39.2014.5
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29 settembre 2014Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.5
MP/RS
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 marzo 2014 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
14 marzo 2014, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa), ha confermato il proprio provvedimento del 27 gennaio 2014 (cfr. doc. 3), con cui ha
ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 3’368.-- a titolo di assegni
integrativi percepiti a torto dal 1° agosto al 30 novembre 2013 (cfr. doc. I+A).
In particolare
l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato
le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto, il 5
novembre 2013 è venuta a conoscenza che a decorrere dal 31 luglio 2013 il
marito dell’assicurata, __________, si è trasferito a vivere all’estero,
lasciando quindi l’unità di riferimento in base alla quale era stato stabilito,
con decisione dell’11 aprile 2013, il diritto agli assegni familiari
integrativi. Effettuata la revisione dei calcoli del diritto agli assegni
familiari integrativi senza tenere in considerazione nell’unità economica di
riferimento __________, la Cassa ha stabilito che l’assicurata ha percepito indebitamente
delle prestazioni sociali.
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 14 marzo 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, la ricorrente contesta che il marito sia uscito dall’unità
economica di riferimento a partire dal 31 luglio 2013. Ella sostiene che __________
abbia lasciato il nucleo familiare in modo definitivo soltanto a partire dal 31
ottobre 2013, data in cui la Pretura di __________ ha pronunciato
l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati (cfr. doc. I+B).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 3'368.--,
corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° agosto 2013 al
31 novembre 2013.
Più precisamente andrà
verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno
integrativo a dipendenza del cambiamento della composizione dell’unità
economica di riferimento a partire dal 1 agosto 2013.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato
nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure
per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata
in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Infine l'art. 10 cpv. 1
Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia
d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente
alla metà del limite
na supplementare minimo
previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite
minimo
quinta persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite
minimo
ulteriore persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008
pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Per l’anno
2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.
2383).
Dal 1° gennaio 2013 la
soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il
titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona
supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del
limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda
e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta
e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e
ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine
della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute
a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione
della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
(cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10
Reg. Laps precisa che
" E'
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un
importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della
composizione dell'unità di riferimento."
2.6. L’art. 65 Laf, relativo alla
decadenza del diritto agli assegni familiari, espone che
" 1Il diritto corrente all’assegno non
decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2Durante l’assenza
dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua
unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o
sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del
diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di
aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di
decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la
condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova
richiesta. "
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che, allorché l’11 aprile 2013 è stato
stabilito il diritto agli assegni familiari integrativi in favore della
famiglia RI 1, la Cassa ha fondato il suo calcolo considerando un’unità di
riferimento composta da 4 persone: il marito __________, la moglie RI 1 e le
due figlie __________ e __________ (cfr. doc. 1C).
La ricorrente, con scritto
del 1° novembre 2013 ha comunicato alla Cassa che lei e il marito __________ -
membro dell’unità di riferimento in base alla quale era stato calcolato il
diritto agli assegni familiari integrativi (cfr. doc. 1) - vivono separati dal
1° novembre 2013, allegando il verbale di udienza di separazione tenutosi
presso la Pretura di __________ il 31 ottobre 2013 (cfr. doc. 2).
La Cassa dopo aver ricevuto tale scritto ha interpellato il Comune di __________, il quale ha
indicato che il marito della ricorrente era partito per la __________ già il 31
luglio 2013 (cfr. doc. I+A pag. 3).
Effettuata la revisione
del calcolo del diritto agli assegni familiari tenendo conto della variazione
della composizione dell’unità di riferimento, la Cassa ha stabilito che nel periodo 1° agosto – 30 novembre 2013 il diritto alle prestazioni
sociali in questione avrebbe dovuto essere di fr. 132.--. A fronte di ciò,
considerato che l’assicurata durante tale periodo ha percepito complessivamente
fr. 3'500.--, l’amministrazione esige la restituzione dell’importo di fr.
3'368.-- ritenuto percepito indebitamente (cfr. doc. 3 pag. 1 e 2; I+A pag. 3).
L’assicurata, da parte sua,
non condivide la decisione della Cassa.
Nell’atto ricorsuale non è
messo in discussione il principio secondo cui, a seguito della modifica della
composizione della sua unità di riferimento, gli assegni familiari integrativi
esistenti debbano essere riconsiderati.
Tuttavia la ricorrente contesta
che la revisione sia stata attuata a partire dal 1° agosto 2013, sostenendo che
il 31 luglio 2013 il marito era semplicemente partito per le vacanze e soltanto
durante le stesse egli avrebbe deciso di non fare più ritorno in Svizzera. A
suo parere, la data dalla quale andava riesaminato il suo diritto agli assegni
familiari integrativi era il 1 novembre 2013, ovvero dall’inizio della vita
separata come stabilito dalla Pretura.
A sostegno della sua
impugnativa l’insorgente adduce segnatamente quanto segue:
" Il signor __________
è partito il 31.07.2013 per vacanza, e di conseguenza avrebbe dovuto fare
rientro. Dopo diverse promesse di rientro, non mantenute, ho chiesto la
separazione la quale parte dal 31.10.2013. Non credevo che realmente non
sarebbe più rientrato, per questo ho informato l’Istituto delle assicurazioni
sociali, dopo l’udienza di separazione, sulla modifica della composizione
familiare.
Di conseguenza io ho annunciato la partenza del signor __________
il 6 novembre 2013, al municipio abbiamo registrato la data di partenza il
31.07.2013. Abbiamo preso questa data perché da lì non ha fatto rientro ma
comunque faceva ancora parte della famiglia per il quale ho provveduto al
pagamento del premio della cassa malati e ho effettuato diversi pagamenti che
mi diceva per il viaggio di rientro.
Di conseguenza contesto la richiesta di restituzione di fr. 3'368.-
per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre, ma non dal 1 novembre al 30
novembre per una somma di CHF 875.--. (…)” (cfr.
doc. I pag 1).
2.10. Chiamato a pronunciarsi nella
fattispecie in esame, questo Tribunale rileva dapprima che l’art. 65 cpv. 1 Laf
dispone che il diritto corrente all’assegno integrativo non decade se l’assenza
dal Cantone è inferiore a 12 mesi consecutivi. Il cpv. 2 del predetto articolo stabilisce
che durante l’assenza dal Cantone di un componente dell’unità di riferimento,
il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso (cfr. consid.
2.6.).
Al riguardo giova
osservare che dal Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli
assegni di famiglia emerge che:
Considerandi
" Articolo 65 – Decadenza del diritto corrente all’assegno integrativo e
di prima infanzia
Corrisponde, nella sostanza, agli attuali artt. 30c
(assegno integrativo) e 37c (assegno di prima infanzia) Laf. Nello spirito
della cascata Laps, al cpv. 2 viene aggiunto, rispetto all’attuale Laf, che il
diritto all’assegno integrativo o di prima infanzia è sospeso o rivalutato se,
oltre al titolare del diritto, ogni qualsiasi membro della sua unità di
riferimento si assenta dal Cantone; lo stesso dicasi per il rientro nel Cantone."
Il tenore
degli art. 30c e 37c vLaf afferenti alla decadenza del diritto all’assegno
integrativo, rispettivamente di prima infanzia in caso di soggiorno all’estero
o in altro Cantone era il seguente:
" 1Il
diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a
dodici mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone il diritto corrente
all’assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il titolare del
diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere
nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una
nuova richiesta."
Inoltre dal Messaggio del
18.
dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia risulta che:
" 4.3.3
Decadenza del diritto corrente all’assegno in caso di assenza dal Cantone
(nuovi artt. 30c e 37c Laf)
Alla decadenza del diritto corrente all’AFI e all’API sono
applicabili gli attuali artt. 30 Reg. Laf (assegno integrativo), nonché 44
(famiglia monoparentale, API) e 50 Reg. Laf (famiglia biparentale; API). Le
citate disposizioni del regolamento sono identiche.
Il diritto corrente agli assegni non decade se il titolare del
diritto si assenta dal Ticino per soggiornare in un altro Cantone a motivo di
malattia, infortunio, servizio militare o civile; in questa evenienza il
periodo di assenza dal Cantone è ininfluente. Se, per contro, il titolare del
diritto si assenta dal Ticino per soggiornare all’estero, il diritto corrente
all’assegno potrà essere preservato se l’assenza è inferiore a 3 mesi, ritenuto
che il termine inizia a decorrere dalla prima assenza.
Come già rilevato, in materia di assegni familiari la legislazione
sulle prestazioni complementari deve essere applicata a titolo di diritto
suppletorio, per esplicito rinvio dell’attuale art. 47 Laf. Ora, in materia di
decadenza al diritto corrente alle prestazioni complementari, il "periodo
di assenza" ammesso è di 12 mesi e non di 3 mesi. Le succitate norme del
Reg. Laf devono, quindi, essere considerate inammissibili.
Per questo motivo, questo Consiglio di Stato propone di
riconoscere anche in materia di decadenza del diritto corrente agli assegni un
"periodo di interruzione della residenza" massimo di 12 mesi, indipendentemente
dai motivi che hanno cagionato l’assenza dal Ticino e/o dalla destinazione
dell’assicurato (altro Cantone o Stato estero).
Ovviamente, il diritto corrente alla prestazione verrebbe
sospeso durante l’assenza e ripristinato allorquando l’assicurato dimostrerà di
essere tornato in Ticino.
Conformemente all’attuale art. 41 Laf, il titolare del diritto
alla prestazione (rispettivamente i titolari del diritto) sarà tenuto ad
avvertire la Cassa cantonale per gli assegni familiari della sua partenza dal Cantone.
Questo Consiglio di Stato propone altresì di trasportare le
succitate norme del regolamento nella legge, così che la necessaria base legale
sia più evidente. Vengono quindi codificati i nuovi artt. 30c (per l’AFI) e 37c
Laf (per l’API).” (sottolineature a opera del redattore).
Al riguardo
cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 n. 10 pag.
40.
2.11
Già soltanto in considerazione
di quanto precede, l’operato della Cassa non presta il fianco a critiche.
In effetti, risulta innanzitutto
incontestato che il marito sia partito all’estero il 31 luglio 2013.
L’assicurata stessa nel
ricorso ha indicato che il marito è partito dalla Svizzera il 31 luglio 2013
(cfr. doc. I).
L’insorgente, inoltre, ha
presentato alla Pretura di __________ un’istanza di separazione. Il
dibattimento davanti al Pretore di __________, è stato fissato per il 31
ottobre 2013 (cfr. doc. I+B). Dal relativo verbale emerge, da un lato, che il
22.
ottobre 2013 alla Pretura è stato comunicato l’indirizzo in __________ di __________.
Dall’altro, che quest’ultimo non si è presentato all’udienza di dibattimento
poiché rimasto in __________. A partire dal 31 ottobre 2013 il Pretore ha,
quindi, autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separati (cfr. doc. I+B).
L’assicurata, il 6
novembre 2013, ha annunciato all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________
la partenza all’estero del marito indicando quale data di partenza il 31 luglio
2013.
(cfr. doc. I+D).
In virtù dell’art. 65 Laf
quando una persona assicurata si assenta dal Cantone Ticino per un periodo
inferiore a 12 mesi, l’assegno non decade ma viene sospeso o riesaminato (cfr.
consid. 2.6.).
Pertanto, nel caso di
specie, dal momento che il marito della ricorrente si è assentato dal Cantone Ticino
a partire dal 31 luglio 2013 e che, poi, il 31 ottobre 2013 - in occasione
dell’udienza davanti al Pretore di __________, verosimilmente fissata perlomeno
alcune settimane prima ritenuti i normali tempi di convocazione delle parti in
Pretura - è stata decretata la separazione, a ragione la Cassa, quando è venuta a conoscenza di tali fatti, ha riesaminato il diritto corrente agli
assegni familiari integrativi tenendo conto di un’unità di riferimento composta
di sole 3 persone, a far tempo dall’effettiva partenza all’estero di __________
(cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012).
Oggettivamente, infatti,
essendosi modificate le condizioni familiari, RI 1 non aveva diritto, durante
il periodo in questione, a un assegno familiare integrativo calcolato in base a
un’unità di riferimento di 4 persone.
In simili condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse
della revisione processuale (cfr. consid. 2.8.).
D’altronde, la tesi
dell’assicurata secondo cui il marito era inizialmente partito per la __________
per vacanza, con l’intenzione di fare ritorno in Svizzera (cfr. doc. I) non
risulta comprovata (non sono stati allegati ad esempio biglietti di ritorno in
aereo, treno o torpedone oppure conferme di appuntamenti da lui prefissati al
suo rientro dalle vacanze).
La ricorrente asserisce solo
di aver spedito al marito dei soldi per il viaggio di rientro (cfr. doc. I pag.
1; I+F), ma ciò non basta per comprovare che tali versamenti sono avvenuti con
quello scopo.
Decisivo al fine del riesame
degli assegni familiari integrativi, giusta l’art. 65 Laf, è il fatto che il
marito della ricorrente dal 31 luglio 2013, e quindi per un periodo molto più
lungo rispetto a quello delle abituali vacanze, era assente dal Canton Ticino.
Da tutto quanto precede
discende che, posto come __________ è partito per l’estero il 31 luglio 2013,
il versamento degli assegni integrativi a favore dell’assicurata del valore di
fr. 875.-- mensili - che, in virtù dell’art. 65 Laf, avrebbe dovuto essere
sospeso - è continuato indebitamente.
2.12
Il
TCA rileva che la ricorrente, del resto, non solo non ha sollevato
nessuna obiezione in merito ai conteggi effettuati dalla Cassa in esito alla
variazione dell’unità di riferimento, ma nemmeno ha preso posizione al riguardo.
Pertanto, i
nuovi calcoli effettuati dalla Cassa, tenendo conto della composizione
dell’unità di riferimento di 3 persone anziché le 4 considerate nella decisione
dell’11 aprile 2013 (cfr. doc. 1C), che hanno permesso di stabilire che per il
lasso di tempo dal 1° agosto al 30 novembre 2013 all’insorgente spettavano
prestazioni per un importo massimo di fr. 132.-- (cfr. doc. 3 pag. 2) non sono,
quindi, censurabili.
Considerato che RI 1 durante il periodo
in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo
complessivo di fr. 3’500.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla
ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 3'368.--
(fr. 3’500 – fr. 132).
La decisione su reclamo della Cassa del
14.
marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.13
A titolo abbondanziale, per
quanto attiene all’impossibilità per la ricorrente di restituire l’importo
percepito indebitamente (cfr. doc. I pag. 1), questa Corte osserva che tale
argomento potrà – semmai – essere avanzato in un’eventuale richiesta di
condono.
La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione di restituzione del 27 gennaio 2014, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra
chiesta in restituzione di fr. 3’368.-- soltanto dopo la crescita in giudicato
della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. 3 pag. 2).
Infatti, per costante
giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti