando,
invece, lei non ha alcun parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente.
Infine l’assicurata ha
rilevato di non avere incassato nel 2012 dalla sua attività lavorativa
stagionale fr. 37’950.--, come invece sostenuto dall’amministrazione, bensì fr.
20'440.--.
L’insorgente ha
evidenziato di aver pagato con il denaro ricevuto dalla Cassa somme dovute
arretrate, come ad esempio i premi della cassa malati, per tentare di sanare
tutti i debiti. La stessa ha affermato di essere quindi in buona fede, poiché
non ha voluto semplicemente incassare soldi e contrarre ulteriori debiti.
La ricorrente ha concluso
chiedendo pure il condono totale della somma di fr. 3'386.--, visto che tale
importo sarebbe ingiustamente dovuto e rappresenta un onere troppo grave avendo
tanti debiti e due figli da mantenere (cfr. doc. I).
1.4. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto. Relativamente alla richiesta di condono,
l’amministrazione ha osservato che la stessa sarà esaminata dopo la crescita in
giudicato della decisione su reclamo riguardante la restituzione. La Cassa ha
precisato, in proposito, di non avere, prima di tale momento, la facoltà di
entrare nel merito della domanda di condono, considerato che il credito non è
ancora esigibile (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurata si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 12 aprile 2014 (cfr. doc.
V).
1.6. La Cassa, il 22 aprile 2014,
si è riconfermata nei contenuti della propria risposta di causa, ribadendo la
richiesta di vedere confermata la decisione su reclamo impugnata (cfr. doc.
VII).
1.7. Il 2 dicembre 2014, su
richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), l’amministrazione ha trasmesso copia
dei contratti di locazione conclusi dall’assicurata nell’agosto 2011 e nel
settembre 2012 (cfr. doc. X + 1/2).
1.8. Il TCA, il 3 dicembre 2014, ha inviato alla Cassa e in particolare a __________, capo del __________, il seguente scritto:
" (…)dal
ricorso del 24 marzo 2014 interposto al TCA da RI 1 contro la vostra decisione
su reclamo del 26 febbraio 2014 rileviamo, segnatamente, quanto segue:
“ (…)
Vorrei comunicare che io pago di
affitto mensile 1500 chf al mese e non ho il posteggio auto (ma l’ufficio CO 1
ha scritto che io ho il posteggio auto e hanno diminuito l’assegno), perché non
ho l’automobile che è un mezzo impossibile di avere nella mia situazione
economica attuale e più precisamente non ho la patente di guida. (…)”
Voglia, per cortesia, prendere posizione al riguardo, precisando
in particolare, da un lato, come avete calcolato la pigione di fr. 15'525.--
annui computata nel calcolo dell’assegno integrativo del 16 marzo 2012 (documentando
debitamente).
Dall’altro, se nella determinazione dell’importo dell’assegno
avete tenuto conto di un parcheggio a scapito della ricorrente, come la
medesima sostiene, oppure no.
(…)” (Doc. XI)
__________ ha dato seguito
alla richiesta di questo Tribunale il 9 dicembre 2014 (cfr. doc. XII+1),
evidenziando, segnatamente:
" (…)
La Cassa - con riferimento ai contratti di
locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011,
rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a
CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la
signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla
spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte
dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo
seguente:
(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF
15'525.--.
Per quanto riguarda la presunta deduzione
relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo
relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione
riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo
sopra riportato.” (Doc. XII)
1.9. Il 20 dicembre 2014
l’assicurata ha osservato che il signor __________ non vivrebbe con lei ma
nell’appartamento adiacente e di avere dei debiti nei suoi confronti connessi
al pagamento delle pigioni. La medesima ha, inoltre, rinnovato la domanda di condono
della somma richiestale in restituzione (cfr. doc. XIV).
1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc.XV).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 3'386.--,
corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di maggio
al mese di settembre 2012.
Più precisamente andrà
verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto
e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato
nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49.
Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.3
Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite
riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi
giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle
coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art.
6.
cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15
febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il
seguente:
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo
tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Infine l'art. 10 cpv. 1
Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia
d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente
alla metà del limite
na supplementare minimo
previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite
minimo
quinta persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite
minimo
ulteriore persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.--
con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1
lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr.
2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3.
Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai
limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella
misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2011 la soglia
di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il
titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla
metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda
e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta
e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e
ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)."
Gli importi della soglia
di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012, 2013 e 2014
(cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2014%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2014).
Con l’art. 1 del Decreto
esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps) del 26 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la soglia di intervento per gli anni 2015 e
2016.
è stata modificata come segue.
" a) CHF
17'441.- per il titolare del diritto;
b) CHF 8'720.-
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento;
c) CHF 9'150.- per
la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento;
d) CHF 6'100.-
per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento;
e) CHF 3'050.-
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento.”
(cfr. BU 56/2014 del 28 novembre 2014)
2.4
Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine
della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5
L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute
a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per
l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10
Reg.Laps precisa che
" E'
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un
importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della
composizione dell'unità di riferimento."
2.6
Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.8
A motivazione dell’ordine di
restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto in occasione del rinnovo
annuale dell’assegno integrativo nell’ottobre 2012 è venuta a sapere che RI 1
dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato presso la ditta __________ di __________
percependo un salario mensile lordo di fr. 2'550.--, pari, sommato agli assegni
familiari di fr. 400.-- e rapportato su base annua, a fr. 37'950.-- (cfr. doc.
A1; III).
L’insorgente, dal canto
suo, ha fatto valere di avere incassato per il suo lavoro stagionale l’importo
di fr. 20'440.-- e non di fr. 37'950.-- come, invece, ritenuto dalla Cassa.
La medesima ha inoltre
contestato il computo dei contributi alimentari dovuti dal suo ex marito,
poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior parte degli stessi
stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.
La ricorrente ha poi censurato
il conteggio della pigione, facendo valere di pagare mensilmente fr. 1'500.--.
La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le avrebbe diminuito l’assegno
in quanto possiederebbe un posteggio, quando, invece, lei non ha alcun
parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente (cfr. doc. I).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il principio della
restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 16 marzo 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2012, a titolo di reddito, ha tenuto conto unicamente degli alimenti per la stessa di fr. 9'600.--
annui, a esclusione di qualsiasi reddito da attività lavorativa (cfr. doc. 1D).
Nel mese di ottobre 2012 a seguito del rinnovo annuale è, invece, emerso che la ricorrente dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato quale cameriera ai piani al 75% presso la __________ di __________ con una
retribuzione lorda di fr. 2'762.50 mensili, comprensivi di fr. 2'550.-- quale
salario mensile lordo e di fr. 212.50 pari alla quota mensile lorda della 13a
mensilità (cfr. doc. 2; 2C-2D).
E’ pertanto evidente che,
essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile
dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo
andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di conseguenza la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo maggio
– settembre 2012.
La Cassa poteva, di
conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse
della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).
A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurata era in buona fede, come da lei sostenuto (cfr. doc. I),
oppure no quando ha ricevuto gli indebiti assegni integrativi (cfr. consid.
2.7
).
Il problema della buona
fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. consid. 2.15.).
2.10
Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Per quanto concerne il
reddito del lavoro dell’assicurata costituito dagli stipendi percepiti
lavorando presso la __________ dall’aprile 2012, va evidenziato, da un lato,
che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra
l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni della
legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.
Dall’altro, che come
esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), per quanto attiene all’art. 26 Laps,
concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il
relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA
in materia di prestazioni complementari.
Le Direttive concernenti
le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011
(stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:
" Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir
des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution
déterminante.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26
luglio 2007 consid. 4.3).
Inoltre per stabilire il
diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed all’assegno di
prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la
sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del
15.
settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).
Infatti, per quanto
attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta l’art.
10.
Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Secondo l’art. 9 cpv. 1
LPC l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
La Laps, poi, agli art. 6
e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le
spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che
redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT
prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per
ogni periodo fiscale.
Il
periodo fiscale corrisponde all’anno civile.
Ai sensi dell’art. 51
LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi
conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde
all’anno civile.
Pertanto a ragione la
Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione
economica della ricorrente nel periodo maggio-settembre 2012, tenendo conto
delle spese e dei redditi conteggiati su base annua (cfr. STCA 39.2013.5 del 28
novembre 2013).
2.11
In concreto, come visto, l’assicurata
presso la __________ ha percepito fr. 2'762.50.-- lordi al mese (cfr. consid.
2.9
), che riportati su base annua corrispondono a fr. 33'150.-- (fr. 2'762.50
x 12 mesi).
A tale importo deve poi
essere aggiunta la somma di assegni familiari percepita per i due figli di fr.
400.
-- complessivi al mese (fr. 200.-- cfr. art. 5 cpv. 1 LAFam x 2 figli
minorenni; doc. 2C-2G), pari a fr. 4'800.-- annui (cfr. STCA 42.2013.27 del 17
luglio 2014).
Si ottiene così
l’ammontare di fr. 37'950.-- (fr. 33'150.-- + fr. 4'800) rettamente computato
dalla Cassa (cfr. doc. 3E; A1, III).
Va, del resto,
sottolineato che se, da una parte, la Cassa nei nuovi calcoli ha tenuto conto
del reddito da attività lavorativa lordo, dall’altra, la stessa ha dedotto a
titolo di spese computabili gli oneri sociali a carico dell’assicurata
conteggiati su base annua, e meglio i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr.
2'897.-- e i contributi alla previdenza professionale di fr. 645.-- (cfr. doc.
3E; 2C-2G).
2.12
L’assicurata ha contestato il
computo degli alimenti a suo favore da parte dell’ex marito (cfr. doc. I).
La Cassa, nella decisione
su reclamo impugnata, ha precisato che dagli accertamenti esperiti in sede di
reclamo è emerso che nei mesi di giugno e luglio 2012 la ricorrente non ha percepito
alcun contributo alimentare. L’amministrazione ha conseguentemente stralciato
l’importo degli alimenti per i mesi di giugno e luglio 2012 nei nuovi calcoli
volti a determinare l’importo da restituire (cfr. doc. A1).
Dalla documentazione agli
atti si evince che l’assicurata e l’ex marito, __________, sono stati
autorizzati a vivere separati con decisione della Pretura di __________ dell’8
giugno 2010, la quale ha pure regolato le conseguenze accessorie relative alla
sospensione dell’unione coniugale. In particolare è stato previsto il
versamento di un importo di fr. 800.-- al mese a titolo di alimenti a favore
dell’insorgente da parte di __________ (cfr. doc. 14E; 14F).
Il divorzio è poi stato
pronunciato con sentenza del 15 luglio 2013 (cfr. doc. 14F).
Dagli estratti conto del
conto privato presso __________ della ricorrente emerge, inoltre, che __________
ha versato all’assicurata la somma di fr. 800.-- nel mese di maggio, nel mese
di agosto e nel mese di settembre 2012. Non è per contro stato corrisposto
alcun importo nei mesi di giugno e luglio 2012 (cfr. doc. 9B-9S).
Ne discende che a ragione
la Cassa, per calcolare l’ammontare di assegni integrativi percepiti da maggio
a settembre 2012 da restituire, ha tenuto conto per i mesi di maggio, agosto e
settembre 2012 del contributo alimentare dovuto all’insorgente dall’ex marito
ed effettivamente corrispostole.
2.13
La ricorrente ha pure
contestato l’importo della pigione di fr. 15’525.-- all’anno considerato dalla
Cassa, sostenendo di pagare fr. 1'500.-- al mese, pari a fr. 18'000.-- annui
(cfr. doc. I).
Come esposto sopra (cfr.
consid. 2.3.), l’art. 9 cpv. 1 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte di più
di due persone come quella della ricorrente (la medesima e i due figli), pari
all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del
20%, ossia corrispondente a fr. 18'000.--.
Ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali in
vigore fino al 31 dicembre 2014:
" La spesa
per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per
il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del
15% per le spese accessorie."
Secondo l’art. 9 cpv. 2
Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno
dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte
imputabile al convivente.
Per completezza giova
rilevare che il nuovo tenore dell’art. 5 Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio
2015, è il seguente:
" 1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9
cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:
a) per
l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;
b) per il
proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie.
2In caso di convivenza con
una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferi-mento, gli importi
di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del nu-mero di
persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri
dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014)
Il principio della
suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia
domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998,
prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati
anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere
ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal
calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione
complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in
vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di
evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512
consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio
1992.
nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è
intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i
figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr.
ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione
del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto
la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto
(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non
pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003,
pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).
Con una sentenza
42.2011.11
del 19 gennaio 2012 questa Corte ha deciso che a torto l’USSI aveva
suddiviso la pigione effettiva della ricorrente per due e le aveva chiesto la
restituzione di prestazioni assistenziali dal giugno 2007 al dicembre 2008. Dal
2003, infatti, il figlio aveva un’abitazione indipendente e nel 2007 si era
trasferito fuori cantone. Secondo il principio della probabilità preponderante
egli non abitava più nell’economia domestica della madre. Il mantenimento del
domicilio presso la madre per l’invio della posta era irrilevante, visto che
determinante è unicamente la convivenza effettiva con il beneficiario di una
prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.
Il TCA ha stabilito che la
divisione per due della pigione non si giustificava nemmeno ponendo mente al
fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della
pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia
domestica si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo gran parte
dell’abitazione.
In quel caso di specie, in
effetti, vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della
madre per due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, andava
comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente fosse occupata in gran parte
unicamente da quest’ultima.
2.14
Nel caso di specie dai
contratti di locazione agli atti (cfr. doc. X1; X2) validi dal 1° settembre 2011,
rispettivamente dal 1° settembre 2012 conclusi con il locatore __________ che
concernono in ogni caso sempre il medesimo appartamento di 3 1/2 locali a __________
risulta che la pigione mensile è di fr. 1'500.-- e che le spese accessorie
ammontano a fr. 50.-- al mese.
La Cassa, sia nella
decisione iniziale del 16 marzo 2012 che nei nuovi conteggi volti a stabilire
l’importo di assegni integrativi da restituire, ha computato a titolo di spesa
d’alloggio la somma di fr. 15'525.-- (cfr. doc. 1D; 3E).
L’amministrazione,
interpellata riguardo al calcolo dell’ammontare di fr. 15'525.-- dal TCA (cfr.
doc. XI), il 9 dicembre 2014 ha precisato che
" (…)
Nella concreta fattispecie, considerato il
fatto che il signor __________ risulta domiciliato in __________ a __________,
unitamente alla signora RI 1 e i di lei figli, la cassa, per il tramite dello
sportello Laps di __________, ha chiesto alla signora RI 1 di prendere
posizione in merito alla convivenza con il signor __________.
Con dichiarazione (cfr. dichiarazione
allegata) del 09 novembre 2011, la signora RI 1 comunica:
“(…) Con la presente dichiaro di vivere
a __________, io con i miei due figli, nell’appartamento messomi a disposizione
dal signor __________ e confermo che con lo stesso signor __________ non esiste
nessuna relazione personale. Anzi vi preciso che il signor __________ ogni
tanto si assenta dall’appartamento e quando è presente dorme su un divano (…)”.
La Cassa - con riferimento ai contratti di
locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011,
rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a
CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la
signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla
spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte
dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo
seguente:
(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF
15'525.--.
Per quanto riguarda la presunta deduzione
relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo
relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione
riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo
sopra riportato.” (Doc. XII)
L’assicurata, il 20
dicembre 2014 ha replicato asserendo che il signor __________ non vivrebbe con
lei, ma nell’appartamento adiacente al suo, sempre in __________ a __________
(cfr. doc. XIV).
Alla luce delle risultanze
agli atti il TCA ritiene corretto il modo di procedere della Cassa.
In effetti nella
dichiarazione del 9 novembre 2011 l’insorgente ha affermato, indipendentemente
dall’esistenza o meno di una relazione personale tra loro, che l’appartamento
di 3 ½ locali a __________ veniva condiviso per la maggior parte del tempo,
oltre che con i suoi due figli, con il signor __________ (cfr. doc. XII1).
Ininfluente si rivela l’asserzione
dell’assicurata secondo cui ad oggi __________ abiterebbe nell’appartamento
adiacente al suo.
Rilevanti, infatti,
risultano essere le circostanze esistenti nel 2012, quando la ricorrente ha
percepito gli assegni integrativi richiesti in restituzione.
In simili condizioni, non essendo in concreto adempiuti i
presupposti delle eccezioni (che vanno comunque concesse solo entro certi
limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini
occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente; cfr. consid. 2.12.) che derogano al principio della
suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali
fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone locativo non va
considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e
computato in ragione di 3/4.
All’insorgente va, dunque, computato a
titolo di pigione lorda l'importo di fr. 1'293.75.-- mensili [fr. 1’500 + fr.
225.
(15% di fr. 1'500 ex art. 5 Reg.Laps) : 4 coinquilini x 3], pari a fr. 15’525.--annui,
come riconosciuto dalla parte resistente.
In proposito è peraltro
utile ricordare che l’importo di fr. 15'525.--era stato già computato a titolo
di spese d’alloggio nella decisione iniziale del 16 marzo 2012 con cui alla
ricorrente era stato accordato un assegno integrativo dall’aprile 2012 (cfr.
doc. 1D). Non risulta, però, che allora la medesima abbia sollevato obiezioni
al riguardo.
Va, infine, osservato che,
contrariamente a quanto fatto valere dall’assicurata (cfr. doc. I), dall’importo
dell’assegno integrativo spettantele non è stata dedotta a suo scapito alcuna
somma riconducibile a un posteggio (cfr. doc. XII; 3).
2.15
Alla luce di tutto quanto
esposto, ritenuto che le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per
determinare l’importo degli assegni integrativi da rimborsare contestate dalla
ricorrente, e meglio l’entità del reddito da attività lavorativa, gli alimenti
e la pigione, si sono rivelate corrette così come conteggiate
dall’amministrazione (cfr. consid. 2.10-2.14.), la decisione su reclamo
impugnata con cui all’assicurata è stata chiesta la restituzione della somma di
fr. 3'386.-- deve essere confermata.
Relativamente alla domanda
di condono formulata dall’assicurata (cfr. doc. 6; I) l’amministrazione si
pronuncerà dopo che sarà cresciuta in giudicato la decisione con la quale è
stata chiesta la restituzione di fr. 3’386.--, come d’altronde indicato dalla
Cassa stessa (cfr. doc. III).
Per costante
giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti