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Decisione

39.2014.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.9. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che, allorché l’11 aprile 2013 è stato

stabilito il diritto agli assegni familiari integrativi in favore della

famiglia RI 1, la Cassa ha fondato il suo calcolo considerando un’unità di

riferimento composta da 4 persone: il marito __________, la moglie RI 1 e le

due figlie __________ e __________ (cfr. doc. 1C).

La ricorrente, con scritto

del 1° novembre 2013 ha comunicato alla Cassa che lei e il marito __________ -

membro dell’unità di riferimento in base alla quale era stato calcolato il

diritto agli assegni familiari integrativi (cfr. doc. 1) - vivono separati dal

1° novembre 2013, allegando il verbale di udienza di separazione tenutosi

presso la Pretura di __________ il 31 ottobre 2013 (cfr. doc. 2).

La Cassa dopo aver ricevuto tale scritto ha interpellato il Comune di __________, il quale ha

indicato che il marito della ricorrente era partito per la __________ già il 31

luglio 2013 (cfr. doc. I+A pag. 3).

Effettuata la revisione

del calcolo del diritto agli assegni familiari tenendo conto della variazione

della composizione dell’unità di riferimento, la Cassa ha stabilito che nel periodo 1° agosto – 30 novembre 2013 il diritto alle prestazioni

sociali in questione avrebbe dovuto essere di fr. 132.--. A fronte di ciò,

considerato che l’assicurata durante tale periodo ha percepito complessivamente

fr. 3'500.--, l’amministrazione esige la restituzione dell’importo di fr.

3'368.-- ritenuto percepito indebitamente (cfr. doc. 3 pag. 1 e 2; I+A pag. 3).

L’assicurata, da parte sua,

non condivide la decisione della Cassa.

Nell’atto ricorsuale non è

messo in discussione il principio secondo cui, a seguito della modifica della

composizione della sua unità di riferimento, gli assegni familiari integrativi

esistenti debbano essere riconsiderati.

Tuttavia la ricorrente contesta

che la revisione sia stata attuata a partire dal 1° agosto 2013, sostenendo che

il 31 luglio 2013 il marito era semplicemente partito per le vacanze e soltanto

durante le stesse egli avrebbe deciso di non fare più ritorno in Svizzera. A

suo parere, la data dalla quale andava riesaminato il suo diritto agli assegni

familiari integrativi era il 1 novembre 2013, ovvero dall’inizio della vita

separata come stabilito dalla Pretura.

A sostegno della sua

impugnativa l’insorgente adduce segnatamente quanto segue:

" Il signor __________

è partito il 31.07.2013 per vacanza, e di conseguenza avrebbe dovuto fare

rientro. Dopo diverse promesse di rientro, non mantenute, ho chiesto la

separazione la quale parte dal 31.10.2013. Non credevo che realmente non

sarebbe più rientrato, per questo ho informato l’Istituto delle assicurazioni

sociali, dopo l’udienza di separazione, sulla modifica della composizione

familiare.

Di conseguenza io ho annunciato la partenza del signor __________

il 6 novembre 2013, al municipio abbiamo registrato la data di partenza il

31.07.2013. Abbiamo preso questa data perché da lì non ha fatto rientro ma

comunque faceva ancora parte della famiglia per il quale ho provveduto al

pagamento del premio della cassa malati e ho effettuato diversi pagamenti che

mi diceva per il viaggio di rientro.

Di conseguenza contesto la richiesta di restituzione di fr. 3'368.-

per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre, ma non dal 1 novembre al 30

novembre per una somma di CHF 875.--. (…)” (cfr.

doc. I pag 1).

2.10. Chiamato a pronunciarsi nella

fattispecie in esame, questo Tribunale rileva dapprima che l’art. 65 cpv. 1 Laf

dispone che il diritto corrente all’assegno integrativo non decade se l’assenza

dal Cantone è inferiore a 12 mesi consecutivi. Il cpv. 2 del predetto articolo stabilisce

che durante l’assenza dal Cantone di un componente dell’unità di riferimento,

il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso (cfr. consid.

2.6.).

Al riguardo giova

osservare che dal Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli

assegni di famiglia emerge che:

Considerandi

" Articolo 65 – Decadenza del diritto corrente all’assegno integrativo e

di prima infanzia

Corrisponde, nella sostanza, agli attuali artt. 30c

(assegno integrativo) e 37c (assegno di prima infanzia) Laf. Nello spirito

della cascata Laps, al cpv. 2 viene aggiunto, rispetto all’attuale Laf, che il

diritto all’assegno integrativo o di prima infanzia è sospeso o rivalutato se,

oltre al titolare del diritto, ogni qualsiasi membro della sua unità di

riferimento si assenta dal Cantone; lo stesso dicasi per il rientro nel Cantone."

Il tenore

degli art. 30c e 37c vLaf afferenti alla decadenza del diritto all’assegno

integrativo, rispettivamente di prima infanzia in caso di soggiorno all’estero

o in altro Cantone era il seguente:

" 1Il

diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a

dodici mesi consecutivi.

2Durante l’assenza dal Cantone il diritto corrente

all’assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il titolare del

diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

3In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere

nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una

nuova richiesta."

Inoltre dal Messaggio del

18.

dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia risulta che:

" 4.3.3

Decadenza del diritto corrente all’assegno in caso di assenza dal Cantone

(nuovi artt. 30c e 37c Laf)

Alla decadenza del diritto corrente all’AFI e all’API sono

applicabili gli attuali artt. 30 Reg. Laf (assegno integrativo), nonché 44

(famiglia monoparentale, API) e 50 Reg. Laf (famiglia biparentale; API). Le

citate disposizioni del regolamento sono identiche.

Il diritto corrente agli assegni non decade se il titolare del

diritto si assenta dal Ticino per soggiornare in un altro Cantone a motivo di

malattia, infortunio, servizio militare o civile; in questa evenienza il

periodo di assenza dal Cantone è ininfluente. Se, per contro, il titolare del

diritto si assenta dal Ticino per soggiornare all’estero, il diritto corrente

all’assegno potrà essere preservato se l’assenza è inferiore a 3 mesi, ritenuto

che il termine inizia a decorrere dalla prima assenza.

Come già rilevato, in materia di assegni familiari la legislazione

sulle prestazioni complementari deve essere applicata a titolo di diritto

suppletorio, per esplicito rinvio dell’attuale art. 47 Laf. Ora, in materia di

decadenza al diritto corrente alle prestazioni complementari, il "periodo

di assenza" ammesso è di 12 mesi e non di 3 mesi. Le succitate norme del

Reg. Laf devono, quindi, essere considerate inammissibili.

Per questo motivo, questo Consiglio di Stato propone di

riconoscere anche in materia di decadenza del diritto corrente agli assegni un

"periodo di interruzione della residenza" massimo di 12 mesi, indipendentemente

dai motivi che hanno cagionato l’assenza dal Ticino e/o dalla destinazione

dell’assicurato (altro Cantone o Stato estero).

Ovviamente, il diritto corrente alla prestazione verrebbe

sospeso durante l’assenza e ripristinato allorquando l’assicurato dimostrerà di

essere tornato in Ticino.

Conformemente all’attuale art. 41 Laf, il titolare del diritto

alla prestazione (rispettivamente i titolari del diritto) sarà tenuto ad

avvertire la Cassa cantonale per gli assegni familiari della sua partenza dal Cantone.

Questo Consiglio di Stato propone altresì di trasportare le

succitate norme del regolamento nella legge, così che la necessaria base legale

sia più evidente. Vengono quindi codificati i nuovi artt. 30c (per l’AFI) e 37c

Laf (per l’API).” (sottolineature a opera del redattore).

Al riguardo

cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 n. 10 pag.

40.

2.11

Già soltanto in considerazione

di quanto precede, l’operato della Cassa non presta il fianco a critiche.

In effetti, risulta innanzitutto

incontestato che il marito sia partito all’estero il 31 luglio 2013.

L’assicurata stessa nel

ricorso ha indicato che il marito è partito dalla Svizzera il 31 luglio 2013

(cfr. doc. I).

L’insorgente, inoltre, ha

presentato alla Pretura di __________ un’istanza di separazione. Il

dibattimento davanti al Pretore di __________, è stato fissato per il 31

ottobre 2013 (cfr. doc. I+B). Dal relativo verbale emerge, da un lato, che il

22.

ottobre 2013 alla Pretura è stato comunicato l’indirizzo in __________ di __________.

Dall’altro, che quest’ultimo non si è presentato all’udienza di dibattimento

poiché rimasto in __________. A partire dal 31 ottobre 2013 il Pretore ha,

quindi, autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separati (cfr. doc. I+B).

L’assicurata, il 6

novembre 2013, ha annunciato all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________

la partenza all’estero del marito indicando quale data di partenza il 31 luglio

2013.

(cfr. doc. I+D).

In virtù dell’art. 65 Laf

quando una persona assicurata si assenta dal Cantone Ticino per un periodo

inferiore a 12 mesi, l’assegno non decade ma viene sospeso o riesaminato (cfr.

consid. 2.6.).

Pertanto, nel caso di

specie, dal momento che il marito della ricorrente si è assentato dal Cantone Ticino

a partire dal 31 luglio 2013 e che, poi, il 31 ottobre 2013 - in occasione

dell’udienza davanti al Pretore di __________, verosimilmente fissata perlomeno

alcune settimane prima ritenuti i normali tempi di convocazione delle parti in

Pretura - è stata decretata la separazione, a ragione la Cassa, quando è venuta a conoscenza di tali fatti, ha riesaminato il diritto corrente agli

assegni familiari integrativi tenendo conto di un’unità di riferimento composta

di sole 3 persone, a far tempo dall’effettiva partenza all’estero di __________

(cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012).

Oggettivamente, infatti,

essendosi modificate le condizioni familiari, RI 1 non aveva diritto, durante

il periodo in questione, a un assegno familiare integrativo calcolato in base a

un’unità di riferimento di 4 persone.

In simili condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse

della revisione processuale (cfr. consid. 2.8.).

D’altronde, la tesi

dell’assicurata secondo cui il marito era inizialmente partito per la __________

per vacanza, con l’intenzione di fare ritorno in Svizzera (cfr. doc. I) non

risulta comprovata (non sono stati allegati ad esempio biglietti di ritorno in

aereo, treno o torpedone oppure conferme di appuntamenti da lui prefissati al

suo rientro dalle vacanze).

La ricorrente asserisce solo

di aver spedito al marito dei soldi per il viaggio di rientro (cfr. doc. I pag.

1; I+F), ma ciò non basta per comprovare che tali versamenti sono avvenuti con

quello scopo.

Decisivo al fine del riesame

degli assegni familiari integrativi, giusta l’art. 65 Laf, è il fatto che il

marito della ricorrente dal 31 luglio 2013, e quindi per un periodo molto più

lungo rispetto a quello delle abituali vacanze, era assente dal Canton Ticino.

Da tutto quanto precede

discende che, posto come __________ è partito per l’estero il 31 luglio 2013,

il versamento degli assegni integrativi a favore dell’assicurata del valore di

fr. 875.-- mensili - che, in virtù dell’art. 65 Laf, avrebbe dovuto essere

sospeso - è continuato indebitamente.

2.12

Il

TCA rileva che la ricorrente, del resto, non solo non ha sollevato

nessuna obiezione in merito ai conteggi effettuati dalla Cassa in esito alla

variazione dell’unità di riferimento, ma nemmeno ha preso posizione al riguardo.

Pertanto, i

nuovi calcoli effettuati dalla Cassa, tenendo conto della composizione

dell’unità di riferimento di 3 persone anziché le 4 considerate nella decisione

dell’11 aprile 2013 (cfr. doc. 1C), che hanno permesso di stabilire che per il

lasso di tempo dal 1° agosto al 30 novembre 2013 all’insorgente spettavano

prestazioni per un importo massimo di fr. 132.-- (cfr. doc. 3 pag. 2) non sono,

quindi, censurabili.

Considerato che RI 1 durante il periodo

in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo

complessivo di fr. 3’500.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla

ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 3'368.--

(fr. 3’500 – fr. 132).

La decisione su reclamo della Cassa del

14.

marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.13

A titolo abbondanziale, per

quanto attiene all’impossibilità per la ricorrente di restituire l’importo

percepito indebitamente (cfr. doc. I pag. 1), questa Corte osserva che tale

argomento potrà – semmai – essere avanzato in un’eventuale richiesta di

condono.

La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione di restituzione del 27 gennaio 2014, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra

chiesta in restituzione di fr. 3’368.-- soltanto dopo la crescita in giudicato

della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. 3 pag. 2).

Infatti, per costante

giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti